Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/06/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8504/2023
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Presidente Dott. Giorgio Latti
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8504 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2023, promossa da:
Parte_1 nata il [...] in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. BAIRE MARIA FRANCESCA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente contro
CP_1 nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in PIAZZA
IRPINIA 1 9127 CAGLIARI presso lo studio dell'Avv. PISANO GIAMPAOLO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge
All'udienza del 24.03.2025 sostituita dal deposito di note scritte la causa è stata rimessa al Collegio
per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di provvedere ciascuno al proprio sostentamento in via autonoma,
senza la previsione di alcun assegno di mantenimento.
3. la casa coniugale, sita in Pula, Loc.
S'EU snc, distinta in catasto al foglio 33 part. 2019, categoria A/3, Classe 3, rimarrà assegnata,
con ogni arredo e pertinenza, alla signora Parte_1 che continuerà ad abitarci unitamente al
figlio minore ER il quale conserverà la domiciliazione prevalente presso la madre anche ai fini anagrafici.
4. Il figlio minore nato a [...] il [...], residente in [...], Loc. Persona_2
S'EU snc, C.F. di cittadinanza italiana, rimarrà affidato ad entrambi i C.F. 1
genitori e dovrà ricevere da ambedue cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. I genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per il figlio, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso e,
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale anche separatamente.
5. Il figlio minore Per_1 data anche l'età
anagrafica, potrà incontrare il padre e stare con lui quando vorrà, compatibilmente con i propri impegni scolastici ed extrascolastici e previo accordo tra i genitori. I genitori, nei tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di essi, si adopereranno affinché ER possa svolgere con
regolarità le attività scolastiche, sportive ed extrascolastiche.
6. Per quanto concerne il periodo delle festività natalizie, il minore alternerà di anno in anno con ciascun genitore la vigilia di Natale sino alla mattina del 25 dicembre e il giorno di Natale sino alla mattina del 26 dicembre. Con lo stesso criterio di cui sopra, un genitore terrà con sé il figlio minore il 31 Dicembre ed il 1 Gennaio mentre l'altro lo terrà con sé il 5 ed il 6 Gennaio in occasione della Festività dell'Epifania. Sempre sulla base del criterio dell'alternanza di anno in anno, il minore trascorrerà la Pasqua ed il Lunedì
dell'Angelo con un genitore, così come alternate saranno le festività minori. Per quanto attiene al periodo delle vacanze estive (ovvero dal mese di Giugno fino al mese di Settembre), il minore potrà
trascorrere 15 (quindici) giorni (anche non consecutivi) con ciascun genitore, in corrispondenza con il periodo di ferie concordate dal genitore con il proprio datore di lavoro. A tal fine i coniugi si obbligano a concordare il periodo prescelto con anticipo di almeno quindici giorni. In ogni caso,
sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori, tenuto conto dei propri impegni lavorativi e, data l'età
anagrafica del minore, anche della volontà di quest'ultimo. 7.
Considerato che
il signor CP_1 al momento non è ancora riuscito a reperire un impiego stabile, provvederà al mantenimento del figlio riconoscendo alla signora Parte_1 il diritto di incassare in via esclusiva l'intero ER
assegno unico o altra prestazione futura ad esso equipollente. Il signor CP_1 si impegna ad eseguire tutti gli adempimenti di carattere burocratico che saranno necessari a tal fine. Per il resto le parti provvederanno al mantenimento diretto del figlio durante i tempi di permanenza di quest'ultimo presso ciascuno di essi.
8. Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del
50%. Per l'individuazione e la regolamentazione di dette spese, le parti concordano fin d'ora di voler fare espresso riferimento alle linee guida del CNF del 2017 in materia di mantenimento dei figli minori.
9. I coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per ottenere, per sé e per il figlio minore, tutti i documenti necessari per l'espatrio. 10. Spese del giudizio interamente compensate tra le parti."
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi Parte_1 e [...]
,CP_1 con ricorso depositato dalla Parte_1 in data 28/12/2023, assunti i provvedimenti indifferibili ed urgenti, con note di trattazione scritte depositate in data 27.02.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa, è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Devono altresì essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, dei coniugi, definitivamente decidendo:
,Parte_1 nata il [...] in [...] e [...]1. pronuncia la separazione personale dei coniugi
CP_1 nato il [...] in [...], mandando al competente Ufficio dello Stato Civile
per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 5, parte I, anno 2010, Comune di Pula).
Sull'accordo delle parti:
2. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
3. Affida il figlio minore Persona_2 nato a [...] il [...], residente in [...], Loc.
C.F. 1 di cittadinanza italiana, rimarrà affidato adS'EU snc, C.F.
entrambi i genitori e dovrà ricevere da ambedue cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. I genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per il figlio, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso e, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale anche separatamente.
5. Il figlio minore ER data anche l'età anagrafica, potrà incontrare il padre e stare con lui quando vorrà, compatibilmente con i propri impegni scolastici ed extrascolastici e previo accordo tra i genitori. I genitori, nei tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di essi, si adopereranno affinché ER possa svolgere con regolarità le attività scolastiche, sportive ed extrascolastiche.
Per quanto concerne il periodo delle festività natalizie, il minore alternerà di anno in anno 4.
con ciascun genitore la vigilia di Natale sino alla mattina del 25 dicembre e il giorno di
Natale sino alla mattina del 26 dicembre. Con lo stesso criterio di cui sopra, un genitore terrà
con sé il figlio minore il 31 Dicembre ed il 1 Gennaio mentre l'altro lo terrà con sé il 5 ed il
6 Gennaio in occasione della Festività dell'Epifania. Sempre sulla base del criterio dell'alternanza di anno in anno, il minore trascorrerà la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con un genitore, così come alternate saranno le festività minori. Per quanto attiene al periodo delle vacanze estive (ovvero dal mese di Giugno fino al mese di Settembre), il minore potrà
trascorrere 15 (quindici) giorni (anche non consecutivi) con ciascun genitore, in corrispondenza con il periodo di ferie concordate dal genitore con il proprio datore di lavoro. A tal fine i coniugi si obbligano a concordare il periodo prescelto con anticipo di almeno quindici giorni. In ogni caso, sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori, tenuto conto dei propri impegni lavorativi e, data l'età anagrafica del minore, anche della volontà di quest'ultimo.
5. La casa coniugale, sita in Pula, Loc. S'EU snc, distinta in catasto al foglio 33 part. 2019,
categoria A/3, Classe 3, rimarrà assegnata, con ogni arredo e pertinenza, alla signora Pt_1
quale conserverà la
[...] che continuerà ad abitarci unitamente al figlio minore ER
domiciliazione prevalente presso la madre anche ai fini anagrafici. 6.
Considerato che
il signor CP_1 al momento non è ancora riuscito a reperire un impiego riconoscendo alla signora Pt_1stabile, provvederà al mantenimento del figlio ER
[...] il diritto di incassare in via esclusiva l'intero assegno unico o altra prestazione futura ad esso equipollente. Il signor CP_1 si impegna ad eseguire tutti gli adempimenti di carattere burocratico che saranno necessari a tal fine. Per il resto le parti provvederanno al mantenimento diretto del figlio durante i tempi di permanenza di quest'ultimo presso ciascuno di essi.
7. Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%. Per
l'individuazione e la regolamentazione di dette spese, le parti concordano fin d'ora di voler fare espresso riferimento alle linee guida del CNF del 2017 in materia di mantenimento dei figli minori.
8. Dà atto che i coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per ottenere, per sé e per il figlio minore, tutti i documenti necessari per l'espatrio. 10. Spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
9. I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di provvedere ciascuno al proprio sostentamento in via autonoma, senza la previsione di alcun assegno di mantenimento.
10. Dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
10.6.2025.
Il Giudice estensore
Dott. Mario Farina
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti