Articolo 7 della Legge 30 aprile 1976, n. 385
Articolo 6Articolo 8
Versione
8 giugno 1976
Art. 7.
L' articolo 14 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 , e' sostituito dal seguente:
"E' consentito l'uso della parola brandy nelle denominazioni di cherry brandy, apricot brandy, peach brandy, prune brandy, orange brandy o oran brandy per indicare un liquore con tenore in zucchero (saccarosio) compreso l'eventuale zucchero invertito calcolato in saccarosio, non inferiore a 150 grammi per litro ottenuto con impiego di almeno il 12 per cento del succo del frutto nominato. Quest'ultimo limite non si applica all'orange brandy.
Tali denominazioni devono essere apposte a caratteri di dimensione unica e devono essere completate con la parola "liquore" che deve far parte di esse o immediatamente precederle o seguirle, apposta con caratteri leggibili ed indelebili di dimensioni non inferiori ad un terzo di quelle usate per la denominazione".
Entrata in vigore il 8 giugno 1976