CA
Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 11/08/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 294/2023 R.G. promossa avverso la sentenza n. 1770/2023 del Tribunale di Taranto da
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv.ti Cinzia Parte_1 C.F._1
Marseglia e Cosimo Prudenzano
APPELLANTE contro
(c.f. , rappr. e dif. dall'Avv. Francesco Orlando CP_1 C.F._2
APPELLATA
Conclusioni: ha concluso come da note autorizzate ex art. 352 Parte_1
c.p.c., il cui testo coincide con quello delle conclusioni formulate in atto di appello;
per
, in difetto di deposito delle note autorizzate ex art. 352 c.p.c., valgono le CP_1 conclusioni formulate in comparsa di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva ritualmente in giudizio dinanzi al Parte_1 CP_1
Tribunale di Taranto e, sulla premessa di essere proprietario di un immobile sito in
Lizzano alla Via Boggio n. 10, composto da un piano terra adibito a magazzino e da un primo piano adibito ad appartamento, confinante lungo il lato est con l'immobile della convenuta, composto a sua volta da un piano terra destinato a deposito e da un primo piano adibito ad abitazione, dopo aver esposto le vicende giudiziarie intercorse con la predetta a far tempo dal febbraio 1985, richiamato l'art. 948 c.c. formulava le seguenti conclusioni: “a) condannare a rilasciare a le porzioni di CP_1 Parte_1 immobile site al primo piano e sul lastrico solare ed evidenziate in rosso nella planimetria allegata al presente atto in applicazione delle risultanze emerse nella perizia del geom. (redatta nel corso del giudizio innanzi a questo Tribunale CP_2 concluso con la sentenza n. 48/1994) e secondo i termini di confine materialmente apposti dal geom. b) disporre che il vano scala venga materialmente diviso CP_3 rispettando le risultanze della perizia e dell'apposizione di termini indicate sub a); c) condannare al pagamento di spese e compensi legali da distrarsi in favore CP_1 del sottoscritto legale che si dichiara antistatario.”.
Si costituiva e formulava le seguenti conclusioni: “1) in limine litis disporre CP_1 in ordine all'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
2) in rito, dichiarare
l'inammissibilità della domanda attrice a mente dell'art. 705 c.p.c. perché proposta in pendenza di giudizio possessorio tra le parti;
3) nel merito, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
4) accogliere la domanda riconvenzionale e dichiarare piena proprietaria della porzione di superficie occupata dal suo CP_1 appartamento al primo piano nella parte risultante di proprietà di Parte_1 nonché dell'eventuale porzione di lastrici solari delimitata dal muro di confine esistente, ove questo dovesse risultare edificato su proprietà di , per Parte_1 intervenuta usucapione ventennale;
5) condannare, in ogni caso, l'attore alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge.”.
Assegnato il termine per lo svolgimento della mediazione obbligatoria, la quale non dava esito positivo, il giudice investito della causa assegnava i termini ex art. 183, co. 6,
c.p.c. e all'esito, preso atto della eccezione formulata dalla sul disposto Parte_2 dell'art. 705 c.p.c., fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c. e in data 10 luglio 2023 pronunciava la sentenza non definitiva n. 1770/2023 con cui così decideva: “1) Accoglie la eccezione preliminare e dichiara la improcedibilità della domanda ex art 705 cpc pendente tra le stesse parti il giudizio possessorio. 2) Dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio;
3) spese legali al definitivo”, sul rilievo che dalla documentazione in atti si evinceva la pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza n. 1357/2021 del Tribunale di Taranto avente ad oggetto il merito possessorio pag. 2/6 in relazione alla tutela concessa con ordinanza del 19-21 settembre 2018 su richiesta di
, consistente nell'ordine impartito al resistente “di CP_1 Parte_1 ripristinare a sue spese la corretta funzionalità dell'impianto di illuminazione dell'androne e del vano scala, secondo la normativa vigente in materia, nonché dell'impianto citofonico in uso alla ricorrente, almeno nei limiti in cui funzionava prima del suo intervento (ossia il citofono suonava e da casa si poteva aprire il portone)”, non essendovi prova dell'esito dell'impugnazione avendo il solo CP_1 affermato, ma non provato, che la ridetta sentenza era stata dichiarata nulla e che comunque non risultava attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
con separata ordinanza in pari data disponeva la prosecuzione del giudizio, ammetteva gli interrogatori richiesti e fissava udienza per il loro espletamento, riservando di provvedere sulle restanti istanze istruttorie;
successivamente, a seguito della proposizione dell'appello immediato da parte del , con ordinanza del 18 CP_1 settembre 2023 disponeva la sospensione del giudizio in attesa della decisione sull'impugnazione.
Come si è anticipato ha proposto appello con cui ha chiesto Parte_1 dichiararsi ammissibile e procedibile la domanda proposta con il giudizio incardinato al n. 1128/2022 dinanzi al Tribunale di Taranto, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si è costituita contestando il fondamento dell'appello di cui ha chiesto il CP_1 rigetto poiché infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
La causa viene ora in decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe a seguito della rimessione al collegio all'udienza fissata ai sensi ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di contrastare la declaratoria di improcedibilità pronunciata dal primo giudice ha sostenuto che il giudizio proposto dal deducente nella parte in cui aveva chiesto “il rilascio da parte di di alcune porzioni dell'immobile site al primo piano e CP_1 sul lastrico solare” ed inoltre che “il vano scala venga materialmente diviso rispettando le risultanze della perizia e dell'apposizione di termini indicate sub a) e tutto ciò in applicazione del giudicato derivante dalle sentenze intervenute a seguito di precedenti giudizi (la n. 48/1994 del Tribunale di Taranto e la n. 82/1996 di questa Corte pag. 3/6 d'Appello)”, ha un oggetto del tutto diverso da quello del giudizio possessorio richiamato dalla controparte, nato dall'esercizio di un'azione di manutenzione ex art. 1170 c.c. riguardante la funzionalità dell'impianto di illuminazione del vano scala e dell'impianto citofonico non avente altro oggetto concernente la proprietà o il possesso;
ha comunque evidenziato che il giudizio possessorio promosso da iscritto al CP_1
n. 7012/2012 R.G., originato dall'anzidetta azione di manutenzione, si era concluso con l'ordinanza del 21 febbraio 2018, il cui contenuto precettivo era stato completamente eseguito, come affermato anche dalla Corte qui adita con la sentenza n. 112/2023 emessa a conclusione del giudizio di appello iscritto al n. 244/2021, ove si leggeva che l'ordine era stato attuato su ricorso proposto dalla ai sensi dell'art. 669 duodecies CP_1
c.p.c..
Entrambe le doglianze sono infondate.
Con riferimento alla prima doglianza è sufficiente osservare che anche un'azione di manutenzione ex art. 1170 c.p.c. dà luogo ad un giudizio possessorio ed impedisce al convenuto di proporre giudizio petitorio “finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita”.
Inoltre, il divieto per il convenuto nel giudizio possessorio di proporre il giudizio petitorio fino a quando il primo non sia stato definito e la decisione non sia stata eseguita è previsto a tutela di interessi generali e, per tale motivo, è rilevabile d'ufficio essendo ispirato all'esigenza di ordine pubblico del ripristino immediato della situazione possessoria lesa o compromessa, a prescindere dall'accertamento della sua legittimità senza alcuna anticipazione in ordine all'esito del giudizio petitorio. Il ridetto divieto opera a far tempo dal deposito del ricorso e permane sino alla definizione del giudizio possessorio a cognizione piena ed all'esecuzione del provvedimento (Cass. 25 febbraio 2011, n. 4728, Cass. 15 aprile 1999, n. 3755), condizione che deve essere sussistente al momento della proposizione del giudizio petitorio e non può sopravvenire quando la domanda petitoria risulta già proposta (Cass. 22 gennaio 2002, n. 687, Cass.
23 maggio 1985, n. 3116).
Ebbene, all'epoca della proposizione del giudizio di primo grado (18 febbraio 2022 – data della notifica dell'atto di citazione), il giudizio possessorio era stato definito quanto alla fase di merito seguita alla fase interdittale con sentenza n. 1357/2021 ma avverso pag. 4/6 tale sentenza era stato proposto appello iscritto al n. 244/2021 R.G. (come allegato in prime cure), definito con sentenza n. 112/2023 (prodotta nel presente giudizio di appello) con cui, in parziale accoglimento del gravame, veniva dichiarata la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 190 c.p.c. e, pronunziando nel merito non ricorrendo una fattispecie di rimessione al primo giudice, si ordinava a Parte_1
di ripristinare a sue spese la funzionalità dell'impianto di illuminazione
[...] dell'androne e del vano scala nonché dell'impianto citofonico in uso a , CP_1 almeno nei limiti in cui funzionava prima della molestia.
A prescindere dalla circostanza che la sentenza di appello n. 112/2023 è stata prodotta solo nella presente sede (e non anche in primo grado) e che non vi è prova che sia passata in giudicato, si è visto che la condizione di procedibilità (o proponibilità) dell'esaurimento del giudizio possessorio, rapportato all'esaurimento del giudizio di merito anche negli eventuali gradi ulteriori rispetto al primo oltre che alla esecuzione della tutela possessoria concessa, deve sussistere al momento della proposizione del giudizio petitorio da parte del convenuto in possessorio e non può sopravvenire alla sua instaurazione.
Ne consegue che, al tempo dell'instaurazione del giudizio petitorio di primo grado, sussisteva il divieto per previsto dall'art. 705 c.p.c.. Parte_1
Sotto altro profilo il giudizio possessorio svoltosi su ricorso di , volto - come CP_1 si è detto - ad ottenere l'ordine di ripristino degli impianti e l'inibitoria di molestie o turbative incidenti sul possesso della scala, rientra pienamente nel disposto nell'art. 705
c.p.c. in quanto riguardante il vano scala oggetto della domanda petitoria, vano accorpato negli immobili investiti dalle richieste dell'impugnante.
Per completezza e in chiusura si segnala che il non ha invocato l'ipotesi CP_1 costituente un'eccezione al divieto previsto dall'art. 705 c.p.c. conseguente alla sentenza
Corte cost. n. 25/1992, la quale ha dichiarato l'illegittimità del comma 1 nella parte in cui “subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria o all'esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto”, né ha addotto fatti e ragioni integranti un siffatto pregiudizio.
pag. 5/6 Conclusivamente l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del d.m. n. 147/2022 tenuto conto delle attività espletate e del valore dichiarato della causa.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza non definitiva del Tribunale di Taranto n. 1770/2023 pronunciata in data 10 luglio 2023 ex art. 281 sexies c.p.c., così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna alla rifusione in favore di delle spese di Parte_1 CP_1 lite del presente grado, liquidate in euro 1.000,00, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a e c.p.a.; dichiara, ai sensi art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 25 luglio 2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 294/2023 R.G. promossa avverso la sentenza n. 1770/2023 del Tribunale di Taranto da
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv.ti Cinzia Parte_1 C.F._1
Marseglia e Cosimo Prudenzano
APPELLANTE contro
(c.f. , rappr. e dif. dall'Avv. Francesco Orlando CP_1 C.F._2
APPELLATA
Conclusioni: ha concluso come da note autorizzate ex art. 352 Parte_1
c.p.c., il cui testo coincide con quello delle conclusioni formulate in atto di appello;
per
, in difetto di deposito delle note autorizzate ex art. 352 c.p.c., valgono le CP_1 conclusioni formulate in comparsa di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva ritualmente in giudizio dinanzi al Parte_1 CP_1
Tribunale di Taranto e, sulla premessa di essere proprietario di un immobile sito in
Lizzano alla Via Boggio n. 10, composto da un piano terra adibito a magazzino e da un primo piano adibito ad appartamento, confinante lungo il lato est con l'immobile della convenuta, composto a sua volta da un piano terra destinato a deposito e da un primo piano adibito ad abitazione, dopo aver esposto le vicende giudiziarie intercorse con la predetta a far tempo dal febbraio 1985, richiamato l'art. 948 c.c. formulava le seguenti conclusioni: “a) condannare a rilasciare a le porzioni di CP_1 Parte_1 immobile site al primo piano e sul lastrico solare ed evidenziate in rosso nella planimetria allegata al presente atto in applicazione delle risultanze emerse nella perizia del geom. (redatta nel corso del giudizio innanzi a questo Tribunale CP_2 concluso con la sentenza n. 48/1994) e secondo i termini di confine materialmente apposti dal geom. b) disporre che il vano scala venga materialmente diviso CP_3 rispettando le risultanze della perizia e dell'apposizione di termini indicate sub a); c) condannare al pagamento di spese e compensi legali da distrarsi in favore CP_1 del sottoscritto legale che si dichiara antistatario.”.
Si costituiva e formulava le seguenti conclusioni: “1) in limine litis disporre CP_1 in ordine all'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
2) in rito, dichiarare
l'inammissibilità della domanda attrice a mente dell'art. 705 c.p.c. perché proposta in pendenza di giudizio possessorio tra le parti;
3) nel merito, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
4) accogliere la domanda riconvenzionale e dichiarare piena proprietaria della porzione di superficie occupata dal suo CP_1 appartamento al primo piano nella parte risultante di proprietà di Parte_1 nonché dell'eventuale porzione di lastrici solari delimitata dal muro di confine esistente, ove questo dovesse risultare edificato su proprietà di , per Parte_1 intervenuta usucapione ventennale;
5) condannare, in ogni caso, l'attore alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge.”.
Assegnato il termine per lo svolgimento della mediazione obbligatoria, la quale non dava esito positivo, il giudice investito della causa assegnava i termini ex art. 183, co. 6,
c.p.c. e all'esito, preso atto della eccezione formulata dalla sul disposto Parte_2 dell'art. 705 c.p.c., fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c. e in data 10 luglio 2023 pronunciava la sentenza non definitiva n. 1770/2023 con cui così decideva: “1) Accoglie la eccezione preliminare e dichiara la improcedibilità della domanda ex art 705 cpc pendente tra le stesse parti il giudizio possessorio. 2) Dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio;
3) spese legali al definitivo”, sul rilievo che dalla documentazione in atti si evinceva la pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza n. 1357/2021 del Tribunale di Taranto avente ad oggetto il merito possessorio pag. 2/6 in relazione alla tutela concessa con ordinanza del 19-21 settembre 2018 su richiesta di
, consistente nell'ordine impartito al resistente “di CP_1 Parte_1 ripristinare a sue spese la corretta funzionalità dell'impianto di illuminazione dell'androne e del vano scala, secondo la normativa vigente in materia, nonché dell'impianto citofonico in uso alla ricorrente, almeno nei limiti in cui funzionava prima del suo intervento (ossia il citofono suonava e da casa si poteva aprire il portone)”, non essendovi prova dell'esito dell'impugnazione avendo il solo CP_1 affermato, ma non provato, che la ridetta sentenza era stata dichiarata nulla e che comunque non risultava attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
con separata ordinanza in pari data disponeva la prosecuzione del giudizio, ammetteva gli interrogatori richiesti e fissava udienza per il loro espletamento, riservando di provvedere sulle restanti istanze istruttorie;
successivamente, a seguito della proposizione dell'appello immediato da parte del , con ordinanza del 18 CP_1 settembre 2023 disponeva la sospensione del giudizio in attesa della decisione sull'impugnazione.
Come si è anticipato ha proposto appello con cui ha chiesto Parte_1 dichiararsi ammissibile e procedibile la domanda proposta con il giudizio incardinato al n. 1128/2022 dinanzi al Tribunale di Taranto, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si è costituita contestando il fondamento dell'appello di cui ha chiesto il CP_1 rigetto poiché infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
La causa viene ora in decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe a seguito della rimessione al collegio all'udienza fissata ai sensi ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di contrastare la declaratoria di improcedibilità pronunciata dal primo giudice ha sostenuto che il giudizio proposto dal deducente nella parte in cui aveva chiesto “il rilascio da parte di di alcune porzioni dell'immobile site al primo piano e CP_1 sul lastrico solare” ed inoltre che “il vano scala venga materialmente diviso rispettando le risultanze della perizia e dell'apposizione di termini indicate sub a) e tutto ciò in applicazione del giudicato derivante dalle sentenze intervenute a seguito di precedenti giudizi (la n. 48/1994 del Tribunale di Taranto e la n. 82/1996 di questa Corte pag. 3/6 d'Appello)”, ha un oggetto del tutto diverso da quello del giudizio possessorio richiamato dalla controparte, nato dall'esercizio di un'azione di manutenzione ex art. 1170 c.c. riguardante la funzionalità dell'impianto di illuminazione del vano scala e dell'impianto citofonico non avente altro oggetto concernente la proprietà o il possesso;
ha comunque evidenziato che il giudizio possessorio promosso da iscritto al CP_1
n. 7012/2012 R.G., originato dall'anzidetta azione di manutenzione, si era concluso con l'ordinanza del 21 febbraio 2018, il cui contenuto precettivo era stato completamente eseguito, come affermato anche dalla Corte qui adita con la sentenza n. 112/2023 emessa a conclusione del giudizio di appello iscritto al n. 244/2021, ove si leggeva che l'ordine era stato attuato su ricorso proposto dalla ai sensi dell'art. 669 duodecies CP_1
c.p.c..
Entrambe le doglianze sono infondate.
Con riferimento alla prima doglianza è sufficiente osservare che anche un'azione di manutenzione ex art. 1170 c.p.c. dà luogo ad un giudizio possessorio ed impedisce al convenuto di proporre giudizio petitorio “finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita”.
Inoltre, il divieto per il convenuto nel giudizio possessorio di proporre il giudizio petitorio fino a quando il primo non sia stato definito e la decisione non sia stata eseguita è previsto a tutela di interessi generali e, per tale motivo, è rilevabile d'ufficio essendo ispirato all'esigenza di ordine pubblico del ripristino immediato della situazione possessoria lesa o compromessa, a prescindere dall'accertamento della sua legittimità senza alcuna anticipazione in ordine all'esito del giudizio petitorio. Il ridetto divieto opera a far tempo dal deposito del ricorso e permane sino alla definizione del giudizio possessorio a cognizione piena ed all'esecuzione del provvedimento (Cass. 25 febbraio 2011, n. 4728, Cass. 15 aprile 1999, n. 3755), condizione che deve essere sussistente al momento della proposizione del giudizio petitorio e non può sopravvenire quando la domanda petitoria risulta già proposta (Cass. 22 gennaio 2002, n. 687, Cass.
23 maggio 1985, n. 3116).
Ebbene, all'epoca della proposizione del giudizio di primo grado (18 febbraio 2022 – data della notifica dell'atto di citazione), il giudizio possessorio era stato definito quanto alla fase di merito seguita alla fase interdittale con sentenza n. 1357/2021 ma avverso pag. 4/6 tale sentenza era stato proposto appello iscritto al n. 244/2021 R.G. (come allegato in prime cure), definito con sentenza n. 112/2023 (prodotta nel presente giudizio di appello) con cui, in parziale accoglimento del gravame, veniva dichiarata la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 190 c.p.c. e, pronunziando nel merito non ricorrendo una fattispecie di rimessione al primo giudice, si ordinava a Parte_1
di ripristinare a sue spese la funzionalità dell'impianto di illuminazione
[...] dell'androne e del vano scala nonché dell'impianto citofonico in uso a , CP_1 almeno nei limiti in cui funzionava prima della molestia.
A prescindere dalla circostanza che la sentenza di appello n. 112/2023 è stata prodotta solo nella presente sede (e non anche in primo grado) e che non vi è prova che sia passata in giudicato, si è visto che la condizione di procedibilità (o proponibilità) dell'esaurimento del giudizio possessorio, rapportato all'esaurimento del giudizio di merito anche negli eventuali gradi ulteriori rispetto al primo oltre che alla esecuzione della tutela possessoria concessa, deve sussistere al momento della proposizione del giudizio petitorio da parte del convenuto in possessorio e non può sopravvenire alla sua instaurazione.
Ne consegue che, al tempo dell'instaurazione del giudizio petitorio di primo grado, sussisteva il divieto per previsto dall'art. 705 c.p.c.. Parte_1
Sotto altro profilo il giudizio possessorio svoltosi su ricorso di , volto - come CP_1 si è detto - ad ottenere l'ordine di ripristino degli impianti e l'inibitoria di molestie o turbative incidenti sul possesso della scala, rientra pienamente nel disposto nell'art. 705
c.p.c. in quanto riguardante il vano scala oggetto della domanda petitoria, vano accorpato negli immobili investiti dalle richieste dell'impugnante.
Per completezza e in chiusura si segnala che il non ha invocato l'ipotesi CP_1 costituente un'eccezione al divieto previsto dall'art. 705 c.p.c. conseguente alla sentenza
Corte cost. n. 25/1992, la quale ha dichiarato l'illegittimità del comma 1 nella parte in cui “subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria o all'esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto”, né ha addotto fatti e ragioni integranti un siffatto pregiudizio.
pag. 5/6 Conclusivamente l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del d.m. n. 147/2022 tenuto conto delle attività espletate e del valore dichiarato della causa.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza non definitiva del Tribunale di Taranto n. 1770/2023 pronunciata in data 10 luglio 2023 ex art. 281 sexies c.p.c., così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna alla rifusione in favore di delle spese di Parte_1 CP_1 lite del presente grado, liquidate in euro 1.000,00, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a e c.p.a.; dichiara, ai sensi art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 25 luglio 2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 6/6