Articolo 8 della Legge 13 agosto 1980, n. 466
Articolo 7Articolo 9
Versione
6 settembre 1980
Art. 8.
Il contributo nelle spese funerarie per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attivita' di servizio, previsto dall'articolo 286 del vigente regolamento del Corpo, modificato con decreto legislativo 16 febbraio 1948, n. 134, e con l'articolo 2 della legge 22 febbraio 1968, n. 101 , e' corrisposto fino a lire un milione.
Entrata in vigore il 6 settembre 1980
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