Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4056/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 4056/2024
R.G. instaurato da
( ) con l'avv. FEDRIGO FEDERICA Parte_1 C.F._1
e con l'avv. FEDRIGO FEDERICA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1. pronunciare con sentenza ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B della L. 898 del 1970 e successive modifiche lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e in Castel Volturno il 07.01.2005, Parte_1 Parte_2
trascritto presso il medesimo Comune nei registri Atti di matrimonio parte I n. 1 Anno 2005; 2. affidamento condiviso del figlio minorenne ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente e residenza presso la madre attualmente nella casa familiare in Castel Volturno (Ce),
Viale Federico Barocci n. 6; 3. i genitori avranno: a) poteri disgiunti per gli atti di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
b) l'obbligo di collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura, nel prioritario interesse del figlio , tenendo conto Per_1
1
c) l'obbligo di garantire che il figlio conservi rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo Per_1 genitoriale;
d) l'onere di tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio;
e) Per_1
l'obbligo di mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, tutelando Per_1
entrambi la figura dell'altro genitore, evitando, anche, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
f) l'obbligo di decidere di comune accordo le scelte più importanti riguardanti la crescita psicofisica del minore, interpretando con elasticità i tempi di frequentazione e modificandoli anche secondo le loro esigenze;
4. il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando lo desideri, tenendo conto degli impegni scolastici e non del Per_1
medesimo, previo accordo con la madre;
5.il padre e la madre nei giorni in cui non avranno con sé il figlio potranno comunicare telefonicamente con lo stesso, nel rispetto del diritto di privacy dell'altro genitore;
6.il sig. verserà, a mezzo bonifico bancario, alla signora Parte_1
un contributo al mantenimento del figlio , sino al raggiungimento Parte_2 Per_1 dell'autosufficienza economica del minore, nella misura di euro 200,00= mensili da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese di cui al Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia sottoscritto il 14.07.2016; 7.le spese di cui al punto 6) che precede dovranno essere documentate e corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario;
8.entrambi i genitori fruiranno della detrazione per i carichi di famiglia di cui all'art. 12
TU n. 917/86 nella misura del 50% ciascuno e l'assegno unico e universale per i figli spetterà al sig.
nella misura del 100%;
9.assegnazione alla signora , che vi abiterà coi figli Pt_1 Parte_2
e , della casa coniugale, sita in Castel Volturno (Ce), Viale Federico Barocci n. 6, Per_2 Per_1
di proprietà del sig. completa di mobilio, suppellettili e ogni altro oggetto che si Parte_1 trovi nell'abitazione, sino all'autosufficienza economica del figlio;
10. i ricorrenti si prestano Per_1 reciprocamente l'assenso al rilascio/rinnovo del passaporto individuale del figlio, con autorizzazione all'espatrio per motivi di studio e/o di vacanza e della carta d'identità del minore valida anche per l'espatrio; 11. nessun assegno di mantenimento a favore dell'uno e dell'altro ricorrente attesa l'indipendenza economica di entrambi;
14. spese di lite interamente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 07/01/2005, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di TE NO (CE) (atto n. 1, parte I, anno 2005), risultano separate dal 13/6/2024 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
2 Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/02/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
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