Cass. civ., sez. II, sentenza 22/12/2024, n. 33916
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Sentenza 22 dicembre 2024

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In tema di azioni a difesa della servitù, qualora la domanda tende a conseguire l'accertamento dell'esistenza di un diritto reale già trascritto, non si configura litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari del fondo servente, laddove nelle altre ipotesi, inclusa quella in cui si controverta dell'estensione del diritto di servitù non ancora trascritto o comunque suscettibile di essere trascritto, la sua natura unitaria e le esigenze di certezza del diritto e di tutela dei terzi, poste a fondamento del sistema della pubblicità immobiliare, impongono la partecipazione necessaria di tutti i comproprietari del fondo servente al giudizio finalizzato ad ottenere l'accertamento del diritto in questione, essendo la sentenza resa solo nei confronti di alcuni di essi inutiliter data non potendo essere utilmente trascrivibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/12/2024, n. 33916
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33916
    Data del deposito : 22 dicembre 2024

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