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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/03/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6475/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6475/2020
Oggi 05/03/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per l'avv. TOSCANO PAOLO, il quale si riporta ai Parte_1 propri scritti difensivi e insite nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
evidenzia l'inammissibilità, per tardività, della memoria conclusiva depositata dal solo nella data di ieri;
CP_1
per per delega dell'avv. Parte_2
NAPOLIELLO MARIA, il dott. praticante abilitato , il Persona_1 quale si riporta ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate,
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_2
La Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione, autoriz zando i difensori ad allontanarsi. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 1 di 12 N. R.G. 6475/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dr. Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6475/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PAOLO TOSCANO;
ATTRICE contro
(C.F e P.IVA in Parte_2 P.IVA_1 persona del Sindaco p.t. con il patrocinio dell'avv. MARIA NAPOLIELLO (C.F.
); C.F._2
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento dei danni
Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 10/9/2020, ha richiesto di: Parte_3
«1) Nel merito, accertare e dichiarare che il sinistro occorso alla signora
si è verificato per esclusiva responsabilità del Parte_1 [...]
; Parte_2
2) per l'effetto: condannare il , in persona Parte_2 del Sindaco pro tempore, al risarcimento, in favore della sig.ra Parte_1
, di tutti i danni (patrimon iali e non) subiti e subendi, diretti ed
[...] indiretti, compreso danno biologico per postumi conseguenti alle lesioni fisiche dalla stessa riportate, in conseguenza del sinistro per cui è causa, nella misura prudenzialmente e preventivamente quantificata sin d'ora in euro 24.940,56 (ventiquattromilanovecentoquaranta/56), come da perizia di
pagina 2 di 12 parte allegata a firma del dott. e da tabelle milanesi Persona_3 allegate, così calcolati: danno biologico/invalidità permanente 9%, per un importo di euro 16.761,00 ; invalidità temporanea totale pari a 40 gg per un importo di euro 3.920,00, invalidità temporanea parziale al 50% pari a 40 gg per un importo di euro 1.960,00, ed invalidità temporanea parziale al 25% pari a 40 gg per un importo di euro 980,00, per un danno biologico temporaneo di euro 6.860,00, oltre spese mediche documentate, quantificate in euro 1.319,56, o in quella maggiore o minor somma che il Giudice riterrà equa o di giustizia e che risulterà provata in corso di causa, anche previo espletamento di CTU medico legale, della quale se ne formula sin d'ora richiesta;
3) in ogni caso, condannare il al Parte_2 pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario con attribuzione in favore d ello scrivente avvocato anticipatario, dichiarare improcedibile e/o improponibile il ricorso monitorio di cui all'opposto decreto ingiuntivo n. 953/2023 per mancanza di previo invito alla negoziazione assistita ex artt. 2 e segg. d.l. 132/14, conv. in l. 1 62/14, o, in subordine, sospendere l'efficacia di esso decreto ingiuntivo in attesa dell'espletamento di tale procedura preliminare ad opera di controparte».
A supporto della domanda avanzata, l'attrice ha dedotto:
- che il giorno 22 dicembre 2018 alle ore 19.50 circa, in Parte_2
, mentre passeggiava sul marciapiede posto in Corso Umberto I, e
[...] precisamente all'altezza del civico n. 107, dinanzi al , inciampava a Parte_4 causa di un dislivello presente sul marciapiede, non segnalato, né in alcun modo visibile, cadendo al suolo e sbattendo con la testa sul muro del vicino al bar;
- che, non riuscendo ad alzarsi a causa del trauma subito, veniva immediatamente soccorsa dall'ambulanza e trasportata presso l'Ospedale “San
Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona” di Salerno ove veniva ricoverata con la diagnosi: "frattura scomposta metafisi distale radio dx - trauma cranico
(perdita di coscienza), frattura chiusa dell'estremità distale di radio e ulna, non specificata”, come si evince da n. 4 certificati del Pr onto Soccorso nn.
20181205574, 20181205594, 20181205882, 20181205868; dal verbale dei pagina 3 di 12 medici dell'emergenza sanitaria 118 del 22.12.2018 n. prog. 18122208 e dalla cartella clinica n. 2018046319;
- che nel periodo del ricovero dal 22.12.2018 al 29.12.2018, e precisamente in data 27 dicembre 2018, veniva sottoposta a un intervento chirurgico di osteosintesi al braccio con applicazione di gesso brachiometacarpale, a seguito del quale veniva poi dimessa in data 29 dicembre 2018;
- che, una volta terminato il ricovero, veniva sottoposta a una serie di ripetuti controlli e visite specialistiche prescrittele e, precisamente, in data,
31.01.2019 veniva sottoposta a una visita ortopedica con prescrizione di rinnovo del gesso di polso, in data 12.02.2019 veniva sottoposta a una visita ortopedica ove veniva riscontrata una frattura in lenta consolidazione e prescritto il mantenimento del tutore, infine, in data 8.3.2019 le veniva prescritto un periodo riposo per altri 30 giorni;
- che la Consulenza Medico-legale effettuata dal proprio c.t.p., dott.
evidenziava postumi invalidanti a carattere permanente Persona_3 valutabili come "esiti di frattura pluriframmentaria scomposta di polso destro con residuo deficit funzionale di grado moderato -severo";
- che la durata dell'inabilità temporanea stimata era di 120 giorni così suddivisi: inabilità temporanea totale giorni 40, inabilità temporanea parziale
(ITP) al 50% di giorni 40, inabilità temporanea parziale (ITP) al 25% di giorni
40, postumi permanenti valutabili quale danno biologico nella misura del 9%;
- che, a causa dell'evento lesivo, sopportava una serie di spese per visite mediche specialistiche, terapie riabilitative, medicinali e visite di controllo, per un importo totale di euro 1.319,56;
- che con lettera raccomandata a.r. del 14 gennaio 2018, invitava, per il tramite dell'avv. Paolo Toscano, il ad Parte_2 addivenire alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita finalizzata alla risoluzione in via bonaria d ella presente controversia, senza alcun esito.
Il , con l comparsa di costituzione e risposta, Parte_2 depositata il 10.01.2021, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«1. Rigettare la domanda di parte attorea perché infondata in fatto e in diritto, così come proposta nei confronti del convenuto Ente;
2. non accogliere la richiesta di nomina della CTU;
pagina 4 di 12
3.in via istruttoria, si oppone alla prova testimoniale articolata dall'attrice
e, nella denegata ipotesi di ammissione, chiede di esser e abilitato alla prova contraria con gli stessi testi ».
Il ha eccepito: CP_1
- la mancata configurazione della responsabilità di esso Ente ex art. 2051 cod. civ.;
- che la nozione di custodia, di cui all'art.2051 c.c., non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario;
- la prevedibilità dell'evento dannoso e l'incombenza di un generale dovere di cautela sulla parte attorea;
- che la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato;
- che la parte attorea si è limita a descrivere, nel proprio atto di citazione,
l'esistenza di un dislivello sul marciapiede come “non visibile e non segnala to”
e che, diversamente, la giurisprudenza dominante afferma che l'insidia stradale deve avere i caratteri della non visibilità, dell'inevitabilità e della non prevedibilità, altrimenti non è possibile vantare alcuna pretesa di risarcimento danni nei confronti dell'Ente tenuto alla custodia e manutenzione della strada;
- che la cosa oggetto di custodia non aveva un'intrinseca pericolosità e che, pertanto, la situazione di possibile pericolo ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un compo rtamento ordinariamente cauto da parte della stessa danneggiata;
- che deve escludersi che il danno veniva cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento;
- che l'evento dannoso era casualmente da attribuirsi in via esclusiva ad un comportamento incauto del danneggiato, tale da interrompere il nesso eziologico tra la res in custodia all'ente ed il danno.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c., ammesse le prove orali, all'udienza del 14.6.2023 veniva ascoltato il teste sig.
[...]
Tes_1
pagina 5 di 12 È, quindi, stata disposta la C.T.U. medico -legale, al fine di valutare l'entità delle lesioni subite dall'attrice.
In data 18.10.2023 il CTU incar icato, dott. , depositava la Persona_4 suddetta consulenza;
La causa è, quindi, stata rinviata all'udienza del 4.03.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
1. La domanda proposta va sussunta nell'alveo dell'art. 2051 cod. civ.
1.1. In diritto si osserva che allorquando si invochi la responsabilità di cui all'art.2051 cod. civ. contro una P.A. o un Ente gestore in relazione al danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale e diretto da parte della collettività, il danneggiato deve provare esclusivamente l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra l'evento lesivo e la sua verificazione (presenza di una buca sulla strada) (Cass. civ. Sez. III
06.07.2006 n.15383; Cass. civ. 22.04.1998 n.4070; Cass. civ. 20.11.1998 n.1998
n.11749) mentre spetta al convenuto provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. civ.
Sez. III 06.07.2006 n.15383; Cass. civ. Sez. III 01.10.2004 n.19653);
1.2. La responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. pone a carico del soggetto che si trovi in una determinata relazione di fatto con la cosa, avendone il potere di
“effettiva disponibilità e controllo” di mantenerla in uno stato che non arrechi danni a terzi che entrino in contatto con la stessa: ciò posto l'onere probatorio gravante sul danneggiato si esaurisce nella prova dei descritti presupposti, incombendo sul presunto responsabile l'onere di dimostrare l'assenza di colpa e, quindi, che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza, a meno che risulti oggettivamente impossibile l'esercizio di un adeguato controllo da parte dell'ente proprietario.
1.3. In merito alla natura oggettiva della responsabilità da cus todia, la corte di Cassazione ha affermato che sul custode grava l'onere della prova liberatoria del fortuito, ossia un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno pagina 6 di 12 del custode” (Cass. civ. sez. III, 25/07/2024 n.20760 n. 20943; Ord.,
30.06.2022 n. 20943);
1.4. Il danneggiante può, quindi, escludere la sussistenza della responsabilità
a proprio carico o mediante la prova del caso fortuito (rientranti nella categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dimostrando la rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno, delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c., la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole (Cass. civ. , Sez. III, Ord.,
17/02/2023, n. 5116, Cass. n. 11152/23).
1.5. È ormai pacifico che l'Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito sia responsabile, ex art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo imman ente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione,
“ravvisandosi il presupposto di operatività della fattispecie, consistente nella relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effe ttivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa: pertanto, l'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la “signoria di fatto sulla cosa”, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura e alla posizione dell'area teatro del sinistro” (Cass. civ. sez. III, 13.05.2024, n.12988).
1.6. I prevalenti orientamenti giurisprudenziali ritengono “ irrilevante”, sul piano dell'accertamento causale, la natura “insidiosa” della cosa in custodia o della percepibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato (Cass.
Civ. sez. III Ord. 17.02.2023 n. 5116);
1.7. La Giurisprudenza è incline a consider are la natura oggettiva della responsabilità da custodia, in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode.
2. Nel merito l'attrice ha fornito prova di essere caduta a Parte_2
, mentre passeggiava, sul marciapiede posto in Corso Umberto I e
[...]
pagina 7 di 12 precisamente all'altezza del civico 107, in corrispondenza del bar , Pt_4 inciampando su di un dislivello.
2.1. La dichiarazione del teste escusso, sig. to, è coerente in Tes_2 relazione alla dinamica del sinistro, così come prospettata dall'attrice, per cui risulta attendibile e, per l'effetto, costituisce elemento probatorio rilevante ai fini della definizione del Giudizio de qua.
2.2. In particolar modo il teste, non legato all'attrice da rapporti di affinità o parentale, ha dichiarato che l'incidente è accaduto di sera e in quel momento non era agevole individuare il dislivello presente sul marciapiede;
ha, inoltre, descritto la modalità con cui l'attrice è caduta precisando che inciampando, si
è capovolta su sé stessa ed ha battuto la testa sul muro che fa angolo («La signora è caduta in avanti, verso un muro che fa ad “L” e dopo il quale prosegue Corso Umberto. La signora, inciampando, è girata su sé stessa ed è caduta in malo modo a terra, battendo la testa sul muro. La signora era riversa sulla schiena e si lamentava per il dolore. Si toccava la testa con il braccio destro, mentre il sinistro non riusciva a muoverlo, tant'è vero che io volevo alzarla, ma quando lei mi ha detto che le faceva male il braccio non ho tentato di farlo, perché avevo paura. La sorreggevo soltanto affinché riuscisse a prendere il telefono dalla borsa per chiamare il marito. Sono poi sopraggiunte altre persone, che io però non conosco;
r icordo solo di aver detto alle persone che erano dietro di me di chiamare l'ambulanza. Preciso che lì vicino, a circa 3 metri, c'è un bar. L'ambulanza è poi effettivamente sopraggiunta dopo circa dieci minuti».
2.3. Inoltre, l'irregolarità del manto stradale è riscontrata anche dalle foto allegate alla memoria n2, ex art. 183, c. VI, c.p.c.
2.4. È dimostrato che il luogo del sinistro occorso all'attrice rientra nel centro abitato del Comune di , donde scaturisce in concreto la Parte_2 possibilità da parte dell'ente convenuto di esercitare un'effettiva vigilanza in ordine allo stato di manutenzione del manto stradale.
2.5. Il verificarsi della lesione fisica lamentata nelle circostanze di tempo dedotte dall'attrice è confermata anche dall'annotazione sul verbale di accettazione nel Pronto Soccorso dal quale risulta riscontrato che l'attrice venne trasportata presso il nosocomio tramite ambulanza.
pagina 8 di 12 2.6. Non può riconoscersi alcun pregio all'eccezione spiegata dal convenuto relativa alla condotta della danneggiata, la cui disattenzione avrebbe cagionato
(o concorso a cagionare) il sinistro, che è rimasta indimostrata.
2.7. Ed infatti, posto che nessuna prova è emersa sulla segnalazione dello stato di pericolo - sul punto il teste ha confermato che non c'erano segnalazioni
-, nessun addebito può essere mosso alla parte attorea atteso che nessuna prova è stata adeguatamente offerta e nessun elemento è emerso tale da lasciare intendere che ella, devian do da un modello di condotta improntato ad adeguata diligenza e prudenza, si fosse posta in condizione di concorrere alla determinazione dell'evento dannoso, creando le condizioni per non avvedersi dell'anomalia o non evitarla.
3. In merito al danno-conseguenza la c.t.u. medico-legale ha, poi, confermato che l'attrice, in ragione del sinistro per cui è causa, ha riportato una «Esiti algo-disfunzionali di frattura dell'epifisi distale di radio destro
(arto dominante) trattata chirurgicamente con 2 fili di Kirsc hner» e che tale lesione è compatibile con una caduta da inciampo.
3.1. L'esame clinico ha evidenziato che lesioni riportate dall'attrice risultano compatibili con la dinamica dell'evento traumatico, per il convergere dei criteri necessari all'attribuzione del nesso causale. In particolare, si fa presente che la principale causa delle fratture metaepifisarie di radio è da ascriversi alle cadute al suolo con impatto sul palmo aperto.
3.2. Il c.t.u. ha, quindi, provveduto, in conformità ai parametri medico -legali vigenti a quantificate l'invalidità dell'attrice, stimando l'inabilità temporanea totale al valore del 100% per una durata di 7 giorni;
quella temporanea al valore del 75% per una durata di 45 giorni, l'inabilità temporanea parziale al valore medio del 50% per una durata di 24 giorni e, infine, l'inabilità temporanea parziale al valore del 25% per una durata di 20 giorni;
3.3. Il danno biologico è stato stimato nella misura del 5%.
4. Dalla lesione fisica sono derivati all'attrice danni sia di natura non patrimoniale che patrimoniale.
4.1. Per quanto concerne il danno non patrimoniale e il criterio di liquidazione da utilizzare, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che «il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va pagina 9 di 12 liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard» (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 9950 del
20/04/2017, Sez. 3 -, Ordinanza n. 17018 del 28/06/2018; Sez. 3 -, Ordinanza
n. 1553 del 22/01/2019 e Sez. 3 -, Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020, in origine Cass. Civ. n. 12408 del 2011,).
4.2. Nessun importo ulteriore può rico noscersi, in quanto nessuna allegazione
è stata fatta (e, quindi, nemmeno prova è stata data), in ossequio ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. III, 17 gennaio 2018,
n. 901; Cass. Civ., Sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513 e Cass. Civ., Sez. III, 31 maggio 2018, n. 13770), secondo cui «in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico -relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico -legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medi co -legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico -legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione» (Cass. Civ.,
Sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513).
5.
5.1. Dunque, spettano all'attrice i seguenti importi a titolo di risarcimento del danno alla salute:
Età del danneggiato alla data del sinistro 58 anni
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto danno biologico € 1.741,60
pagina 10 di 12 Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 24
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Danno non patrimoniale risarcibile € 6.226,00
Invalidità temporanea totale € 805,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.881,25
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.380,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 6.641,25
Totale generale: € 12.867,25
5.2. Su detta somma spettano all'attrice, trattandosi di debito di valore, gli interessi compensativi al tasso legale sulla già menzionata somma devalutata al verificarsi dell'evento di danno e rivalutata anno per anno agli indici Istat Foi ed ulteriori interessi legali sulla somma così complessivamente determinata alla data di pubblicazione della presente sentenza – con conseguente conversione del debito di valore in debito di valuta – fino al saldo (Cass. Civ.,
SS.UU., 17.2.1995, n. 1712).
5.3. Va, infine, riconosciuto il rimborso a titolo di danno patrimoniale delle spese mediche sost enute e documentate.
5.4. Per quanto riguarda le spese mediche, si rileva che vi è prova documentale delle spese mediche per l'importi di € 1.261,44 (=10+
22,91+24,20+50+32,62+24,20+22,91+24,20+50+24,20+50+25,50+1000,40; v. all.to 4 all'atto di citazione).
5.5. Nell'elenco delle spese mediche, il c.t.u. ha ritenuto di non riconoscere l'importo di euro 25.50 per l'acquisto di un farmaco in quanto comprato e scaricato da soggetto differente (cfr. Codice fiscale sullo scontrino) e quindi non è includibile nelle spese sanitarie dell'odierna parte attorea.
5.6. Trattandosi di un debito di valore, all'importo di €1.261,44 deve essere applicata la rivalutazione monetaria, a partire dal 20/2/2019 (a rigore, la rivalutazione monetaria dovrebbe decorrere dalle date dei singoli esborsi, ma pagina 11 di 12 essendo i predetti esborsi tutti avvenuti tra i mesi di gennaio e marzo del 2019
(ad eccezione della spesa sostenuta per la riabilitazione del 03.05.2019) in via esemplificativa, al fine di evitare complicate parcellizzazioni delle somme, si può far decorrere la rivalutazione monetaria a da una unica data, individuabile in una data intermedia tra quelle degli esborsi) e interessi legali sulla somma progressivamente, anno per anno agli indici ISTAT, fino alla data di deposito della sentenza, dalla quale sono dovuti i soli interessi al saggio legale.
6. Le spese seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidati sul valore del decisum (ossia scaglione da € 26.001 a € 52.000) ma ai minimi, sia per la semplicità delle questioni trattate, s ia perchè il danno biologico permanente è stato riconosciuto in una percentuale inferiore a quello prospettato.
7. Le spese di c.t.u. sono poste a carico della parte convenuta, rimasta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accoglie la domanda attorea e condanna la parte convenuta a pagare alla parte attorea:
- € 12.867,25 oltre interessi e rivalutazione, come indicati in motivazione, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attrice;
- € 1.261,44 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione, come indicati in motivazione;
B) Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 280,85 per spese, € 2.540,00 compenso d'avvocato, oltre rimborso forfettario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a.
e i.v.a., come per legge, con attri buzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
C) pone le spese di c.t.u. a carico della parte convenuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata allegazione al verbale.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6475/2020
Oggi 05/03/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per l'avv. TOSCANO PAOLO, il quale si riporta ai Parte_1 propri scritti difensivi e insite nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
evidenzia l'inammissibilità, per tardività, della memoria conclusiva depositata dal solo nella data di ieri;
CP_1
per per delega dell'avv. Parte_2
NAPOLIELLO MARIA, il dott. praticante abilitato , il Persona_1 quale si riporta ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate,
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_2
La Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione, autoriz zando i difensori ad allontanarsi. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 1 di 12 N. R.G. 6475/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dr. Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6475/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PAOLO TOSCANO;
ATTRICE contro
(C.F e P.IVA in Parte_2 P.IVA_1 persona del Sindaco p.t. con il patrocinio dell'avv. MARIA NAPOLIELLO (C.F.
); C.F._2
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento dei danni
Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 10/9/2020, ha richiesto di: Parte_3
«1) Nel merito, accertare e dichiarare che il sinistro occorso alla signora
si è verificato per esclusiva responsabilità del Parte_1 [...]
; Parte_2
2) per l'effetto: condannare il , in persona Parte_2 del Sindaco pro tempore, al risarcimento, in favore della sig.ra Parte_1
, di tutti i danni (patrimon iali e non) subiti e subendi, diretti ed
[...] indiretti, compreso danno biologico per postumi conseguenti alle lesioni fisiche dalla stessa riportate, in conseguenza del sinistro per cui è causa, nella misura prudenzialmente e preventivamente quantificata sin d'ora in euro 24.940,56 (ventiquattromilanovecentoquaranta/56), come da perizia di
pagina 2 di 12 parte allegata a firma del dott. e da tabelle milanesi Persona_3 allegate, così calcolati: danno biologico/invalidità permanente 9%, per un importo di euro 16.761,00 ; invalidità temporanea totale pari a 40 gg per un importo di euro 3.920,00, invalidità temporanea parziale al 50% pari a 40 gg per un importo di euro 1.960,00, ed invalidità temporanea parziale al 25% pari a 40 gg per un importo di euro 980,00, per un danno biologico temporaneo di euro 6.860,00, oltre spese mediche documentate, quantificate in euro 1.319,56, o in quella maggiore o minor somma che il Giudice riterrà equa o di giustizia e che risulterà provata in corso di causa, anche previo espletamento di CTU medico legale, della quale se ne formula sin d'ora richiesta;
3) in ogni caso, condannare il al Parte_2 pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario con attribuzione in favore d ello scrivente avvocato anticipatario, dichiarare improcedibile e/o improponibile il ricorso monitorio di cui all'opposto decreto ingiuntivo n. 953/2023 per mancanza di previo invito alla negoziazione assistita ex artt. 2 e segg. d.l. 132/14, conv. in l. 1 62/14, o, in subordine, sospendere l'efficacia di esso decreto ingiuntivo in attesa dell'espletamento di tale procedura preliminare ad opera di controparte».
A supporto della domanda avanzata, l'attrice ha dedotto:
- che il giorno 22 dicembre 2018 alle ore 19.50 circa, in Parte_2
, mentre passeggiava sul marciapiede posto in Corso Umberto I, e
[...] precisamente all'altezza del civico n. 107, dinanzi al , inciampava a Parte_4 causa di un dislivello presente sul marciapiede, non segnalato, né in alcun modo visibile, cadendo al suolo e sbattendo con la testa sul muro del vicino al bar;
- che, non riuscendo ad alzarsi a causa del trauma subito, veniva immediatamente soccorsa dall'ambulanza e trasportata presso l'Ospedale “San
Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona” di Salerno ove veniva ricoverata con la diagnosi: "frattura scomposta metafisi distale radio dx - trauma cranico
(perdita di coscienza), frattura chiusa dell'estremità distale di radio e ulna, non specificata”, come si evince da n. 4 certificati del Pr onto Soccorso nn.
20181205574, 20181205594, 20181205882, 20181205868; dal verbale dei pagina 3 di 12 medici dell'emergenza sanitaria 118 del 22.12.2018 n. prog. 18122208 e dalla cartella clinica n. 2018046319;
- che nel periodo del ricovero dal 22.12.2018 al 29.12.2018, e precisamente in data 27 dicembre 2018, veniva sottoposta a un intervento chirurgico di osteosintesi al braccio con applicazione di gesso brachiometacarpale, a seguito del quale veniva poi dimessa in data 29 dicembre 2018;
- che, una volta terminato il ricovero, veniva sottoposta a una serie di ripetuti controlli e visite specialistiche prescrittele e, precisamente, in data,
31.01.2019 veniva sottoposta a una visita ortopedica con prescrizione di rinnovo del gesso di polso, in data 12.02.2019 veniva sottoposta a una visita ortopedica ove veniva riscontrata una frattura in lenta consolidazione e prescritto il mantenimento del tutore, infine, in data 8.3.2019 le veniva prescritto un periodo riposo per altri 30 giorni;
- che la Consulenza Medico-legale effettuata dal proprio c.t.p., dott.
evidenziava postumi invalidanti a carattere permanente Persona_3 valutabili come "esiti di frattura pluriframmentaria scomposta di polso destro con residuo deficit funzionale di grado moderato -severo";
- che la durata dell'inabilità temporanea stimata era di 120 giorni così suddivisi: inabilità temporanea totale giorni 40, inabilità temporanea parziale
(ITP) al 50% di giorni 40, inabilità temporanea parziale (ITP) al 25% di giorni
40, postumi permanenti valutabili quale danno biologico nella misura del 9%;
- che, a causa dell'evento lesivo, sopportava una serie di spese per visite mediche specialistiche, terapie riabilitative, medicinali e visite di controllo, per un importo totale di euro 1.319,56;
- che con lettera raccomandata a.r. del 14 gennaio 2018, invitava, per il tramite dell'avv. Paolo Toscano, il ad Parte_2 addivenire alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita finalizzata alla risoluzione in via bonaria d ella presente controversia, senza alcun esito.
Il , con l comparsa di costituzione e risposta, Parte_2 depositata il 10.01.2021, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«1. Rigettare la domanda di parte attorea perché infondata in fatto e in diritto, così come proposta nei confronti del convenuto Ente;
2. non accogliere la richiesta di nomina della CTU;
pagina 4 di 12
3.in via istruttoria, si oppone alla prova testimoniale articolata dall'attrice
e, nella denegata ipotesi di ammissione, chiede di esser e abilitato alla prova contraria con gli stessi testi ».
Il ha eccepito: CP_1
- la mancata configurazione della responsabilità di esso Ente ex art. 2051 cod. civ.;
- che la nozione di custodia, di cui all'art.2051 c.c., non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario;
- la prevedibilità dell'evento dannoso e l'incombenza di un generale dovere di cautela sulla parte attorea;
- che la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato;
- che la parte attorea si è limita a descrivere, nel proprio atto di citazione,
l'esistenza di un dislivello sul marciapiede come “non visibile e non segnala to”
e che, diversamente, la giurisprudenza dominante afferma che l'insidia stradale deve avere i caratteri della non visibilità, dell'inevitabilità e della non prevedibilità, altrimenti non è possibile vantare alcuna pretesa di risarcimento danni nei confronti dell'Ente tenuto alla custodia e manutenzione della strada;
- che la cosa oggetto di custodia non aveva un'intrinseca pericolosità e che, pertanto, la situazione di possibile pericolo ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un compo rtamento ordinariamente cauto da parte della stessa danneggiata;
- che deve escludersi che il danno veniva cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento;
- che l'evento dannoso era casualmente da attribuirsi in via esclusiva ad un comportamento incauto del danneggiato, tale da interrompere il nesso eziologico tra la res in custodia all'ente ed il danno.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c., ammesse le prove orali, all'udienza del 14.6.2023 veniva ascoltato il teste sig.
[...]
Tes_1
pagina 5 di 12 È, quindi, stata disposta la C.T.U. medico -legale, al fine di valutare l'entità delle lesioni subite dall'attrice.
In data 18.10.2023 il CTU incar icato, dott. , depositava la Persona_4 suddetta consulenza;
La causa è, quindi, stata rinviata all'udienza del 4.03.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
1. La domanda proposta va sussunta nell'alveo dell'art. 2051 cod. civ.
1.1. In diritto si osserva che allorquando si invochi la responsabilità di cui all'art.2051 cod. civ. contro una P.A. o un Ente gestore in relazione al danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale e diretto da parte della collettività, il danneggiato deve provare esclusivamente l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra l'evento lesivo e la sua verificazione (presenza di una buca sulla strada) (Cass. civ. Sez. III
06.07.2006 n.15383; Cass. civ. 22.04.1998 n.4070; Cass. civ. 20.11.1998 n.1998
n.11749) mentre spetta al convenuto provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. civ.
Sez. III 06.07.2006 n.15383; Cass. civ. Sez. III 01.10.2004 n.19653);
1.2. La responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. pone a carico del soggetto che si trovi in una determinata relazione di fatto con la cosa, avendone il potere di
“effettiva disponibilità e controllo” di mantenerla in uno stato che non arrechi danni a terzi che entrino in contatto con la stessa: ciò posto l'onere probatorio gravante sul danneggiato si esaurisce nella prova dei descritti presupposti, incombendo sul presunto responsabile l'onere di dimostrare l'assenza di colpa e, quindi, che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza, a meno che risulti oggettivamente impossibile l'esercizio di un adeguato controllo da parte dell'ente proprietario.
1.3. In merito alla natura oggettiva della responsabilità da cus todia, la corte di Cassazione ha affermato che sul custode grava l'onere della prova liberatoria del fortuito, ossia un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno pagina 6 di 12 del custode” (Cass. civ. sez. III, 25/07/2024 n.20760 n. 20943; Ord.,
30.06.2022 n. 20943);
1.4. Il danneggiante può, quindi, escludere la sussistenza della responsabilità
a proprio carico o mediante la prova del caso fortuito (rientranti nella categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dimostrando la rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno, delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c., la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole (Cass. civ. , Sez. III, Ord.,
17/02/2023, n. 5116, Cass. n. 11152/23).
1.5. È ormai pacifico che l'Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito sia responsabile, ex art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo imman ente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione,
“ravvisandosi il presupposto di operatività della fattispecie, consistente nella relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effe ttivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa: pertanto, l'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la “signoria di fatto sulla cosa”, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura e alla posizione dell'area teatro del sinistro” (Cass. civ. sez. III, 13.05.2024, n.12988).
1.6. I prevalenti orientamenti giurisprudenziali ritengono “ irrilevante”, sul piano dell'accertamento causale, la natura “insidiosa” della cosa in custodia o della percepibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato (Cass.
Civ. sez. III Ord. 17.02.2023 n. 5116);
1.7. La Giurisprudenza è incline a consider are la natura oggettiva della responsabilità da custodia, in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode.
2. Nel merito l'attrice ha fornito prova di essere caduta a Parte_2
, mentre passeggiava, sul marciapiede posto in Corso Umberto I e
[...]
pagina 7 di 12 precisamente all'altezza del civico 107, in corrispondenza del bar , Pt_4 inciampando su di un dislivello.
2.1. La dichiarazione del teste escusso, sig. to, è coerente in Tes_2 relazione alla dinamica del sinistro, così come prospettata dall'attrice, per cui risulta attendibile e, per l'effetto, costituisce elemento probatorio rilevante ai fini della definizione del Giudizio de qua.
2.2. In particolar modo il teste, non legato all'attrice da rapporti di affinità o parentale, ha dichiarato che l'incidente è accaduto di sera e in quel momento non era agevole individuare il dislivello presente sul marciapiede;
ha, inoltre, descritto la modalità con cui l'attrice è caduta precisando che inciampando, si
è capovolta su sé stessa ed ha battuto la testa sul muro che fa angolo («La signora è caduta in avanti, verso un muro che fa ad “L” e dopo il quale prosegue Corso Umberto. La signora, inciampando, è girata su sé stessa ed è caduta in malo modo a terra, battendo la testa sul muro. La signora era riversa sulla schiena e si lamentava per il dolore. Si toccava la testa con il braccio destro, mentre il sinistro non riusciva a muoverlo, tant'è vero che io volevo alzarla, ma quando lei mi ha detto che le faceva male il braccio non ho tentato di farlo, perché avevo paura. La sorreggevo soltanto affinché riuscisse a prendere il telefono dalla borsa per chiamare il marito. Sono poi sopraggiunte altre persone, che io però non conosco;
r icordo solo di aver detto alle persone che erano dietro di me di chiamare l'ambulanza. Preciso che lì vicino, a circa 3 metri, c'è un bar. L'ambulanza è poi effettivamente sopraggiunta dopo circa dieci minuti».
2.3. Inoltre, l'irregolarità del manto stradale è riscontrata anche dalle foto allegate alla memoria n2, ex art. 183, c. VI, c.p.c.
2.4. È dimostrato che il luogo del sinistro occorso all'attrice rientra nel centro abitato del Comune di , donde scaturisce in concreto la Parte_2 possibilità da parte dell'ente convenuto di esercitare un'effettiva vigilanza in ordine allo stato di manutenzione del manto stradale.
2.5. Il verificarsi della lesione fisica lamentata nelle circostanze di tempo dedotte dall'attrice è confermata anche dall'annotazione sul verbale di accettazione nel Pronto Soccorso dal quale risulta riscontrato che l'attrice venne trasportata presso il nosocomio tramite ambulanza.
pagina 8 di 12 2.6. Non può riconoscersi alcun pregio all'eccezione spiegata dal convenuto relativa alla condotta della danneggiata, la cui disattenzione avrebbe cagionato
(o concorso a cagionare) il sinistro, che è rimasta indimostrata.
2.7. Ed infatti, posto che nessuna prova è emersa sulla segnalazione dello stato di pericolo - sul punto il teste ha confermato che non c'erano segnalazioni
-, nessun addebito può essere mosso alla parte attorea atteso che nessuna prova è stata adeguatamente offerta e nessun elemento è emerso tale da lasciare intendere che ella, devian do da un modello di condotta improntato ad adeguata diligenza e prudenza, si fosse posta in condizione di concorrere alla determinazione dell'evento dannoso, creando le condizioni per non avvedersi dell'anomalia o non evitarla.
3. In merito al danno-conseguenza la c.t.u. medico-legale ha, poi, confermato che l'attrice, in ragione del sinistro per cui è causa, ha riportato una «Esiti algo-disfunzionali di frattura dell'epifisi distale di radio destro
(arto dominante) trattata chirurgicamente con 2 fili di Kirsc hner» e che tale lesione è compatibile con una caduta da inciampo.
3.1. L'esame clinico ha evidenziato che lesioni riportate dall'attrice risultano compatibili con la dinamica dell'evento traumatico, per il convergere dei criteri necessari all'attribuzione del nesso causale. In particolare, si fa presente che la principale causa delle fratture metaepifisarie di radio è da ascriversi alle cadute al suolo con impatto sul palmo aperto.
3.2. Il c.t.u. ha, quindi, provveduto, in conformità ai parametri medico -legali vigenti a quantificate l'invalidità dell'attrice, stimando l'inabilità temporanea totale al valore del 100% per una durata di 7 giorni;
quella temporanea al valore del 75% per una durata di 45 giorni, l'inabilità temporanea parziale al valore medio del 50% per una durata di 24 giorni e, infine, l'inabilità temporanea parziale al valore del 25% per una durata di 20 giorni;
3.3. Il danno biologico è stato stimato nella misura del 5%.
4. Dalla lesione fisica sono derivati all'attrice danni sia di natura non patrimoniale che patrimoniale.
4.1. Per quanto concerne il danno non patrimoniale e il criterio di liquidazione da utilizzare, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che «il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va pagina 9 di 12 liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard» (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 9950 del
20/04/2017, Sez. 3 -, Ordinanza n. 17018 del 28/06/2018; Sez. 3 -, Ordinanza
n. 1553 del 22/01/2019 e Sez. 3 -, Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020, in origine Cass. Civ. n. 12408 del 2011,).
4.2. Nessun importo ulteriore può rico noscersi, in quanto nessuna allegazione
è stata fatta (e, quindi, nemmeno prova è stata data), in ossequio ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. III, 17 gennaio 2018,
n. 901; Cass. Civ., Sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513 e Cass. Civ., Sez. III, 31 maggio 2018, n. 13770), secondo cui «in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico -relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico -legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medi co -legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico -legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione» (Cass. Civ.,
Sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513).
5.
5.1. Dunque, spettano all'attrice i seguenti importi a titolo di risarcimento del danno alla salute:
Età del danneggiato alla data del sinistro 58 anni
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto danno biologico € 1.741,60
pagina 10 di 12 Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 24
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Danno non patrimoniale risarcibile € 6.226,00
Invalidità temporanea totale € 805,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.881,25
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.380,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 6.641,25
Totale generale: € 12.867,25
5.2. Su detta somma spettano all'attrice, trattandosi di debito di valore, gli interessi compensativi al tasso legale sulla già menzionata somma devalutata al verificarsi dell'evento di danno e rivalutata anno per anno agli indici Istat Foi ed ulteriori interessi legali sulla somma così complessivamente determinata alla data di pubblicazione della presente sentenza – con conseguente conversione del debito di valore in debito di valuta – fino al saldo (Cass. Civ.,
SS.UU., 17.2.1995, n. 1712).
5.3. Va, infine, riconosciuto il rimborso a titolo di danno patrimoniale delle spese mediche sost enute e documentate.
5.4. Per quanto riguarda le spese mediche, si rileva che vi è prova documentale delle spese mediche per l'importi di € 1.261,44 (=10+
22,91+24,20+50+32,62+24,20+22,91+24,20+50+24,20+50+25,50+1000,40; v. all.to 4 all'atto di citazione).
5.5. Nell'elenco delle spese mediche, il c.t.u. ha ritenuto di non riconoscere l'importo di euro 25.50 per l'acquisto di un farmaco in quanto comprato e scaricato da soggetto differente (cfr. Codice fiscale sullo scontrino) e quindi non è includibile nelle spese sanitarie dell'odierna parte attorea.
5.6. Trattandosi di un debito di valore, all'importo di €1.261,44 deve essere applicata la rivalutazione monetaria, a partire dal 20/2/2019 (a rigore, la rivalutazione monetaria dovrebbe decorrere dalle date dei singoli esborsi, ma pagina 11 di 12 essendo i predetti esborsi tutti avvenuti tra i mesi di gennaio e marzo del 2019
(ad eccezione della spesa sostenuta per la riabilitazione del 03.05.2019) in via esemplificativa, al fine di evitare complicate parcellizzazioni delle somme, si può far decorrere la rivalutazione monetaria a da una unica data, individuabile in una data intermedia tra quelle degli esborsi) e interessi legali sulla somma progressivamente, anno per anno agli indici ISTAT, fino alla data di deposito della sentenza, dalla quale sono dovuti i soli interessi al saggio legale.
6. Le spese seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidati sul valore del decisum (ossia scaglione da € 26.001 a € 52.000) ma ai minimi, sia per la semplicità delle questioni trattate, s ia perchè il danno biologico permanente è stato riconosciuto in una percentuale inferiore a quello prospettato.
7. Le spese di c.t.u. sono poste a carico della parte convenuta, rimasta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accoglie la domanda attorea e condanna la parte convenuta a pagare alla parte attorea:
- € 12.867,25 oltre interessi e rivalutazione, come indicati in motivazione, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attrice;
- € 1.261,44 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione, come indicati in motivazione;
B) Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 280,85 per spese, € 2.540,00 compenso d'avvocato, oltre rimborso forfettario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a.
e i.v.a., come per legge, con attri buzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
C) pone le spese di c.t.u. a carico della parte convenuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata allegazione al verbale.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 12 di 12