Articolo 20 della Legge 31 luglio 2002, n. 179
Articolo 19Articolo 21
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28 agosto 2002
Art. 20. (Istituzione del Reparto ambientale marino). 1. Al fine di conseguire un piu' rapido ed efficace supporto alle attivita' di tutela e di difesa dell'ambiente marino e costiero, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il Reparto ambientale marino (RAM) del Corpo delle capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Entrata in vigore il 28 agosto 2002
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