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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 24/07/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ed est. dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1991/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente
TRA
, C.F. , nata a PORTOMAGGIORE (FE) in [...] Parte_1 C.F._1
30/11/1988, rappresentata e difesa dall'avv. ZENATO ENRICA, elettivamente domiciliata come in atti,
- RICORRENTE–
E
C.F. , nata a [...] in data [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. GAZZOLA LUCIANO, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 12.12.2024, ha allegato di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario con in data 20.10.2013, e che dalla loro CP_1 unione sono nate le figlie il 4.7.2014, e il 20.8.2016. Per_1 Per_2
1 La ricorrente ha dedotto che, divenuta intollerabile la convivenza, dal 4.10.2024, ella si è trasferita a
Ferrara unitamente alle figlie, con il consenso del coniuge.
In particolare, la ha dedotto di avere subito violenza psicologica ed economica, perpetrata Pt_1 dal resistente anche a danno delle figlie minori.
Nello specifico, la ricorrente ha evidenziato che, dopo il matrimonio, il ha gradualmente CP_1 cominciato a manifestare un'impostazione di vita maschilista e patriarcale, con condotte volte alla prevaricazione sulla moglie, con l'intento anche di ostacolarne le aspirazioni professionali, di impedire lo sviluppo di rapporti di amicizia con altre persone, di avere il controllo su ogni aspetto della sua vita.
Tali atteggiamenti, negli anni, sarebbero sfociati anche in aggressioni verbali ed attacchi d'ira, che hanno reso necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine.
La ricorrente ha anche dedotto che il fosse solito: fare uso di sostanze stupefacenti CP_1
(cannabinoidi) anche alla presenza delle figlie, nonostante la sua opposizione;
dedicarsi al gioco d'azzardo; fare uso di sostanze alcoliche.
Inoltre, la ha allegato che il resistente imponesse con comportamenti ossessivi e Pt_1 prevaricatori l'adesione al suo orientamento religioso, nonché ad impostazioni estremistiche con riferimenti alla somministrazione dei vaccini anticovid ovvero alla possibilità di guardare la televisione.
E ancora, la ricorrente ha evidenziato di avere subito una forma di violenza economica, in quanto, nonostante il brillante percorso di studi e le opportunità di lavoro presentatesi, apparentemente accettate di buon grado dal questi avrebbe poi invece posto continuamente ostacoli alla CP_1 moglie, imponendole di dedicarsi interamente alla cura ed alla gestione della famiglia.
Dunque, dopo la nascita della secondogenita, la ha, dopo una prima opposizione, accettato Pt_1 di essere assunta con la qualifica di impiegata da Studio Ranzani S.r.l., società di cui il marito è amministratore, in quanto il resistente si sarebbe opposto a qualsiasi forma alternativa di sostegno e di collaborazione nella gestione del menage familiare e, in particolare, delle figlie.
La ricorrente ha anche allegato di essere stata costretta dal marito a non utilizzare le somme dalla stessa percepita a titolo di retribuzione, ma di risparmiarli per poi dedicarli a spese familiari in maniera proporzionata, secondo precisi conteggi elaborati dallo stesso.
Secondo la ricostruzione offerta dalla , nel 2018 il marito avrebbe preteso la restituzione di Pt_1 tutte le somme percepite a titolo di retribuzione per il lavoro svolto in favore di Studio Ranzani
S.r.l., tanto che il resistente il 19.11.2018 ha disposto un bonifico di 90.000,00 euro a beneficio del conto corrente intestato allo Studio Ranzani S.r.l..
2 Dunque, la ha dedotto che dal 2020 ha cominciato a svolgere l'attività di docente, Pt_1 inizialmente mediante supplenze, per poi partecipare al concorso per l'assunzione a tempo indeterminato, ma tanto avrebbe acuito le pressioni del coniuge, il quale il 3.10.2023 avrebbe prelevato unilateralmente dal conto corrente della moglie la soma di 84.350,00 euro.
La ricorrente ha poi descritto taluni episodi occorsi nella fase finale della convivenza, in occasione dei quali: il sarebbe stato coinvolto in una colluttazione all'interno di un bar mentre era in CP_1 stato di alterazione per l'abuso di sostanze alcoliche;
il resistente avrebbe raccontato alle figlie minori delle dinamiche coniugali, anche relative alla vita intima della coppia e riferendo della sua infedeltà.
Dunque, cessata la convivenza, secondo la ricostruzione della ricorrente, il avrebbe CP_1 continuamente richiesto di far pernottare le figlie presso di sé, nonostante apparisse necessario del tempo per far stabilizzare la situazione;
infatti, dopo due settimane dal trasferimento, egli si sarebbe presentato alle 2:35 di notte, tra il 26 e il 27 ottobre, presso l'immobile ove vivono la ricorrente e le bambine, pretendendo di entrare e di parlare con la moglie, tanto da indurre quest'ultima a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine.
Alla luce delle allegazioni e deduzioni sopra sinteticamente riportate, la ricorrente ha chiesto:
- cumulativamente dichiararsi la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- adottarsi provvedimenti indifferibili ed urgenti ex art. 473-bis.15 c.p.c.;
- disporre provvedimenti di limitazione della responsabilità genitoriale se non di decadenza ai sensi degli artt. 330-333 c.c. del genitore CP_1
- disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato delle minori alla madre;
- porsi in capo al resistente un contributo al mantenimento delle figlie nella misura di 1600,00 euro
(800,00 per ciascuna figlia), oltre all'80% delle spese straordinarie;
- porsi in capo al resistente un contributo al mantenimento della moglie nella misura di 500,00 euro;
- disporsi che l'assegno unico venga per intero percepito dalla ricorrente;
- accertato e dichiarato che il ha tenuto condotte di violazioni di doveri familiari nei CP_1 confronti della coniuge e delle figlie minori e così come esposto ed Parte_1 Per_1 Per_2 indicato nella parte in fatto ed in diritto del ricorso, condannare il medesimo al CP_1 risarcimento del danno cagionato rispettivamente alla Signora e alle figlie minori Parte_1
e nella misura che verrà accertata in corso di causa o in subordine da liquidarsi Per_1 Persona_3 in via equitativa.
Con decreto del 20.12.2024 è stata rigettata l'istanza di pronuncia di provvedimenti indifferibili ed urgenti inaudita altera parte ed è stata contestualmente fissata l'udienza per la discussione dell'istanza nel contraddittorio delle parti.
3 Con ordinanza del 6.2.2025, in parziale accoglimento dell'istanza ex art. 473-bis.15 c.p.c., è stata attribuita alla ricorrente il potere di decisione in ordine alla pre-iscrizione della Parte_1 figlia minore per l'anno scolastico 2025/2025 all'istituto comprensivo “Alda Costa” di Per_1
Ferrara (plesso scolastico M. M. Boiardo), anche senza il consenso di CP_1
In data 7.2.2025 si è costituito in giudizio il il quale ha contestato in fatto ed in diritto CP_1 quanto ex adverso allegato e dedotto.
In particolare, il resistente ha contestato: di avere attuato condotte integrative di una violenza domestica, psicologica ed economica, o di avere aggredito verbalmente la resistente;
di avere problemi di dipendenza dal gioco di azzardo o da sostanze stupefacenti e alcol.
Il ha evidenziato che l'assunzione da parte di Studio Ranzani S.r.l. è stato proposto alla CP_1
in quanto la stessa non era disponibile a tornare a lavorare come richiestole dal datore di Pt_1 lavoro dell'epoca.
A tal proposito, il ricorrente ha evidenziato che effettivamente la non ha mai prestato Pt_1 attività lavorativa per lo Studio e che l'assunzione aveva la finalità di assicurarle la contribuzione ai fini pensionistici;
proprio in questa prospettiva, le parti avevano concordato la restituzione della retribuzione corrisposta in suo favore da Studio Ranzani S.r.l., senza che la questione fosse stata mai oggetto di doglianze da parte della ricorrente prima dell'introduzione del giudizio.
Il ha anche dedotto che il bonifico di 84.350,00 euro è stato effettuato non in suo favore, CP_1 ma di un conto deposito intestato alla;
peraltro, tale somma era riferibile ad un assegno Pt_1 bancario di 90.400,00 euro emesso dallo stesso CP_1
Il resistente ha evidenziato che, dopo la cessazione della convivenza, nonostante le numerose richieste in tal senso, la ricorrente ha sempre impedito che le figlie pernottassero con il padre, in tal senso spinte anche dalla madre, la quale starebbe tentando di escludere la figura paterna dalla vita delle minori.
Dunque, il ha dedotto che la separazione sarebbe addebitabile alla moglie, in CP_1 considerazione della grave e ripetuta violazione dei doveri coniugali, che ha causato il venir meno dell'affectio coniugalis, evidenziando come ella avrebbe sempre espresso pubblicamente giudizi negativi sulla famiglia d'origine del marito.
Inoltre, il resistente ha allegato che la in più occasioni gli ha rivolto insulti alla presenza Pt_1 delle figlie e che la ricorrente avrebbe percosso le figlie od urlato nei loro confronti.
Il ha anche proposto domanda riconvenzionale per la restituzione della somma di € CP_1
84.350,00, derivanti dall'assegno già citato, e di € 18.655,68 versati dal resistente per i contributi pagati per la . Pt_1
4 Dunque, il resistente ha chiesto adottarsi provvedimenti provvisori in conformità alle conclusioni rassegnate.
Pronunciati i provvedimenti ex art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c., tenuto conto della richiesta di pronuncia di sentenza sullo status, è stata fissata l'udienza del 23.7.2025 per la discussione e la precisazione delle conclusioni.
2. Conclusioni delle parti
All'udienza del giorno 23.7.2025, tenutasi con la modalità di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come in atti.
3. La domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di tollerabilità della convivenza.
4. Necessità del prosieguo del processo quanto alle altre questioni ai sensi dell'art. 473- bis.22 c.p.c.
Va disposto il prosieguo dell'istruttoria con separata ordinanza di rimessione della causa davanti al
G.I., affinché questo Tribunale possa pronunciarsi sulle questioni dell'addebito, dell'affidamento dei figli, economiche, sulla domanda di cessazione degli effetti civili, sulle questioni connesse, sulle domande ex art. 330 e ss. c.c., nonché su tutte le ulteriori domande svolte.
Anche la determinazione delle spese processuali va rinviata al momento di emanazione della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la SEPARAZIONE PERSONALE TRA I
CONIUGI , e come sopra generalizzati;
Parte_1 CP_1
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PORTOMAGGIORE per l'annotazione di cui all'art. 5 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 6, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013);
RINVIA la statuizione sulle spese al momento della emanazione della sentenza definitiva;
RIMETTE, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice delegato.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 24.7.2025.
Il Presidente dott. Federica Abiuso
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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