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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 06/09/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
n. 2361/2020 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2361/2020 RG
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, nella quale si è trasformata la ditta individuale della suddetta;
[...] Parte_2 Parte_3
(c.f. ; (c.f. ), in
[...] CodiceFiscale_1 Parte_4 P.IVA_2
persona del legale rappresentante (c.f. , in Parte_4 Pt_1 Parte_5 P.IVA_3
persona del legale rappresentante , nella quale società si è trasformata la ditta individuale Controparte_1
di ; (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 CP_3 P.IVA_4
tempore; (c.f. ), Parte_6 CodiceFiscale_2 Parte_7 [...]
(c.f. ), in persona del legale rappresentante;
Parte_8 P.IVA_5 Parte_7 Parte_9
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, nella quale si è fusa per
[...] P.IVA_6
incorporazione il 10.3.2011 la (c.f. ), elettivamente domiciliati Parte_10 P.IVA_7
in Spoleto presso lo studio dell'avv. Maria Letizia Angelini Paroli, via Filetteria, 27 che, unitamente e disgiuntamente agli avv.ti Sergio Rossi (c.f. ), Giancarlo Zuccaccia (c.f. CodiceFiscale_3 C.F._4
pagina 1 di 20 ) e (c.f. ), li rappresenta e difende giusta C.F._5 Parte_11 CodiceFiscale_6
procura in calce all'atto di precetto del 27/07/2017;
ATTORI
E
(c.f. ) e (c.f. ), CP_4 CodiceFiscale_7 Parte_12 CodiceFiscale_8
rappresentati e difesi dall'Avv. Franco Pepe, cof. fisc. con il quale elettivamente CodiceFiscale_9
domiciliano in Benevento, alla via F. Flora, nr. 24, in virtù di mandato in calce all'atto di opposizione ex art. 617 c.p.c.;
CONVENUTI
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
Conclusioni di parte attrice: “A) Sulla opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza della opposizione agli atti esecutivi proposta dai debitori CP_4
e e per l'effetto dichiarare la legittimità e correttezza dell'atto di pignoramento e dei successivi atti della
[...] Parte_12
procedura esecutiva immobiliare RG 181/2017;
B) quanto al giudizio di merito sulla opposizione ex art. 615 c.p.c.
- IN VIA PRINCIPALE: dichiarare la cessazione della materia del contendere, a fronte della riferita sopravvenienza della sentenza definitiva della Corte d'Appello di Perugia n. 714/2021
- IN VIA SUBORDINATA: - accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta da e per tutti i motivi esposti nel presente atto;
CP_4 Parte_12
- accertare e dichiarare, altresì, l'illegittimità e l'infondatezza della ordinanza emessa dal Tribunale di Spoleto, GE Dr.
Simone Salcerini, in data 26.10.2020 e comunicata a mezzo PEC in data 27.10.2020, nella procedura esecutiva immobiliare RGE n. 181/2020, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi della fase cautelare di entrambe le opposizioni e della presente fase di merito.”.
Conclusioni di parte convenuta: “affinchè l'On.le Giudice adito, in accoglimento delle presenti argomentazioni e previo rigetto della domanda avversa Voglia accogliere l'opposizione ec art. 617 cpc e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione della pagina 2 di 20 procedura esecutiva immobiliare iscritta presso il Tribunale di Spoleto, sez. esecuzioni immobiliari, RGE 181/2017 con ordine al conservatore dei RR II competente di procedere alle relative annotazioni e cancellazione del pignoramento de quo, per il venir meno del titolo esecutivo da parte del creditore procedente e per assenza di valido titolo esecutivo da parte del creditore intervenuto.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, rimb. forf. 15% ex D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione di introduzione del giudizio di merito, a seguito di ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (ed in verità, per quanto si dirà, anche all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.) proposti dagli odierni convenuti, gli attori in epigrafe indicati hanno convenuto dinanzi a questo giudice CP_4
e per veder accertata, nella fase di merito delle opposizioni, l'infondatezza delle
[...] Parte_12
medesime.
In particolare, gli odierni attori avevano ottenuto, mediante la sentenza del Tribunale di Perugia, n.
1226/2017, la dichiarazione di risoluzione di alcuni contratti di acquisto di quote di produzione, stipulati tra i medesimi e la società la Fontana s.s., e la conseguente condanna della stessa (e dei soci, odierni convenuti) alla restituzione dell'intero prezzo corrisposto, oltre al risarcimento del danno nella misura richiesta dagli attori. Azionando tale titolo esecutivo gli attori intraprendevano, tra le altre (vedesi es. mob.
n. 443/18), l'esecuzione immobiliare n. 181/17. Nelle more della procedura, tuttavia, nell'ambito del giudizio di appello avverso la suddetta sentenza, la Corte disponeva dapprima la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del titolo in questione, in data 19/10/2017, ragione per cui in sede esecutiva veniva disposta la necessaria sospensione ex art. 623 c.p.c.. Dopo l'istaurazione del contraddittorio sulla sospensiva in sede di appello, la Corte limitava la portata del provvedimento di sospensione al capo della sentenza che condannava gli odierni convenuti al risarcimento del danno (ripristinando, dunque, per il resto l'efficacia esecutiva del titolo), con provvedimento del 06/04/2018. Di conseguenza, gli odierni attori pagina 3 di 20 riassumevano il procedimento di esecuzione che veniva, dunque, riattivato dal giudice delle esecuzioni con provvedimento del 12/06/2018.
Gli odierni convenuti, tuttavia, depositavano ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., evidenziando l'insussistenza del diritto ad agire nei loro confronti (stante la natura sussidiaria della loro responsabilità) e la sufficienza della esecuzione mobiliare già pendente al soddisfacimento delle pretese creditorie;
all'udienza fissata per la fase “cautelare” dinanzi al g.e. dell'opposizione, in data 20/12/2018, il giudice si riservava sulla richiesta di rimessione in termini degli attori per la notifica del ricorso agli opposti.
Con ordinanza del 07/01/2020, sciogliendo tale riserva, il giudice concedeva la rimessione in termini e fissava udienza per la discussione sull'istanza di sospensiva il 27/02/2020.
Nelle more, in sede di appello, veniva pronunciata sentenza non definitiva n. 716/2019 del 18/11/2019, con cui si confermava la sentenza di primo grado relativamente al capo con cui si dichiarava la risoluzione dei contratti in contestazione e si accertava il diritto alla restituzione della prestazione, ma si rimandava al prosieguo del giudizio la concreta determinazione dell'importo da restituire (mediante c.t.u.) e l'accertamento della sussistenza del diritto al risarcimento del danno.
I debitori, dunque, depositavano istanza di estinzione della procedura esecutiva in questione, lamentando il sopraggiunto venir meno del titolo esecutivo, stante la sostituzione della sentenza di primo grado con la pronuncia, di mera condanna generica, della Corte d'Appello. Il giudice delle esecuzioni rigettava tale istanza con decreto del 07/01/2020; provvedimento avverso il quale i debitori proponevano opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., insistendo per l'accertamento della sopravvenuta estinzione del titolo esecutivo posto alla base dell'esecuzione e istando per la sospensione della procedura.
Veniva dunque fissata udienza per decidere sulla sospensiva al 02/04/2020 (data cui è stata poi rinviata anche la trattazione dell'istanza di sospensiva contenuta nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. di cui sopra); udienza poi differita al 22/10/2020. All'esito di tale udienza, il giudice delle esecuzioni emanava ordinanza in data 26/10/2020 con cui sospendeva la procedura esecutiva, provvedendo presumibilmente su entrambe le richieste di sospensiva;
in particolare, il provvedimento era motivato sulla base della considerazione per pagina 4 di 20 cui, nel lasso di tempo intercorso tra il decreto di sospensione inaudita altera parte della Corte di Appello e l'ordinanza di parziale revoca della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sarebbe mancato il titolo esecutivo, con violazione del principio di necessaria continuità del titolo esecutivo per tutta la durata del procedimento esecutivo
Il suddetto provvedimento era oggetto di reclamo, che poi veniva accolto.
Infine, gli attori hanno introdotto l'odierno giudizio di merito, ribadendo sostanzialmente tutte le censure avverso la pronuncia di sospensione del giudice delle esecuzioni nonché avverso gli atti di opposizione (e l'istanza di estinzione) proposti dai debitori esecutati, così sinteticamente riassumibili:
- L'erroneità dell'ordinanza di sospensione in quanto il titolo esecutivo non era stato dichiarato invalido, ma era solo stata sospesa, ber un breve lasso temporale, la sua efficacia esecutiva, la cui unica conseguenza sarebbe la necessaria sospensione della procedura esecutiva in attesa della decisione definitiva sul ripristino o meno di tale efficacia esecutiva del titolo (come era stato fatto, in effetti, nel caso di specie);
- La validità del titolo non era mai stata posta in contestazione dal giudice dell'esecuzione, che aveva infatti riattivato la procedura dopo l'ordinanza della Corte di Appello dell'Aprile 2018, né dagli odierni convenuti che avevano proposto opposizione per motivi differenti;
- Permaneva un titolo esecutivo legittimante il prosieguo dell'esecuzione anche a seguito della sentenza non definitiva della medesima Corte di Appello, in quanto la stessa aveva solo confermato in parte la sentenza di primo grado rimettendo al prosieguo del giudizio la determinazione delle asserite detrazioni da effettuare al credito restitutorio e l'accertamento in toto del credito risarcitorio;
- La suddetta sentenza, con riferimento al capo sulla domanda di restituzione, non poteva neppure considerarsi sentenza di condanna generica, avendo già individuato i parametri di determinazione del quantum, e non sussistendo peraltro alcunché da detrarre alla luce della c.t.u. depositata in sede di giudizio di appello;
pagina 5 di 20 - Gli altri motivi proposti con l'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c. erano parimenti infondati, non avendo i soci debitori solidali indicato beni sui quali i creditori potevano sufficientemente soddisfarsi, ai sensi dell'art. 2268 c.c., e non essendo le somme ricavate dalla parallela procedura esecutiva mobiliare sufficienti per l'estinzione dei crediti degli attori;
- La suddetta opposizione, peraltro, era da considerare inammissibile, in quanto era stata concessa in assenza dei relativi presupposti la rimessione in termini per la notifica dell'atto introduttivo, con conseguente decadenza dalla medesima.
Si sono costituiti i convenuti, insistendo nelle allegazioni e richieste di cui all'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta, evidenziando l'ammissibilità (e la fondatezza) della stessa e, viceversa, l'inammissibilità dei motivi di opposizione proposti nella presente sede dagli attori.
In particolare, i convenuti ribadivano che:
- Correttamente il giudice dell'esecuzione avrebbe rilevato, anche d'ufficio, il venir meno del titolo nel periodo compreso tra il 19/10/2017 e il 06/04/2018;
- In ogni caso, a seguito della sentenza non definitiva della Corte di Appello, sarebbe venuto meno il titolo stesso, avendo la stessa confermato solo il capo relativo alla risoluzione e non avendo condannato i debitori alla restituzione di un quantum determinato, emettendo, dunque una mera sentenza di condanna generica completamente sostitutiva della sentenza di primo grado, che non potrebbe costituire titolo esecutivo stante l'illiquidità del credito.
All'esito della prima udienza sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.; ritenuta, poi, la causa immediatamente matura per la decisione, è stata rinviata per l'udienza di precisazione delle conclusioni la quale, a seguito di numerosi rinvii disposti dai precedenti giudici istruttori, si è tenuta dopo l'assegnazione del fascicolo allo scrivente, all'udienza del 05/06/2025, ex art. 127ter c.p.c., nell'ambito delle quale le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente (in verità depositate solo dagli attori) e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 6 di 20 1. Preliminarmente occorre dare atto che la scadenza di entrambi i termini ex art. 190 c.p.c. è avvenuta in data 24/08/2025, stante l'inapplicabilità della sospensione feriale ai procedimenti di opposizione all'esecuzione. Pertanto, risulta inammissibile la comparsa conclusionale depositata da parte attrice in data
05/09/2025, mentre i convenuti non risultano aver depositato alcuno scritto conclusivo.
2. Sempre in via preliminare, occorre evidenziare come in effetti gli attori si siano concentrati, anche nella presente sede di giudizio di merito, nella contestazione e censura dell'ordinanza del g.e. con la quale è stata accolta l'istanza di sospensione della procedura;
ebbene, come giustamente sostenuto dai convenuti, nella presente sede (differentemente da quella del giudizio di reclamo avverso tale specifico provvedimento) oggetto della cognizione del Tribunale non è direttamente la legittimità di tale sospensione (concessa sulla base del mero fumus di fondatezza dell'opposizione) bensì la definitiva fondatezza o meno delle allegazioni e richieste di cui alle opposizioni proposte.
Per tali ragioni, appaiono superflue le reiterate contestazioni relative alla presunta non corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui alla suddetta ordinanza, anche in considerazione del fatto che in merito alla stessa si è da tempo ormai pronunciato il Collegio del reclamo con ordinanza del 10/02/2021.
2.1 In ogni caso, per mero amore di completezza e per fugare ogni dubbio sul punto, si ritiene di condividere le allegazioni sul punto di cui alla citata ordinanza, nella quale si è argomentato in merito alla questione processuale e di merito in esame.
Invero, come affermato dagli opposti stessi, è principio pacifico in giurisprudenza quello per cui il giudice dell'esecuzione ha il potere/dovere di verificare di ufficio, e a prescindere da una opposizione del debitore,
l'esistenza e la permanenza del titolo esecutivo (cfr Cass. civ., sez. VI – 3, ordinanza 22 giugno 2017, n.
15605). Ancor più nello specifico Cass. Civ. Sez. III Sent., 13/03/2012, n. 3977 ha rilevato come “In sede di opposizione all'esecuzione con cui si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata perché il credito di chi la minaccia o la inizia non è assistito da titolo esecutivo, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione”. Alla luce di tali considerazioni, non può censurarsi la pronuncia del giudice dell'esecuzione solo pagina 7 di 20 per aver accertato l'insussistenza (seppur temporanea) del titolo esecutivo in assenza di una specifica censura degli originari opponenti.
2.2 Viceversa, quanto al profilo sostanziale della questione, la medesima merita di essere affrontata anche nella presente sede;
invero, sebbene lo specifico profilo non sia stato oggetto di motivo di opposizione (lo
è stato, nell'ambito dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., il differente profilo della carenza sopravvenuta del titolo esecutivo ma dopo la sentenza non definitiva della Corte Di Appello di Perugia n. 716/2019), tuttavia anche il giudice del merito dell'opposizione esecutiva è tenuto a rilevare d'ufficio la carenza del titolo esecutivo, ancorché per un periodo della procedura medesima.
Sul punto, infatti, l'orientamento della Suprema Corte è assolutamente consolidato: si veda ex multis Cass.
Civ., Sez. III, sent. del 13/07/2011, n. 15363, secondo la quale “Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, che – entrambe – determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto “ex tunc”, in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa” (conf. Cass. civ., Sez. lavoro, 29/11/2004, n. 22430 e, più recentemente, Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 11241 del 06/04/2022
e Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 30/07/2024, n. 21264).
Ciò posto, e analizzando infine tale questione già rilevata d'ufficio dal g.e., vale premettere come sia principio assolutamente cristallino quello per il quale il titolo esecutivo è unico fondamento di legittimità
dell'esecuzione, e deve esistere già nel momento in cui l'esecuzione inizia e mantenersi per tutta la sua durata sino alla sua positiva conclusione e che il venir meno del titolo comporta in genere la caducazione degli atti esecutivi compiuti.
Tuttavia, nel caso di specie non può parlarsi di caducazione del titolo esecutivo.
Ed in effetti, la portata del principio sopra esposto, consolidato in giurisprudenza sino alle riforme processuali degli anni 1990-1995, ha dovuto in seguito confrontarsi con l'ampliamento delle modalità di formazione dei titoli esecutivi, sempre più anticipati e, necessariamente, meno stabili. Si vedano ad esempio pagina 8 di 20 i provvedimenti anticipatori sommari (artt. 186bis, ter e quater c.p.c.), i provvedimenti cautelari recanti condanna al pagamento di somme (art. 669duodecies c.p.c.) e, più in generale, lo stesso art. 282 c.p.c., che, novellato dalla legge n. 353/1990, ha assegnato a tutte le sentenze di primo grado (e quantomeno, con certezza, a quelle di condanna) l'esecutorietà o efficacia provvisoria. In tal modo, la normale efficacia esecutiva, che nel sistema del codice del 1942 apparteneva senz'altro alla sentenza d'appello (pur essendo prevista la possibilità che la sentenza di primo grado fosse munita della clausola di provvisoria esecuzione, peraltro legata al riscontro di rigorosi presupposti), è divenuta caratteristica propria della sentenza di primo grado, nonché di provvedimenti condannatori, generalmente aventi forma di ordinanza, pronunciati prima della sentenza che definisce il giudizio. Come detto, il quadro dell'esecuzione forzata è risultato profondamente modificato da queste modifiche;
invero, se, da un lato, l'accesso al processo esecutivo è stato anticipato e facilitato, dall'altro lato, i titoli in base ai quali l'esecuzione può essere intrapresa risulteranno meno stabili, e più effimeri. La giurisprudenza, che prima era orientata sul solo decreto ingiuntivo (ipotesi di titolo esecutivo a rapida formazione e suscettibile di essere sospeso in breve tempo), ha dovuto confrontarsi con fattispecie molto più numerose e più frequenti.
In questo contesto, si sono posti due questioni.
La prima è se la regola, secondo cui il titolo esecutivo deve esistere prima e permanere durante tutto il corso e così sino alla conclusione dell'esecuzione, si riferisca allo stesso atto, ovvero se possano darsi ipotesi di successione o trasformazione dei titoli esecutivi giudiziali. In proposito, vale anticipare come la risposta della giurisprudenza è stata assolutamente favorevole al principio di successione dei titoli esecutivi giudiziali. L'unica disposizione che prende in esame il fenomeno della successione o trasformazione del titolo esecutivo è collocata tra i procedimenti speciali, nell'opposizione a decreto ingiuntivo: l'art. 653, comma 2, c.p.c., circa l'accoglimento parziale dell'opposizione, afferma che “il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta”. In rapporto a tale norma, occorre stabilire se essa affermi una regola, valida per tutti i casi di successione oggettiva, ovvero se ponga un'eccezione per il caso particolare del decreto pagina 9 di 20 ingiuntivo. Questo titolo, infatti, ha una caratteristica del tutto peculiare: se non integralmente confermato, deve essere dichiarato nullo o revocato, con effetti necessariamente ex tunc. Ragion per cui, qualora l'esecuzione iniziata sulla scorta del decreto provvisoriamente esecutivo non sia conclusa nel momento in cui l'opposizione viene definita con la sentenza che annulla o revoca il decreto (pur accertando l'esistenza di un credito, tuttavia di importo minore), gli atti di esecuzione dovrebbero essere caducati non esistendo più il titolo esecutivo a base dell'esecuzione (che giustifichi, cioè, tanto il compimento degli atti esecutivi, quanto la loro conservazione). Ma la ratio della norma speciale, ispirata al principio di conservazione degli atti, è appunto nel senso che, anche in caso di caducazione ex tunc del decreto ingiuntivo dichiarato nullo o revocato (caso, all'evidenza, assai diverso dalla “riforma” della sentenza di primo grado), gli atti di esecuzione compiuti restano validi purché giustificati “a ritroso” dalla sentenza che, accertando l'esistenza di un credito sia pure di importo minore rispetto al quantum della pronuncia monitoria, giustifica la permanenza in vita del titolo esecutivo (e, con esso, degli atti di esecuzione già compiuti nei limiti del diverso quantum giustificato da quella sentenza).
Per trasferire questa regola “speciale” al fenomeno dell'ordinaria successione dei titoli costituiti da sentenze, occorre tuttavia ragionare non sull'ipotesi appena considerata (che, ripetiamo, si giustifica col particolare regime proprio del decreto ingiuntivo quale titolo soggetto a caducazione ex tunc ogni qualvolta non possa essere integralmente confermato), bensì su quella opposta della conferma integrale del decreto ingiuntivo da parte della sentenza di opposizione. Come avviene per il caso di successione di sentenze,
anche questa ipotesi non è positivamente e direttamente regolata. Non si dubita, tuttavia, che tanto nel caso della successione di sentenze (es., di primo grado e d'appello), quanto nel caso della successione della sentenza al decreto ingiuntivo, l'esecuzione forzata non venga meno a causa dell'effetto sostitutivo del secondo titolo, che importa il venir meno del primo (non però ex tunc), ma prosegue indisturbata come se i due titoli costituissero un continuum. Tale soluzione è stata peraltro convincentemente argomentata dalla
S.C.: “la norma del capoverso dell'art. 653 c.p.c., sebbene dettata in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, costituisce espressione di un principio generale valido per tutte le ipotesi in cui un provvedimento giurisdizionale provvisoriamente
pagina 10 di 20 esecutivo, posto in esecuzione, venga modificato solo quantitativamente da un successivo provvedimento anch'esso esecutivo, sicché, iniziata l'esecuzione in base a sentenza di primo grado munita di clausola di provvisoria esecuzione, ove sopravvenga sentenza di appello che riformi la precedente decisione in senso soltanto quantitativo, il processo esecutivo non resta caducato, ma prosegue senza soluzione di continuità, nei limiti fissati dal nuovo titolo e con persistente efficacia, entro gli stessi, degli atti anteriormente compiuti, ove si tratti di modifica in diminuzione, o nei limiti del titolo originario qualora la modifica sia in aumento, nel qual caso, per ampliare l'oggetto della procedura già intrapresa, il creditore ha l'onere di dispiegare intervento, in base al nuovo titolo esecutivo costituito dalla sentenza di appello” (sin da Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 101 del
16/01/1985 alle successive Cess. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2406 del 07/04/1986, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza
n. 7111 del 30/07/1997).
La seconda questione che si pone è se, iniziata l'esecuzione quando vi era titolo esecutivo giudiziale
(sentenza di primo grado esecutiva), la sospensione della stessa (seppur per un lasso di tempo) comporti la caducazione del titolo e della procedura esecutiva tutta, come sembrerebbe emergere dal provvedimento reclamato, ovvero se comporti solo l'impossibilità di proseguire l'esecuzione con salvezza degli atti compiuti sino a quel momento.
Ebbene, sembrerebbe questa seconda l'impostazione de preferire per le ragioni che seguono.
Vale evidenziare preliminarmente come, pur a seguito delle innovazioni operate nel 1990, permanga una lacuna normativa concernente gli effetti del provvedimento di sospensione sugli atti esecutivi già compiuti, la cui mancata rimozione potrebbe essere fonte di notevole danno. Invero, vigente la originaria formulazione dell'art. 283 c.p.c., se una parte della dottrina configurava la revoca quale strumento di rimozione della clausola accessoria concessa in primo grado, quando la procedura esecutiva non fosse ancora avviata, altri autori - invece - individuavano quale ipotesi di revoca, avente effetto “retroattivo” sugli atti già compiuti, l'intervento ablatorio del giudice d'appello allorché la clausola fosse stata in origine concessa contra legem, giungendo a ritenere possibile la caducazione, attraverso l'istituto della revoca, degli atti esecutivi già compiuti. Il che significava, in concreto, rimettere la scelta fra i due rimedi concorrenti - sospensione della procedura esecutiva o rimozione totale - al giudice d'appello. A seguito della richiamata pagina 11 di 20 riforma, tuttavia, l'opzione ermeneutica che sembra ormai preferibile ed essere sostenuta dalla gran parte degli interpreti è quella per cui, mentre l'inibitoria della efficacia esecutiva della sentenza potrà avvenire prima dell'inizio dell'esecuzione e ne impedirà allora irreversibilmente l'avvio sulla base di quella sentenza, invece la sospensione ad esecuzione già iniziata può condurre solo ad un arresto del procedimento esecutivo, e non alla caducazione degli atti esecutivi già compiuti. Peraltro, in senso analogo si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, per la quale in caso di titolo esecutivo giudiziale provvisorio, la sospensione della sua esecutività - come nell'ipotesi di cui all'art. 283 c.p.c. ad opera del giudice dell'impugnazione - non comporta la sopravvenuta illegittimità degli atti esecutivi nel frattempo compiuti, ma impone la sospensione, ai sensi dell'art. 623 c.p.c., del processo esecutivo iniziato sulla base di detto titolo. Si veda, infatti, Cass. civ. Sez. III Sent., 04/06/2013, n. 14048: “In caso di titolo esecutivo giudiziale provvisorio, la sospensione della sua esecutività - come nell'ipotesi di cui all'art. 283 cod. proc. civ. ad opera del giudice dell'impugnazione - non comporta la sopravvenuta illegittimità degli atti esecutivi nel frattempo compiuti, ma impone la sospensione, ai sensi dell'art. 623 cod. proc. civ., del processo esecutivo iniziato sulla base di detto titolo”. Principio affermato anche dalla precedente Cass. civ. Sez. III Sent., 03/09/2007, n. 18539, che opera il seguente parallelismo con l'ipotesi del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo: “In tema di rapporti tra giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed esecuzione, qualora, sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in base alla quale era stata iniziata l'azione esecutiva, il giudizio di primo grado si concluda con il rigetto dell'opposizione, cessano gli effetti della sospensione disposta dal giudice della cognizione e, perciò, della sospensione dell'esecuzione nel frattempo disposta
dal G.E., in quanto il decreto ingiuntivo riprende forza di titolo esecutivo, con il consequenziale effetto della possibile riassunzione del procedimento esecutivo precedentemente sospeso. Lo stesso principio si applica se il successivo giudizio di appello, durante il quale sia stata disposta la sospensione della sentenza di rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, con conseguente nuova sospensione del processo esecutivo, si sia concluso con il rigetto dell'appello, poiché, anche in questo caso, ai fini della riassunzione del processo esecutivo sospeso, non è necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'opposizione contro il decreto ingiuntivo”.
pagina 12 di 20 Ebbene, nel caso di specie l'atto di pignoramento è stato effettuato quando l'efficacia del titolo non era stata ancora sospesa;
a seguito del provvedimento di sospensione inaudita altera parte del 19/10/2017 il procedimento esecutivo è stato correttamente sospeso dal giudice dell'esecuzione ex art. 623 c.p.c. e quindi alcun atto astrattamente illegittimo nella procedura esecutiva è stato posto in essere. Poi, ancora correttamente, la procedura è stata riassunta dopo la revoca del decreto di sospensione, con cui è stata di fatto confermata l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado con riferimento al capo riguardante la pronuncia risolutiva e di condanna alla restituzione del prezzo.
Pertanto, non si ritiene che la procedura esecutiva sia da estinguere per la presunta carenza di titolo esecutivo nel lasso temporale tra decreto di sospensione inaudita altera parte e ordinanza di parziale revoca dello stesso del 06/04/2018, perché tale circostanza avrebbe comportato, per le ragioni sopra dette, solo l'eventuale illegittimità/inefficacia degli atti compiuti medio tempore; atti che nel caso in questione non sono stati compiuti perché la procedura esecutiva, come detto, era stata sospesa.
3. Ciò posto, occorre analizzare la questione, più delicata, della permanenza di un titolo esecutivo successivamente alla pronuncia non definitiva della Corte di Appello di Perugia n. 716/2019, motivo posto alla base dell'istanza di estinzione della procedura depositata in data 23/12/2019, rigettata dal giudice delle esecuzioni, e del conseguente ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso tale ultimo provvedimento.
Da un punto di vista generale, secondo la giurisprudenza ormai consolidata in materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, specificamente nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, è noto che quest'ultima, quando rigetta l'impugnazione confermando la sentenza impugnata, si sostituisce integralmente alla prima (Cass., sez. VI-1, ord. 10 gennaio 2017, n. 352), costituendo quindi essa stessa titolo esecutivo. Tale effetto sostitutivo comporta che, nel caso in cui si intenda iniziare l'esecuzione forzata, è sufficiente notificare, unitamente all'atto di precetto, soltanto la sentenza d'appello, e ciò anche quando la pronuncia si limiti a rigettare l'appello e a confermare la sentenza impugnata (cfr Cass., sez. III,
13 novembre 2018, n. 29021, secondo la quale “l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione sia già stata promossa in virtù
pagina 13 di 20 del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione;
nel caso in cui, invece, l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado quale titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado”; conf. Cass. n. 9161 del 2013).
Pertanto, ai fini della corretta introduzione della esecuzione promossa quando già sia stata pubblicata la sentenza di appello, il titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo è costituito in ogni caso dalla sentenza di appello e non dalla sentenza di primo grado, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
Diverso il caso in esame, nel quale l'esecuzione è iniziata prima dell'emissione della sentenza di appello e con quest'ultima non ci si è limitati ad accogliere o rigettare l'appello.
Infatti, parte convenuta ha sostenuto che tale pronuncia, stante il noto effetto sostitutivo della pronuncia di impugnazione, avrebbe in toto caducato la sentenza di primo grado, appunto sostituendovisi;
ciò posto, visto che con la medesima pronuncia la Corte avrebbe solamente confermato la risoluzione dei contratti e condannato gli odierni convenuti (appellanti) alla restituzione di una somma generica di denaro, da quantificarsi nel prosieguo del giudizio, la medesima statuizione, da considerarsi di condanna generica, non avrebbe potuto costituire titolo esecutivo legittimante l'esecuzione in corso, né la precedente pronuncia di primo grado avrebbe avuto più efficacia in quanto interamente sostituita da quella non definitiva di appello.
Viceversa, gli odierni attori hanno sostenuto che la pronuncia in questione avrebbe confermato gli obblighi di restituzione dei convenuti, specialmente disponendo come segue “confermata la condanna della convenuta alla restituzione in favore di ciascuno degli attori sopra identificati delle somme da ciascuno di loro versatele a titolo di prezzo nella misura indicata nella appellata sentenza, con detrazione però delle somme, da determinarsi nel prosieguo del giudizio, che gli stessi hanno riscosso a titolo di aiuti in ragione delle quote di produzione di tabacco che avevano acquistato, “oltre gli interessi dal documento al saldo effettivo” come statuito nella appellata sentenza;
- dichiara che il danno risarcibile agli attori è pari
pagina 14 di 20 alla differenza fra il valore delle prestazioni che la convenuta avrebbe dovuto eseguire in loro favore;
e cioè cessione di quote produzione di tabacco e cessione degli aiuti alle quote indirettamente collegati;
e quello della prestazione a carico degli attori: e cioè la somma pattuita come da versare a titolo di corrispettivo;
- dispone con separata ordinanza per la quantificazione delle somme riscosse dagli attori a titolo di aiuti e per la liquidazione del risarcimento del danno”. Hanno pertanto sostenuto che la sentenza in questione, indicando espressamente i criteri ed i parametri che consentono l'esatta quantificazione del dovuto, non sarebbe da considerare come di condanna generica e, in ogni caso, alla luce della c.t.u. svolta nel prosieguo del giudizio di appello, la somma da restituire sarebbe comunque determinata come affermato dagli stessi e come, infine, confermato anche dalla sentenza definitiva della medesima Corte, del 25/11/2021.
In primo luogo, occorre evidenziare come la sentenza in questione andrebbe più propriamente qualificata non come sentenza non definitiva ma quale sentenza parziale, in quanto non si pronuncia su mere questioni pregiudiziali o preliminari, ma analizza e decide alcune delle domande proposte nel giudizio.
In particolare, la sentenza si pronuncia sulla domanda di risoluzione, confermando la statuizione di primo grado, e sulla domanda di condanna alla restituzione del prezzo, pur limitandosi a statuire sull'an della pretesa stessa.
In secondo luogo, e come conseguenza, la sentenza in questione può in effetti considerarsi di condanna generica, se con essa si intende una pronuncia con cui si statuisce solo con riferimento all'an di un diritto alla corresponsione di una somma non ancora determinata;
infatti, seppur nel testo della pronuncia la Corte
afferma che in astratto vi sarebbe la possibilità di calcolare le somme da detrarre al prezzo da restituire, in concreto poi rimette l'accertamento e il calcolo delle medesime ad un'indagine peritale e al prosieguo del giudizio. E difatti, nel dispositivo si afferma conferma la somma da restituire “con detrazione però delle somme, da determinarsi nel prosieguo del giudizio, che gli stessi hanno riscosso a titolo di aiuti in ragione delle quote di produzione di tabacco che avevano acquistato”; ciò a testimonianza del fatto che nel prosieguo del giudizio, pur vertente su questioni tecniche, dovrà “determinarsi” quali somme percepite a titolo di aiuti dovranno detrarsi dal pagina 15 di 20 prezzo totale e quindi oggetto del contendere della seconda fase del procedimento sarà la determinazione del quantum della pretesa restitutoria nonché l'an e il quantum della pretesa risarcitoria.
Conferma di ciò, peraltro, si ricava dalle stesse difese delle parti in merito alle somme da detrarre;
anche gli stessi attori nell'atto introduttivo del presente giudizio, pur sostenendo la loro tesi (infine fatta propria dalla
Corte d'Appello), affermano come potrebbe sostenersi una duplice opzione di detrazione (“il risultato non muterebbe neppure se il Collegio di appello dovesse accogliere i valori esposti dal CTU nella tabella 5” … “in entrambe le ipotesi vi sarà una sentenza che riconoscerà un diritto di credito in favore dei reclamanti di gran lunga superiore rispetto all'importo di euro 99.100,00 …”), così come i convenuti suggeriscono ancora un'ulteriore ipotesi di ricalcolo.
Dunque, ben si comprende come il capo della domanda relativo al quantum dell'obbligo restitutorio non fosse stato all'epoca oggetto di accertamento e di statuizione del collegio, il quale si è limitato a fornire delle indicazioni per le operazioni del c.t.u. e poi, solo con la pronuncia definitiva, il collegio ha accolto e determinato in via definitiva l'ammontare della pretesa restitutoria nonché di quella risarcitoria.
Tali considerazioni, tuttavia, non portano a ritenere che non vi fosse, all'epoca della proposizione dell'opposizione esecutiva e nel lasso di tempo intercorrente fra la sentenza parziale e quella definitiva, un titolo esecutivo in capo ai reclamanti.
Infatti, trattandosi di sentenza parziale, come sopra detto, l'efficacia sostitutiva della medesima è limitata alle sole domande su cui la sentenza stessa si è pronunciata;
quindi, con riferimento alla risoluzione e all'an del diritto alla restituzione, la suddetta pronuncia ha sostituito quella di primo grado, di fatto aderendo alle conclusioni cui era giunta la medesima. Viceversa, le questioni relative al quantum del diritto alla restituzione e il diritto risarcitorio nel suo complesso sono domande ancora non esaminate, su cui il potere decisionale del giudice dell'impugnazione non è stato ancora utilizzato e consumato e da ritenersi, per la residua durata del giudizio, a tutti gli effetti sub iudice.
Tale considerazione comporta che, con riferimento alle medesime statuizioni (quantomeno alle pretese restitutorie in relazione alle quali la sospensione dell'efficacia esecutiva era stata revocata) dovremo comportarci come nel caso di sentenza di primo grado in pendenza di impugnazione. Essendo la medesima pagina 16 di 20 dotata di naturale efficacia esecutiva ed essendo stata sospesa quest'ultima solo con riferimento al diritto risarcitorio, la questione inerente al quantum dell'obbligo restitutorio risulta ancora regolata (in assenza, si ripete, di pronuncia di appello che abbia pronunciato sul punto) dalla sentenza di primo grado che conserva, dunque, efficacia esecutiva. Diverso sarebbe stato il caso in cui, con la sentenza (a quel punto definitiva) fosse stata riconosciuta la non sussistenza del diritto alla risoluzione e alle conseguenti pretese restitutorie nell'an.
Peraltro, una contraria argomentazione porterebbe alla assurda conseguenza per cui, dinanzi a una sentenza di condanna di primo grado (chiaramente esecutiva e che ha dato origine a lunghe e complesse procedure esecutive) infine confermata anche in sede di appello, seppur con lieve diminuzione delle somme riconosciute, tutte le procedure esecutive nelle more intentante sarebbero caducate, per la sola ragione che il Collegio di Appello abbia deciso, per mera scelta di ordine processuale, di pronunciare sentenza non definitiva per cristallizzare l'an della pretesa e poi pronunciare sentenza definitiva, a seguito di più approfondita istruttoria, con riferimento al quantum. Ciò in dispregio, peraltro, del ben noto principio di origine pretoria per il quale “in tema di esecuzione forzata, allorché l'esecuzione sia iniziata in base a titolo esecutivo giudiziale non definitivo, cui segua la pronunzia, nello sviluppo dello stesso processo in cui il primo si è formato, di altro titolo, il quale modifichi quantitativamente l'entità del credito riconosciuto nel titolo originario, persiste in favore del creditore, con effetto “ex tunc”, un valido titolo esecutivo, in ragione dell'effetto integralmente sostitutivo dei titoli esecutivi resi a cognizione piena rispetto a quelli anticipatori e di quelli di merito di secondo grado rispetto a quelli di primo” (Cass. civ. Sez. III,
Sent. del 18/04/2012, n. 6072; conf. Cass. civ., Sez. III, Sent. del 16/04/2013, n. 9161).
4. Quanto all'opposizione ex art. 615 c.p.c. depositata il 24/09/2018, in relazione alla cui correlata istanza di sospensione devesi ritenere che il g.e. si sia pronunciato con il medesimo provvedimento sopra citato, con contestuale concessione di un termine per l'introduzione del relativo giudizio di merito, se ne deve rilevare parimenti l'infondatezza.
Invero, a prescindere dall'ammissibilità della medesima (contestata in quanto parte opponente sarebbe decaduta per omessa notifica nei termini del ricorso introduttivo e per la conseguente illegittimità del pagina 17 di 20 provvedimento di rimessione in termini), per il principio della ragione più liquida pare sufficiente evidenziarne l'infondatezza nel merito.
4.1 Quanto all'asserita illegittimità dell'esecuzione immobiliare in questione per sufficienza delle somme ricavabili nell'ambito della parallela procedura mobiliare, parimenti pendente avverso i medesimi debitori, la medesima non poteva dichiararsi al momento dell'introduzione dell'opposizione né allo stato attuale.
Invero, in tale fase storica, per quanto sopra detto, sussisteva ancora il titolo esecutivo con riferimento a una somma ben maggiore di quella ricavabile nell'esecuzione mobiliare in esame, nell'ambito della quale il totale del ricavato era inferiore ai 100.000,00 euro. Dunque, permaneva l'assoluta legittimità della prosecuzione dell'esecuzione immobiliare, tenuto conto del maggiore credito in relazione al quale si stava agendo in giudizio. Parimenti, all'esito del giudizio di appello, la Corte ha confermato l'esistenza di un credito ben superiore alla somma ricavata in sede di esecuzione mobiliare.
Inoltre, si precisa come l'accertamento della sussistenza del credito per cui si procede e del conseguente diritto di procedere esecutivamente deve essere compiuto alla data di proposizione dell'opposizione (ma nulla cambia se fosse compiuto oggi, come detto) e quindi, seppur fosse pendente altra procedura esecutiva e siano poi stati aggiudicati in tale sede i beni mobili pignorati, non vi è prova dell'assegnazione di somme in favore della convenuta e, quindi dell'estinzione parziale del credito. In proposito, infatti, vale il generalissimo principio dell'allocazione dell'onere probatorio in capo al debitore dei fatti estintivi, anche parziali, del credito.
Peraltro, non sono giustificati rischi di duplicazione delle somme richieste;
infatti, quando e qualora gli odierni attori percepiranno delle somme in altra sede esecutiva, queste potranno e dovranno essere scomputate dal medesimo nella procedura esecutiva per cui è causa, in quanto fatti estintivi successivi alla presente pronuncia, in grado di incidere sull'ammontare del medesimo.
Peraltro, la possibilità per il creditore di agire mediante plurime azioni esecutive trova ostacolo nel solo principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.) e nel principio (desumibile dall'ar.t 2 Cost. e dagli artt. 1175 e 1375
c.c.) che vieta l'abuso del diritto (cfr Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009) e del processo pagina 18 di 20 (ex multis, Cass., Sez. U, Sent. n. 9935 del 15/05/2015).
Ebbene, nel caso in esame, considerato l'ammontare del credito e la palese insufficienza anche potenziale della contemporanea (e peraltro successiva) procedura esecutiva mobiliare a soddisfare lo stesso integralmente, non si ritiene sussistente alcuni dei supposti ostacoli.
4.2 Infine, quanto alla questione relativa alla presunta illegittimità dell'esecuzione in quanto eseguita sui beni e nei confronti dei soci della società semplice invece che, preliminarmente, sul patrimonio societario, se ne deve rilevare parimenti l'infondatezza.
Come è noto e come ben ricordato dagli attori, il beneficium excussionis si atteggia diversamente a seconda che si tratti di società in nome collettivo (art. 2304 c. c.) o di società semplice (art. 2268) - la cui disciplina si applica anche alle società di fatto - poiché, in presenza della prima il creditore non può pretendere il pagamento dal socio se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, mentre il socio della seconda, richiesto del pagamento di debiti sociali, può invocare il beneficio indicando i beni sui quali il creditore può agevolmente soddisfarsi (cfr Cass. civ., Sez. lavoro, 15/12/1990, n. 11921). Dunque, quella di cui all'art. 2268 c.c. è un'eccezione in senso stretto, che deve essere eccepita dal debitore in sede esecutiva, il quale non si deve limitare a evidenziare la lesione del suddetto beneficio, ma deve espressamente indicare quali siano i beni del patrimonio sociale che possono essere idonei a soddisfare integralmente le ragioni creditorie. Anzi, si è anche affermato che, perché l'onere sia assolto, non è sufficiente che il socio indichi un qualunque bene sociale, ma occorre che questo sia di pronta e facile convertibilità in denaro, elemento da accertare caso per caso.
Ebbene, nel caso in esame non può sottacersi come i soci non abbiano adempiuto al detto onere imposto dall'art. 2268 c.c., peraltro non argomentando mai sul punto nell'ambito di tutto il presente giudizio di merito.
La detta eccezione, pertanto, è da ritenersi infondata e, con essa, l'opposzione ex art. 615 c.p.c. proposta.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene esservi la permanenza di titolo esecutivo per agire esecutivamente e che le opposizioni proposte (ex art. 615 e 617 c.p.c.) non siano fondate.
pagina 19 di 20 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/14, così come aggiornato dal d.m. 147/22, tenuto conto della durata del giudizio, dell'assenza di istruttoria e della complessità delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale, che legittima l'utilizzo di valori medi dello scaglione di riferimento, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria (ai minimi per l'assenza di istruttoria) ed esclusa la fase decisionale non svolta mediante deposito di comparse nei termini di legge. Il
Tribunale dovrà pronunciarsi anche in merito alle spese della fase cautelare dinanzi al g.e., in mancanza di liquidazione da parte del medesimo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
▪ Rigetta le opposizioni ex art. 615 c.p.c. e 617 c.p.c., rispettivamente proposta in data 24/09/2018 e
27/01/2020 da e;
CP_4 Parte_12
▪ Condanna e al pagamento delle spese di lite in favore degli odierni CP_4 Parte_12
attori, nella somma di euro 1.686,00 per spese vive, euro 2.457,00 i compensi per la fase cautelare delle due opposizioni, unitariamente tenuta, ed euro 14.413,00 (euro 4.607,00 per fase di studio, euro 3.039,00 per fase introduttiva, euro 6.767,00 per fase trattazione/istruttoria) per compenso professionale del presente giudizio di merito, oltre alle spese generali in ragione del 15% su diritti ed IVA e CPA come per legge.
Spoleto, 05/09/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 20 di 20
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2361/2020 RG
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, nella quale si è trasformata la ditta individuale della suddetta;
[...] Parte_2 Parte_3
(c.f. ; (c.f. ), in
[...] CodiceFiscale_1 Parte_4 P.IVA_2
persona del legale rappresentante (c.f. , in Parte_4 Pt_1 Parte_5 P.IVA_3
persona del legale rappresentante , nella quale società si è trasformata la ditta individuale Controparte_1
di ; (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 CP_3 P.IVA_4
tempore; (c.f. ), Parte_6 CodiceFiscale_2 Parte_7 [...]
(c.f. ), in persona del legale rappresentante;
Parte_8 P.IVA_5 Parte_7 Parte_9
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, nella quale si è fusa per
[...] P.IVA_6
incorporazione il 10.3.2011 la (c.f. ), elettivamente domiciliati Parte_10 P.IVA_7
in Spoleto presso lo studio dell'avv. Maria Letizia Angelini Paroli, via Filetteria, 27 che, unitamente e disgiuntamente agli avv.ti Sergio Rossi (c.f. ), Giancarlo Zuccaccia (c.f. CodiceFiscale_3 C.F._4
pagina 1 di 20 ) e (c.f. ), li rappresenta e difende giusta C.F._5 Parte_11 CodiceFiscale_6
procura in calce all'atto di precetto del 27/07/2017;
ATTORI
E
(c.f. ) e (c.f. ), CP_4 CodiceFiscale_7 Parte_12 CodiceFiscale_8
rappresentati e difesi dall'Avv. Franco Pepe, cof. fisc. con il quale elettivamente CodiceFiscale_9
domiciliano in Benevento, alla via F. Flora, nr. 24, in virtù di mandato in calce all'atto di opposizione ex art. 617 c.p.c.;
CONVENUTI
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
Conclusioni di parte attrice: “A) Sulla opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza della opposizione agli atti esecutivi proposta dai debitori CP_4
e e per l'effetto dichiarare la legittimità e correttezza dell'atto di pignoramento e dei successivi atti della
[...] Parte_12
procedura esecutiva immobiliare RG 181/2017;
B) quanto al giudizio di merito sulla opposizione ex art. 615 c.p.c.
- IN VIA PRINCIPALE: dichiarare la cessazione della materia del contendere, a fronte della riferita sopravvenienza della sentenza definitiva della Corte d'Appello di Perugia n. 714/2021
- IN VIA SUBORDINATA: - accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta da e per tutti i motivi esposti nel presente atto;
CP_4 Parte_12
- accertare e dichiarare, altresì, l'illegittimità e l'infondatezza della ordinanza emessa dal Tribunale di Spoleto, GE Dr.
Simone Salcerini, in data 26.10.2020 e comunicata a mezzo PEC in data 27.10.2020, nella procedura esecutiva immobiliare RGE n. 181/2020, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi della fase cautelare di entrambe le opposizioni e della presente fase di merito.”.
Conclusioni di parte convenuta: “affinchè l'On.le Giudice adito, in accoglimento delle presenti argomentazioni e previo rigetto della domanda avversa Voglia accogliere l'opposizione ec art. 617 cpc e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione della pagina 2 di 20 procedura esecutiva immobiliare iscritta presso il Tribunale di Spoleto, sez. esecuzioni immobiliari, RGE 181/2017 con ordine al conservatore dei RR II competente di procedere alle relative annotazioni e cancellazione del pignoramento de quo, per il venir meno del titolo esecutivo da parte del creditore procedente e per assenza di valido titolo esecutivo da parte del creditore intervenuto.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, rimb. forf. 15% ex D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione di introduzione del giudizio di merito, a seguito di ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (ed in verità, per quanto si dirà, anche all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.) proposti dagli odierni convenuti, gli attori in epigrafe indicati hanno convenuto dinanzi a questo giudice CP_4
e per veder accertata, nella fase di merito delle opposizioni, l'infondatezza delle
[...] Parte_12
medesime.
In particolare, gli odierni attori avevano ottenuto, mediante la sentenza del Tribunale di Perugia, n.
1226/2017, la dichiarazione di risoluzione di alcuni contratti di acquisto di quote di produzione, stipulati tra i medesimi e la società la Fontana s.s., e la conseguente condanna della stessa (e dei soci, odierni convenuti) alla restituzione dell'intero prezzo corrisposto, oltre al risarcimento del danno nella misura richiesta dagli attori. Azionando tale titolo esecutivo gli attori intraprendevano, tra le altre (vedesi es. mob.
n. 443/18), l'esecuzione immobiliare n. 181/17. Nelle more della procedura, tuttavia, nell'ambito del giudizio di appello avverso la suddetta sentenza, la Corte disponeva dapprima la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del titolo in questione, in data 19/10/2017, ragione per cui in sede esecutiva veniva disposta la necessaria sospensione ex art. 623 c.p.c.. Dopo l'istaurazione del contraddittorio sulla sospensiva in sede di appello, la Corte limitava la portata del provvedimento di sospensione al capo della sentenza che condannava gli odierni convenuti al risarcimento del danno (ripristinando, dunque, per il resto l'efficacia esecutiva del titolo), con provvedimento del 06/04/2018. Di conseguenza, gli odierni attori pagina 3 di 20 riassumevano il procedimento di esecuzione che veniva, dunque, riattivato dal giudice delle esecuzioni con provvedimento del 12/06/2018.
Gli odierni convenuti, tuttavia, depositavano ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., evidenziando l'insussistenza del diritto ad agire nei loro confronti (stante la natura sussidiaria della loro responsabilità) e la sufficienza della esecuzione mobiliare già pendente al soddisfacimento delle pretese creditorie;
all'udienza fissata per la fase “cautelare” dinanzi al g.e. dell'opposizione, in data 20/12/2018, il giudice si riservava sulla richiesta di rimessione in termini degli attori per la notifica del ricorso agli opposti.
Con ordinanza del 07/01/2020, sciogliendo tale riserva, il giudice concedeva la rimessione in termini e fissava udienza per la discussione sull'istanza di sospensiva il 27/02/2020.
Nelle more, in sede di appello, veniva pronunciata sentenza non definitiva n. 716/2019 del 18/11/2019, con cui si confermava la sentenza di primo grado relativamente al capo con cui si dichiarava la risoluzione dei contratti in contestazione e si accertava il diritto alla restituzione della prestazione, ma si rimandava al prosieguo del giudizio la concreta determinazione dell'importo da restituire (mediante c.t.u.) e l'accertamento della sussistenza del diritto al risarcimento del danno.
I debitori, dunque, depositavano istanza di estinzione della procedura esecutiva in questione, lamentando il sopraggiunto venir meno del titolo esecutivo, stante la sostituzione della sentenza di primo grado con la pronuncia, di mera condanna generica, della Corte d'Appello. Il giudice delle esecuzioni rigettava tale istanza con decreto del 07/01/2020; provvedimento avverso il quale i debitori proponevano opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., insistendo per l'accertamento della sopravvenuta estinzione del titolo esecutivo posto alla base dell'esecuzione e istando per la sospensione della procedura.
Veniva dunque fissata udienza per decidere sulla sospensiva al 02/04/2020 (data cui è stata poi rinviata anche la trattazione dell'istanza di sospensiva contenuta nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. di cui sopra); udienza poi differita al 22/10/2020. All'esito di tale udienza, il giudice delle esecuzioni emanava ordinanza in data 26/10/2020 con cui sospendeva la procedura esecutiva, provvedendo presumibilmente su entrambe le richieste di sospensiva;
in particolare, il provvedimento era motivato sulla base della considerazione per pagina 4 di 20 cui, nel lasso di tempo intercorso tra il decreto di sospensione inaudita altera parte della Corte di Appello e l'ordinanza di parziale revoca della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sarebbe mancato il titolo esecutivo, con violazione del principio di necessaria continuità del titolo esecutivo per tutta la durata del procedimento esecutivo
Il suddetto provvedimento era oggetto di reclamo, che poi veniva accolto.
Infine, gli attori hanno introdotto l'odierno giudizio di merito, ribadendo sostanzialmente tutte le censure avverso la pronuncia di sospensione del giudice delle esecuzioni nonché avverso gli atti di opposizione (e l'istanza di estinzione) proposti dai debitori esecutati, così sinteticamente riassumibili:
- L'erroneità dell'ordinanza di sospensione in quanto il titolo esecutivo non era stato dichiarato invalido, ma era solo stata sospesa, ber un breve lasso temporale, la sua efficacia esecutiva, la cui unica conseguenza sarebbe la necessaria sospensione della procedura esecutiva in attesa della decisione definitiva sul ripristino o meno di tale efficacia esecutiva del titolo (come era stato fatto, in effetti, nel caso di specie);
- La validità del titolo non era mai stata posta in contestazione dal giudice dell'esecuzione, che aveva infatti riattivato la procedura dopo l'ordinanza della Corte di Appello dell'Aprile 2018, né dagli odierni convenuti che avevano proposto opposizione per motivi differenti;
- Permaneva un titolo esecutivo legittimante il prosieguo dell'esecuzione anche a seguito della sentenza non definitiva della medesima Corte di Appello, in quanto la stessa aveva solo confermato in parte la sentenza di primo grado rimettendo al prosieguo del giudizio la determinazione delle asserite detrazioni da effettuare al credito restitutorio e l'accertamento in toto del credito risarcitorio;
- La suddetta sentenza, con riferimento al capo sulla domanda di restituzione, non poteva neppure considerarsi sentenza di condanna generica, avendo già individuato i parametri di determinazione del quantum, e non sussistendo peraltro alcunché da detrarre alla luce della c.t.u. depositata in sede di giudizio di appello;
pagina 5 di 20 - Gli altri motivi proposti con l'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c. erano parimenti infondati, non avendo i soci debitori solidali indicato beni sui quali i creditori potevano sufficientemente soddisfarsi, ai sensi dell'art. 2268 c.c., e non essendo le somme ricavate dalla parallela procedura esecutiva mobiliare sufficienti per l'estinzione dei crediti degli attori;
- La suddetta opposizione, peraltro, era da considerare inammissibile, in quanto era stata concessa in assenza dei relativi presupposti la rimessione in termini per la notifica dell'atto introduttivo, con conseguente decadenza dalla medesima.
Si sono costituiti i convenuti, insistendo nelle allegazioni e richieste di cui all'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta, evidenziando l'ammissibilità (e la fondatezza) della stessa e, viceversa, l'inammissibilità dei motivi di opposizione proposti nella presente sede dagli attori.
In particolare, i convenuti ribadivano che:
- Correttamente il giudice dell'esecuzione avrebbe rilevato, anche d'ufficio, il venir meno del titolo nel periodo compreso tra il 19/10/2017 e il 06/04/2018;
- In ogni caso, a seguito della sentenza non definitiva della Corte di Appello, sarebbe venuto meno il titolo stesso, avendo la stessa confermato solo il capo relativo alla risoluzione e non avendo condannato i debitori alla restituzione di un quantum determinato, emettendo, dunque una mera sentenza di condanna generica completamente sostitutiva della sentenza di primo grado, che non potrebbe costituire titolo esecutivo stante l'illiquidità del credito.
All'esito della prima udienza sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.; ritenuta, poi, la causa immediatamente matura per la decisione, è stata rinviata per l'udienza di precisazione delle conclusioni la quale, a seguito di numerosi rinvii disposti dai precedenti giudici istruttori, si è tenuta dopo l'assegnazione del fascicolo allo scrivente, all'udienza del 05/06/2025, ex art. 127ter c.p.c., nell'ambito delle quale le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente (in verità depositate solo dagli attori) e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 6 di 20 1. Preliminarmente occorre dare atto che la scadenza di entrambi i termini ex art. 190 c.p.c. è avvenuta in data 24/08/2025, stante l'inapplicabilità della sospensione feriale ai procedimenti di opposizione all'esecuzione. Pertanto, risulta inammissibile la comparsa conclusionale depositata da parte attrice in data
05/09/2025, mentre i convenuti non risultano aver depositato alcuno scritto conclusivo.
2. Sempre in via preliminare, occorre evidenziare come in effetti gli attori si siano concentrati, anche nella presente sede di giudizio di merito, nella contestazione e censura dell'ordinanza del g.e. con la quale è stata accolta l'istanza di sospensione della procedura;
ebbene, come giustamente sostenuto dai convenuti, nella presente sede (differentemente da quella del giudizio di reclamo avverso tale specifico provvedimento) oggetto della cognizione del Tribunale non è direttamente la legittimità di tale sospensione (concessa sulla base del mero fumus di fondatezza dell'opposizione) bensì la definitiva fondatezza o meno delle allegazioni e richieste di cui alle opposizioni proposte.
Per tali ragioni, appaiono superflue le reiterate contestazioni relative alla presunta non corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui alla suddetta ordinanza, anche in considerazione del fatto che in merito alla stessa si è da tempo ormai pronunciato il Collegio del reclamo con ordinanza del 10/02/2021.
2.1 In ogni caso, per mero amore di completezza e per fugare ogni dubbio sul punto, si ritiene di condividere le allegazioni sul punto di cui alla citata ordinanza, nella quale si è argomentato in merito alla questione processuale e di merito in esame.
Invero, come affermato dagli opposti stessi, è principio pacifico in giurisprudenza quello per cui il giudice dell'esecuzione ha il potere/dovere di verificare di ufficio, e a prescindere da una opposizione del debitore,
l'esistenza e la permanenza del titolo esecutivo (cfr Cass. civ., sez. VI – 3, ordinanza 22 giugno 2017, n.
15605). Ancor più nello specifico Cass. Civ. Sez. III Sent., 13/03/2012, n. 3977 ha rilevato come “In sede di opposizione all'esecuzione con cui si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata perché il credito di chi la minaccia o la inizia non è assistito da titolo esecutivo, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione”. Alla luce di tali considerazioni, non può censurarsi la pronuncia del giudice dell'esecuzione solo pagina 7 di 20 per aver accertato l'insussistenza (seppur temporanea) del titolo esecutivo in assenza di una specifica censura degli originari opponenti.
2.2 Viceversa, quanto al profilo sostanziale della questione, la medesima merita di essere affrontata anche nella presente sede;
invero, sebbene lo specifico profilo non sia stato oggetto di motivo di opposizione (lo
è stato, nell'ambito dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., il differente profilo della carenza sopravvenuta del titolo esecutivo ma dopo la sentenza non definitiva della Corte Di Appello di Perugia n. 716/2019), tuttavia anche il giudice del merito dell'opposizione esecutiva è tenuto a rilevare d'ufficio la carenza del titolo esecutivo, ancorché per un periodo della procedura medesima.
Sul punto, infatti, l'orientamento della Suprema Corte è assolutamente consolidato: si veda ex multis Cass.
Civ., Sez. III, sent. del 13/07/2011, n. 15363, secondo la quale “Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, che – entrambe – determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto “ex tunc”, in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa” (conf. Cass. civ., Sez. lavoro, 29/11/2004, n. 22430 e, più recentemente, Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 11241 del 06/04/2022
e Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 30/07/2024, n. 21264).
Ciò posto, e analizzando infine tale questione già rilevata d'ufficio dal g.e., vale premettere come sia principio assolutamente cristallino quello per il quale il titolo esecutivo è unico fondamento di legittimità
dell'esecuzione, e deve esistere già nel momento in cui l'esecuzione inizia e mantenersi per tutta la sua durata sino alla sua positiva conclusione e che il venir meno del titolo comporta in genere la caducazione degli atti esecutivi compiuti.
Tuttavia, nel caso di specie non può parlarsi di caducazione del titolo esecutivo.
Ed in effetti, la portata del principio sopra esposto, consolidato in giurisprudenza sino alle riforme processuali degli anni 1990-1995, ha dovuto in seguito confrontarsi con l'ampliamento delle modalità di formazione dei titoli esecutivi, sempre più anticipati e, necessariamente, meno stabili. Si vedano ad esempio pagina 8 di 20 i provvedimenti anticipatori sommari (artt. 186bis, ter e quater c.p.c.), i provvedimenti cautelari recanti condanna al pagamento di somme (art. 669duodecies c.p.c.) e, più in generale, lo stesso art. 282 c.p.c., che, novellato dalla legge n. 353/1990, ha assegnato a tutte le sentenze di primo grado (e quantomeno, con certezza, a quelle di condanna) l'esecutorietà o efficacia provvisoria. In tal modo, la normale efficacia esecutiva, che nel sistema del codice del 1942 apparteneva senz'altro alla sentenza d'appello (pur essendo prevista la possibilità che la sentenza di primo grado fosse munita della clausola di provvisoria esecuzione, peraltro legata al riscontro di rigorosi presupposti), è divenuta caratteristica propria della sentenza di primo grado, nonché di provvedimenti condannatori, generalmente aventi forma di ordinanza, pronunciati prima della sentenza che definisce il giudizio. Come detto, il quadro dell'esecuzione forzata è risultato profondamente modificato da queste modifiche;
invero, se, da un lato, l'accesso al processo esecutivo è stato anticipato e facilitato, dall'altro lato, i titoli in base ai quali l'esecuzione può essere intrapresa risulteranno meno stabili, e più effimeri. La giurisprudenza, che prima era orientata sul solo decreto ingiuntivo (ipotesi di titolo esecutivo a rapida formazione e suscettibile di essere sospeso in breve tempo), ha dovuto confrontarsi con fattispecie molto più numerose e più frequenti.
In questo contesto, si sono posti due questioni.
La prima è se la regola, secondo cui il titolo esecutivo deve esistere prima e permanere durante tutto il corso e così sino alla conclusione dell'esecuzione, si riferisca allo stesso atto, ovvero se possano darsi ipotesi di successione o trasformazione dei titoli esecutivi giudiziali. In proposito, vale anticipare come la risposta della giurisprudenza è stata assolutamente favorevole al principio di successione dei titoli esecutivi giudiziali. L'unica disposizione che prende in esame il fenomeno della successione o trasformazione del titolo esecutivo è collocata tra i procedimenti speciali, nell'opposizione a decreto ingiuntivo: l'art. 653, comma 2, c.p.c., circa l'accoglimento parziale dell'opposizione, afferma che “il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta”. In rapporto a tale norma, occorre stabilire se essa affermi una regola, valida per tutti i casi di successione oggettiva, ovvero se ponga un'eccezione per il caso particolare del decreto pagina 9 di 20 ingiuntivo. Questo titolo, infatti, ha una caratteristica del tutto peculiare: se non integralmente confermato, deve essere dichiarato nullo o revocato, con effetti necessariamente ex tunc. Ragion per cui, qualora l'esecuzione iniziata sulla scorta del decreto provvisoriamente esecutivo non sia conclusa nel momento in cui l'opposizione viene definita con la sentenza che annulla o revoca il decreto (pur accertando l'esistenza di un credito, tuttavia di importo minore), gli atti di esecuzione dovrebbero essere caducati non esistendo più il titolo esecutivo a base dell'esecuzione (che giustifichi, cioè, tanto il compimento degli atti esecutivi, quanto la loro conservazione). Ma la ratio della norma speciale, ispirata al principio di conservazione degli atti, è appunto nel senso che, anche in caso di caducazione ex tunc del decreto ingiuntivo dichiarato nullo o revocato (caso, all'evidenza, assai diverso dalla “riforma” della sentenza di primo grado), gli atti di esecuzione compiuti restano validi purché giustificati “a ritroso” dalla sentenza che, accertando l'esistenza di un credito sia pure di importo minore rispetto al quantum della pronuncia monitoria, giustifica la permanenza in vita del titolo esecutivo (e, con esso, degli atti di esecuzione già compiuti nei limiti del diverso quantum giustificato da quella sentenza).
Per trasferire questa regola “speciale” al fenomeno dell'ordinaria successione dei titoli costituiti da sentenze, occorre tuttavia ragionare non sull'ipotesi appena considerata (che, ripetiamo, si giustifica col particolare regime proprio del decreto ingiuntivo quale titolo soggetto a caducazione ex tunc ogni qualvolta non possa essere integralmente confermato), bensì su quella opposta della conferma integrale del decreto ingiuntivo da parte della sentenza di opposizione. Come avviene per il caso di successione di sentenze,
anche questa ipotesi non è positivamente e direttamente regolata. Non si dubita, tuttavia, che tanto nel caso della successione di sentenze (es., di primo grado e d'appello), quanto nel caso della successione della sentenza al decreto ingiuntivo, l'esecuzione forzata non venga meno a causa dell'effetto sostitutivo del secondo titolo, che importa il venir meno del primo (non però ex tunc), ma prosegue indisturbata come se i due titoli costituissero un continuum. Tale soluzione è stata peraltro convincentemente argomentata dalla
S.C.: “la norma del capoverso dell'art. 653 c.p.c., sebbene dettata in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, costituisce espressione di un principio generale valido per tutte le ipotesi in cui un provvedimento giurisdizionale provvisoriamente
pagina 10 di 20 esecutivo, posto in esecuzione, venga modificato solo quantitativamente da un successivo provvedimento anch'esso esecutivo, sicché, iniziata l'esecuzione in base a sentenza di primo grado munita di clausola di provvisoria esecuzione, ove sopravvenga sentenza di appello che riformi la precedente decisione in senso soltanto quantitativo, il processo esecutivo non resta caducato, ma prosegue senza soluzione di continuità, nei limiti fissati dal nuovo titolo e con persistente efficacia, entro gli stessi, degli atti anteriormente compiuti, ove si tratti di modifica in diminuzione, o nei limiti del titolo originario qualora la modifica sia in aumento, nel qual caso, per ampliare l'oggetto della procedura già intrapresa, il creditore ha l'onere di dispiegare intervento, in base al nuovo titolo esecutivo costituito dalla sentenza di appello” (sin da Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 101 del
16/01/1985 alle successive Cess. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2406 del 07/04/1986, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza
n. 7111 del 30/07/1997).
La seconda questione che si pone è se, iniziata l'esecuzione quando vi era titolo esecutivo giudiziale
(sentenza di primo grado esecutiva), la sospensione della stessa (seppur per un lasso di tempo) comporti la caducazione del titolo e della procedura esecutiva tutta, come sembrerebbe emergere dal provvedimento reclamato, ovvero se comporti solo l'impossibilità di proseguire l'esecuzione con salvezza degli atti compiuti sino a quel momento.
Ebbene, sembrerebbe questa seconda l'impostazione de preferire per le ragioni che seguono.
Vale evidenziare preliminarmente come, pur a seguito delle innovazioni operate nel 1990, permanga una lacuna normativa concernente gli effetti del provvedimento di sospensione sugli atti esecutivi già compiuti, la cui mancata rimozione potrebbe essere fonte di notevole danno. Invero, vigente la originaria formulazione dell'art. 283 c.p.c., se una parte della dottrina configurava la revoca quale strumento di rimozione della clausola accessoria concessa in primo grado, quando la procedura esecutiva non fosse ancora avviata, altri autori - invece - individuavano quale ipotesi di revoca, avente effetto “retroattivo” sugli atti già compiuti, l'intervento ablatorio del giudice d'appello allorché la clausola fosse stata in origine concessa contra legem, giungendo a ritenere possibile la caducazione, attraverso l'istituto della revoca, degli atti esecutivi già compiuti. Il che significava, in concreto, rimettere la scelta fra i due rimedi concorrenti - sospensione della procedura esecutiva o rimozione totale - al giudice d'appello. A seguito della richiamata pagina 11 di 20 riforma, tuttavia, l'opzione ermeneutica che sembra ormai preferibile ed essere sostenuta dalla gran parte degli interpreti è quella per cui, mentre l'inibitoria della efficacia esecutiva della sentenza potrà avvenire prima dell'inizio dell'esecuzione e ne impedirà allora irreversibilmente l'avvio sulla base di quella sentenza, invece la sospensione ad esecuzione già iniziata può condurre solo ad un arresto del procedimento esecutivo, e non alla caducazione degli atti esecutivi già compiuti. Peraltro, in senso analogo si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, per la quale in caso di titolo esecutivo giudiziale provvisorio, la sospensione della sua esecutività - come nell'ipotesi di cui all'art. 283 c.p.c. ad opera del giudice dell'impugnazione - non comporta la sopravvenuta illegittimità degli atti esecutivi nel frattempo compiuti, ma impone la sospensione, ai sensi dell'art. 623 c.p.c., del processo esecutivo iniziato sulla base di detto titolo. Si veda, infatti, Cass. civ. Sez. III Sent., 04/06/2013, n. 14048: “In caso di titolo esecutivo giudiziale provvisorio, la sospensione della sua esecutività - come nell'ipotesi di cui all'art. 283 cod. proc. civ. ad opera del giudice dell'impugnazione - non comporta la sopravvenuta illegittimità degli atti esecutivi nel frattempo compiuti, ma impone la sospensione, ai sensi dell'art. 623 cod. proc. civ., del processo esecutivo iniziato sulla base di detto titolo”. Principio affermato anche dalla precedente Cass. civ. Sez. III Sent., 03/09/2007, n. 18539, che opera il seguente parallelismo con l'ipotesi del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo: “In tema di rapporti tra giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed esecuzione, qualora, sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in base alla quale era stata iniziata l'azione esecutiva, il giudizio di primo grado si concluda con il rigetto dell'opposizione, cessano gli effetti della sospensione disposta dal giudice della cognizione e, perciò, della sospensione dell'esecuzione nel frattempo disposta
dal G.E., in quanto il decreto ingiuntivo riprende forza di titolo esecutivo, con il consequenziale effetto della possibile riassunzione del procedimento esecutivo precedentemente sospeso. Lo stesso principio si applica se il successivo giudizio di appello, durante il quale sia stata disposta la sospensione della sentenza di rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, con conseguente nuova sospensione del processo esecutivo, si sia concluso con il rigetto dell'appello, poiché, anche in questo caso, ai fini della riassunzione del processo esecutivo sospeso, non è necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'opposizione contro il decreto ingiuntivo”.
pagina 12 di 20 Ebbene, nel caso di specie l'atto di pignoramento è stato effettuato quando l'efficacia del titolo non era stata ancora sospesa;
a seguito del provvedimento di sospensione inaudita altera parte del 19/10/2017 il procedimento esecutivo è stato correttamente sospeso dal giudice dell'esecuzione ex art. 623 c.p.c. e quindi alcun atto astrattamente illegittimo nella procedura esecutiva è stato posto in essere. Poi, ancora correttamente, la procedura è stata riassunta dopo la revoca del decreto di sospensione, con cui è stata di fatto confermata l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado con riferimento al capo riguardante la pronuncia risolutiva e di condanna alla restituzione del prezzo.
Pertanto, non si ritiene che la procedura esecutiva sia da estinguere per la presunta carenza di titolo esecutivo nel lasso temporale tra decreto di sospensione inaudita altera parte e ordinanza di parziale revoca dello stesso del 06/04/2018, perché tale circostanza avrebbe comportato, per le ragioni sopra dette, solo l'eventuale illegittimità/inefficacia degli atti compiuti medio tempore; atti che nel caso in questione non sono stati compiuti perché la procedura esecutiva, come detto, era stata sospesa.
3. Ciò posto, occorre analizzare la questione, più delicata, della permanenza di un titolo esecutivo successivamente alla pronuncia non definitiva della Corte di Appello di Perugia n. 716/2019, motivo posto alla base dell'istanza di estinzione della procedura depositata in data 23/12/2019, rigettata dal giudice delle esecuzioni, e del conseguente ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso tale ultimo provvedimento.
Da un punto di vista generale, secondo la giurisprudenza ormai consolidata in materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, specificamente nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, è noto che quest'ultima, quando rigetta l'impugnazione confermando la sentenza impugnata, si sostituisce integralmente alla prima (Cass., sez. VI-1, ord. 10 gennaio 2017, n. 352), costituendo quindi essa stessa titolo esecutivo. Tale effetto sostitutivo comporta che, nel caso in cui si intenda iniziare l'esecuzione forzata, è sufficiente notificare, unitamente all'atto di precetto, soltanto la sentenza d'appello, e ciò anche quando la pronuncia si limiti a rigettare l'appello e a confermare la sentenza impugnata (cfr Cass., sez. III,
13 novembre 2018, n. 29021, secondo la quale “l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione sia già stata promossa in virtù
pagina 13 di 20 del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione;
nel caso in cui, invece, l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado quale titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado”; conf. Cass. n. 9161 del 2013).
Pertanto, ai fini della corretta introduzione della esecuzione promossa quando già sia stata pubblicata la sentenza di appello, il titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo è costituito in ogni caso dalla sentenza di appello e non dalla sentenza di primo grado, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
Diverso il caso in esame, nel quale l'esecuzione è iniziata prima dell'emissione della sentenza di appello e con quest'ultima non ci si è limitati ad accogliere o rigettare l'appello.
Infatti, parte convenuta ha sostenuto che tale pronuncia, stante il noto effetto sostitutivo della pronuncia di impugnazione, avrebbe in toto caducato la sentenza di primo grado, appunto sostituendovisi;
ciò posto, visto che con la medesima pronuncia la Corte avrebbe solamente confermato la risoluzione dei contratti e condannato gli odierni convenuti (appellanti) alla restituzione di una somma generica di denaro, da quantificarsi nel prosieguo del giudizio, la medesima statuizione, da considerarsi di condanna generica, non avrebbe potuto costituire titolo esecutivo legittimante l'esecuzione in corso, né la precedente pronuncia di primo grado avrebbe avuto più efficacia in quanto interamente sostituita da quella non definitiva di appello.
Viceversa, gli odierni attori hanno sostenuto che la pronuncia in questione avrebbe confermato gli obblighi di restituzione dei convenuti, specialmente disponendo come segue “confermata la condanna della convenuta alla restituzione in favore di ciascuno degli attori sopra identificati delle somme da ciascuno di loro versatele a titolo di prezzo nella misura indicata nella appellata sentenza, con detrazione però delle somme, da determinarsi nel prosieguo del giudizio, che gli stessi hanno riscosso a titolo di aiuti in ragione delle quote di produzione di tabacco che avevano acquistato, “oltre gli interessi dal documento al saldo effettivo” come statuito nella appellata sentenza;
- dichiara che il danno risarcibile agli attori è pari
pagina 14 di 20 alla differenza fra il valore delle prestazioni che la convenuta avrebbe dovuto eseguire in loro favore;
e cioè cessione di quote produzione di tabacco e cessione degli aiuti alle quote indirettamente collegati;
e quello della prestazione a carico degli attori: e cioè la somma pattuita come da versare a titolo di corrispettivo;
- dispone con separata ordinanza per la quantificazione delle somme riscosse dagli attori a titolo di aiuti e per la liquidazione del risarcimento del danno”. Hanno pertanto sostenuto che la sentenza in questione, indicando espressamente i criteri ed i parametri che consentono l'esatta quantificazione del dovuto, non sarebbe da considerare come di condanna generica e, in ogni caso, alla luce della c.t.u. svolta nel prosieguo del giudizio di appello, la somma da restituire sarebbe comunque determinata come affermato dagli stessi e come, infine, confermato anche dalla sentenza definitiva della medesima Corte, del 25/11/2021.
In primo luogo, occorre evidenziare come la sentenza in questione andrebbe più propriamente qualificata non come sentenza non definitiva ma quale sentenza parziale, in quanto non si pronuncia su mere questioni pregiudiziali o preliminari, ma analizza e decide alcune delle domande proposte nel giudizio.
In particolare, la sentenza si pronuncia sulla domanda di risoluzione, confermando la statuizione di primo grado, e sulla domanda di condanna alla restituzione del prezzo, pur limitandosi a statuire sull'an della pretesa stessa.
In secondo luogo, e come conseguenza, la sentenza in questione può in effetti considerarsi di condanna generica, se con essa si intende una pronuncia con cui si statuisce solo con riferimento all'an di un diritto alla corresponsione di una somma non ancora determinata;
infatti, seppur nel testo della pronuncia la Corte
afferma che in astratto vi sarebbe la possibilità di calcolare le somme da detrarre al prezzo da restituire, in concreto poi rimette l'accertamento e il calcolo delle medesime ad un'indagine peritale e al prosieguo del giudizio. E difatti, nel dispositivo si afferma conferma la somma da restituire “con detrazione però delle somme, da determinarsi nel prosieguo del giudizio, che gli stessi hanno riscosso a titolo di aiuti in ragione delle quote di produzione di tabacco che avevano acquistato”; ciò a testimonianza del fatto che nel prosieguo del giudizio, pur vertente su questioni tecniche, dovrà “determinarsi” quali somme percepite a titolo di aiuti dovranno detrarsi dal pagina 15 di 20 prezzo totale e quindi oggetto del contendere della seconda fase del procedimento sarà la determinazione del quantum della pretesa restitutoria nonché l'an e il quantum della pretesa risarcitoria.
Conferma di ciò, peraltro, si ricava dalle stesse difese delle parti in merito alle somme da detrarre;
anche gli stessi attori nell'atto introduttivo del presente giudizio, pur sostenendo la loro tesi (infine fatta propria dalla
Corte d'Appello), affermano come potrebbe sostenersi una duplice opzione di detrazione (“il risultato non muterebbe neppure se il Collegio di appello dovesse accogliere i valori esposti dal CTU nella tabella 5” … “in entrambe le ipotesi vi sarà una sentenza che riconoscerà un diritto di credito in favore dei reclamanti di gran lunga superiore rispetto all'importo di euro 99.100,00 …”), così come i convenuti suggeriscono ancora un'ulteriore ipotesi di ricalcolo.
Dunque, ben si comprende come il capo della domanda relativo al quantum dell'obbligo restitutorio non fosse stato all'epoca oggetto di accertamento e di statuizione del collegio, il quale si è limitato a fornire delle indicazioni per le operazioni del c.t.u. e poi, solo con la pronuncia definitiva, il collegio ha accolto e determinato in via definitiva l'ammontare della pretesa restitutoria nonché di quella risarcitoria.
Tali considerazioni, tuttavia, non portano a ritenere che non vi fosse, all'epoca della proposizione dell'opposizione esecutiva e nel lasso di tempo intercorrente fra la sentenza parziale e quella definitiva, un titolo esecutivo in capo ai reclamanti.
Infatti, trattandosi di sentenza parziale, come sopra detto, l'efficacia sostitutiva della medesima è limitata alle sole domande su cui la sentenza stessa si è pronunciata;
quindi, con riferimento alla risoluzione e all'an del diritto alla restituzione, la suddetta pronuncia ha sostituito quella di primo grado, di fatto aderendo alle conclusioni cui era giunta la medesima. Viceversa, le questioni relative al quantum del diritto alla restituzione e il diritto risarcitorio nel suo complesso sono domande ancora non esaminate, su cui il potere decisionale del giudice dell'impugnazione non è stato ancora utilizzato e consumato e da ritenersi, per la residua durata del giudizio, a tutti gli effetti sub iudice.
Tale considerazione comporta che, con riferimento alle medesime statuizioni (quantomeno alle pretese restitutorie in relazione alle quali la sospensione dell'efficacia esecutiva era stata revocata) dovremo comportarci come nel caso di sentenza di primo grado in pendenza di impugnazione. Essendo la medesima pagina 16 di 20 dotata di naturale efficacia esecutiva ed essendo stata sospesa quest'ultima solo con riferimento al diritto risarcitorio, la questione inerente al quantum dell'obbligo restitutorio risulta ancora regolata (in assenza, si ripete, di pronuncia di appello che abbia pronunciato sul punto) dalla sentenza di primo grado che conserva, dunque, efficacia esecutiva. Diverso sarebbe stato il caso in cui, con la sentenza (a quel punto definitiva) fosse stata riconosciuta la non sussistenza del diritto alla risoluzione e alle conseguenti pretese restitutorie nell'an.
Peraltro, una contraria argomentazione porterebbe alla assurda conseguenza per cui, dinanzi a una sentenza di condanna di primo grado (chiaramente esecutiva e che ha dato origine a lunghe e complesse procedure esecutive) infine confermata anche in sede di appello, seppur con lieve diminuzione delle somme riconosciute, tutte le procedure esecutive nelle more intentante sarebbero caducate, per la sola ragione che il Collegio di Appello abbia deciso, per mera scelta di ordine processuale, di pronunciare sentenza non definitiva per cristallizzare l'an della pretesa e poi pronunciare sentenza definitiva, a seguito di più approfondita istruttoria, con riferimento al quantum. Ciò in dispregio, peraltro, del ben noto principio di origine pretoria per il quale “in tema di esecuzione forzata, allorché l'esecuzione sia iniziata in base a titolo esecutivo giudiziale non definitivo, cui segua la pronunzia, nello sviluppo dello stesso processo in cui il primo si è formato, di altro titolo, il quale modifichi quantitativamente l'entità del credito riconosciuto nel titolo originario, persiste in favore del creditore, con effetto “ex tunc”, un valido titolo esecutivo, in ragione dell'effetto integralmente sostitutivo dei titoli esecutivi resi a cognizione piena rispetto a quelli anticipatori e di quelli di merito di secondo grado rispetto a quelli di primo” (Cass. civ. Sez. III,
Sent. del 18/04/2012, n. 6072; conf. Cass. civ., Sez. III, Sent. del 16/04/2013, n. 9161).
4. Quanto all'opposizione ex art. 615 c.p.c. depositata il 24/09/2018, in relazione alla cui correlata istanza di sospensione devesi ritenere che il g.e. si sia pronunciato con il medesimo provvedimento sopra citato, con contestuale concessione di un termine per l'introduzione del relativo giudizio di merito, se ne deve rilevare parimenti l'infondatezza.
Invero, a prescindere dall'ammissibilità della medesima (contestata in quanto parte opponente sarebbe decaduta per omessa notifica nei termini del ricorso introduttivo e per la conseguente illegittimità del pagina 17 di 20 provvedimento di rimessione in termini), per il principio della ragione più liquida pare sufficiente evidenziarne l'infondatezza nel merito.
4.1 Quanto all'asserita illegittimità dell'esecuzione immobiliare in questione per sufficienza delle somme ricavabili nell'ambito della parallela procedura mobiliare, parimenti pendente avverso i medesimi debitori, la medesima non poteva dichiararsi al momento dell'introduzione dell'opposizione né allo stato attuale.
Invero, in tale fase storica, per quanto sopra detto, sussisteva ancora il titolo esecutivo con riferimento a una somma ben maggiore di quella ricavabile nell'esecuzione mobiliare in esame, nell'ambito della quale il totale del ricavato era inferiore ai 100.000,00 euro. Dunque, permaneva l'assoluta legittimità della prosecuzione dell'esecuzione immobiliare, tenuto conto del maggiore credito in relazione al quale si stava agendo in giudizio. Parimenti, all'esito del giudizio di appello, la Corte ha confermato l'esistenza di un credito ben superiore alla somma ricavata in sede di esecuzione mobiliare.
Inoltre, si precisa come l'accertamento della sussistenza del credito per cui si procede e del conseguente diritto di procedere esecutivamente deve essere compiuto alla data di proposizione dell'opposizione (ma nulla cambia se fosse compiuto oggi, come detto) e quindi, seppur fosse pendente altra procedura esecutiva e siano poi stati aggiudicati in tale sede i beni mobili pignorati, non vi è prova dell'assegnazione di somme in favore della convenuta e, quindi dell'estinzione parziale del credito. In proposito, infatti, vale il generalissimo principio dell'allocazione dell'onere probatorio in capo al debitore dei fatti estintivi, anche parziali, del credito.
Peraltro, non sono giustificati rischi di duplicazione delle somme richieste;
infatti, quando e qualora gli odierni attori percepiranno delle somme in altra sede esecutiva, queste potranno e dovranno essere scomputate dal medesimo nella procedura esecutiva per cui è causa, in quanto fatti estintivi successivi alla presente pronuncia, in grado di incidere sull'ammontare del medesimo.
Peraltro, la possibilità per il creditore di agire mediante plurime azioni esecutive trova ostacolo nel solo principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.) e nel principio (desumibile dall'ar.t 2 Cost. e dagli artt. 1175 e 1375
c.c.) che vieta l'abuso del diritto (cfr Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009) e del processo pagina 18 di 20 (ex multis, Cass., Sez. U, Sent. n. 9935 del 15/05/2015).
Ebbene, nel caso in esame, considerato l'ammontare del credito e la palese insufficienza anche potenziale della contemporanea (e peraltro successiva) procedura esecutiva mobiliare a soddisfare lo stesso integralmente, non si ritiene sussistente alcuni dei supposti ostacoli.
4.2 Infine, quanto alla questione relativa alla presunta illegittimità dell'esecuzione in quanto eseguita sui beni e nei confronti dei soci della società semplice invece che, preliminarmente, sul patrimonio societario, se ne deve rilevare parimenti l'infondatezza.
Come è noto e come ben ricordato dagli attori, il beneficium excussionis si atteggia diversamente a seconda che si tratti di società in nome collettivo (art. 2304 c. c.) o di società semplice (art. 2268) - la cui disciplina si applica anche alle società di fatto - poiché, in presenza della prima il creditore non può pretendere il pagamento dal socio se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, mentre il socio della seconda, richiesto del pagamento di debiti sociali, può invocare il beneficio indicando i beni sui quali il creditore può agevolmente soddisfarsi (cfr Cass. civ., Sez. lavoro, 15/12/1990, n. 11921). Dunque, quella di cui all'art. 2268 c.c. è un'eccezione in senso stretto, che deve essere eccepita dal debitore in sede esecutiva, il quale non si deve limitare a evidenziare la lesione del suddetto beneficio, ma deve espressamente indicare quali siano i beni del patrimonio sociale che possono essere idonei a soddisfare integralmente le ragioni creditorie. Anzi, si è anche affermato che, perché l'onere sia assolto, non è sufficiente che il socio indichi un qualunque bene sociale, ma occorre che questo sia di pronta e facile convertibilità in denaro, elemento da accertare caso per caso.
Ebbene, nel caso in esame non può sottacersi come i soci non abbiano adempiuto al detto onere imposto dall'art. 2268 c.c., peraltro non argomentando mai sul punto nell'ambito di tutto il presente giudizio di merito.
La detta eccezione, pertanto, è da ritenersi infondata e, con essa, l'opposzione ex art. 615 c.p.c. proposta.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene esservi la permanenza di titolo esecutivo per agire esecutivamente e che le opposizioni proposte (ex art. 615 e 617 c.p.c.) non siano fondate.
pagina 19 di 20 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/14, così come aggiornato dal d.m. 147/22, tenuto conto della durata del giudizio, dell'assenza di istruttoria e della complessità delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale, che legittima l'utilizzo di valori medi dello scaglione di riferimento, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria (ai minimi per l'assenza di istruttoria) ed esclusa la fase decisionale non svolta mediante deposito di comparse nei termini di legge. Il
Tribunale dovrà pronunciarsi anche in merito alle spese della fase cautelare dinanzi al g.e., in mancanza di liquidazione da parte del medesimo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
▪ Rigetta le opposizioni ex art. 615 c.p.c. e 617 c.p.c., rispettivamente proposta in data 24/09/2018 e
27/01/2020 da e;
CP_4 Parte_12
▪ Condanna e al pagamento delle spese di lite in favore degli odierni CP_4 Parte_12
attori, nella somma di euro 1.686,00 per spese vive, euro 2.457,00 i compensi per la fase cautelare delle due opposizioni, unitariamente tenuta, ed euro 14.413,00 (euro 4.607,00 per fase di studio, euro 3.039,00 per fase introduttiva, euro 6.767,00 per fase trattazione/istruttoria) per compenso professionale del presente giudizio di merito, oltre alle spese generali in ragione del 15% su diritti ed IVA e CPA come per legge.
Spoleto, 05/09/2025
Il giudice
Federico Falfari
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