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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/11/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al R.G. V.G. 469/ 2025, riservata in decisione x art. 127 ter cpc dal 6.11.2025, avente ad oggetto: Divorzio TRA
(c. f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Villella Antonietta - giusta procura in atti -; E (c. f. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Pugliese Giuseppe - giusta procura in atti-; ricorrenti NONCHE' P.M. - sede- intervenuto Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 25.7.2025 i ricorrenti- premesso di aver contratto matrimonio in data 19.11.1988; che dall'unione sono nate due figlie, (cl. 1990) e (cl. 1993), Per_1 Per_2 entrambe maggiorenni ed autosufficienti economicamente;
di essere separati con sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 85/2024, emessa nel procedimento R.G.C. 301/2022– chiedevano congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex art. 473 bis.51 c. p. c – ritualmente comunicata al PM – depositate dalle parti note conclusive, all'udienza cartolare del 5.11.2025, la causa veniva trattenuta per la decisione con riserva di riferire al Collegio.
Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
Pag. 1 a 3 898, come modificata dall'art. 1 L.
6.5.2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge nel procedimento di separazione definito con sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 85/2024 del 14.2.2024, emessa nel procedimento RGC 301/2022 e, tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, è perdurata ininterrottamente ed incontestatamente la separazione.
I coniugi hanno poi concordato le condizioni del loro divorzio nei medesimi termini di quelli della separazione che di seguito pedissequamente si riportano:
“2) assegnazione a entrambi i coniugi della casa coniugale sita in Briatico Loc. San
CO, via Nuova n. 18 e di proprietà di entrambi i coniugi, che sarà condivisa;
3) Il sig. verserà a favore della Sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_2 mantenimento la somma € 400.00 durante il periodo in cui il Sig. lavorerà Pt_1 regolarmente e in € 300,00 nel periodo in cui il Sig. sarà in Aspi o andrà in Pt_1 pensione;
4) Ciascun coniuge si farà carico delle spese di straordinarie relative alla casa di abitazione in ragione del 50% ciascuno;
5) Le spese per la somministrazione di servizi ed utenze e per le spese ordinarie saranno suddivise per quote paritarie del 50% ciascuno nel periodo in cui il sig. sarà Pt_1 presente all'interno dell'abitazione, mentre nei periodi durante i quali il Sig. Pt_1 non abiterà la casa lo stesso parteciperà alle spese versando alla resistente Parte_2 il 20 % delle fatture relative alle utenze ed i servizi ed alle spese ordinarie.
[...]
Le tasse relative all'immobile di abitazione saranno a carico di ognuno in considerazione della propria quota di proprietà.”
Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tale accordo.
Attesa la natura della causa e l'istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia pronunciando nella causa civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e – con le condizioni concordate e riportate
[...] Parte_3 in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San
CO BR (VV) (R.A.M. Anno 1988, Atto n. 3, Parte 1) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
Pag. 2 a 3 g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74 e art. 152 septies disp. att.
c.p.c.;
C) nulla per le spese.
Così deciso nella C.C. da remoto del 19.11.2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 3 a 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al R.G. V.G. 469/ 2025, riservata in decisione x art. 127 ter cpc dal 6.11.2025, avente ad oggetto: Divorzio TRA
(c. f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Villella Antonietta - giusta procura in atti -; E (c. f. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Pugliese Giuseppe - giusta procura in atti-; ricorrenti NONCHE' P.M. - sede- intervenuto Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 25.7.2025 i ricorrenti- premesso di aver contratto matrimonio in data 19.11.1988; che dall'unione sono nate due figlie, (cl. 1990) e (cl. 1993), Per_1 Per_2 entrambe maggiorenni ed autosufficienti economicamente;
di essere separati con sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 85/2024, emessa nel procedimento R.G.C. 301/2022– chiedevano congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex art. 473 bis.51 c. p. c – ritualmente comunicata al PM – depositate dalle parti note conclusive, all'udienza cartolare del 5.11.2025, la causa veniva trattenuta per la decisione con riserva di riferire al Collegio.
Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
Pag. 1 a 3 898, come modificata dall'art. 1 L.
6.5.2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge nel procedimento di separazione definito con sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 85/2024 del 14.2.2024, emessa nel procedimento RGC 301/2022 e, tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, è perdurata ininterrottamente ed incontestatamente la separazione.
I coniugi hanno poi concordato le condizioni del loro divorzio nei medesimi termini di quelli della separazione che di seguito pedissequamente si riportano:
“2) assegnazione a entrambi i coniugi della casa coniugale sita in Briatico Loc. San
CO, via Nuova n. 18 e di proprietà di entrambi i coniugi, che sarà condivisa;
3) Il sig. verserà a favore della Sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_2 mantenimento la somma € 400.00 durante il periodo in cui il Sig. lavorerà Pt_1 regolarmente e in € 300,00 nel periodo in cui il Sig. sarà in Aspi o andrà in Pt_1 pensione;
4) Ciascun coniuge si farà carico delle spese di straordinarie relative alla casa di abitazione in ragione del 50% ciascuno;
5) Le spese per la somministrazione di servizi ed utenze e per le spese ordinarie saranno suddivise per quote paritarie del 50% ciascuno nel periodo in cui il sig. sarà Pt_1 presente all'interno dell'abitazione, mentre nei periodi durante i quali il Sig. Pt_1 non abiterà la casa lo stesso parteciperà alle spese versando alla resistente Parte_2 il 20 % delle fatture relative alle utenze ed i servizi ed alle spese ordinarie.
[...]
Le tasse relative all'immobile di abitazione saranno a carico di ognuno in considerazione della propria quota di proprietà.”
Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tale accordo.
Attesa la natura della causa e l'istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia pronunciando nella causa civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e – con le condizioni concordate e riportate
[...] Parte_3 in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San
CO BR (VV) (R.A.M. Anno 1988, Atto n. 3, Parte 1) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
Pag. 2 a 3 g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74 e art. 152 septies disp. att.
c.p.c.;
C) nulla per le spese.
Così deciso nella C.C. da remoto del 19.11.2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 3 a 3