Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
NRG 8918/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8918/2018 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 27.05.2024, promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti MASTRANGELO PIETRO e MASTRANGELO LUCIA, giusta mandato a margine dell'atto di citazione
-Attore-
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. D'ELIA Controparte_1 C.F._2
DANIELE, giusto mandato in calce all'atto di costituzione e risposta
-Convenuto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 12.12.2018, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio il sig. , chiedendo espressamente di ”1) negare Controparte_1
l'esistenza di qualsivoglia servitù, a favore del fondo del convenuto, censito nel Catasto terreni del Comune di Palagiano, alla partita 10615, F.42, p.lle 139; 1059 (ex 176); 232 sub 1, fabbricato C/2 di mq 44 (ex 232); 764 Cat C/2 Classe 1 di mq 46; e della stessa p.lla 764, Cat. A/4 Classe 3, di vani 3 a carico del fondo dell'attore, censito nel Catasto terreni del Comune di Palagiano, alla Partita 15050, F. 42, p.lle 228, 761, 762 e 1113 (già 233); e in particolare della servitù avente ad oggetto il mantenimento dei nuovi corpi di fabbrica (realizzati abusivamente dal convenuto nel periodo 2010-
2014, censiti nel Catasto urbano del Comune di Palagiano alla partita 10615, F42, p.lla 764 Cat.
A/4, Classe 3, 3 vani, rendita eu 153,39), alla distanza dal confine inferiore a quella regolamentare di mt 10; 2) condannare alla esecuzione delle opere di demolizione ovvero di arretramento, sino a mt. 10 dal confine, dei nuovi corpi di fabbrica anzidetti, censiti nel Catasto del Comune di Palagiano alla Partita 10615, F.42, p.lla 764, Cat. A/4, Classe 3, 3 vani;
il tutto entro un prefiggendo termine;
facultando nel contempo l'attore, elasso inutilmente il concesso termine, a sostituirsi al convenuto e ad eseguire le stesse opere a propria cura ma a spese del convenuto;
3) negare l'esistenza di una servitù, a carico del fondo dell'attore, censito nel Catasto terreni del Comune di Palagiano, alla
1
Catasto terreni del Comune di Palagiano, alla partita 10615, F. 42, p.lle 139; 1059 (ex 176); 232 sub 1, fabbricato C/2 di mq 44 (ex 232); 764 Cat. A/4, Classe 3, vani 3; nonché 764, Cat C/2, Classe
1 mq 46; avente ad oggetto il mantenimento dell'impianto di videosorveglianza, dotato di apparecchiature che per essere rivolte verso il fondo dell'attore, sono di per sé idonee alla ripresa delle immagini della vita che l'attore e la di lui famiglia svolgono nella contigua casa colonica e nelle appartenenze della stessa;
4) dichiarare che la apposizione delle apparecchiature di videosorveglianza, realizzata dal convenuto nell'ambito della sua proprietà e lungo l'iter della stradina comune di accesso ai fondi delle parti, interferisce illegittimamente nella vita privata dell'attore e della di lui famiglia in quanto quelle apparecchiature, essendo rivolte verso il fondo dell'attore, catturano le immagini della vita privata che si svolge nella casa di abitazione e nelle
“appartenenze” della stessa (ossia nello spazio antistante alla medesima); 5) condannare e rimuovere le anzidette apparecchiature e a distruggere tutte le immagini in suo possesso, relative alla ripresa dei fatti, che si svolgono e che si svolgeranno tanto nella casa di abitazione dell'attore quanto nelle appartenenze della stessa, entro un prefiggendo termine facultando l'attore, elasso inutilmente il concesso termine, a sostituirsi al convenuto e ad eseguire le stesse opere di rimozione
e di distruzione a propria cura ma a spese del convenuto;
6) condannare al pagamento delle spese del presente giudizio e di quelle che saranno sopportate dall'attore ove il convenuto non eseguisse le opere discendenti dalla sentenza di condanna che fosse pronunciata dal Giudice, in accoglimento dei capi nn. 2 e 5 della presente domanda (così come innanzi riportati)”.
L'attore rappresentava, dunque, di essere proprietario di un'azienda agricola (con relativo centro colonico, costituito dalla casa in cui abitualmente vive con la sua famiglia, dagli annessi rustici e dalle varie “appartenenze”, in esse compreso lo spazio tra la casa e la linea di confine con il fondo del convenuto), sita in agro di Palagiano alla c. da Conca D'Oro. Specificava, inoltre, che la propria casa si trova a distanza superiore ai 10 mt della linea di confine che divide il fondo attoreo da quello convenuto, che si trova ad ovest della propria azienda.
Esplicitava che il fondo del convenuto, censito nel Catasto Terreni del Comune di Palagiano, si compone di diverse particelle e che nella particella 764 vi sono due corpi di fabbrica: il primo, censito al F.42, p.lla 764 sub 1, è un deposito (Cat. C/2) di mq 46 (denominato “vecchio fabbricato” eretto nel 1987); il secondo è censito come sub 3 dello stesso foglio e particella, categoria A/4 (abitazione) ed è composto da 3 vani ed una tettoia in legno (“realizzato abusivamente tra il 2010 e il 2014”).
Evidenziava che tra i fondi delle due parti vi è una stradina comune alle stesse, che parte da una via pubblica, denominata 12^ strada comunale, con una larghezza di 3 mt, che si riduce a mt. 2 nel punto in cui svolta a sinistra per dare accesso ai terreni;
che all'ingresso di tale stradina vi è un cancello in ferro, che si può aprire sia manualmente che con congegno elettromeccanico, costruito a sue spese ed ancora che il suo terreno si trova alla destra di questa stradina mentre il fondo del convenuto alla sinistra. Specificava che una fascia della larghezza di 12 mt separa i fabbricati del convenuto dalla sua casa.
Rappresentava, inoltre, che con atto di transazione, con firme autenticate con atto per notar Per_1
n. 2764 del 17.09.1997, le parti avevano posto fine ad alcune liti pendenti, assumendo
[...] reciprocamente degli obblighi (in ordine all'uso degli spazi comuni e delle aree a corredo dei rispettivi fabbricati di cui alle particelle 232 e 233, ora 1113) e determinando l'esatta linea di confine tra i due fondi (individuando tale linea nell'asse della stradina comune, di accesso ai rispettivi fondi).
Chiariva poi che aveva espressamente acconsentito, all'interno di tale atto di transazione, che il corpo di fabbrica denominato “vecchio fabbricato” appartenente al convenuto, costruito nel 1987 ad una
2 distanza di 1,50 m dal confine dei due fondi, restasse a tale distanza, costituendo una servitù a favore di tale fabbricato, anziché alla distanza di 10 mt come prevista dalle norme regolamentari del Comune di Palagiano per la edificazione di nuovi corpi di fabbrica, integrativa degli artt. 872 e 873 c.c.
Ciò posto, l'attore si duoleva del fatto che successivamente, tra il 2010 e il 2014, il convenuto avesse costruito abusivamente altri due corpi di fabbrica in aderenza e sulla stessa linea del “vecchio fabbricato”, alla distanza quindi di 1,50 mt anziché i 10 mt previsti.
Deduceva, inoltre, che il convenuto aveva realizzato, “a favore del suo fondo e a carico del fondo dell'attore”, un sistema di videosorveglianza con delle apparecchiature, che sosteneva, comportavano una continua ed illecita interferenza nella vita della sua famiglia, in quanto orientate verso la casa (e relative pertinenze) con conseguente lesione dell'art. 14 della Costituzione (inviolabilità del domicilio) ed art. 615 bis c.p.
Precisava di aver inviato, in prima istanza, raccomandata A/R in data 12.09.2018, a mezzo dei propri difensori, al sig. in cui aveva esplicitato le suindicate rimostranze ma che tale missiva CP_1 era stata rifiutata dal destinatario e che successivamente, in data 20.11.2018, aveva promosso, altresì, procedura di mediazione davanti all'Organismo dell'ordine degli avvocati di Taranto, ma che anche questo tentativo di risolvere la controversia era risultato vano.
Si riservava, infine, di richiedere in separata sede il risarcimento dei danni subiti e subendi “a causa e in conseguenza dei comportamenti svolti dal convenuto”.
Si costituiva in giudizio il sig. , impugnando tutto quanto ex adverso Controparte_1 dedotto, eccepito, prodotto, richiesto e concluso da parte attrice. Deduceva che le opere edili oggetto di giudizio erano state realizzate in precedenza rispetto al 2010 indicato dall'attore e comunque nel pieno rispetto della normativa urbanistica.
Al contrario sosteneva che le opere edilizie eseguite dall'attore sul suo fondo erano da ritenersi abusive, perché lesive delle disposizioni sancite dal regolamento comunale in materia di confini nonché quelle sancite dalla legge in materia edilizia. In particolare, asseriva che l'attore aveva edificato sul proprio fondo, come emerge dall'accertamento eseguito dal CTP, una serra, adiacente al fabbricato, che “sebbene sia provvista di regolare titolo abitativo (D.I.A. del 23.02.2009), è ubicata ad una distanza inferiore a 3 mt dal fondo confinante e pertanto in violazione della distanza minima di 10 mt dalle opere di fabbrica insistenti sul fondo finitimo”; una tettoia e l'ampliamento al proprio fabbricato principale realizzate senza un titolo abilitativo legittimante. Pertanto, concludeva sul punto, le distanze dal confine di quanto da lui stesso realizzato erano da ritenersi rispettate. Si riservava di agire per tali violazioni in separato giudizio.
Quanto alle contestazioni di controparte in merito all'illegittimità dell'impianto di videosorveglianza installato sul proprio fondo e alla presunta interferenza nella sua vita privata, deduceva in via preliminare che era materia di competenza del giudice penale. Aggiungeva poi, nel merito, che, dati i rapporti di vicinato poco pacifici degli ultimi anni, era stato costretto ad installare un impianto di videosorveglianza a tutela e a protezione della sua proprietà e delle persone che ivi risiedevano, per scongiurare possibili pericoli derivanti da comportamenti illegittimi ed emulativi da parte di terzi, con pacifica legittimità, dunque, dell'installazione (cfr. delibera n. 113990 del 7.03.2017 del garante della Privacy).
Precisava comunque che l'installazione era avvenuta a norma di legge ed in ossequio alle statuizioni del garante della privacy e le videoriprese relative alle aree esterne all'immobile di sua proprietà
3 “sono effettuate con modalità tali da assicurare la visuale limitatamente all'area necessitante di effettiva tutela e protezione”.
Evidenziava, in ultimo, che anche l'attore aveva installato un impianto di videosorveglianza lesivo della sua sfera privata e lavorativa e, per tale motivo, si riservava di agire in separato giudizio.
Ciò posto, espressamente chiedeva: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, disattesa ogni contraria richiesta ed eccezione, provvedere come segue: 1) nel merito, rigettare le domande proposte dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto;
2) con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre ad accessori di legge”.
Venivano assegnati alle parti i termini richiesti ex art. 183 comma VI c.p.c.; si ammetteva la prova orale richiesta. All'udienza del 19.01.2021, i difensori delle parti reciprocamente dichiaravano di rinunciare agli interrogatori formali delle parti e chiedevano il rinvio ad altra udienza per l'espletamento della prova testimoniale ammessa. Il Giudice rinviava all'udienza del 30.03.2021 per l'escussione di un teste per parte. Ascoltati i testi ammessi, si disponeva consulenza tecnica d'ufficio per a) verificare il rispetto delle distanze legali da parte dei fabbricati di proprietà del convenuto siti in Palagiano alla contrada Conca D'oro e distinti in catasto al foglio 42 particella 764, così come specificatamente indicati dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio e b) verificare la legittima apposizione da parte del convenuto del sistema di videosorveglianza presente nella sua proprietà alla medesima contrada Conca d'Oro in Palagiano, con specifico riferimento ad eventuali indebite interferenze per effetto del relativo utilizzo nella privacy domiciliare della contigua proprietà dell'attore e delle relative appartenenze; venivano nominati due diversi consulenti.
In data 29.06.2022, il CTU Arch. nominato depositava la propria relazione Persona_2 peritale sull'accertamento sub a) nei termini assegnati dal Giudice.
Il procedimento veniva assegnato dal Presidente di Sezione alla sottoscritta in data 09.03.2023.
All'udienza del 19.06.2023, le parti si riportavano ai propri atti e scritti difensivi chiedendo l'accoglimento di tutte le richieste e conclusioni ivi formulate;
si disponeva il giuramento telematico del già nominato ing. per la consulenza di cui al punto b). In data 15.11.2023, Persona_3
l'ing. epositava la propria relazione peritale nei termini assegnati. Per_3
All'udienza del 04.12.2023, le parti si riportavano ai propri atti e scritti di causa. Questo Giudice rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.5.2024.
All'udienza del 27.05.2024, le parti precisavano le proprie conclusioni chiedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Questo Giudice riservava la decisione, assegnando loro termine di giorni sessanta per il deposito di memorie conclusionali e di giorni venti per il deposito di repliche.
All'esito dell'esame delle comparse conclusionali e repliche delle parti, si pronuncia la presente sentenza.
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In via preliminare, parte attrice formula distinte domande in ordine a due doglianze relative alla posizione del nuovo corpo di fabbricato realizzato dal convenuto nel 2010 ed oggetto di permesso di costruire in sanatoria e alla installazione di videocamere di sorveglianza nella proprietà del convenuto che però riprendono zone di proprietà dell'attore.
SULLA VIOLAZIONE DELLE DISTANZE E SULLA AZIONE DI RIPRISTINO
4 La prima domanda diretta a negare l'esistenza di qualsivoglia servitù, a favore del fondo del convenuto e a disporre la demolizione o rimozione dal confine del fabbricato del convenuto, poiché collocato ad una distanza inferiore a quella di 10 mt prevista dai regolamenti comunali, deve essere qualificata come “negatoria servitutis” e ripristino ex art. 872 c.c. (n. 1 e 2).
Le domande sono fondate e devono essere accolte per quanto indicato in dispositivo.
Secondo la Cassazione, l'azione proposta per ottenere l'osservanza delle distanze legali è modellata sullo schema dell'actio negatoria servitutis, essendo rivolta non già all'accertamento del diritto di proprietà dell'attore, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù (v. Cass. n. 12810/1997). Essa, infatti, non esige la rigorosa dimostrazione della proprietà dell'attore, essendo sufficiente che questi dimostri con qualsiasi mezzo, anche presunzioni, di possedere il fondo in base ad un valido titolo di acquisto (v. Cass. n. 4737/1987). Al riguardo deve considerarsi fondo servente quello del convenuto, se si assume soggetto alla limitazione legale, o quello dell'attore, se il convenuto eccepisce il diritto a mantenere la costruzione alla distanza annunciata come illegale (cfr. Cass. 10074/1991).
Si evidenzia, ancora, che in tema di distanze tra le costruzioni sussiste, invero, un diritto soggettivo all'osservanza delle stesse indipendente dalla possibilità di costruire, il quale può formare oggetto di tutela a prescindere dall'esistenza di un danno concreto ed attuale (v. Cass. 5362/1979).
Quanto invece all'azione di riduzione in ripristino si osserva che l'art. 872 c.c. espressamente prevede che “Colui che per effetto della violazione ha subito danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate”, facendo riferimento alle disposizione sui rapporti di vicinato e quindi sulla distanza tra le costruzioni disciplinata dall'art. 873 c.c., norma qui invocata da parte attrice.
Nel caso di violazione delle distanze legali legittimato a proporre la domanda di riduzione in pristino
è il proprietario di una preesistente e fronteggiante fabbricato, rispetto al quale la nuova costruzione venga a trovarsi a distanza inferiore a quella legale. Quanto alla legittimazione passiva l'azione reale diretta al rispetto delle distanze legali ha come necessario contraddittore il proprietario dell'edificio o di quella parte di esso che si assume essere stata costruita senza l'osservanza delle distanze prescritte
(cfr. Cass. 1967/1990).
Ebbene, la norma di cui all'art. 873 c.c., che si occupa delle distanze nelle costruzioni e disciplina, pertanto, i c.d. rapporti di vicinato, ossia i rapporti tra proprietà vicine, tentando di contemperare i diritti reciproci dei proprietari confinanti, garantendone la coesistenza e la possibilità di esercizio, in via generale prescrive che le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri (c.d. intercapedine) ma, al contempo, stabilisce che una distanza maggiore può essere prevista nei regolamenti locali.
Invero, la disciplina codicistica in materia di distanze è così integrata da disposizioni regolamentari che hanno natura di fonte normativa secondaria, dettate a tutela dell'interesse generale ad un prefigurato assetto urbanistico.
Le norme che impongono l'osservanza delle distanze dai confini sono, quindi, inderogabili e prescindono dall'avvenuta edificazione e dalla futura edificabilità del fondo limitrofo (Sez. II, Sent.,
04/10/2016, n. 19790).
Si osserva, poi, che in ordine al sistema di tutele previsto in materia di violazione delle distanze tra costruzioni disciplinate dal Codice Civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti
5 edilizi comunali- come rilevante nel caso di specie-, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria e, determinando la suddetta violazione un asservimento di fatto del fondo del vicino, il danno deve ritenersi in re ipsa, senza la necessità di una specifica attività probatoria (v. Cass. 3341/2002).
Sul punto la giurisprudenza infatti afferma che “In tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria,
e il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento) deve ritenersi "in re ipsa", senza necessità di una specifica attività probatoria, essendo l'effetto, certo e indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà” (Sez. 2 - , Sentenza n. 21501 del 31/08/2018 (Rv. 650315 - 02).
Quanto al rapporto dell'art. 873 c.c. con l'art. 872 c.c. (Violazione delle norme di edilizia) deve osservarsi, altresì, che il principio secondo cui la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato, senza estendersi ai rapporti tra privati, va inteso nel senso che il conflitto tra proprietari interessati in senso opposto alla costruzione deve essere risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali, tra le quali non possono comprendersi anche quelle concernenti la licenza e la concessione edilizia, perché queste riguardano solo l'aspetto formale dell'attività costruttiva (ne consegue che le eccezioni sulla abusività degli immobili sollevate tra le parti non sono rilevanti, peraltro il convenuto riserva solo di agire sul presupposto della abusività di una serra e una tettoia costruite dall'attore). Di conseguenza, così come è irrilevante la mancanza di licenza o concessione edilizia, allorquando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del codice civile e delle norme speciali senza ledere alcun diritto del vicino, così l'aver eseguito la costruzione in conformità della ottenuta licenza o concessione non esclude di per sé la violazione di dette prescrizioni e quindi il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento dei danni (cfr. Cass. civ. Sez. II, 30/03/2006, n. 7563 (rv. 587076)) - non rileva allora, nel caso di specie, che parte convenuta abbia ottenuto permesso di costruire in sanatoria per l'opera che lede la distanza secondo parte attrice;
il permesso di costruire in sanatoria è rilasciato salvi diritti dei terzi e il tecnico di parte convenuta precisa in sede di escussione testimoniale
(geometra che la distanza tra i fabbricati non è stata oggetto dei suoi rilievi per richiedere il Tes_1 permesso in sanatoria-.
Orbene, ciò premesso in termini generali, nella fattispecie de qua, deve evidenziarsi in primo luogo che l'attore rappresentava che tra i suindicati fondi di proprietà delle due parti, entrambi proprietari di un'azienda agricola, vi è una stradina comune alle stesse, che parte da una via pubblica, denominata
12^ strada comunale contrada Conca D'Oro e che il convenuto aveva costruito abusivamente altri due corpi di fabbrica in aderenza e sulla stessa linea del “vecchio fabbricato”, deposito (Cat. C/2) di mq 46, censito al F.42, p.lla 764, costruito nel 1987 e per il quale lui stesso aveva riconosciuto una servitù con atto di transazione avvenuto tra le parti in data 17.09.1997, per notar n. 2764, Persona_1 alla distanza quindi di 1,50 mt anziché i 10 mt previsti dalle norme regolamentari del Comune di
Palagiano per la edificazione di nuovi corpi di fabbrica (cfr. certificazione del Comune di Palagiano
23.08.2019 allegata al doc. 7 memoria ex art. 183 n.2 c.p.c.).
L'attore sostiene allora che nel 2010 il convenuto abbia iniziato la costruzione di un secondo corpo di fabbrica alla distanza di mt. 1,5 dal confine anziché alla distanza regolamentare.
6 La circostanza che si tratti di un nuovo corpo di fabbrica, distinto da quello del 1987 (deposito) non
è contestata da parte convenuta- che contesta in modo generico solo l'epoca di costruzione ponendola in data (di molto) antecedente al 2010- e risulta dalla relazione tecnica depositata da parte attrice in allegato alla richiesta di permesso in sanatoria per l'immobile de qua ove si legge “…il locale deposito è stato realizzato in difformità alla concessione edilizia del n. 23 del 03.02.1987…il vano costruito in epoca diversa dal locale deposito è stato realizzato in totale assenza di permesso di costruire…”( p.
5-6 all. 6 parte attrice).
Ebbene, per verificare il rispetto delle distanze legali da parte dei fabbricati di proprietà del convenuto così come specificatamente indicati dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio, il Giudice allora titolare del procedimento ha proceduto alla nomina come CTU dell'arch. alla quale Persona_2 aveva sottoposto il seguente quesito:” “A) verificare il rispetto delle distanze legali da parte dei fabbricati di proprietà del convenuto siti in Palagiano alla contrada Conca D'oro e distinti in catasto al foglio 42 particella 764, così come specificatamente indicati dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio”.
All'esito, dunque, della propria relazione peritale, il C.T.U. nominato ha appurato, innanzitutto, che l'immobile, oggetto di giudizio, ad uso residenziale di tipo popolare nella proprietà del sig.
“è stato realizzato in aderenza al fabbricato ad uso magazzino categoria C/2 Controparte_1 censito al fgl 42 p.lla 764 sub 2, oggetto della transazione dell'11.09.1997; l'immobile mantiene lo stesso filo di prospetto del magazzino;
entrambi sono costituiti da un piano fuori terra;
ha un'altezza leggermente inferiore rispetto al fabbricato preesistente. L'accesso al bene avviene dalla stradina interna, per mezzo di due cancelli metallici, uno posto a Sud e uno a Est, oltre che da un portoncino, che si attesta sul prospetto Sud. A Est del bene, laddove insiste il cancello metallico che fornisce accesso alla proprietà dalla strada comune, a seguito della realizzazione del nuovo CP_1 corpo di fabbrica, si è determinata una sorta di corridoio, specchio dell'attuale stato di abbandono in cui versa l'intera proprietà in oggetto, così come evidente dalla generosa presenza CP_1 di vegetazione in quest'area. A Ovest, il bene confina con il ciglio stradale. [….]Il prospetto Est fronteggia quindi la proprietà del sig. , da cui è separata da una rete metallica di confine, Pt_1 dell'altezza di circa di 2 metri, oltre la quale, a distanza di una media di 40 cm si trova il fabbricato del sig. , di un piano fuori terra” (cfr. pag. 3 della relazione peritale). Pt_1
Quanto alla verifica del rispetto delle distanze legali da parte del fabbricato di proprietà del convenuto disposto dal Giudice, il CTU ha evidenziato che “le distanze sul posto non è stato possibile valutare per tutti i confini, in quanto, il confine Sud non è attualmente rintracciabile rispetto ai punti di riferimento presi in considerazione nell'atto transattivo, poiché completamente rimossi” ed ha aggiunto inoltre: “Preso atto che lo stato dell'arte non rispecchia la bozza ritraente lo stato dei luoghi risalente alla transazione dell'11.09.1997 e ivi allegata, si è disposto di un supporto certamente molto più attendibile, ossia il Sistema Informativo Territoriale (SIT) noto strumento di organizzazione dei dati territoriali, restringendo la ricerca al e nello specifico al foglio 42 plla Controparte_2
764, su cui insiste il bene” (cfr. pag. 4 della relazione peritale).
In seguito a tale verifica, ha constatato, in definitiva, che il fabbricato del individuato CP_1 dall'attore dista: “circa 4 metri dal confine Sud;
circa 2,85 metri dal fabbricato Est;
circa 8,30 metri dalla strada” (cfr. pag. 4 della relazione peritale). Distanze confermate anche dai rilievi svolti sul campo: “4 metri dal confine Sud;
2,50 metri dal fabbricato Est;
8 metri dalla strada” (cfr. pag. 4 della relazione peritale).
Alla luce di tali considerazioni, il CTU arch. ha concluso che: “In merito alle distanze Persona_2 fra edifici, le NTA del PdF del Comune di Palagiano stabiliscono che la distanza minima di un
7 fabbricato dal confine di proprietà sia almeno 10 metri: quindi, il bene in oggetto della ctu non rispecchia la normativa vigente, in quanto posto a distanza inferiore a quella stabilita” (cfr. pag. 4 della relazione peritale).
Si ritiene che non vi siano motivi per discostarsi dalle risultanze espresse dal CTU nominato nella propria perizia, anche per l'assenza di osservazioni da parte del consulente di parte convenuta.
Per concludere la digressione sui risultati della consulenza, si osserva riguardo, inoltre, alle contestazioni sollevate dall'attore in sede di comparsa conclusionale, relative in primo luogo alla presenza di evidenti errori giuridici e logici nella relazione peritale “allorché il CTU ha interpretato la norma sulla distanza, stabilita nel regolamento locale, per le costruzioni rurali, nel senso che il distacco dovrebbe essere di 5 metri anziché di 10 metri” (cfr. pag. 11 della comparsa conclusionale attorea), che tale contestazione è formulata in maniera generica, non fondata su alcun preciso o concreto elemento, posto che il CTU espressamente dichiara nelle conclusioni che: ”In merito alle distanze fra edifici, le NTA del PdF del Comune di Palagiano stabiliscono che la distanza minima di un fabbricato dal confine di proprietà sia almeno 10 metri: quindi, il bene in oggetto della ctu non rispecchia la normativa vigente, in quanto posto a distanza inferiore a quella stabilita”.
Quanto alla seconda contestazione riguardo al fatto che il CTU “non abbia fatto buon governo dell'art. 950 c.c. allorché non ha considerato che la mappa catastale poteva essere utilizzata, come prova per la determinazione del confine tra due fondi, solo in mancanza di ogni altro mezzo di prova;
laddove nel nostro caso era stata prodotta una transazione con cui le parti, avevano proceduto concordemente alla determinazione della linea di confine che divide i rispettivi fondi, riportando tale accertamento in una apposita planimetria, allegata alla transazione sopra richiamata” (cfr. pag. 12 della comparsa conclusionale attorea), si evidenzia che il CTU, nella propria relazione, a tal proposito, ha dichiarato che: “Lo schema allegato nell'atto transattivo fra le parti, risalente all'11.09.1997, non si è rivelato adeguato quale strumento di verifica dei confini, o valida base di ricerca per poter opportunamente rispondere al quesito sottoposto. Pertanto, con il confronto effettuato fra il rilievo e le indagini effettuate, si ritiene di aver ugualmente adempiuto all'incarico conferito” ed ha precisato, inoltre, che: “Preso atto che lo stato dell'arte non rispecchia la bozza ritraente lo stato dei luoghi risalente alla transazione dell'11.09.1997 e ivi allegata, si è disposto di un supporto certamente molto più attendibile, ossia il Sistema Informativo Territoriale (SIT) noto strumento di organizzazione dei dati territoriali, restringendo la ricerca al e nello specifico al foglio 42 p.lla Controparte_2
764, su cui insiste il bene”. In sede di sopralluogo, si legge nella relazione e nel verbale allegato, i difensori presenti davano atto del mutamento dello stato dei luoghi e della difficoltà di individuare i confini come indicati nella mappa allegata alla transazione innanzi al notaio richiamata (pag. Per_1
2 e 3 relazione); ne deriva che si ritiene opportuno il confine così come determinato dal consulente, che qui si accerta solo in via incidentale.
Ciò posto sui risultati della consulenza, si rileva che il convenuto sostiene, oltre che gli interventi edilizi del abbiano rispettato in ogni caso, le distanze legali e non violano la normativa CP_1
e gli strumenti urbanistici del di Palagiano, altresì che sono perfettamente compatibili con i CP_2 contenuti dell'atto di transazione richiamato e prodotto da controparte, come stipulato tra le parti a ministero del notaio di Taranto in data 17.09.1997. Persona_1
Tale eccezione è da rigettarsi.
In primo luogo, il consulente afferma che il regolamento comunale di Palagiano prevede che la distanza minima delle costruzioni dal confine nei terreni agricoli deve essere di 10 mt, come attesta
8 anche la dichiarazione del funzionario comunale prodotta da parte attrice- all.
7- e non contestata da parte convenuta.
Si osserva che la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che il rinvio contenuto nell'art. 873 c.c. alle norme dei regolamenti edilizi comunali si estende all'intera disciplina predisposta da tali fonti e, conseguentemente, anche a quelle disposizioni che, nello stabilire una maggiore distanza tra edifici, prescrivano, contestualmente, particolari modalità circa la misurazione della distanza medesima, assumendo come termine di riferimento eventualmente il confine, o disponendo che, in ogni caso, debba sussistere un determinato distacco rispetto al confine stesso, conseguendone che le diverse (e più gravi) limitazioni così dettate, risultando pur sempre funzionali al rispetto delle distanze tra costruzioni, vanno considerate anch'esse integrative di quelle stabilite dal codice civile e la loro inosservanza legittima il proprietario frontista non soltanto all'azione di risarcimento del danno, ma anche a quella di riduzione in pristino (Cass. II, n. 4267/2001; Cass. II, n. 12582/1995). Più di recente
Cass. II, n. 22054/2018, secondo cui le norme dei regolamenti edilizi, che impongono distanze tra le costruzioni maggiori rispetto a quelle previste dal codice civile o stabiliscono un determinato distacco tra le costruzioni e il confine, sono volte non solo a regolare i rapporti di vicinato evitando la formazione di intercapedini dannose, ma anche a soddisfare esigenze di carattere generale, come quella della tutela dell'assetto urbanistico, così che, ai fini del rispetto di tali norme, rileva la distanza in sé, a prescindere dal fatto che gli edifici si fronteggino.
In tema, si richiama poi Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 24/09/2014, n. 20107 (rv. 632855) secondo cui “In tema di distanze legali, le norme degli strumenti urbanistici integrano la disciplina dettata dal codice civile nelle materie regolate dagli artt. 873 e ss. cod. civ., ove tendano ad armonizzare
l'interesse pubblico ad un ordinato assetto urbanistico del territorio con l'interesse privato relativo ai rapporti intersoggettivi di vicinato sicché vanno incluse in tale novero le disposizioni del piano regolatore generale dell'ente territoriale che stabiliscano la distanza minima delle costruzioni dal confine del fondo e non tra contrapposti edifici. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che condannava il convenuto ad arretrare il proprio edificio dal fabbricato attoreo, sino al rispetto della distanza prevista quale minima dal confine dal piano regolatore generale del Comune)”.
Nel caso de quo, ad ogni modo, gli edifici dell'attore e del convenuto si pure fronteggiano lungo il lato est, ove la distanza tra le costruzioni, per quanto rilevato dal tecnico di ufficio, è pure inferiore a quella di legge- e non solo di regolamento comunale- essendo pari a 2,50 mt.
Sotto altro profilo, si ritiene di rigettare la tesi di parte convenuta ove considera che con la transazione per atto pubblico del 1997, parte attrice abbia acconsentito alla servitù.
Una interpretazione letterale della transazione del 1997 in atti fa rilevare che la volontà di parte attrice sia stata quella di concedere la servitù solo con riferimento al fabbricato esistente al 1987, come da essa sostenuto in giudizio;
così scrivono e sottoscrivono le parti al punto 5: il sig. P ( ) con il Pt_1 presente atto per sé e per i propri aventi causa acconsente a che il fabbricato rurale realizzato nel 1987 dal sig. resti alla distanza oggi esistente”. CP_1
Come risulta dagli atti, l'attore lamenta invece la violazione della distanza da parte di un ulteriore fabbricato di categoria A/4 immobile ad uso residenziale di tipo popolare, distinto al Catasto
Fabbricati, Comune di Palagiano al fgl 42 p.lla 764 sub 3 cl 3 cons. 3 vani piano T, che la consulente attesta essere stato costruito in aderenza al fabbricato uso magazzino categoria C/2, censito nel
Catasto Fabbricati, Comune di Palagiano al fgl 42 p.lla 764 sub 2, oggetto della transazione
9 dell'11.09.1997 (cfr. pag. 3 consulenza), che evidentemente non è neppure catastalmente considerato un unico corpo di fabbrica.
Non può neppure essere logicamente deducibile che avendo parte attrice rinunciato al rispetto della distanza con riferimento al fabbricato del 1987 abbia altresì rinunciato a ogni violazione successiva per effetto della costruzione di nuovo fabbricato.
La finalità della normativa civilistica che impone la distanza nelle costruzioni di cui agli artt. 873 c.c.
è, invero, quella di impedire strette ed insalubri intercapedini tra gli edifici privati, che, oltre ad ostacolare il godimento della luce e dell'aria, possono favorire anche il propagarsi degli incendi, i furti, ecc. La norma risulta, pertanto, posta a tutela tanto di interessi generali, quanto di interessi proprietari. Le norme dei regolamenti comunali, allo stesso modo, incidono su tale regola solo per individuare distanze maggiori per disciplinare l'uso del territorio in ragione della destinazione del fondo (agricola nel caso di specie), anche nell'interesse del privato che deve godere del bene per l'utilità che deriva dalla sua destinazione.
Ora, è ovvio che la costruzione di un nuovo fabbricato (circostanza incontestata e risultante dalla stessa relazione allegata al permesso di costruire in sanatoria presentata dal lede CP_1 ulteriormente l'interesse del , poiché nuovamente crea una intercapedine o una distanza tra i Pt_1 fondi che ostacola luce e aria in maniera diversa e ulteriore rispetto alla lesione perpetrata dalla costruzione del vecchio fabbricato, ormai assentito dal . Pt_1
Non può ritenersi quindi che la transazione del 1997 abbia comportato la costituzione della servitù anche per il nuovo fabbricato sia interpretando alla lettera il testo della transazione, sia interpretando il testo dell'accordo in senso logico, con buona fede (1366 c.c.) e nel senso più favorevole per il soggetto gravato da obblighi o pesi (art. 1371 c.c.). Né può sostenersi che parte convenuta possa essere tutelata per aver fatto affidamento su una interpretazione a sé più favorevole;
la rinuncia al godimento pieno ed esclusivo della proprietà così come la limitazione della stessa devono risultare da un atto scritto univoco.
Tutto ciò premesso, questo Giudice ritiene che all'esito del giudizio debba accertarsi che non sussiste una servitù a favore del fondo del convenuto, indicato in atti, e a carico del fondo dell'attore, pure indicato in atti, avente ad oggetto il mantenimento del nuovo corpo di fabbrica, ad uso residenziale di tipo popolare categoria A/4, censito al catasto urbano del Comune di Palagiano al fgl 42 p.lla 764 sub 3 cl 3 cons. 3 vani piano T., oggetto di accertamento peritale, alla distanza di confine inferiore a quella regolamentare di mt 10, prevista dal regolamento del Comune di Palagiano, dal fondo dell'attore, meglio indicato in atti.
Deve altresì accogliersi la azione ripristinatoria ex art. 872 c.c. invocata da parte attrice verso il proprietario del bene, poiché per tutto quanto anzidetto è violata la distanza prevista dalla normativa regolamentare, integrativa di quella legale prevista dall'art. 873 comma 1 c.c.; con la conseguenza che il soggetto che subisce un danno dalla violazione delle distanze (danno in re ipsa per quanto anzidetto) può richiedere ed ottenere la riduzione in ripristino (Cass. SS UU 24/09/2014, n. 20107 - rv. 632855- già richiamata).
Deve allora accogliersi altresì la richiesta di condannare parte convenuta alla esecuzione delle opere di demolizione ovvero di arretramento, sino a mt. 10 dal confine dal fondo dell'attore, del nuovo corpo di fabbrica, ad uso residenziale di tipo popolare categoria A/4, censito al catasto urbano del
Comune di Palagiano al fgl 42 p.lla 764 sub 3 cl 3 cons. 3 vani piano T., oggetto di accertamento peritale.
10 Quanto alla richiesta di parte attrice di ordinare la trascrizione della sentenza, come da conclusioni precisate nelle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. n. 1 (lettera f), si osserva che la decisione costituisce titolo idoneo al fine di ottenere la trascrizione ex art 2653 n. 1 c.c.-2643 n. 4 e 14 c.c. nella competente Conservatoria dei RR.II. (Tribunale Torino sez. III, 31/10/2008, (ud. 29/10/2008, dep.
31/10/2008).
DOMANDA RIMOZIONE TELECAMERE
Per quanto concerne la seconda richiesta attorea ovvero quella di negare l'esistenza di una servitù, a carico del fondo dell'attore e a favore dell'immobile del convenuto, avente ad oggetto il mantenimento dell'impianto di videosorveglianza di proprietà del convenuto che, poiché rivolto verso il fondo dell'attore, comporta una continua ed illecita interferenza del nella vita della CP_1 famiglia dell'attore, con conseguente lesione dell'art. 14 della Costituzione (inviolabilità del domicilio) ed art. 615 bis c.p., si osserva quanto segue.
È stata svolta consulenza tecnica d'ufficio al fine di “Verificare la legittima apposizione da parte del convenuto del sistema di videosorveglianza presente nella sua proprietà alla medesima contrada Conca d'Oro in Palagiano, con specifico riferimento ad eventuali indebite interferenze per effetto del relativo utilizzo nella privacy domiciliare della contigua proprietà dell'attore e delle relative appartenenze”.
Il CTU ha preliminarmente chiarito che al fine di evidenziare eventuali indebite interferenze nella privacy domiciliare dell'attore ha condotto le operazioni peritali e steso la propria relazione facendo riferimento a quanto indicato nel documento “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video”, pubblicate dal Garante per la protezione dei dati personali. Tali linee guida richiamano il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD, noto anche come
GDPR) (cfr. pag. 4 perizia).
In sede di sopralluogo ha potuto appurare che: “L'impianto di videosorveglianza dispone di sei videocamere in grado di identificare i soggetti inquadrati;
pertanto, l'impianto ricade nell'ambito di interesse delle “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video”, come descritto nelle relative linee guida 7, 8 e 9, sezione “Ambito di applicazione”.
Il CTU ha poi verificato la presenza di apposita cartellonistica informativa indicante (come da linea guida 114): • Il responsabile della registrazione • Periodo di conservazione delle registrazioni • Finalità della videosorveglianza • Contatti del responsabile della protezione dei dati, specificando che
“le stesse linee guida indicano che tale informativa sia da collocare prima dell'ingresso nell'area sottoposta a sorveglianza” (cfr. pag. 5 perizia) ed ha affermato che: “tale cartellonistica informativa non è stata rilevata dal CTU” (cfr. pag. 5 perizia). Ha aggiunto, inoltre, sul punto che: “Il CTU non ha rilevato la presenza della segnaletica di avvertenza prevista dalle linee guida 113, 114 e 115, necessaria per informare i soggetti interessati e consentirgli di evitare la sorveglianza oppure adeguare il proprio atteggiamento” (cfr. pag. 21 perizia). In sede di risposta alle osservazioni del tecnico di parte convenuta ha precisato che i cartelli informativi ove presenti non erano completi delle indicazioni necessarie né posti all'ingresso della proprietà videosorvegliata.
Per quanto di interesse in relazione alla domanda di parte attrice, il consulente ha poi censito le telecamere facenti parte dell'impianto di videosorveglianza del documentando CP_1 fotograficamente la posizione di tutte le n.6 telecamere e la relativa area inquadrata, concludendo che:
“Tutte le sei telecamere dell'impianto inquadrano una porzione della proprietà esclusiva del
, in violazione delle linee guida. Le stesse linee guida, in particolare la numero 27, Pt_1 prevedono “l'impiego di mezzi fisici e tecnici, ad esempio bloccando o oscurando le zone non
11 pertinenti”: in tal senso nessuna delle videocamere è dotata di tali mezzi in modo efficace” (cfr. pag.
21 perizia).
Il consulente ha rilevato in alcuni casi la presenza di schermature meccaniche che però si rilevavano inefficaci (telecamera 3-4-5-6).
Anche riguardo alle risultanze della perizia dell'Ing. non vi sono elementi validi Persona_3 che possano giustificare, da parte di questo Giudice, uno scostamento dalle stesse.
Le prove orali raccolte non sono dirimenti né si ritiene di assumere provvedimenti in ordine alle dichiarazioni rese in contrasto con i risultati dell'accertamento tecnico, in quanto le dichiarazioni che hanno reso tutti i testi ascoltati sul punto sono eccessivamente generiche, senza indicazione di tempo e luogo, e quindi di per sé inattendibili, potendo peraltro le telecamere essere spostate;
è rilevante dunque quanto oggettivamente rilevato dal tecnico d'ufficio e non specificamente contestato in sede di osservazioni tecniche.
Le telecamere private di videosorveglianza, anche se installate a protezione della propria privata dimora, non possono avere un raggio di visuale tale da interferire con gli spazi condominiali comuni, con quelli in comproprietà o - a fortiori - con la proprietà di terzi.
Tali telecamere vanno, dunque, posizionate in modo da evitare illecite interferenze sulla proprietà altrui;
ove ciò non fosse possibile, andranno rimosse, dovendosi dare prevalenza all'esigenza di tutela dell'immagine e della riservatezza dell'attore rispetto alle esigenze di tutela della proprietà del convenuto.
Sul punto, in via generale e in punto di diritto, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale l'angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relative ad aree comuni o antistanti l'abitazione di altri condomini (ex multis, Cass. 21.10.2008 n. 44156).
Parte convenuta sostiene di aver collocato le telecamere a tutela della sua proprietà e nel limite della tutela della privacy altrui possono essere collocate;
pertanto si ritiene di accogliere la domanda di parte attrice ma non potendo imporre al convenuto di rimuovere le telecamere poiché le stesse riprendono altresì la sua proprietà privata (oltre che parte di proprietà di parte attrice) si ritiene di condannare parte convenuta sig. al riposizionamento delle telecamere in modo da non CP_1 inquadrare le zone di proprietà dell'attore ovvero all'adozione di strumenti diretti a impedire di visionare il fabbricato, i terreni e le pertinenze di proprietà dell'attore.
Quanto alla richiesta di distruggere le immagini raccolte, si evidenzia che la domanda è genericamente formulata e indeterminata considerando che l'impianto di videosorveglianza, per come accertato dal consulente, è dotato di un sistema di conservazione delle immagini degli ultimi 9 giorni;
quindi non è individuabile l'oggetto dell'ordine di cancellazione.
SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. Si liquidano in € 8.500,00 per onorari, considerato il valore della causa (indeterminabile) e la complessità (media) e le fasi in cui si è articolato il giudizio, secondo i parametri tra minimi e medi previsti dal D.M. 55/2014.
Le spese per l'eventuale esecuzione del provvedimento, pure richieste, esulano da tale giudizio di cognizione;
la richiesta va quindi rigettata.
PQM
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Federica
ROTONDO, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. Parte_1
12 nei confronti del sig. , ogni diversa istanza, domanda ed Pt_1 Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
1) NEGA l'esistenza a favore del fondo del convenuto , meglio Controparte_1 censito in atti e comunque nel Catasto terreni del Comune di Palagiano, alla partita 10615,
F.42, p.lle 139 1059 (ex 176) 232 sub 1, fabbricato C/2 di mq 44 (ex 232) 764 Cat C/2 Classe
1 di mq 46 e della stessa p.lla 764, Cat. A/4 Classe 3, di vani 3, di una servitù avente ad oggetto il mantenimento del nuovo corpo di fabbrica, ad uso residenziale di tipo popolare categoria
A/4, censito al catasto urbano del Comune di Palagiano al fgl 42 p.lla 764 sub 3 cl 3 cons. 3 vani piano T., oggetto di accertamento peritale, ad una distanza inferiore a quella di 10 metri dalla linea di confine con il fondo dell'attore e a carico del fondo dell'attore
[...]
censito nel Catasto terreni del Comune di Palagiano, alla Partita Parte_1
15050, F. 42, p.lle 228, 761, 762 e 1113 (già 233);
2) CONDANNA il convenuto alla esecuzione delle opere di Controparte_1 demolizione ovvero di arretramento, sino a mt. 10 dal confine con il fondo dell'attore del nuovo corpo di fabbrica, ad uso residenziale di tipo popolare categoria A/4, censito nel Catasto del Comune di Palagiano al fgl 42 p.lla 764 sub 3 cl 3 cons. 3 vani piano T;
3) Dichiara la presente statuizione titolo idoneo ai sensi degli artt. 2643 n. 4 e 14 e 2653 n. 1 c.c. per ottenere la trascrizione presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Taranto.
4) CONDANNA il convenuto a posizionare le sei telecamere, Controparte_1 collocate nel compendio immobiliare di sua proprietà indicato in atti, in modo da non inquadrare il fabbricato, il fondo e le pertinenze di proprietà dell'attore o a predisporre ogni intervento utile in tal senso;
5) CONDANNA la parte convenuta al pagamento delle spese Controparte_1 processuali in favore dell'attore che liquida in Parte_1 complessivi euro 8.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
6) PONE le spese delle due consulenze espletate, già liquidate con decreto del 15.12.2023 e del
14.01.2025, definitivamente a carico del convenuto . Controparte_1
Così deciso in Taranto, 14.01.2025
Il Giudice
Federica Rotondo
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