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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1130 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. ROCCISANO DOMENICO presso lo studio del quale in Milano,
Viale Bianca Maria n. 24 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
MONTI GIUSEPPE e ACONE LIDIA presso lo studio dei quali in Como Via A.
Volta n. 62 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione.
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 26.1.2023, ha Parte_1
convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano -Sezione Lavoro – per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“a. accertare e dichiarare, per i motivi indicati in ricorso, la nullità, invalidità e/o illegittimità del contratto di tirocinio intercorso tra le parti;
b. accertare e dichiarare, per i motivi indicati in ricorso, la nullità, invalidità e/o illegittimità del contratto di apprendistato professionalizzante intercorso tra le parti;
c. accertare e dichiarare l'esistenza inter partes dal 4 aprile 2022, o in subordine dal 1° aprile 2023, o dalla diversa data che verrà accertata in corso di causa, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento al livello 4° ex c.c.n.l. Trasporto Merci - Spedizione, o in quel diverso livello ritenuto di giustizia;
d. accertare e dichiarare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la ricorrente e la convenuta a far data dal 4 aprile 2022,
o in subordine dal 1° aprile 2023 (o dalla diversa data ritenuta di giustizia) con inquadramento nel 4 ° livello del c.c.n.l. Trasporto Merci - Spedizione (o nel diverso livello che il Giudice riterrà di giustizia); accertare e dichiarare la invalidità, nullità, illegittimità e/o inefficacia del patto di prova apposto al contratto di apprendistato professionalizzante;
f. accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente, per violazione di norma imperativa e/o frode alla legge, e conseguentemente condannare la convenuta alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro
e al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs.
23/2015, commisurata all'ultima retribuzione pari ad euro 1.944,19 mensili lordi,
o altra misura ritenuta di giustizia, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso non inferiore a cinque mensilità,
e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
g. condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma lorda di euro 23.197,75, a titolo di differenze retributive,
o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
IN VIA SUBORDINATA RISPETTO ALLE DOMANDE DI CUI AI PRECEDENTI
PUNTI DA e. A g:
h. previa declaratoria della invalidità e/o inefficacia e/o illegittimità del licenziamento de quo, condannare la convenuta, ai sensi di quanto stabilito dagli
2 artt. 3 del D. Lgs 23/2015, a corrispondere alla ricorrente quale indennità risarcitoria la somma di euro 69.990,84 (=1.944,19 x 36), o quella diversa somma ritenuta di giustizia, e comunque non inferiore a 6 mensilità, pari ad euro
11.665,14 (=1.944,19 x 6), o alla diversa somma ritenuta di giustizia;
i. condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma lorda di euro 23.197,75 a titolo di differenze retributive,
o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
j. condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma lorda di euro 1.944,19 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso, o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia” con vittoria delle spese di lite.
La ricorrente, premesso di aver lavorato per conto della società convenuta complessivamente dal 4.4.2022 fino al 22.6.2023, dapprima, in forza di un contratto di tirocinio (dal 4.4.2022 al 30.9.2022 poi prorogato fino al 31.3.2023) e, successivamente, in forza di un contratto di apprendistato professionalizzante decorrente dall'1.4.2023 sino alla cessazione del rapporto avvenuta il 22.6.2023 a seguito di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, ha dedotto la nullità del tirocinio e del contratto di apprendistato per assenza di attività formativa, con il conseguente diritto alla conversione degli stessi in ordinario e unitario rapporto di lavoro subordinato e, quindi, al pagamento delle relative differenze retributive;
ha dedotto altresì la nullità del patto di prova sia per la pretesa sussistenza di un precedente rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia per la mancata specificazione delle mansioni e, infine, ha dedotto la nullità del licenziamento irrogatole il 22.6.2023 per assenza di giusta causa e giustificato motivo, con invocazione delle tutele di cui all'art. 2 e all'art. 3 del D. Lgs. n. 23/2015 e il diritto al pagamento della indennità di preavviso.
La società si è regolarmente costituita in giudizio, contestando in fatto ed in diritto le avverse pretese e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di giudizio.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assunte le prove orali e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato per la discussione l'udienza
3 del 28.11.2024, poi rinviata per impedimento del procuratore di parte ricorrente al
14.1.2025.
Il Giudice ha invitato, quindi, le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso la causa come da dispositivo, riservando in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Sulla illegittimità del contratto di tirocinio (4.4.2022-31.3.2023) e del contratto di apprendistato professionalizzante (dal 1.4.2023 al 22.6.2023).
La ricorrente lamenta, in primo luogo, la non genuinità del contratto di tirocinio
(4.4.2022-31.3.2023) e del contratto di apprendistato professionalizzante (dal
1.4.2023 al 22.6.2023), con i quali la era stata assunta dalla Parte_1
società per svolgere l'attività di “apprendista impiegata reparto operativo
Nazionale di IV livello”, con tutor di riferimento signora Jenni (doc. 4 ric.). Per_1
ha dedotto che durante il periodo qualificato come “di tirocinio” Parte_1
in realtà la stessa:
- dal 4 aprile 2022 al 14 febbraio 2023 seguiva due clienti di CP_2
Contr ( e Hub Pallettways), organizzando e gestendo il deposito presso la convenuta della loro merce ovvero la relativa spedizione, doveva registrare
(con nominativi e il numero di targa) tutti i mezzi che arrivavano presso la
Società e dava, altresì, ai camionisti le indicazioni per caricare la merce;
- che dal 15 febbraio 2023, in concomitanza con il cambio di ufficio, si occupava di organizzare il ritiro della merce esclusivamente per il cliente
Pallettways;
4 - che dal mese di aprile 2023 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, infine, veniva addetta alla bollettazione: segnatamente bollettava la merce
(formando l'etichetta, che poi veniva stampata, con i dati del destinatario, il peso, il numero dei colli, la data) da collocare sui bancali per essere spedita nel territorio nazionale.
La ricorrente lamenta la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti in quanto, nel corso dell'intero rapporto di lavoro e, dunque, anche nel lasso temporale dal 4 aprile 2022 al 31 marzo 2023, tutti i mezzi con cui l'odierna esponente ha espletato le sue mansioni (ad esempio il computer, la stampante etc.) erano di proprietà della Società; era tenuta ad osservare gli orari di lavoro (sino al
14 febbraio 2023 dal lunedì al venerdì dalle 06,00 alle 14,00 e dalle 14,00 alle
22,00, mentre in seguito e per un mese dalle 09,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle
18,30. Successivamente e sino alla cessazione del rapporto di lavoro dalle 12,30 alle 20,30) e la sua presenza sul posto di lavoro è stata sempre verificata ed accertata dalla convenuta e, in particolare, dai sig.ri e Controparte_4 CP_5
suoi responsabili rispettivamente durante il tirocinio e nel corso
[...] dell'apprendistato. La ricorrente ha dedotto altresì di essere sempre stata tenuta, anche nel periodo intercorrente dal 4 aprile 2022 al 31 marzo 2023, ad eseguire le disposizioni che le venivano impartite, sia in merito alle modalità di svolgimento della prestazione sia con riferimento all'orario che al luogo della stessa, dalla
Società, sempre nella persona dei sig.ri e ai quali si rivolgeva per CP_4 CP_5
qualsiasi aspetto relativo al rapporto di lavoro (permessi, assenze per malattia ecc.).
A detta della ricorrente, la illegittimità di tali contratti discenderebbe dalla evidente natura subordinata della sua prestazione lavorativa resa e per la totale assenza di attività formativa.
La ricorrente ha infatti dedotto che nel corso del tirocinio, è stata affiancata dalla sig.ra e dal sig. LO ER solo per le prime due settimane ed Persona_2
anche nel periodo di apprendistato la ricorrente è stata seguita solo per la prima settimana del mese di aprile 2023 dalle sig.re e Persona_3 Persona_4
addette come lei alla bollettazione, che le illustravano come inserire i dati e
5 stampare le bollette e che lei, sia come stagista/tirocinante che come apprendista e per tutto il corso dei relativi rapporti, ha svolto in autonomia le mansioni assegnatele e ha svolto la propria prestazione da sola, senza ricevere affiancamento alcuno né una effettiva formazione e un addestramento pratica da parte della convenuta e neppure ha mai frequentato corsi di formazione.
In via preliminare, nel merito, è necessario soffermarsi sulla figura del
c.d. tirocinio formativo o "stage", strumento attraverso cui il nostro ordinamento consente ai giovani o ad altri soggetti specificamente individuati di completare la propria formazione scolastica e/o professionale ottenendo, nel contempo, elementi idonei ad agevolare le proprie scelte e possibilità occupazionali;
a differenza del contratto di apprendistato e di formazione e lavoro, il tirocinio formativo non è qualificabile come rapporto di lavoro subordinato, con conseguente inapplicabilità degli effetti tipici di quest'ultimo.
Tale rapporto, disciplinato dall'art. 18 D.Lgs. n. 196 del 1997 e dal D.M. 25 marzo
1998, n. 142, si risolve in un contratto con cui lo stagista è inserito in un contesto aziendale preordinato alla sua formazione professionale rispetto a cui la prestazione lavorativa resa è ammessa in quanto indispensabile per la formazione stessa, con possibile alternanza di momenti di studio e di lavoro.
La giurisprudenza di legittimità, in materia di "stage" formativi, statuiva che "nel rapporto che si istituisce nei corsi di addestramento o perfezionamento per lavoratori ("stages") indetti dalle imprese con autonomia di regolamentazione, organizzazione e funzionamento, l'insegnamento impartito dalle imprese, diretto alla formazione professionale dell'allievo, è l'unico oggetto del contratto, mentre la prestazione di attività fisica ed intellettuale da parte di quest'ultimo, in quanto indispensabile per l'attuazione dello scopo, cui è preordinato il negozio, resta estraneo al sinallagma contrattuale e, quindi, non è assimilabile alla prestazione del lavoratore subordinato, salvo che l'iscrizione al corso non risulti in concreto un espediente per mascherare l'instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato. A tal fine occorre accertare se vi sia stato l'inserimento dell'allievo nell'organizzazione dell'impresa, se l'allievo sia stato chiamato a fornire prestazioni abitualmente destinate a finalità produttive, se l'allievo abbia dovuto
6 ottemperare a vincoli di orario o a direttive impartite dall'imprenditore e se egli sia stato sottoposto ad un regime disciplinare eccedente il livello necessario per la regolarità del corso" (Cass. n. 1380/2006).
Va da ultimo rilevato che, per costante giurisprudenza (v. Cass. nn. 4036/2000;
13858/1999; 11329/1 996; 11178/1996;8804/1994), carattere distintivo essenziale del rapporto di lavoro subordinato rispetto a quello autonomo è la cd."eterodirezione", "intesa come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro", il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di direttive generali e specifiche e in una attività di vigilanza e di controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative - controllo che può avvenire anche alla fine della prestazione e solo durante le sue fasi esecutive
(v. Cass. n. 3771/1985)- secondo le mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell'organizzazione imprenditoriale, nella permanente obbligazione del primo di mantenere nel tempo la messa a disposizione delle proprie energie lavorative a favore del secondo, a prescindere alla rilevanza di un determinato risultato, tenuto conto del diverso modo con cui tali elementi possono atteggiarsi nell'attuale mondo lavorativo, in continua evoluzione.
Qualora l'assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive non sia agevolmente apprezzabile "occorre far riferimento ad altri criteri-complementari e indiziari- quali la collaborazione sistematica e non occasionale, l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento, a cadenze fisse, di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa del lavoratore con l'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale e di un rischio economico, l'assunzione del rischio di impresa da parte del datore di lavoro, tenendo comunque presente che il mancato esercizio del potere disciplinare non dimostra comunque
l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (v. Cass. n. 11329/1996).
Secondo la prevalente giurisprudenza (v. Cass. nn. 5665/2001; 6570/2000;
5520/1997; 8508/l996; 6919/94) assume in ogni caso valore decisivo non già il
"nomen iuris" dato al rapporto dalle parti, bensì il concreto atteggiarsi dello stesso nella sua concreta esplicazione, in quanto la pur preliminare indagine
7 sull'effettività negoziale delle parti nel conferire o meno il carattere della subordinazione al relativo rapporto non può essere disgiunta da una verifica dei relativi risultati con riguardo alle caratteristiche e alle modalità effettivamente assunte dalla prestazione nel suo svolgimento e del comportamento complessivo delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362 c.c.).
Nel merito, nel caso di specie, la prestazione lavorativa resa dalla ricorrente in occasione del tirocinio formativo per cui è causa (dal 4.4.2022 al 31.3.2023) appare genuino.
Quanto dedotto dalla società è stato confermato, infatti, dai testimoni escussi.
Il teste ha dichiarato: “La l'ho vista la prima Controparte_4 Parte_1
volta con contratto di stagista per sei mesi e poi è proseguita perché avevamo visto che non era ancora autonoma, con me ha lavorato i primi otto e nove mesi presso il magazzino, lei era di supporto ai ragazzi già presenti, lei non si Contr occupava da sola dei clienti e Pallettways perché se ne occupavano
LO ER e la era di Persona_5 Persona_2 Parte_1
supporto a loro.
Lei si occupava di data entry. I primi 5/6 mesi faceva la giornata insieme ai ragazzi con orari 8.30/12.30 e poi 14/18.00, e doveva farli d'accordo con noi. Se doveva stare assente, chiedere ferie o permessi me lo diceva ed io dicevo ok.
Quanto alla formazione della le ho fatto io una infarinatura generale Parte_1
perché non aveva mai lavorato nel mondo dei trasporti che è durata circa una settimana, per un paio d'ore al giorno, poi c'erano sempre Persona_5
LO ER e che si turnavano e le stavano accanto nello Persona_2
stesso ufficio.
Io so, perché li ho sentiti e sono nell'ufficio sopra al loro che loro lavoravano nello stesso ufficio e le spiegavano tutto, questo per i primi 5/6 mesi, poi ha fatto un periodo che per un'ora al giorno la lasciavano ad inserire i dati degli autisti comunque mai da sola perché c'era sempre il cellulare aziendale che lei chiamava e poi c'era sempre il responsabile di magazzino a cui chiedere. Io principalmente dicevo agli altri cosa e come fare perché lei era semplicemente
8 di supporto, a spiegarle cosa fare erano LO ER e Persona_5
lei li aiutava a fare il loro lavoro. Persona_2
Escludo che si occupasse la in autonomia di questi clienti, perché Parte_1
difficilmente rispondeva alla mail o al telefono, solo dopo un po' era diventata più autonoma per l'inserimento dei nominativi degli autisti, delle targhe e faceva i board road, insieme di DDT.
Quando è arrivata l'ufficio del personale mi aveva detto di spiegarle e darle un'infarinatura del mondo del lavoro e dei trasporti ed io e i ragazzi l'abbiamo fatto, per esperienza, non avevamo un progetto in particolare da seguire. Non so dire se in quel periodo ha frequentato corsi di formazione
Il teste a dichiarato: CP_5
“La è arrivata presso il mio reparto nel febbraio 2022 era arrivata Parte_1 dall'HUB e decisi di assegnarla al reparto che segue , lei era in CP_6
affiancamento alla persona che già operava in quel reparto che era Per_6
Lei era all'ultimo mese e mezzo di stage. E so che l'ha
[...] Per_6
formata per quello che riguarda le attività da svolgere per la parte concessionario, come ricezione mail da parte degli altri concessionari e dal network, risoluzione problematiche sui ritiri e spedizioni che affidiamo al network e per ritiri e spedizioni a noi affidate dal network.
La le faceva, aveva difficoltà sulle mail mi espose che aveva difficoltà Parte_1
a scrivere le mail e di mandarle e spesso gliele scrivevo io in assenza di , Per_6
e presso Palletways è stata un mese e mezzo / due, poi su richiesta sua che trovava il lavoro noioso l'ho spostata in bollettazione, e qui è un lavoro di data entry, prendeva le bolla e controllava che quanto scritto in bolla corrispondesse coi dati a pc e se c'erano discordanze bisognava chiedere ad altri reparti. Lei è arrivata ed è stata affiancata dalla per circa una settimana, proprio Per_1
accanto, poi è stata installata la sua postazione di fronte alla , di modo che Per_1
lei potesse chiedere alla e suppongo che lo facesse. E lì è stata tre mesi Per_1 circa. C'erano anche altre colleghe che in mancanza della erano a Per_1
disposizione per i chiarimenti.
9 Il mio ufficio si trova sopra l'ufficio bollettazione e spesso giro negli uffici di mia competenza ed ho visto che le spiegavano le cose, sia nel reparto Pallettway dove la era seduta accanto a e anche nel reparto Parte_1 Per_6
bollettazione dove stava di fronte a . Per_1
Viene esibito al teste il doc. 7 di parte ricorrente: si l'ho compilato io all'incirca dopo 2/2,5 mesi dell'apprendistato e davo atto che si era integrata ma necessitava di formazione, per altri aspetti era nella norma.
Durante il tirocinio io l'ho vista l'ultimo mese e mezzo, aveva orari di lavoro sulla giornata, gli era stato dato un orario dall'inizio, se doveva stare a casa mi informava della sua assenza.
Non so se in quel periodo ha frequentato corsi di formazione.
Non posso dire che fosse autonoma certamente in malgrado arrivasse CP_6
della HUB, sulla bollettazione essendo un lavoro molto semplice e di data entry aveva un'autonomia in più”.
Alla luce delle deposizioni testimoniali su riportate deve escludersi che durante il periodo di tirocinio alla ricorrente non sia stata fornita alcuna effettiva attività formativa e che la stessa operasse in completa autonomia, senza alcun affiancamento o addestramento pratico.
I testi hanno dato evidenza di un'effettiva attività di affiancamento e di supporto dei colleghi in merito all'operato della sia presso l'HUB sia presso Parte_1
l'ufficio bollettazione e di come detta attività sia stata di fatto prestata in maniera continuativa in favore della ricorrente.
Peraltro è pacifico che fosse alla sua prima esperienza lavorativa, quantomeno nello specifico settore dei trasporti in cui opera la convenuta.
Da quanto esposto non risulta pertanto provato, in maniera sufficientemente attendibile, un impiego abusivo e strumentale, da parte della resistente, dell'istituto contrattuale in oggetto visto che è emerso come la ricorrente veniva concretamente istruita e addestrata dal personale presente sul funzionamento delle procedure aziendali e sulle modalità di svolgimento della mansione senza essere nel contempo sottoposta a una attività direttiva, di controllo e disciplinare tipica di un rapporto di lavoro subordinato, ex art. 2094 e ss c.c.
10 Va infatti sul punto rilevato che la presenza stabile della ricorrente in azienda, il rispetto di determinati orari di lavoro, l'utilizzo di strumentazione aziendale ed il dover avvisare la società di suoi ritardi o assenze, come pure la sua soggezione alle regole procedimentali adottate dal datore di lavoro sono del tutto compatibili con l'istituto contrattuale in oggetto stante la necessità, per le persone prive di pregressa e significativa esperienza lavorativa, di essere giornalmente presenti in azienda per poter apprendere, in maniera soddisfacente, una mansione lavorativa e per essere indirizzate e gestite da personale più esperto durante l'esecuzione della propria prestazione lavorativa anche al fine di meglio comprendere il contenuto dell'attività oggetto di contratto e l'evidente necessità, per tutti i soggetti presenti in azienda, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra le parti, di rispettare le regole procedimentali adottate dalla singola società.
Va altresì rilevato che non vi è attendibile prova in atti che la ricorrente fosse comunque tenuta a giustificare, anche attraverso la produzione di certificati medici o di altra documentazione, eventuali assenze o a richiedere specifici permessi formali per eventuali ritardi o uscite anticipate tenuto conto, in ogni caso, che rientra nei normali rapporti di educata collaborazione avvisare in caso di assenza o di uscite anticipate.
Non è sul punto dirimente neppure che la ricorrente fosse seguita o istruita da persone diverse dal "tutor" indicato visto che è naturale che il responsabile del settore non disponesse del tempo necessario per istruire e verificare di volta in volta l'apprendimento della ricorrente e che ai fini della validità del contratto in oggetto è sufficiente che il tirocinante venga adeguatamente istruito e seguito da personale dell'azienda delegato dal "tutor", indipendentemente dalla loro formale qualità di "tutor".
In ogni caso, è emerso dalle prove testimoniali che la ricorrente svolgesse tali attività in base ai suggerimenti e ai chiarimenti dei colleghi e che la ricorrente imparava piano piano come gestire le attività talvolta anche con qualche difficoltà, dando evidenza di come non fosse evidentemente ancora autonoma nello svolgimento delle attività svolte.
11 La ricorrente non ha in ogni caso provato, in maniera sufficientemente attendibile e specifica, come era suo onere ex art. 2697 c.c., l'effettiva sussistenza, tra le parti, della cd. etero direzione visto che l'attività di coordinamento e di controllo svolta nei suoi confronti dagli altri colleghi, per quanto sopra detto, non era di per sé sola incompatibile con la sussistenza di un genuino rapporto di tirocinio ed era evidentemente volta a incrementare le conoscenze della ricorrente e a verificare la correttezza del relativo apprendimento e del percorso formativo in corso.
*
Medesime argomentazioni valgono anche con riferimento al periodo di cui al contratto di apprendistato sottoscritto tra le parti il 1° aprile 2023.
Giova rammentare che il contratto di apprendistato ha una causa tipicamente mista: accanto a quella propria del rapporto di lavoro, caratterizzata dallo scambio tra retribuzione e prestazione lavorativa, si pone quella del conseguimento della capacità tecnica necessaria per divenire lavoratore qualificato. Il contratto di apprendistato è professionalizzante, in particolare, è volto a conseguire una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base trasversali e tecnico-professionali.
In siffatte fattispecie deve, quindi, sempre procedersi alla puntuale verifica dell'effettiva sussistenza di quella attività formativa che è elemento indefettibile del contratto in parola.
Nell'ipotesi di contratto professionalizzante, in particolare, è necessario accertare il corretto svolgimento del rapporto, ossia verificare che lo stesso si sia sviluppato attraverso un percorso formativo delineato e funzionale all'acquisizione delle competenze professionali proprie della qualifica finale.
L'onere di dimostrare la genuinità del rapporto di apprendistato è posto a carico del datore di lavoro.
Nel caso di specie, la società convenuta, ha prodotto unitamente al contratto di apprendistato anche l'allegato piano formativo individuale della Parte_1
Ora, seppur verso che il piano formativo non reca la sottoscrizione della ricorrente, tuttavia nello stesso contratto, quello si sottoscritto dalla Parte_1
alla lett. d) punto iii) dello stesso si dà atto dell'allegazione al contratto stesso del
12 Piano Formativo individuale, sicché ogni doglianza della ricorrente in merito alla pretesa insussistenza dello stesso appare pretestuosa.
Anche in merito al periodo relativo al periodo di apprendistato sono stati escussi i testimoni, i quali hanno confermato la formazione della ricorrente.
Il teste ha dichiarato: “Io so che la è arrivata Testimone_1 Parte_1 nell'aprile 2022 lavorando in un'altra sede, è arrivata nel mio reparto dopo circa un anno, non ricordo esattamente, nel mio reparto ha iniziato presso l'ufficio ritiri con team leader e responsabile di reparto lei so Parte_2 CP_5
che stava lì a fare le attività base era nella fase di apprendimento con il team leader, o altre persone nel reparto, che la affiancavano per fare Pt_2 formazione durante l'orario lavorativo nell'arco della giornata, non so dire il tempo esatto, ed è stato fatto nel periodo contrattuale del periodo di prova,
l'apprendimento dura molto di più non solo tre mesi, e a distanza di circa un mese è stata spostata all'ufficio bollettazione e qui il team leader forse era Per_3
e sempre come capo reparto, ed anche qui ha fatto formazione nel
[...] CP_5
reparto per acquisire le competenze. So che ha fatto la formazione penso che sia stata affiancata da e , degli altri nomi non ricordo. Per_1 Per_3
Prima cerchiamo di capire se la persona è adatta a quel lavoro e si procede poi coi corsi di formazione.
Contr Si occupava dei partnership e ma non in autonomia sempre CP_7
affiancata dal personale del reparto, , Controparte_8 Parte_2
e forse un'altra. Persona_7
L'attività dell'ufficio ritiri è semplicemente ricevimento di mail del partner o clienti e l'inserimento di dati nel gestionale e non era autonoma in termini di responsabilità, poteva leggere la mail e inserire i dati, lei non aveva però una autonomia di valutazione di taluni dati e della gestione delle informazioni che si acquisiscono solo con tempo e con la formazione.
E lì so che aveva delle problematiche. la bollettazione, che è la seconda parte del primo lavoro, era meno gravosa perché si lavorava lo stesso dato ma in arrivo dal magazzino, era già il magazzino a dare i dati e lei doveva solo verificare che i documenti emessi dal
13 cliente fossero corrispondenti ai dati inseriti nel gestionale. E la comunicazione mail era solo interna e non anche esterna.
La teste ha riferito: Tes_2
“Io la la conosco è arrivata durante la prova del suo apprendistato, Parte_1 prima so che era al reparto sopra al mio che si occupa di tutt'altro, è un lavoro differente perché è quello prima del mio.
La è arrivata ed è stata messa in affiancamento a me dal mio Parte_1
responsabile e io le ho fatto vedere come si svolge il lavoro basilare, per CP_5
almeno una settimana proprio affianco a me tutto il giorno di lavoro, nei momenti in cui io non c'ero, c'erano comunque le mie colleghe e Woj, Per_3
poi dopo la prima settimana è stata spostata di fronte a me con una sua postazione e io continuavo a collaborare con lei, parlando tutto il giorno perché bisogna lavorare insieme. Il lavoro è ripetitivo, è un controllo della bolla bisogna verificare che i dati stampati sulla bolla siano corrispondenti a quelli a pc, lei nel caso di qualche dubbio chiedeva a me o alle altre ragazze del reparto, doveva solo controllare destinazione, peso e numero di colli e inserire a terminale il numero della bolla. La è rimasta in bollettazione circa Parte_1
2/3 mesi.
Se la aveva bisogno mi chiedeva ed io controllavo la bolla altrimenti Parte_1
no, anche perché io non potevo tutto il giorno verificare ogni singola bolla, durante il giorno capitava spesso che mi chiedesse durante questi tre mesi dei chiarimenti, su otto ore lavorative non saprei dire quante volte.
Preciso che ero io principalmente ad affiancare la e se io non 'ero in Parte_1 mia sostituzione c'erano e Woj e a volte anche in mia presenza erano Per_3 loro a darle chiarimenti o affiancarle”.
La teste a dichiarato: Testimone_3
“La è arrivata a marzo 2023 nel reparto bollettazione dove io ero già Parte_1
presente, e lavoravamo insieme, era nella postazione accanto alla mia. Lei faceva il mio stesso lavoro, praticamente arrivavano gli autisti e lasciavano giù la cartelletta con tutte le bolle e recuperavamo la cartelletta e controllavamo bolla per bolla e verificavamo che fossero corrispondenti ai dati che c'erano sul
14 gestionale e se erano a posto stampavamo l'etichetta, e se non erano a posto bisognava chiedere al magazzino di controllare se effettivamente la merce arrivata non era giusta o era un errore in bolla o sentivamo direttamente il cliente, anche se la maggior parte delle volte erano errori interni. Quando è arrivata è stata affiancata alla team Leader per una settimana di sicuro e Per_1
stava tutto il giorno accanto a lei e le spiegava il lavoro e tutta la procedura e poi è stata spostata nella sua postazione affianco a me e la seguivo anche io, non la seguivo quotidianamente ma quando arrivava una bolla nuova che non aveva mai visto mi chiedeva come leggerla, mail ne mandavamo ma ci era stato detto di non farle mandare a , inizialmente, me lo aveva detto Pt_1 CP_5 il mio responsabile, poi da un giorno all'altro dopo circa un mesetto, è sceso
[...]
e ci ha detto che tutte le mail anche la mia e quelle della team leader doveva scriverle e mandarle , anche se era una perdita di tempo e quindi ognuno Pt_1
continuava a mandarle per sé. Non so dire e non ricordo se abbia fatto corsi di formazione.
Era autonoma nel fare le cose, il lavoro non era difficile, una volta spiegate le basi era semplice, chiedeva informazioni come facevamo tutti”.
Nel caso di specie la ricorrente non ha contestato di aver stipulato un contratto di apprendistato, ma ne ha prospettato la nullità e/o illegittimità, evidenziando che, in realtà, sin dalla stipula del contratto di apprendistato (1.4.2023), che seguiva peraltro un contratto di tirocinio durato dal 4.4.2022 al 31.3.2023, si è instaurato tra le parti un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2094 c.c., “è prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando la propria opera manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Gli indici rilevatori della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sono dunque la presenza di un orario di lavoro, l'esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il pagamento di una retribuzione a scadenza fissa, l'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale.
15 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14434/15, sul punto ha affermato che:
“La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità…” (cfr. in questi termini anche la più recente Cass. n. 1555/2020).
Applicando tali principi al caso di specie e considerando anche che risulta documentata l'intervenuta sottoscrizione da parte anche della ricorrente di un contratto di apprendistato professionalizzante, era onere della ricorrente dimostrare che il rapporto instaurato non presentasse, in concreto, le caratteristiche dell'apprendistato bensì quelle del rapporto di lavoro subordinato, provando, quindi, in concreto la ricorrenza di tutti gli elementi tipici della subordinazione.
Tale prova non è stata fornita.
Contrariamente a quanto prospettato in ricorso, il contratto risulta completo di tutti gli elementi essenziali, recando l'indicazione dell'inquadramento contrattuale, dell'orario di lavoro, del CCNL di riferimento, al suddetto contratto risulta poi allegato anche il piano formativo individuale.
Quanto alla durata, essa è specificata proprio nel piano formativo in 36 mesi, nel rispetto, quindi, del limite di durata massima prevista dal citato art. 44 d.lgs. n.
81/2015.
Dall'istruttoria orale espletata non è emersa nessuna circostanza che supporti la prospettazione di parte ricorrente e che induca a escludere che effettivamente tra le parti il rapporto è stato di apprendistato in conformità a quanto contrattualmente previsto.
Più specificamente, i testi escussi, con dichiarazioni sufficientemente specifiche e sostanzialmente concordanti, hanno confermato che la ricorrente lavorava in virtù di un contratto di apprendistato e che nell'espletamento delle mansioni era costantemente seguita dal tutor o dai colleghi presenti. Tes_2
16 Né assume rilievo decisivo la circostanza – pacifica e documentale – che il periodo di apprendistato fosse stato preceduto da un periodo di tirocinio di circa un anno. Sul punto deve osservarsi, in primo luogo, che non vi è alcuna disposizione che vieta che a un rapporto di tirocinio faccia poi seguito la stipula di un contratto di apprendistato.
Quanto al fatto che non risulterebbe dimostrato l'esito negativo del tirocinio, deve osservarsi, da un lato, oltre al fatto che l' art. 44 del d.lgs. n. 81/2015 non pone limiti nella successione dei due contratti e, quindi, anche in ordine alla possibilità che l'apprendistato segua a un periodo di tirocinio conclusosi positivamente, non può escludersi, dall'altro lato, che, sebbene non conclusosi in termini nettamente negativi, il periodo di tirocinio abbia comunque lasciato non del tutto soddisfatto il datore di lavoro, rendendo così, se non necessario, comunque opportuno l'espletamento di una nuova fase caratterizzata da un forte connotato formativo, quale è appunto il contratto di apprendistato.
In altri termini, il pregresso svolgimento di una fase di tirocinio non costituisce elemento sufficiente a confutare le altre risultanze istruttorie che depongono, invece, nel senso dell'effettiva sussistenza di un rapporto di apprendistato.
Alla luce di ciò, la domanda di nullità e/o illegittimità del contratto di apprendistato – con tutto ciò che ne consegue in punto di pretese differenze retributive e di domande consequenziali - va rigettata.
*
Sulla nullità del patto di prova per mancata indicazione delle mansioni.
La ricorrente ha poi chiesto l'accertamento della nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro nonché l'invalidità/nullità/invalidità del recesso posto in essere dalla convenuta e conseguentemente ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2 o dell'art. 3 D.lgs 23/2015.
Il patto di prova è disciplinato dall'art. 2096 c.c. che prevede “l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.
L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e
a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso
17 o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine. Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro”.
Il patto di prova è, dunque, una condizione apposta al contratto di lavoro che subordina la definitività dell'assunzione al compimento del periodo pattuito, al fine di consentire ad entrambe le parti di valutare la reciproca convenienza del contratto.
La giurisprudenza ormai consolidata è solita distinguere tra vizi genetici e vizi funzionali del patto di prova.
Tra i vizi genetici si sono individuate principalmente tre ipotesi: l'assenza di forma scritta (Cass. n. 25 del 1995; Cass. n. 5591 del 2001; Cass. n. 21758 del
2010); la mancata specificazione delle mansioni (per tutte Cass. n. 17045 del
2005); l'assenza di causa nelle ipotesi di successioni di contratti (Cass. n. 10440 del 2012; Cass. n. 15059 del 2015).
Si tratta di ipotesi in cui il contratto di lavoro è affetto da una nullità parziale che determina una “conversione” (in senso a-tecnico) del rapporto in prova in rapporto ordinario, con conseguente applicazione della disciplina limitativa dei licenziamenti (Cass. n. 16214 del 2016; Cass. n. 17921 del 2016).
Diversamente, i vizi funzionali colpiscono non l'atto ma il rapporto, come nel caso di non coincidenza tra mansioni espletate in concreto e mansioni indicate nel patto.
In tal caso la giurisprudenza, ormai consolidata, prevede che “in applicazione dei principi civilistici di diritto comune, il lavoratore avrà esclusivamente diritto al ristoro del pregiudizio sofferto;
pertanto una volta accertata l'illegittimità del recesso stesso consegue - anche laddove sussistano i requisiti numerici - che non si applicano la L. n. 604 del 1966 o la L. n. 300 del 1970, art. 18, ma si ha unicamente la prosecuzione - ove possibile - della prova per il periodo di tempo mancante al termine prefissato oppure il risarcimento del danno, non comportando la dichiarazione di illegittimità del recesso nel periodo di prova che il rapporto di lavoro debba essere ormai considerato come stabilmente costituito
18 (Cassazione civile sez. lav., 03/12/2018, n.31159; in termini Cass. n. 2228 del
1999; in precedenza v. ex plurimis: Cass. n. 233 del 1985, Cass. n. 1250 del 1985,
Cass. n. 11934 del 1995).
Fatta questa breve premessa, la ricorrente fa valere nel presente giudizio un vizio genetico, ovvero la mancata indicazione delle mansioni.
La censura è infondata.
Non è in discussione la correttezza di principio di ciò che afferma la ricorrente, in ordine alla necessità che il patto di prova contenga la specificazione delle mansioni sulle quali il lavoratore sarà valutato per la semplice ed intuitiva ragione che è comune interesse -del lavoratore stesso ma anche del datore di lavoro- conoscere la concreta attività sulla quale dovrà misurarsi un giudizio diversamente impossibile da esprimersi, con comune nocumento di entrambe le parti.
Nel caso in esame, un'interpretazione logico-sistematica delle clausole contrattuali, condotta in buona fede, induce a ritenere determinabili (e quindi ben comprensibili dalla ricorrente) le mansioni indicate nel patto di prova, per una serie di ragioni.
Nel contratto di lavoro è stato indicato le sue mansioni saranno quelle relative al ruolo di apprendista impiegata reparto operativo Nazionale di 4° livello del
CCNL Spedizioni e Trasporto Merci – Confetra.
Ad avviso del giudicante, tali riferimenti debbono ritenersi sufficienti al fine di soddisfare l'onere di specificazione delle mansioni, essendovi sia il richiamo espresso al livello di inquadramento contrattuale del 4° livello del CCNL
Spedizioni e Trasporto Merci – Confetra sia la specifica indicazione del ruolo che la ricorrente avrebbe dovuto ricoprire “impiegata reparto operativo”.
In ogni caso, occorre rammentare che l'obbligo di indicazione delle mansioni su cui svolgere la prova è strumentale al fine di consentire alle parti un reale esperimento della reciproca convenienza del rapporto. Ciò impone di interpretare le indicazioni contenute nel contratto anche alla luce delle specifiche circostanze del caso concreto, al fine quindi di evitare che il vizio genetico invocato si tramuti in un mero formalismo.
19 Nel caso di specie, il piano formativo allegato al contratto (che il piano fosse allegato emerge chiaramente al punto d) n. iii) del contratto firmato dalla reca espressa indicazione delle competenze tecnico professionali da Parte_1
acquisire, tra cui quelle di addetto alla gestione del traffico aereo, marittimo, terrestre e combinato, con, tra le altre cose, la conoscenza delle normative e singole tariffe, conoscenza delle tipologie di spedizioni e trasporti, conoscenza dei pesi e delle misure delle unità di trasporto. Che, come emerso, è in parte ciò di cui si occupava la ricorrente seppur in forma ancora molto basilare.
Non è contestato, e in ogni caso i testi ne hanno dato ampia conferma, che la ricorrente abbia svolto nel periodo de quo attività di data entry e di bollettazione,
e ciò in conformità con le previsioni del contratto di lavoro;
ne consegue che a tal riguardo nessun inadempimento datoriale risulta configurabile.
Peraltro, è la stessa ricorrente a riferire in ricorso di aver svolto attività di registrazione “(con nominativi e il numero di targa) tutti i mezzi che arrivavano presso la Società e dava, altresì, ai camionisti le indicazioni per caricare la merce” e di essersi poi occupata di bollettare “la merce (formando l'etichetta, che poi veniva stampata, con i dati del destinatario, il peso, il numero dei colli, la data) da collocare sui bancali per essere spedita nel territorio nazionale” (cap. 7
e 10 del ricorso).
Tali dichiarazioni non possono che valere come argomento “a contrario”, atteso che, al di là delle eccezioni formali, la ricorrente non ha mai esattamente allegato e provato che cosa gli sarebbe rimasto oscuro delle mansioni in questione o su quali profili concretamente nutrisse effettivi dubbi interpretativi, anzi, nel proprio atto difensivo ha più volte ribadito quanto fosse autonoma nello svolgimento delle sue mansioni.
*
Sulla pretesa nullità del licenziamento in prova.
La ricorrente fonda la propria domanda di nullità del licenziamento in prova sulla base di presupposti per la pretesa natura subordinata del rapporto e per la mancanza di un valido patto di prova, come visto infondati per le ragioni già ampiamente esposte.
20 In subordine, la ricorrente eccepisce la illegittimità del recesso datoriale per mancanza di giusta causa e/o di giustificato motivo “anche in considerazione del superamento del periodo di prova - come dedotto in narrativa, infatti, il giudizio valutativo espresso dal responsabile della sig.ra riporta, senza Parte_1
possibilità di una diversa interpretazione, il superamento della prova (vedi ancora doc. n. 7)”.
La doglianza non è meritevole di accoglimento.
Come noto, il licenziamento intimato prima della scadenza del periodo di prova, motivato dal mancato superamento di quest'ultima, è contestabile dal lavoratore solo provando il positivo superamento dell'esperimento o l'inadeguatezza di quest'ultimo, ovvero l'imputabilità del recesso ad un motivo estraneo ad esso.
Essendo stato intimato il licenziamento in un periodo in cui il legislatore ha sancito la libera recedibilità "ad nutum", senza necessità di giustificazione e senza possibilità di sindacato giudiziale sulla stessa, il giudice può solo verificare se le modalità della prova siano state tali da renderla manifestamente inidonea o se i risultati siano stati tali da rendere manifestamente errata e pretestuosa la valutazione negativa ed evidente che la prova è stata superata positivamente, ma non può sostituirsi al datore di lavoro né nella scelta delle mansioni, né nella valutazione dei risultati della prova.
Nel caso di specie, il mero doc. 7 non può ritenersi idoneo a dare dimostrazione del positivo superamento della prova da parte della Parte_1
La società ha precisato che “la scheda di valutazione … è stata compilata dal responsabile diretto della sig.ra – sig. – ma la decisione Parte_1 CP_5
definitiva doveva essere presa e venne effettivamente presa dal Direttore del reparto – sig. - dopo essersi confrontato con il proprio Testimone_1 collaboratore, sig. ed assunte le informazioni del caso”, circostanza CP_5
confermata dallo stesso teste (“la valutazione viene fatta dal responsabile Tes_1
del reparto, nel caso di specie e poi spetta a me la decisione finale, in merito CP_5
alla ricordo che non era idonea a svolgere il nostro lavoro sia per la Parte_1
media punti della scheda di valutazione sia per le note allegate alla valutazione dove una delle principali note era la difficoltà nella gestione della mail in
21 particolare nello scriverle, nel senso che spesso mi riferiva che CP_5 diverse volte le scriveva direttamente lui”) e dal teste (“ho espresso un CP_5 giudizio positivo subordinato all'avvallo del mio diretto superiore Testimone_1
che era il capo di tutte le operazioni terrestri nazionali e internazionali e lui veniva informato da me”).
La ricorrente, richiamando il predetto documento, si è limitata a dedurre di aver superato positivamente la prova.
Tuttavia, come detto, tale produzione documentale non appare sufficiente a dimostrare quanto affermato dalla lavoratrice, si ribadisce che il tempo della prova
è un momento di verifica, le cui modalità e valutazioni sono rimesse alla discrezionalità del datore di lavoro e sono sindacabili dal giudice soltanto ove siano, rispettivamente, macroscopicamente inidonee o immotivate.
La ricorrente non ha allegato né formulato capitoli di prova specifici a dimostrare o che le modalità della prova siano state tali da renderla manifestamente inidonea o che i risultati siano stati tali da rendere manifestamente errata e pretestuosa la valutazione negativa della società.
Per tutte le ragioni su esposte il ricorso va integralmente rigettato.
*
Quanto alle spese di lite, la natura della questione, comportante oggettivi margini di opinabilità interpretativa, costituisce giusto motivo (anche alla luce della sentenza additiva 77/18 della Corte Costituzionale) per la loro integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti i compensi professionali.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, in data 14 gennaio 2025.
Il Giudice del lavoro
Julie Martini
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. ROCCISANO DOMENICO presso lo studio del quale in Milano,
Viale Bianca Maria n. 24 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
MONTI GIUSEPPE e ACONE LIDIA presso lo studio dei quali in Como Via A.
Volta n. 62 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione.
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 26.1.2023, ha Parte_1
convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano -Sezione Lavoro – per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“a. accertare e dichiarare, per i motivi indicati in ricorso, la nullità, invalidità e/o illegittimità del contratto di tirocinio intercorso tra le parti;
b. accertare e dichiarare, per i motivi indicati in ricorso, la nullità, invalidità e/o illegittimità del contratto di apprendistato professionalizzante intercorso tra le parti;
c. accertare e dichiarare l'esistenza inter partes dal 4 aprile 2022, o in subordine dal 1° aprile 2023, o dalla diversa data che verrà accertata in corso di causa, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento al livello 4° ex c.c.n.l. Trasporto Merci - Spedizione, o in quel diverso livello ritenuto di giustizia;
d. accertare e dichiarare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la ricorrente e la convenuta a far data dal 4 aprile 2022,
o in subordine dal 1° aprile 2023 (o dalla diversa data ritenuta di giustizia) con inquadramento nel 4 ° livello del c.c.n.l. Trasporto Merci - Spedizione (o nel diverso livello che il Giudice riterrà di giustizia); accertare e dichiarare la invalidità, nullità, illegittimità e/o inefficacia del patto di prova apposto al contratto di apprendistato professionalizzante;
f. accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente, per violazione di norma imperativa e/o frode alla legge, e conseguentemente condannare la convenuta alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro
e al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs.
23/2015, commisurata all'ultima retribuzione pari ad euro 1.944,19 mensili lordi,
o altra misura ritenuta di giustizia, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso non inferiore a cinque mensilità,
e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
g. condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma lorda di euro 23.197,75, a titolo di differenze retributive,
o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
IN VIA SUBORDINATA RISPETTO ALLE DOMANDE DI CUI AI PRECEDENTI
PUNTI DA e. A g:
h. previa declaratoria della invalidità e/o inefficacia e/o illegittimità del licenziamento de quo, condannare la convenuta, ai sensi di quanto stabilito dagli
2 artt. 3 del D. Lgs 23/2015, a corrispondere alla ricorrente quale indennità risarcitoria la somma di euro 69.990,84 (=1.944,19 x 36), o quella diversa somma ritenuta di giustizia, e comunque non inferiore a 6 mensilità, pari ad euro
11.665,14 (=1.944,19 x 6), o alla diversa somma ritenuta di giustizia;
i. condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma lorda di euro 23.197,75 a titolo di differenze retributive,
o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
j. condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma lorda di euro 1.944,19 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso, o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia” con vittoria delle spese di lite.
La ricorrente, premesso di aver lavorato per conto della società convenuta complessivamente dal 4.4.2022 fino al 22.6.2023, dapprima, in forza di un contratto di tirocinio (dal 4.4.2022 al 30.9.2022 poi prorogato fino al 31.3.2023) e, successivamente, in forza di un contratto di apprendistato professionalizzante decorrente dall'1.4.2023 sino alla cessazione del rapporto avvenuta il 22.6.2023 a seguito di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, ha dedotto la nullità del tirocinio e del contratto di apprendistato per assenza di attività formativa, con il conseguente diritto alla conversione degli stessi in ordinario e unitario rapporto di lavoro subordinato e, quindi, al pagamento delle relative differenze retributive;
ha dedotto altresì la nullità del patto di prova sia per la pretesa sussistenza di un precedente rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia per la mancata specificazione delle mansioni e, infine, ha dedotto la nullità del licenziamento irrogatole il 22.6.2023 per assenza di giusta causa e giustificato motivo, con invocazione delle tutele di cui all'art. 2 e all'art. 3 del D. Lgs. n. 23/2015 e il diritto al pagamento della indennità di preavviso.
La società si è regolarmente costituita in giudizio, contestando in fatto ed in diritto le avverse pretese e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di giudizio.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assunte le prove orali e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato per la discussione l'udienza
3 del 28.11.2024, poi rinviata per impedimento del procuratore di parte ricorrente al
14.1.2025.
Il Giudice ha invitato, quindi, le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso la causa come da dispositivo, riservando in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Sulla illegittimità del contratto di tirocinio (4.4.2022-31.3.2023) e del contratto di apprendistato professionalizzante (dal 1.4.2023 al 22.6.2023).
La ricorrente lamenta, in primo luogo, la non genuinità del contratto di tirocinio
(4.4.2022-31.3.2023) e del contratto di apprendistato professionalizzante (dal
1.4.2023 al 22.6.2023), con i quali la era stata assunta dalla Parte_1
società per svolgere l'attività di “apprendista impiegata reparto operativo
Nazionale di IV livello”, con tutor di riferimento signora Jenni (doc. 4 ric.). Per_1
ha dedotto che durante il periodo qualificato come “di tirocinio” Parte_1
in realtà la stessa:
- dal 4 aprile 2022 al 14 febbraio 2023 seguiva due clienti di CP_2
Contr ( e Hub Pallettways), organizzando e gestendo il deposito presso la convenuta della loro merce ovvero la relativa spedizione, doveva registrare
(con nominativi e il numero di targa) tutti i mezzi che arrivavano presso la
Società e dava, altresì, ai camionisti le indicazioni per caricare la merce;
- che dal 15 febbraio 2023, in concomitanza con il cambio di ufficio, si occupava di organizzare il ritiro della merce esclusivamente per il cliente
Pallettways;
4 - che dal mese di aprile 2023 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, infine, veniva addetta alla bollettazione: segnatamente bollettava la merce
(formando l'etichetta, che poi veniva stampata, con i dati del destinatario, il peso, il numero dei colli, la data) da collocare sui bancali per essere spedita nel territorio nazionale.
La ricorrente lamenta la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti in quanto, nel corso dell'intero rapporto di lavoro e, dunque, anche nel lasso temporale dal 4 aprile 2022 al 31 marzo 2023, tutti i mezzi con cui l'odierna esponente ha espletato le sue mansioni (ad esempio il computer, la stampante etc.) erano di proprietà della Società; era tenuta ad osservare gli orari di lavoro (sino al
14 febbraio 2023 dal lunedì al venerdì dalle 06,00 alle 14,00 e dalle 14,00 alle
22,00, mentre in seguito e per un mese dalle 09,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle
18,30. Successivamente e sino alla cessazione del rapporto di lavoro dalle 12,30 alle 20,30) e la sua presenza sul posto di lavoro è stata sempre verificata ed accertata dalla convenuta e, in particolare, dai sig.ri e Controparte_4 CP_5
suoi responsabili rispettivamente durante il tirocinio e nel corso
[...] dell'apprendistato. La ricorrente ha dedotto altresì di essere sempre stata tenuta, anche nel periodo intercorrente dal 4 aprile 2022 al 31 marzo 2023, ad eseguire le disposizioni che le venivano impartite, sia in merito alle modalità di svolgimento della prestazione sia con riferimento all'orario che al luogo della stessa, dalla
Società, sempre nella persona dei sig.ri e ai quali si rivolgeva per CP_4 CP_5
qualsiasi aspetto relativo al rapporto di lavoro (permessi, assenze per malattia ecc.).
A detta della ricorrente, la illegittimità di tali contratti discenderebbe dalla evidente natura subordinata della sua prestazione lavorativa resa e per la totale assenza di attività formativa.
La ricorrente ha infatti dedotto che nel corso del tirocinio, è stata affiancata dalla sig.ra e dal sig. LO ER solo per le prime due settimane ed Persona_2
anche nel periodo di apprendistato la ricorrente è stata seguita solo per la prima settimana del mese di aprile 2023 dalle sig.re e Persona_3 Persona_4
addette come lei alla bollettazione, che le illustravano come inserire i dati e
5 stampare le bollette e che lei, sia come stagista/tirocinante che come apprendista e per tutto il corso dei relativi rapporti, ha svolto in autonomia le mansioni assegnatele e ha svolto la propria prestazione da sola, senza ricevere affiancamento alcuno né una effettiva formazione e un addestramento pratica da parte della convenuta e neppure ha mai frequentato corsi di formazione.
In via preliminare, nel merito, è necessario soffermarsi sulla figura del
c.d. tirocinio formativo o "stage", strumento attraverso cui il nostro ordinamento consente ai giovani o ad altri soggetti specificamente individuati di completare la propria formazione scolastica e/o professionale ottenendo, nel contempo, elementi idonei ad agevolare le proprie scelte e possibilità occupazionali;
a differenza del contratto di apprendistato e di formazione e lavoro, il tirocinio formativo non è qualificabile come rapporto di lavoro subordinato, con conseguente inapplicabilità degli effetti tipici di quest'ultimo.
Tale rapporto, disciplinato dall'art. 18 D.Lgs. n. 196 del 1997 e dal D.M. 25 marzo
1998, n. 142, si risolve in un contratto con cui lo stagista è inserito in un contesto aziendale preordinato alla sua formazione professionale rispetto a cui la prestazione lavorativa resa è ammessa in quanto indispensabile per la formazione stessa, con possibile alternanza di momenti di studio e di lavoro.
La giurisprudenza di legittimità, in materia di "stage" formativi, statuiva che "nel rapporto che si istituisce nei corsi di addestramento o perfezionamento per lavoratori ("stages") indetti dalle imprese con autonomia di regolamentazione, organizzazione e funzionamento, l'insegnamento impartito dalle imprese, diretto alla formazione professionale dell'allievo, è l'unico oggetto del contratto, mentre la prestazione di attività fisica ed intellettuale da parte di quest'ultimo, in quanto indispensabile per l'attuazione dello scopo, cui è preordinato il negozio, resta estraneo al sinallagma contrattuale e, quindi, non è assimilabile alla prestazione del lavoratore subordinato, salvo che l'iscrizione al corso non risulti in concreto un espediente per mascherare l'instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato. A tal fine occorre accertare se vi sia stato l'inserimento dell'allievo nell'organizzazione dell'impresa, se l'allievo sia stato chiamato a fornire prestazioni abitualmente destinate a finalità produttive, se l'allievo abbia dovuto
6 ottemperare a vincoli di orario o a direttive impartite dall'imprenditore e se egli sia stato sottoposto ad un regime disciplinare eccedente il livello necessario per la regolarità del corso" (Cass. n. 1380/2006).
Va da ultimo rilevato che, per costante giurisprudenza (v. Cass. nn. 4036/2000;
13858/1999; 11329/1 996; 11178/1996;8804/1994), carattere distintivo essenziale del rapporto di lavoro subordinato rispetto a quello autonomo è la cd."eterodirezione", "intesa come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro", il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di direttive generali e specifiche e in una attività di vigilanza e di controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative - controllo che può avvenire anche alla fine della prestazione e solo durante le sue fasi esecutive
(v. Cass. n. 3771/1985)- secondo le mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell'organizzazione imprenditoriale, nella permanente obbligazione del primo di mantenere nel tempo la messa a disposizione delle proprie energie lavorative a favore del secondo, a prescindere alla rilevanza di un determinato risultato, tenuto conto del diverso modo con cui tali elementi possono atteggiarsi nell'attuale mondo lavorativo, in continua evoluzione.
Qualora l'assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive non sia agevolmente apprezzabile "occorre far riferimento ad altri criteri-complementari e indiziari- quali la collaborazione sistematica e non occasionale, l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento, a cadenze fisse, di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa del lavoratore con l'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale e di un rischio economico, l'assunzione del rischio di impresa da parte del datore di lavoro, tenendo comunque presente che il mancato esercizio del potere disciplinare non dimostra comunque
l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (v. Cass. n. 11329/1996).
Secondo la prevalente giurisprudenza (v. Cass. nn. 5665/2001; 6570/2000;
5520/1997; 8508/l996; 6919/94) assume in ogni caso valore decisivo non già il
"nomen iuris" dato al rapporto dalle parti, bensì il concreto atteggiarsi dello stesso nella sua concreta esplicazione, in quanto la pur preliminare indagine
7 sull'effettività negoziale delle parti nel conferire o meno il carattere della subordinazione al relativo rapporto non può essere disgiunta da una verifica dei relativi risultati con riguardo alle caratteristiche e alle modalità effettivamente assunte dalla prestazione nel suo svolgimento e del comportamento complessivo delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362 c.c.).
Nel merito, nel caso di specie, la prestazione lavorativa resa dalla ricorrente in occasione del tirocinio formativo per cui è causa (dal 4.4.2022 al 31.3.2023) appare genuino.
Quanto dedotto dalla società è stato confermato, infatti, dai testimoni escussi.
Il teste ha dichiarato: “La l'ho vista la prima Controparte_4 Parte_1
volta con contratto di stagista per sei mesi e poi è proseguita perché avevamo visto che non era ancora autonoma, con me ha lavorato i primi otto e nove mesi presso il magazzino, lei era di supporto ai ragazzi già presenti, lei non si Contr occupava da sola dei clienti e Pallettways perché se ne occupavano
LO ER e la era di Persona_5 Persona_2 Parte_1
supporto a loro.
Lei si occupava di data entry. I primi 5/6 mesi faceva la giornata insieme ai ragazzi con orari 8.30/12.30 e poi 14/18.00, e doveva farli d'accordo con noi. Se doveva stare assente, chiedere ferie o permessi me lo diceva ed io dicevo ok.
Quanto alla formazione della le ho fatto io una infarinatura generale Parte_1
perché non aveva mai lavorato nel mondo dei trasporti che è durata circa una settimana, per un paio d'ore al giorno, poi c'erano sempre Persona_5
LO ER e che si turnavano e le stavano accanto nello Persona_2
stesso ufficio.
Io so, perché li ho sentiti e sono nell'ufficio sopra al loro che loro lavoravano nello stesso ufficio e le spiegavano tutto, questo per i primi 5/6 mesi, poi ha fatto un periodo che per un'ora al giorno la lasciavano ad inserire i dati degli autisti comunque mai da sola perché c'era sempre il cellulare aziendale che lei chiamava e poi c'era sempre il responsabile di magazzino a cui chiedere. Io principalmente dicevo agli altri cosa e come fare perché lei era semplicemente
8 di supporto, a spiegarle cosa fare erano LO ER e Persona_5
lei li aiutava a fare il loro lavoro. Persona_2
Escludo che si occupasse la in autonomia di questi clienti, perché Parte_1
difficilmente rispondeva alla mail o al telefono, solo dopo un po' era diventata più autonoma per l'inserimento dei nominativi degli autisti, delle targhe e faceva i board road, insieme di DDT.
Quando è arrivata l'ufficio del personale mi aveva detto di spiegarle e darle un'infarinatura del mondo del lavoro e dei trasporti ed io e i ragazzi l'abbiamo fatto, per esperienza, non avevamo un progetto in particolare da seguire. Non so dire se in quel periodo ha frequentato corsi di formazione
Il teste a dichiarato: CP_5
“La è arrivata presso il mio reparto nel febbraio 2022 era arrivata Parte_1 dall'HUB e decisi di assegnarla al reparto che segue , lei era in CP_6
affiancamento alla persona che già operava in quel reparto che era Per_6
Lei era all'ultimo mese e mezzo di stage. E so che l'ha
[...] Per_6
formata per quello che riguarda le attività da svolgere per la parte concessionario, come ricezione mail da parte degli altri concessionari e dal network, risoluzione problematiche sui ritiri e spedizioni che affidiamo al network e per ritiri e spedizioni a noi affidate dal network.
La le faceva, aveva difficoltà sulle mail mi espose che aveva difficoltà Parte_1
a scrivere le mail e di mandarle e spesso gliele scrivevo io in assenza di , Per_6
e presso Palletways è stata un mese e mezzo / due, poi su richiesta sua che trovava il lavoro noioso l'ho spostata in bollettazione, e qui è un lavoro di data entry, prendeva le bolla e controllava che quanto scritto in bolla corrispondesse coi dati a pc e se c'erano discordanze bisognava chiedere ad altri reparti. Lei è arrivata ed è stata affiancata dalla per circa una settimana, proprio Per_1
accanto, poi è stata installata la sua postazione di fronte alla , di modo che Per_1
lei potesse chiedere alla e suppongo che lo facesse. E lì è stata tre mesi Per_1 circa. C'erano anche altre colleghe che in mancanza della erano a Per_1
disposizione per i chiarimenti.
9 Il mio ufficio si trova sopra l'ufficio bollettazione e spesso giro negli uffici di mia competenza ed ho visto che le spiegavano le cose, sia nel reparto Pallettway dove la era seduta accanto a e anche nel reparto Parte_1 Per_6
bollettazione dove stava di fronte a . Per_1
Viene esibito al teste il doc. 7 di parte ricorrente: si l'ho compilato io all'incirca dopo 2/2,5 mesi dell'apprendistato e davo atto che si era integrata ma necessitava di formazione, per altri aspetti era nella norma.
Durante il tirocinio io l'ho vista l'ultimo mese e mezzo, aveva orari di lavoro sulla giornata, gli era stato dato un orario dall'inizio, se doveva stare a casa mi informava della sua assenza.
Non so se in quel periodo ha frequentato corsi di formazione.
Non posso dire che fosse autonoma certamente in malgrado arrivasse CP_6
della HUB, sulla bollettazione essendo un lavoro molto semplice e di data entry aveva un'autonomia in più”.
Alla luce delle deposizioni testimoniali su riportate deve escludersi che durante il periodo di tirocinio alla ricorrente non sia stata fornita alcuna effettiva attività formativa e che la stessa operasse in completa autonomia, senza alcun affiancamento o addestramento pratico.
I testi hanno dato evidenza di un'effettiva attività di affiancamento e di supporto dei colleghi in merito all'operato della sia presso l'HUB sia presso Parte_1
l'ufficio bollettazione e di come detta attività sia stata di fatto prestata in maniera continuativa in favore della ricorrente.
Peraltro è pacifico che fosse alla sua prima esperienza lavorativa, quantomeno nello specifico settore dei trasporti in cui opera la convenuta.
Da quanto esposto non risulta pertanto provato, in maniera sufficientemente attendibile, un impiego abusivo e strumentale, da parte della resistente, dell'istituto contrattuale in oggetto visto che è emerso come la ricorrente veniva concretamente istruita e addestrata dal personale presente sul funzionamento delle procedure aziendali e sulle modalità di svolgimento della mansione senza essere nel contempo sottoposta a una attività direttiva, di controllo e disciplinare tipica di un rapporto di lavoro subordinato, ex art. 2094 e ss c.c.
10 Va infatti sul punto rilevato che la presenza stabile della ricorrente in azienda, il rispetto di determinati orari di lavoro, l'utilizzo di strumentazione aziendale ed il dover avvisare la società di suoi ritardi o assenze, come pure la sua soggezione alle regole procedimentali adottate dal datore di lavoro sono del tutto compatibili con l'istituto contrattuale in oggetto stante la necessità, per le persone prive di pregressa e significativa esperienza lavorativa, di essere giornalmente presenti in azienda per poter apprendere, in maniera soddisfacente, una mansione lavorativa e per essere indirizzate e gestite da personale più esperto durante l'esecuzione della propria prestazione lavorativa anche al fine di meglio comprendere il contenuto dell'attività oggetto di contratto e l'evidente necessità, per tutti i soggetti presenti in azienda, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra le parti, di rispettare le regole procedimentali adottate dalla singola società.
Va altresì rilevato che non vi è attendibile prova in atti che la ricorrente fosse comunque tenuta a giustificare, anche attraverso la produzione di certificati medici o di altra documentazione, eventuali assenze o a richiedere specifici permessi formali per eventuali ritardi o uscite anticipate tenuto conto, in ogni caso, che rientra nei normali rapporti di educata collaborazione avvisare in caso di assenza o di uscite anticipate.
Non è sul punto dirimente neppure che la ricorrente fosse seguita o istruita da persone diverse dal "tutor" indicato visto che è naturale che il responsabile del settore non disponesse del tempo necessario per istruire e verificare di volta in volta l'apprendimento della ricorrente e che ai fini della validità del contratto in oggetto è sufficiente che il tirocinante venga adeguatamente istruito e seguito da personale dell'azienda delegato dal "tutor", indipendentemente dalla loro formale qualità di "tutor".
In ogni caso, è emerso dalle prove testimoniali che la ricorrente svolgesse tali attività in base ai suggerimenti e ai chiarimenti dei colleghi e che la ricorrente imparava piano piano come gestire le attività talvolta anche con qualche difficoltà, dando evidenza di come non fosse evidentemente ancora autonoma nello svolgimento delle attività svolte.
11 La ricorrente non ha in ogni caso provato, in maniera sufficientemente attendibile e specifica, come era suo onere ex art. 2697 c.c., l'effettiva sussistenza, tra le parti, della cd. etero direzione visto che l'attività di coordinamento e di controllo svolta nei suoi confronti dagli altri colleghi, per quanto sopra detto, non era di per sé sola incompatibile con la sussistenza di un genuino rapporto di tirocinio ed era evidentemente volta a incrementare le conoscenze della ricorrente e a verificare la correttezza del relativo apprendimento e del percorso formativo in corso.
*
Medesime argomentazioni valgono anche con riferimento al periodo di cui al contratto di apprendistato sottoscritto tra le parti il 1° aprile 2023.
Giova rammentare che il contratto di apprendistato ha una causa tipicamente mista: accanto a quella propria del rapporto di lavoro, caratterizzata dallo scambio tra retribuzione e prestazione lavorativa, si pone quella del conseguimento della capacità tecnica necessaria per divenire lavoratore qualificato. Il contratto di apprendistato è professionalizzante, in particolare, è volto a conseguire una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base trasversali e tecnico-professionali.
In siffatte fattispecie deve, quindi, sempre procedersi alla puntuale verifica dell'effettiva sussistenza di quella attività formativa che è elemento indefettibile del contratto in parola.
Nell'ipotesi di contratto professionalizzante, in particolare, è necessario accertare il corretto svolgimento del rapporto, ossia verificare che lo stesso si sia sviluppato attraverso un percorso formativo delineato e funzionale all'acquisizione delle competenze professionali proprie della qualifica finale.
L'onere di dimostrare la genuinità del rapporto di apprendistato è posto a carico del datore di lavoro.
Nel caso di specie, la società convenuta, ha prodotto unitamente al contratto di apprendistato anche l'allegato piano formativo individuale della Parte_1
Ora, seppur verso che il piano formativo non reca la sottoscrizione della ricorrente, tuttavia nello stesso contratto, quello si sottoscritto dalla Parte_1
alla lett. d) punto iii) dello stesso si dà atto dell'allegazione al contratto stesso del
12 Piano Formativo individuale, sicché ogni doglianza della ricorrente in merito alla pretesa insussistenza dello stesso appare pretestuosa.
Anche in merito al periodo relativo al periodo di apprendistato sono stati escussi i testimoni, i quali hanno confermato la formazione della ricorrente.
Il teste ha dichiarato: “Io so che la è arrivata Testimone_1 Parte_1 nell'aprile 2022 lavorando in un'altra sede, è arrivata nel mio reparto dopo circa un anno, non ricordo esattamente, nel mio reparto ha iniziato presso l'ufficio ritiri con team leader e responsabile di reparto lei so Parte_2 CP_5
che stava lì a fare le attività base era nella fase di apprendimento con il team leader, o altre persone nel reparto, che la affiancavano per fare Pt_2 formazione durante l'orario lavorativo nell'arco della giornata, non so dire il tempo esatto, ed è stato fatto nel periodo contrattuale del periodo di prova,
l'apprendimento dura molto di più non solo tre mesi, e a distanza di circa un mese è stata spostata all'ufficio bollettazione e qui il team leader forse era Per_3
e sempre come capo reparto, ed anche qui ha fatto formazione nel
[...] CP_5
reparto per acquisire le competenze. So che ha fatto la formazione penso che sia stata affiancata da e , degli altri nomi non ricordo. Per_1 Per_3
Prima cerchiamo di capire se la persona è adatta a quel lavoro e si procede poi coi corsi di formazione.
Contr Si occupava dei partnership e ma non in autonomia sempre CP_7
affiancata dal personale del reparto, , Controparte_8 Parte_2
e forse un'altra. Persona_7
L'attività dell'ufficio ritiri è semplicemente ricevimento di mail del partner o clienti e l'inserimento di dati nel gestionale e non era autonoma in termini di responsabilità, poteva leggere la mail e inserire i dati, lei non aveva però una autonomia di valutazione di taluni dati e della gestione delle informazioni che si acquisiscono solo con tempo e con la formazione.
E lì so che aveva delle problematiche. la bollettazione, che è la seconda parte del primo lavoro, era meno gravosa perché si lavorava lo stesso dato ma in arrivo dal magazzino, era già il magazzino a dare i dati e lei doveva solo verificare che i documenti emessi dal
13 cliente fossero corrispondenti ai dati inseriti nel gestionale. E la comunicazione mail era solo interna e non anche esterna.
La teste ha riferito: Tes_2
“Io la la conosco è arrivata durante la prova del suo apprendistato, Parte_1 prima so che era al reparto sopra al mio che si occupa di tutt'altro, è un lavoro differente perché è quello prima del mio.
La è arrivata ed è stata messa in affiancamento a me dal mio Parte_1
responsabile e io le ho fatto vedere come si svolge il lavoro basilare, per CP_5
almeno una settimana proprio affianco a me tutto il giorno di lavoro, nei momenti in cui io non c'ero, c'erano comunque le mie colleghe e Woj, Per_3
poi dopo la prima settimana è stata spostata di fronte a me con una sua postazione e io continuavo a collaborare con lei, parlando tutto il giorno perché bisogna lavorare insieme. Il lavoro è ripetitivo, è un controllo della bolla bisogna verificare che i dati stampati sulla bolla siano corrispondenti a quelli a pc, lei nel caso di qualche dubbio chiedeva a me o alle altre ragazze del reparto, doveva solo controllare destinazione, peso e numero di colli e inserire a terminale il numero della bolla. La è rimasta in bollettazione circa Parte_1
2/3 mesi.
Se la aveva bisogno mi chiedeva ed io controllavo la bolla altrimenti Parte_1
no, anche perché io non potevo tutto il giorno verificare ogni singola bolla, durante il giorno capitava spesso che mi chiedesse durante questi tre mesi dei chiarimenti, su otto ore lavorative non saprei dire quante volte.
Preciso che ero io principalmente ad affiancare la e se io non 'ero in Parte_1 mia sostituzione c'erano e Woj e a volte anche in mia presenza erano Per_3 loro a darle chiarimenti o affiancarle”.
La teste a dichiarato: Testimone_3
“La è arrivata a marzo 2023 nel reparto bollettazione dove io ero già Parte_1
presente, e lavoravamo insieme, era nella postazione accanto alla mia. Lei faceva il mio stesso lavoro, praticamente arrivavano gli autisti e lasciavano giù la cartelletta con tutte le bolle e recuperavamo la cartelletta e controllavamo bolla per bolla e verificavamo che fossero corrispondenti ai dati che c'erano sul
14 gestionale e se erano a posto stampavamo l'etichetta, e se non erano a posto bisognava chiedere al magazzino di controllare se effettivamente la merce arrivata non era giusta o era un errore in bolla o sentivamo direttamente il cliente, anche se la maggior parte delle volte erano errori interni. Quando è arrivata è stata affiancata alla team Leader per una settimana di sicuro e Per_1
stava tutto il giorno accanto a lei e le spiegava il lavoro e tutta la procedura e poi è stata spostata nella sua postazione affianco a me e la seguivo anche io, non la seguivo quotidianamente ma quando arrivava una bolla nuova che non aveva mai visto mi chiedeva come leggerla, mail ne mandavamo ma ci era stato detto di non farle mandare a , inizialmente, me lo aveva detto Pt_1 CP_5 il mio responsabile, poi da un giorno all'altro dopo circa un mesetto, è sceso
[...]
e ci ha detto che tutte le mail anche la mia e quelle della team leader doveva scriverle e mandarle , anche se era una perdita di tempo e quindi ognuno Pt_1
continuava a mandarle per sé. Non so dire e non ricordo se abbia fatto corsi di formazione.
Era autonoma nel fare le cose, il lavoro non era difficile, una volta spiegate le basi era semplice, chiedeva informazioni come facevamo tutti”.
Nel caso di specie la ricorrente non ha contestato di aver stipulato un contratto di apprendistato, ma ne ha prospettato la nullità e/o illegittimità, evidenziando che, in realtà, sin dalla stipula del contratto di apprendistato (1.4.2023), che seguiva peraltro un contratto di tirocinio durato dal 4.4.2022 al 31.3.2023, si è instaurato tra le parti un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2094 c.c., “è prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando la propria opera manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Gli indici rilevatori della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sono dunque la presenza di un orario di lavoro, l'esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il pagamento di una retribuzione a scadenza fissa, l'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale.
15 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14434/15, sul punto ha affermato che:
“La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità…” (cfr. in questi termini anche la più recente Cass. n. 1555/2020).
Applicando tali principi al caso di specie e considerando anche che risulta documentata l'intervenuta sottoscrizione da parte anche della ricorrente di un contratto di apprendistato professionalizzante, era onere della ricorrente dimostrare che il rapporto instaurato non presentasse, in concreto, le caratteristiche dell'apprendistato bensì quelle del rapporto di lavoro subordinato, provando, quindi, in concreto la ricorrenza di tutti gli elementi tipici della subordinazione.
Tale prova non è stata fornita.
Contrariamente a quanto prospettato in ricorso, il contratto risulta completo di tutti gli elementi essenziali, recando l'indicazione dell'inquadramento contrattuale, dell'orario di lavoro, del CCNL di riferimento, al suddetto contratto risulta poi allegato anche il piano formativo individuale.
Quanto alla durata, essa è specificata proprio nel piano formativo in 36 mesi, nel rispetto, quindi, del limite di durata massima prevista dal citato art. 44 d.lgs. n.
81/2015.
Dall'istruttoria orale espletata non è emersa nessuna circostanza che supporti la prospettazione di parte ricorrente e che induca a escludere che effettivamente tra le parti il rapporto è stato di apprendistato in conformità a quanto contrattualmente previsto.
Più specificamente, i testi escussi, con dichiarazioni sufficientemente specifiche e sostanzialmente concordanti, hanno confermato che la ricorrente lavorava in virtù di un contratto di apprendistato e che nell'espletamento delle mansioni era costantemente seguita dal tutor o dai colleghi presenti. Tes_2
16 Né assume rilievo decisivo la circostanza – pacifica e documentale – che il periodo di apprendistato fosse stato preceduto da un periodo di tirocinio di circa un anno. Sul punto deve osservarsi, in primo luogo, che non vi è alcuna disposizione che vieta che a un rapporto di tirocinio faccia poi seguito la stipula di un contratto di apprendistato.
Quanto al fatto che non risulterebbe dimostrato l'esito negativo del tirocinio, deve osservarsi, da un lato, oltre al fatto che l' art. 44 del d.lgs. n. 81/2015 non pone limiti nella successione dei due contratti e, quindi, anche in ordine alla possibilità che l'apprendistato segua a un periodo di tirocinio conclusosi positivamente, non può escludersi, dall'altro lato, che, sebbene non conclusosi in termini nettamente negativi, il periodo di tirocinio abbia comunque lasciato non del tutto soddisfatto il datore di lavoro, rendendo così, se non necessario, comunque opportuno l'espletamento di una nuova fase caratterizzata da un forte connotato formativo, quale è appunto il contratto di apprendistato.
In altri termini, il pregresso svolgimento di una fase di tirocinio non costituisce elemento sufficiente a confutare le altre risultanze istruttorie che depongono, invece, nel senso dell'effettiva sussistenza di un rapporto di apprendistato.
Alla luce di ciò, la domanda di nullità e/o illegittimità del contratto di apprendistato – con tutto ciò che ne consegue in punto di pretese differenze retributive e di domande consequenziali - va rigettata.
*
Sulla nullità del patto di prova per mancata indicazione delle mansioni.
La ricorrente ha poi chiesto l'accertamento della nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro nonché l'invalidità/nullità/invalidità del recesso posto in essere dalla convenuta e conseguentemente ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2 o dell'art. 3 D.lgs 23/2015.
Il patto di prova è disciplinato dall'art. 2096 c.c. che prevede “l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.
L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e
a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso
17 o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine. Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro”.
Il patto di prova è, dunque, una condizione apposta al contratto di lavoro che subordina la definitività dell'assunzione al compimento del periodo pattuito, al fine di consentire ad entrambe le parti di valutare la reciproca convenienza del contratto.
La giurisprudenza ormai consolidata è solita distinguere tra vizi genetici e vizi funzionali del patto di prova.
Tra i vizi genetici si sono individuate principalmente tre ipotesi: l'assenza di forma scritta (Cass. n. 25 del 1995; Cass. n. 5591 del 2001; Cass. n. 21758 del
2010); la mancata specificazione delle mansioni (per tutte Cass. n. 17045 del
2005); l'assenza di causa nelle ipotesi di successioni di contratti (Cass. n. 10440 del 2012; Cass. n. 15059 del 2015).
Si tratta di ipotesi in cui il contratto di lavoro è affetto da una nullità parziale che determina una “conversione” (in senso a-tecnico) del rapporto in prova in rapporto ordinario, con conseguente applicazione della disciplina limitativa dei licenziamenti (Cass. n. 16214 del 2016; Cass. n. 17921 del 2016).
Diversamente, i vizi funzionali colpiscono non l'atto ma il rapporto, come nel caso di non coincidenza tra mansioni espletate in concreto e mansioni indicate nel patto.
In tal caso la giurisprudenza, ormai consolidata, prevede che “in applicazione dei principi civilistici di diritto comune, il lavoratore avrà esclusivamente diritto al ristoro del pregiudizio sofferto;
pertanto una volta accertata l'illegittimità del recesso stesso consegue - anche laddove sussistano i requisiti numerici - che non si applicano la L. n. 604 del 1966 o la L. n. 300 del 1970, art. 18, ma si ha unicamente la prosecuzione - ove possibile - della prova per il periodo di tempo mancante al termine prefissato oppure il risarcimento del danno, non comportando la dichiarazione di illegittimità del recesso nel periodo di prova che il rapporto di lavoro debba essere ormai considerato come stabilmente costituito
18 (Cassazione civile sez. lav., 03/12/2018, n.31159; in termini Cass. n. 2228 del
1999; in precedenza v. ex plurimis: Cass. n. 233 del 1985, Cass. n. 1250 del 1985,
Cass. n. 11934 del 1995).
Fatta questa breve premessa, la ricorrente fa valere nel presente giudizio un vizio genetico, ovvero la mancata indicazione delle mansioni.
La censura è infondata.
Non è in discussione la correttezza di principio di ciò che afferma la ricorrente, in ordine alla necessità che il patto di prova contenga la specificazione delle mansioni sulle quali il lavoratore sarà valutato per la semplice ed intuitiva ragione che è comune interesse -del lavoratore stesso ma anche del datore di lavoro- conoscere la concreta attività sulla quale dovrà misurarsi un giudizio diversamente impossibile da esprimersi, con comune nocumento di entrambe le parti.
Nel caso in esame, un'interpretazione logico-sistematica delle clausole contrattuali, condotta in buona fede, induce a ritenere determinabili (e quindi ben comprensibili dalla ricorrente) le mansioni indicate nel patto di prova, per una serie di ragioni.
Nel contratto di lavoro è stato indicato le sue mansioni saranno quelle relative al ruolo di apprendista impiegata reparto operativo Nazionale di 4° livello del
CCNL Spedizioni e Trasporto Merci – Confetra.
Ad avviso del giudicante, tali riferimenti debbono ritenersi sufficienti al fine di soddisfare l'onere di specificazione delle mansioni, essendovi sia il richiamo espresso al livello di inquadramento contrattuale del 4° livello del CCNL
Spedizioni e Trasporto Merci – Confetra sia la specifica indicazione del ruolo che la ricorrente avrebbe dovuto ricoprire “impiegata reparto operativo”.
In ogni caso, occorre rammentare che l'obbligo di indicazione delle mansioni su cui svolgere la prova è strumentale al fine di consentire alle parti un reale esperimento della reciproca convenienza del rapporto. Ciò impone di interpretare le indicazioni contenute nel contratto anche alla luce delle specifiche circostanze del caso concreto, al fine quindi di evitare che il vizio genetico invocato si tramuti in un mero formalismo.
19 Nel caso di specie, il piano formativo allegato al contratto (che il piano fosse allegato emerge chiaramente al punto d) n. iii) del contratto firmato dalla reca espressa indicazione delle competenze tecnico professionali da Parte_1
acquisire, tra cui quelle di addetto alla gestione del traffico aereo, marittimo, terrestre e combinato, con, tra le altre cose, la conoscenza delle normative e singole tariffe, conoscenza delle tipologie di spedizioni e trasporti, conoscenza dei pesi e delle misure delle unità di trasporto. Che, come emerso, è in parte ciò di cui si occupava la ricorrente seppur in forma ancora molto basilare.
Non è contestato, e in ogni caso i testi ne hanno dato ampia conferma, che la ricorrente abbia svolto nel periodo de quo attività di data entry e di bollettazione,
e ciò in conformità con le previsioni del contratto di lavoro;
ne consegue che a tal riguardo nessun inadempimento datoriale risulta configurabile.
Peraltro, è la stessa ricorrente a riferire in ricorso di aver svolto attività di registrazione “(con nominativi e il numero di targa) tutti i mezzi che arrivavano presso la Società e dava, altresì, ai camionisti le indicazioni per caricare la merce” e di essersi poi occupata di bollettare “la merce (formando l'etichetta, che poi veniva stampata, con i dati del destinatario, il peso, il numero dei colli, la data) da collocare sui bancali per essere spedita nel territorio nazionale” (cap. 7
e 10 del ricorso).
Tali dichiarazioni non possono che valere come argomento “a contrario”, atteso che, al di là delle eccezioni formali, la ricorrente non ha mai esattamente allegato e provato che cosa gli sarebbe rimasto oscuro delle mansioni in questione o su quali profili concretamente nutrisse effettivi dubbi interpretativi, anzi, nel proprio atto difensivo ha più volte ribadito quanto fosse autonoma nello svolgimento delle sue mansioni.
*
Sulla pretesa nullità del licenziamento in prova.
La ricorrente fonda la propria domanda di nullità del licenziamento in prova sulla base di presupposti per la pretesa natura subordinata del rapporto e per la mancanza di un valido patto di prova, come visto infondati per le ragioni già ampiamente esposte.
20 In subordine, la ricorrente eccepisce la illegittimità del recesso datoriale per mancanza di giusta causa e/o di giustificato motivo “anche in considerazione del superamento del periodo di prova - come dedotto in narrativa, infatti, il giudizio valutativo espresso dal responsabile della sig.ra riporta, senza Parte_1
possibilità di una diversa interpretazione, il superamento della prova (vedi ancora doc. n. 7)”.
La doglianza non è meritevole di accoglimento.
Come noto, il licenziamento intimato prima della scadenza del periodo di prova, motivato dal mancato superamento di quest'ultima, è contestabile dal lavoratore solo provando il positivo superamento dell'esperimento o l'inadeguatezza di quest'ultimo, ovvero l'imputabilità del recesso ad un motivo estraneo ad esso.
Essendo stato intimato il licenziamento in un periodo in cui il legislatore ha sancito la libera recedibilità "ad nutum", senza necessità di giustificazione e senza possibilità di sindacato giudiziale sulla stessa, il giudice può solo verificare se le modalità della prova siano state tali da renderla manifestamente inidonea o se i risultati siano stati tali da rendere manifestamente errata e pretestuosa la valutazione negativa ed evidente che la prova è stata superata positivamente, ma non può sostituirsi al datore di lavoro né nella scelta delle mansioni, né nella valutazione dei risultati della prova.
Nel caso di specie, il mero doc. 7 non può ritenersi idoneo a dare dimostrazione del positivo superamento della prova da parte della Parte_1
La società ha precisato che “la scheda di valutazione … è stata compilata dal responsabile diretto della sig.ra – sig. – ma la decisione Parte_1 CP_5
definitiva doveva essere presa e venne effettivamente presa dal Direttore del reparto – sig. - dopo essersi confrontato con il proprio Testimone_1 collaboratore, sig. ed assunte le informazioni del caso”, circostanza CP_5
confermata dallo stesso teste (“la valutazione viene fatta dal responsabile Tes_1
del reparto, nel caso di specie e poi spetta a me la decisione finale, in merito CP_5
alla ricordo che non era idonea a svolgere il nostro lavoro sia per la Parte_1
media punti della scheda di valutazione sia per le note allegate alla valutazione dove una delle principali note era la difficoltà nella gestione della mail in
21 particolare nello scriverle, nel senso che spesso mi riferiva che CP_5 diverse volte le scriveva direttamente lui”) e dal teste (“ho espresso un CP_5 giudizio positivo subordinato all'avvallo del mio diretto superiore Testimone_1
che era il capo di tutte le operazioni terrestri nazionali e internazionali e lui veniva informato da me”).
La ricorrente, richiamando il predetto documento, si è limitata a dedurre di aver superato positivamente la prova.
Tuttavia, come detto, tale produzione documentale non appare sufficiente a dimostrare quanto affermato dalla lavoratrice, si ribadisce che il tempo della prova
è un momento di verifica, le cui modalità e valutazioni sono rimesse alla discrezionalità del datore di lavoro e sono sindacabili dal giudice soltanto ove siano, rispettivamente, macroscopicamente inidonee o immotivate.
La ricorrente non ha allegato né formulato capitoli di prova specifici a dimostrare o che le modalità della prova siano state tali da renderla manifestamente inidonea o che i risultati siano stati tali da rendere manifestamente errata e pretestuosa la valutazione negativa della società.
Per tutte le ragioni su esposte il ricorso va integralmente rigettato.
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Quanto alle spese di lite, la natura della questione, comportante oggettivi margini di opinabilità interpretativa, costituisce giusto motivo (anche alla luce della sentenza additiva 77/18 della Corte Costituzionale) per la loro integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti i compensi professionali.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, in data 14 gennaio 2025.
Il Giudice del lavoro
Julie Martini
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