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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/12/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza n. 1134/2021 R.G.C.L. promossa da Parte_1
(rappr. e dif. dall'avv. P. Vendramini) contro (rappr. e dif. dall'avv. A. L. Di CP_1
Stallo) e contro (rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano), avente ad oggetto: obbligo CP_2
contributivo; osserva propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento Parte_1
n. 297 2021 90003951 71 000, notificatagli in data 17.9.2021 per il pagamento di €
29.787,50 a titolo di contributi . CP_2
A sostegno dell'opposizione, rileva: di avere acquisito nel mese di aprile 2019
l'estratto di ruolo inerente alla complessiva posizione debitoria di esso ricorrente;
di avere così constatato di avere un debito del complessivo importo di € 67.811,54, in essi compresi € 43.908,64 a titolo di debiti contributivi IVS e relative sanzioni, CP_2
€ 880,52 a titolo di tassa automobilistica e relative sanzioni ed € 23.022,38 a titolo di
IRPEF e relative sanzioni;
di avere dunque presentato regolare domanda di adesione alla definizione per estinzione prevista dalla L. n. 145/2018 (Saldo e Stralcio), indicando espressamente che in detta richiesta di definizione agevolata dovessero rientrare tutti i carichi rientranti nell'ambito applicativo sopra riportato;
di avere presentato, per i carichi residui portati dagli atri tributi di diversa natura, valutati gli estratti di ruolo (tassa automobilistica, tributi locali, IRPEF etc), sempre in data
30.4.2019, richiesta di ammissione al beneficio della “Rottamazione-ter”, siccome previsto dalla Legge n. 136/2018; che ha comunicato ad Controparte_3 esso ricorrente l'ammissione sia al beneficio della definizione a “saldo e stralcio”, sia al beneficio della definizione “rottamazione ter”, inserendo tuttavia nel prospetto riepilogativo della “rottamazione ter” anche le cartelle nn. 5972140002580702 e n.
59720150000963891, entrambe aventi ad oggetto i debiti contributivi IVS, CP_2
nonostante ne fosse stato chiesto l'inserimento all'interno della richiesta di definizione agevolata “saldo e stralcio” (cosa che avrebbe comportato un indubbio risparmio di spesa); di avere rappresentato subito tale circostanza all'agente della riscossione, sì da ottenere la necessaria correzione;
che con intimazione di pagamento n. 297 2021 90003951 71 000, notificata il 17.9.2021 ha Controparte_3
invece richiesto al ricorrente il versamento di € 29.787,50; che, laddove i carichi contributivi fossero stati inclusi nella richiesta di definizione agevolata “saldo e stralcio”, l'importo da corrispondere sarebbe stato diverso.
Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia “ - ritenere fondate le ragioni di impugnazione sopra esposte, ovvero con qualsiasi altra statuizione, dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 297 2021
90003951 71 000 relativamente all'avviso di addebito n. 5972140002580702 di €
14.739,87 e n. 59720150000963891 di € 14.663,24 e, per l'effetto, dire ritenere e dichiarare che i debiti contributivi ivi indicati andavano inseriti nella CP_4
definizione a “saldo e stralcio” presentata per prima dal ricorrente;
- in via gradata, ordinare la rideterminazione dell'ammontare del quantum del piano di ammortamento già approvato e redatto dall'ente riscossore e relativo alle definizioni agevolate “rottamazione ter” e “saldo e stralcio” del ricorrente, nonché il numero e
l'ammontare delle singole rate, ovvero rideterminarlo anche tramite eligenda CTU richiesta sul punto.”.
L' deduce la propria estraneità alla vicenda, mentre chiede CP_2 CP_1
disattendersi l'opposizione in quanto tardiva.
La documentazione in atti (cfr. documenti distinti dai numeri 5 e 6 nel fascicolo del ricorrente) comprova l'avvenuta adozione, da parte di di CP_1
appositi provvedimenti rispettivamente aventi ad oggetto l'accoglimento delle istanze di definizione “saldo e stralcio” (in data 17 ottobre 2019) e “rottamazione ter” (8 luglio 2019).
A fronte delle difese di parte ricorrente non ha dedotto né tantomeno CP_1
provato di avere provveduto alla tempestiva impugnazione di tali provvedimenti.
Il ricorso, in difetto di tempestiva impugnazione delle comunicazioni di cui sopra, deve ritenersi inammissibile.
Le spese processuali vanno compnesate, anche in considerazione del contegno posto in essere dall'agente della riscossione (il quale, una volta reso edotto del compiuto errore nella inclusione dei carichi nelle due distinte richieste di definizione agevolata) ben avrebbe potuto procedere d'ufficio a rettificare il proprio operato.
p.q.m.
Il giudice, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese processuali.
Ragusa, 4 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro (dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza n. 1134/2021 R.G.C.L. promossa da Parte_1
(rappr. e dif. dall'avv. P. Vendramini) contro (rappr. e dif. dall'avv. A. L. Di CP_1
Stallo) e contro (rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano), avente ad oggetto: obbligo CP_2
contributivo; osserva propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento Parte_1
n. 297 2021 90003951 71 000, notificatagli in data 17.9.2021 per il pagamento di €
29.787,50 a titolo di contributi . CP_2
A sostegno dell'opposizione, rileva: di avere acquisito nel mese di aprile 2019
l'estratto di ruolo inerente alla complessiva posizione debitoria di esso ricorrente;
di avere così constatato di avere un debito del complessivo importo di € 67.811,54, in essi compresi € 43.908,64 a titolo di debiti contributivi IVS e relative sanzioni, CP_2
€ 880,52 a titolo di tassa automobilistica e relative sanzioni ed € 23.022,38 a titolo di
IRPEF e relative sanzioni;
di avere dunque presentato regolare domanda di adesione alla definizione per estinzione prevista dalla L. n. 145/2018 (Saldo e Stralcio), indicando espressamente che in detta richiesta di definizione agevolata dovessero rientrare tutti i carichi rientranti nell'ambito applicativo sopra riportato;
di avere presentato, per i carichi residui portati dagli atri tributi di diversa natura, valutati gli estratti di ruolo (tassa automobilistica, tributi locali, IRPEF etc), sempre in data
30.4.2019, richiesta di ammissione al beneficio della “Rottamazione-ter”, siccome previsto dalla Legge n. 136/2018; che ha comunicato ad Controparte_3 esso ricorrente l'ammissione sia al beneficio della definizione a “saldo e stralcio”, sia al beneficio della definizione “rottamazione ter”, inserendo tuttavia nel prospetto riepilogativo della “rottamazione ter” anche le cartelle nn. 5972140002580702 e n.
59720150000963891, entrambe aventi ad oggetto i debiti contributivi IVS, CP_2
nonostante ne fosse stato chiesto l'inserimento all'interno della richiesta di definizione agevolata “saldo e stralcio” (cosa che avrebbe comportato un indubbio risparmio di spesa); di avere rappresentato subito tale circostanza all'agente della riscossione, sì da ottenere la necessaria correzione;
che con intimazione di pagamento n. 297 2021 90003951 71 000, notificata il 17.9.2021 ha Controparte_3
invece richiesto al ricorrente il versamento di € 29.787,50; che, laddove i carichi contributivi fossero stati inclusi nella richiesta di definizione agevolata “saldo e stralcio”, l'importo da corrispondere sarebbe stato diverso.
Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia “ - ritenere fondate le ragioni di impugnazione sopra esposte, ovvero con qualsiasi altra statuizione, dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 297 2021
90003951 71 000 relativamente all'avviso di addebito n. 5972140002580702 di €
14.739,87 e n. 59720150000963891 di € 14.663,24 e, per l'effetto, dire ritenere e dichiarare che i debiti contributivi ivi indicati andavano inseriti nella CP_4
definizione a “saldo e stralcio” presentata per prima dal ricorrente;
- in via gradata, ordinare la rideterminazione dell'ammontare del quantum del piano di ammortamento già approvato e redatto dall'ente riscossore e relativo alle definizioni agevolate “rottamazione ter” e “saldo e stralcio” del ricorrente, nonché il numero e
l'ammontare delle singole rate, ovvero rideterminarlo anche tramite eligenda CTU richiesta sul punto.”.
L' deduce la propria estraneità alla vicenda, mentre chiede CP_2 CP_1
disattendersi l'opposizione in quanto tardiva.
La documentazione in atti (cfr. documenti distinti dai numeri 5 e 6 nel fascicolo del ricorrente) comprova l'avvenuta adozione, da parte di di CP_1
appositi provvedimenti rispettivamente aventi ad oggetto l'accoglimento delle istanze di definizione “saldo e stralcio” (in data 17 ottobre 2019) e “rottamazione ter” (8 luglio 2019).
A fronte delle difese di parte ricorrente non ha dedotto né tantomeno CP_1
provato di avere provveduto alla tempestiva impugnazione di tali provvedimenti.
Il ricorso, in difetto di tempestiva impugnazione delle comunicazioni di cui sopra, deve ritenersi inammissibile.
Le spese processuali vanno compnesate, anche in considerazione del contegno posto in essere dall'agente della riscossione (il quale, una volta reso edotto del compiuto errore nella inclusione dei carichi nelle due distinte richieste di definizione agevolata) ben avrebbe potuto procedere d'ufficio a rettificare il proprio operato.
p.q.m.
Il giudice, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese processuali.
Ragusa, 4 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro (dott.ssa Claudia M. A. Catalano)