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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/06/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile-
Il GIUDICE, GOP, Dott.ssa Claudia Giannotte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 5430 iscritta al Ruolo Generale Contenzioso Civile dell'anno 2023
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. De Fazio Graziano, giusta mandato Parte_1
in atti
OPPONENTE-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. CP_1
Federici Pierluigi, giusta procura in atti
OPPOSTA-
CONCLUSIONI: Come da verbale d'udienza del 09.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, in opposizione al decreto ingiuntivo n.1192/2023 R.G. 4108/2023, reso dal Tribunale di Taranto il 02.09.2023, conveniva la per ivi Parte_1 CP_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Taranto, contrariis reiectis: a) annullare e quindi revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1192/2023 su ricorso iscritto al n° 4108/2023 emesso dal Tribunale di Taranto il 02.09.2023 e notificato il 22.09.2023. Nel merito: b) accertare e dichiarare non risolto il contratto di finanziamento tra le parti, ritenendo il contraente tenuto al pagamento dei ratei a far data dalla cessazione della Pt_1
impossibilità temporanea sopravvenuta ex art. 1256 c.c. con accodamento delle rate non corrisposte nel periodo di sospensione, previa dichiarazione di vessatorietà e/o nullità delle clausole 3.1 (costi connessi e costi in caso di ritardo nel pagamento), 7.1 e 7.3 (decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto), e della nullità della clausola pattizia di cui al punto 2 ( caratteristiche principali del prodotto) relativamente alla parte saggio di interessi applicato, per indeterminatezza e indeterminabilità nonché per inosservanza della forma scritta ad substantiam, con contestuale applicazione dei tassi nella misura legale e rideterminazione della somma dovuta in conseguenza di tutti i pagamenti effettuati dal ricorrente, il tasso di interesse applicabile e l'accodamento dei ratei. c) ordinare alla resistente di provvedere all'immediata cancellazione di tutte le segnalazioni illegittimamente effettuate presso la Centrale Rischi o in qualsiasi altro registro pubblico o privato. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, CPA e spese generali come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario. Deduceva l'opponente di avere sottoscritto, quale consumatore, in data 03.02.2021, un contratto di prestito personale on line mediante firma point and click, con la Società . Il contratto di finanziamento n° C[...]BT1N5L, CP_1
stilato su modulistica predisposta dalla società creditrice nella forma del “contratto per adesione”, prevedeva l'erogazione della somma di € 17.647,06 quale importo finanziato ed un rimborso totale in restituzione di € 25.899,00 da corrispondere in rate mensili a mezzo R.I.D.
(con ammortamento alla francese) per la durata di 84 mesi. Lamentava il che in Pt_1
occasione della sottoscrizione del contratto mediante point and click, nessuna delle clausole ivi contenute erano state oggetto di trattativa individuale comprese quelle che stabilivano un evidente squilibrio dei diritti e degli obblighi, e quelle che imponevano il pagamento di una eccessiva somma di denaro in caso di inadempimento e/o ritardo nell'adempimento a carico di esso opponente. In particolare, riteneva che le clausole di cui all'art.
7.1 e 7.3 delle condizioni generali di contratto e l'art.
3.1 e ss.” Costi connessi” contenuti nel modulo “SECCI” avessero natura vessatoria poiché in contrasto con l'art.33 comma 2 Lett.F del codice del consumo e art.36 comma 2 Lett. C poiché dette clausole non erano state oggetto di trattativa. Riteneva, inoltre sussistere la vessatorietà delle clausole che, in aggiunta all'interesse moratorio, danno all'intermediario la facoltà di imporre un'ulteriore penale, senza specificare i criteri cui quest'ultimo si dovrà attenere nell'applicazione e nella quantificazione della stessa, nonché sosteneva esserci il contrasto anche con l'art. 35 comma 1 Codice del Consumo, che fa riferimento alla chiarezza e soprattutto alla comprensibilità delle clausole che, nel caso di specie non era stata rispettata. Eccepiva, inoltre la illegittimità del metodo di ammortamento applicato, mancata indicazione del Taeg e la mancata indicazione del regime finanziario di capitalizzazione degli interessi applicato. Si costituiva la convenuta, la quale preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di CP_2
citazione ex art. 163 c.p.c. comma 3 n.3 e 4, nel merito contestava la domanda attrice, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita mediante produzione documentale, veniva rinviata all'udienza del 09 Giugno
2025 per la discussione orale, ex art.281 sexies c.p.c..
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da parte opposta non merita accoglimento atteso che, nel predetto atto, sono esposti in modo chiaro i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, nonché è ben individuato l'oggetto delle richieste avanzate dal tanto che l'opposta ha ampiamente e minuziosamente dedotto in merito a quanto Pt_1
chiesto dall'opponente con la comparsa di costituzione e risposta.
Il ha eccepito con la comparsa conclusionale il mancato esperimento della mediazione Pt_1
obbligatoria ex art.5 D.Lgs n. 28/2010 e consequenzialmente ha domandato la dichiarazione di improcedibilità della domanda con conseguente revoca del D.I. opposto.
Tale domanda non appare accoglibile, in quanto dagli atti risulta che la mediazione, su disposizione del giudicante, è stata eseguita in via telematica alla presenza sia dell'opponente, che del suo difensore, con una proposta conciliativa avanzata dal e non accettata dalla Pt_1
e che ha comportato la chiusura della mediazione con esito negativo, come si evince CP_1
dal verbale del 10.02.2025. Sta di fatto, comunque, che l'eccezione di improcedibilità per mancata mediazione deve essere sollevata entro la prima udienza a pena di decadenza e non, come fatto dall'opponente, con la comparsa conclusionale.
Dall'esame degli atti di causa è emerso che l'opponente stipulava con la il CP_1
contratto di finanziamento n° C[...]BT1N5L, stilato su modulistica predisposta dalla stessa Società, che prevedeva l'erogazione della somma di € 17.647,06 quale importo finanziato ed un rimborso totale in restituzione di € 25.899,00 da corrispondere in rate mensili a mezzo
R.I.D. per la durata di 84 mesi.
Il contratto sottoscritto dall'opponente è un tipico contratto c.d. per adesione, in cui uno dei contraenti (solitamente un professionista o un'impresa) predispone unilateralmente le condizioni contrattuali, e l'altro contraente (solitamente un consumatore) le accetta o le rifiuta senza possibilità di negoziazione.
L'opponente ha lamentato che la clausole apposte nel detto atto ed, in particolare quella indicata al n.3.1 ” Costi connessi” contenuti nel modulo “SECCI” non erano state oggetto di trattativa ed erano vessatorie, in quanto in contrasto con gli artt. 33 comma 2 Lett. F del Codice del Consumo e art.36 comma 2 Lett. C. Dette asserzioni non sono accoglibili, in quanto, come già sopra espresso, nel caso di specie siamo in presenza di un contratto per adesione caratterizzato dalla predisposizione unilaterale delle condizioni contrattuali, che non richiedono alcun tipo di trattativa tra le parti e che il consumatore vaglia prima di accettarle o rifiutarle.
Anche la sollevata vessatorietà delle detta clausola contrattuale, unitamente a quelle contrassegnate dal n.
7.1 e 7.3, per violazione all'art.35 del Codice del Consumo, poiché non espresse in modo chiaro, non appare accoglibile, atteso che, oltre alla chiarezza delle espressioni usate, ben può il consumatore prima di aderire alla proposta vagliare da sé stesso o con l'aiuto di un esperto le condizioni contrattuali e, nel caso di mancata comprensione, può sempre rifiutare di aderire al contratto.
La clausola n.
7.3 delle condizioni generali è già stata dichiarata vessatoria dal Giudice del monitorio, per contrasto con l'art.33 D.Lgs n.206/05 nella parte in cui impone al consumatore decaduto dal beneficio del termine il pagamento di una penale onerosa (10% del capitale dovuto) in uno ai chiesti interessi convenzionali con esclusione della somma di € 1.463,48 dalla creditoria maturata dall'ente finanziatore.
Con riferimento alla clausola n.
7.1 delle condizioni generali del contratto, nella parte in cui stabiliva la decadenza dal beneficio del termine nel caso di mancato pagamento di 2 rate, si osserva che, a prescindere dalla validità o meno della detta clausola, la società opposta ha dichiarato legittimamente, ex art.1186 c.c., il debitore decaduto dal termine, in quanto lo stesso, alla data della suddetta comunicazione (21.04.2023) non aveva provveduto al pagamento di diverse rate del finanziamento concesso.
Non accoglibile appare la domanda formulata dall'opponente tesa a dichiarare non risolto il contratto di finanziamento per il mancato adempimento nella esecuzione della prestazione per cause non imputabili al debitore, ex art.1256 c.c.. Si fa presente che il contratto di finanziamento oggetto di causa risultava risolto, per inadempimento del debitore, già dalla comunicazione della decadenza dal beneficio del termine inoltrata dalla società opposta in data 21.04.2023. Il richiamo fatto dall'opponente alla disciplina di cui all'art.1256 c.c. non può applicarsi al caso di specie, intendendosi per causa non imputabile al debitore quella che risiede in fatti estranei alla sua persona. Nel caso di specie l'opponente aveva avuto una riduzione dello stipendio in seguito al provvedimento di sospensione n. 1481-2022/34985/DS08 D.A.P. Ministero della
Giustizia e all'applicazione della misura cautelare in carcere, che, comunque, gli poteva consentire, se pure con sacrifici, il pagamento delle rate di finanziamento.
Non può considerarsi nulla la clausola pattizia di cui al punto 2 (caratteristiche principali del prodotto) per indeterminatezza e indeterminabilità del saggio di interessi applicato, così come eccepito dall'opponente, atteso che il saggio di interessi applicato al contratto di finanziamento
è indicato al punto n.3 “costi del credito” nel modulo Secci.
Il tipo di sistema applicato al rapporto di finanziamento in esame è cosiddetto di
“ammortamento alla francese”.
Tale tipo di sistema consiste in un graduale rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti per tutta la durata del prestito. Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto e ciò accade in quanto la quota capitale, che all'inizio dell'ammortamento è bassa, aumenta man mano che il prestito viene rimborsato, mentre la quota interessi, che inizialmente
è alta scende gradualmente nel corso del piano di ammortamento;
con il progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce in modo progressivo mentre quella per interessi scende, pertanto le prime rate saranno caratterizzate da una quota di interessi maggiore mentre nelle ultime rate sarà più grande la quota capitale. La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Il suddetto metodo non determina alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi;
l'interesse applicato è semplice poiché la quota di ogni singola rata è calcolata solo sul capitale residuo e non sulla stessa aumentata degli interessi. (Tribunale Roma Sez.
XVII, Sent., 02-01-2020; Tribunale Cosenza, Ordinanza 09.03.2022)
Condividendo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, "si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti" (cfr. Tribunale di Roma, sez. IX, ord.
20.4.2015).
Illuminante è apparsa sul punto la recente sentenza resa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, la 15340 del 29 maggio 2024. Nel suddetto provvedimento la Corte afferma che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. La Suprema Corte sostiene che deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento cosiddetta «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale. E ciò anche se l'ammortamento “alla Francese” può determinare un significativo incremento del costo complessivo del denaro preso a prestito per effetto del regime «composto» di capitalizzazione degli interessi, cioè un ulteriore «prezzo» da esplicitare chiaramente nel contratto, poiché «l'interesse prodotto in ogni periodo si somma al capitale e produce a sua volta interessi».
La Corte, poi, sulla questione sollevata da parte del Tribunale rimettente, che aveva chiesto se la maggior quota di interessi complessivamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese» rispetto a quello «all'italiana» costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, di cui il cliente dovrebbe essere informato, con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'articolo 117, comma 4, T.u.b, ha chiarito che la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, “quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato”. Tale differenza, prosegue la decisione, è ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento
«all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi.
Il maggior carico di interessi derivante dell'ammortamento alla “non deriva dunque Pt_2
da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente”.
Da quanto chiarito dalla Suprema Corte, la cui decisione resa dalle Sezioni Unite è vincolante per il giudicante, non accoglibili appaiono gli ulteriori motivi di opposizione proposti dal
Pt_1
Alla luce di quanto emerso e accertato nel corso del giudizio, non accoglibile appare l'opposizione spiegata con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il GIUDICE, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti della così provvede: CP_1
1) Non accoglie l'opposizione spiegata e per l'effetto conferma il D.I. n.1192/2023 R.G.
4108/2023 reso dal Tribunale di Taranto il 02.09.2023;
2) Condanna l'opponente a rifondere in favore dell'opposta le spese del giudizio, che liquida in complessive € 3.500,00 per onorari, oltre al 15% di spese generali Iva e Cnap se e nella misura in cui siano per legge spettanti.
Così deciso in Taranto, 10-06-2025.
Il GIUDICE
Dott.ssa Claudia Giannotte