Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 3416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3416 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
n. 27256/2022 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 27256/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 3 ottobre 2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, co I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 23
dicembre 2024
TRA
c.f. , nata il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
Ternopil (Ucraina), residente in [...], ed elett.te domiciliata in AN PE NO
(NA) alla Via XX Settembre, n. 98, presso lo studio dell'Avv. Gennaro
Ambrosio (c.f. ), dal quale è rappresentata e difesa CodiceFiscale_2
in virtù di procura in calce al ricorso
- ATTRICE
E
Controparte_1
c.f: , in persona del legale rappresentante p.t.
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (c.f. CP_1
), domiciliata ex lege in alla via Diaz, n. 11 P.IVA_2 CP_1
Pag. 1
E
(P.I. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3
proprio procuratore speciale dott. con sede in Milano Controparte_3
alla Via Clerici, n. 14, ed elettivamente domiciliata in Castellammare di
Stabia (NA) alla Salita Ponte Scanzano, n. 10, presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Gallo (c.f. ) che la rappresenta e difende CodiceFiscale_3
in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
- CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: all'udienza del 3 ottobre 2024 il procuratore di parte attrice si è
riportato ai propri scritti ed ha concluso chiedendo di: 1) accertare e dichiarare la lesione del diritto all'autodeterminazione subito dalla ricorrente e causato dai sanitari della struttura sanitaria AOU Federico II che l'hanno tenuta in cura ed operata nel mese di gennaio 2015; 2) per l'effetto, condannare l'AOU
Federico II e/o eventualmente chiunque altro tenutovi per legge, al risarcimento dei danni nella complessiva misura di €. 50.000,00 a titolo di gravissima lesione all'autodeterminazione per i vizi dei due consensi informati all'intervento chirurgico del 7/1/2015, salva diversa somma che verrà riconosciuta in corso di causa, oltre interessi legali dal fatto e rivalutazione monetaria;
3) in considerazione della mancata ingiustificata partecipazione dell'AOU Federico II al procedimento di mediazione,
condannarla al pagamento delle spese di mediazione, di una somma a favore della ricorrente in via equitativa e alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 8,
comma IV bis D. Lgs. n. 28/10; 4) ammettere la ricorrente al gratuito
Pag. 2 patrocinio a spese dello Stato. In via istruttoria, chiede ammettersi la prova testimoniale diretta sulle circostanze di fatto indicate in ricorso e con il testimone ivi indicato.
Il procuratore della convenuta AOU impugna e contesta tutto quanto
ex adverso dedotto, si riporta alle difese ed alle conclusioni formulate in atti e si oppone alle avverse istanze istruttorie, in quanto inammissibili e irrilevanti.
Il procuratore della terza chiamata si riporta ai propri Controparte_4
scritti difensivi nonché ai verbali di causa e memorie insistendo per la richiesta di estromissione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda principale è infondata.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 24 novembre 2022
ha adito questo tribunale esponendo: Parte_1
- che, dopo una visita di controllo all'utero a fine 2014 presso l'AOU
Federico II di a causa dell'utero fibromatoso e della presenza di cisti CP_1
ovariche all'ovaio sinistro, le veniva consigliato un intervento chirurgico di isterectomia in laparoscopia con asportazione delle cisti all'ovaio sinistro;
- di essersi ricoverata presso l'AOU Federico II di – Unità di CP_1
Ostetricia e Ginecologia in data 6/1/2015 e che il successivo 7/1/2015 veniva sottoposta a un differente intervento chirurgico di isterectomia laparotomica con asportazione di cisti ovaio sx, per poi venire dimessa in data 12/1/2015;
- che il predetto intervento chirurgico veniva eseguito dal dott.
[...]
, in mancanza di un adeguato ed univoco consenso Persona_1
informato, impropriamente raccolto da altri sanitari;
- che a distanza di alcuni anni dal predetto intervento la stessa
Pag. 3 cominciava ad avvertire spasmi alle ovaie, tali da vedersi costretta ad intervento di annessiectomia ovaio sx nel 2018, ad intervento di adesiolisi ovaio dx nel 2020 e ad un prossimo improcrastinabile intervento di annessiectomia del residuo ovaio dx, vedendo peggiorare sensibilmente le proprie condizioni di salute, al punto di non essere in condizioni di riprendere la propria attività lavorativa di badante e di venire dichiarata invalida civile al
67% dall'Inps;
- di avere inviato diffida a mezzo PEC in data 18 marzo 2021 al fine di ottenere i danni patrimoniali e non e disagi, subiti e subendi e che veniva aperto anche il sinistro presso la la quale riteneva di non procedere CP_2
ad alcuna offerta risarcitoria.
Tanto premesso ha chiesto accertarsi la colpa grave Parte_1
del personale sanitario dell' , Controparte_1
per non avere ricevuto un adeguato consenso informato, con riguardo all'intervento chirurgico effettuato in data 7.1.2015 di isterectomia laparotomica con asportazione di cisti ovaio sx in luogo di una laparoscopia con asportazione delle ovaie avendo la medesima già subito in passato vari interventi chirurgici, da anni in menopausa, già priva di tube e soggetta ad endometriosi.
Secondo la ricorrente, se fosse stata debitamente informata dai medici sulle possibili conseguenze dell'intervento chirurgico in laparotomia che avrebbe dovuto subire, avrebbe rifiutato di sottoporsi a quel tipo di intervento chirurgico maggiormente invasivo eseguito dal prof. dell'AOU Per_1
Federico II e avrebbe scelto di essere curata per via laparoscopica presso una struttura ospedaliera maggiormente specializzata ovvero in patria, al fine di
Pag. 4 risolvere in via definitiva i propri problemi ginecologici.
In particolare, la ricorrente ha lamentato i vizi formali dei due consensi informati sottoscritti, quello ostetrico/ginecologico e quello per l'intervento,
perché generici e gravemente carenti ed ha dedotto che nello specifico la violazione dell'obbligo informativo è stata gravissima, dovendo essere considerato il livello culturale e lo stato soggettivo di una badante di nazionalità ucraina, già sottoposta in precedenza a interventi chirurgici e che è
stata ingiustamente costretta a subirne ulteriori negli anni successive all'intervento del 2015, con le conseguenziali sofferenze psico-fisiche, ragion per cui era ed è in condizioni di depressione divenuta oramai cronica.
La ricorrente ha, quindi, concluso come in epigrafe trascritto.
Fissata dal giudice con decreto l'udienza e notificato ricorso e decreto,
in data 23.1.23 si è costituita in giudizio, con l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, l'A.O.U. Federico II che ha chiesto, ed ottenuto, di chiamare in causa la propria compagnia assicurativa, la per esser Controparte_2
manlevata in caso di condanna;
in rito, ha eccepito la nullità del ricorso,
perché carente dell'esposizione delle circostanza di fatto e di diritto, e nel merito ha eccepito l'infondatezza della domanda attesa la completezza dei consensi informati e l'assenza di ogni responsabilità dei sanitari nell'omettere l'asportazione delle ovaie e limitarsi alla resezione delle cisti.
In data 15.5.2023 si è costituita la che Controparte_2
ha eccepito la improcedibilità del procedimento per violazione dell'art. 8 L.
24/2017 e, nel merito, la infondatezza della domanda evidenzia, tra l'altro,
che il massimale di polizza era stata del tutto eroso da precedenti liquidazioni e che, pertanto, non vi era copertura. Ha chiesto, quindi, di essere estromessa.
Pag. 5 Alla prima udienza, rilevata la improcedibilità per non essere stata promossa la procedura obbligatoria di mediazione del procedimento di mediazione, la causa veniva rinviata per esser poi trasformato il rito da somma di cognizione ad ordinario con concessione dei termini ex art. 183, co.
6, c.p.c., parte convenuta rinunciava alla domanda di garanzia e disattese le istanze istruttorie, all'udienza del 3.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda è procedibile essendo stato esperito, anche se invano, il procedimento di mediazione obbligatoria.
Deve, innanzitutto, essere disattesa l'eccezione di nullità del ricorso essendo esposti i fatti posti a base della domanda introduttiva del giudizio e,
precisamente, l'inadempimento qualificato dei sanitari della struttura ospedaliera convenuta individuato nella raccolta di due consensi informati carenti ed incompleti che hanno causato una lesione del suo diritto di autodeterminazione della paziente, lesione quantificata in complessivi euro
50.000,00.
Occorre sul punto subito evidenziare che alla prima udienza l'attrice ha precisato la domanda nel senso che “l'oggetto dell'odierno giudizio è la
lesione del diritto all'autodeterminazione della signora e il nesso Parte_1
di causalità della tecnica operatoria obsoleta utilizzata dal personale medico
dell'AOU Federico II in occasione dell'intervento di isterectomia del gennaio
2015 (laparotomia) con i danni psico –fisici riportati dalla paziente negli
anni successivi, senza fornire alcun chiarimento sugli eventuali pro e i contro
della laparotomia rispetto alla meno invasiva laparoscopia e della
conservazione delle ovaie in luogo della contestuale rimozione”.
Pag. 6 Tuttavia, nonostante questa precisazione con la quale viene dedotto anche un errore nella tecnica chirurgica utilizzata foriera, secondo l'attrice, di danni alla salute, il petitum, il risarcimento del danno richiesto, viene limitato unicamente al ristoro del pregiudizio subito dalla lesione del diritto all'autodeterminazione e, infatti, nelle conclusioni del ricorso, non successivamente modificate, si chiede soltanto la condanna della “AOU
Federico II e/o eventualmente chiunque altro tenutovi per legge, al
risarcimento dei danni nella complessiva misura di €. 50.000,00 a titolo di
gravissima lesione all'autodeterminazione per i vizi dei due consensi
informati all'intervento chirurgico del 7/1/2015, salva diversa somma che
verrà riconosciuta in corso di causa, oltre interessi legali dal fatto e
rivalutazione monetaria”, non altro.
Oggetto del presente giudizio è, quindi, unicamente l'omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento a cui l'attrice, se debitamente informata della sua natura e dei rischi connessi,
avrebbe scelto di non sottoporsi con conseguente, quindi, lesione del diritto all'autodeterminazione, lesione per la quale chiede il risarcimento.
Si ricorda che il diritto all'autodeterminazione si configura quale vero e proprio diritto della persona che trova fondamento nei principi espressi negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione (sent. n. 438/2008 della Corte
Costituzionale), senza che assuma alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso informato, se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno.
Ciò perché, sotto questo profilo, ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit di informazione non sia stato messo in condizione di
Pag. 7 assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità
che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica
(Cass. n. 20894/2012; anche Cass. n. 16543/2011).
Così, in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica,
l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario,
costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, di talché l'errata esecuzione di quest'ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell'obbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti - rispettivamente, all'autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all'integrità psicofisica - pregiudicati nelle due differenti ipotesi (Cass. n. 2854/2015). Pertanto, la lesione del diritto all'autodeterminazione sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale diverso dalla lesione del diritto alla salute (Cass. 2798/2023).
Avendo l'attrice limitato ogni pretesa risarcitoria alla lesione di questo particolare diritto e non anche alla lesione del diritto alla salute, si osserva che
“l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del
paziente può assumere rilievo a fini risarcitori – anche in assenza di un
danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla
lesione del diritto all'informazione – a condizione che sia allegata e provata,
da parte dell'attore, l'esistenza di pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla
violazione del diritto fondamentale alla autodeterminazione in sé considerato,
sempre che essi superino la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri
Pag. 8 di solidarietà sociale e non siano futili, ovvero consistenti in meri disagi o
fastidi” (cfr.: Cass. Sez. 3, ord. 22 agosto 2018, n. 20885; Cass. Cass. n.
28985/2019; Cass. n° 19199/2018), restando, peraltro, inteso che tale prova potrà darsi anche a mezzo di presunzioni, “la cui efficienza dimostrativa
seguirà una sorta di ideale scala ascendente, a seconda della gravità delle
condizioni di salute e della necessarietà dell'operazione” (da ultimo Cass.
1043/2019).
Come chiarito poi dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
28985/2019) “in tema di attività medico-chirurgica, sebbene l'inadempimento
dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente sia autonomo
rispetto a quello inerente al trattamento terapeutico (comportando la
violazione dei distinti diritti alla libertà di autodeterminazione e alla salute),
in ragione dell'unitarietà del rapporto giuridico tra medico e paziente - che si
articola in plurime obbligazioni tra loro connesse e strumentali al
perseguimento della cura o del risanamento del soggetto - non può affermarsi
una assoluta autonomia dei due illeciti tale da escludere ogni interferenza tra
gli stessi nella produzione del medesimo danno;
è possibile, invece, che anche
l'inadempimento dell'obbligazione relativa alla corretta informazione sui
rischi e benefici della terapia si inserisca tra i fattori "concorrenti" della
serie causale determinativa del pregiudizio alla salute, dovendo quindi
riconoscersi all'omissione del medico una astratta capacità plurioffensiva,
potenzialmente idonea a ledere due diversi interessi sostanziali, entrambi
suscettibili di risarcimento qualora sia fornita la prova che dalla lesione di
ciascuno di essi siano derivate specifiche conseguenze dannose”.
Sempre la medesima sentenza ha ulteriormente affermato che “in
Pag. 9 materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, qualora venga
allegato e provato, come conseguenza della mancata acquisizione del
consenso informato, unicamente un danno biologico, ai fini
dell'individuazione della causa "immediata" e "diretta" (ex art. 1223 c.c.) di
tale danno-conseguenza, occorre accertare, mediante giudizio controfattuale,
quale sarebbe stata la scelta del paziente ove correttamente informato, atteso
che, se egli avesse prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento,
la conseguenza dannosa si sarebbe dovuta imputare esclusivamente alla
lesione del diritto alla salute determinata dalla successiva errata esecuzione
della prestazione professionale, mentre, se egli avesse negato il consenso, il
danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione
sanitaria sarebbe riferibile "ab origine" alla violazione dell'obbligo
informativo, e concorrerebbe, unitamente all'errore relativo alla prestazione
sanitaria, alla sequenza causale produttiva della lesione della salute quale
danno-conseguenza”.
Ciò premesso, riprendendo un recente passaggio motivazionale della
Suprema Corte (Cass. 4682/2025), va ribadito che, “nell'ambito della
responsabilità medico-chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto
sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia
al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi)
possono verificarsi, in linea generale, distinte ipotesi:
I) se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se
correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo
consenso), b) il danno iatrogeno - l'intervento ha determinato un
peggioramento delle condizioni di fisiche ovvero di salute - e c) la condotta
Pag. 10 inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del
paziente, nella sua duplice componente fisico-relazionale e morale,
conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della
prestazione sanitaria;
II) se ricorrono a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se
correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto
terapeutico), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un
peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta
inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione
sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione
del diritto alla persona, sia il danno da lesione del diritto
all'autodeterminazione del paziente, cioè inerente alle conseguenze dannose,
diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate anche
per presunzioni;
III) se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno iatrogeno, ma
non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della
prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), è
risarcibile la sola violazione del diritto all'autodeterminazione, sul piano
puramente equitativo, mentre la lesione della salute - da considerarsi
comunque in connessione causale con la condotta, poiché, in presenza di
adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito – dev'essere
valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore
danno biologico conseguente all'intervento e il preesistente stato patologico
invalidante del soggetto;
IV) se ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se
Pag. 11 correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo
consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento, non è dovuto
alcun risarcimento;
V) se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la
condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione
sanitaria, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato,
all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che
dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque
derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno
da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e
contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e
fisicamente” (così anche Cass., 12/06/2023, n. 16633; Cass., 11/11/2019, n.
28985).
In punto di prospettazione la domanda dell'attrice rientra nell'ipotesi sub II), avendo la medesima dedotto la contestuale ricorrenza del dissenso presunto, del danno iatrogeno e della responsabilità colposa dei sanitari nella scelta e nell'esecuzione dell'intervento, anche se la pretesa risarcitoria è stata limitata solo al risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione e non pure a quello attinente al danno alla salute derivante dal prospettato errore dei sanitari nella scelta della tecnica operatoria utilizzata e nella mancata asportazione delle ovaie.
Tuttavia, per poter configurare una lesione di questo diritto all'autodeterminazione occorre, in base ai richiami giurisprudenziali appena riportati, che l'attrice indichi quali siano i danni, diversi da quelli alla salute,
che ella ha ricevuto.
Pag. 12 Sul punto l'attrice, dopo aver riportato nell'atto introduttivo copiosi orientamenti giurisprudenziali, si limita ad allegare che la violazione dell'obbligo informativo è stata gravissima considerato che la medesima era già stata “…sottoposta in precedenza a interventi chirurgici e che è stata
ingiustamente costretta a subirne ulteriori negli anni successive all'intervento
del 2015, con le conseguenziali sofferenze psico-fisiche, ragion per cui era ed
è in condizioni di depressione divenuta oramai cronica”.
Premesso che la depressione era già esistente prima dell'intervento,
come si rileva dall'anamnesi della cartella del 2015, si evidenzia che quello che viene allegato è esclusivamente il danno conseguente alla tecnica chirurgica utilizzata, ritenuta obsoleta dall'attrice, e dalla mancata rimozione delle ovaie, che la medesima attrice riteneva necessaria, e non anche un danno conseguenza derivante dalla lesione in sé del diritto all'autodeterminazione.
Invero, manca del tutto un'allegazione specifica che consenta di ritenere prospettato nella fattispecie un danno del diritto all'autodeterminazione della paziente, derivante dall'asserito inadempimento degli obblighi informativi posti dalla legge a carico dei sanitari, diverso da quello alla salute.
In realtà, nonostante le premesse e le precisazioni, l'attrice pone la carenza di obblighi informativi in diretta relazione causale con le conseguenze pregiudizievoli subite dalle sue condizioni di salute per le errate scelte del trattamento chirurgico adottato e per la mancata asportazione delle ovaie,
essendosi gli operatori limitatati a togliere la cisti ovarica sinistra;
infatti, la medesima assume che a causa di questi errori si è dovuta sottoporre ad ulteriori interventi e patire altre sofferenze.
Pag. 13 A fronte della mancanza di allegazione di un danno derivante dalla lesione del diritto all'autodeterminazione si ritiene, comunque e per completezza, di effettuare due precisazioni.
La prima riguarda la circostanza che il modulo di consenso informato che interessa nella fattispecie è esclusivamente quello relativo all'intervento perché è dalla errata scelta della tecnica operatoria, la isterectomia laparotomica invece che la meno invasiva isterectomia laparoscopica, che l'attrice fa derivare i pregiudizi psico-fisici dedotti non anche dal consenso informatico ostetrico-ginecologico il quale ha avuto come oggetto la prospettazione dell'intervento chirurgico come possibile cura per le cisti ovariche diagnosticate ma senza indicare quale tecnica sarebbe stata adottata,
individuazione lasciata al secondo consenso informato.
Il secondo modulo appare compilato specificamente per il caso della paziente e dattiloscritto con il nominativo della stessa senza, quindi, l'utilizzo di prestampati ed appare, inoltre, completo nelle sue indicazioni dandosi atto della possibilità di più approcci chirurgici e della scelta di procedere per via addominale esaminato il caso concreto. La circostanza che in questo consenso, come nell'altro, si indichino, per evidente refuso, la presenza della cisti ovarica a destra invece che a sinistra nulla cambia perché non è
l'allocazione della cisti a sinistra o a destra che avrebbe fatto venire il consenso dell'attrice a sottoporsi l'intervento.
Altra precisazione riguarda, invece, il fatto che l'attrice formula una domanda risarcitoria per omesso/carente consenso informato asserendo che,
qualora fosse stata correttamente informata al momento dell'intervento chirurgico del gennaio 2015, avrebbe scelto di non sottoporsi all'intervento di
Pag. 14 isterectomia laparotomica ma avrebbe optato per la meno invasiva isterectomia in laparoscopia. Inoltre, ha insistito sul fatto che le avrebbero dovuto asportare anche le ovaie e questo sulla premessa che all'epoca dei fatti era già in menopausa.
Contrariamente però a quanto affermato nell'atto introduttivo, dalla documentazione in atti (pagina 5 della cartella clinica del 2015) emerge che l'attrice all'epoca aveva solo 39 anni e non risultava essere in menopausa avendo dichiarato ai sanitari, in data 14/10/2014, di aver avuto l'ultima mestruazione 14 giorni prima.
In effetti al momento dell'intervento chirurgico, come dedotto dall' sulla base di una consulenza medico- Controparte_1
legale di parte e non contrastato specificamente dalla ricorrente, non sussisteva alcuna indicazione all'asportazione delle ovaie anche perché in sede di intervento chirurgico (vedi cartella clinica del gennaio 2015)
all'apertura dell'addome l'ovaio destro risultava indenne mentre l'ovaio sinistro, sede delle cisti che furono facilmente escisse, risultava nella norma (e questo anche nel 2020).
Pertanto, la tesi dell'attrice, che è quella del proprio consulente che ha redatto la perizia di parte, fondata sul fatto che la paziente era nel gennaio
2015 già in menopausa e che, quindi, sarebbe stato opportuno e consigliato asportare le ovaie, si scontra con la sua dichiarazione resa ai sanitari in sede di pre-ospedalizzazione e di segno del tutto opposto. A nulla rileva che anni dopo, ai sanitari di altre strutture, ebbe a dichiarare di essere in menopausa dal
2013 atteso che quello che conta è quello che dichiarò ai sanitari dell'AOU
convenuta che la ebbero in cura tra la fine del 2014 ed il 2015.
Pag. 15 In definitiva, va esclusa ogni responsabilità dei sanitari della convenuta e la domanda va rigettata.
Le spese tra l'attrice e la seguono la Controparte_1
soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base del valore della domanda, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55.
Si osserva che, sebbene ammessa, al gratuito patrocinio l'attrice deve essere, comunque, condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'azienda ospedaliera convenuta. Invero, “il patrocinio a spese dello Stato
nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale
ad addossare allo Stato anche le spese che
la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata
vittoriosa” (Cass., sez. 6-3, Ord. n. 8388 del 31 marzo 2017; Cass.
10053/2012).
Deve essere poi dichiarata l'estinzione del giudizio di garanzia tra l' e la avendo la prima rinunciato Controparte_1 CP_2
alla domanda nei confronti della seconda (Cass. 23749/2011; Cass.
33761/2019).
Le spese tra la convenuta e terza chiamata si compensano tenuto conto che all'udienza del 16.11.2023 vi è stata la rinuncia di AOU alla domanda nei confronti della terza chiamata ed accettazione da parte del procuratore di quest'ultima di una pronuncia di compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, ottava sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
Pag. 16 giudizio svoltosi con la chiamata in causa della Controparte_1
così provvede: Controparte_2
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti Parte_1
della Controparte_1
2) condanna al pagamento nei confronti della Parte_1
delle spese di lite Controparte_1
che liquida in euro 7.616,00 per compensi oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge;
3) dichiara estinta la domanda della AOU Federico II di nei CP_1
confronti della Controparte_2
4) compensa le spese di lite tra la AOU Federico II di e la CP_1
Controparte_2
Così deciso in Napoli, il 4 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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