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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/03/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1487/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico, Parte_1
presso lo studio dell'avv. LEONE TONIA, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIA PERTINI 1 , rappresentato e CP_1
difeso dalla dott.ssa MAURO MARIA ROSARIA giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 07/03/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato in cancelleria il 28.3.24 parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento l' , Controparte_1 chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. F/2024 prot. n. 6125 del
21/02/2024, con la quale l di comminava alla Controparte_1 CP_1
1 ditta istante la sanzione dell'importo di €. 1.319,65 di cui € 1290,00 per sanzione amministrativa ed €. 29,65 per spese di notifica per la contestata violazione di cui all'art. 53 DPR 1124/65 co. 1,2,3 e 5 “in quanto in data 17/08/2022 è pervenuta all di da parte del datore di lavoro denuncia di malattia CP_2 CP_1 professionale e … risulta che il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore in data 11/08/2022”.
In particolare, sosteneva l'illegittimità degli atti sotto vari profili, tra cui l'intervenuta decadenza dall'emissione dell'ordinanza ingiunzione, poiché l'atto di accertamento relativo alla stessa sarebbe stato notificato oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 l. 689/1981.
Parte resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
2.
Ciò posto, preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa udizione della parte intimata che ne abbia fatto richiesta.
La questione è stata oggetto di pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, le quali hanno determinato un radicale cambiamento del precedente indirizzo con la sentenza Cass., S.U., 28/01/10 n° 1786, con affermazione che la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (in tal senso Cass. Civ. II del 05/03/20, n° 6313 e Cass. Civ. II del
18/08/22 n° 24901 ).
Non si discosta dai precedenti e conferma l'attuale indirizzo giurisprudenziale la recente CASS. CIV., I, 07/09/23 N° 26050 nella quale si legge che “…In tema di ordinanza ingiunzione, il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale introdotto dalla sentenza n. 1786 del 2010 delle S.U. della S.C. – secondo cui la
2 violazione del diritto ad essere ascoltati sancito dall'art. 18, comma 2, l. n. 689 del 1981 non comporta la nullità del provvedimento – non integra una ipotesi di cd. “prospective overruling”, poiché tale diritto non ha carattere processuale, inserendosi nell'ambito di un procedimento di formazione di un atto amministrativo, e, comunque, dalla sua violazione non consegue l'effetto preclusivo del diritto di azione e di difesa dell'interessato, che ha la possibilità di fare valere nel processo a cognizione piena le ragioni che avrebbe potuto rappresentare in fase di audizione”.
3.
Va altresì rigettata l'eccezione di decadenza.
A tal proposito, come è noto, l'art. 14 l. 689/1981 dispone che “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. L'ultimo comma poi precisa che “l'obbligazione di pagare la somma si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Dagli atti risulta che con nota pec del 10/08/2022 l Sede di CP_2 CP_1
notificava alla ditta la richiesta di denuncia di malattia Parte_2
professionale relativa all'assicurato e invitava ai sensi Parte_3
dell'art. 53 DPR 1124/65 ad inviare la denuncia di malattia professionale entro cinque giorni decorrenti dalla data di ricezione del “certificato medico che si allega alla presente unitamente al modulo da compilare”; che alla detta pec del
10/08/2022 l – pur facendone riferimento – non allegava né il certificato CP_2
medico né il modello di denuncia da compilare (si riserva di depositare in formato eml); che pertanto, la ditta riscontrava immediatamente la nota e con pec del 10/08/202 l' inoltrava solo il questionario da compilare senza certificato CP_2
3 medico, richiedendo inoltre “1. copia della cartella sanitaria e di rischio e ogni altra documentazione equipollente, 2. copia dei documenti di valutazione del rischio e/o copia della modulistica relativa alle procedure standardizzate e/o documenti equipollenti;
3. relazione contenente la dettagliata descrizione del ciclo lavorativo e le attività svolte dal lavoratore, la loro relativa durata con indicazione delle macchine, attrezzature ed utensili impiegati”; che con successiva nota pec del 11/08/2024 l inoltrava nuovamente richiesta di CP_2
denuncia malattia professionale allegando primo certificato medico;
che nel detto certificato, il dipendente denunciava meniscopatia Parte_3
degenerativa con data prima diagnosi 27/06/2022; che in data 17/08/2022 la ditta istante procedeva alla trasmissione del questionario compilato in ogni sezione a firma del legale rapp.te p.t., copia della cartella sanitaria e di rischio del recante data 29/01/2021 oltre al documento di valutazione dei rischi Parte_3
redatto in capo alla ditta individuale UZ GE e ad integrazione della stessa inoltrava in data 18/08/2022 ulteriore documentazione.
L' , riscontrando la tardività dell'invio della documentazione, notificava in CP_2
data 28.9.22 l'atto di accertamento con la quale si contestava la violazione dell'art. 53 T.U. 1124/1965 comma 1, 2, 3 e 5 in quanto a lor dire “ha inviato in ritardo a questo istituto la denuncia di malattia professionale relativa al proprio dipendente nato il [...] per tecnopatia denunciata il Parte_3
27/06/2022 … considerato che il trasgressore ha spontaneamente effettuato gli adempimenti connessi alle violazioni sopra indicate in quanto ha già provveduto all'adempimento amministrativo ma oltre i termini previsti dalla normativa vigente”.
Pertanto, alcuna decadenza risulta maturata stante il breve lasso di tempo tra l'invio della documentazione da parte della società (18.8.22) e la notifica del verbale di accertamento.
4.
4 Venendo al merito parte ricorrente, premesso che a seguito del decesso di Pt_2
avvenuto il 3.2.22, la ditta opponente diveniva parte del compendio
[...]
ereditario e pertanto veniva proseguita dagli eredi , Parte_4 [...]
e sotto la denominazione di “ Pt_5 Parte_1 Parte_2
” costituendo tra di essi una società di fatto, che veniva trasformata in
[...]
società a responsabilità limitata denominata “ , sostiene che Controparte_3 pur essendosi attivata per dare corso agli obblighi di denuncia previsti dall'art. 53
D.P.R. 1124/1965, non riusciva a completare la relativa procedura a causa dell'impossibilità di ritrovare la documentazione necessaria in azienda (tenuto conto dell'avvenuta successione) e dell'intervenuto decesso del medico del lavoro della ditta (Dott. deceduto data19/05/2022). Persona_1
La norma di riferimento di cui si è assunta la violazione (art. 53 T.U. n. 1124/65) dispone, nella parte che in questa sede rileva, che 'Il datore di lavoro e' tenuto a denunciare all gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti Controparte_4
prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilita'. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico (comma I)… La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa dal datore di lavoro all'istituto assicuratore, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dallo ammalato stesso e di quello rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie' (comma V).
5 Invero, nel caso di specie viene in rilievo l'ipotesi in cui sia lo stesso dipendente a dare impulso al procedimento per il riconoscimento della malattia professionale e che, quindi, il datore di lavoro abbia avuto contezza della malattia del dipendente tramite l CP_2
Infatti, benchè le norme del D.P.R. prevedano che sia il dipendente ad avviare le procedure per l'erogazione delle prestazioni assistenziali, il disposto dell'art. 52, comma 1, della fonte in disamina, pur con riferimento agli infortuni, contempla l'ipotesi che il datore di lavoro possa venire 'altrimenti a conoscenza' dell'evento, disponendo inoltre nei confronti dell'assicurato che abbia trascurato l'obbligo di informativa la decadenza dal diritto all'indennizzo 'per i giorni antecedenti a quello in cui il datore ha avuto notizia dell'infortunio'.
Deve ritenersi che la ratio legis sottesa alle norme di riferimento sia la stessa, ossia quella di consentire l'avvio delle procedure per l'erogazione delle prestazioni assistenziali anche mediante la successiva tempestiva denuncia del datore di lavoro, il quale sia venuto comunque a conoscenza dei predetti eventi.
La presentazione della denuncia da parte del datore di lavoro costituisce dunque, sia per l'infortunio che per la malattia professionale, l'atto necessario per l'avvio dei compiti istituzionali dell'Istituto assicuratore in ordine al riconoscimento delle prestazioni assistenziali e consente altresì il rispetto degli adempimenti previsti dalla legge, a nulla rilevando che la notizia dell'evento sia stata acquisita dal lavoratore o dall CP_2
Ciò posto, come è stato condivisibilmente affermato dallo stesso Ministero del lavoro, 'l'inoltro della certificazione sanitaria, pur ponendosi come momento centrale ai fini della notizia della tecnopatia contratta dal lavoratore, non è sufficiente ad assicurare il rispetto degli obblighi prescritti dall'art. 53 D.P.R.
n. 1124/1965.
Infatti, la sanzione amministrativa ivi prevista concerne non solo le violazioni attinenti il rispetto dei termini ma anche quelle relative a omissioni o infedeli
6 indicazioni dei dati richiesti dalla normativa in esame, quali risultano dai commi
4, 5 e 6 del citato articolo' (cfr. Interpello n. 5/2009 del 6 febbraio 2009).
Prosegue il Ministero '…Al riguardo occorre tuttavia precisare che l'obbligo di denuncia della malattia professionale da parte del datore di lavoro e dunque l'irrogazione della relativa sanzione in caso di omissione o ritardo risultano comunque subordinati alla trasmissione da parte dell , unitamente alla CP_2
richiesta di denuncia, del certificato medico contenente tutti i requisiti previsti dal citato art. 53, indispensabile allo stesso datore di lavoro per venire a conoscenza dello stato di salute del lavoratore;
certificato che, evidentemente, deve avere i medesimi contenuti sia nella copia trasmessa all , sia nella CP_4
copia che l stesso trasmette, nei casi indicati, al datore di lavoro… la CP_4
sanzione prevista dall'art. 53, comma 8, del D.P.R. n. 1124/1965, come modificata dall'art. 2 lett. b) della L. n. 561/1993, possa trovare applicazione anche in caso di presentazione tardiva, da parte del datore di lavoro, della denuncia di malattia professionale richiesta dall'Istituto assicuratore, sempre che – come già precisato – l stesso abbia trasmesso al datore CP_4
unitamente alla richiesta di denuncia copia della certificazione medica di cui all'art. 53'.
In definitiva, così come il datore di lavoro, per non incorrere nella sanzione per cui è causa, ha l'obbligo di trasmettere all nel termine di legge, CP_2
la denuncia di malattia, unitamente al certificato medico ed alla relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore, al pari, anche nella ipotesi in disamina in cui la denuncia è avvenuta direttamente dallo stesso assicurato all l'Istituto è CP_2
tenuto a trasmettere al datore di lavoro, oltre al certificato medico, anche la relazione particolareggiata.
Occorre evidenziare, infatti, che la tempestività della denuncia è diretta a consentire all di verificare la sussistenza del diritto all'indennizzabilità ed CP_4
7 altresì a procedere, nel più breve tempo possibile e comunque nel termine di legge, sia alla liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta, sia all'accertamento di eventuali postumi invalidanti di grado indennizzabile. La tempestività dell'invio della denuncia da parte del datore di lavoro per l'ipotesi in cui sia stato lo stesso assicurato a presentare la domanda all'Istituto, però, non può prescindere dall'esatto adempimento da parte dell' dei medesimi CP_2
obblighi posti a carico del datore di lavoro laddove assuma l'iniziativa della denuncia.
Infatti, solo laddove il datore di lavoro sia posto nelle condizioni di avere integrale conoscenza dei fatti mediante la trasmissione del certificato e della relazione particolareggiata è tenuto all'adempimento tempestivo.
L' in data 10.8.22 notificava alla ditta la richiesta CP_2 Parte_2
di denuncia di malattia professionale relativa all'assicurato . Parte_3
In suddetta nota si rappresentava che era pervenuta presso la sede dell CP_2
“primo certificato medico di malattia professionale contratta durante lo svolgimento dell'attività lavorativa” e si invitava ai sensi dell'art. 53 DPR
1124/65 ad inviare la denuncia di malattia, tuttavia ometteva di allegare il certificato medico del lavoratore e vi provvedeva in data 11.8.22 via pec. inviando il certificato medico contenente “l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dallo ammalato stesso e di quello rilevata dal medico certificatore” come previsto dalla citata norma.
Pertanto, da tale momento occorre considerare il termine di cinque giorni per l'invio della documentazione da parte del datore di lavoro, invio che risulta invece essere avvenuto solo in data 17.8.22, oltre il termine previsto.
Invero, parte ricorrente avrebbe potuto avrebbe potuto inviare comunque nel prescritto termine di legge la denuncia di malattia professionale riportandosi al certificato medico ed evidenziando l'impossibilità di acquisire ulteriori notizie
8 sullo stato di salute del lavoratore dato che vi era stato il decesso del datore di lavoro e la successione nell'azienda degli eredi, che non era a conoscenza di tutta la situazione amministrativa e di dove fosse la documentazione medica del lavoratore interessato, peraltro in malattia per altra causa (infarto), evidenziando altresì che nelle more era deceduto anche il medico del lavoro dell'azienda.
5.
Sulla scorta delle ragioni che precedono, l'ordinanza ingiunzione impugnata irrogante la sanzione al minimo edittale appare legittima ed il ricorso deve essere rigettato.
6.
Le spese di lite vanno interamente compensate tenuto conto del comportamento della parte che comunque anche se in ritardo ha provveduto all'inoltro della documentazione.
P. Q. M.
il Giudice Unico del Tribunale di Benevento, in persona della dott.ssa Marina
Campidoglio, definitivamente pronunciando e assorbita ogni altra domanda, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 08/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
9
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Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1487/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico, Parte_1
presso lo studio dell'avv. LEONE TONIA, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIA PERTINI 1 , rappresentato e CP_1
difeso dalla dott.ssa MAURO MARIA ROSARIA giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 07/03/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato in cancelleria il 28.3.24 parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento l' , Controparte_1 chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. F/2024 prot. n. 6125 del
21/02/2024, con la quale l di comminava alla Controparte_1 CP_1
1 ditta istante la sanzione dell'importo di €. 1.319,65 di cui € 1290,00 per sanzione amministrativa ed €. 29,65 per spese di notifica per la contestata violazione di cui all'art. 53 DPR 1124/65 co. 1,2,3 e 5 “in quanto in data 17/08/2022 è pervenuta all di da parte del datore di lavoro denuncia di malattia CP_2 CP_1 professionale e … risulta che il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore in data 11/08/2022”.
In particolare, sosteneva l'illegittimità degli atti sotto vari profili, tra cui l'intervenuta decadenza dall'emissione dell'ordinanza ingiunzione, poiché l'atto di accertamento relativo alla stessa sarebbe stato notificato oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 l. 689/1981.
Parte resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
2.
Ciò posto, preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa udizione della parte intimata che ne abbia fatto richiesta.
La questione è stata oggetto di pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, le quali hanno determinato un radicale cambiamento del precedente indirizzo con la sentenza Cass., S.U., 28/01/10 n° 1786, con affermazione che la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (in tal senso Cass. Civ. II del 05/03/20, n° 6313 e Cass. Civ. II del
18/08/22 n° 24901 ).
Non si discosta dai precedenti e conferma l'attuale indirizzo giurisprudenziale la recente CASS. CIV., I, 07/09/23 N° 26050 nella quale si legge che “…In tema di ordinanza ingiunzione, il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale introdotto dalla sentenza n. 1786 del 2010 delle S.U. della S.C. – secondo cui la
2 violazione del diritto ad essere ascoltati sancito dall'art. 18, comma 2, l. n. 689 del 1981 non comporta la nullità del provvedimento – non integra una ipotesi di cd. “prospective overruling”, poiché tale diritto non ha carattere processuale, inserendosi nell'ambito di un procedimento di formazione di un atto amministrativo, e, comunque, dalla sua violazione non consegue l'effetto preclusivo del diritto di azione e di difesa dell'interessato, che ha la possibilità di fare valere nel processo a cognizione piena le ragioni che avrebbe potuto rappresentare in fase di audizione”.
3.
Va altresì rigettata l'eccezione di decadenza.
A tal proposito, come è noto, l'art. 14 l. 689/1981 dispone che “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. L'ultimo comma poi precisa che “l'obbligazione di pagare la somma si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Dagli atti risulta che con nota pec del 10/08/2022 l Sede di CP_2 CP_1
notificava alla ditta la richiesta di denuncia di malattia Parte_2
professionale relativa all'assicurato e invitava ai sensi Parte_3
dell'art. 53 DPR 1124/65 ad inviare la denuncia di malattia professionale entro cinque giorni decorrenti dalla data di ricezione del “certificato medico che si allega alla presente unitamente al modulo da compilare”; che alla detta pec del
10/08/2022 l – pur facendone riferimento – non allegava né il certificato CP_2
medico né il modello di denuncia da compilare (si riserva di depositare in formato eml); che pertanto, la ditta riscontrava immediatamente la nota e con pec del 10/08/202 l' inoltrava solo il questionario da compilare senza certificato CP_2
3 medico, richiedendo inoltre “1. copia della cartella sanitaria e di rischio e ogni altra documentazione equipollente, 2. copia dei documenti di valutazione del rischio e/o copia della modulistica relativa alle procedure standardizzate e/o documenti equipollenti;
3. relazione contenente la dettagliata descrizione del ciclo lavorativo e le attività svolte dal lavoratore, la loro relativa durata con indicazione delle macchine, attrezzature ed utensili impiegati”; che con successiva nota pec del 11/08/2024 l inoltrava nuovamente richiesta di CP_2
denuncia malattia professionale allegando primo certificato medico;
che nel detto certificato, il dipendente denunciava meniscopatia Parte_3
degenerativa con data prima diagnosi 27/06/2022; che in data 17/08/2022 la ditta istante procedeva alla trasmissione del questionario compilato in ogni sezione a firma del legale rapp.te p.t., copia della cartella sanitaria e di rischio del recante data 29/01/2021 oltre al documento di valutazione dei rischi Parte_3
redatto in capo alla ditta individuale UZ GE e ad integrazione della stessa inoltrava in data 18/08/2022 ulteriore documentazione.
L' , riscontrando la tardività dell'invio della documentazione, notificava in CP_2
data 28.9.22 l'atto di accertamento con la quale si contestava la violazione dell'art. 53 T.U. 1124/1965 comma 1, 2, 3 e 5 in quanto a lor dire “ha inviato in ritardo a questo istituto la denuncia di malattia professionale relativa al proprio dipendente nato il [...] per tecnopatia denunciata il Parte_3
27/06/2022 … considerato che il trasgressore ha spontaneamente effettuato gli adempimenti connessi alle violazioni sopra indicate in quanto ha già provveduto all'adempimento amministrativo ma oltre i termini previsti dalla normativa vigente”.
Pertanto, alcuna decadenza risulta maturata stante il breve lasso di tempo tra l'invio della documentazione da parte della società (18.8.22) e la notifica del verbale di accertamento.
4.
4 Venendo al merito parte ricorrente, premesso che a seguito del decesso di Pt_2
avvenuto il 3.2.22, la ditta opponente diveniva parte del compendio
[...]
ereditario e pertanto veniva proseguita dagli eredi , Parte_4 [...]
e sotto la denominazione di “ Pt_5 Parte_1 Parte_2
” costituendo tra di essi una società di fatto, che veniva trasformata in
[...]
società a responsabilità limitata denominata “ , sostiene che Controparte_3 pur essendosi attivata per dare corso agli obblighi di denuncia previsti dall'art. 53
D.P.R. 1124/1965, non riusciva a completare la relativa procedura a causa dell'impossibilità di ritrovare la documentazione necessaria in azienda (tenuto conto dell'avvenuta successione) e dell'intervenuto decesso del medico del lavoro della ditta (Dott. deceduto data19/05/2022). Persona_1
La norma di riferimento di cui si è assunta la violazione (art. 53 T.U. n. 1124/65) dispone, nella parte che in questa sede rileva, che 'Il datore di lavoro e' tenuto a denunciare all gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti Controparte_4
prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilita'. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico (comma I)… La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa dal datore di lavoro all'istituto assicuratore, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dallo ammalato stesso e di quello rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie' (comma V).
5 Invero, nel caso di specie viene in rilievo l'ipotesi in cui sia lo stesso dipendente a dare impulso al procedimento per il riconoscimento della malattia professionale e che, quindi, il datore di lavoro abbia avuto contezza della malattia del dipendente tramite l CP_2
Infatti, benchè le norme del D.P.R. prevedano che sia il dipendente ad avviare le procedure per l'erogazione delle prestazioni assistenziali, il disposto dell'art. 52, comma 1, della fonte in disamina, pur con riferimento agli infortuni, contempla l'ipotesi che il datore di lavoro possa venire 'altrimenti a conoscenza' dell'evento, disponendo inoltre nei confronti dell'assicurato che abbia trascurato l'obbligo di informativa la decadenza dal diritto all'indennizzo 'per i giorni antecedenti a quello in cui il datore ha avuto notizia dell'infortunio'.
Deve ritenersi che la ratio legis sottesa alle norme di riferimento sia la stessa, ossia quella di consentire l'avvio delle procedure per l'erogazione delle prestazioni assistenziali anche mediante la successiva tempestiva denuncia del datore di lavoro, il quale sia venuto comunque a conoscenza dei predetti eventi.
La presentazione della denuncia da parte del datore di lavoro costituisce dunque, sia per l'infortunio che per la malattia professionale, l'atto necessario per l'avvio dei compiti istituzionali dell'Istituto assicuratore in ordine al riconoscimento delle prestazioni assistenziali e consente altresì il rispetto degli adempimenti previsti dalla legge, a nulla rilevando che la notizia dell'evento sia stata acquisita dal lavoratore o dall CP_2
Ciò posto, come è stato condivisibilmente affermato dallo stesso Ministero del lavoro, 'l'inoltro della certificazione sanitaria, pur ponendosi come momento centrale ai fini della notizia della tecnopatia contratta dal lavoratore, non è sufficiente ad assicurare il rispetto degli obblighi prescritti dall'art. 53 D.P.R.
n. 1124/1965.
Infatti, la sanzione amministrativa ivi prevista concerne non solo le violazioni attinenti il rispetto dei termini ma anche quelle relative a omissioni o infedeli
6 indicazioni dei dati richiesti dalla normativa in esame, quali risultano dai commi
4, 5 e 6 del citato articolo' (cfr. Interpello n. 5/2009 del 6 febbraio 2009).
Prosegue il Ministero '…Al riguardo occorre tuttavia precisare che l'obbligo di denuncia della malattia professionale da parte del datore di lavoro e dunque l'irrogazione della relativa sanzione in caso di omissione o ritardo risultano comunque subordinati alla trasmissione da parte dell , unitamente alla CP_2
richiesta di denuncia, del certificato medico contenente tutti i requisiti previsti dal citato art. 53, indispensabile allo stesso datore di lavoro per venire a conoscenza dello stato di salute del lavoratore;
certificato che, evidentemente, deve avere i medesimi contenuti sia nella copia trasmessa all , sia nella CP_4
copia che l stesso trasmette, nei casi indicati, al datore di lavoro… la CP_4
sanzione prevista dall'art. 53, comma 8, del D.P.R. n. 1124/1965, come modificata dall'art. 2 lett. b) della L. n. 561/1993, possa trovare applicazione anche in caso di presentazione tardiva, da parte del datore di lavoro, della denuncia di malattia professionale richiesta dall'Istituto assicuratore, sempre che – come già precisato – l stesso abbia trasmesso al datore CP_4
unitamente alla richiesta di denuncia copia della certificazione medica di cui all'art. 53'.
In definitiva, così come il datore di lavoro, per non incorrere nella sanzione per cui è causa, ha l'obbligo di trasmettere all nel termine di legge, CP_2
la denuncia di malattia, unitamente al certificato medico ed alla relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore, al pari, anche nella ipotesi in disamina in cui la denuncia è avvenuta direttamente dallo stesso assicurato all l'Istituto è CP_2
tenuto a trasmettere al datore di lavoro, oltre al certificato medico, anche la relazione particolareggiata.
Occorre evidenziare, infatti, che la tempestività della denuncia è diretta a consentire all di verificare la sussistenza del diritto all'indennizzabilità ed CP_4
7 altresì a procedere, nel più breve tempo possibile e comunque nel termine di legge, sia alla liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta, sia all'accertamento di eventuali postumi invalidanti di grado indennizzabile. La tempestività dell'invio della denuncia da parte del datore di lavoro per l'ipotesi in cui sia stato lo stesso assicurato a presentare la domanda all'Istituto, però, non può prescindere dall'esatto adempimento da parte dell' dei medesimi CP_2
obblighi posti a carico del datore di lavoro laddove assuma l'iniziativa della denuncia.
Infatti, solo laddove il datore di lavoro sia posto nelle condizioni di avere integrale conoscenza dei fatti mediante la trasmissione del certificato e della relazione particolareggiata è tenuto all'adempimento tempestivo.
L' in data 10.8.22 notificava alla ditta la richiesta CP_2 Parte_2
di denuncia di malattia professionale relativa all'assicurato . Parte_3
In suddetta nota si rappresentava che era pervenuta presso la sede dell CP_2
“primo certificato medico di malattia professionale contratta durante lo svolgimento dell'attività lavorativa” e si invitava ai sensi dell'art. 53 DPR
1124/65 ad inviare la denuncia di malattia, tuttavia ometteva di allegare il certificato medico del lavoratore e vi provvedeva in data 11.8.22 via pec. inviando il certificato medico contenente “l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dallo ammalato stesso e di quello rilevata dal medico certificatore” come previsto dalla citata norma.
Pertanto, da tale momento occorre considerare il termine di cinque giorni per l'invio della documentazione da parte del datore di lavoro, invio che risulta invece essere avvenuto solo in data 17.8.22, oltre il termine previsto.
Invero, parte ricorrente avrebbe potuto avrebbe potuto inviare comunque nel prescritto termine di legge la denuncia di malattia professionale riportandosi al certificato medico ed evidenziando l'impossibilità di acquisire ulteriori notizie
8 sullo stato di salute del lavoratore dato che vi era stato il decesso del datore di lavoro e la successione nell'azienda degli eredi, che non era a conoscenza di tutta la situazione amministrativa e di dove fosse la documentazione medica del lavoratore interessato, peraltro in malattia per altra causa (infarto), evidenziando altresì che nelle more era deceduto anche il medico del lavoro dell'azienda.
5.
Sulla scorta delle ragioni che precedono, l'ordinanza ingiunzione impugnata irrogante la sanzione al minimo edittale appare legittima ed il ricorso deve essere rigettato.
6.
Le spese di lite vanno interamente compensate tenuto conto del comportamento della parte che comunque anche se in ritardo ha provveduto all'inoltro della documentazione.
P. Q. M.
il Giudice Unico del Tribunale di Benevento, in persona della dott.ssa Marina
Campidoglio, definitivamente pronunciando e assorbita ogni altra domanda, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 08/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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