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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/06/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 1692 del 2021 RG e RG
1702/2021 per reg. gen. affari civili contenziosi, vertenti tra rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Parte_1
Falato opponente nonché
rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Silvio Falato opponente contro rappresentato e difeso dagli Avv.ti. Controparte_1
Teresina Pulcino e Umberto Iacobelli opposto avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi art. 617, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
proponeva opposizione agli atti esecutivi Parte_1
ex art. 617 c.p.c. contestando la regolarità formale dell'atto di precetto notificatole da il 12.03.2021, per Controparte_1
l'importo complessivo di € 2.596,26, richiesto in pagamento in forza del decreto ingiuntivo n.r. 321/2017 pronunziato dal
Giudice di Pace di Guardia Sanframondi e reso esecutivo successivamente, a seguito della estinzione del giudizio.
In particolare, parte attrice domandava, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto e, nel merito, deduceva la nullità dell'atto di precetto per mancata notificazione del titolo esecutivo agli eredi a norma dell'art. 447, comma 1, c.p.c., inoltre, per l'effetto, chiedeva la condanna del convenuto opposto al pagamento di € 2.5000,00, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia per lite temeraria.
Si costituiva in giudizio eccependo, Controparte_1
preliminarmente, l'incompetenza per valore e per territorio del Giudice adito. Parte opposta, chiedeva, inoltre, nell'ipotesi di rigetto dell'eccezione di incompetenza, la riunione del presente giudizio e di quello iscritto al n. 1702/2021 R.G. Nel merito domandava, altresì, il rigetto dell'opposizione spiegata, oltre che della domanda di condanna per lite temeraria, ché infondate sia in fatto che in diritto, nonché la conferma dell'atto di precetto impugnato in ogni sua parte.
I giudizi venivano riuniti.
2 La causa, acquisita la documentazione ritualmente prodotta,
e previa riunione al presente fascicolo della causa n.
1702/2021 R.G., sulle conclusioni delle parti è stata assegnata a sentenza e decisa, tenendosi conto delle comparse conclusionali delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
L'art. 477 del cpc stabilisce che “Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo”. Entro un anno dalla morte, la notificazione può anche farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto. In deroga rispetto alla previsione dell'art. 479 c.p.c.che consente una notifica contestuale del titolo e del precetto, per consentire agli eredi uno spatium deliberandi rispetto al momento di conoscenza del titolo esecutivo, la seconda parte del primo comma prevede che agli stessi possa notificarsi il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo. La regola trova applicazione quand'anche la notifica del titolo sia stata già eseguita nei confronti della parte defunta, sicchè il titolo stesso è inefficace nei confronti dell'erede sino a quando non venga notificato allo stesso e, per la intimazione del precetto all'erede, occorre rispettare il termine dilatorio di dieci giorni dalla notifica del titolo stesso. Nel caso in esame il titolo esecutivo è costituito dal decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo e recante la formula esecutiva e tale titolo non è mai stato notificato né agli eredi e tantomeno al de cuius.
3 Peraltro, non poteva essere notificato al de cuius perché
l'esecutività veniva dichiarata a seguito della morte dello stesso e alla conseguente interruzione, per la mancata riassunzione da parte degli eredi. Priva di qualsiasi valore, ai fini che in questa sede interessano, l'originaria notifica del decreto ingiuntivo, poi opposto, al de cuius. Ne segue che l'opposizione è fondata e va accolta, non essendo stato notificato il titolo esecutivo agli eredi.
Asserisce parte opponente, ma non prova, non risultando depositata la notifica, di aver notificato nel giugno del 2021 il titolo esecutivo agli eredi impersonalmente ma anche se ciò fosse provato non eliminerebbe o sanerebbe la nullità- inefficacia del precetto, perché quest'ultimo è di data antecedente, del marzo 2021 mentre la notifica del titolo esecutivo è successiva. Sicché va dichiarata la nullità- inefficacia dell'atto di precetto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Non ricorrono i presupposti di legge per la condanna per lite temeraria, in assenza di prova in ordine ai danni, che parte opponente neanche allega, mentre il danno da lite temeraria, diverso ed ulteriore rispetto a quello delle spese, che vengono rimborsate, deve essere oggetto di specifica prova.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da Parte_3
contro ogni altra istanza, deduzione ed Controparte_1
eccezione disattese, così provvede:
4 accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara nullo ed inefficace l'atto di precetto;
condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite in favore delle opponenti, liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti, e spese di cu, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Benevento il 20.6.2025
Il Giudice
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