Decreto cautelare 29 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 3 marzo 2025
Sentenza breve 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 04/06/2025, n. 10814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10814 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10814/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01020/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1020 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Scarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento del 21.11.2024 di esclusione dal concorso per il reclutamento nell’Esercito di 6.200 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI), indetto con DD MD AB05933 reg. 2023 -OMISSIS-del 16.10.2023
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13.5.2025:
del provvedimento di inidoneità, datato 20.02.2025 e notificato in pari data, quale allievo Volontario in Ferma Prefissata (VFI) nell’Esercito;-
del verbale di accertamento psicofisico redatto dalla Commissione, non conosciuto;
- della graduatoria di merito relativa al III Blocco 2024 dei VFI Esercito e del decreto prot. 732127 del 17.12.2024 di approvazione della stessa, adottato dal Vice Direttore Generale p.t – Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa;
- per quanto di ragione: del D.P.R. 17.12.2015 n. 207; del D.M. 4.6.2014 contenente la direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare; di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e conseguenziale che comunque possa ledere gli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. L’odierno ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità con cui è stata escluso dal concorso, per esami e titoli, per il reclutamento, per il 2024, di 6200 volontari in ferma prefissata, di cui al decreto M_D AB05933 REG2023 -OMISSIS-16-10-2023, pubblicato nel portale InPA il 18 ottobre 2023.
L’esclusione si basava sul verbale di visita medica redatto dalla competente Commissione concorsuale la quale dichiarava l’inidoneità del ricorrente, sulla base della seguente diagnosi: “inidoneo agli accertamenti psicofisici per le seguenti cause: 16 – Ipoacusia bilaterale isolata con perdita maggiore pari a 65 dB a 8000 Hz a destra. Normale sviluppo somatico con prestanza fisica ed attitudine dinamica buone. Codice 160 Coefficiente: 2 Caratteristica: AV Descrizione : Le flogosi faringo-tonsillari croniche e le ipertrofie tonsillari senza alterazioni funzionali. Codice: 16 Coefficiente: 4 Caratteristica: AU Descrizione ipoacusia bilaterale isolata con perdita maggiore pari a 65 dB a 8000 Hz a destra”.
Ad avviso del ricorrente, viceversa, sulla base dei documenti di natura sanitaria allegati al ricorso, la propria condizione non sarebbe rientrata nelle patologie escludenti ai sensi della Direttiva Tecnica allegata al D.M. 04.06.2014, dovendosi considerare, in via prevalente, la comprovata assenza di limitazioni funzionali alla piena esplicazione delle attività di servizio. Al riguardo ha allegato la certificazione medica rilasciata dall’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” in data 18.11.2024 la quale attesta che, a seguito di visita di controllo effettuata con apposita strumentazione, il ricorrente è risultato avere “udito nella norma ambo i lati”.
Pertanto sarebbe evidente l’erroneità della valutazione della Commissione concorsuale la quale, inoltre, non avrebbe reso noto il metodo utilizzato per procedere alla valutazione, né lo strumento adottato; la Commissione, inoltre, non ha fornito dimostrazione di aver preventivamente sottoposto il ricorrente ai prescritti accertamenti medici.
Di qui la dedotta illegittimità della valutazione dell’Amministrazione, la quale avrebbe ingiustamente estromesso il candidato dal concorso a causa di un errore valutativo integrante ipotesi di eccesso di potere.
2. Pertanto, con il ricorso in esame, il candidato escluso si è rivolto a questo TAR per vedersi annullare, per quanto di suo interesse, gli atti in epigrafe impugnati, a partire dal giudizio di non idoneità espresso dalla competente Commissione per gli accertamenti sanitari.
3. Con successivi motivi aggiunti (depositati il 13.5.2025) lo stesso ricorrente ha impugnato il nuovo verbale di visita redatto dalla stessa Commissione concorsuale che, su sollecitazione dell’interessato, ha nuovamente eseguito l’esame audiometrico e confermato i risultati già in precedenza acquisiti. Con il medesimo atto è stato impugnato il decreto di approvazione della graduatoria di merito del concorso in oggetto.
4. Si è costituito in resistenza il Ministero della Difesa che ha prodotto documenti di carattere tecnico, sanitario e amministrativo a sostegno della legittimità dell’esclusione dell’aspirante dal concorso di reclutamento.
5. Con apposita ordinanza collegiale n. -OMISSIS- è stata disposta dal Collegio una verificazione, ai sensi degli artt. 19 e 66 cod. proc. amm., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza dell’affezione contestata, onde acclarare l’idoneità o meno del ricorrente, sotto tale profilo, al reclutamento. A tale scopo è stata incaricato l’Ispettorato di Sanità della Marina Militare (MARISPESAN).
6. In data 2.4.2025 l’Organismo Verificatore ha provveduto al deposito della relazione di verificazione effettuata sulla persona del ricorrente, la quale si è basata sulla disamina della documentazione sanitaria prodotta dalle parti e sulla visita specialistica e l’esame audiometrico eseguiti “ad hoc” ed ha concluso per la conferma del giudizio di NON idoneità per le medesime ragioni espresse dalla Commissione medica di concorso.
In particolare, l’Ispettorato di Sanità della Marina Militare è pervenuto alle seguenti conclusioni:
“ 1. in ordine al quesito “accertare la sussistenza della causa di imperfezione”: si conferma la sussistenza dell’imperfezione che consiste di “ipoacusia bilaterale di grado moderato alle alte frequenze (6000hz e 8000 hz) AU 4” (si allega copia di visita specialistica otorinolaringoiatrica ed esame audiometrico effettuata in sede di verificazione);
2. per quanto attiene il quesito “la sua eventuale entità e i suoi eventuali riflessi”: l’imperfezione riscontrata risulta di entità tale da non consentire l’impiego in sicurezza del candidato in attività addestrative ed operative proprie della vita professionale di militare;
3. per quanto attiene il quesito quale sia il coefficiente di attribuzione: ai sensi dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, di cui all’art. 582 del d.p.r. 15 marzo 2010, n. 90, del decreto ministeriale 4 giugno 2014 e dell’elenco generale allegato al citato decreto, il coefficiente attribuibile all’affezione sofferta dal ricorrente in esame risulta essere: funzione uditiva (AU) 4 (quattro) - AU 4 (codice 16)
4. per quanto attiene il quesito se il candidato risulti idoneo o meno sotto il profilo AU (apparato uditivo, ndr) all’ammissione al concorso: i requisiti per il reclutamento così come previsto dal bando di concorso e dalle richiamate normative, impongono il possesso di coefficienti appartenenti all’elenco di fascia A (allegato 1 al DM 4 giugno 2014), pertanto il coefficiente attribuito (AU 4), determina il giudizio di non idoneità al reclutamento.”
7. Nella camera di consiglio del 28 maggio 2025, sentito il difensore di parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio il quale si è espressamente riservato, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la possibilità di definire la controversia con sentenza in forma semplificata.
8. Ad avviso del Collegio la validità medico-scientifica della valutazione eseguita dalla competente Commissione medica concorsuale ha trovato conferma nella verificazione, eseguita avvalendosi (anche) dello specialista, incaricato dallo stesso Organismo Verificatore.
L’esito della verificazione risulta essersi basato sullo scrupoloso esame della documentazione medica rilevante e sulla visita specialistica e ha fornito i chiarimenti richiesti da questo Giudice sulle criticità della valutazione, sollevate dal ricorrente.
La verificazione ha confermato la problematica già emersa e classificata come “ipoacusia bilaterale di grado moderato alle alte frequenze (6000hz e 8000 hz) AU 4” , con conseguente declaratoria di non idoneità del ricorrente (vedi le conclusioni del verificatore come sopra riportate).
Va detto che si tratta di una conclusione basata sulla oggettiva rilevazione del dato audiometrico che ha trovato sostanziale conferma in ben tre diversi contesti valutativi dinnanzi ad organismi tecnici pubblici: la Commissione concorsuale in sede di prima visita; l’Ispettorato di Sanità della Marina Militare in sede di verificazione nel corso della presente causa; la stessa Commissione concorsuale che, su sollecitazione dello stesso interessato, ha nuovamente esaminato la condizione uditiva del candidato in sede di riesame.
I risultati sono stati sempre convergenti se non sovrapponibili nelle tre occasioni e hanno imposto all’Amministrazione di disporre l’esclusione del candidato dal concorso, essendo stata constatata una condizione di NON idoneità al servizio militare incondizionato ai sensi della Direttiva Tecnica in materia (Allegato 1 al D.M 4 giugno 2014).
9. Alla luce dell’istruttoria svolta e degli esiti della verificazione effettuata il Collegio può dunque concludere che sono stati adeguatamente approfonditi tutti i profili “critici” che assumevano rilievo in base alle norme tecniche di riferimento, le quali debbono essere rigorosamente applicate dalle commissioni che operano nel settore delle verifiche sanitarie, che devono necessariamente attenersi a parametri scientificamente consolidati e a principi di uniformità procedurale, oltre che a parametri valutativi omogenei, operando esse nell’ambito di contesti selettivi pubblici, in cui la parità di trattamento tra i candidati è uno dei principi cardine da osservare.
In effetti nessuna delle censure proposte mina l’attendibilità e la serietà degli esami compiuti i quali, pertanto, si sottraggono a censure che sono volte, in definitiva, a sostituire le conclusioni di una Commissione di esperti (confermate dal Verificatore), con le opinioni proprie della parte ovvero del professionista interpellato al di fuori del contesto concorsuale.
Le valutazioni della preposta Commissione sono espressione di discrezionalità tecnica, come tale sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di macroscopiche abnormità, nella specie non dimostrate (cfr. Cons. Stato, IV, 28 giungo 2018, n. 3982).
10. Per tutto quanto precede il ricorso è da respingere.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
Il Collegio nulla dispone sulle spese di verificazione in mancanza di richiesta in tal senso avanzata dell’organismo verificatore incaricato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato dai motivi aggiunti proposti, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore del Ministero della Difesa che liquida in Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge ivi compreso il rimborso forfettario delle spese di giustizia nella misura del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudio Vallorani | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.