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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/09/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________ La Corte di Appello di Reggio AL, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere ,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 701/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 4.12.2023 e vertente
T R A
, nato a [...] l' 08/06/1959, elettivamente Parte_1 domiciliato in Ferruzzano, via Scopelliti, 5 , nello dell'avv. ROMEO MARIA GABRIELLA , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ,
APPELLANTE E
, nata a [...], il [...], elettivamente CP_1 domiciliata in Bianco, via Vittoria, 121, nello studio degli avv.ti NIRTA FRANCESCO ETTORE e NIRTA MARIA che la rappresentano e difendono giusta procura in atti,
APPELLATA OGGETTO: Altri contratti d'opera - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 170/2018, pubblicata il 7.2.2018 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva davanti al Tribunale di Locri opposizione al D.I. Parte_2
n.109/2013 con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 7.500,00 in favore di a titolo di compenso per prestazioni professionali di CP_1 consulenza di lavoro e fiscale svolte da quest'ultima in suo favore per gli anni dal 2003 al 2007. Eccepiva la prescrizione presuntiva ex art.2956 c.c. ; in subordine, l'inammissibilità e l'improcedibilità del decreto per genericità della domanda e mancanza di prova della pretesa creditoria. Chiedeva la revoca, o di dichiarare privo d'effetto il provvedimento . si costituiva contrastando l'eccezione di prescrizione sollevata CP_1 dall'opponente e nel merito chiedeva il rigetto per infondatezza. Il procedimento, istruito con produzione documentale e CTU grafologica , si concludeva con la sentenza n. 170/2018 con cui il Tribunale rigettava l'opposizione, confermava il D.I. e condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali e di CTU.
Con atto di citazione del 6.9.2018 impugna la decisione e rileva che: Parte_2
-il primo giudice fonda il rigetto dell'eccezione triennale di prescrizione , ex art.2956 c.c., sul convincimento che è una prescrizione non assoluta ma relativa , che può essere vinta da una prova contraria : il debitore è tenuto a provare il decorso del triennio;
il creditore l'onere di dimostrare a mancata soddisfazione del credito. Precisa, poi, che il credito del professionista è soggetto alla prescrizione ordinaria, ex art. 2946 c.c. secondo cui il credito si estinguerebbe in dieci anni qualora il debitore non abbia eccepito la prescrizione presuntiva o, eccependola , abbia ammesso che l'obbligazione non si era estinta. Quindi secondo il giudicante non provare la prescrizione presuntiva equivale ad ammettere in non adempimento dell'obbligazione ;
-inoltre, secondo la motivazione, la domanda di va rigettata nel merito Parte_2 perché la continuità del rapporto professionale dal 2003 al 2006 sarebbe provata dal contratto d'incarico del 2003, dal mancato conferimento d'incarico ad altro professionista, nonché dal verbale di restituzione dei documenti;
, considera provato il quantum dal contenuto di una ricevuta del 27.2.2006, CP_2 prodotta in corso di causa oltre i termini di legge. Ciò stante, le argomentazioni sono fallaci , contraddittorie ed insufficienti atteso che : 1)la norma di cui all'art.2956 c.c. stabilisce che si prescrive in tre anni il diritto dei professionisti per richiedere il compenso dell'opera prestata e delle spese correlate. Il presupposto essenziale della norma in questione secondo la giurisprudenza consiste nell'applicazione ai contratti privi di forma scritta, dove il pagamento avviene in unica soluzione e, quindi, non opera se il credito trae origine da contratto scritto. Nel caso di specie le prestazioni professionali della dott.ssa nascono da CP_1 contratto solo per l'anno 2003. Per gli anni successivi non ha conferito Parte_2 alcun tipo d' incarico scritto o verbale. In ogni caso la ha dichiarato di avere ricevuto dall'appellante euro 2.500,00 a CP_1 saldo gestione contabilità/buste 2003/2004 ponendo a fondamento dell'affermazione la ricevuta del 27.2.2006. Sulla base di ciò dichiara che il suo credito per il 2003 e il 2004 era stato saldato. Di conseguenza il presunto credito di euro 7.500,00 deriva da un presunto contratto non scritto e quindi disciplinato ai fini della prescrizione dall'art.2956. Quindi, non è dato sapere per quale ragione il giudicante non ritiene operante la prescrizione presuntiva triennale;
2) il tribunale ritiene provata la prestazione professionale anche per gli anni successivi al 2003 ( anno di sottoscrizione del contratto ) solo sul fatto che gli adempimenti venivano effettuati dalla professionista non risultando che altri professionisti abbiano svolto per conto dell'appellante le stesse prestazioni dell'appellata. Ciò senza tenere in conto della ricevuta telematica di invio dell'Unico 2007 presentata da altro professionista e della perizia calligrafica che affermava che la firma apposta alla ricevuta del 27.2.2006 era probabilmente riconducibile all'appellante. Posto che grava sulla l'onere di provare l'instaurazione del rapporto CP_1 professionale e il diritto al compenso, nella fattispecie tale onere non è stato assolto in quanto la produzione di verbali di restituzioni di documenti o una parcella pro-forma mai consegnata all'opponente non provano né il conferimento di un incarico , né l'esecuzione delle prestazioni professionali di cui si chiede il pagamento. Quindi, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, il conferimento dell'incarico risulta solo per l'anno 2003; il verbale di restituzione documenti non menziona alcuna parcella, ma fa riferimento a fatture, modello unico, mod. F24, mod.770 etc, ma oltre a non essere stati prodotti, non provano l'incarico e la prestazione;
3) al fine della valutazione della veridicità del credito e della sua entità, occorre evidenziare che nel corso del giudizio di primo grado veniva chiesta ed espletata perizia calligrafica sulla ricevuta del 27.2.2006. Detto ricevuta veniva esibita in copia e, nonostante la difesa dell'appellante avesse più volte eccepito che la produzione era avvenuta oltre i termini di legge per una corretta produzione documentale, il giudicante autorizzava la produzione dell'originale per come richiesto dal CTU . Pertanto il documento originale non risulta prodotto in giudizio ma consegnato “ brevi manu “ dalla Cantore al CTU, dott. , contravvenendo alle norme Persona_1 procedurali previste dall'ordinamento. Di conseguenza, posto che la Corte di Cassazione afferma che solo dal documento originale possono individuarsi gli elementi e le peculiarità della calligrafia al fine dell'individuazione dell'estensore, nonché che i consulenti tecnici d'ufficio non possono ricevere dalle parti documenti, sia la produzione della ricevuta, sia la perizia sono nulle e non utilizzabili. Conclude chiedendo di dichiarare, in via preliminare, la prescrizione presuntiva dei crediti azionati per gli anni 2004, 2005 e 2006 per avvenuta decorrenza del termine triennale previsto nell'art.2956 e, per l'effetto, revocare, annullare , dichiarare nullo o inefficace il D.I. opposto;
in subordine, di dichiarare inammissibile, ed improponibile per genericità ed indeterminatezza la domanda avanzata con il D.I.; nel merito , di dichiarare infondata , o non provata, la pretesa azionata in ragione della non dovutezza delle somme e, per l'effetto revocare e dichiarare privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo impugnato . Il tutto con il favore delle spese dei gradi del giudizio.
nella comparsa di costituzione e di risposta deduce che : CP_1
1)l'eccezione di prescrizione presuntiva è improponibile perché l'appellante ha ripetutamente ammesso e sostenuto di non avere estinto l'obbligazione assunta;
2)l'obbligazione è attestata dalla quietanza del 27.2.2006 che, per essere sottoscritta anche dal ha una duplice funzione : attesta con la firma della dott. la Pt_2 CP_1 percezione della somma di euro 2.500,00 in acconto e con la firma dell'appellante l'esistenza del rapporto professionale e del residuo debito. L'appellante non ha contestato il merito della dichiarazione ma solamente la sottoscrizione . La c.t.u. grafologica ha smentito il temerario disconoscimento , convalidando la pretesa dell'appellata. Ciò porta a concludere che è inutile discutere sull'esistenza dell'obbligazione poiché la scrittura costituisce riconoscimento di debito che, ai sensi dell'art.2720 c.c., fa piena prova delle dichiarazioni in essa contenute quando sia stata considerata come legittimante riconosciuta. Il riconoscimento del debito è del 27.2.2006 il che rende inutile interessarsi degli altri motivi d'appello se non per rilevarne la temerarietà. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello ; di dichiarare la temerarietà conseguente a mala fede , condannando l'appellante, oltre che alle competenze di lite, al pagamento di una somma equitativamente determinata, da distrarsi in favore dei difensori antistatari dell'appellato.
Alla prima udienza seguivano con decreto più rinvii . Da ultimo, disposto lo svolgimento dell'udienza del 4.12.2023 a norma dell'art.127 ter c.p.c. , con ordinanza del 21.12.2023 la causa veniva assunta in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Con il primo motivo di gravame censura la decisione per avere il Parte_2 primo giudice ritenuto non applicabile alla fattispecie l'art. 2956 c.c. che stabilisce che si prescrive in tre anni il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative. L'insegnamento del S.C. nel ritenete che la prescrizione presuntiva di cui all'art.2956 c.c. si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo – come accade per la prescrizione ordinaria – ma sulla presunzione che in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Di conseguenza , a norma dell'art.2959 c.c., l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta e tale situazione ricorre anche nel caso in cui il debitore neghi l'esistenza del credito oggetto di domanda ( Cass.n.2977/2016) Nel caso in esame l'opponente/appellante ammette di avere usufruito dell'opera professionale dell'appellata in base ad un contratto del 2003 , ma nega l'esistenza della prestazione per gli anni dal 2004 al 2006 finendo così con riconoscere di non avere pagato . L'ammissione è incompatibile con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione ( in termini tra tante Cass. n.23751/18, n.17595/19 e 17980/20) per cui l'eccezione è infondata.
2.- La continuazione “ di fatto “ di svolgimento di attività professionale da parte di
, commercialista, in favore di in tempo successivo CP_1 Parte_2 all'anno 2003 contrattualizzato , risulta dai verbali di restituzione documenti del 19.6.2006, del 18.10.2007 e del 19.12.2007 . Inoltre la presentazione il 30.10.2006 del Modello Unico 2006 attesta l'esistenza del rapporto professionale sino a detta data, circostanza quest'ultima confermata dal fatto che il Modello Unico 2007 risulta inoltrato telematicamente da altro professionista. I documenti restituiti si riferiscono all'attività di consulente del lavoro data dalla compilazione delle buste paga mensili dei dipendenti dell'azienda agricola del , Pt_2 oltre che alla consulenza fiscale per le dichiarazioni dei redditi e di quelle IVA, nonché l'elaborazione di modelli 770, denunce all'INPS , CUD etc. Ancora, è la natura stessa dei citati documenti , contenenti dati dei dipendenti e dell'azienda fornibili alla CP_1 unicamente dal , a dimostrare che il rapporto professionale sia proseguito alle Pt_2 stesse condizioni economico-retributive stabilite nel contratto del 2003 per gli anni 2004, 2005 e 2006 non risultando assunta dall'appellante alcuna posizione contraria a tale dato oggettivo.
3) Sul quantum, ossia sulla somma di euro 7.500,00 portata dal D.I. opposto, secondo l'appellante è indimostrata perché fondata sulla ricevuta del 27.2.2006 depositata dalla oltre i termini previsti dal codice di rito per esibizione documentale. CP_1
L'asserzione è infondata risultando dalla memoria ex art.183, VI comma , n.1, c.p.c., datata 7.3.2014 , che era stata allegata dalla alla sua memoria di costituzione. CP_1
Inoltre è il a disconoscere in detta memoria istruttoria la sua firma stesa sulla Pt_2 stessa e a chiedere al G.I. dell'epoca perizia grafologica per accertarne la non autenticità . Il giudice accoglie la richiesta e nomina perito il dott. Persona_2 che, al contrario , acquisito l'originale della ricevuta per come autorizzato dall'istruttore, conclude che “ con elevato livello di probabilità, la firma apposta sulla ricevuta del 27.2.2006 risulta autografa ed è riconducibile ”. Parte_1
L'appellante non contesta che la ricevuta consegnata in originale al perito era differente da quella allegata dalla in copia alla memoria di costituzione nel giudizio di CP_1 primo grado per cui, riconosciuta dal dr. la firma del come Persona_1 Pt_2 autografa e riconducibile allo stesso, risulta accertato anche il contenuto della ricevuta, ossia che su un credito di euro 10.000,00 fino all'anno 2006 verso CP_1
riconosceva di avere ricevuto in acconto, per gestione fiscalità/ buste Parte_2 paga per anni 2003/2004 euro 2.500,00 e riconosceva contestualmente Parte_2 di essere ancora debitore della differenza , pari ad euro 7.500,00. Pertanto l'appello è infondato.
4) L'appellata chiede la condanna dell'appellante al pagamento di una somma da quantificarsi equitativamente per lite temeraria ex art. 96 , comma 1, c.p.c. per avere agito in mala fede. La richiesta è infondata atteso che le argomentazione di carattere giuridico corrispondono alla normale dialettica tra parti contrapposte. Quanto al disconoscimento della firma sulla ricevuta del 27.2.2006 ( è questo l'unico comportamento del integrante potenzialmente la lite temeraria ) l'avere Pt_2 richiesto la perizia grafologica appalesa certamente una superficialità nell'approccio alla difesa , superficialità che comunque non dimostra, per come richiesto dal primo comma dell'art.96 c.p.c., quale sia il danno subito dall'appellata da tale approccio superficiale.
5) Per quanto attiene il regolamento delle spese, queste seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dei procuratori antistatari di , nei minimi previsti dal CP_1
DM n.147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.200.01 ed euro 26.000,00 data l'ordinarietà delle questioni trattate , in complessivi euro 2.906,00,00, di cui euro 567,00 per fase di studio, euro 461,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro 956,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, si dà atto d'avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio AL, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con atto di citazione del 6.9.2018 nei confronti d
[...] CP_1 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
1)rigetta l'appello ;
2)rigetta la richiesta di condanna dell'appellante per lite temeraria;
3)condanna al pagamento delle spese processuali , in favore dei Parte_2 procuratori antistatari di , che liquida in complessivi euro 2.906,00, CP_1 oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
4)dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello. Reggio AL ,08/09/2025.
La Giud.Aus.est.
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________ La Corte di Appello di Reggio AL, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere ,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 701/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 4.12.2023 e vertente
T R A
, nato a [...] l' 08/06/1959, elettivamente Parte_1 domiciliato in Ferruzzano, via Scopelliti, 5 , nello dell'avv. ROMEO MARIA GABRIELLA , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ,
APPELLANTE E
, nata a [...], il [...], elettivamente CP_1 domiciliata in Bianco, via Vittoria, 121, nello studio degli avv.ti NIRTA FRANCESCO ETTORE e NIRTA MARIA che la rappresentano e difendono giusta procura in atti,
APPELLATA OGGETTO: Altri contratti d'opera - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 170/2018, pubblicata il 7.2.2018 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva davanti al Tribunale di Locri opposizione al D.I. Parte_2
n.109/2013 con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 7.500,00 in favore di a titolo di compenso per prestazioni professionali di CP_1 consulenza di lavoro e fiscale svolte da quest'ultima in suo favore per gli anni dal 2003 al 2007. Eccepiva la prescrizione presuntiva ex art.2956 c.c. ; in subordine, l'inammissibilità e l'improcedibilità del decreto per genericità della domanda e mancanza di prova della pretesa creditoria. Chiedeva la revoca, o di dichiarare privo d'effetto il provvedimento . si costituiva contrastando l'eccezione di prescrizione sollevata CP_1 dall'opponente e nel merito chiedeva il rigetto per infondatezza. Il procedimento, istruito con produzione documentale e CTU grafologica , si concludeva con la sentenza n. 170/2018 con cui il Tribunale rigettava l'opposizione, confermava il D.I. e condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali e di CTU.
Con atto di citazione del 6.9.2018 impugna la decisione e rileva che: Parte_2
-il primo giudice fonda il rigetto dell'eccezione triennale di prescrizione , ex art.2956 c.c., sul convincimento che è una prescrizione non assoluta ma relativa , che può essere vinta da una prova contraria : il debitore è tenuto a provare il decorso del triennio;
il creditore l'onere di dimostrare a mancata soddisfazione del credito. Precisa, poi, che il credito del professionista è soggetto alla prescrizione ordinaria, ex art. 2946 c.c. secondo cui il credito si estinguerebbe in dieci anni qualora il debitore non abbia eccepito la prescrizione presuntiva o, eccependola , abbia ammesso che l'obbligazione non si era estinta. Quindi secondo il giudicante non provare la prescrizione presuntiva equivale ad ammettere in non adempimento dell'obbligazione ;
-inoltre, secondo la motivazione, la domanda di va rigettata nel merito Parte_2 perché la continuità del rapporto professionale dal 2003 al 2006 sarebbe provata dal contratto d'incarico del 2003, dal mancato conferimento d'incarico ad altro professionista, nonché dal verbale di restituzione dei documenti;
, considera provato il quantum dal contenuto di una ricevuta del 27.2.2006, CP_2 prodotta in corso di causa oltre i termini di legge. Ciò stante, le argomentazioni sono fallaci , contraddittorie ed insufficienti atteso che : 1)la norma di cui all'art.2956 c.c. stabilisce che si prescrive in tre anni il diritto dei professionisti per richiedere il compenso dell'opera prestata e delle spese correlate. Il presupposto essenziale della norma in questione secondo la giurisprudenza consiste nell'applicazione ai contratti privi di forma scritta, dove il pagamento avviene in unica soluzione e, quindi, non opera se il credito trae origine da contratto scritto. Nel caso di specie le prestazioni professionali della dott.ssa nascono da CP_1 contratto solo per l'anno 2003. Per gli anni successivi non ha conferito Parte_2 alcun tipo d' incarico scritto o verbale. In ogni caso la ha dichiarato di avere ricevuto dall'appellante euro 2.500,00 a CP_1 saldo gestione contabilità/buste 2003/2004 ponendo a fondamento dell'affermazione la ricevuta del 27.2.2006. Sulla base di ciò dichiara che il suo credito per il 2003 e il 2004 era stato saldato. Di conseguenza il presunto credito di euro 7.500,00 deriva da un presunto contratto non scritto e quindi disciplinato ai fini della prescrizione dall'art.2956. Quindi, non è dato sapere per quale ragione il giudicante non ritiene operante la prescrizione presuntiva triennale;
2) il tribunale ritiene provata la prestazione professionale anche per gli anni successivi al 2003 ( anno di sottoscrizione del contratto ) solo sul fatto che gli adempimenti venivano effettuati dalla professionista non risultando che altri professionisti abbiano svolto per conto dell'appellante le stesse prestazioni dell'appellata. Ciò senza tenere in conto della ricevuta telematica di invio dell'Unico 2007 presentata da altro professionista e della perizia calligrafica che affermava che la firma apposta alla ricevuta del 27.2.2006 era probabilmente riconducibile all'appellante. Posto che grava sulla l'onere di provare l'instaurazione del rapporto CP_1 professionale e il diritto al compenso, nella fattispecie tale onere non è stato assolto in quanto la produzione di verbali di restituzioni di documenti o una parcella pro-forma mai consegnata all'opponente non provano né il conferimento di un incarico , né l'esecuzione delle prestazioni professionali di cui si chiede il pagamento. Quindi, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, il conferimento dell'incarico risulta solo per l'anno 2003; il verbale di restituzione documenti non menziona alcuna parcella, ma fa riferimento a fatture, modello unico, mod. F24, mod.770 etc, ma oltre a non essere stati prodotti, non provano l'incarico e la prestazione;
3) al fine della valutazione della veridicità del credito e della sua entità, occorre evidenziare che nel corso del giudizio di primo grado veniva chiesta ed espletata perizia calligrafica sulla ricevuta del 27.2.2006. Detto ricevuta veniva esibita in copia e, nonostante la difesa dell'appellante avesse più volte eccepito che la produzione era avvenuta oltre i termini di legge per una corretta produzione documentale, il giudicante autorizzava la produzione dell'originale per come richiesto dal CTU . Pertanto il documento originale non risulta prodotto in giudizio ma consegnato “ brevi manu “ dalla Cantore al CTU, dott. , contravvenendo alle norme Persona_1 procedurali previste dall'ordinamento. Di conseguenza, posto che la Corte di Cassazione afferma che solo dal documento originale possono individuarsi gli elementi e le peculiarità della calligrafia al fine dell'individuazione dell'estensore, nonché che i consulenti tecnici d'ufficio non possono ricevere dalle parti documenti, sia la produzione della ricevuta, sia la perizia sono nulle e non utilizzabili. Conclude chiedendo di dichiarare, in via preliminare, la prescrizione presuntiva dei crediti azionati per gli anni 2004, 2005 e 2006 per avvenuta decorrenza del termine triennale previsto nell'art.2956 e, per l'effetto, revocare, annullare , dichiarare nullo o inefficace il D.I. opposto;
in subordine, di dichiarare inammissibile, ed improponibile per genericità ed indeterminatezza la domanda avanzata con il D.I.; nel merito , di dichiarare infondata , o non provata, la pretesa azionata in ragione della non dovutezza delle somme e, per l'effetto revocare e dichiarare privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo impugnato . Il tutto con il favore delle spese dei gradi del giudizio.
nella comparsa di costituzione e di risposta deduce che : CP_1
1)l'eccezione di prescrizione presuntiva è improponibile perché l'appellante ha ripetutamente ammesso e sostenuto di non avere estinto l'obbligazione assunta;
2)l'obbligazione è attestata dalla quietanza del 27.2.2006 che, per essere sottoscritta anche dal ha una duplice funzione : attesta con la firma della dott. la Pt_2 CP_1 percezione della somma di euro 2.500,00 in acconto e con la firma dell'appellante l'esistenza del rapporto professionale e del residuo debito. L'appellante non ha contestato il merito della dichiarazione ma solamente la sottoscrizione . La c.t.u. grafologica ha smentito il temerario disconoscimento , convalidando la pretesa dell'appellata. Ciò porta a concludere che è inutile discutere sull'esistenza dell'obbligazione poiché la scrittura costituisce riconoscimento di debito che, ai sensi dell'art.2720 c.c., fa piena prova delle dichiarazioni in essa contenute quando sia stata considerata come legittimante riconosciuta. Il riconoscimento del debito è del 27.2.2006 il che rende inutile interessarsi degli altri motivi d'appello se non per rilevarne la temerarietà. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello ; di dichiarare la temerarietà conseguente a mala fede , condannando l'appellante, oltre che alle competenze di lite, al pagamento di una somma equitativamente determinata, da distrarsi in favore dei difensori antistatari dell'appellato.
Alla prima udienza seguivano con decreto più rinvii . Da ultimo, disposto lo svolgimento dell'udienza del 4.12.2023 a norma dell'art.127 ter c.p.c. , con ordinanza del 21.12.2023 la causa veniva assunta in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Con il primo motivo di gravame censura la decisione per avere il Parte_2 primo giudice ritenuto non applicabile alla fattispecie l'art. 2956 c.c. che stabilisce che si prescrive in tre anni il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative. L'insegnamento del S.C. nel ritenete che la prescrizione presuntiva di cui all'art.2956 c.c. si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo – come accade per la prescrizione ordinaria – ma sulla presunzione che in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Di conseguenza , a norma dell'art.2959 c.c., l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta e tale situazione ricorre anche nel caso in cui il debitore neghi l'esistenza del credito oggetto di domanda ( Cass.n.2977/2016) Nel caso in esame l'opponente/appellante ammette di avere usufruito dell'opera professionale dell'appellata in base ad un contratto del 2003 , ma nega l'esistenza della prestazione per gli anni dal 2004 al 2006 finendo così con riconoscere di non avere pagato . L'ammissione è incompatibile con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione ( in termini tra tante Cass. n.23751/18, n.17595/19 e 17980/20) per cui l'eccezione è infondata.
2.- La continuazione “ di fatto “ di svolgimento di attività professionale da parte di
, commercialista, in favore di in tempo successivo CP_1 Parte_2 all'anno 2003 contrattualizzato , risulta dai verbali di restituzione documenti del 19.6.2006, del 18.10.2007 e del 19.12.2007 . Inoltre la presentazione il 30.10.2006 del Modello Unico 2006 attesta l'esistenza del rapporto professionale sino a detta data, circostanza quest'ultima confermata dal fatto che il Modello Unico 2007 risulta inoltrato telematicamente da altro professionista. I documenti restituiti si riferiscono all'attività di consulente del lavoro data dalla compilazione delle buste paga mensili dei dipendenti dell'azienda agricola del , Pt_2 oltre che alla consulenza fiscale per le dichiarazioni dei redditi e di quelle IVA, nonché l'elaborazione di modelli 770, denunce all'INPS , CUD etc. Ancora, è la natura stessa dei citati documenti , contenenti dati dei dipendenti e dell'azienda fornibili alla CP_1 unicamente dal , a dimostrare che il rapporto professionale sia proseguito alle Pt_2 stesse condizioni economico-retributive stabilite nel contratto del 2003 per gli anni 2004, 2005 e 2006 non risultando assunta dall'appellante alcuna posizione contraria a tale dato oggettivo.
3) Sul quantum, ossia sulla somma di euro 7.500,00 portata dal D.I. opposto, secondo l'appellante è indimostrata perché fondata sulla ricevuta del 27.2.2006 depositata dalla oltre i termini previsti dal codice di rito per esibizione documentale. CP_1
L'asserzione è infondata risultando dalla memoria ex art.183, VI comma , n.1, c.p.c., datata 7.3.2014 , che era stata allegata dalla alla sua memoria di costituzione. CP_1
Inoltre è il a disconoscere in detta memoria istruttoria la sua firma stesa sulla Pt_2 stessa e a chiedere al G.I. dell'epoca perizia grafologica per accertarne la non autenticità . Il giudice accoglie la richiesta e nomina perito il dott. Persona_2 che, al contrario , acquisito l'originale della ricevuta per come autorizzato dall'istruttore, conclude che “ con elevato livello di probabilità, la firma apposta sulla ricevuta del 27.2.2006 risulta autografa ed è riconducibile ”. Parte_1
L'appellante non contesta che la ricevuta consegnata in originale al perito era differente da quella allegata dalla in copia alla memoria di costituzione nel giudizio di CP_1 primo grado per cui, riconosciuta dal dr. la firma del come Persona_1 Pt_2 autografa e riconducibile allo stesso, risulta accertato anche il contenuto della ricevuta, ossia che su un credito di euro 10.000,00 fino all'anno 2006 verso CP_1
riconosceva di avere ricevuto in acconto, per gestione fiscalità/ buste Parte_2 paga per anni 2003/2004 euro 2.500,00 e riconosceva contestualmente Parte_2 di essere ancora debitore della differenza , pari ad euro 7.500,00. Pertanto l'appello è infondato.
4) L'appellata chiede la condanna dell'appellante al pagamento di una somma da quantificarsi equitativamente per lite temeraria ex art. 96 , comma 1, c.p.c. per avere agito in mala fede. La richiesta è infondata atteso che le argomentazione di carattere giuridico corrispondono alla normale dialettica tra parti contrapposte. Quanto al disconoscimento della firma sulla ricevuta del 27.2.2006 ( è questo l'unico comportamento del integrante potenzialmente la lite temeraria ) l'avere Pt_2 richiesto la perizia grafologica appalesa certamente una superficialità nell'approccio alla difesa , superficialità che comunque non dimostra, per come richiesto dal primo comma dell'art.96 c.p.c., quale sia il danno subito dall'appellata da tale approccio superficiale.
5) Per quanto attiene il regolamento delle spese, queste seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dei procuratori antistatari di , nei minimi previsti dal CP_1
DM n.147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.200.01 ed euro 26.000,00 data l'ordinarietà delle questioni trattate , in complessivi euro 2.906,00,00, di cui euro 567,00 per fase di studio, euro 461,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro 956,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, si dà atto d'avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio AL, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con atto di citazione del 6.9.2018 nei confronti d
[...] CP_1 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
1)rigetta l'appello ;
2)rigetta la richiesta di condanna dell'appellante per lite temeraria;
3)condanna al pagamento delle spese processuali , in favore dei Parte_2 procuratori antistatari di , che liquida in complessivi euro 2.906,00, CP_1 oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
4)dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello. Reggio AL ,08/09/2025.
La Giud.Aus.est.
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)