Ordinanza collegiale 22 settembre 2025
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 17/04/2026, n. 6956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6956 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06956/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06401/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6401 del 2022, proposto da
-OMISSIS- (in qualità di erede di -OMISSIS-, originaria ricorrente) rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Iacomelli e Dale Abozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Norcia, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento di revoca dell’erogazione del contributo di autonoma sistemazione in riferimento all’istanza C.A.S. n. -OMISSIS- – determinazione n. -OMISSIS- resa dal Comune di Norcia - trasmessa a mezzo p.e.c. al domicilio indicato dalla ricorrente in data 9.3.2022;
- dell’ordinanza del Presidente del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 2016 (come successivamente modificata), nella parte in cui ha circoscritto il riconoscimento del diritto al contributo per il disagio abitativo ad un generico concetto di abitazione “principale, abituale e continuativa”, sconosciuto all’ordinamento e derogante il criterio di residenza abituale conosciuto in ambito della normativa tributaria;
- di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione da remoto dell’Avvocatura dello Stato;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa US AN DO e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 9 maggio 2022 e depositato in data 7 giugno 2022, l’originaria ricorrente ha adito il T.A.R. del Lazio Roma al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento di revoca dell’erogazione del contributo di autonoma sistemazione, in riferimento all’istanza C.A.S. n. -OMISSIS- - determinazione n. -OMISSIS- resa dal Comune di Norcia -, trasmessa a mezzo pec al domicilio indicato dalla deducente in data 9 marzo 2022, nonché l’annullamento dell’ordinanza del Presidente del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 2016, come successivamente modificata, nella parte in cui ha circoscritto il riconoscimento del diritto al contributo per il disagio abitativo ad un generico concetto di abitazione “principale, abituale e continuativa”, in tesi, sconosciuto all’ordinamento e derogante il criterio di residenza abituale conosciuto in ambito della normativa tributaria.
Con il suddetto ricorso, la parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
I. Violazione/errata applicazione art. 21 nonies L. 241/90 e ss.mm.ii., in ragione del superamento del termine di diciotto mesi per l’esercizio del potere di autotutela – eccesso di potere per violazione principio di proporzionalità nel giudizio di comparazione degli interessi correlati .
II . Violazione e Falsa Applicazione dell’art. 97 Cost.; degli artt. 1 e 3 della Legge n. 241/1990; dei principi del legittimo affidamento, dell’imparzialità e del buon andamento; per aver introdotto un presupposto generico ed indeterminabile per poter godere del contributo, definito come “abitazione principale, abituale e continuativa”, requisito oltremodo restrittivo ed in contraddizione con i principi perseguiti dal legislatore nazionale con la pubblicazione del D.L. 189/2016 rubricato come interventi urgenti a favore della popolazione colpita dagli eventi sismici del 2016 e con lo stesso art. 5, c. 5 della L. 225/92, legge istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile. Eccesso di potere per sviamento di fini e per illogicità e ingiustizia manifesta .
Sostiene parte ricorrente che il provvedimento impugnato sarebbe da ascrivere agli atti di secondo grado per l’adozione dei quali, nel caso di specie, non sussisterebbero i presupposti di legge.
Il provvedimento impugnato, inoltre, sarebbe illegittimo in quanto troverebbe unico fondamento nella interpretazione restrittiva del concetto di dimora abituale e continuativa introdotta dall’ordinanza n. 388 del 2016, emanata dal Dipartimento di Protezione civile, che, ove avesse inteso discostarsi dalla definizione di abitazione principale presente nell’ordinamento (all’art. 15 t.u.i.r.), lo avrebbe dovuto indicare espressamente; sicché, in assenza, il concetto di dimora principale e abituale sarebbe quello già presente all’art. 15 t.u.i.r. cit.
Laddove il provvedimento sia stato adottato in forza di una interpretazione restrittiva di dimora abituale, in tesi introdotta dall’art. 3 dell’ordinanza, si porrebbe in violazione dei principi di buon andamento e di quanto disposto dall’art. 5, co. 5, della legge istitutiva del Servizio di Protezione Civile, che pone dei limiti alla discrezionalità dell’organo nell’esercizio dei poteri conferiti
2. Si sono costituiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Interno per resistere al giudizio, preliminarmente eccependo il difetto di competenza in favore del T.A.R. Umbria.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS-, all’esito dell’udienza del -OMISSIS-, il Collegio ha dichiarato interrotto il giudizio per il decesso di parte ricorrente, comunicato e documentato dal suo difensore.
4. In data 4 novembre 2025 è stato depositato atto di riassunzione di -OMISSIS-, dichiaratosi erede.
5. In vista della pubblica udienza le amministrazioni costituite hanno ribadito l’eccezione di incompetenza territoriale ed hanno, altresì, introdotto l’eccezione di tardività della riassunzione e di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno.
6. Alla pubblica udienza straordinaria del 13 marzo 2026, tenutasi da remoto, il Collegio ha dato avviso a verbale della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione; il difensore di parte ricorrente ha riscontrato il rilievo e, dopo la discussione, il ricorso è stato posto in decisione.
7. Con il ricorso in esame parte ricorrente impugna l’atto di revoca dei contributi concessi per ritenuta insussistenza dei presupposti per l’erogazione del contributo e in particolare del requisito della abitazione “principale, abituale e continuativa”, previsto dall’ordinanza del Presidente del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 2016, parimenti impugnata.
8. Quest’ultima impugnativa, avendo ad oggetto un provvedimento emanato dal Capo Dipartimento della Protezione civile di cui si chiede l’annullamento rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo e nella competenza territoriale del T.A.R. Lazio Roma, sicché, al riguardo, è infondata la relativa eccezione di incompetenza sollevata dall’Amministrazione.
9. Va invece accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno in quanto estraneo alla vicenda de qua .
10. Infondata è poi l’eccezione di estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini, facendo decorrere la difesa erariale il termine dal decesso della ricorrente (avvenuto in data -OMISSIS-, come attestato con certificato del -OMISSIS-).
L’eccezione va disattesa in considerazione del fatto che, pur al cospetto di qualche pronuncia di diverso avviso, appare prevalente in giurisprudenza l’opinione secondo cui il dies a quo del termine per la riassunzione decorre non dal giorno della comunicazione o dichiarazione della morte, né da quando si è verificato l’evento interruttivo, ma dalla data in cui detto evento sia venuto in forma legale a conoscenza della parte interessata alla riassunzione, ossia da quando vi è prova dell’ufficiale conoscenza, tramite comunicazione della Segreteria, dell’intervenuta pronuncia di interruzione, non essendo allo scopo sufficiente neppure la presenza del legale della parte interessata all’udienza (in termini Cons. Stato, V, 27 maggio 2014, n. 2713; CGA Sicilia, 29 aprile 2013, n. 421; da ultimo Cons. St., V, 29 gennaio 2026, n. 794).
In ogni caso anche l’orientamento estensivo ha negato che possa costituire dies a quo agli effetti del decorso del termine per la riassunzione sia la data del deposito agli atti di causa del certificato di morte della parte (Cons. Stato, V, 27 maggio 2014 n. 2713) sia la data del deposito della memoria con la quale il difensore da atto dell’evento interruttivo (Cons. Stato, V, 18 maggio 2015 n. 2502). Ed infatti, i casi testé rappresentati costituiscono, per un verso, ambedue ipotesi “atipiche”, non previste dall’art. 300 Cod. proc. civ. per il prodursi dell’effetto interruttivo del processo (che tale orientamento ricollega esclusivamente alla dichiarazione in udienza o alla notificazione alle parti), per altro verso, proprio perché la dichiarazione è avvenuta in forma non tipica, ed al di fuori dell’udienza (Cons. St. n. 10717 del 2023 e 6987/2019).
In ragione di quanto precede, essendo stata pubblicata l’ordinanza di interruzione in data 22 settembre 2025, l’atto di riassunzione notificato il 3-4 novembre 2025 deve considerarsi tempestivo.
11. Venendo all’esame delle censure avverso dell’ordinanza del Presidente del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 2016 (come successivamente modificata), in ricorso parte ricorrente si è limitato a contestare l’atto nella parte in cui ha circoscritto il riconoscimento del diritto al contributo per il disagio abitativo ad un generico concetto di abitazione “principale, abituale e continuativa”, sconosciuto all’ordinamento e derogante il criterio di residenza abituale di cui alla normativa tributaria.
La previsione dell’art. 3 si porrebbe in violazione all’art. 5, c. 5 della L. 225/1992, istitutiva del Servizio di Protezione Civile Nazionale, laddove espressamente si dispone che “ le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate ”.
Inoltre, laddove l’art. 3 dell’ordinanza n. 388/2016 avesse inteso discostarsi da tale definizione di abitazione principale, come conosciuta dall’ordinamento all’art. 15 T.U.I.R. (ove l’abitazione principale viene definita come quell’abitazione abituale, che non esclude tuttavia spostamenti temporanei del soggetto per motivi di lavoro e/o cura) avrebbe dovuto espressamente indicarlo ed anche motivarlo, ai sensi appunto di quanto disposto dall’art. 5, c. 5 della L. 225/92.
11.1. I rilievi sono infondati anche alla luce dei condivisi principi delle pronunce di questo T.A.R. sul tema (cfr. T.A.R. Lazio Roma I-quater, n. 1091 del 2021).
11.2. Giova ricordare che il Consiglio dei Ministri, in data 25.08.2016, ha dichiarato lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che il giorno precedente avevano colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
L'art. 1 del provvedimento della P.C.D.M. prevedeva al riguardo che: "1 . Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della L. 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d), della L. 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa delle Regioni interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4. 3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria provvedono, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale. 4. Per l'avvio immediato dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di un primo e preliminare stanziamento di Euro 50.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della L. 24 febbraio 1992, n. 225 ...".
Successivamente veniva emanato il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016).
La O.C.D.P.C. n. 388 del 26.08.2016, recante i primi interventi per la tutela delle popolazioni colpite dal sisma, viene adottata – come emerge dalle premesse – alla luce della “ necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna ”.
All’art. 3 (“ Contributi autonoma sistemazione ”) dell’ordinanza, si stabilisce che: “ 1. I comuni interessati curano l'istruttoria e la gestione delle attività volte all'assegnazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento sismico di cui in premessa, ratificati, ove necessario, anche successivamente, con apposita ordinanza sindacale, di un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in Euro 300,00. […].
2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza ”.
Con Circolare del Capo Dipartimento del 9 settembre 2016 sono state quindi fornite indicazioni operative sul C.A.S., con particolare riferimento ai criteri ed alle modalità di assegnazione del suddetto contributo, ai sensi dell’art. 3 della O.C.D.P.C. n. 388/2016.
Come specificato da tale circolare, relativamente ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, i Sindaci dei Comuni interessati sono tenuti ad erogare il C.A.S. ai nuclei familiari che autonomamente abbiano provveduto al reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa temporanea, non avente carattere di stabilità, nonché ai conduttori dell'immobile andato distrutto e a coloro che usufruivano di alloggi in strutture pubbliche o private.
Il contributo viene corrisposto a seguito di presentazione di una specifica istanza dei soggetti interessati, anche in rappresentanza dei rispettivi nuclei familiari. Nell'istanza, da rendersi in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando l'apposito modulo, l'istante deve dichiarare:
- la composizione del nucleo familiare;
- che detto nucleo risiedeva stabilmente ed in maniera continuativa nel territorio comunale alla data del 24 agosto 2016, indicando il relativo indirizzo;
- che l'immobile è stato oggetto di sgombero ovvero è stato distrutto totalmente o parzialmente;
- ove ricorrente, la sussistenza di persone di età superiore a 65 anni, di portatori di handicap, di disabili con percentuale di invalidità non inferiore al 67%;
- il titolo legittimante l'uso del bene immobile vigente alla data del 24 agosto 2016;
- la titolarità di utenze relative alla fornitura di energia elettrica ed alla fornitura di gas, nonché di eventuali utenze di telefonia fissa;
- la titolarità di un contratto di locazione registrato, ove si tratti di conduttore di immobile.
Successivamente è stata emanata la O.C.D.P.C. n. 614/2019, mirante ad armonizzare le prassi e le procedure delle amministrazioni locali relative al riconoscimento delle misure assistenziali, per la successiva fase dell’avvio verso le condizioni di normalità delle popolazioni, con incentivo alla ricostituzione del tessuto abitativo.
Con il provvedimento sono stati ridefiniti i criteri per la concessione del CAS, destinato ai nuclei familiari “ la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento sismico ”, stabilendosi che entro 120 giorni dalla formale pubblicazione dell’ordinanza, i nuclei familiari beneficiari del contributo devono presentare ai Comuni interessati una dichiarazione in cui si attesti la permanenza del diritto al beneficio.
Infine, la O.C.D.P.C. n. 670 del 28.04.2020 ha previsto la decadenza dal beneficio del contributo, in maniera retroattiva in relazione all’entrata in vigore della O.C.D.P.C. n. 614/2019, per tutti coloro, tra l’altro, che avessero trasferito la residenza al di fuori dalle Regioni ricomprese nel cratere sismico.
11.3. Il contributo di autonoma sistemazione è una misura eccezionale, finalizzata a fronteggiare le “prime necessità” alloggiative della popolazione effettivamente colpita dal sisma durante lo stato di emergenza (il c.d. disagio abitativo). Come tale, essa non determina negli aventi diritto un affidamento sulla possibilità di percepire il contributo né, tantomeno, di percepirlo “ad libitum”, tenuto conto della necessità che le ordinanze di protezione civile rispettino, tra l’altro, il vincolo delle risorse finanziarie esistenti, come stanziate nella deliberazione dello stato di emergenza per i primi interventi, fra i quali va inquadrato appunto il CAS. In tale ottica, la finalità del CAS non è quella di assicurare ai soggetti la cui stabile ed abituale abitazione sia stata danneggiata dal sisma, ovvero da un evento notoriamente ascrivibile alla forza maggiore, un risarcimento e/o indennizzo di carattere riparatorio, bensì quella - solidaristica e assistenziale - di mitigare l'eventuale disagio arrecato al soggetto che lo richiede e che sia stato costretto a trasferirsi al momento del sisma in altro immobile diverso da quello integrante la dimora abituale e continuativa (cfr. Corte dei Conti Umbria, Sez. giurisdizionale, 13.10.2020, n. 62), con la conseguenza che “ viene meno nel momento in cui si accerti che, per qualsiasi causa, è venuto meno il suo presupposto ”.
11.4. La giurisprudenza ha assunto una posizione chiara con riferimento al contributo in questione (cfr. Cons. St. n. 8560 del 2021), chiarendo, tra l’altro, che il CAS, in quanto specificamente finalizzato a fronteggiare le “prime necessità” alloggiative della popolazione colpita dal sisma durante lo stato di emergenza, non può determinare negli aventi diritto alcun affidamento sulla possibilità di continuare a percepirlo “ad libitum”, anche tenuto conto del vincolo delle risorse finanziarie assegnate.
11.5. Tutto ciò posto ed avuto riguardo alla ratio della normativa de qua come sopra descritta, il Collegio non rileva alcuna illegittimità nella previsione contestata laddove prevede il CAS per i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte dal sisma. Coerentemente con le finalità del CAS come sopra descritte, dunque, il nucleo familiare è l’insieme dei soggetti che, al momento degli eventi sismici, dimoravano in maniera abituale e continuativa nell’immobile dichiarato inagibile, come risultante dal certificato storico dello stato di famiglia, ovvero quello composto da un numero inferiore sulla base di quanto dichiarato dal richiedente il contributo o comunque accertato dal Comune.
Il contributo è infatti teso a compensare il pregiudizio che l’individuo viene a subire a causa dell’evento calamitoso, sotto forma di disagio abitativo; tale disagio è una concreta situazione soggettiva la cui sussistenza e persistenza nel tempo devono essere verificati dal Comune caso per caso, sulla base dei dati in proprio possesso, sulla base dell’analisi di parametri che dimostrino l'effettivo utilizzo dell'immobile (es. utenze, localizzazione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, etc.).
È, quindi, al descritto concetto di dimora abituale e continuativa che le ordinanze di protezione civile hanno conformato, in maniera logica e coerente, la definizione del requisito in controversia, e rispetto al quale non si può pertanto porre alcuna questione di deroga, prospettata dalla parte ricorrente, rispetto alla normativa fiscale, peraltro avente una diversa finalità; né del resto sono evidenti incoerenze tra la presente nozione e la disciplina civilistica in materia di domicilio, dimora e residenza.
11.6. Ne deriva che, a fronte di tali presupposti, non può riscontrarsi alcun profilo di illegittimità né di illogicità o irragionevolezza nell’impugnata ordinanza laddove prevede il requisito dell’abitazione principale, abituale e continuativa distrutta dal sisma, invece coerente con la ratio della normativa de qua , come sopra descritta.
11.7. Conclusivamente, l’ordinanza in questione, nella parte impugnata, resiste alle censure di parte ricorrente, che vanno pertanto respinte.
12. Quanto invece alla revoca del contributo concesso per accertamento dell’insussistenza del presupposto legittimante l’erogazione, come rilevato ex officio dal Collegio in udienza, ai sensi dell’art. 73, co. 3, del cod. proc. amm., l’impugnativa è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
12.1. Ed invero, per orientamento pressoché consolidato della giurisprudenza in materia (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio Roma Sez. prima quater 27 gennaio 2021, n. 1091; id., II bis, 12 aprile 2019, n. 4831; C.d.S., parere n. 1474 del 2017; TAR Umbria, n. 240 del 2017; TAR Abruzzo, L'Aquila, nn. 196 e 197 del 2017; TAR Basilicata, n. 407 del 2016), condiviso dal Collegio, spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie aventi a oggetto i provvedimenti con i quali l'amministrazione comunale ha rigettato le domande presentate per l'attribuzione del contributo di autonoma sistemazione. La concessione di questi benefici è infatti correlata al possesso dei richiesti requisiti senza esercizio di poteri discrezionali da parte dell'ente, sicché trattandosi di diritto soggettivo e non ravvisandosi alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva, la giurisdizione in subiecta materia non può che ricadere sull'A.G.O., concernendo questione relativa alla spettanza o meno dei contributi e non di legittimità di atti incidenti su interessi legittimi. Lo stesso è chiaramente a dirsi per il caso di revoca per accertata insussistenza dei presupposti, avendo la giurisprudenza chiarito che la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando la revoca si fonda sulla mancata osservanza, da parte dell’interessato, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione o, come in questo caso, sulla carenza dei presupposti stessi del diritto. L'atto di revoca, in tale contesto, incide su una posizione di diritto soggettivo alla conservazione del contributo e pertanto va parimenti conosciuto dal giudice ordinario (cfr. Tar Ancona n. 653 del 2025; T.A.R. Molise Campobasso n. 92 del 2014).
12.2. In parte qua, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito G.A. in favore del G.O., salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al G.O. nel termine perentorio ex art. 11 c.p.a.
13. In considerazione della materia trattata, sussistono eccezionali e gravi ragioni per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
a ) dichiara inammissibile la domanda di annullamento del provvedimento di revoca dell’erogazione del contributo di autonoma sistemazione in riferimento all’istanza C.A.S. n. -OMISSIS- - determinazione n. -OMISSIS- resa dal Comune di Norcia - per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.;
b ) rigetta la domanda di annullamento dell’ordinanza del Presidente del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 2016, come successivamente modificata, nella parte di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte interessata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CH AT, Presidente FF
US AN DO, Consigliere, Estensore
Marco SA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US AN DO | CH AT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.