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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13095 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 22602/2025
Il Giudice SS SI, a seguito all'udienza del 17/12/2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. DANIELE CHECCHI
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv. DANIELA MARIA CP_1 P.IVA_1
NA MA resistente
OGGETTO: liquidazione di ratei assegno di invalidità ex art. 1 l. 222/84.
Conclusioni : come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La cessazione della materia del contendere
Risulta pacifico e riscontrato documentalmente che:
- - con provvedimento del 3.12.2024 n. 700900-24-0685 l' resistente CP_2
ha ritenuto sussistenti, dalla domanda amministrativa del 13.03.2024, i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. 222/84, sicché appare indubbia la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, delle condizioni sanitarie per la concessione dell'assegno di invalidità ex ex art. 1 l. 222/84 a decorrere dal 13.03.2024; - a dicembre 2025 l abbia effettuato il pagamento degli arretrati della CP_1
prestazione; il pagamento è stato accettato come satisfattivo della pretesa azionata in giudizio, tanto da fondare la richiesta di definizione del procedimento con la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Tanto premesso, deve essere emessa pronuncia meramente dichiarativa della cessazione della materia del contendere;
tale dichiarazione presuppone infatti che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa.
2. Le spese processuali
Al fine della liquidazione delle spese processuali, appare necessario valorizzare, da una parte, che la corresponsione dei ratei arretrati è stata pacificamente liquidata successivamente al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e, dall'altra, che l'istituto ha tenuto un comportamento processuale tale da consentire la rapida definizione del giudizio, comunque caratterizzato dall'assenza di particolari questioni giuridiche e connesso ad un mero ritardo dell'istituto nell'adempiere ai pagamenti dovuti, sicché si ritiene equo porre a carico dell' le spese processuali, liquidate come in dispositivo visto quanto CP_1
disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn.
37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, caratterizzata dall'assenza di particolari questioni di fatto e diritto, nonché delle fasi del giudizio.
Pag. 2 di 3 Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in CP_1
complessivi € 982,10, di cui € 128,10 a titolo di spese generali, oltre ad
I.V.A. e C.P.A., da distrarsi.
18.12.2025 Il Giudice
SS SI
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – Dott.ssa Mariacarla Marini Misterioso)
Pag. 3 di 3
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 22602/2025
Il Giudice SS SI, a seguito all'udienza del 17/12/2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. DANIELE CHECCHI
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv. DANIELA MARIA CP_1 P.IVA_1
NA MA resistente
OGGETTO: liquidazione di ratei assegno di invalidità ex art. 1 l. 222/84.
Conclusioni : come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La cessazione della materia del contendere
Risulta pacifico e riscontrato documentalmente che:
- - con provvedimento del 3.12.2024 n. 700900-24-0685 l' resistente CP_2
ha ritenuto sussistenti, dalla domanda amministrativa del 13.03.2024, i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. 222/84, sicché appare indubbia la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, delle condizioni sanitarie per la concessione dell'assegno di invalidità ex ex art. 1 l. 222/84 a decorrere dal 13.03.2024; - a dicembre 2025 l abbia effettuato il pagamento degli arretrati della CP_1
prestazione; il pagamento è stato accettato come satisfattivo della pretesa azionata in giudizio, tanto da fondare la richiesta di definizione del procedimento con la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Tanto premesso, deve essere emessa pronuncia meramente dichiarativa della cessazione della materia del contendere;
tale dichiarazione presuppone infatti che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa.
2. Le spese processuali
Al fine della liquidazione delle spese processuali, appare necessario valorizzare, da una parte, che la corresponsione dei ratei arretrati è stata pacificamente liquidata successivamente al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e, dall'altra, che l'istituto ha tenuto un comportamento processuale tale da consentire la rapida definizione del giudizio, comunque caratterizzato dall'assenza di particolari questioni giuridiche e connesso ad un mero ritardo dell'istituto nell'adempiere ai pagamenti dovuti, sicché si ritiene equo porre a carico dell' le spese processuali, liquidate come in dispositivo visto quanto CP_1
disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn.
37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, caratterizzata dall'assenza di particolari questioni di fatto e diritto, nonché delle fasi del giudizio.
Pag. 2 di 3 Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in CP_1
complessivi € 982,10, di cui € 128,10 a titolo di spese generali, oltre ad
I.V.A. e C.P.A., da distrarsi.
18.12.2025 Il Giudice
SS SI
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – Dott.ssa Mariacarla Marini Misterioso)
Pag. 3 di 3