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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1225/2024 R.G.
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1
Avv. Antonella paura ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Marcello Carnovale resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione del 26.3.2024 ritualmente notificato la società in epigrafe conveniva in giudizio l' e, premesso di aver presentato in data CP_1
29.4.2016 istanza per l'ammissione all'incentivo previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014 per l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore , esponeva Persona_1 che l' aveva accolto l'istanza comunicando che in base al contratto di CP_1 lavoro e alla classe di profilazione assegnata al giovane ammesso al “Piano
Garanzia Giovani” della Regione Calabria era stato prenotato l'importo di €
6000,00 e che l'assunzione/trasformazione avrebbe dovuto effettuarsi entro 7 giorni lavorativi a decorrere dal 30.06.2016.
Deduceva che essa ricorrente aveva usufruito dell'incentivo “GAGI
SUPERBONUS” con il riconoscimento di un importo pari a € 12.000,00 e che
1 con nota datata 29.4.2020 l' aveva comunicato l'indebita fruizione CP_1 dell'incentivo con richiesta di restituzione della complessiva somma di €
14.558,57.
Lamentava la illegittimità della pretesa restitutoria azionata dall'Istituto assumendo di aver percepito in buona fede la somma chiesta in restituzione essendosi ingenerato il legittimo affidamento sulla somma erogata, evidenziando, al riguardo, che la compilazione dell'istanza volta al riconoscimento dell'agevolazione aveva presentato da subito problematiche determinate dalla gestione del software che erano state superate soltanto con circolare n. 89 del 24.05.2016 che aveva fornito chiarimenti ed istruzioni CP_1 operative.
Rappresentava, in proposito, che le richieste di GAGI e SUPERBONUS GAGI erano presentate con un unico modulo telematico e veniva rilasciata una identica comunicazione ma che gli importi dell'agevolazione erano diversi essendo raddoppiati quelli per il super bonus e che ciò aveva comportato che molti utenti avevano indicato GAGI nella domanda anche se si trattava di
, incappando, pertanto, negli errori del software. CP_2
Assumeva, in ogni caso, la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento dell'incentivo GAGI SUPERBONUS rilevando che l'assunzione del lavoratore era avvenuta il 2.5.2016 e dunque nel periodo temporale tra il
1.3.2016 e 31.12.2016 previsto dal Decreto direttoriale n. 16 del 2016 e che la classe di profilazione assegnata al lavoratore ammesso al “Piano Garanzia
Giovani” era “molto alta” ciò che consentiva il beneficio nella misura di €
12.000,00.
Concludeva chiedendo [..] Accertare e dichiarare la ricorrenza in capo alla Euro data Srl di tutti i requisiti di legge per la concessione del GAGI SUPERBONUS, –
Accertare e dichiarare l'irrepetibilità delle somme erogata dall' in favore di CP_1
Euro data Srl quale incentivo GAGI SUPERBONUS, e per l'effetto annullare il relativo provvedimento restitutorio –Accertare e dichiarare l'irripetibilità della somma di € 7.888,00, e condannare l' alla restituzione delle somme CP_1 indebitamente ad oggi corrisposte e pari a € 6.901,00 (ultimo pagamento
03/03/2023) [..]”.
L' si costituiva in giudizio contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto CP_1 per infondatezza.
2 Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 18.12.2024 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Dalla comunicazione del 29.4.2020 si ricava che l'indebito per cui è causa CP_1 scaturisce dalla indebita fruizione da parte della ricorrente dell'incentivo c.d.
GAGI SUPERBONUS per assenza di autorizzazione.
È presente in atti la istanza di prenotazione per usufruire del beneficio “GAGI” per un importo di € 6.000,00 con riferimento alla posizione del lavoratore e l'ammissione al beneficio per un importo complessivo pari ad € Persona_1
6.000,00 da fruire in quote mensili pari ad € 500,00.
L' con la comunicazione di indebito contesta che la società ricorrente ha CP_1 indebitamente operato conguaglio pari a € 1.000,00 al mese dal 5/2016 al
4/2017 per un totale di € 12.000,00 a titolo di “SUPERBONUS GAGI”, non oggetto di autorizzazione.
La ricorrente sostiene sul punto di aver percepito in buona fede la somma chiesta in restituzione essendosi ingenerato il legittimo affidamento sulla somma erogata, evidenziando, al riguardo, che le richieste di GAGI e
SUPERBONUS GAGI erano presentate con un unico modulo telematico e veniva rilasciata una identica comunicazione anche se gli importi dell'agevolazione erano diversi essendo raddoppiati quelli per il super bonus;
sostiene, in ogni caso, di essere in possesso dei requisiti per beneficiare dell'incentivo nella misura fruita avendo assunto il lavoratore nell'arco temporale previsto dal
Decreto direttoriale n. 16 del 2016 ed essendo stata assegnata la classe di profilazione “molto alta” legittimante l'erogazione dell'incentivo nella misura massima di € 12.000,00.
Ora, premesso che il richiamo alla buona fede ed al legittimo affidamento appare inconferente poiché qui si tratta di recupero di un incentivo correlato all'assunzione di un lavoratore (e non già di indebito previdenziale/assistenziale), giova ricordare che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n. 14130/2002; Cass. n.
19262/2003; Cass. 21898/2010) è onere del datore di lavoro che intenda
3 ottenere incentivi/agevolazioni nonché sgravi contributivi fornire la prova dei relativi elementi costitutivi.
Nella specie, come deduce parte ricorrente (e come risulta dal Decreto
Direttoriale n. 16 del 2016 e dalla circolare n. 89/2016), erano ammessi CP_1 al beneficio i datori di lavoro in relazione ad assunzioni di lavoratori, avvenute nel periodo compreso tra il primo marzo 2016 ed il 31 dicembre 2016, che avessero avviato e/o concluso un tirocinio curriculare e/o extracurriculare nell'ambito del programma “Garanzia Giovani”.
Ebbene, nella specie l'onere gravante su parte ricorrente non è stato assolto perché parte ricorrente ha soltanto allegato di aver assunto il lavoratore il
2.5.2016 ma di tale circostanza non ha fornito prova, nulla avendo documentato in tal senso.
Non è quindi offerta la prova della sussistenza del diritto alla fruizione dell'incentivo invocato. Parte_2
A tanto non può che conseguire il rigetto del ricorso.
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 3 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
4
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1225/2024 R.G.
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1
Avv. Antonella paura ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Marcello Carnovale resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione del 26.3.2024 ritualmente notificato la società in epigrafe conveniva in giudizio l' e, premesso di aver presentato in data CP_1
29.4.2016 istanza per l'ammissione all'incentivo previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014 per l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore , esponeva Persona_1 che l' aveva accolto l'istanza comunicando che in base al contratto di CP_1 lavoro e alla classe di profilazione assegnata al giovane ammesso al “Piano
Garanzia Giovani” della Regione Calabria era stato prenotato l'importo di €
6000,00 e che l'assunzione/trasformazione avrebbe dovuto effettuarsi entro 7 giorni lavorativi a decorrere dal 30.06.2016.
Deduceva che essa ricorrente aveva usufruito dell'incentivo “GAGI
SUPERBONUS” con il riconoscimento di un importo pari a € 12.000,00 e che
1 con nota datata 29.4.2020 l' aveva comunicato l'indebita fruizione CP_1 dell'incentivo con richiesta di restituzione della complessiva somma di €
14.558,57.
Lamentava la illegittimità della pretesa restitutoria azionata dall'Istituto assumendo di aver percepito in buona fede la somma chiesta in restituzione essendosi ingenerato il legittimo affidamento sulla somma erogata, evidenziando, al riguardo, che la compilazione dell'istanza volta al riconoscimento dell'agevolazione aveva presentato da subito problematiche determinate dalla gestione del software che erano state superate soltanto con circolare n. 89 del 24.05.2016 che aveva fornito chiarimenti ed istruzioni CP_1 operative.
Rappresentava, in proposito, che le richieste di GAGI e SUPERBONUS GAGI erano presentate con un unico modulo telematico e veniva rilasciata una identica comunicazione ma che gli importi dell'agevolazione erano diversi essendo raddoppiati quelli per il super bonus e che ciò aveva comportato che molti utenti avevano indicato GAGI nella domanda anche se si trattava di
, incappando, pertanto, negli errori del software. CP_2
Assumeva, in ogni caso, la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento dell'incentivo GAGI SUPERBONUS rilevando che l'assunzione del lavoratore era avvenuta il 2.5.2016 e dunque nel periodo temporale tra il
1.3.2016 e 31.12.2016 previsto dal Decreto direttoriale n. 16 del 2016 e che la classe di profilazione assegnata al lavoratore ammesso al “Piano Garanzia
Giovani” era “molto alta” ciò che consentiva il beneficio nella misura di €
12.000,00.
Concludeva chiedendo [..] Accertare e dichiarare la ricorrenza in capo alla Euro data Srl di tutti i requisiti di legge per la concessione del GAGI SUPERBONUS, –
Accertare e dichiarare l'irrepetibilità delle somme erogata dall' in favore di CP_1
Euro data Srl quale incentivo GAGI SUPERBONUS, e per l'effetto annullare il relativo provvedimento restitutorio –Accertare e dichiarare l'irripetibilità della somma di € 7.888,00, e condannare l' alla restituzione delle somme CP_1 indebitamente ad oggi corrisposte e pari a € 6.901,00 (ultimo pagamento
03/03/2023) [..]”.
L' si costituiva in giudizio contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto CP_1 per infondatezza.
2 Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 18.12.2024 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Dalla comunicazione del 29.4.2020 si ricava che l'indebito per cui è causa CP_1 scaturisce dalla indebita fruizione da parte della ricorrente dell'incentivo c.d.
GAGI SUPERBONUS per assenza di autorizzazione.
È presente in atti la istanza di prenotazione per usufruire del beneficio “GAGI” per un importo di € 6.000,00 con riferimento alla posizione del lavoratore e l'ammissione al beneficio per un importo complessivo pari ad € Persona_1
6.000,00 da fruire in quote mensili pari ad € 500,00.
L' con la comunicazione di indebito contesta che la società ricorrente ha CP_1 indebitamente operato conguaglio pari a € 1.000,00 al mese dal 5/2016 al
4/2017 per un totale di € 12.000,00 a titolo di “SUPERBONUS GAGI”, non oggetto di autorizzazione.
La ricorrente sostiene sul punto di aver percepito in buona fede la somma chiesta in restituzione essendosi ingenerato il legittimo affidamento sulla somma erogata, evidenziando, al riguardo, che le richieste di GAGI e
SUPERBONUS GAGI erano presentate con un unico modulo telematico e veniva rilasciata una identica comunicazione anche se gli importi dell'agevolazione erano diversi essendo raddoppiati quelli per il super bonus;
sostiene, in ogni caso, di essere in possesso dei requisiti per beneficiare dell'incentivo nella misura fruita avendo assunto il lavoratore nell'arco temporale previsto dal
Decreto direttoriale n. 16 del 2016 ed essendo stata assegnata la classe di profilazione “molto alta” legittimante l'erogazione dell'incentivo nella misura massima di € 12.000,00.
Ora, premesso che il richiamo alla buona fede ed al legittimo affidamento appare inconferente poiché qui si tratta di recupero di un incentivo correlato all'assunzione di un lavoratore (e non già di indebito previdenziale/assistenziale), giova ricordare che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n. 14130/2002; Cass. n.
19262/2003; Cass. 21898/2010) è onere del datore di lavoro che intenda
3 ottenere incentivi/agevolazioni nonché sgravi contributivi fornire la prova dei relativi elementi costitutivi.
Nella specie, come deduce parte ricorrente (e come risulta dal Decreto
Direttoriale n. 16 del 2016 e dalla circolare n. 89/2016), erano ammessi CP_1 al beneficio i datori di lavoro in relazione ad assunzioni di lavoratori, avvenute nel periodo compreso tra il primo marzo 2016 ed il 31 dicembre 2016, che avessero avviato e/o concluso un tirocinio curriculare e/o extracurriculare nell'ambito del programma “Garanzia Giovani”.
Ebbene, nella specie l'onere gravante su parte ricorrente non è stato assolto perché parte ricorrente ha soltanto allegato di aver assunto il lavoratore il
2.5.2016 ma di tale circostanza non ha fornito prova, nulla avendo documentato in tal senso.
Non è quindi offerta la prova della sussistenza del diritto alla fruizione dell'incentivo invocato. Parte_2
A tanto non può che conseguire il rigetto del ricorso.
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 3 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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