Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore
Consigliere dr.ssa Barbara Fatale
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2023 e vertente tra Parte 1 (avv. Francesco Vanni);
appellante e CP 1 (avv. Laura Bezzon);
appellato
FATTO E DIRITTO
1. La Parte 1 appella la sentenza con cui il Tribunale di CP 1 ed in adesioneCosenza, in accoglimento del ricorso proposto alle conclusioni cui era pervenuta la disposta CTU medica, ha riconosciuto al ricorrente un'inabilità lavorativa permanente in misura pari al 70% e
L'appellante lamenta l'apparente motivazione con cui il giudice di primo grado ha affermato la sussistenza del requisito contributivo di cui all'art. 19 del regolamento Pt 1 (cinque anni complessivi di contributi versati, di cui almeno tre nei cinque anni precedenti la domanda), sebbene essa fosse incontestabilmente smentita dall'estratto contributivo versato in atti.
Contesta, inoltre, le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario nominato dal
Tribunale, che non avrebbe tenuto in nessun conto i rilievi critici del proprio
CTP, sebbene idonei a dimostrare che le patologie del ricorrente non fossero tali da determinare una inabilità superiore al limite minimo del 67%.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con conseguente rigetto della domanda proposta dal CP_1
2. Quest'ultimo, tempestivamente costituitosi, ritiene prive di fondamento le censure alla sentenza di primo grado proposte dall'appellante e ne chiede la conferma, con ogni conseguenza quanto alle spese di lite del grado.
3. La causa è decisa in data odierna, previa discussione orale delle parti e con lettura contestuale del dispositivo. 4. L'appello è fondato e merita accoglimento. 5. Assorbente è il primo motivo d'appello, relativo al requisito contributivo
Pt 1 per potere fruire del richiesto dal citato articolo del regolamento trattamento previdenziale oggetto di domanda.
Il ricorrente, iscritto alla fondazione appellante, < Ente privatizzato ai sensi del
D.Lgs. n. 509/94 e in quanto tale persegue[nte] finalità di pubblico interesse nel settore della previdenza obbligatoria, dell'assistenza, della formazione e qualificazione professionale degli Agenti e Rappresentanti di Commercio>> (così correttamente nella memoria di primo grado), con ricorso del 11\9\2019 ha adito il Tribunale
di Cosenza, contestando il rigetto della domanda di pensione contributiva di inabilità presentata in data 12\9\2018 e la percentuale di inabilità riconosciutagli in misura del 55% dal consulente medico della Parte 1
Il giudice di primo grado, come detto, ha accolto il ricorso, seppure dalla diversa data sopra indicata, avendo ritenuto condivisibili le conclusioni del proprio CTU quanto al maggior grado di inabilità da questi rilevato. In ordine alla sussistenza del requisito contributivo, limitandosi alla recisa constatazione che dalla documentazione prodotta emerge la sussistenza del requisito contributivo>>. Affermazione, tuttavia, non supportata dal reale tenore di tale documentazione.
6. In verità, già lo stesso ricorso introduttivo si presentava largamente carente sul punto, il CP_1 essendosi limitato a produrre un estratto contributivo datato 23\3\2008, che si ferma all'anno 2007.
E' stata la stessa convenuta a produrre un estratto aggiornato, dal quale risulta che nel quinquennio di riferimento, 2013 – 2017, risultano interamente coperti solo le annualità 2014 e 2016, per la terza annualità del 2017 risultando versati i contributi relativi solo a tre trimestri.
Il rilievo è fondato e non è superato dalle opposte deduzioni secondo cui tale incongruenza sarebbe il frutto di un evidente errore, risultando, il versamento di cinque trimestri per l'anno 2016, circostanza di cui sarebbe evidente l'impossibilità. Con la conseguenza che uno degli ultimi due trimestri riportati nell'estratto dovrebbe necessariamente riferirsi al primo trimestre del 2017. 7. Le cose, in realtà, stanno nei seguenti termini.
Dall'estratto contributivo versato in atti risultano due versamenti trimestrali,
il primo da parte della Controparte_2 in data 15\2\2017 ed il secondo da parte della Controparte_3 in data 24\2\217, entrambi indicati come 4° trimestre
2016.
La circostanza, lungi dall'essere materialmente impossibile come dedotto dall'appellato, è in realtà del tutto spiegabile discutendosi di contributi versati per l'attività di agente da esso svolta. Senza che in ricorso sia mai stato allegato, ancor prima che provato, se in regime di mono o plurimandatario. Giacché,
nella seconda ipotesi, il versamento dei contributi da parte di due diversi committenti e riferiti al medesimo trimestre, il quarto del 2016, è circostanza ben spiegabile.
Rimane, quindi, il dato documentale del versamento dei contributi relativi a soli tre trimestri dell'annualità 2017 e, dunque, l'insussistenza del requisito, richiesto dal citato art.19, di almeno tre anni di contributi nei cinque antecedenti alla domanda amministrativa. 8. Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in importo conforme alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte 1
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza del 14\12\2022, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) Rigetta il ricorso proposto da CP 1 CP 1 al pagamento delle spese di lite, che liquida 2) Condanna
in €.1.800,00, oltre accessori, per il primo grado ed in €.2.100,00, oltre accessori, per il presente grado;
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di CP_1
Catanzaro, 14\1\2025.
Il Presidente ed estensore dr. Emilio Sirianni