Sentenza 23 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/08/2002, n. 12431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12431 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2002 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 ) . O E B N C , E 1 E A 9 N P 9 1 I O I - D 1 Z 1 A - E R 1 C T 2 I S I . 1 243 1 02 D L G Oggetto U E 9 REPUBBLICA ITALIAN I Opposizione a decreto R 3 G A ingiuntivo. E D E 6 Mancata elezione di E N 4 POPOLO ITALIANO T domicilio del difensore . . T N T nel comune ove ha sede E S T I S R il giudice di pace. ( E SUPREMA DI CASSAZIONE LA CORTE A Notifica in cancelleria. Validità. SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 13282/00 Delli Priscoli Presidente Dott. Mario Dott. Giammarco Cappuccio Consigliere 30041 Cron. Dott. Giuseppe Vito A Magno Cons. Rel. Salvago Consigliere Rep. Dott. Salvatoreengi Ud. 28/03/02 Dott. Angelo Spirito Consigliere ha pronunciato la seguente: S E N TENZA sul ricorso proposto da: Cooperativa "Al Risparmio" elettivamente s.r.l. domiciliata in Roma, via Prati Fiscali, n.81, presso l'avvocato Pietro Alessandrini, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Iorio e Delio Iorio giusta procura a margine del ricorso ricorrente
contro
Comune di Santa Maria Capua Vetere, in persona del sindaco pro tempore
- intimato -
avversO la sentenza n.410/99 del giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, depositata il 29.5.1999. 711 1 2002 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/02 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Udito 1.1 P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società cooperativa a r.1. "Al risparmio", con sede in S.Maria C.V., otteneva dal giudice di pace del luogo, in data 19.5.1998, decreto ingiuntivo n.245 per la somma di Lire 361.750, oltre gli interessi, al tasso legale, fino al saldo, per crediti vantati nei confronti di detto comune. Proponeva opposizione il comune, davanti allo stesso giudice di pace, per chiedere la revoca del decreto ingiuntivo, sostenendo che la commissione straordinaria di liquidazione, insediata а seguito della dichiarazione di dissesto finanziario (3.12.1992), aveva escluso dalla massa passiva, con delibera n.70 del 12.11.1997, il credito vantato dalla ricorrente. Il giudice di pace di S.Maria C.V., previa di contumacia della cooperativa, dichiarazione 1'opposizione con sentenza depositata il accoglie va 29.5.1999, e, per l'effetto, annullava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la ricorrente contumace 2 al pagamento delle spese di giudizio. Per la cassazione di tale sentenza, ricorre la cooperativa "Al risparmio", formulando un solo motivo. Il comune di S.Maria C.V. non si è costituito in questo giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di gravame, la ricorrente deduce nullità della notifica dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo citato, per violazione degli articoli 645, 638 e 330 c.p.c, non essendo stata eseguita tale notificazione presso il procuratore domiciliatario indicato nel ricorso. Assume che, essendo risultato infruttuoso il tentativo di notifica nel domicilio eletto, si sarebbe dovuto notificare l'atto di opposizione, in virtù delle norme citate, con le forme stabilite dall'articolo 140 c.p.c. (notifica a persona irreperibile) e non, come fu fatto, presso la sede della cooperativa. La ricorrente ritiene quindi che, non essendo stata ordinata dal giudice la rinnovazione della notifica, l'intero procedimento di opposizione e la sentenza impugnata siano affetti da nullità insanabile. Il ricorso per cassazione avverso sentenza inappellabi- le (articoli 113, secondo comma e 339, terzo comma, c.p.c.) del giudice di pace è ammissibile ai sensi r 3 dell'articolo 360, primo comma, c.p.c. (cfr. S.U. n. 716/1999, Cass. nn. 7515/2001, 4326/2000, 2984/1999). Nella specie, tuttavia, esso è infondato. Risulta dalla sentenza impugnata, e dagli atti di cui è consentito l'esame in questa sede, che la ricorrente cooperativa "Al risparmio" era rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Iorio ed aveva eletto domicilio presso tale difensore in Castellammare, via Marconi, n. 13. La notifica dell'atto di opposizione fu quindi il 18.9.1998, all'indirizzoinnanzitutto tentata, indicato dal domiciliatario, ove questi risultò "sconosciuto"; fu quindi effettuata, con esito positivo, il 25.9.1998, sia allo stesso difensore, pace di S. Maria presso la cancelleria del giudice di C.V. e nel luogo ove era rintracciabile (via Pezzella, 18, di S. Maria C.V.), sia alla cooperativa direttamente, nella sede di via Rampetta De Michele. Si deve notare che Castellammare è situata fuori dal circondario del tribunale di S. Maria C.V., trovandosi in quello del tribunale di Torre Annunziata (NA). Pertanto è evidente che il procuratore della cooperativa "Al risparmio", indicando un domicilio in Castellammare, aveva contravvenuto alla disposizione dell'articolo 82, R.D. 22 gennaio 1934, n.37, che impone ai procuratori assegnati ad altro tribunale di 4 eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso. In mancanza, il domicilio s'intende eletto, ope legis (articolo 82, cit., secondo comma;
cfr. Cass. nn. 6959/2001, 1856/2001, 4984/2000, 14476/1999), presso la cancelleria del giudice adito. Nel senso della possibilità di notifica presso la cancelleria dispongono pure, nel procedimento davanti al giudice di pace, gli articoli 319, secondo comma, c.p.c., e 58, disp. att. c.p.c.. La notifica al procuratore del ricorrente dell'atto di citazione in opposizione fu quindi correttamente eseguita presso la cancelleria, ai sensi degli articoli e 638, secondo comma 645, primo comma, ' c.p.c., dovendosi ritenere mancante, nel caso, l'elezione di domicilio, siccome fatta dal procuratore in comune diverso da quello del giudice di pace adito. Debbono perciò considerarsi superflue, ed eseguite ad abundantiam, sia la notificazione tentata infruttuosa- Castellammare sia le altre, compiute in mente in S. Maria C.V., all'indirizzo ove detto difensore era "rintracciabile" ed alla parte direttamente. Le precedenti considerazioni consentono di escludere, pertanto, sia l'esigenza di effettuare la notifica dell'atto di opposizione ai sensi dell'articolo 140 r 5 c.p.c., sia l'obbligo del giudice di pace di ordinarne la rinnovazione, ai sensi dell'articolo 291, c.p.c., giacché tale obbligo sussiste solo in presenza di un vizio che importi nullità della notificazione (cfr. Cass. nn. 9233/2000, 6410/1998, 1442/1990, 234/1990), vizio che non si ravvisa nel caso in esame. Ne consegue il rigetto del ricorso, dovendosi considerare valida, per la ritenuta regolarità della notifica, la dichiarazione di contumacia della ricorrente nel giudizio di opposizione e, quindi, non suscettibile di cassazione, per il motivo dedotto, la sentenza del giudice di pace. Nulla devesi disporre riguardo alle spese di questo giudizio, perché l'intimato non vi ha svolto alcuna difesa. 4 ) 7 E O 3 L . C L
P. Q. M.
N A O , P B 1 I 9 E 9 D E 1 La Corte di Cassazione - N E 1 O 1 C I - I Z 1 A D 2 R Rigetta il ricorso. . U I T L S I G 9 G 3 E E E R N Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del . 6 A T 4 D . S I E T ( T T R N prima sezione civile, il 28 marzo 2002. E A S E Il presidente Il consigliere est. Яримых мулт CORTE 3 DICASSAZIONE Depostato in Cancuiteria 11..... SERIA 6