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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/04/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1874/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1874/2018
TRA
difeso dall'avv. IOPPOLO DOMENICO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli Avv. Valeria Grandizio ed CP_1
Ettore Triolo, Elisabetta Paonessa, Teresa Calfa
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17 settembre 2018, ha proposto Parte_2 opposizione, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, avverso l'intimazione di pagamento n. 139201792685086000, notificata in data 22 giugno 2018, con la quale veniva richiesto il pagamento di contributi previdenziali pregressi relativi a cartelle esattoriali meglio indicate nel ricorso introduttivo. Il ricorrente eccepiva, in particolare, la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle.
Si sono costituiti in giudizio l' e l' , eccependo CP_1 Controparte_2
in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dal termine perentorio previsto per l'opposizione.
1 La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
MOTIVAZIONE
1. L'opposizione all'intimazione di pagamento notificata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs.
n. 46/1999 deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di
40 giorni dalla notifica dell'atto.
2. Nel caso di specie, l'intimazione è stata notificata al ricorrente in data 22 giugno
2018, sicché il termine per proporre opposizione ha iniziato a decorrere dal giorno successivo, 23 giugno 2018, con scadenza naturale al 1° agosto 2018.
3. Trattandosi di giudizio in materia previdenziale, soggetto al rito del lavoro, trova applicazione l'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, il quale esclude espressamente la sospensione feriale dei termini per le controversie previste dagli artt. 409 e 442 c.p.c., comprese dunque quelle relative ai contributi dovuti agli enti previdenziali.
4. Tale principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “nelle controversie soggette al rito del lavoro, i termini processuali non subiscono sospensione nel periodo feriale, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742 del
1969”, come chiarito, tra le altre, dalla Cass. civ., sez. lav., ord. n. 2154 del 22 gennaio 2024.
5. Pertanto, il termine per proporre opposizione è spirato in data 1° agosto 2018 e il ricorso, depositato solo in data 17 settembre 2018, risulta tardivo e, dunque, inammissibile per decadenza.
6. L'eccezione di decadenza, tempestivamente sollevata dalle parti resistenti, risulta fondata e assorbente rispetto a ogni altra questione sollevata dal ricorrente, comprese quelle attinenti alla prescrizione dei singoli crediti.
7. Si ritiene equo compensare le spese di lite tra le parti, in considerazione della natura della controversia e delle questioni trattate.
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P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Susanna Cirianni, definitivamente pronunciando,
dichiara inammissibile il ricorso proposto da per intervenuta decadenza Parte_1 ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti, in considerazione della natura della controversia e delle questioni trattate.
Così deciso 23.4.2025
Il giudice
Il gop Dott.ssa Susanna Cirianni
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