Articolo 4 della Legge 5 gennaio 1953, n. 4
Articolo 3Articolo 5
Versione
11 febbraio 1953
Art. 4.
La norma contenuta nel precedente art. 1 non si applica:
a) alle Amministrazioni dello Stato ed alle relative Aziende autonome;
b) alle Regioni, alle Province ed ai Comuni;
c) alle aziende agricole che impiegano nell'annata agraria mano d'opera salariata per un numero di giornate lavorative non superiore a 3000;
d) ai privati datori di lavoro per il personale addetto esclusivamente ai servizi familiari.
Entrata in vigore il 11 febbraio 1953
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