Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/03/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 26.3.25, letti gli atti di causa e le note scritte depositate delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5239/2019 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, tutti n.q. di eredi di nato il [...] a [...] Parte_5 Persona_1
PE SU (NA) e deceduto il 05/11/2020, rappresentati e difesi dall'Avv. Lucia De
Filippo
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Elisa CP_1
Nannucci
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.07.2019 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., il sig. Per_1
- dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento
[...] per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario ai fini
1
Si costituiva l' convenuto che, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso, con vittoria delle spese del giudizio.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 13.09.2022, premesso l'intervenuto decesso in data 05.11.2020 del sig. si costituivano gli eredi indicati in epigrafe, insistendo per Persona_1
l'integrale accoglimento delle domande formulate dal de cuius.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26.3.25, i difensori delle parti depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti e lette le note di trattazione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
La domanda è infondata e va respinta.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' CP_1
Invero, parte ricorrente ha contestato le conclusioni del CTU nominato nel giudizio di ATP, formulando espressa doglianza sulla riconosciuta decorrenza del requisito sanitario necessario per il beneficio dell'indennità di accompagnamento nonché per il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave, sostenendo, di contro, la sussistenza dei requisiti sanitari necessari da data antecedente a quella riconosciuta dal CTU, atteso che il quadro morboso complessivo dell'istante era già asseritamente compromesso. Nella prospettazione di parte ricorrente, invero, il quadro patologico globale era tale da non consentire all'istante di “occuparsi da solo, in totale autonomia, degli atti quotidiani della vita”, così come emergerebbe dal certificato geriatrico del
2 14.02.2018.
All'udienza del 16.06.2021, tenutasi in trattazione scritta, letta la relazione peritale resa in fase di atp da parte del CTU rilevato che nella stessa non risultava indicata la data di Persona_2 decorrenza della riconosciuta condizione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art.3 c.3 della Legge 104/1992, si disponeva che il già nominato CTU procedesse a chiarire tale circostanza. Il consulente provvedeva dunque a chiarire che la condizione di handicap di cui al comma 3, art.3 della legge 104/92 sussisteva dal novembre 2018. (v.si elaborato depositato in data 22.8.21)
Orbene, giova ricordare, atteso che oggetto del giudizio è anche il riconoscimento della indennità di accompagnamento, che, secondo l'orientamento della Suprema Corte ( cfr. Cassazione n.
15882/2015) “ la L. n. 18 del 1980, art. 1 ha previsto che ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua, è concessa una indennità di accompagnamento non reversibile. In base alla norma, occorre che sussistano due requisiti: a) l'invalidità totale;
b)
l'impossibilità di camminare senza un accompagnatore ovvero la necessità di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Trattasi di requisiti concorrenti dai quali, avuto riguardo al chiaro tenore letterale della norma, l'interprete non può prescindere.”
È dunque necessario che il soggetto si trovi, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione (Cass. sez. lav., 28.5.2009 n. 12521; Cass. sez. lav., 12.5.2008 n. 11718), alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua: requisiti quindi diversi rispetto alla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità) (cfr ex plurimis Cass.
5068/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 15882 del 28/07/2015).
A tal proposito, deve evidenziarsi che l'elaborato peritale di ATP prende adeguatamente in considerazione tutte le patologie di cui era affetto il de cuius, con ampia ed articolata argomentazione in merito all'evoluzione della storia clinica.
Il consulente medico, con motivazione logica e puntuale - sulla base della documentazione versata in atti dalla parte nonché dell'espletato esame obiettivo - si sofferma con precisione sulle ragioni che devono indurre a ritenere sussistenti i presupposti per l'indennità di accompagnamento solo a far data dal novembre 2018 (cfr. elaborato in atti), facendo buon governo delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla sopracitata giurisprudenza.
Rileva il Ctu dott. che il de cuius era affetto dalle seguenti Persona_2 Persona_1 infermità: “Vasculopatia cerebrale cronica. Artrosi polidistrettuale. Cardiopatia sclero-ipertensiva con fibrillazione atriale permanente.”.
3 Precisa il ctu che “Nel caso in esame il paziente è un uomo che presenta il quadro clinico posto in diagnosi, determinante compromissioni organiche per le quali necessita di assistenza sanitaria, con l'uso costante di terapie mediche, e, sia per un deficit cognitivo, sia per le difficoltà alla deambulazione autonoma, si vengono a determinare le condizioni di necessità di assistenza continua per adempiere agli atti quotidiani della vita e per poter deambulare che sono i presupposti di legge per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento.”
Conclude, pertanto, il CTU che “ è da ritenersi un soggetto invalido civile con “difficoltà Persona_1 persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età” di grado grave (100%) con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal novembre 2018, epoca in cui, sulla base delle certificazioni agli atti e dell'esame da me effettuato, in considerazione dell'evoluzione delle patologie da cui l'istante è affetto, certamente sussistevano le condizioni per il riconoscimento di tale diritto.”.
Quanto alla sussistenza della condizione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3, L.104/92, il ctu ha chiarito che “Nel caso in esame, alla luce delle attuali infermità, del loro grado e della loro natura si ritiene, che all'atto dei presenti accertamenti medico-legali, è da Persona_1 definirsi “persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al comma 3, art.3 della legge
104/92” a decorrere dal novembre 2018.”
Deve tuttavia rilevarsi che in relazione alla domanda di accertamento della condizione di handicap con connotazione di gravità vi è una sopravvenuta carenza di interesse ad agire, atteso il decesso, nelle more del presente giudizio di opposizione, del de cuius, per cui tale capo di domanda è divenuto inammissibile.
Orbene, passando all'esame delle doglianze sollevate dalla parte ricorrente, ed in particolare alla dedotta mancata valutazione della certificazione geriatrica del 14.02.2018, si rileva che la stessa risulta invero indicata nella relazione peritale ed il suo contenuto è testualmente riportato (cfr. pag. 5). Tuttavia, si osserva che dal tenore di tale certificazione non emerge una impossibilità assoluta di camminare senza un accompagnatore o la necessità di una assistenza continua, presupposti per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Alla luce di quanto detto, deve rilevarsi che le contestazioni mosse dagli odierni ricorrenti non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (Trib. Roma, sez. lav., 2 maggio
2017; Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004, Cass. 3519/2001; (Cass, n. 2151/2004, Cass.
7273/2011).
In effetti, le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in fase di atp.
In definitiva, la valutazione del CTU appare corretta, alla luce delle cennate coordinate ermeneutiche, in relazione al presupposto per i benefici richiesti. Le conclusioni del CTU,
4 dunque, trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Ed allora, gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
essi determinano la sussistenza dei presupposti sanitari per il riconoscimento della indennità di accompagnamento a decorrere dal novembre 2018 (cfr. perizia in atti).
Alla luce delle censure sollevate dalla parte ricorrente, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale.
L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarata la sussistenza in capo al de cuius del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento esclusivamente a far data dal mese di novembre 2018.
Stante le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc dai ricorrenti, le spese di lite sono irripetibili.
Le spese di CTU, resa in fase di ATP, sono liquidate come da separato decreto e poste a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
a) respinge la domanda e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data dal mese di novembre 2018;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_ c) pone a carico dell' le spese di Ctu resa in fase di ATP, come liquidate in separato decreto.
Si comunichi
Nola, 26.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Filomena Naldi
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