Articolo 5 della Legge 2 aprile 1968, n. 476
Articolo 4Articolo 6
Versione
12 maggio 1968
Art. 5.
Tutti i contratti stipulati dal comitato per il raggiungimento delle finalita' previste dall'articolo 1 godono dei benefici stabiliti a favore dei contratti dello Stato.
Il comitato inoltre puo' avvalersi del patrocinio della Avvocatura dello Stato.
Entrata in vigore il 12 maggio 1968