TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 22/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. n. 20253/2010
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
All'udienza del 22/01/2025, innanzi al Giudice, Got
Francesco Montera, sono comparsi: avv. Romeo Palamara e avv. Domenico Siracusa, i quali chiedono che sia dichiarata cessata la materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione delle spese per la conciliazione intervenuta fra le parti che esibiscono in copia di cortesia essendo già stata depositata in atti sottoscritta dalle stesse.
Tanto posto,
Il Giudice sulle conclusioni formulate dalla parte comparsa, si ritira per la decisione in Camera di Consiglio, conclusa la quale, deposita telematicamente la sentenza emessa ed il verbale di udienza che sottoscrive telematicamente, da valere anche quale lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Onorario
Dott. Francesco Montera
(firma digitale)
Pag. 1 a 7 R. G. n. 20253/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nella persona del Giudice Unico Onorario Francesco Montera, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale motivazione della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 20253/2010 R. G.
Promossa da
(c. f.: in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Legale Rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Romeo Palamara ed elettivamente domiciliata in
Lipari via F. Mancuso, per mandato in atti;
opponente
CONTRO
(p.i.: in persona del Legale CP_2 P.IVA_2
Rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Domenico Siracusa ed elettivamente domiciliata in Barcellona P.
G. via Kennedy n. 358 per procura in atti;
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 31/10 emesso dal
Tribunale di Barcellona P. G., sezione distaccata di Lipari, il 14-
16/06/10.-
Pag. 2 a 7 R. G. n. 20253/2010
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
I procuratori presenti, precisano le conclusioni nel corso della odierna udienza, discutono la causa illustrandole brevemente con richiamo a quelle già rassegnate nel corso della udienza e riportate in verbale di cui la presente sentenza costituisce parte integrante.
Quindi
IL GIUDICE
All'esito della Camera di Consiglio;
letti gli atti e verbali di causa;
pronuncia
In nome del Popolo Italiano
SENTENZA
Per i seguenti motivi
Con atto di citazione notificato il 13 ottobre 2010 la Pt_1 CP_1
proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo numero
31/2010 emesso dal Tribunale di Barcellona P. G. sezione distaccata di Lipari il 14 giugno 2010 su istanza della CP_2
con il quale le era ingiunto il pagamento della somma di euro
266.423,50 oltre interessi e spese della fase monitoria domandandone l'annullamento o comunque la sua inefficacia;
chiedeva poi, in via riconvenzionale, la condanna della CP_2
al pagamento della somma di euro 124.348,40 oltre accessori per la inesatta ed incompleta fornitura, i gravi vizi riscontrati ed il risarcimento del danno per ritardata consegna installazione dei
Pag. 3 a 7 R. G. n. 20253/2010
Pt_2
Con successiva comparsa depositata il 2 febbraio 2011, la CP_2
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della proposta
[...]
opposizione unitamente alla domanda riconvenzionale con essa formulata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nel corso del giudizio, rigettata la istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto con ordinanza del 12 gennaio 2012, erano svolti gli incombenti istruttori fra cui gli interrogatori formali delle parti, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti;
era espletata Ctu e, dopo diversi rinvii, la causa era rimessa al 21 novembre 2024 sia per verificare l'esito delle trattive nelle more avviate sia per la precisione conclusioni e contestuale discussione ex art. 281 sexies cpc nel caso di esito negativo delle stesse.
Vi era poi un successivo rinvio all'udienza del 7 febbraio 2025 per i predetti incombenti ma, a seguito delle richieste delle parti, depositate il 9.01.2025, si procedeva all'anticipazione d'udienza disponendola per quella odierna essendo intervenuta, in data
08/01/2025, la sottoscrizione della scrittura privata di transazione depositata in atti e oggi esibita in “copia di cortesia”.
E così alla udienza odierna, fissata per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281 sexies cpc, le parti hanno ribadito essere intervenuta la transazione come da scrittura privata già depositata in atti, concludendo con le richieste
Pag. 4 a 7 R. G. n. 20253/2010
riportate nel verbale di udienza che fa parte integrante della presente.
Ciò premesso si deve dichiarare la “cessazione della materia del contendere”. Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale la pronuncia di
“cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso;
in particolare, la transazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti determina la cessazione della materia del contendere che, peraltro, non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni. Per l'orientamento sopra citato possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile, sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18195;
Cass. civile, sez. III, 18 ottobre 2012, n. 17896; Cass. civile, sez. II,
14 febbraio 2012, n. 2155; Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n.
22650.
Pag. 5 a 7 R. G. n. 20253/2010
Nel caso di specie, dev'essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, visto che sia la parte attrice opponente sia quella convenuta opposta abbiano espressamente dato atto che le questioni controverse in causa sono state definite bonariamente come risulta dal documento -oggi esibito ed acquisito in copia di cortesia- depositato telematicamente dalle parti stesse a supporto della istanza di anticipazione udienza.
Per l'effetto, si deve revocare il decreto ingiuntivo n. 31/2010 (R.G.
n. 20155/2010) emesso in data 14-16/06/2010 dal Tribunale di
Barcellona P. G., sezione distaccata di Lipari, così come peraltro concordato fra le parti nel citato accordo e richiesto nel corso della odierna udienza.
Consegue anche la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio, stante l'accordo tra loro in tal senso, in esse comprese quelle di CTU, liquidate nel corso del giudizio con separati provvedimenti.
Pertanto, rilevato: che sui predetti punti, siano convergenti le conclusioni rassegnate dalle parti;
che occorra dichiarare la cessazione della materia del contendere;
che, per l'effetto, occorra revocare il decreto ingiuntivo n. 31/2010 emesso dal Tribunale di Balcellona P. G., sezione distaccata di
Lipari; che le spese di lite –comprese quelle di CTU separatamente
Pag. 6 a 7 R. G. n. 20253/2010
liquidate nel corso del giudizio- vadano integralmente compensate tra le parti, come da loro espressamente richiesto,
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. R. G. 20253/2010, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA cessata la materia del contendere;
2. REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 31/2010 emesso dal Tribunale di Balcellona P. G., sezione distaccata di Lipari, originariamente opposto;
3. COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali e quelle delle CTU.
Così deciso in Barcellona P. G. il 22.01.2025, all'esito della odierna Camera di Consiglio.
Il Giudice Unico On.
Francesco Montera
Pag. 7 a 7
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
All'udienza del 22/01/2025, innanzi al Giudice, Got
Francesco Montera, sono comparsi: avv. Romeo Palamara e avv. Domenico Siracusa, i quali chiedono che sia dichiarata cessata la materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione delle spese per la conciliazione intervenuta fra le parti che esibiscono in copia di cortesia essendo già stata depositata in atti sottoscritta dalle stesse.
Tanto posto,
Il Giudice sulle conclusioni formulate dalla parte comparsa, si ritira per la decisione in Camera di Consiglio, conclusa la quale, deposita telematicamente la sentenza emessa ed il verbale di udienza che sottoscrive telematicamente, da valere anche quale lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Onorario
Dott. Francesco Montera
(firma digitale)
Pag. 1 a 7 R. G. n. 20253/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nella persona del Giudice Unico Onorario Francesco Montera, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale motivazione della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 20253/2010 R. G.
Promossa da
(c. f.: in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Legale Rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Romeo Palamara ed elettivamente domiciliata in
Lipari via F. Mancuso, per mandato in atti;
opponente
CONTRO
(p.i.: in persona del Legale CP_2 P.IVA_2
Rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Domenico Siracusa ed elettivamente domiciliata in Barcellona P.
G. via Kennedy n. 358 per procura in atti;
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 31/10 emesso dal
Tribunale di Barcellona P. G., sezione distaccata di Lipari, il 14-
16/06/10.-
Pag. 2 a 7 R. G. n. 20253/2010
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
I procuratori presenti, precisano le conclusioni nel corso della odierna udienza, discutono la causa illustrandole brevemente con richiamo a quelle già rassegnate nel corso della udienza e riportate in verbale di cui la presente sentenza costituisce parte integrante.
Quindi
IL GIUDICE
All'esito della Camera di Consiglio;
letti gli atti e verbali di causa;
pronuncia
In nome del Popolo Italiano
SENTENZA
Per i seguenti motivi
Con atto di citazione notificato il 13 ottobre 2010 la Pt_1 CP_1
proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo numero
31/2010 emesso dal Tribunale di Barcellona P. G. sezione distaccata di Lipari il 14 giugno 2010 su istanza della CP_2
con il quale le era ingiunto il pagamento della somma di euro
266.423,50 oltre interessi e spese della fase monitoria domandandone l'annullamento o comunque la sua inefficacia;
chiedeva poi, in via riconvenzionale, la condanna della CP_2
al pagamento della somma di euro 124.348,40 oltre accessori per la inesatta ed incompleta fornitura, i gravi vizi riscontrati ed il risarcimento del danno per ritardata consegna installazione dei
Pag. 3 a 7 R. G. n. 20253/2010
Pt_2
Con successiva comparsa depositata il 2 febbraio 2011, la CP_2
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della proposta
[...]
opposizione unitamente alla domanda riconvenzionale con essa formulata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nel corso del giudizio, rigettata la istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto con ordinanza del 12 gennaio 2012, erano svolti gli incombenti istruttori fra cui gli interrogatori formali delle parti, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti;
era espletata Ctu e, dopo diversi rinvii, la causa era rimessa al 21 novembre 2024 sia per verificare l'esito delle trattive nelle more avviate sia per la precisione conclusioni e contestuale discussione ex art. 281 sexies cpc nel caso di esito negativo delle stesse.
Vi era poi un successivo rinvio all'udienza del 7 febbraio 2025 per i predetti incombenti ma, a seguito delle richieste delle parti, depositate il 9.01.2025, si procedeva all'anticipazione d'udienza disponendola per quella odierna essendo intervenuta, in data
08/01/2025, la sottoscrizione della scrittura privata di transazione depositata in atti e oggi esibita in “copia di cortesia”.
E così alla udienza odierna, fissata per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281 sexies cpc, le parti hanno ribadito essere intervenuta la transazione come da scrittura privata già depositata in atti, concludendo con le richieste
Pag. 4 a 7 R. G. n. 20253/2010
riportate nel verbale di udienza che fa parte integrante della presente.
Ciò premesso si deve dichiarare la “cessazione della materia del contendere”. Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale la pronuncia di
“cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso;
in particolare, la transazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti determina la cessazione della materia del contendere che, peraltro, non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni. Per l'orientamento sopra citato possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile, sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18195;
Cass. civile, sez. III, 18 ottobre 2012, n. 17896; Cass. civile, sez. II,
14 febbraio 2012, n. 2155; Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n.
22650.
Pag. 5 a 7 R. G. n. 20253/2010
Nel caso di specie, dev'essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, visto che sia la parte attrice opponente sia quella convenuta opposta abbiano espressamente dato atto che le questioni controverse in causa sono state definite bonariamente come risulta dal documento -oggi esibito ed acquisito in copia di cortesia- depositato telematicamente dalle parti stesse a supporto della istanza di anticipazione udienza.
Per l'effetto, si deve revocare il decreto ingiuntivo n. 31/2010 (R.G.
n. 20155/2010) emesso in data 14-16/06/2010 dal Tribunale di
Barcellona P. G., sezione distaccata di Lipari, così come peraltro concordato fra le parti nel citato accordo e richiesto nel corso della odierna udienza.
Consegue anche la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio, stante l'accordo tra loro in tal senso, in esse comprese quelle di CTU, liquidate nel corso del giudizio con separati provvedimenti.
Pertanto, rilevato: che sui predetti punti, siano convergenti le conclusioni rassegnate dalle parti;
che occorra dichiarare la cessazione della materia del contendere;
che, per l'effetto, occorra revocare il decreto ingiuntivo n. 31/2010 emesso dal Tribunale di Balcellona P. G., sezione distaccata di
Lipari; che le spese di lite –comprese quelle di CTU separatamente
Pag. 6 a 7 R. G. n. 20253/2010
liquidate nel corso del giudizio- vadano integralmente compensate tra le parti, come da loro espressamente richiesto,
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. R. G. 20253/2010, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA cessata la materia del contendere;
2. REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 31/2010 emesso dal Tribunale di Balcellona P. G., sezione distaccata di Lipari, originariamente opposto;
3. COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali e quelle delle CTU.
Così deciso in Barcellona P. G. il 22.01.2025, all'esito della odierna Camera di Consiglio.
Il Giudice Unico On.
Francesco Montera
Pag. 7 a 7