Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 4399/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti componenti:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice Relatore
dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 4399/2020 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche – indennità per occupazione di fondo e risarcimento
danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta per l'udienza collegiale del 5.3.2025 e vertente
TRA
, c.f.: , nata il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
Cimitile, ivi residente al Vico Arco n. 29, e , c.f.: CP_1 [...]
, nato il [...] a [...], residente in [...]alla Trav. C.F._2
III , rappresentati e difesi, in virtù di procura resa Parte_2
su atto separato, dall'avv. Giovanni D'Avino, c.f. , CodiceFiscale_3
con il quale elettivamente domiciliano in San Gennaro Vesuviano alla Piazza
Margherita n. 24. All'uopo l'avvocato costituito dichiara che il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata presso i quali desidera ricevere tutte le comunicazioni sono i seguenti: 081/5287812; Email_1
RICORRENTI
E
, c.f.: , in persona del Presidente pro - Controparte_2 P.IVA_1
tempore, con sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81, con indirizzo di posta elettronica certificata: egione.campania.it. Email_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti e , come da ricorso Parte_1 CP_1
introduttivo, e quindi:
“Voglia l'adito Giudice accertare che il fondo in comproprietà di
e è stato assoggettato ad Parte_1 CP_1
occupazione d'urgenza da parte della;
Controparte_2
Voglia inoltre accertare che a seguito dell'occupazione del fondo in
comproprietà degli istanti, la non ha corrisposto alcuna Controparte_2
indennità in favore degli attori, né ha riconosciuto a questi ultimi alcuna
somma a titolo di risarcimento danni;
Voglia, pertanto, condannare la , in persona del Controparte_2
p.t., legale rapp.te al pagamento in favore di CP_3 Parte_1
della somma pari ad € 2.816,77, in favore di della somma CP_1 3
pari ad € 2.816,77, per un totale complessivo di € 5.633,54 oltre interessi e
rivalutazione monetaria come per legge.
Voglia infine condannare la convenuta al pagamento delle spese e
compensi legali, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso notificato in data 27.7.2020 alla , in Controparte_2
persona del legale rapp.te pro tempore, e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 8.7.2021, e Parte_1 [...]
premettendo di essere comproprietari, ciascuno per la quota di 1/3, CP_1
di un fondo sito nel Comune di Nola, riportato in catasto alla partita n. 9924,
foglio n. 12, particella n. 211, della superficie catastale di are 03, esponevano che il detto fondo era stato oggetto di occupazione da parte della CP_2
la quale, con nota del 27.3.1997 prot. 4087 serv.3° sez. 1°, aveva
[...]
invitato il Comune di Nola ad emettere il decreto di occupazione di urgenza per la predetta particella ai fini della sistemazione del torrente Quindici nel tratto "Ponte delle Tavole alla strada provinciale per Polvica”.
Precisavano che il Comune, rilevata la pubblica utilità delle opere da realizzare, aveva autorizzato l'occupazione temporanea del fondo in comproprietà degli istanti, in via d'urgenza, in nome e per conto della CP_2
la quale, con atto successivo del 27.5.1997, aveva compilato lo
[...]
stato di consistenza dell'immobile occupato in via di urgenza, provvedendo altresì, in concomitanza, alla redazione del verbale di immissione nel possesso.
Specificavano, inoltre, che il terreno occupato si presentava coltivato 4
a patate, agli, fave e foraggio, piselli e cipolle, varie piante di viti, oltre a varie piante di noci di anni 2, tre salici di anni 7, un pioppo di anni 20, un fico di anni 4, un albicocco di anni 10, un pesco di anni 7 e un pioppo di anni 10, e sullo stesso insisteva un manufatto di lamiera zincata nonché un pozzo per l'emungimento dell'acqua.
Deducevano che, al fine di permettere le operazioni conseguenti all'occupazione temporanea, le piante esistenti sul fondo erano state in toto
abbattute e parimenti il pozzo e il manufatto erano stati demoliti.
Rappresentavano, infine, che la parte convenuta non aveva mai comunicato la fine dei lavori, non permettendo agli istanti di riprendere il possesso del bene, né tantomeno aveva corrisposto la dovuta indennità e tantomeno il risarcimento dei danni cagionati.
Pertanto, quanto al danno economico sofferto nella qualità di comproprietari, i ricorrenti chiedevano il riconoscimento delle seguenti somme pro quota: € 1.428,70 a titolo risarcitorio per la perdita del diritto dominicale sulla particella 211; € 272,60 per indennità di occupazione legittima;
€ 1.115,47 a titolo risarcitorio per occupazione illegittima, per un totale complessivo pro quota di € 2.816,77, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Sulla scorta di tali premesse, i ricorrenti convenivano la menzionata resistente innanzi all'intestato Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche,
chiedendo accogliersi le conclusioni sopra trascritte.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 12.1.2021, il giudice designato, rilevando la mancata comparizione della CP_2
disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 176
[...] 5
R.D. n. 1775/33 nei suoi confronti.
All'udienza del 7.9.2021, il giudice designato, accertata la regolarità
della notifica e della rinotifica del ricorso introduttivo, dichiarava la contumacia della concedendo i termini per l'indicazione Controparte_2
dei mezzi di prova e delle produzioni documentali.
In via istruttoria, entro i termini consentiti, i ricorrenti depositavano la
sentenza n. 5289/2019 del 4.11.2019, passata in giudicato - la quale,
provvedendo definitivamente sulla medesima questione, aveva riconosciuto il giusto indennizzo alla comproprietaria degli odierni attori, per la Parte_3
quota di un terzo pari ad € 2.816,77 - nonché le due CTU espletate nel giudizio definito con la predetta sentenza.
Stante, pertanto, la natura meramente documentale del giudizio in oggetto e ritenuta la causa matura per la decisione, precisate le conclusioni,
all'udienza del 4.4.2023 la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza collegiale del 2.7.2025,per poi essere anticipata all'udienza del 5.3.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 13.2.2025,secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., acquisite le relative note di parte, il
Tribunale all'udienza collegiale del 5.3.2025 riservava la causa in decisione.
***********************
La domanda è fondata e va accolta.
Ed invero, quanto alla legittimazione attiva dei ricorrenti, quali germani di e comproprietari in virtù di atto di vendita per notar Parte_3
del 4.2.1988, rep. 8264, racc. 1295, la stessa risulta dalla Persona_1
documentazione allegata, oltre che dalla depositata sentenza n. 5289/2019 del
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di 6
Napoli, passata in giudicato, che ha definitivamente accertato l'avvenuta occupazione temporanea, riguardante proprio la particella 211, per l'intera consistenza di mq. 300, con il riconoscimento di responsabilità della CP_2
per i danni conseguenti in proporzione alla quota, stabilita nella
[...]
misura di un terzo.
Ciò posto, la domanda di condanna della al Controparte_2
pagamento avanzata nel presente giudizio assume natura autonoma, in quanto volta ad ottenere la concreta attuazione di un diritto degli istanti già
definitivamente accertato in favore della comproprietaria Parte_3
In tale prospettiva, osserva il Collegio che non si configura una violazione del principio del ne bis in idem, trattandosi di una pretesa non esaminata nel precedente procedimento, come evidenziato a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cassazione civile, Sez. I, 8.2.2017,
n. 3313), secondo cui “Diversamente da quanto avviene per la determinazione
dell'indennità di espropriazione, che è unica ed estende i suoi effetti anche
agli altri comproprietari, in ipotesi di responsabilità della P.A. per
occupazione illegittima di un fondo appartenente a più comproprietari,
ciascuno di questi vanta un autonomo diritto al ristoro del pregiudizio causato
al suo patrimonio, potendo, dunque, agire a tutela del proprio diritto
individuale nei limiti della relativa quota, senza che sia configurabile
un'ipotesi di solidarietà attiva e, quindi, una situazione di litisconsorzio
necessario tra tutti i danneggiati. Ne consegue che l'accertamento contenuto
nella sentenza resa tra la P.A. ed uno solo dei comproprietari non fa stato nei
confronti degli altri, a ciò ostando il chiaro disposto dell'art. 2909 c.c., in
virtù del quale l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi 7
effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, nemmeno in via riflessa, laddove il
terzo sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello
in ordine al quale il giudicato interviene”.
Ciò posto, risulta accertato che il decreto di occupazione legittima,
avente ad oggetto la particella 211, emesso dal Comune di Nola in data
17.4.1997, prot. 37/1, prevedeva un'occupazione di anni tre, con conseguente scadenza della stessa alla data del 17.4.2000; per il periodo successivo ed antecedente alla proposizione del presente giudizio, avvenuta con ricorso del
27.7.2020, l'occupazione della particella 211 deve quindi ritenersi illegittima.
Nella c.t.u. richiamata, è stato accertato che l'opera pubblica realizzata consisteva in una stradina sterrata che ha occupato l'intera particella in oggetto, la quale non solo non risulta restituita, ma non è riutilizzabile direttamente per la coltivazione né è possibile ritrasformarla a fini agricoli,
poiché di fatto ancora occupata dall'Ente.
Orbene, secondo la Suprema Corte (v., ex plurimis, Cassazione civile,
Sez. I, 13/12/2023, n. 34912) “In caso di illegittima acquisizione del fondo e
di sua irreversibile trasformazione senza l'attivazione o la conclusione del
procedimento di espropriazione, il danno deve essere liquidato attraverso la
duplice operazione della aestimatio, ossia determinando il valore del bene
all'epoca del fatto, e della taxatio, ossia sottoponendo il valore del bene, fino
all'epoca della decisione, alla rivalutazione monetaria anno per anno, in
ragione della naturale perdita di valore nel tempo del denaro, oltre agli
interessi compensativi derivanti dal ritardo. Peraltro, la predetta
obbligazione di valore, una volta determinato l'ammontare del risarcimento
all'attualità, si converte in obbligazione di valuta, sulla quale decorrono gli 8
ordinari interessi legali dalla data della decisione fino al saldo definitivo.
Il proprietario, che abbia implicitamente rinunciato alla proprietà del bene proponendo come nella specie domanda risarcitoria per equivalente, in ipotesi di occupazione acquisitiva, ha infatti diritto all'integrale ristoro del danno, che ricomprende non solo la perdita del godimento del bene nel periodo di occupazione illegittima, ma anche quella relativa all'integrale valore dello stesso;
ciò perché una sottintesa conformazione della proprietà privata non è
desumibile dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42-bis, il cui disposto, fino a quando non venga esercitato dalla pubblica amministrazione il relativo potere acquisitivo, non è idoneo a paralizzare i comuni rimedi civilistici attribuiti dall'ordinamento al proprietario (v. Cassazione civile , sez. I , 30/03/2023 , n.
8958).
La Suprema Corte ha, ormai più volte, affermato il principio secondo cui la realizzazione di un'opera pubblica su di un fondo oggetto di legittima occupazione, non seguita dal perfezionamento della procedura espropriativa,
costituisce un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell'acquisto, ed è,
come tale, inidonea, da sé sola, a determinare il trasferimento della proprietà
in favore della P.A.
In tal senso, depone peraltro la costante giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell'uomo, che ha affermato la contrarietà alla convenzione dell'istituto della cosiddetta "espropriazione indiretta" e negato la possibilità
di individuare sistemi di acquisizione diversi da quello consensuale del contratto e da quello autoritativo del procedimento ablatorio.
A questa conclusione induce, altresì, l'art. 42-bis d.p.r. 8 giugno 2001
n. 327 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 9
espropriazione per pubblica utilità), aggiunto dall'art. 34, comma 1 d.l. 6 luglio
2011 n. 98, conv. in l. 15 luglio 2011 n. 111, norma che, anche con riguardo ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, disciplina le modalità attraverso le quali, a fronte di un'utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di pubblico interesse, è possibile - con l'esercizio di un potere basato su una valutazione degli interessi in conflitto - pervenire ad un'acquisizione non retroattiva della titolarità del bene al patrimonio indisponibile della p.a., sotto condizione sospensiva del pagamento, al soggetto che perde il diritto di proprietà, di un importo a titolo di indennizzo, nella misura superiore del 10% rispetto al valore venale del bene (così Cass. 705/13, ma, nel medesimo senso, Cass.
1804/13 e Cass. 6301/14).
Sulla base di tali premesse, dovendosi provvedere alla quantificazione del danno subito dagli istanti - sia per la perdita della proprietà che per l'occupazione - si condivide la stima analitica del valore venale del terreno in oggetto, effettuata dal CTU nel giudizio definito con la sentenza n. 5289/2019
- e risultante dalla relazione in questa sede allegata - nella misura di € 2.280,00
(mq. 300,00 x Euro/mq. 7,60), determinata al momento della proposizione della domanda, nel precedente giudizio, e quindi all'anno 2014; a ciò si aggiunge il valore del soprassuolo (€ 620,00) e dei manufatti distrutti (€
1.386,00), per un totale di € 4.286,00, pari ad € 1.428,70 per ciascun comproprietario (somma infatti quest'ultima già riconosciuta in precedenza a
. Parte_3
Ciò posto, va innanzitutto riconosciuta in favore di ciascuno dei ricorrenti nel presente giudizio, a titolo di risarcitorio per la perdita – in conseguenza della rinuncia implicita - del diritto di proprietà avente ad oggetto 10
la particella 211, la somma di € 1.428,70 quale quota ad ognuno di essi spettante per la perdita del terreno, oltre alle piantagioni ed ai manufatti ivi esistenti.
Trattandosi di debito risarcitorio, e quindi di valore, su tale importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - FOI - al netto dei tabacchi) a partire dal 9.5.2014 (epoca della iniziale determinazione da parte del c.t.u. nel menzionato precedente giudizio) e fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale a partire da quest'ultima e fino all'effettivo saldo.
L'importo rivalutato alla data odierna, calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è quindi pari ad € 1.913,68 per ciascuno dei ricorrenti, oltre agli interessi sullo stesso decorrenti al tasso legale dalla data della presente decisione sino al saldo.
Sulla base, poi, del valore venale del terreno come sopra determinato
(€ 2.280,00) e considerato che lo stesso è rimasto pressoché costante nell'arco temporale dell'occupazione, sia legittima che illegittima, il c.t.u. ha determinato - nel giudizio già definito e sopra richiamato - la prima, in complessivi € 817,70 e, per la quota parte della ricorrente in tale sede, in €
272,60 (1/12 del valore dell'immobile al momento dell'occupazione per ogni anno ed in misura di 1/144 per ogni mese o frazione di mese).
In conseguenza, la , in persona del legale rapp.te Controparte_2
pro – tempore, va condannata al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti dell'importo a tale titolo determinato in € 272,60, oltre interessi sullo stesso decorrenti al tasso legale dal 18.4.2000 (scadenza del triennio di occupazione 11
legittima), sino al saldo.
Quanto infine all'occupazione illegittima, la stessa deve intendersi protrattasi dal 18.4.2000 al 27.7.2020, dovendosi ancorare il dies ad quem alla data della proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio;
la stessa va quindi determinata, sulla base dei criteri già applicati da questo TRAP nella sentenza sopra richiamata e risultanti dalla c.t.u. depositata, in complessivi €
3.583,89 e, quindi, in € 1.194,63 per la quota di ciascuno degli odierni ricorrenti.
Anche in questo caso, trattandosi di debito risarcitorio e, quindi, di valore, sull'importo riconosciuto va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
Cont operai e impiegati - - al netto dei tabacchi) dalla data di proposizione dell'originario ricorso (scadenza dell'occupazione illegittima) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
L'importo rivalutato alla data odierna, calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è quindi pari ad € 1.536,49 in
favore di ciascuno dei ricorrenti, oltre agli interessi sullo stesso decorrenti al tasso legale dalla data della presente decisione sino al saldo. 12
Dunque, considerato che gli attori risultavano proprietari ciascuno per la quota di 1/3, vanno riconosciute in favore degli stessi, per le causali indicate, le somme di seguito indicate:
- € 1.913,68, a titolo risarcitorio e per ciascuno dei ricorrenti, per la perdita del diritto dominicale sulla particella 211, nonché del soprassuolo e dei manufatti ivi insistenti, oltre agli interessi su tale importo decorrenti al tasso legale dalla data della presente decisione sino al saldo;
- € 272,60, in favore di ciascuno dei ricorrenti, per indennità di occupazione legittima. oltre agli interessi decorrenti su tale importo al tasso legale dal 18.4.2000 al saldo;
- € 1.536,49, in favore di ciascuno dei ricorrenti, a titolo risarcitorio per occupazione illegittima, oltre interessi su tale importo decorrenti al tasso legale dalla data della presente decisione sino al saldo.
Le spese e competenze di lite relative al presente giudizio seguono la soccombenza della , in persona del legale rapp.te pro - Controparte_2
tempore, e si liquidano di ufficio come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 e fino a € 26.000,00) di cui al
D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei
compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge
31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022,
applicabile ratione temporis, considerando la somma complessivamente riconosciuta e la non particolare difficoltà delle questioni trattate.
Nulla va disposto in ordine all'iniziale richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giovanni D'Avino, dichiaratosi antistatario,
avendovi quest'ultimo espressamente rinunciato nelle note depositate il 13
27.2.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e con ricorso notificato in data 27.7.2020 alla Parte_1 CP_1
, in persona del legale rapp.te pro tempore, e rinotificato, Controparte_2
ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 8.7.2021,
disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la , Controparte_2
in persona del pro tempore, al pagamento, per le causali di CP_3
cui alla parte motiva, in favore di e di Parte_1 [...]
per ciascuno di essi, dei seguenti importi: a) a titolo di CP_1
occupazione legittima, € 272,60, oltre interessi su tale importo decorrenti al tasso legale dal 18.4.2000 e sino al saldo;
b) a titolo di
occupazione illegittima, € 1.536,49 in favore di ciascuno dei
ricorrenti, oltre agli interessi su tale importo decorrenti al tasso legale dalla data della presente decisione sino al saldo;
c) a titolo di risarcimento del danno per la perdita della proprietà dell'area occupata e del soprassuolo, € 1.913,68 per ciascuno dei ricorrenti, oltre agli interessi su tale importo decorrenti al tasso legale dalla data della presente decisione sino al saldo;
2) Condanna la in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e competenze di lite relative al presente procedimento, in favore cumulativo dei ricorrenti e con ripartizione proporzionale ai rispettivi crediti 14
risarcitori nella presente sede accertati, che liquida in complessivi €
2.764,00 di cui € 264,00 per spese vive ed € 2.500,00 per compensi,
oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi,
nonché Iva e Cpa, se dovute.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.3.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo