Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 672
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto del presupposto impositivo per qualificazione come alloggi sociali

    La Corte rileva che l'esclusione IMU per gli alloggi sociali richiede una verifica concreta e puntuale dei requisiti normativi per ciascun immobile, come definiti dal D.M. 22 aprile 2008. La giurisprudenza di legittimità richiede l'accertamento di specifici requisiti (uso residenziale, locazione permanente, funzione di interesse generale per soggetti svantaggiati, destinazione alla locazione per almeno otto anni, eventuale ricorso a contributi pubblici). La Corte ritiene che la ricorrente non abbia fornito prova sufficiente di tali requisiti, in particolare riguardo alla "locazione permanente" e alla destinazione programmata dell'alloggio in un programma di riduzione del disagio abitativo. Viene sottolineato che la mera rinnovabilità civilistica dei contratti non equivale alla durata minima richiesta e che la realizzazione o recupero degli alloggi con contributi pubblici è un requisito essenziale, non soddisfatto nel caso di specie. La documentazione prodotta non è ritenuta sufficiente a dimostrare la riconducibilità degli immobili ai parametri del D.M. 2008. L'istanza di CTU è respinta per carenze probatorie e natura esplorativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 672
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 672
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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