Rigetto
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26/03/2025, n. 2545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2545 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02545/2025REG.PROV.COLL.
N. 02134/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2134 del 2024, proposto da
LU PA, rappresentato e difeso dall’avvocato Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di CI (Sezione Seconda) n. 671/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il Cons. Thomas Mathà e uditi per le parti l’avvocato Maddalena Aldegheri per delega dell’avvocato Ester Ermondi e l’Avvocato dello Stato Raffaella Ferrando;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor LU PA, in proprio e quale socio dell’azienda agricola PA LU e CO, ha proposto ricorso in appello avverso la sentenza n. 671/2023, con la quale il T.A.R. per la Lombardia, sezione staccata di CI (sez. II) ha parzialmente accolto il suo ricorso proposto avverso l’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione di Mantova, prot. n. 064 2021 90004142 74/000, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di 206.557,34 €, in riferimento alla cartella Agea n. 30020150000007748/000 del 2015, inerente ai prelievi latte imputati per i periodi 1995/1996, 1996/1997, 2000/2001 e 2001/2002, e contro ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche non conosciuto, ivi compresi, l’atto di iscrizione a ruolo ed il ruolo “ Residui Agea ex DL 27/2019 ” posto a base della cartella di pagamento indicata nell’intimazione impugnata.
2. L’odierno appellante aveva articolato otto motivi di ricorso.
3. Il T.A.R. aveva accolto l’istanza cautelare della parte e, con la medesima ordinanza, aveva onerato le Amministrazioni di depositare in giudizio una relazione corredata da tutta la documentazione relativa alla vicenda, con riferimento, in particolare, all’avvenuta notificazione degli atti di imputazione/accertamento/intimazione del pagamento, delle cartelle di pagamento relative all’atto impugnato, dell’eventuale interruzione della prescrizione, delle eventuali sentenze pronunciate su tali atti in relazione all’intimazione impugnata, nonché ogni altra eventuale documentazione utile ad accertare la posizione della parte anche in relazione ai precedenti contenziosi dalla stessa attivati.
4. ER non si era costituita in giudizio. AG si era, invece, costituita in data 21.2.2022 depositando il 29.9.2022 una relazione e documenti.
5. Il T.A.R. ha respinto il ricorso per le campagne 1995-1996, 1996-1997, 2001-2002, con la conseguente conferma del debito nell’importo intimato, ma lo ha accolto per la campagna 2000-2001 (stante il contrasto della normativa italiana con il diritto europeo in base alla sentenza CGUE C-348/2018 e mancando un giudicato di merito sfavorevole sui provvedimenti di compensazione nazionale per la campagna 2000-2001), con il conseguente annullamento parziale dell’atto impugnato, e il vincolo per l’AG a effettuare nuovamente il calcolo del prelievo supplementare, previa disapplicazione delle norme interne e dei provvedimenti amministrativi incompatibili con il diritto europeo, secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia.
6. L’appellante affida il suo gravame ai seguenti motivi:
1) carenza di motivazione, illegittimità, violazione art. 112 c.p.c., omissione di pronuncia in relazione al I motivo di primo grado;
2) difetto e carenza di motivazione; illegittimità, contraddittorietà, genericità ed infondatezza della sentenza impugnata nella parte in cui non accoglie il II motivo del ricorso di primo grado relativamente alla prescrizione della pretesa di AG;
3) illegittimità, erroneità in fatto e in diritto e, comunque, ingiustizia manifesta della sentenza resa in prime cure, carenza di motivazione per aver rigettato il III motivo del ricorso di primo grado (incompatibilità comunitaria) relativamente al prelievo 1995/96, 1996/97, e 2001/2002; violazione dell’art. 1306 c.c.
7. Nel presente giudizio si sono costituite in giudizio AG e ER che, in data 17.2.2025, hanno depositato una memoria conclusionale.
8. L’appellante ha depositato il 27.2.2025 una memoria di replica.
9. All’udienza del 20 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Con il primo motivo il signor PA si lamenta dell’omessa pronuncia in merito alla censura che la notifica della cartella del 2015 sarebbe nulla in quanto la società PA si era estinta in data 9.6.2004.
11. Il motivo è manifestamente infondato, considerando che la società agricola PA LU e CO ss. era una società di persone e non di capitali, per cui anche se la società si era estinta, rimane ferme la responsabilità illimitata dei soci del debito da prelievo supplementare di quote latte accertato precedentemente. Come autorevolmente chiarito “ qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato ” (Cass. civ., SS.UU., sentenza n. 6070/2023).
12. Procedendo ad esaminare il secondo motivo si osserva che la parte ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso l’intervenuta estinzione del diritto per prescrizione. Il signor PA ha dedotto l’erroneità della sentenza osservando che:
i) il termine di prescrizione sarebbe quadriennale e non decennale (chiedendo anche, qualora vi fossero dubbi, il rinvio pregiudiziale alla Corte CGUE ai sensi dell’art. 267 TFUE);
ii) sarebbe anche errata la statuizione del TAR in merito alla prescrizione quinquennale del debito;
iii) il giudice di prime cure avrebbe erroneamente accertato il termine decennale di prescrizione per gli interessi;
iv) sarebbe comunque decorso – contrariamente a quanto rilevato dal TAR – anche il termine decennale di prescrizione, in quanto: a) il primo atto interruttivo sarebbe l’intimazione impugnata in primo grado, ma la notifica sarebbe nulla in quanto fatta ad un soggetto inesistente; b) non sarebbe corretto sostenere che la prescrizione si interrompe con la proposizione del ricorso, essa non decorre nella pendenza del giudizio in quanto l’amministrazione convenuta nel giudizio impugnatorio, per il solo fatto di mantenere ferma la richiesta di rigetto del ricorso, non determina l’interruzione e la correlativa sospensione della prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. La pura e semplice costituzione in giudizio di Agea – convenuta nel giudizio di impugnazione - non potrebbe determinare, di per sé, l’effetto interruttivo della prescrizione.
13. Con il terzo ed ultimo motivo il signor PA ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto il terzo motivo del ricorso in riferimento ai prelievi 1995/96, 1996/97 e 2001/02 poiché le pronunce definitive richiamate dalla sentenza qui impugnata riguarderebbero un soggetto diverso dall’attuale appellante (il primo acquirente del latte) e pertanto non sarebbero a lui opponibili. Inoltre, nella materia de qua , il dovere del Giudice interno di non portare in esecuzione atti formati sulla base di norme interne contrarie al diritto comunitario, si imporrebbe comunque anche in presenza di atti “a monte” definitivi, siccome non impugnati, o addirittura “negativamente giudicati”. Secondo l’appellante, il T.A.R. non aveva considerato il dovere di non portare in esecuzione atti formati sulla base di regole interne contrarie al diritto unionale. La parte ha, quindi, dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto le imputazioni di prelievo sarebbero state contrarie: i) ai principi affermati dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 27 giugno 2019, in causa C-348/18, dell’11 settembre 2019 (in causa C-46/18) e del 13 gennaio 2022, in causa C-377/19; ii) al diritto interno, essendo stato accertato – anche in sede penale – l’erroneità dei dati posti a fondamento delle stesse; iii) agli obblighi imposti dal diritto unionale, che avrebbero precluso l’esecuzione di atti – anche se definitivi - formati in violazione di tale diritto, e, in particolare, operazioni di compensazione effettuate per categorie prioritarie, tenuto conto anche della natura delle compensazioni, da qualificarsi come atti generali e unitari. La parte appellata ha, quindi, evidenziato come i provvedimenti interni dovessero ritenersi nulli proprio per contrasto con il diritto unionale, e ha chiesto al Collegio – in caso di dubbi interpretativi – di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione europea due questioni pregiudiziali: i) “ se gli artt. 260 e 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, letti anche alla luce dei principi di proporzionalità, di non discriminazione, di uguaglianza, oltre che di primazia del diritto comunitario, di effettività e di leale collaborazione, possano essere interpretati nel senso di consentire che uno Stato membro, condannato per non aver saputo applicare il diritto UE relativo al regime di contingentamento delle c.d. “quote latte” (di cui ai regolamenti del Consiglio 3950/92, 1377/03 e 1234/07) e dopo che la Corte di Giustizia UE ha interpretato i relativi regolamenti chiarendo che norme del tipo di quelle applicate in tale Stato membro per la quantificazione dei prelievi supplementari non sono compatibili con il diritto UE, possa continuare a pretendere dai soggetti che hanno prodotto oltre la propria quota il pagamento dei prelievi latte calcolati sulla base di norme interne non compatibili con il diritto UE, senza prendere i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza di condanna”; ii)“se i regolamenti del Consiglio 3950/92, 1377/03 e 1234/07, che hanno confermato il regime di contingentamento per il latte vaccino in sede UE per i periodi dal 1995/96 al 2008/09, letti anche alla luce dei principi di proporzionalità, di non discriminazione, di uguaglianza, oltre che di primazia del diritto comunitario, di effettività e di leale collaborazione, possano essere interpretati nel senso di consentire ad uno Stato membro, già condannato ai sensi dell’art. 260 del Trattato per non aver saputo dare applicazione dal regime dal 1995/96 al 2008/09, di mantenere in vigore una normativa incompatibile con il diritto UE e quindi di pretendere, solo da una parte di produttori, il pagamento dei prelievi che avrebbero dovuto essere imputati ad altri e quindi maggiori di quelli dovuti ”.
14. Entrambi i motivi 2 e 3 sono inammissibili. Il provvedimento oggetto del presente giudizio di impugnazione – l’intimazione di pagamento n. 064 2021 90004142 74/000 – ha come atto prodromico una cartella, correttamente notificata, a sua volta a valle rispetto al primo atto (imputazione di prelievo) che è ormai provvedimento inoppugnabile (si rimanda sul punto alle decisioni di rigetto, dichiarazione di perenzione o inammissibilità dei ricorsi proposti dal produttore avverso i provvedimenti di imputazione di prelievo con riferimento alle singole annate di cui al par. 5 della sentenza gravata). Pertanto gli eventuali vizi asseritamente inficianti il primo provvedimento (imputazione di prelievo divenuto inoppugnabile), incluso il vizio di violazione diritto UE, non sono più deducibili nei giudizi di impugnazione degli atti a valle (cartella di pagamento o intimazione); argomentare diversamente vorrebbe dire qualificarli, in modo implicito ma univoco, vizi di nullità, e non di mera annullabilità e ciò in contrasto con quanto affermato per respingere anche il terzo motivo di appello. Qualsivoglia vizio relativo alla cartella del 2015 doveva esser fatto valere gravando tale cartella; ma il giudice amministrativo ha confermato il provvedimento a monte, e non ha accolto le censure mosse contro quell’atto dal privato, e certo tali censure oggi non possono essere qui riproposte, né è possibile aggiungerne altre.
15. Oggetto del giudizio non sono quindi gli atti di accertamento del prelievo supplementare – provvedimento tipicamente amministrativo – ma intimazioni di pagamento volte a sollecitare la parte all’adempimento coattivo e ad avvisarla che, in caso di mancato pagamento, si provvederà all’esazione coattiva del credito. Atti come quelli oggetto del presente giudizio, pur se devoluti alla giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell’art. 133 c.p.a., sono soggetti alle disposizioni, alle preclusioni ed ai principi regolanti la procedura esecutiva della riscossione mediante ruolo. L’art. 8-quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 – convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33 – ha, infatti, stabilito che, “ a decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 ”. Nel caso di specie, l’intimazione sono relative a pregresse debenze già accertate, e non costituiscono, quindi, autonomi atti impositivi ma inviti al pagamento prodromico all’eventuale esecuzione forzata, impugnabili unicamente per vizi propri e non anche per questioni attinenti all’atto di accertamento da cui è sorto il debito. Di contro, i profili asseritamente vizianti gli atti di intimazione sono stati dedotti dalla parte ricorrente in primo grado, anche invocando le due note sentenze della Corte di Giustizia UE del 27.6.2019, in causa C-348/18, e dell’11.9.2019, in causa C-46/18, come l’effetto derivato di improprie modalità applicative della quota supplementare e di un errato calcolo delle quote di prelievo e, comunque, come frutto di aspetti relativi a tematiche concernenti la determinazione sostanziale del debito, non già ad irregolarità proprie della fase esecutiva di competenza del soggetto esattore (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, VI, 7 agosto 2023, n. 7609; id., Sez. III, 14 dicembre 2022; id., Sez. III, 17 maggio 2022, n. 3910). In ordine al regime dei provvedimenti amministrativi nazionali assunti in violazione del diritto europeo, la giurisprudenza ampiamente prevalente ha evidenziato che il contrasto di un atto amministrativo con il diritto europeo costituisce sempre e solo motivo di annullabilità e non di nullità (cfr., ex plurimis , da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 29 dicembre 2023, n. 11301; id., 29 novembre 2023, n. 10303; id., 7 agosto 2023, n. 7609). In altri termini, fermo restando che il contrasto tra un provvedimento amministrativo nazionale e il diritto dell’Unione europea debba generare qualche forma d’invalidità dell’atto in questione, il Consiglio di Stato, almeno a far tempo dalla sentenza di questa Sezione 31 marzo 2011, n. 1983, ha affermato che l’atto amministrativo che viola il diritto dell’Unione europea è affetto da annullabilità per vizio di illegittimità sotto forma di violazione di legge e non da nullità, atteso che l’art. 21-septies della l. 7.8.1990, n. 241, ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo e tra queste ipotesi non rientra il contrasto con il diritto dell’Unione europea. Ne consegue che la nullità è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento amministrativo nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo e quindi disapplicabile, la cui ipotesi non ricorre, tuttavia, nella fattispecie in esame trattandosi di dedotte difformità rispetto alla normativa sostanziale regolatrice della materia. La violazione del diritto europeo da parte dell’atto amministrativo, quindi, implica un vizio d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante e da ciò discende un duplice ordine di conseguenze: sul piano processuale, l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto europeo davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso; sul piano sostanziale, l’obbligo per l’amministrazione di dar corso all’applicazione dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela. La natura autoritativa di un provvedimento amministrativo, infatti, non viene meno se la disposizione attributiva di potere è poi dichiarata incostituzionale o si manifesta in contrasto con il diritto europeo (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. III, 29 settembre 2022, n. 8380; id., Sez. II, 7 aprile 2022, n. 2580; id., 25 marzo 2022, n. 2194; id. 16 marzo 2022, n. 1920), a maggior ragione quando, come nel caso di specie in materia di quote latte, il contrasto con il diritto europeo non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere (Cons. Stato, Sez. III, 20 luglio 2022, n. 6333); più nel dettaglio, le due sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate hanno accertato l’incompatibilità della normativa interna concernente (non già il prelievo supplementare a monte, ma) i criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati ovvero i (criteri relativi ai) rimborsi delle eccedenze dei prelievi supplementari (Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2024, n. 1321). Devono, altresì, escludersi i presupposti per rimettere le questioni prospettate dalla parte alla Corte di Giustizia dell’Unione europea. Infatti, la giurisprudenza europea, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, ha posto in rilievo che la certezza del diritto è inclusa tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario, sicché “ il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo ” (cfr.: sentenza Kuhne & HE del 13 gennaio 2004). Nello stesso senso, la giurisprudenza europea successiva ha evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea. Sempre in analoga direzione, con riferimento a sentenze del giudice nazionale passate in giudicato, le recenti sentenze della CGUE Randstad del 21 dicembre 2021 e Hoffmann-La Roche del 7 luglio 2022, nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori. Esclusa, quindi, la nullità dei provvedimenti impositivi per contrasto con il diritto unionale, ne consegue che i vizi dedotti – relativi al merito della pretesa – configurano una ipotesi di annullabilità del provvedimento impositivo e, pertanto, dovevano essere fatti valere in quei giudizi, e non anche nel presente contenzioso che, come spiegato, è relativo ad atti successivi, impugnabili esclusivamente per vizi propri (v., anche – sempre in materia di prelievi per “ quote latte ” – Cassazione civile, SS.UU., ordinanze 5 dicembre 2018, n. 31370 e n. 31371; Cons. Stato, Sez. III, 7 dicembre 2023, n. 1318). Omologhe considerazioni valgono per la dedotta assenza di controllo e di verifiche sull’effettiva produzione, nonché sulla dedotta inattendibilità dei dati, che riguardano, in ipotesi, vizi degli atti impositivi e non delle successive richieste di pagamento. Osserva, in ogni caso, il Collegio come simili censure non possano essere accolte alla luce della condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio, la quale, con riferimento a generiche contestazioni attinenti alle irregolarità asseritamente compiute nelle verifiche effettuate dalle autorità nazionali competenti e alla presunta erronea quantificazione della produzione nazionale, ha ritenuto che, in assenza di prove certe e dell'individuazione dei soggetti che hanno reso false dichiarazioni o dei pubblici ufficiali che hanno alterato i dati sul patrimonio bovino per farli “quadrare” con quelli stimati della produzione lattiera, non sia possibile annullare le operazioni di stima e gli accertamenti consecutivi svolti (Cons. Stato, Sez. III, 23 agosto 2019, n. 5858). Inoltre, “ le indagini, finanche governative, scaturite dai dubbi di legittimità del meccanismo (riguardanti l’attendibilità dei dati utilizzati nel tempo dall’AIMA e poi dall’AG) non sono in grado di scardinare l'intero sistema nazionale delle c.d. quote latte, né sono sufficienti per far ritenere assolto in capo ai produttori (e quindi agli appellanti) l’onere probatorio al punto da spostare sull'amministrazione l’obbligo di provare la bontà e la stessa veridicità dei dati utilizzati ” (Cons. Stato, Sez. III, 20 maggio 2019, n. 3202; id., Sez. III, 2 novembre 2019, n. 7481). In sostanza, non può procedersi ad annullare il q.r.i. o l’imputazione di prelievo individuale in assenza di specifiche e puntuali allegazioni ed evidenze che si riferiscano al singolo produttore. Né le denunciate inefficienze ed irregolarità di carattere generale possono determinare un’inversione dell’onere della prova, esonerando il produttore dal fornire evidenze della dedotta ma indimostrata erroneità nell’attribuzione del q.r.i. o della correttezza dell’imputazione di prelievo (Cons. Stato, Sez. VI, 8 agosto 2023, n. 7684).
16. In definitiva il ricorso in appello deve essere respinto.
17. Le questioni esaminate e decise esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2024, n. 10058), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
18. La soccombenza determina la decisione sulle spese di lite che saranno liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante alla refusione delle spese di lite a favore delle Agenzie appellate che vengono liquidate in 5.000 € (cinquemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Thomas Mathà | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO