Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/04/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 395/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 395/2023 promossa da:
( ) Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) ( ) C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
( con il patrocinio dell'avv. Pompilio Massafra (C.F.
[...] C.F._4
), dell'Avv. Massimo Langella (C.F. ) e C.F._5 C.F._6 dell'Avv. Federica Leporelli (C.F. APPELLANTI C.F._7
Contro
(C.F. ) rappresentata Controparte_1 P.IVA_1 da (IÀ con il patrocinio dell'Avv. Marco Controparte_2 Controparte_3
Bianchini ( ) APPELLATA C.F._8
APPELLATA CONTUMACE Controparte_4
avverso pagina 1 di 20
RG n. 2048/2020
CONCLUSIONI
In data 26.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc. ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni diversa e contraria istanza, azione ed eccezione, in accoglimento dei motivi tutti espressi negli scritti difensivi di cui al primo grado e presenti nel depositando appello anche secondo il già invocato principio devolutivo ed in riforma totale della sentenza del Tribunale monocratico di Siena, nella persona del Giudice dott. Michele Moggi n.88/2023 del 28.01.2023 pubblicata in data 31.01.2023 notificata nel domicilio eletto a mezzo pec, sulla posta elettronica certificata degli Avv.ti Pompilio Massafra e Massimo Langella alla data del 01.02.2023, relativa al procedimento promosso e poi riassunto dinanzi al Tribunale di Siena R.G.N. 2048/2020 dai sig.ri
[...]
nella loro Parte_1 Parte_3 Parte_2 qualità di eredi del IG. nato il [...] a [...] ed ivi Persona_1 deceduto in data 27/11/2016, nonché dalla IG.ra sia in Parte_4 proprio, sia nella qualità di erede del IG. contro la Persona_1 [...]
e poi contro l'intervenuta mediante comparsa di Controparte_4 costituzione e risposta, giusta atto di scissione, Controparte_1
- in accoglimento integrale del presente appello ed in totale
[...] riforma della sentenza del Tribunale monocratico di Siena, nella persona del Giudice dott. Michele Moggi n.88/2023 del 28.01.2023 pubblicata in data 31.01.2023, notificata nel domicilio eletto a mezzo pec, sulla posta elettronica certificata degli Avv.ti Pompilio Massafra e Massimo Langella alla data del 01.02.2023 relativa al procedimento promosso e poi riassunto dinanzi al Tribunale di Siena R.G.N. 2048/2020 dai sig.ri Parte_1 [...]
e contro la Parte_3 Parte_2 Parte_4
e poi contro l'intervenuta mediante comparsa di Controparte_4 costituzione e risposta, giusta atto di scissione, Controparte_1 accogliere, nella sua qualità di peritum peritorum, le domande e
[...] le eccezioni tutte così come proposte in primo grado nell'atto di citazione notificato, che qui debbono intendersi tutte per integralmente riportate e pagina 2 di 20 trascritte e nessuna esclusa e rinunciata, anche in osservanza del principio devolutivo, nonché le conclusioni tutte dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado per quanto di ragione, con ogni conseguente statuizione come indicate nella perizia contabile di parte per interessi addebitati illegittimamente sul contratto di mutuo ipotecario sottoscritto a rogito notaio Persona_2
, numero repertorio 93117 dai sig.ri e
[...] Persona_1 Parte_4 in data 15/09/2006 con la “ , poi Controparte_5 [...]
dichiarando la restituzione e/o compensazione delle Controparte_6 somme rilevate in perizia pari ad € 101.027,69 a titolo di interessi usurari, nel caso si rilevi la gratuità del contratto di mutuo e pari ad € 50.448,02 per ricalcolo del piano di ammortamento con utilizzo del Tasso Legale (interessi Legali) applicazione art. 1346 C.C. (indeterminatezza), così come indicato nella perizia econometrica di parte attrice depositata nel fascicolo telematico del giudizio di primo grado;
- In subordine, disattesa sempre ogni diversa e contraria istanza, azione ed eccezione, in accoglimento integrale del presente appello ed in totale riforma della sentenza del Tribunale monocratico di Siena, nella persona del Giudice dott. Michele Moggi n.88/2023 del 28.01.2023 pubblicata in data 31.01.2023 notificata nel domicilio eletto a mezzo pec, sulla posta elettronica certificata degli Avv.ti Pompilio Massafra e Massimo Langella alla data del 01.02.2023 relativa al procedimento promosso e poi riassunto dinanzi al Tribunale di Siena R.G.N. 2048/2020 dai sig.ri Parte_1 [...]
e contro la Parte_3 Parte_2 Parte_4
e poi
contro
Controparte_4 CP_1 [...]
Voglia la Corte di Appello adita, ammettere la necessaria CP_1
Consulenza Tecnica di Ufficio contabile, per verificare e determinare il quantum debeatur effettivamente dovuto dagli appellanti e gli interessi restituibili e/o compensabili, sulla base dei vizi del contratto di mutuo ipotecario a rogito notaio
, numero repertorio 93117 sottoscritto dai sig.ri Persona_2
e in data 15/09/2006 con la “ Persona_1 Parte_4 [...]
, poi oggi Controparte_5 Controparte_4 [...] come indicato dal CTP o in quell'altra Controparte_1 maggiore o minore somma che sarà dovuta sulla base della necessaria ed espletanda CTU, all'uopo procedendo alla nomina del CTU, con i quesiti già indicati nelle memorie ex art.183 co.6 n. 2 c.p.c. di parte attrice, ovvero con quelli disposti dall'On.le Corte di Appello adita e, ove del caso, procedere, all'esito della ridetta CTU, alla restituzione e/o compensazione delle somme per interessi pagina 3 di 20 non dovuti fra le parti. In riforma integrale della sentenza n.88/2023 del 28.01.2023 e pubblicata il 31.01.2023 ed in accoglimento, poi, di tutte le richieste avanzate in prime cure, che qui di seguito si riportano, Voglia la Corte d'Appello adita, comunque: - Accertare che il tasso di mora pattuito e/o applicato, il tasso effettivo percentuale degli interessi di mora, nonché gli interessi previsti con la clausola di estinzione anticipata del contratto di mutuo a rogito notaio
, numero repertorio 93117 per l'importo di euro Persona_2
330.000,00 (trecentotrentamila) sottoscritto dal IG. e Persona_1
, supera il tasso soglia per il periodo di riferimento trimestrale, così Parte_4 come indicato dalla Banca d'Italia per conto del Ministero Controparte_7
ai sensi dell'art. 1 e 2 della Legge 108/96 e per l'effetto dichiarare, ex
[...] art. 1815 II comma del c.c., gratuito il contratto di mutuo suindicato, con conseguente obbligo per gli odierni appellanti, di restituire con le rate a scadere il solo capitale mutuato, senza alcun interesse. - Condannare, altresì,
[...]
giusta atto di scissione stipulato con Controparte_1
(“BMPS”) in data 25 novembre 2020 Controparte_4 innanzi al dott. rep. n. 39399, racc. n. 20019, iscritto nel Registro Persona_3 delle Imprese di e nel Registro delle Imprese di Napoli in data 26 novembre CP_4
2020, o chi di dovere, alla restituzione di tutte le somme a qualsiasi titolo indebitamente percepite, risultanti da usura oggettiva quale corrispettivo del finanziamento con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, previa compensazione con quanto eventualmente dovuto alla “ Controparte_4
”, oggi oggi anche ai sensi
[...] Controparte_1 dell'art. 1241 e seguenti c.c., o in quell'altra maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, anche all'esito dell'espletanda CTU. - Accertare e dichiarare la liberazione dei prestatori di garanzia fideiussoria e di ipoteca ex art. 1956 c.c. - Accertare e dichiarare, ove del caso, in via subordinata, l'indeterminatezza delle condizioni di applicazione dei tassi di interessi, nonché la nullità della stessa così come previsto ex art. 1419 II° co c.c., con conseguente sostituzione del tasso convenzionale con quello legale, ex art. 1284 c.c., rideterminando il nuovo piano di ammortamento all'italiana con il tasso sostituivo pari al tasso legale e per l'effetto condannare la Controparte_1
giusta atto di scissione stipulato con
[...] Controparte_4
(“BMPS”) in data 25 novembre 2020 innanzi al dott.
[...] Persona_3 rep. n. 39399, racc. n. 20019, iscritto nel Registro delle Imprese di e nel CP_4
Registro delle Imprese di Napoli in data 26 novembre 2020, o chi di dovere, alla pagina 4 di 20 restituzione e/o compensazione di quanto corrisposto ingiustamente dal de cuius IG. e dalla IG.ra , nonché dagli eredi figli IGg. Persona_1 Parte_4
, e dalla Parte_1 Parte_3 Parte_2
IG.ra , anche nella sua qualità di erede, così come rilevarsi dalla Parte_4 perizia di parte o in quell'altra maggiore o minore somma che risulterà dal corso dell'istruttoria, anche all'esito dell'espletanda CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. - In subordine, accertare e dichiarare, comunque, l'indeterminatezza della clausola degli interessi e l'applicazione di interessi anatocistici al contratto di mutuo sopra indicato, rideterminando il nuovo piano di ammortamento sulla base del piano di ammortamento all'italiana (interesse semplice) con il tasso sostitutivo pari al tasso legale e per l'effetto condannare la giusta atto di scissione stipulato Controparte_1 con (“BMPS”) in data 25 novembre 2020 Controparte_4 innanzi al dott. rep. n. 39399, racc. n. 20019, iscritto nel Registro Persona_3 delle Imprese di e nel Registro delle Imprese di Napoli in data 26 novembre CP_4
2020, o chi di dovere, alla restituzione e/o compensazione di quanto corrisposto ingiustamente in più dai IG.ri e quantificato Persona_1 Parte_4 sino alla 99° rata, così come può rilevarsi nella perizia di parte o in quell'altra maggiore o minore somma che risulterà nel corso dell'istruttoria anche all'esito della necessaria espletanda CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese non imponibili, spese forfettarie al 15%, onorari del doppio grado di giudizio, oltre CPA 4% ed IVA 22%, da distrarsi direttamente nei confronti dell'avv. Pompilio Massafra, dell'Avv. Massimo Langella e dell'Avv. Federica Leporelli, che si dichiarano antistatari. IN VIA ISTRUTTORIA in relazione al contratto di mutuo numero repertorio 93117 impugnato: Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: A) Ammettere la necessaria Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile econometrica affinché il nominando CTU risponda, previo esame dei documenti di causa, ai seguenti quesiti o a quelli che il Collegio indicherà con i quesiti già individuati nella memoria 183 co. 6 n.
2. cpc.. B) si reitera la richiesta documentale art. 210 c.p.c. già formalizzata nell'ambito della richiesta ex art.119 TUB inviata all'istituto di credito, nonché reiterata in atti”.
Per la parte appellata:
pagina 5 di 20 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per le causali di cui in narrativa, respingere l'appello notificato dai signori e avverso la Persona_1 Pt_4 sentenza n. 88/2023 nella causa civile R.G. 2048/2020 emessa dal Tribunale di Siena in data 28/01/2023 e pubblicata in data 31/01/2023 e per l'effetto confermare integralmente il contenuto della predetta sentenza. Con vittoria di spese di lite di secondo grado e conferma di quelle di primo grado”. Chiede concedersi termini per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 88/2023 pubblicata il 31/01/2023 il Tribunale di Siena ha così deciso: “Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, rigetta le domande;
condanna Parte_1 [...]
e a rimborsare ad Parte_3 Parte_2 Parte_4 [...] le spese di lite, che liquida in € 14.103,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali”.
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda proposta dinanzi al Tribunale di
Siena da e Parte_1 Parte_3 Parte_2 nei confronti di con la Parte_4 Controparte_4 quale chiedevano che venisse accertata la nullità del contratto di mutuo ipotecario intercorso tra le parti e la condanna della Banca mutuataria alla restituzione delle somme corrisposte in eccesso, con vittoria di spese. Deducevano che
[...]
e avevano stipulato, in data 15.9.2006, con Persona_1 Parte_4 CP_4
(poi , un contratto di Controparte_8 Controparte_4 mutuo ipotecario per l'importo di € 330.000,00, da rimborsare in duecentoquaranta rate mensili;
sostenevano inoltre, che, come risultante dalla perizia di parte prodotta, gli interessi moratori previsti in contratto erano usurari, così come il tasso effettivo di mora (T.E.M.O.) computando anche la clausola di estinzione anticipata e che le condizioni contrattuali erano indeterminate, in violazione dell'art. 1346 c.c., per la previsione di un tasso alternativo indeterminato e che il piano di ammortamento alla francese determinava poi un pagina 6 di 20 fenomeno anatocistico.
rimaneva contumace. Controparte_4
Si costituiva deducendo di essere Controparte_1
l'attuale titolare del credito e del mutuo oggetto di causa, a seguito di atto di scissione con Banco Monte dei Paschi di Siena, stipulato in data 25.11.2020, contestando la domanda attorea e preliminarmente eccependo l'improcedibilità della domanda, per il mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione e la prescrizione del diritto alla restituzione;
nel merito, contestava l'applicazione di interessi usurari ed anatocistici.
Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, la causa, rigettata la richiesta di ctu formulata dagli attori, veniva istruita con prove documentali e decisa come sopra indicato.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
(di Parte_2 Parte_3 Parte_4 seguito anche APPELLANTI) convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di
Appello (di seguito solo o CP_1 Controparte_1 CP_1 anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
I. erronea esclusione degli interessi di mora dal tasso soglia usura. violazione art. 644 c.p. e art. 1815 c.c. - mancata valutazione della sussistenza di usura in relazione al tasso di mora - erronea valutazione del tasso soglia con riguardo agli interessi di mora - erronea valutazione delle conseguenze in termini di gratuità ex art. 1815 c.c. degli interessi di mora.
II. errata valutazione delle prove e delle risultanze tecniche contenute nella relazione di parte;
III. violazione del principio tra il chiesto e il pronunciato – mancata pronuncia pagina 7 di 20 sull'indeterminatezza contrattuale;
IV. violazione artt. 1283, 1284, 1322, 1346, 1418, 1419 c.c. - erronea interpretazione del piano di ammortamento alla francese;
V. omessa motivazione in ordine alla mancata ammissione di Consulenza Tecnica
D'ufficio.
Per tali ragioni veniva formulata dagli APPELLANTI richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, Controparte_1 rappresentata da (IÀ (di seguito solo Controparte_2 Controparte_3
), nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure CP_1 mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
Con ordinanza del 28.4.2024 la Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , originaria convenuta in Controparte_4 primo grado, quale litisconsorte necessaria, in quanto dante causa nella successione del diritto controverso e non estromesso.
, nonostante la ritualità della notificata Controparte_4 dell'atto di citazione ad integrazione del contraddittorio, non si costituiva.
In data 26.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_4
ritualmente citata e non comparsa.
[...]
pagina 8 di 20 L'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata da parte appellata non può essere accolta. L'atto di appello indica chiaramente le parti del provvedimento contestate e le corrispondenti ragioni di censura, con argomentazioni che necessitano di essere approfondite.
Nel merito, l'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue:
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame (erronea esclusione degli interessi di mora dal tasso soglia usura. violazione art. 644 c.p. e art. 1815 c.c. mancata valutazione della sussistenza di usura in relazione al tasso di mora. erronea valutazione del tasso soglia con riguardo agli interessi di mora. erronea valutazione delle conseguenze in termini di gratuità ex art. 1815 c.c. degli interessi di mora) è infondata.
Parte appellante sostiene che il Tribunale, errando nelle risultanze del conteggio effettuato, affermerebbe il contrario di quanto accertato matematicamente, deducendo il mancato superamento del tasso soglia usura, pur indicando il tasso contrattuale in 9.78% a fronte del Tasso Soglia pari a 6.800% e che avrebbe errato nell'escludere gli interessi di mora dal calcolo del Tasso Soglia di usura, ritenendo che non possono essere sottoposti al TSU sulla base di mere ipotesi di ritardato pagamento e trattandosi di unità ontologicamente distinte dagli interessi corrispettivi;
inoltre nel contratto sarebbe previsto un tasso alternativo indeterminato e quindi in ipotesi di ricalcolo del piano di ammortamento del mutuo de quo al tasso legale sarebbe da stornare l'importo di € 50.448,02.
contesta l'assunto, evidenziando la correttezza della sentenza. CP_1
La censura è infondata.
pagina 9 di 20 L'appellante riporta il calcolo del Tribunale da cui risulta un tasso soglia pari a
9,78% ed un tasso contrattuale pari a 6,800%, per poi invertire i dati e sostenere l'usurarietà del contratto avendo il Tribunale calcolato il tasso soglia pari a
6,800% ed il tasso contrattuale pari a 9,78% (pag. 6 appello): ”E, quindi, lo stesso Tribunale di Siena in applicazione della normativa, sviluppa i calcoli matematici riconoscendo, a pag. 10 della sentenza, effettivamente il superamento del Tasso di Interesse in Usura e deducendo “ nel caso di specie, tenuto conto del
TEGM del 4,42% previsto per la categoria “mutui ipotecari a tasso variabile”, applicando la maggiorazione del 2,1%, si arriva ad una percentuale del 6,52% e quindi, aumentando della metà tale percentuale, si giunge al tasso soglia usura per gli interessi moratori del 9,78 %. Ne deriva che il tasso moratorio previsto in contratto del 6,800% è inferiore al tasso soglia per gli interessi moratori e, quindi, non è usurario (cfr. pag.10 della motivazione). E pur tuttavia, errando nelle risultanze di conteggio, si discosta dal ragionamento logico-giuridico- matematico prima intrapreso – addirittura affermando il contrario di quanto invece matematicamente esso stesso afferma (9.78% a fronte ictu oculi del Per_4
pari a 6.800%) e deducendo – sempre erroneamente-
[...] incomprensibilmente il mancato superamento del . Appare, quindi, Persona_4 non condivisibile il ragionamento applicato dal Tribunale di Siena per gli evidenti motivi non solo giuridici, ma anche puramente matematici – si ripete 9.78%
Tasso Usura a fronte ictu oculi del Tasso Soglia pari a 6.800%.”
Del pari infondata è la critica al riferimento in sentenza, all'ontologica diversità tra tasso corrispettivo e tasso moratorio;
l'interesse corrispettivo costituisce, infatti, la remunerazione concordata per il godimento di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività del denaro stesso, mentre l'interesse moratorio rappresenta il danno conseguente all'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria ai sensi dell'art. 1224 c.c. Il primo giudice ha evidenziato che “i decreti pagina 10 di 20 ministeriali periodici di “Rilevazione dei tassi effettivi globali medi”, a decorrere dal Decreto 25 marzo 2003, stabiliscono che sono esclusi dal calcolo del TEGM gli
“interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”. La
Banca d'Italia ha chiarito, nel documento del 3.7.2013, che “gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente”.
Le argomentazioni giuridiche ed i criteri di calcolo affermati nella sentenza impugnata sono peraltro, conformi ai principi emanati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19597/2020: “La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso". "La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perchè "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto"". "Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista […]" (vedi anche Cass 05/09/2022, n.26051: “per i contratti i contratti conclusi dal 10 aprile
2003 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 25 marzo 2003) al 30 giugno 2011, il tasso-soglia di mora si determina sommando al Tasso effettivo pagina 11 di 20 globale medio (T.E.G.M.) il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50 per cento ex articolo 2, comma 4, legge n. 108 del 1996, pro tempore vigente, secondo la seguente formula: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5”).
La sentenza impugnata va dunque sul punto confermata.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata (errata valutazione delle prove e delle risultanze tecniche contenute nella relazione di parte.) viene esaminata unitamente alla quinta (omessa motivazione in ordine alla mancata ammissione di consulenza tecnica d'ufficio) per evidenti ragioni di connessione.
Parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui non è stata riconosciuta l'usurarietà del contratto derivante dall'applicazione della penale di estinzione anticipata, con necessità di procedere a CTU, includendo nel calcolo del
TSU gli interessi moratori ed il costo occulto, dato dal regime di capitalizzazione composta nella redazione del piano di ammortamento alla francese.
Il motivo di appello è infondato.
Il Tribunale ha correttamente evidenziato che “la penale di estinzione anticipata costituisce un costo solo eventuale, sia nel senso che è dovuta solo laddove il mutuatario si avvalga della facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo sia nel senso che il suo importo è variabile;
proprio per questo suo carattere “eventuale” deve escludersi che la penale di estinzione anticipata debba essere considerata ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto”, posto che la possibilità di recedere anticipatamente dal contratto costituisce un'applicazione della facoltà di recesso di cui all'art. 1373 c.c., e non è un costo da sopportare per ottenere, gestire ed utilizzare il credito, come previsto anche nelle istruzioni emanate da
Banca d'Italia, secondo cui “le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi pagina 12 di 20 meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica” e, conseguentemente, non sono incluse tra le spese rilevanti ai fini della determinazione del TEG”.
Le ragioni indicate dal Tribunale trovano autorevole conferma nei consolidati principi delle pronunce di legittimità e di merito.
La Corte di Cassazione ha evidenziato che “ai fini della determinazione del tasso soglia, non è ad esempio possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (che peraltro ai primi succedono per il debito scaduto: cfr. Cass., 20/05/2020, n. 9237, in cui pure si discorre di comune funzione remunerativa degli accessori in discussione), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass., 04/11/2021, n. 31615) questo impianto ricostruttivo delle complessive scelte legislative, riafferma il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U., 20/06/2018, n. 16303, cui
"adde" Cass., 18/01/2019, n. 1464); facendo applicazione di questi principi al caso di specie, ne deriva l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori;
la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente pagina 13 di 20 dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente" (arg. D.L. n. 185 del 2008, ex art.
2-bis, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella”. (Cass. n. 7352/2022; vedi anche
Cass. 14/03/2022, n.8109).
Riguardo l'asserito costo occulto determinato dalla capitalizzazione degli interessi con il sistema “alla francese”, le Sezioni Unite con sentenza n. 15130/2024 hanno escluso che “la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese» rispetto a quello «all'italiana» costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto [….] il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si pagina 14 di 20 articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente” ,
Quanto alle valutazioni contenute nella ctp ed all'asserita necessità di disporre
CTU, si rileva che i conteggi effettuati dal ctp e le relative conclusioni sono basati su principi diversi da quelli adottati e fatti propri dal giudice di primo grado e confermati da questo Collegio, avendo il consulente di parte indicato il medesimo
TSU per interessi corrispettivi e moratori e compreso nel calcolo la commissione per estinzione anticipata. Attesa l'infondatezza delle deduzioni relative ad asserite illegittimità delle condizioni contrattuali, correttamente il Tribunale ha rigettato la
CTU richiesta dagli appellanti al fine di dimostrare un assunto già riconosciuto infondato.
E' consolidato principio giurisprudenziale che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario.
La censura di omessa motivazione del diniego di ammissione della CTU non è fondata, essendo implicitamente ed inequivocabilmente desumibile dalle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio indicata in sentenza (Cass. 11466/2023).
Anche sul punto dunque la sentenza appellata merita di essere confermata.
III. La terza censura alla sentenza impugnata (violazione del principio tra il chiesto e il pronunciato – mancata pronuncia sull'indeterminatezza contrattuale) è infondata.
Parte appellante sostiene che il Tribunale ha omesso ogni valutazione in ordine alla difformità del TAEG;
afferma che, come evidenziato dal perito di parte, avendo l'istituto di credito previsto un tasso alternativo, in caso di cessazione del pagina 15 di 20 parametro di riferimento del calcolo del tasso corrispettivo senza ulteriori specificazioni, vi sarebbe incertezza assoluta nella determinazione e determinabilità del tasso in funzione della previsione contrattuale della cessazione del parametro di base;
deduce, altresì, che sussisterebbe la violazione dell'art. 117 TUB, per l'omessa indicazione, nel contratto di mutuo, degli elementi essenziali che consentono di determinare ex ante in maniera univoca l'oggetto Part della prestazione, che vi sarebbe difformità tra l indicato in contratto ed il
TAEG effettivamente applicato e che sarebbero violati i precetti della normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali.
eccepisce che dalla difformità del TAEG/ISC indicato nel contratto rispetto a CP_1 quello accertato non consegue la nullità del contratto ma, al più, potrebbe evincersi un comportamento valutabile ai fini dell'accertamento di un eventuale inadempimento;
inoltre, la Banca d'Italia, con le circolari del 2003 e del 2009 e le Part Istruzioni del 25/7/2013, ha inserito l nella Sezione dedicata alla pubblicità contrattuale e non in quella dedicata ai requisiti di forma e di contenuto negoziale, ragion per cui nessuna indeterminatezza sarebbe ravvisabile.
Il Tribunale, con motivazione chiara e condivisibile, ha evidenziato che “all'art. 5 del contratto, le parti hanno previsto l'iniziale applicazione di un tasso fisso, nella misura del 4,80%, destinato poi ad essere trasformato in tasso variabile, ottenuto a partire dal tasso Euribor a tre mesi lettera - pari al momento della stipula del contratto al 3,25% -, aumentato di uno spread dell'1,70% e, per l'ipotesi in cui tale tasso euribor cessasse di esistere, hanno previsto che venisse sostituito “dal parametro che il mercato, sul quale il precedente era rilevato, adotterà in sostituzione di esso”. A fronte di tale previsione, si deve invero rilevare che le parti hanno in qualche modo indicato i parametri per individuare il tasso che dovrebbe sostituire l'Euribor adottato quale parametro di riferimento;
comunque, anche ad ammettere che la pattuizione sia indeterminata perché riferita ad un pagina 16 di 20 parametro non ben individuabile, l'eventuale nullità di tale clausola è destinata a riguardare esclusivamente la medesima clausola che prevede l'interesse sostitutivo ma non la clausola principale che prevede l'Euribor quale parametro da utilizzare per determinare l'interesse da applicare. Del resto, non risulta che l'Euribor abbia “cessato di esistere” e quindi deve comunque escludersi che si sia verificata l'ipotesi a cui è ricollegata l'applicazione del tasso sostitutivo.”
In ordine all'asserita difformità del TAEG, rileva il Collegio che l'indice sintetico di costo/tasso annuo effettivo globale rappresenta il costo effettivo per il cliente, espresso in percentuale;
esso è comprensivo del tasso d'interesse e di tutte le spese accessorie della pratica ed ha la funzione di informare il cliente della complessiva onerosità dell'operazione, ma non incide sulla stessa. L'eventuale erronea indicazione del medesimo non comporta indeterminatezza del tasso pattuito, atteso che la mancata indicazione non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cass. n. 39169/21, Cass. n. 35676/2023).
IV. La quarta censura alla sentenza impugnata (Violazione artt. 1283, 1284,
1322, 1346, 1418, 1419 c.c.. Erronea interpretazione del piano di ammortamento alla francese) è infondata.
L'appellante afferma che il sistema della rata a importo fisso a capitale crescente, essendo compatibile sia con un sistema di capitalizzazione semplice che con un sistema di capitalizzazione composta, dovrebbe specificare il tipo di capitalizzazione, in mancanza del quale si avrebbe un'indeterminatezza delle condizioni contrattuali, perché le due possibili ipotesi portano a risultati numerici tra loro diversi. Infatti, ad ogni scadenza gli interessi maturati sarebbero di fatto dapprima imputati al capitale e poi pagati nella quota contenuta nella rata, causando il fenomeno anatocistico vietato dall'art.1283 c.c. ed il costo occulto,
pagina 17 di 20 rinvenibile nelle singole rate calcolate in capitalizzazione composta, sarebbe rilevante ai fini del calcolo del TEG e, quindi, ai fini della normativa antiusura.
eccepisce l'infondatezza della tesi avversaria, non comportando tale forma CP_1 di ammortamento né anatocismo, né indeterminatezza del tasso.
A giudizio del Collegio, l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione composto e della modalità di ammortamento alla francese non comporta l'indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e conseguente nullità del contratto, atteso che il contratto di mutuo contiene l'inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse.
Neppure è ravvisabile l'anatocismo, atteso che gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo non ancora restituito, senza addebito di interessi sugli interessi maturati.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 15130/2024, ha sul punto, enunciato il seguente condivisibile, principio di diritto: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
L'appello, pertanto, viene integralmente rigettato, con conferma, sul punto, della sentenza di prime cure.
VI. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio (che vede vittoriosa ) le spese processuali del CP_1
pagina 18 di 20 presente grado devono essere poste a carico di PARTE APPELLANTE nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dello scaglione di riferimento indeterminato complessità bassa, valori medi, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio. Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n.
115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2 [...]
nei confronti di Parte_3 Parte_4 Controparte_1 avverso la sentenza n. 88/2023 del Tribunale di Siena, disattesa
[...] ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata
2. Condanna parte appellante Parte_1 Parte_2
a pagare le spese del
[...] Parte_3 Parte_4 grado ad rappresentata da Controparte_1 [...]
che liquida in € 6.946,00 oltre spese generali, IVA e CAP come per CP_2 legge;
3. Dà atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
Firenze, camera di consiglio del 1.04.2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Anna Primavera
pagina 19 di 20 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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