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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 22/09/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr. ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 562 del ruolo generale dell'anno
2024
T R A
nella qualità di titolare della Ditta “Magnolia” di Parte_1
con sede legale in Battipaglia alla via Fosso Pioppo n. 5 - Parte_1
p.iva P.IVA_1 APPELLANTE
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato
APPELLATO
avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di
Salerno n. 5256/2023 depositata all'udienza del 22/11/2023 (Opposizione
a ordinanza ingiunzione n. 6469/15046 emessa dalla
[...]
di il 17/01/2011 per il pagamento di € Parte_2 CP_1
6.350,00)
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione all'esito dell'udienza di discussione del 18 settembre 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 02/03/2011 , nella qualità di Parte_1
titolare e legale rappresentante della ditta “Magnolia” , Parte_3
con sede legale in Battipaglia alla via Fosso Pioppo n. 5, esercente attività
di pizzeria, proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n.
6469/15046 emessa dalla di il Parte_2 CP_1
17/01/2011 per il pagamento di € 6.350,00, all'esito di accertamento della
Guardia di Finanza di Battipaglia in ordine all'impiego di due lavoratori non
2 risultanti dalla scritture dell'impresa o da altra documentazione obbligatoria.
A motivi dell'opposizione il contestava la violazione dell'art. Pt_1
14,co.2, della L.n. 689/1981 per non essere stata la violazione amministrativa contestata nel termine di giorni 90 dall'accertamento ed eccepiva la conseguente estinzione della violazione, e, nel merito,
l'infondatezza delle contestazioni contenute nel prospetto allegato mod.
M/1 giacché dalla documentazione allegata emergeva il rispetto della normativa di legge in ordine alla comunicazione delle assunzioni e dei licenziamenti.
Per questi motivi
concludeva chiedendo al Tribunale di Salerno di annullare e comunque dichiarare illegittima ovvero infondata l'ordinanza ingiunzione, col favore delle spese processuali. In via istruttoria chiedeva escutersi come testi i due lavoratori.
Il Giudice fissava l'udienza di discussione disponendo che la Direzione
Provinciale del Lavoro di producesse la documentazione relativa CP_1
all'accertamento.
Si costituiva a mezzo del Direttore la Direzione Provinciale del Lavoro di
, che, richiamate le risultanze del verbale di accertamento della CP_1
Guardia di Finanza del 19/06/2009, la documentazione acquisita e le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accesso ispettivo, concludeva per il rigetto dell'opposizione.
3 Ammessa ed espletata la prova orale articolata da parte opponente, il
Giudice rinviava numerose volte la causa sino a che, all'udienza di discussione del 22/11/2023, dava lettura della sentenza con cui, ritenuto che dalla documentazione agli atti risultava che con il provvedimento impugnato la ditta era stata sanzionata in relazione ad una sola giornata lavorativa e che la prova documentale prodotta dall'Amministrazione non era stata contrastata dagli elementi allegati dal ricorrente, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali.
Con ricorso depositato il 20/05/2023 , nella qualità già Parte_1
spiegata in atti, ha impugnato la sentenza dinanzi a questa Corte di
Appello al fine di ottenerne l'integrale riforma e per l'effetto per sentir così
provvedere: Voglia la Corte “in accoglimento del presente gravame,
dichiarare ed accertare la nullità dell'ordinanza ingiunzione ai sensi della
normativa vigente (art 14 legge 689/'81) e per l'effetto annullare e
revocare l'Ordinanza Ingiunzione n. 6469/15056 del 07.01.2011 notificata
il 31.01.2011 per un importo complessivo di euro 6.350,00; 2) accogliere il
presente atto di appello, accertando che le somme richieste dalla
non sono dovute;
in Parte_4
particolare omessa o infedele registrazione sul libro unico- fatti salvi i casi
di errore meramente materiale dei dati relativi al lavoratore e alla
prestazione lavorativa, determinando differenti trattamenti retributivi,
4 previdenziali o fiscali, la somma indicata nella predetta ordinanza
ingiunzione non dovuta, in quanto dalla documentazione si evince
chiaramente che nessuna violazione e discrasia di orario e di assenze
ingiustificate risultano esserci con il LUL (Libro Unico del Lavoro); 3)
Condannare la al pagamento Parte_4
delle spese, anche generali, competenze ed esborsi, oltre accessori come
per legge, del doppio grado di giudizio. In via istruttoria si chiede che
vengano escussi nuovamente tutti i testi sentiti in primo grado in caso di
smarrimento da parte della cancelleria delle relative deposizioni”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito l' Controparte_1
– che nel corso del primo grado era subentrato alla
[...]
-, che ha resistito al gravame, di cui ha Parte_2
chiesto il rigetto col favore delle spese.
All'udienza del 18/09/2025, all'esito della discussione e sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in conformità dei rispettivi atti di costituzione, la Corte ha emesso il dispositivo della sentenza, che è stato contestualmente depositato nel fascicolo telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha impugnato la sentenza articolando un unico motivo Parte_1
di gravame con il quale ha ribadito la violazione delle prescrizioni dell'art. 14 L. 689/1981;ha dedotto l'errore in cui era incorso il Giudice di primo grado in relazione alla disamina e valutazione del processo verbale di
5 contestazione del 26/06/2009 sostenendo che dalla documentazione risultava che la ditta “Magnolia” era stata sanzionata in relazione ad una sola giornata di lavoro, ossia per il 19/06/2009, giorno in cui i lavoratori erano stati trovati nei locali a svolgere la prestazione lavorativa, laddove invece al foglio 4 dell'Ordinanza Ingiunzione si leggeva che per il lavoratore erano state contestate n.5 giornate di lavoro Persona_1
effettivo e per il lavoratore erano state contestate n.2 CP_2
giornate di lavoro effetivo, sicché il giudizio espresso in prime cure si era basato su un “travisamento del fatto non corrispondente alla realtà dei fatti
così ben cristallizzati nell'Ordinanza Ingiunzione opposta”. Ha poi rilevato che il Tribunale non aveva considerato, con conseguente difetto di motivazione, la circostanza che la parte opposta nel primo grado di giudizio non aveva “dimostrato assolutamente nulla relativamente
all'esistenza di questo rapporto di lavoro subordinato a nero”, e che tale omissione si poneva “in contrasto con i principi che regolano la
distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c.”. Infine, con riferimento alla disamina delle risultanze istruttorie, ha dedotto “l'errore
commesso dal Tribunale di primo grado nella valutazione della
documentazione depositata in atti, totalmente finalizzata e condizionata
dalla mancata disamina e valutazione delle deposizioni testimoniali sia dei
militari verbalizzanti e sia dei lavoratori e , Persona_1 CP_2
non facendo trovare ingresso alle dichiarazioni chiare ed univoche, e
6 genuine indicate che hanno sorretto appieno la lineare ricostruzione
dell'odierna appellante” (…), sicché “immotivato e contraddittorio appare
l'iter decisivo del giudicante di prime cure, il quale decide la controversia
non considerando elementi decisivi come le deposizioni testimoniali sia
dei militari verbalizzanti e sia dei due lavoratori e CP_2 R_
, dopo aver specificamente chiesto con provvedimento del 29
[...]
novembre 2022 il deposito cartaceo delle relative prove”.
2. L'appello, che, per com'è articolato, supera a stento la verifica di
ammissibilità di cui all'art. 434 cpc, va rigettato.
2.1. Quanto al primo profilo di doglianza, va richiamato il consolidato orientamento del
Giudice di legittimità, che questa Corte condivide, secondo il quale, se “In tema di
sanzioni amministrative, il termine prescritto per la notifica degli "estremi della
violazione" (di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689), che non sia stata
contestata immediatamente, decorre "dall'accertamento", momento che non coincide né
con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto, ma
con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e
della determinazione della sanzione, che siano ritenute necessarie da parte degli "organi
addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la
sanzione amministrativa" inflitta nel caso concreto, oppure degli "ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria" (art. 13 legge n. 689 cit.).( cfr. Cass. 2005/5921), da cui consegue che
“il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della
notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del
procedimento di accertamento di più violazioni connesse dalla quale decorre - ai sensi
7 dell'art. 14, comma secondo, della legge n. 689 del 1981 - il termine di novanta o
trecentosessanta giorni, deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dalla
amministrazione procedente e la congruità del tempo complessivamente impiegato in
relazione alla complessità degli accertamenti compiuti, anche in vista dell'emissione di
un'unica ordinanza ingiunzione per violazioni connesse, ma non può sostituirsi alla stessa
amministrazione nel valutare l'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e compiuti
senza apprezzabile intervallo temporale. ( Cass. 2005/16645; 2009/23608; 2019/27405).
Il sindacato giudiziale, inoltre, “deve essere svolto 'ex ante' - in relazione all'utilità
potenziale delle ulteriori iniziative istruttorie e non già ai concreti esiti che tali iniziative
abbiano effettivamente prodotto - e tenendo conto dell'interesse pubblico ad
un accertamento unitario di vicende complesse e coinvolgenti plurime responsabilità” (
cfr. ex pl. Cass. 2022/17673; Cass. 2018/8326).
- Applicando al caso di specie i consolidati princìpi testé richiamati ed esaminati gli atti dell'accertamento, a conferma della decisione impugnata ritiene la Corte che la contestazione degli illeciti da parte dell' non sia affetta dal vizio di Controparte_1
tardività di cui all'art. 14 della L.n. 689/1981 giacché l'accertamento definitivo della violazione non fu contestuale all'accesso ma risale al 02/09/2009, all'esito della consegna e disamina della documentazione trasmessa dall'impresa ( cfr. notificazione di illecito amministrativo prot. n. 53300 del 14102009).
2.2. Il secondo profilo di doglianza, pur essendo fondato in fatto giacché, effettivamente,
a differenza di quanto affermato in sentenza, la sanzione è stata applicata con riferimento a n. 5 giornate lavorative per un lavoratore e a n. 2 giornate per l'altro, è
8 comunque inconcludente in quanto l'appellante, in evidente violazione delle prescrizioni dell'art. 434 cpc, si è limitato a contestare la motivazione del primo Giudice senza offrire una diversa ricostruzione della vicenda oggetto di accertamento e senza rassegnare alcuna conseguenziale conclusione.
2.3. Anche il terzo profilo di doglianza, confusamente articolato, risente del medesimo vizio.
- Ed infatti, pur dovendosi riscontrare che, effettivamente, nella stringata sentenza qui impugnata il Tribunale non ha fatto alcun riferimento alle risultanze della prova orale,
non può non considerarsi che l'appellante si è limitato a dedurre che le – da lui non riportate - dichiarazioni dei testi, raffrontate con una – da lui non meglio specificata -
“documentazione depositata in atti”, avrebbero dovuto condurre ad una diversa decisione, ma non ha poi proposto una diversa ricostruzione dei fatti - con riferimento ai quali peraltro ha affermato che essi erano “già sufficientemente indicati nell'opposta
ordinanza” -, al fine di rappresentare il suo concreto interesse alla riforma della sentenza.
- Rileva, in ogni caso, la Corte che, sia in occasione dell'accesso ispettivo che nelle successive difese e nell'atto di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, il non ha Pt_1
mai contestato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con le persone rinvenute intente a lavorare nella cucina della pizzeria, né ha contestato l'accertamento della
Guardia di Finanza in ordine al numero di giorni in cui i lavoratori, come dagli stessi dichiarato, erano stati alle dipendenze della ditta senza essere stati regolarizzati, né,
9 infine, ha documentato di aver ottemperato agli obblighi di legge in ordine alla tempestiva comunicazione dell'assunzione.
Ne consegue che la doglianza, oltre ad essere inammissibile non potendo essere proposta per la prima volta in appello, è comunque infondata.
Peraltro, e per mera completezza, va pure osservato che le dichiarazioni rese dal lavoratore ai finanzieri in ordine ai giorni di lavoro, in numero di 2, CP_2
svolto alle dipendenze del risultano coerenti con quanto da lui dichiarato al Pt_1
Giudice in sede di deposizione testimoniale, laddove invece l'altro lavoratore, R_
, che aveva dichiarato in lavorare da 5 giorni, non è stato sentito come teste dal
[...]
Tribunale per avere la difesa dell'opponente espressamente rinunciato alla sua escussione (cfr. verbale dell'udienza del 05/10/2015).
- Va infine disatteso anche l'ultimo profilo di contestazione, con cui l'appellante ha dedotto il vizio della decisione per il fatto che il Tribunale, senza motivare sul punto, non aveva tenuto conto che l'opposta Amministrazione non aveva fornito la prova del
“rapporto di lavoro subordinato a nero” .
Rileva infatti la Corte che non sussiste violazione dell'onere della prova in capo all'opposta Amministrazione giacché era il che, per ottenere l'accoglimento Pt_1
dell'opposizione fondata sull'accertamento ispettivo, avrebbe dovuto dimostrare che i lavoratori, con riferimento al periodo in esame, erano stati regolarmente assunti.
3. La sentenza impugnata va pertanto confermata.
10 4. Le spese del presente grado di giudizio gravano su parte appellante e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal
DM. n. 37/2018, con riferimento al valore della causa, compreso nello scaglione da €
5.201,00 a € 26.000,00, nei valori minimi e per le fasi di studio, introduttiva e di discussione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 20/05/2024 da nella qualità di titolare della Ditta “Magnolia” di Parte_1
UF TO nei confronti dell' Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n.
[...]
5256/2023, così provvede:
a) RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
b) CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio che liquida in favore dell' , a titolo di compenso, in € Controparte_1
1.984,00, oltre rimborso forfettario del 15 % per spese generali, iva e cap.
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Salerno il 18 settembre 2025.
11 IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
12
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr. ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 562 del ruolo generale dell'anno
2024
T R A
nella qualità di titolare della Ditta “Magnolia” di Parte_1
con sede legale in Battipaglia alla via Fosso Pioppo n. 5 - Parte_1
p.iva P.IVA_1 APPELLANTE
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato
APPELLATO
avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di
Salerno n. 5256/2023 depositata all'udienza del 22/11/2023 (Opposizione
a ordinanza ingiunzione n. 6469/15046 emessa dalla
[...]
di il 17/01/2011 per il pagamento di € Parte_2 CP_1
6.350,00)
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione all'esito dell'udienza di discussione del 18 settembre 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 02/03/2011 , nella qualità di Parte_1
titolare e legale rappresentante della ditta “Magnolia” , Parte_3
con sede legale in Battipaglia alla via Fosso Pioppo n. 5, esercente attività
di pizzeria, proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n.
6469/15046 emessa dalla di il Parte_2 CP_1
17/01/2011 per il pagamento di € 6.350,00, all'esito di accertamento della
Guardia di Finanza di Battipaglia in ordine all'impiego di due lavoratori non
2 risultanti dalla scritture dell'impresa o da altra documentazione obbligatoria.
A motivi dell'opposizione il contestava la violazione dell'art. Pt_1
14,co.2, della L.n. 689/1981 per non essere stata la violazione amministrativa contestata nel termine di giorni 90 dall'accertamento ed eccepiva la conseguente estinzione della violazione, e, nel merito,
l'infondatezza delle contestazioni contenute nel prospetto allegato mod.
M/1 giacché dalla documentazione allegata emergeva il rispetto della normativa di legge in ordine alla comunicazione delle assunzioni e dei licenziamenti.
Per questi motivi
concludeva chiedendo al Tribunale di Salerno di annullare e comunque dichiarare illegittima ovvero infondata l'ordinanza ingiunzione, col favore delle spese processuali. In via istruttoria chiedeva escutersi come testi i due lavoratori.
Il Giudice fissava l'udienza di discussione disponendo che la Direzione
Provinciale del Lavoro di producesse la documentazione relativa CP_1
all'accertamento.
Si costituiva a mezzo del Direttore la Direzione Provinciale del Lavoro di
, che, richiamate le risultanze del verbale di accertamento della CP_1
Guardia di Finanza del 19/06/2009, la documentazione acquisita e le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accesso ispettivo, concludeva per il rigetto dell'opposizione.
3 Ammessa ed espletata la prova orale articolata da parte opponente, il
Giudice rinviava numerose volte la causa sino a che, all'udienza di discussione del 22/11/2023, dava lettura della sentenza con cui, ritenuto che dalla documentazione agli atti risultava che con il provvedimento impugnato la ditta era stata sanzionata in relazione ad una sola giornata lavorativa e che la prova documentale prodotta dall'Amministrazione non era stata contrastata dagli elementi allegati dal ricorrente, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali.
Con ricorso depositato il 20/05/2023 , nella qualità già Parte_1
spiegata in atti, ha impugnato la sentenza dinanzi a questa Corte di
Appello al fine di ottenerne l'integrale riforma e per l'effetto per sentir così
provvedere: Voglia la Corte “in accoglimento del presente gravame,
dichiarare ed accertare la nullità dell'ordinanza ingiunzione ai sensi della
normativa vigente (art 14 legge 689/'81) e per l'effetto annullare e
revocare l'Ordinanza Ingiunzione n. 6469/15056 del 07.01.2011 notificata
il 31.01.2011 per un importo complessivo di euro 6.350,00; 2) accogliere il
presente atto di appello, accertando che le somme richieste dalla
non sono dovute;
in Parte_4
particolare omessa o infedele registrazione sul libro unico- fatti salvi i casi
di errore meramente materiale dei dati relativi al lavoratore e alla
prestazione lavorativa, determinando differenti trattamenti retributivi,
4 previdenziali o fiscali, la somma indicata nella predetta ordinanza
ingiunzione non dovuta, in quanto dalla documentazione si evince
chiaramente che nessuna violazione e discrasia di orario e di assenze
ingiustificate risultano esserci con il LUL (Libro Unico del Lavoro); 3)
Condannare la al pagamento Parte_4
delle spese, anche generali, competenze ed esborsi, oltre accessori come
per legge, del doppio grado di giudizio. In via istruttoria si chiede che
vengano escussi nuovamente tutti i testi sentiti in primo grado in caso di
smarrimento da parte della cancelleria delle relative deposizioni”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito l' Controparte_1
– che nel corso del primo grado era subentrato alla
[...]
-, che ha resistito al gravame, di cui ha Parte_2
chiesto il rigetto col favore delle spese.
All'udienza del 18/09/2025, all'esito della discussione e sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in conformità dei rispettivi atti di costituzione, la Corte ha emesso il dispositivo della sentenza, che è stato contestualmente depositato nel fascicolo telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha impugnato la sentenza articolando un unico motivo Parte_1
di gravame con il quale ha ribadito la violazione delle prescrizioni dell'art. 14 L. 689/1981;ha dedotto l'errore in cui era incorso il Giudice di primo grado in relazione alla disamina e valutazione del processo verbale di
5 contestazione del 26/06/2009 sostenendo che dalla documentazione risultava che la ditta “Magnolia” era stata sanzionata in relazione ad una sola giornata di lavoro, ossia per il 19/06/2009, giorno in cui i lavoratori erano stati trovati nei locali a svolgere la prestazione lavorativa, laddove invece al foglio 4 dell'Ordinanza Ingiunzione si leggeva che per il lavoratore erano state contestate n.5 giornate di lavoro Persona_1
effettivo e per il lavoratore erano state contestate n.2 CP_2
giornate di lavoro effetivo, sicché il giudizio espresso in prime cure si era basato su un “travisamento del fatto non corrispondente alla realtà dei fatti
così ben cristallizzati nell'Ordinanza Ingiunzione opposta”. Ha poi rilevato che il Tribunale non aveva considerato, con conseguente difetto di motivazione, la circostanza che la parte opposta nel primo grado di giudizio non aveva “dimostrato assolutamente nulla relativamente
all'esistenza di questo rapporto di lavoro subordinato a nero”, e che tale omissione si poneva “in contrasto con i principi che regolano la
distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c.”. Infine, con riferimento alla disamina delle risultanze istruttorie, ha dedotto “l'errore
commesso dal Tribunale di primo grado nella valutazione della
documentazione depositata in atti, totalmente finalizzata e condizionata
dalla mancata disamina e valutazione delle deposizioni testimoniali sia dei
militari verbalizzanti e sia dei lavoratori e , Persona_1 CP_2
non facendo trovare ingresso alle dichiarazioni chiare ed univoche, e
6 genuine indicate che hanno sorretto appieno la lineare ricostruzione
dell'odierna appellante” (…), sicché “immotivato e contraddittorio appare
l'iter decisivo del giudicante di prime cure, il quale decide la controversia
non considerando elementi decisivi come le deposizioni testimoniali sia
dei militari verbalizzanti e sia dei due lavoratori e CP_2 R_
, dopo aver specificamente chiesto con provvedimento del 29
[...]
novembre 2022 il deposito cartaceo delle relative prove”.
2. L'appello, che, per com'è articolato, supera a stento la verifica di
ammissibilità di cui all'art. 434 cpc, va rigettato.
2.1. Quanto al primo profilo di doglianza, va richiamato il consolidato orientamento del
Giudice di legittimità, che questa Corte condivide, secondo il quale, se “In tema di
sanzioni amministrative, il termine prescritto per la notifica degli "estremi della
violazione" (di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689), che non sia stata
contestata immediatamente, decorre "dall'accertamento", momento che non coincide né
con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto, ma
con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e
della determinazione della sanzione, che siano ritenute necessarie da parte degli "organi
addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la
sanzione amministrativa" inflitta nel caso concreto, oppure degli "ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria" (art. 13 legge n. 689 cit.).( cfr. Cass. 2005/5921), da cui consegue che
“il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della
notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del
procedimento di accertamento di più violazioni connesse dalla quale decorre - ai sensi
7 dell'art. 14, comma secondo, della legge n. 689 del 1981 - il termine di novanta o
trecentosessanta giorni, deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dalla
amministrazione procedente e la congruità del tempo complessivamente impiegato in
relazione alla complessità degli accertamenti compiuti, anche in vista dell'emissione di
un'unica ordinanza ingiunzione per violazioni connesse, ma non può sostituirsi alla stessa
amministrazione nel valutare l'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e compiuti
senza apprezzabile intervallo temporale. ( Cass. 2005/16645; 2009/23608; 2019/27405).
Il sindacato giudiziale, inoltre, “deve essere svolto 'ex ante' - in relazione all'utilità
potenziale delle ulteriori iniziative istruttorie e non già ai concreti esiti che tali iniziative
abbiano effettivamente prodotto - e tenendo conto dell'interesse pubblico ad
un accertamento unitario di vicende complesse e coinvolgenti plurime responsabilità” (
cfr. ex pl. Cass. 2022/17673; Cass. 2018/8326).
- Applicando al caso di specie i consolidati princìpi testé richiamati ed esaminati gli atti dell'accertamento, a conferma della decisione impugnata ritiene la Corte che la contestazione degli illeciti da parte dell' non sia affetta dal vizio di Controparte_1
tardività di cui all'art. 14 della L.n. 689/1981 giacché l'accertamento definitivo della violazione non fu contestuale all'accesso ma risale al 02/09/2009, all'esito della consegna e disamina della documentazione trasmessa dall'impresa ( cfr. notificazione di illecito amministrativo prot. n. 53300 del 14102009).
2.2. Il secondo profilo di doglianza, pur essendo fondato in fatto giacché, effettivamente,
a differenza di quanto affermato in sentenza, la sanzione è stata applicata con riferimento a n. 5 giornate lavorative per un lavoratore e a n. 2 giornate per l'altro, è
8 comunque inconcludente in quanto l'appellante, in evidente violazione delle prescrizioni dell'art. 434 cpc, si è limitato a contestare la motivazione del primo Giudice senza offrire una diversa ricostruzione della vicenda oggetto di accertamento e senza rassegnare alcuna conseguenziale conclusione.
2.3. Anche il terzo profilo di doglianza, confusamente articolato, risente del medesimo vizio.
- Ed infatti, pur dovendosi riscontrare che, effettivamente, nella stringata sentenza qui impugnata il Tribunale non ha fatto alcun riferimento alle risultanze della prova orale,
non può non considerarsi che l'appellante si è limitato a dedurre che le – da lui non riportate - dichiarazioni dei testi, raffrontate con una – da lui non meglio specificata -
“documentazione depositata in atti”, avrebbero dovuto condurre ad una diversa decisione, ma non ha poi proposto una diversa ricostruzione dei fatti - con riferimento ai quali peraltro ha affermato che essi erano “già sufficientemente indicati nell'opposta
ordinanza” -, al fine di rappresentare il suo concreto interesse alla riforma della sentenza.
- Rileva, in ogni caso, la Corte che, sia in occasione dell'accesso ispettivo che nelle successive difese e nell'atto di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, il non ha Pt_1
mai contestato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con le persone rinvenute intente a lavorare nella cucina della pizzeria, né ha contestato l'accertamento della
Guardia di Finanza in ordine al numero di giorni in cui i lavoratori, come dagli stessi dichiarato, erano stati alle dipendenze della ditta senza essere stati regolarizzati, né,
9 infine, ha documentato di aver ottemperato agli obblighi di legge in ordine alla tempestiva comunicazione dell'assunzione.
Ne consegue che la doglianza, oltre ad essere inammissibile non potendo essere proposta per la prima volta in appello, è comunque infondata.
Peraltro, e per mera completezza, va pure osservato che le dichiarazioni rese dal lavoratore ai finanzieri in ordine ai giorni di lavoro, in numero di 2, CP_2
svolto alle dipendenze del risultano coerenti con quanto da lui dichiarato al Pt_1
Giudice in sede di deposizione testimoniale, laddove invece l'altro lavoratore, R_
, che aveva dichiarato in lavorare da 5 giorni, non è stato sentito come teste dal
[...]
Tribunale per avere la difesa dell'opponente espressamente rinunciato alla sua escussione (cfr. verbale dell'udienza del 05/10/2015).
- Va infine disatteso anche l'ultimo profilo di contestazione, con cui l'appellante ha dedotto il vizio della decisione per il fatto che il Tribunale, senza motivare sul punto, non aveva tenuto conto che l'opposta Amministrazione non aveva fornito la prova del
“rapporto di lavoro subordinato a nero” .
Rileva infatti la Corte che non sussiste violazione dell'onere della prova in capo all'opposta Amministrazione giacché era il che, per ottenere l'accoglimento Pt_1
dell'opposizione fondata sull'accertamento ispettivo, avrebbe dovuto dimostrare che i lavoratori, con riferimento al periodo in esame, erano stati regolarmente assunti.
3. La sentenza impugnata va pertanto confermata.
10 4. Le spese del presente grado di giudizio gravano su parte appellante e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal
DM. n. 37/2018, con riferimento al valore della causa, compreso nello scaglione da €
5.201,00 a € 26.000,00, nei valori minimi e per le fasi di studio, introduttiva e di discussione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 20/05/2024 da nella qualità di titolare della Ditta “Magnolia” di Parte_1
UF TO nei confronti dell' Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n.
[...]
5256/2023, così provvede:
a) RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
b) CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio che liquida in favore dell' , a titolo di compenso, in € Controparte_1
1.984,00, oltre rimborso forfettario del 15 % per spese generali, iva e cap.
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Salerno il 18 settembre 2025.
11 IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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