Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 25/06/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
IL GIUDICE
Letto il ricorso depositato da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15/08/1993 e residente a [...], difeso e rappresentato dall'Avv. Claudio Bernini, per l'omologazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex artt. 67 e ss CCII, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 7/04/2025, presentava una proposta di piano Parte_1 di ristrutturazione dei debiti del consumatore secondo la disciplina dettata dagli artt. 67 e segg.
CCII.
Con decreto 29/04/2025, ritenuto che parte ricorrente fosse qualificabile come consumatore sovraindebitato ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII;
verificata la completezza della domanda e dei documenti allegati ex artt. 67 e 68 CCII;
rilevato che, anche secondo quanto rilevato dall'OCC, non risultavano condizioni soggettive ostative ex art. 69 CCII;
ritenuta quindi l'ammissibilità del piano e della proposta;
disponeva la sua pubblicazione, mandando l'OCC a darne comunicazione ai creditori entro 30 giorni;
visto l'art. 70, comma 4 CCII, disponeva altresì la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata, nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, fino alla conclusione del procedimento.
L'OCC provvedeva alla comunicazione in data 30/4/2025 a tutti i creditori;
a seguito di tale comunicazione, l'Agenzia delle Entrate e Riscossione e precisavano e aggiornavano CP_1 la loro posizione creditoria, dando luogo – con riferimento alla precisazione di - ad una CP_2 integrazione/aggiornamento della relazione e del piano di ristrutturazione. Testi L sentito il debitore, ha riferito al giudice ai sensi dell'art 70, 6° comma, CCII, che, quanto alla precisazione di non è possibile iscrivere il credito in privilegio stante l'assenza del CP_1 bene su cui il privilegio insiste nel patrimonio del Debitore;
le precisazioni di sono invece CP_2 state recepite, rilevando che in proposito non vi sono eccezioni da sollevare.
Trattandosi di diversa allocazione dei crediti in ossequio alle osservazioni, non si ritiene provvedere ad una nuova comunicazione ai creditori.
1
b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.
Alla domanda è allegata una relazione dell'OCC, che contiene: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b)
l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
indica altresì se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.
In relazione alle condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII, si osserva che il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.
Quanto alla sua meritevolezza (non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode), si osserva: il debito del sig. trae origine nel 2018 Pt_1 quando contrae, per far fronte a delle spese necessarie per l'abitazione, un finanziamento con
Unicredit spa per € 5.000, e rilascia garanzia a per il sig. che aveva richiesto un Pt_2 finanziamento con UBI banca per € 1.800; inoltre nel 2019 il sig. richiede un mutuo Pt_1 alla Cassa di Risparmio di Savigliano per € 37.500 per l'acquisto della prima casa, garantito al
50% dal Fondo prima casa, che tutt'ora è in regolare ammortamento, e l'apertura di un contratto di fido di € 2.500; la tensione finanziaria si verifica nel 2020, allorquando viene effettuato un pignoramento presso terzi (RGE 918/2020 Tribunale di Cuneo, a seguito della sentenza n.
889/2019 emessa dal Tribunale di Cuneo), da parte del sig. , locatore dell'immobile di CP_3 cui il sig. risultava conduttore sino all'anno 2017, unitamente al sig. , che porta Pt_1 Pt_3 alla conseguente trattenuta del quinto dello stipendio;
inoltre, sempre nel 2020, a seguito della congiuntura economica causata dalla pandemia, il sig. si vede, dapprima, ridurre lo Pt_1 stipendio al minimo sindacale, poi, perde il lavoro interinale presso Adecco;
in tale contesto il sig. non riesce più a far fronte ai propri debiti anche nei confronti di Enti e Agenzia Pt_1 delle Entrate;
nel 2024, il ricorrente, sempre in relazione alla suddetta sentenza n. 889/2019, subisce un ulteriore pignoramento presso terzi (RGE 481/2024 Tribunale di Cuneo) che tutt'oggi grava sulla retribuzione. Peraltro, a seguito del licenziamento, il ricorrente ha reperito nuova attività lavorativa come dipendente, assunto come autista part-time al 60% presso la Team
Work S.r.l., ove lavora a fa data dal luglio 2022, con una retribuzione mensile e ritenute alla fonte per gli impegni fiscali.
2 Alla luce delle su esposte evidenze, si ritiene pertanto che non abbia dato luogo all'attuale situazione con colpa grave, né tantomeno con malafede.
Il piano prevede la devoluzione ai creditori della somma di euro 4.000,00 riconosciuta a fondo perduto da e della somma mensile di euro 372,51, per 36 mensilità, pari al reddito CP_4 mensile residuo rispetto a quanto necessario per il suo sostentamento e per il pagamento della rata del mutuo ipotecario di euro 250,00 mensili, che grava sull'immobile di proprietà, che il sig. continua a versare. Pt_1
Tale finanza consente di soddisfare i creditori secondo il seguente prospetto:
La proposta risulta migliorativa rispetto alla alternativa liquidatoria (ove l'attivo sarebbe costituito dalla somma ricavata dalla vendita dell'immobile ipotecato e del 50% dell'autovettura
Fiat 600 immatricolata nel 2003, nonché dal reddito eccedente rispetto all'importo lasciato a
3 disposizione dal Giudice per il mantenimento, determinato senza il rimborso della quota del mutuo ma con la medesima somma impiegata per un affitto), la quale ultima consentirebbe di soddisfare al 100% i crediti prededucibili, solo parzialmente il privilegio ipotecario, parzialmente gli altri privilegi, mentre i chirografari e gli ipotecari declassati a chirografo non troverebbero soddisfazione alcuna.
Risulta pertanto rispettato il disposto dell'art. 67 comma 3 (La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4) e comma 4 (È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC). Infatti, sebbene il credito con privilegio generale sia falcidiato in concomitanza con un pagamento a favore dei creditori chirografari (e quindi con superamento della regola della priorità assoluta), lo stesso è soddisfatto per il 54,073% con la destinazione della somma di euro 10.813,239 che rappresenta in sé un importo di poco inferiore a quello che in caso di liquidazione controllata - in una prudente previsione di vendita - sarebbe complessivamente disponibile e distribuito interamente per le prededuzioni e per il privilegio ipotecario.
Alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese, il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile: tutti i creditori, compresi quelli che hanno già promosso azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, saranno pertanto soddisfatti in conformità al piano.
L'ulteriore richiesta di disporre “la sospensione di eventuali fermi amministrativi iscritti sulla autovettura” appare, invece, in questa sede inammissibile, non essendo l'autoveicolo oggetto del piano;
l'eventuale cancellazione del vincolo, per la quota di comproprietà in capo al consumatore, è subordinata alla soddisfazione del credito secondo il piano.
P.Q.M.
visto l'art. 70, 7° comma, del Codice della Crisi
OMOLOGA il Piano del consumatore presentato da (C.F. ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] e residente a [...] via Sebastiano
Oderda n. 22; manda all'OCC di effettuare la trascrizione del medesimo, ove necessario;
DICHIARA chiusa la procedura.
Manda la Cancelleria ad effettuare la pubblicazione della presente sentenza e l'OCC ad eseguire le prescritte comunicazioni ai creditori.
Cuneo 23/06/2025
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Il Giudice
Dott.ssa Paola Elefante