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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/12/2025, n. 3515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3515 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1468 RUOLO GENERALE ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE
composta dai magistrati
Dott. AR SA RE Presidente
Dott. EN PO Consigliere rel.
Dott. Roberta Nunnari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RA CC (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Marco Dieni in Monza, Via degli Zavattari n. 1
- appellante -
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. NICOTRA Controparte_1 P.IVA_1
ER (C.F. ) e dell'Avv. VITALE PIA C.F._3
AN (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo C.F._4
studio dell'Avv. Ferdinando Giovanni Nicotra in Milano, Via Tommaso Grossi n. 2
- appellata -
1 OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex
1669 cc)
CONCLUSIONI:
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in integrale Parte_1
riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano e di cui in epigrafe, con riserva di richiesta di sospensione dell'efficacia, accogliere il proposto gravame riformando la Sentenza n. 2629/2025 pubbl. in data 27 marzo 2025 al repert. n.
27498/2025, a conclusione del giudizio di primo grado portante n. RG 8389/2023, notificata ai fini del decorso del termine cd “breve” in data 6 aprile 2025, annullandone il contenuto, e per l'effetto:
In via Principale:
1) accogliere il presente gravame e riformare integralmente la Sentenza n.
2629/2025 pubbl. in data 27 marzo 2025 al repert. n. 27498/2025, a conclusione del giudizio di primo grado portante n. RG 8389/2023, accertando l'esistenza e la successiva risoluzione del Contratto del 21 maggio/15 settembre 2021 per inadempimento della convenuta ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. e, conseguentemente, condannare la al risarcimento del danno emergente e del lucro Controparte_1
cessante, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., per un importo non inferiore ad euro
7.350,00, ovvero per la maggior somma individuata nell'istruttoria di giudizio, conseguente alla mancata attivazione della monetizzazione sul sito Parte_2
2) riformare, in ogni caso, la Sentenza appellata laddove abbia irritualmente ed illogicamente disposto la revoca del Patrocinio a Spese dello Stato in quanto l'attore non ebbe a procedere per cd “colpa grave”, essendo stata dimostrata l'esistenza di un rapporto commerciale tra le parti ove, in ogni caso e a prescindere da inadempimenti e danni, è intervenuta una risoluzione unilaterale che ha giustificato la proposizione del giudizio di accertamento;
In via Istruttoria:
3) accertata l'insufficienza e inattendibilità della CTU espletata in primo grado, disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio in grado di appello, conferendo incarico
2 a perito di comprovata esperienza nel settore informatico di back-office e della pubblicità digitale, con potere di acquisizione diretta dei log di sistema e di valutazione comparativa con le piattaforme utilizzate. Con reiterazione istanza di ordinare a ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione dei log server, dei Controparte_1
tracciamenti pubblicitari, dei report AdSense, e di ogni altro documento tecnico utile
a ricostruire la prestazione oggetto del presente giudizio, mancata nella fase di primo grado;
4) subordinatamente all'individuazione della necessità di comprovare le tesi attoree altrimenti precluse, disporre l'ammissione delle prove orali e testimoniali già richieste e non ammesse in primo grado, per la piena ricostruzione del rapporto intercorso tra le parti, dell'attività svolta e delle promesse economiche ricevute;
5) inoltre, in considerazione del fatto per cui nel giudizio di primo grado, non siano stati escussi i testimoni indicati dalla parte attrice (tra cui soggetti che avrebbero potuto riferire circostanze decisive sulla concreta operatività del rapporto, sull'effettiva esecuzione delle istruzioni da parte dell'attore, nonché sulla natura non gestionale dell'intervento del Dott. – sì che la loro escussione avrebbe Pt_1
verosimilmente chiarito l'ininterrotta cooperazione dell'attore e la discontinuità gestionale e documentale della convenuta, rimasta priva di riscontri nelle risultanze orali – rigetto che costituisce pertanto un vulnus istruttorio considerevole, tale da incidere sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione della condotta delle parti), si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale, già avanzata in primo grado, con gli stessi testi di seguito indicati:
− (capo redattore Artistanews.com dal mese di settembre 2021 e già Tes_1
redattrice all'epoca dei fatti, tel. +39/3476843302),
− (tecnico hosting), tel. +39/3331019521 Testimone_2
− (responsabile marketing e fotografa di tel. Testimone_3 Parte_2
+39/3270191318),
− (tecnico ausiliario all'implementazione dei banner pubblicitari, tel. Testimone_4
+39/3920702469),
3 − (redattore blog tel. +39/3402949175), Testimone_5 Parte_2
− (redattore blog tel. +39/3402949175), CP_2 Parte_2
(responsabile ufficio stampa di Testimone_6 Parte_2
+39/3884379759);
− (capo redattore Artistanews.com sino al mese di settembre 2021, Testimone_7
tel. +39/3476843302); sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che ha collaborato/collabora con il blog di titolarità del Parte_2
sig. ; Parte_1
2) “Vero che nell'esecuzione del rapporto di collaborazione con il blog “ Pt_2
conosceva del rapporto instauratosi tra il titolare sig. e la
[...] Parte_1
società e volto all'implementazione dei banner nel sito internet ai fini Controparte_1
di data monetization”?;
3) “Vero che, in ragione della sua posizione all'interno della redazione, era a conoscenza del fatto che il servizio reso dalla – ovvero Controparte_1
l'implementazione di banner pubblicitari all'interno del blog – non è Parte_2
mai intervenuta poiché la è risultata inadempiente ai suoi obblighi per Controparte_1
non aver fornito l'implementazione di idonei strumenti tecnici ed informatici oggetto del rapporto”. nonché, per quanto riguarda, nello specifico, il sig. (consulente Tes_8
commerciale tel. +39/3474346324), sui seguenti capitoli di prova: CP_1
4) “Vero che in ragione del rapporto di dipendenza con la era il CP_3
responsabile assieme alla dott.ssa della cura del rapporto contrattuale Persona_1
con il sig. per l'implementazione di banner pubblicitari Parte_1
all'interno del blog;
Parte_2
5) “Vero che non ha mai implementato detti banner all'interno del Controparte_1
blog ? Parte_2
Con vittoria di spese, spese generali, iva e cpa”
Per “Voglia la Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis: CP_1
4 1) in via preliminare: rigettare integralmente l'appello proposto da Parte_1
perché inammissibile e infondato;
[...]
2) in via principale, rigettare l'appello e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2629/2025 pubbl. in data 27.03.2025 n. rep. 27498/2025 emessa dal
Tribunale di Milano a conclusione del giudizio di primo grado n. R.G. 8389/2023;
3) in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze di lite del presente grado, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
4) in via istruttoria: rigettare integralmente le richieste istruttorie, sia in punto di
CTU che in punto testimoniale in quanto del tutto inconferenti e prive di pregio.
Nella non temuta ipotesi di ammissione della prova testimoniale si chiede di ammettersi prova contraria con i testi:
- (Cell. 3474346324, C.F. Customer Success Tes_8 C.F._5
Specialist - Account Manager di PaperLit S.r.l.)
- (Cell. 3494996922, C.F. , Technical Account Tes_9 C.F._6
Manager di PaperLit S.r.l.).
5) Confermare altresì la condanna ex art. 96 c.p.c. già pronunciata in primo grado o comunque disporne di nuova ai sensi di legge.”
5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. e la stipulavano tra loro due contratti per la monetizzazione del Pt_1 CP_1
sito internet (www.artistanews.com) del sig. attraverso l'installazione di Pt_1
banner pubblicitari, attività che si esegue modificando le pagine del sito inserendo alcune righe di codice, le quali vengono fornite dalla società e devono essere inserite e attivate dal proprietario del sito.
I codici venivano effettivamente forniti, ma il non riusciva a implementarli in Pt_1
maniera funzionante all'interno del proprio sito, incontrando da subito difficoltà tecniche nell'inserimento degli script forniti.
Da ciò derivava l'assenza di qualsiasi monetizzazione del sito internet.
Il agiva, dunque, in giudizio innanzi al Tribunale di Milano (RG n. Pt_1
8389/2023) per domandare l'accertamento della risoluzione contrattuale per inadempimento della ex art. 1453 cc e, conseguentemente, la condanna CP_1
della società al risarcimento del danno ex art. 1223 cc per un importo non inferiore a
€ 7.350.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava la domanda attorea CP_1
assumendo che gli script avrebbero dovuto essere inseriti dal e che questi non Pt_1
vi aveva provveduto.
Espletata la CTU richiesta dalla parte attrice, con sentenza n. 2629 del 27/3/2025, il
Tribunale rigettava la domanda.
In particolare, il giudice dichiarava l'insussistenza di alcun inadempimento in capo alla in quanto: CP_1
a) la società aveva fornito i codici da inserire nel sito del sig. Pt_1
b) come confermato dal consulente tecnico, l'inserimento dei banner pubblicitari si sostanzia in una attività standard e il sig. non era Pt_1
stato in grado di far funzionare i codici forniti dalla CP_1
c) il contratto (punto 2.1, terzo comma) precisava che fosse onere del sig. attivare le parti di codice necessarie per la fruizione del servizio. Pt_1
6 Il Tribunale condannava altresì il ex art. 96, co. 3 cpc, disponendo la revoca Pt_1
del beneficio dal gratuito patrocinio ex DPR n. 115/02 stante la manifesta infondatezza dell'azione.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello il sig. domandandone Pt_1
l'integrale riforma e, per l'effetto:
- il riconoscimento della responsabilità contrattuale di CP_1
- la liquidazione del danno secondo le risultanze documentali o, in via subordinata, la rinnovazione della consulenza tecnica con nomina di nuovo CTU competente in ambito informatico e pubblicitario digitale;
- l'ammissione dell'istruttoria richiesta, ove non ritenuta già assorbita;
- la riforma del capo inerente alle spese di lite e, in particolare, della condanna ex art. 96 cpc e comunque della decadenza dal beneficio del gratuito patrocinio
(cui è stato riammesso per l'appello).
Con atto di costituzione e risposta, l'appellata eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis cpc e chiedeva la conferma nel merito della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla ai sensi dell'art. 342 cpc, dal momento che, alla luce dell'ampia CP_1
interpretazione, ispirata a criteri di conservazione processuale, fornita di tale norma dalla Corte di Cassazione con sent. n. 2143/15, l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, contiene gli elementi indispensabili a consentire un esame del merito, nel rispetto dei vincoli dettati da tale norma, risultando sufficientemente desumibile quale parte della sentenza di primo grado s'intenda censurare, quali siano le modifiche richieste, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Deve altresì essere disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis cpc, ugualmente proposta da parte appellata.
Giova premettere che la norma è stata profondamente modificata dal D.lgs 10 ottobre
2022, n. 149 (cd. “Riforma Cartabia”) che ha abolito, con effetto a decorrere dal 28
7 febbraio 2023, il filtro di ammissibilità per le impugnazioni non aventi una ragionevole probabilità di essere accolte, introducendo per le ipotesi di manifesta infondatezza dell'appello unicamente un modulo decisorio semplificato;
la scelta del modello decisorio compete al giudicante ed è evidente che la necessità di valutare gli elementi di prova e le censure formulate mal si concilia con un giudizio di manifesta infondatezza del gravame espresso in limine litis.
2. Venendo al merito della vicenda, con un primo ordine di motivi di doglianza il sig. si duole del fatto che la non avesse proceduto, nel corso Pt_1 CP_1
dell'esecuzione del contratto, all'attivazione degli script e dei banner1 e, in ogni caso, che la società non si fosse mai assicurata della loro funzionalità all'interno del sito www.artistanews.com.
Ritiene questo Giudice necessario anzitutto operare alcune premesse circa l'oggetto del contratto intercorso tra la e il sig. CP_1 Pt_1
In estrema sintesi, l'accordo intercorso tra le parti prevedeva che la mettesse CP_1
a disposizione del cliente delle stringhe di codice, che comportavano l'installazione di banner pubblicitari, che il doveva ospitare sul proprio sito. Pt_1
Come specificato dal contratto, più nel dettaglio, “II Partner affida alla Società
( , che accetta, la erogazione di servizi di supporto per la vendita degli Spazi CP_1
Pubblicitari che si renderanno di volta in volta disponibili sul Sito nei confronti degli
Inserzionisti, e quindi sia dei clienti che acquistano direttamente gli Spazi
Pubblicitari, sia dei centri media, sia infine delle piattaforme di cosiddetto programmatic advertising con cui intrattiene rapporti commerciali, anche CP_1
attraverso attività consistenti nella valorizzazione ed estrazione di dati digitali strutturati (c.d. data monetization) attraverso i Siti, i Siti Paperlit o i siti di terze parti. A tale fine è stabilito in favore della Società l'incarico di monetizzare gli Spazi
Pubblicitari per conto del Partner presso terzi Inserzionisti, pur rimanendo la Società responsabile nei confronti del Partner dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto.
In aggiunta alle attività di cui sopra, potranno essere facoltativamente concordate tra le Parti attività e servizi aggiuntivi (ad es. servizio di ottimizzazione SEO, gestione campagne media di acquisizione traffico, etc.) che saranno descritte e quotate separatamente all'interno della sezione Contatti Clienti o tramite la sottoscrizione di un contratto separato.
Il Partner si impegna ad attivare il Servizio secondo le modalità indicate e, una volta eseguita l'attivazione, a darne immediata comunicazione alla Società”.
Ciò premesso, il motivo di appello è infondato.
Risulta infatti del tutto pacifico e confermato anche dalla ctu di primo grado che i banner pubblicitari e gli “script” vennero messi a disposizione di e che la loro Pt_1
attivazione fosse un compito a carico del onerato di fare in modo che il Pt_1
proprio sito potesse concretamente recepire le parti di codice necessarie ad attivare il servizio.
3. L'appellante si duole poi del fatto che il CTU avrebbe dovuto valutare, alla luce dei criteri di diligenza professionale, la condotta di RL che avrebbe dovuto vagliare la compatibilità dell'ambiente World Press rispetto agli “script”.
Anche tale doglianza non merita, tuttavia, di essere accolta.
Il Consulente ha accertato che l'inserimento dei banner si sostanzia in una attività standard che il non è stato in grado di eseguire, il che prescinde del tutto dalla Pt_1
compatibilità in concreto del sistema.
Va poi evidenziato che, come chiarito anche nella consulenza tecnica, l'obbligazione dedotta in contratto risultasse di mezzi e non di risultato.
Lo stesso testo negoziale, d'altro canto, esprimeva chiaramente che “Resta inteso, pertanto, tra le Parti che l'obbligazione che la Società assume ai sensi dell'Accordo,
è una obbligazione di mezzi e non di risultati. La Società garantisce esclusivamente
l'adempimento dei servizi descritti nel Contratto e che essi saranno erogati a regola
d'arte, ma non anche che dalla detta attività possa derivarne uno specifico risultato”.
9 Eventuali servizi aggiuntivi, come quello di supporto al proprietario del sito per la corretta installazione delle stringhe di codice fornite e/o per la migliore funzionalizzazione tecnica di questi con il sito, avrebbero dovuto formare oggetto di un ulteriore contratto;
tuttavia, risulta confermato documentalmente che la RL si rendeva disponibile, nel corso del contratto, a call gratuite per supportare il cliente
(ad es. nel doc 12 mail da RL a si legge “mi scuso ma questi ritardi sono Pt_1
dovuti al fatto che stiamo cercando di massimizzare i processi di integrazione dei
Publishers e di norma comunichiamo via e-mail. Purtroppo, non offriamo questo genere di supporto come parte dei servizi di integrazione perché partiamo dal presupposto che un webmaster sappia come implementarli, ma considerato i trascorsi vi metterò a disposizione uno slot gratuito di 30 minuti per una call con i nostri tecnici in cui affrontare e i dubbi relativi all'integrazione”).
Pertanto, i vizi logici della motivazione censurati dall'appellante risultano infondati, non potendosi ravvisare errori di metodo o logici nella ricostruzione operata dal CTU in primo grado e, conseguentemente, dalla sentenza in questa sede impugnata.
4. Con terzo ordine di motivi di appello, il sig. censura la sentenza per avere Pt_1
il Giudice aderito acriticamente alle risultanze della CTU.
Va anzitutto rilevato, in via generale, che secondo la giurisprudenza alla quale questa
Corte si conforma, il Giudice “può aderire alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio. Con tale adesione in giudice del merito esaurisce l'obbligo della motivazione, con la indicazione del proprio convincimento. Il giudice che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico - infatti - non è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliario” (Cass. 10 aprile 2015 n. 7266) Infatti, è principio pacifico quello per cui sussiste obbligo di puntuale ed espressa motivazione solo a carico del Giudice che ritenga di discostarsi dalle conclusioni cui sia giunto il CTU all'esito delle operazioni peritali condotte nel rispetto di tutti i requisiti di legge: ciò che non è il nostro caso, ove il Giudice ha puntualmente motivato sulla scorta delle conclusioni
10 peritali regolarmente assunte all'esito dell'esame anche di tutti i rilievi delle controparti.
Più di recente la Suprema Corte ha statuito che “deve ritenersi che non ci sia un preciso obbligo da parte del giudice di merito, di porre espressamente le osservazioni del c.t.p. a confronto con le considerazioni del c.t.u. per confutarle e spiegare le ragioni per le quali non le si condivide ai fini della resistenza logica complessiva della motivazione, ove questa condivida le conclusioni cui è giunto il consulente di ufficio” (Cass. 30 maggio 2024 n. 15218).
Tali principi, sono stati applicati anche dalle Corti di merito che hanno ribadito che
“Il giudice di merito adempie all'obbligo della motivazione quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte. In tal caso, in giudice non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni” (Corte d'appello Napoli 16 gennaio 2024 n. 144. In senso conforme anche Corte d'appello Firenze, 10 marzo
2023 n. 654; Corte d'appello Perugia, 25 maggio 2023 n. 376 e 9 ottobre 2023 n.
678); e che “in assenza di specifiche contestazioni alle risposte che il CTU ha fornito alle osservazioni del consulente di parte, non può che essere confermata la valutazione compiuta dal Giudice di prime cure circa l'adeguatezza del riscontro fornito dal CTU e la congruità delle conclusioni raggiunte”.
Già sulla base dei rilievi sopra indicati, il motivo non merita di essere accolto.
In ogni caso, merita di essere evidenziato come, dalla lettura della consulenza tecnica disposta in primo grado, nel corso dell'espletamento delle attività peritali o sono mancate specifiche contestazioni da parte dei CTP alle conclusioni del CTU oppure, laddove sollevate, il CTU ha adeguatamente risposto alle contestazioni mosse dai
CTP.
11 Ad ogni modo, a mero fine di completezza, ritiene utile questa Corte procedere all'esame delle varie censure mosse alla sentenza in relazione alla ctu, che possono essere in sintesi raggruppate nelle seguenti contestazioni:
1) il contenuto della ctu risulterebbe insufficiente e, in ogni caso, contraddittorio in quanto il Consulente si sarebbe limitato ad un'analisi priva di ogni reale indagine tecnico-informatica, nonostante la natura intrinsecamente tecnica della controversia richiedesse esplicitamente un accertamento oggettivo sull'interazione tra gli script forniti da e il CMS WordPress utilizzato CP_1
dall'attore;
2) la ctu non analizzava né richiedeva log di server, né ancora verificava il comportamento degli script lato client/server, elementi che invece risultavano determinanti alla luce delle problematiche tecniche emerse e delle contestazioni sollevate in più sedi dal nel corso del rapporto;
Pt_1
3) il CTU non ha mai proceduto alla acquisizione e verifica dei log di sistema delle piattaforme utilizzate dalla società convenuta nel periodo in CP_1
esame;
4) il Consulente di parte aveva formulato rilievi tecnici, ma tali osservazioni sono state ignorate dal CTU, che si è limitato a una “chiosa di rigetto” e pertanto la mancata risposta alle osservazioni di parte renderebbe la sentenza impugnata viziata, oltre che violato il diritto di difesa (Cass. civ., Sez. III, 04/11/2021, n.
31591).
A fronte dei rilievi sopra esposti, l'appellante insiste nel formulare istanza di rinnovazione della CTU con incarico ad un esperto tecnico-informatico.
Tuttavia, nessuna delle censure sopra richiamate coglie nel segno.
Quanto ai punti sub 1 e 2, si è già detto che il contratto non contemplava tale indagine di compatibilità né verifiche degli script lato cliente. Ad ogni modo il CTU ha precisato che l'inserimento di tali banner si sostanzia in una attività standard e l'odierno appellante non ha mai allegato in primo grado, anche tramite il proprio
CTP, che in concreto gli script non interagissero con il CMS WordPress utilizzato dal
12 né ha fornito anche solo indicazioni per far presumente che tale mancata Pt_1
interazione dipendesse da circostanze e cause differenti dalla mera imperizia del proprietario del sito. Per cui, la richiesta ctu si sostanzierebbe, qualora fosse accolta l'istanza, in una attività meramente esplorativa.
In riferimento al punto sub 3, d'altro canto, la mancata esecuzione di attività tecnica di verifica contestata dal CTP ha invero avuto puntuale risposta da parte del CTU che ha chiarito come “agli atti non è presente una copia del suddetto sito: quindi ogni analisi eseguita nell'attuale sede di ctu su tale sito non sarebbe corretta dato che non vi sarebbe stata prova della genuinità del sito analizzato e della sua corrispondenza con lo stato del sito al tempo dei fatti di causa”.
Infine, sul punto sub 4, dalla semplice lettura della ctu emerge che il Consulente ha puntualmente risposto alle osservazioni del CTP, sicché nessuna violazione del contraddittorio può predicarsi nella specie.
5. Con ulteriore ordine di motivi, il domanda l'accertamento della Pt_1
responsabilità extracontrattuale della per violazione del principio del CP_1
legittimo affidamento.
La censura si manifesta infondata, in quanto nessun legittimo affidamento può dirsi essersi configurato in capo all'odierno appellante, per le ragioni sopra esposte.
La infatti, dava corretta esecuzione alla propria parte di obblighi conseguenti CP_1
al rapporto con il proprietario del sito mentre la mancata Parte_2
implementazione funzionante degli script e banner non può dirsi dipendere da colpa o responsabilità della società.
6. Ancora, l'appellante si duole della stima del danno potenzialmente risarcibile, effettuata dal CTU: la consulenza stimava il danno economico derivante dalla mancata monetizzazione della piattaforma nella misura di € 203,00 per Parte_2
l'intero periodo considerato.
Il motivo di appello resta assorbito dal rigetto dei precedenti atteso che nessun inadempimento, né contrattuale né extracontrattuale risulta rinvenibile nella fattispecie a carico di RL.
13 7. Parimenti infondate sono poi le doglianze con cui l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza, da un lato, per rigetto delle istanze istruttorie e testimoniali, finalizzate a far comprendere i rapporti tra le parti e il complessivo comportamento tenuto dalla nel corso dello svolgimento dell'incarico, e dall'altro per omesso esame CP_1
dell'istanza istruttoria formulata dal sig. consistente nella richiesta di ordine Pt_1
di esibizione ex art. 210 cpc, finalizzata all'acquisizione da parte della dei CP_1
report tecnici e dei log di sistema.
Basti qui rilevare come le istanze istruttorie e testimoniali siano del tutto irrilevanti, a fronte delle risultanze della ctu e della già più volte rilevata insussistenza di alcun inadempimento contrattuale da parte della società appellata.
8. Con ultimo motivo di gravame, l'appellante si duole della decisione del Giudice di primo grado, che ha ritenuto manifestamente infondata la domanda da questi proposta e ha condannato il ex art. 96, co. 3 cpc, al pagamento della somma Pt_1
equitativamente determinata in € 1.000,00= in proporzione (1/4) all'importo liquidato a titolo di spese processuali e ha revocato ex tunc l'ammissione della parte al gratuito patrocinio ai sensi del DPR n. 115/02.
Il motivo è fondato.
Ritiene questa Corte che non sussistano, infatti, i presupposti oggettivi per definire la domanda di primo grado e l'appello come “manifestamente infondati”, nonostante la soccombenza del sig. sulle istanze e domande dallo stesso formulate nei Pt_1
confronti della e per la condanna disposta ai sensi dell'art. 96, co. 3 cpc. CP_1
A tacer d'altro, basti rilevare come la disamina dell'azione avanzata dinanzi al
Tribunale dall'odierno appellante ha reso necessaria la disposizione di una consulenza tecnica, in quanto le questioni non si appalesavano di immediata e pronta soluzione.
Pertanto, deve concludersi che non sussistessero i presupposti di cui al DPR n. 115/02 per la revoca del gratuito patrocinio: l'attore non ha agito con dolo o colpa grave e, come detto, le pretese non potevano dirsi manifestamente infondate.
14 L'impugnato capo deve dunque essere riformato, con venir meno della condanna del sig. ai sensi dell'art. 96, co. 3 cpc , di pagamento della somma Pt_1
equitativamente determinata in € 1.000,00= in proporzione (1/4) all'importo liquidato a titolo di spese processuali e riammissione della parte al gratuito patrocinio per il primo grado di giudizio.
* * *
Le spese di lite tengono conto dell'esito complessivo della lite (Cass. Civ. n.
11423/16; n. 1757/17; n. 9064/18; n. 14916/20) e vengono liquidate come in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti.
Gli onorari dell'Avv. Riccardo Fragalà, difensore del sig. in regime di Pt_1
gratuito patrocinio, vengono liquidati con separato decreto , per il primo e secondo grado tenendo conto della decurtazione di legge del 50%.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 2629/25 del Tribunale di Milano: annulla la condanna ex art. 96, co. 3 cpc disposta in primo grado nei confronti del sig.
Pt_1
riammette il sig. al regime del gratuito patrocinio per il primo grado di Pt_1
giudizio; conferma per il resto la sent. n. 2629/25; condanna al pagamento in favore della delle spese del Parte_1 CP_1
grado che liquida in € 3.000 oltre spese generali e oneri di legge;
Così deciso in Milano, 06/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
EN PO AR SA RE
La presente decisione è stata redatta a cura del dott. Alexandro Capogna, Magistrato Ordinario in Tirocinio
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La sostanza dell'attività oggetto del contratto è enucleata dal ctu che spiega che “il proprietario di un sito ( per esempio negozi di mobili) si propone come veicolatore di messaggi pubblicitari ( sul sito appaiono i banner pubblicitari per esempio quello di una compagnia aerea). Il proprietario del sito iniziale si vedrà riconosciuto un compenso per il fatto che un suo visitatore abbia eseguito un clik sul banner pubblicitario”.
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE
composta dai magistrati
Dott. AR SA RE Presidente
Dott. EN PO Consigliere rel.
Dott. Roberta Nunnari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RA CC (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Marco Dieni in Monza, Via degli Zavattari n. 1
- appellante -
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. NICOTRA Controparte_1 P.IVA_1
ER (C.F. ) e dell'Avv. VITALE PIA C.F._3
AN (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo C.F._4
studio dell'Avv. Ferdinando Giovanni Nicotra in Milano, Via Tommaso Grossi n. 2
- appellata -
1 OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex
1669 cc)
CONCLUSIONI:
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in integrale Parte_1
riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano e di cui in epigrafe, con riserva di richiesta di sospensione dell'efficacia, accogliere il proposto gravame riformando la Sentenza n. 2629/2025 pubbl. in data 27 marzo 2025 al repert. n.
27498/2025, a conclusione del giudizio di primo grado portante n. RG 8389/2023, notificata ai fini del decorso del termine cd “breve” in data 6 aprile 2025, annullandone il contenuto, e per l'effetto:
In via Principale:
1) accogliere il presente gravame e riformare integralmente la Sentenza n.
2629/2025 pubbl. in data 27 marzo 2025 al repert. n. 27498/2025, a conclusione del giudizio di primo grado portante n. RG 8389/2023, accertando l'esistenza e la successiva risoluzione del Contratto del 21 maggio/15 settembre 2021 per inadempimento della convenuta ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. e, conseguentemente, condannare la al risarcimento del danno emergente e del lucro Controparte_1
cessante, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., per un importo non inferiore ad euro
7.350,00, ovvero per la maggior somma individuata nell'istruttoria di giudizio, conseguente alla mancata attivazione della monetizzazione sul sito Parte_2
2) riformare, in ogni caso, la Sentenza appellata laddove abbia irritualmente ed illogicamente disposto la revoca del Patrocinio a Spese dello Stato in quanto l'attore non ebbe a procedere per cd “colpa grave”, essendo stata dimostrata l'esistenza di un rapporto commerciale tra le parti ove, in ogni caso e a prescindere da inadempimenti e danni, è intervenuta una risoluzione unilaterale che ha giustificato la proposizione del giudizio di accertamento;
In via Istruttoria:
3) accertata l'insufficienza e inattendibilità della CTU espletata in primo grado, disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio in grado di appello, conferendo incarico
2 a perito di comprovata esperienza nel settore informatico di back-office e della pubblicità digitale, con potere di acquisizione diretta dei log di sistema e di valutazione comparativa con le piattaforme utilizzate. Con reiterazione istanza di ordinare a ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione dei log server, dei Controparte_1
tracciamenti pubblicitari, dei report AdSense, e di ogni altro documento tecnico utile
a ricostruire la prestazione oggetto del presente giudizio, mancata nella fase di primo grado;
4) subordinatamente all'individuazione della necessità di comprovare le tesi attoree altrimenti precluse, disporre l'ammissione delle prove orali e testimoniali già richieste e non ammesse in primo grado, per la piena ricostruzione del rapporto intercorso tra le parti, dell'attività svolta e delle promesse economiche ricevute;
5) inoltre, in considerazione del fatto per cui nel giudizio di primo grado, non siano stati escussi i testimoni indicati dalla parte attrice (tra cui soggetti che avrebbero potuto riferire circostanze decisive sulla concreta operatività del rapporto, sull'effettiva esecuzione delle istruzioni da parte dell'attore, nonché sulla natura non gestionale dell'intervento del Dott. – sì che la loro escussione avrebbe Pt_1
verosimilmente chiarito l'ininterrotta cooperazione dell'attore e la discontinuità gestionale e documentale della convenuta, rimasta priva di riscontri nelle risultanze orali – rigetto che costituisce pertanto un vulnus istruttorio considerevole, tale da incidere sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione della condotta delle parti), si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale, già avanzata in primo grado, con gli stessi testi di seguito indicati:
− (capo redattore Artistanews.com dal mese di settembre 2021 e già Tes_1
redattrice all'epoca dei fatti, tel. +39/3476843302),
− (tecnico hosting), tel. +39/3331019521 Testimone_2
− (responsabile marketing e fotografa di tel. Testimone_3 Parte_2
+39/3270191318),
− (tecnico ausiliario all'implementazione dei banner pubblicitari, tel. Testimone_4
+39/3920702469),
3 − (redattore blog tel. +39/3402949175), Testimone_5 Parte_2
− (redattore blog tel. +39/3402949175), CP_2 Parte_2
(responsabile ufficio stampa di Testimone_6 Parte_2
+39/3884379759);
− (capo redattore Artistanews.com sino al mese di settembre 2021, Testimone_7
tel. +39/3476843302); sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che ha collaborato/collabora con il blog di titolarità del Parte_2
sig. ; Parte_1
2) “Vero che nell'esecuzione del rapporto di collaborazione con il blog “ Pt_2
conosceva del rapporto instauratosi tra il titolare sig. e la
[...] Parte_1
società e volto all'implementazione dei banner nel sito internet ai fini Controparte_1
di data monetization”?;
3) “Vero che, in ragione della sua posizione all'interno della redazione, era a conoscenza del fatto che il servizio reso dalla – ovvero Controparte_1
l'implementazione di banner pubblicitari all'interno del blog – non è Parte_2
mai intervenuta poiché la è risultata inadempiente ai suoi obblighi per Controparte_1
non aver fornito l'implementazione di idonei strumenti tecnici ed informatici oggetto del rapporto”. nonché, per quanto riguarda, nello specifico, il sig. (consulente Tes_8
commerciale tel. +39/3474346324), sui seguenti capitoli di prova: CP_1
4) “Vero che in ragione del rapporto di dipendenza con la era il CP_3
responsabile assieme alla dott.ssa della cura del rapporto contrattuale Persona_1
con il sig. per l'implementazione di banner pubblicitari Parte_1
all'interno del blog;
Parte_2
5) “Vero che non ha mai implementato detti banner all'interno del Controparte_1
blog ? Parte_2
Con vittoria di spese, spese generali, iva e cpa”
Per “Voglia la Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis: CP_1
4 1) in via preliminare: rigettare integralmente l'appello proposto da Parte_1
perché inammissibile e infondato;
[...]
2) in via principale, rigettare l'appello e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2629/2025 pubbl. in data 27.03.2025 n. rep. 27498/2025 emessa dal
Tribunale di Milano a conclusione del giudizio di primo grado n. R.G. 8389/2023;
3) in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze di lite del presente grado, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
4) in via istruttoria: rigettare integralmente le richieste istruttorie, sia in punto di
CTU che in punto testimoniale in quanto del tutto inconferenti e prive di pregio.
Nella non temuta ipotesi di ammissione della prova testimoniale si chiede di ammettersi prova contraria con i testi:
- (Cell. 3474346324, C.F. Customer Success Tes_8 C.F._5
Specialist - Account Manager di PaperLit S.r.l.)
- (Cell. 3494996922, C.F. , Technical Account Tes_9 C.F._6
Manager di PaperLit S.r.l.).
5) Confermare altresì la condanna ex art. 96 c.p.c. già pronunciata in primo grado o comunque disporne di nuova ai sensi di legge.”
5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. e la stipulavano tra loro due contratti per la monetizzazione del Pt_1 CP_1
sito internet (www.artistanews.com) del sig. attraverso l'installazione di Pt_1
banner pubblicitari, attività che si esegue modificando le pagine del sito inserendo alcune righe di codice, le quali vengono fornite dalla società e devono essere inserite e attivate dal proprietario del sito.
I codici venivano effettivamente forniti, ma il non riusciva a implementarli in Pt_1
maniera funzionante all'interno del proprio sito, incontrando da subito difficoltà tecniche nell'inserimento degli script forniti.
Da ciò derivava l'assenza di qualsiasi monetizzazione del sito internet.
Il agiva, dunque, in giudizio innanzi al Tribunale di Milano (RG n. Pt_1
8389/2023) per domandare l'accertamento della risoluzione contrattuale per inadempimento della ex art. 1453 cc e, conseguentemente, la condanna CP_1
della società al risarcimento del danno ex art. 1223 cc per un importo non inferiore a
€ 7.350.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava la domanda attorea CP_1
assumendo che gli script avrebbero dovuto essere inseriti dal e che questi non Pt_1
vi aveva provveduto.
Espletata la CTU richiesta dalla parte attrice, con sentenza n. 2629 del 27/3/2025, il
Tribunale rigettava la domanda.
In particolare, il giudice dichiarava l'insussistenza di alcun inadempimento in capo alla in quanto: CP_1
a) la società aveva fornito i codici da inserire nel sito del sig. Pt_1
b) come confermato dal consulente tecnico, l'inserimento dei banner pubblicitari si sostanzia in una attività standard e il sig. non era Pt_1
stato in grado di far funzionare i codici forniti dalla CP_1
c) il contratto (punto 2.1, terzo comma) precisava che fosse onere del sig. attivare le parti di codice necessarie per la fruizione del servizio. Pt_1
6 Il Tribunale condannava altresì il ex art. 96, co. 3 cpc, disponendo la revoca Pt_1
del beneficio dal gratuito patrocinio ex DPR n. 115/02 stante la manifesta infondatezza dell'azione.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello il sig. domandandone Pt_1
l'integrale riforma e, per l'effetto:
- il riconoscimento della responsabilità contrattuale di CP_1
- la liquidazione del danno secondo le risultanze documentali o, in via subordinata, la rinnovazione della consulenza tecnica con nomina di nuovo CTU competente in ambito informatico e pubblicitario digitale;
- l'ammissione dell'istruttoria richiesta, ove non ritenuta già assorbita;
- la riforma del capo inerente alle spese di lite e, in particolare, della condanna ex art. 96 cpc e comunque della decadenza dal beneficio del gratuito patrocinio
(cui è stato riammesso per l'appello).
Con atto di costituzione e risposta, l'appellata eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis cpc e chiedeva la conferma nel merito della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla ai sensi dell'art. 342 cpc, dal momento che, alla luce dell'ampia CP_1
interpretazione, ispirata a criteri di conservazione processuale, fornita di tale norma dalla Corte di Cassazione con sent. n. 2143/15, l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, contiene gli elementi indispensabili a consentire un esame del merito, nel rispetto dei vincoli dettati da tale norma, risultando sufficientemente desumibile quale parte della sentenza di primo grado s'intenda censurare, quali siano le modifiche richieste, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Deve altresì essere disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis cpc, ugualmente proposta da parte appellata.
Giova premettere che la norma è stata profondamente modificata dal D.lgs 10 ottobre
2022, n. 149 (cd. “Riforma Cartabia”) che ha abolito, con effetto a decorrere dal 28
7 febbraio 2023, il filtro di ammissibilità per le impugnazioni non aventi una ragionevole probabilità di essere accolte, introducendo per le ipotesi di manifesta infondatezza dell'appello unicamente un modulo decisorio semplificato;
la scelta del modello decisorio compete al giudicante ed è evidente che la necessità di valutare gli elementi di prova e le censure formulate mal si concilia con un giudizio di manifesta infondatezza del gravame espresso in limine litis.
2. Venendo al merito della vicenda, con un primo ordine di motivi di doglianza il sig. si duole del fatto che la non avesse proceduto, nel corso Pt_1 CP_1
dell'esecuzione del contratto, all'attivazione degli script e dei banner1 e, in ogni caso, che la società non si fosse mai assicurata della loro funzionalità all'interno del sito www.artistanews.com.
Ritiene questo Giudice necessario anzitutto operare alcune premesse circa l'oggetto del contratto intercorso tra la e il sig. CP_1 Pt_1
In estrema sintesi, l'accordo intercorso tra le parti prevedeva che la mettesse CP_1
a disposizione del cliente delle stringhe di codice, che comportavano l'installazione di banner pubblicitari, che il doveva ospitare sul proprio sito. Pt_1
Come specificato dal contratto, più nel dettaglio, “II Partner affida alla Società
( , che accetta, la erogazione di servizi di supporto per la vendita degli Spazi CP_1
Pubblicitari che si renderanno di volta in volta disponibili sul Sito nei confronti degli
Inserzionisti, e quindi sia dei clienti che acquistano direttamente gli Spazi
Pubblicitari, sia dei centri media, sia infine delle piattaforme di cosiddetto programmatic advertising con cui intrattiene rapporti commerciali, anche CP_1
attraverso attività consistenti nella valorizzazione ed estrazione di dati digitali strutturati (c.d. data monetization) attraverso i Siti, i Siti Paperlit o i siti di terze parti. A tale fine è stabilito in favore della Società l'incarico di monetizzare gli Spazi
Pubblicitari per conto del Partner presso terzi Inserzionisti, pur rimanendo la Società responsabile nei confronti del Partner dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto.
In aggiunta alle attività di cui sopra, potranno essere facoltativamente concordate tra le Parti attività e servizi aggiuntivi (ad es. servizio di ottimizzazione SEO, gestione campagne media di acquisizione traffico, etc.) che saranno descritte e quotate separatamente all'interno della sezione Contatti Clienti o tramite la sottoscrizione di un contratto separato.
Il Partner si impegna ad attivare il Servizio secondo le modalità indicate e, una volta eseguita l'attivazione, a darne immediata comunicazione alla Società”.
Ciò premesso, il motivo di appello è infondato.
Risulta infatti del tutto pacifico e confermato anche dalla ctu di primo grado che i banner pubblicitari e gli “script” vennero messi a disposizione di e che la loro Pt_1
attivazione fosse un compito a carico del onerato di fare in modo che il Pt_1
proprio sito potesse concretamente recepire le parti di codice necessarie ad attivare il servizio.
3. L'appellante si duole poi del fatto che il CTU avrebbe dovuto valutare, alla luce dei criteri di diligenza professionale, la condotta di RL che avrebbe dovuto vagliare la compatibilità dell'ambiente World Press rispetto agli “script”.
Anche tale doglianza non merita, tuttavia, di essere accolta.
Il Consulente ha accertato che l'inserimento dei banner si sostanzia in una attività standard che il non è stato in grado di eseguire, il che prescinde del tutto dalla Pt_1
compatibilità in concreto del sistema.
Va poi evidenziato che, come chiarito anche nella consulenza tecnica, l'obbligazione dedotta in contratto risultasse di mezzi e non di risultato.
Lo stesso testo negoziale, d'altro canto, esprimeva chiaramente che “Resta inteso, pertanto, tra le Parti che l'obbligazione che la Società assume ai sensi dell'Accordo,
è una obbligazione di mezzi e non di risultati. La Società garantisce esclusivamente
l'adempimento dei servizi descritti nel Contratto e che essi saranno erogati a regola
d'arte, ma non anche che dalla detta attività possa derivarne uno specifico risultato”.
9 Eventuali servizi aggiuntivi, come quello di supporto al proprietario del sito per la corretta installazione delle stringhe di codice fornite e/o per la migliore funzionalizzazione tecnica di questi con il sito, avrebbero dovuto formare oggetto di un ulteriore contratto;
tuttavia, risulta confermato documentalmente che la RL si rendeva disponibile, nel corso del contratto, a call gratuite per supportare il cliente
(ad es. nel doc 12 mail da RL a si legge “mi scuso ma questi ritardi sono Pt_1
dovuti al fatto che stiamo cercando di massimizzare i processi di integrazione dei
Publishers e di norma comunichiamo via e-mail. Purtroppo, non offriamo questo genere di supporto come parte dei servizi di integrazione perché partiamo dal presupposto che un webmaster sappia come implementarli, ma considerato i trascorsi vi metterò a disposizione uno slot gratuito di 30 minuti per una call con i nostri tecnici in cui affrontare e i dubbi relativi all'integrazione”).
Pertanto, i vizi logici della motivazione censurati dall'appellante risultano infondati, non potendosi ravvisare errori di metodo o logici nella ricostruzione operata dal CTU in primo grado e, conseguentemente, dalla sentenza in questa sede impugnata.
4. Con terzo ordine di motivi di appello, il sig. censura la sentenza per avere Pt_1
il Giudice aderito acriticamente alle risultanze della CTU.
Va anzitutto rilevato, in via generale, che secondo la giurisprudenza alla quale questa
Corte si conforma, il Giudice “può aderire alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio. Con tale adesione in giudice del merito esaurisce l'obbligo della motivazione, con la indicazione del proprio convincimento. Il giudice che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico - infatti - non è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliario” (Cass. 10 aprile 2015 n. 7266) Infatti, è principio pacifico quello per cui sussiste obbligo di puntuale ed espressa motivazione solo a carico del Giudice che ritenga di discostarsi dalle conclusioni cui sia giunto il CTU all'esito delle operazioni peritali condotte nel rispetto di tutti i requisiti di legge: ciò che non è il nostro caso, ove il Giudice ha puntualmente motivato sulla scorta delle conclusioni
10 peritali regolarmente assunte all'esito dell'esame anche di tutti i rilievi delle controparti.
Più di recente la Suprema Corte ha statuito che “deve ritenersi che non ci sia un preciso obbligo da parte del giudice di merito, di porre espressamente le osservazioni del c.t.p. a confronto con le considerazioni del c.t.u. per confutarle e spiegare le ragioni per le quali non le si condivide ai fini della resistenza logica complessiva della motivazione, ove questa condivida le conclusioni cui è giunto il consulente di ufficio” (Cass. 30 maggio 2024 n. 15218).
Tali principi, sono stati applicati anche dalle Corti di merito che hanno ribadito che
“Il giudice di merito adempie all'obbligo della motivazione quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte. In tal caso, in giudice non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni” (Corte d'appello Napoli 16 gennaio 2024 n. 144. In senso conforme anche Corte d'appello Firenze, 10 marzo
2023 n. 654; Corte d'appello Perugia, 25 maggio 2023 n. 376 e 9 ottobre 2023 n.
678); e che “in assenza di specifiche contestazioni alle risposte che il CTU ha fornito alle osservazioni del consulente di parte, non può che essere confermata la valutazione compiuta dal Giudice di prime cure circa l'adeguatezza del riscontro fornito dal CTU e la congruità delle conclusioni raggiunte”.
Già sulla base dei rilievi sopra indicati, il motivo non merita di essere accolto.
In ogni caso, merita di essere evidenziato come, dalla lettura della consulenza tecnica disposta in primo grado, nel corso dell'espletamento delle attività peritali o sono mancate specifiche contestazioni da parte dei CTP alle conclusioni del CTU oppure, laddove sollevate, il CTU ha adeguatamente risposto alle contestazioni mosse dai
CTP.
11 Ad ogni modo, a mero fine di completezza, ritiene utile questa Corte procedere all'esame delle varie censure mosse alla sentenza in relazione alla ctu, che possono essere in sintesi raggruppate nelle seguenti contestazioni:
1) il contenuto della ctu risulterebbe insufficiente e, in ogni caso, contraddittorio in quanto il Consulente si sarebbe limitato ad un'analisi priva di ogni reale indagine tecnico-informatica, nonostante la natura intrinsecamente tecnica della controversia richiedesse esplicitamente un accertamento oggettivo sull'interazione tra gli script forniti da e il CMS WordPress utilizzato CP_1
dall'attore;
2) la ctu non analizzava né richiedeva log di server, né ancora verificava il comportamento degli script lato client/server, elementi che invece risultavano determinanti alla luce delle problematiche tecniche emerse e delle contestazioni sollevate in più sedi dal nel corso del rapporto;
Pt_1
3) il CTU non ha mai proceduto alla acquisizione e verifica dei log di sistema delle piattaforme utilizzate dalla società convenuta nel periodo in CP_1
esame;
4) il Consulente di parte aveva formulato rilievi tecnici, ma tali osservazioni sono state ignorate dal CTU, che si è limitato a una “chiosa di rigetto” e pertanto la mancata risposta alle osservazioni di parte renderebbe la sentenza impugnata viziata, oltre che violato il diritto di difesa (Cass. civ., Sez. III, 04/11/2021, n.
31591).
A fronte dei rilievi sopra esposti, l'appellante insiste nel formulare istanza di rinnovazione della CTU con incarico ad un esperto tecnico-informatico.
Tuttavia, nessuna delle censure sopra richiamate coglie nel segno.
Quanto ai punti sub 1 e 2, si è già detto che il contratto non contemplava tale indagine di compatibilità né verifiche degli script lato cliente. Ad ogni modo il CTU ha precisato che l'inserimento di tali banner si sostanzia in una attività standard e l'odierno appellante non ha mai allegato in primo grado, anche tramite il proprio
CTP, che in concreto gli script non interagissero con il CMS WordPress utilizzato dal
12 né ha fornito anche solo indicazioni per far presumente che tale mancata Pt_1
interazione dipendesse da circostanze e cause differenti dalla mera imperizia del proprietario del sito. Per cui, la richiesta ctu si sostanzierebbe, qualora fosse accolta l'istanza, in una attività meramente esplorativa.
In riferimento al punto sub 3, d'altro canto, la mancata esecuzione di attività tecnica di verifica contestata dal CTP ha invero avuto puntuale risposta da parte del CTU che ha chiarito come “agli atti non è presente una copia del suddetto sito: quindi ogni analisi eseguita nell'attuale sede di ctu su tale sito non sarebbe corretta dato che non vi sarebbe stata prova della genuinità del sito analizzato e della sua corrispondenza con lo stato del sito al tempo dei fatti di causa”.
Infine, sul punto sub 4, dalla semplice lettura della ctu emerge che il Consulente ha puntualmente risposto alle osservazioni del CTP, sicché nessuna violazione del contraddittorio può predicarsi nella specie.
5. Con ulteriore ordine di motivi, il domanda l'accertamento della Pt_1
responsabilità extracontrattuale della per violazione del principio del CP_1
legittimo affidamento.
La censura si manifesta infondata, in quanto nessun legittimo affidamento può dirsi essersi configurato in capo all'odierno appellante, per le ragioni sopra esposte.
La infatti, dava corretta esecuzione alla propria parte di obblighi conseguenti CP_1
al rapporto con il proprietario del sito mentre la mancata Parte_2
implementazione funzionante degli script e banner non può dirsi dipendere da colpa o responsabilità della società.
6. Ancora, l'appellante si duole della stima del danno potenzialmente risarcibile, effettuata dal CTU: la consulenza stimava il danno economico derivante dalla mancata monetizzazione della piattaforma nella misura di € 203,00 per Parte_2
l'intero periodo considerato.
Il motivo di appello resta assorbito dal rigetto dei precedenti atteso che nessun inadempimento, né contrattuale né extracontrattuale risulta rinvenibile nella fattispecie a carico di RL.
13 7. Parimenti infondate sono poi le doglianze con cui l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza, da un lato, per rigetto delle istanze istruttorie e testimoniali, finalizzate a far comprendere i rapporti tra le parti e il complessivo comportamento tenuto dalla nel corso dello svolgimento dell'incarico, e dall'altro per omesso esame CP_1
dell'istanza istruttoria formulata dal sig. consistente nella richiesta di ordine Pt_1
di esibizione ex art. 210 cpc, finalizzata all'acquisizione da parte della dei CP_1
report tecnici e dei log di sistema.
Basti qui rilevare come le istanze istruttorie e testimoniali siano del tutto irrilevanti, a fronte delle risultanze della ctu e della già più volte rilevata insussistenza di alcun inadempimento contrattuale da parte della società appellata.
8. Con ultimo motivo di gravame, l'appellante si duole della decisione del Giudice di primo grado, che ha ritenuto manifestamente infondata la domanda da questi proposta e ha condannato il ex art. 96, co. 3 cpc, al pagamento della somma Pt_1
equitativamente determinata in € 1.000,00= in proporzione (1/4) all'importo liquidato a titolo di spese processuali e ha revocato ex tunc l'ammissione della parte al gratuito patrocinio ai sensi del DPR n. 115/02.
Il motivo è fondato.
Ritiene questa Corte che non sussistano, infatti, i presupposti oggettivi per definire la domanda di primo grado e l'appello come “manifestamente infondati”, nonostante la soccombenza del sig. sulle istanze e domande dallo stesso formulate nei Pt_1
confronti della e per la condanna disposta ai sensi dell'art. 96, co. 3 cpc. CP_1
A tacer d'altro, basti rilevare come la disamina dell'azione avanzata dinanzi al
Tribunale dall'odierno appellante ha reso necessaria la disposizione di una consulenza tecnica, in quanto le questioni non si appalesavano di immediata e pronta soluzione.
Pertanto, deve concludersi che non sussistessero i presupposti di cui al DPR n. 115/02 per la revoca del gratuito patrocinio: l'attore non ha agito con dolo o colpa grave e, come detto, le pretese non potevano dirsi manifestamente infondate.
14 L'impugnato capo deve dunque essere riformato, con venir meno della condanna del sig. ai sensi dell'art. 96, co. 3 cpc , di pagamento della somma Pt_1
equitativamente determinata in € 1.000,00= in proporzione (1/4) all'importo liquidato a titolo di spese processuali e riammissione della parte al gratuito patrocinio per il primo grado di giudizio.
* * *
Le spese di lite tengono conto dell'esito complessivo della lite (Cass. Civ. n.
11423/16; n. 1757/17; n. 9064/18; n. 14916/20) e vengono liquidate come in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti.
Gli onorari dell'Avv. Riccardo Fragalà, difensore del sig. in regime di Pt_1
gratuito patrocinio, vengono liquidati con separato decreto , per il primo e secondo grado tenendo conto della decurtazione di legge del 50%.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 2629/25 del Tribunale di Milano: annulla la condanna ex art. 96, co. 3 cpc disposta in primo grado nei confronti del sig.
Pt_1
riammette il sig. al regime del gratuito patrocinio per il primo grado di Pt_1
giudizio; conferma per il resto la sent. n. 2629/25; condanna al pagamento in favore della delle spese del Parte_1 CP_1
grado che liquida in € 3.000 oltre spese generali e oneri di legge;
Così deciso in Milano, 06/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
EN PO AR SA RE
La presente decisione è stata redatta a cura del dott. Alexandro Capogna, Magistrato Ordinario in Tirocinio
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La sostanza dell'attività oggetto del contratto è enucleata dal ctu che spiega che “il proprietario di un sito ( per esempio negozi di mobili) si propone come veicolatore di messaggi pubblicitari ( sul sito appaiono i banner pubblicitari per esempio quello di una compagnia aerea). Il proprietario del sito iniziale si vedrà riconosciuto un compenso per il fatto che un suo visitatore abbia eseguito un clik sul banner pubblicitario”.
8