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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/04/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa segnata al n. 5842 / 2020 di RG riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 19.12.2024,
TRA
(p.iva ), in persona del legale rappr.te pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata difesa dall'avv.to Vincenzo Rescigno, elett.te dom.ta come in atti, OPPONENTE
CONTRO
rag. (c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv.to Giovan Giacomo Fortino, elett.te dom.to come in atti, OPPOSTO
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n°
69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa
Pagina 1 esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies
C.p.c., Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice, giudicare secundum alligata et probata.
La proposta opposizione, nel merito si palesa infondata e va, pertanto, rigettata per quanto di ragione.
Preliminarmente la soc. ha eccepito la prescrizione del diritto Parte_1 vantato dal rag. per le fatture emesse a partire dal 31.08.2015 e Controparte_1 fino al 30.06.2017 per aver pagato le stesse e conseguentemente poiché le fatture del periodo indicato hanno ad oggetto un credito professionale, la soc. Parte_1
[... ha sollevato eccezione di prescrizione presuntiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 2956 n. 2 c.c..
L'eccezione è infondata.
La prescrizione presuntiva ex art 2956 comma 2 c.c. si applica solo per i rapporti professionali di fatto per i quali è difficile provarne l'esecuzione; tale ratio non sussiste quanto l'incarico professionale non viene mai disconosciuto, come nel caso di specie, e pertanto in presenza di incarico regolarmente comprovabile con la produzione delle documentazione versata in atti, si riespande l'ordinario termine decennale di prescrizione del credito ex art. 2946 c.c.. Pertanto, essendo decorsi solo tre anni dall'ultima fattura di cui si eccepisce la prescrizione presuntiva alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo (fatt. n.22 del 26.06.2017) il diritto di credito al pagamento della prestazione professionale non è prescritto (cfr. sentenza 2066/2017 del Trib. Nocera Inferiore).
Anche la sollevata eccezione di mancato espletamento dell'attività di consulenza contabile da parte della opposta non può essere accolta per due ordini di motivi.
Il primo è che, dalla documentazione depositata sia nel fascicolo monitorio che in corso di causa , la consulenza contabile risulta correttamente espletata dal rag.
, anche in virtù del fatto che la opponente è una società di Controparte_1 capitali, tenuta al deposito dei bilanci annualmente, ove le poste debitorie, tra le quali anche il debito nei confronti del rag. , venivano annotate Controparte_1 ed approvate da parte dell'organo sociale, su proposta dell'amministratore che
Pagina 2 predispone il bilancio e la nota integrativa allo stesso, con l'ausilio del professionista contabile.
Il secondo motivo è che parte opposta non ha indicato, nè prodotto documentazione, attestante l'espletamento dell'incarico, per gli anni in questione, da parte di un diverso professionista.
Ed ancora, le fatture annotate nelle proprie scritture contabili, seppur atti a formazione unilaterale, se non disconosciuti al momento della loro emissione, possono essere utilizzate dal giudice per la formazione del proprio convincimento, in assenza di validi elementi contrari.
Ed invero, non è preclusa al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari idonei a concretare una valida prova per presunzione a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio.
Ciò posto, va evidenziato che spetta a chi fa valere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo non essendo sufficiente la mancata contestazione, è anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicitamente ammesso ovvero la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (cfr. Cass. 17371 del
17/11/2003).
Nel caso di specie, quindi, dall'istruttoria espletata, è emerso il diritto del rag.
ad ottenere il riconoscimento delle proprie spettanze. Controparte_1
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da
Pagina 3 un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, possa mantenersi sui valori minimi di cui al D.M. 55/2014,
P. Q. M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e nella persona del
G.O.P. dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla soc. contro il rag. nel procedimento n. Parte_1 Controparte_1
5842/2020 di R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma il decreto il decreto ingiuntivo n. 1705/2020 di cui al n. di r.g.
4820/2020;
3. condanna parte opponente al pagamento delle spese del giudizio, nei confronti della parte opposta, che liquida complessivamente in € 1.700,00 per compenso professionale ex D.M. n. 55/2014 (valore minimo per scaglione di riferimento fino a € 26.000,00 delle fasi di studio, introduttiva e decisoria), oltre
IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 24/04/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.Silvio La Rana)
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa segnata al n. 5842 / 2020 di RG riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 19.12.2024,
TRA
(p.iva ), in persona del legale rappr.te pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata difesa dall'avv.to Vincenzo Rescigno, elett.te dom.ta come in atti, OPPONENTE
CONTRO
rag. (c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv.to Giovan Giacomo Fortino, elett.te dom.to come in atti, OPPOSTO
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n°
69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa
Pagina 1 esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies
C.p.c., Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice, giudicare secundum alligata et probata.
La proposta opposizione, nel merito si palesa infondata e va, pertanto, rigettata per quanto di ragione.
Preliminarmente la soc. ha eccepito la prescrizione del diritto Parte_1 vantato dal rag. per le fatture emesse a partire dal 31.08.2015 e Controparte_1 fino al 30.06.2017 per aver pagato le stesse e conseguentemente poiché le fatture del periodo indicato hanno ad oggetto un credito professionale, la soc. Parte_1
[... ha sollevato eccezione di prescrizione presuntiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 2956 n. 2 c.c..
L'eccezione è infondata.
La prescrizione presuntiva ex art 2956 comma 2 c.c. si applica solo per i rapporti professionali di fatto per i quali è difficile provarne l'esecuzione; tale ratio non sussiste quanto l'incarico professionale non viene mai disconosciuto, come nel caso di specie, e pertanto in presenza di incarico regolarmente comprovabile con la produzione delle documentazione versata in atti, si riespande l'ordinario termine decennale di prescrizione del credito ex art. 2946 c.c.. Pertanto, essendo decorsi solo tre anni dall'ultima fattura di cui si eccepisce la prescrizione presuntiva alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo (fatt. n.22 del 26.06.2017) il diritto di credito al pagamento della prestazione professionale non è prescritto (cfr. sentenza 2066/2017 del Trib. Nocera Inferiore).
Anche la sollevata eccezione di mancato espletamento dell'attività di consulenza contabile da parte della opposta non può essere accolta per due ordini di motivi.
Il primo è che, dalla documentazione depositata sia nel fascicolo monitorio che in corso di causa , la consulenza contabile risulta correttamente espletata dal rag.
, anche in virtù del fatto che la opponente è una società di Controparte_1 capitali, tenuta al deposito dei bilanci annualmente, ove le poste debitorie, tra le quali anche il debito nei confronti del rag. , venivano annotate Controparte_1 ed approvate da parte dell'organo sociale, su proposta dell'amministratore che
Pagina 2 predispone il bilancio e la nota integrativa allo stesso, con l'ausilio del professionista contabile.
Il secondo motivo è che parte opposta non ha indicato, nè prodotto documentazione, attestante l'espletamento dell'incarico, per gli anni in questione, da parte di un diverso professionista.
Ed ancora, le fatture annotate nelle proprie scritture contabili, seppur atti a formazione unilaterale, se non disconosciuti al momento della loro emissione, possono essere utilizzate dal giudice per la formazione del proprio convincimento, in assenza di validi elementi contrari.
Ed invero, non è preclusa al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari idonei a concretare una valida prova per presunzione a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio.
Ciò posto, va evidenziato che spetta a chi fa valere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo non essendo sufficiente la mancata contestazione, è anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicitamente ammesso ovvero la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (cfr. Cass. 17371 del
17/11/2003).
Nel caso di specie, quindi, dall'istruttoria espletata, è emerso il diritto del rag.
ad ottenere il riconoscimento delle proprie spettanze. Controparte_1
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da
Pagina 3 un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, possa mantenersi sui valori minimi di cui al D.M. 55/2014,
P. Q. M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e nella persona del
G.O.P. dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla soc. contro il rag. nel procedimento n. Parte_1 Controparte_1
5842/2020 di R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma il decreto il decreto ingiuntivo n. 1705/2020 di cui al n. di r.g.
4820/2020;
3. condanna parte opponente al pagamento delle spese del giudizio, nei confronti della parte opposta, che liquida complessivamente in € 1.700,00 per compenso professionale ex D.M. n. 55/2014 (valore minimo per scaglione di riferimento fino a € 26.000,00 delle fasi di studio, introduttiva e decisoria), oltre
IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 24/04/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.Silvio La Rana)
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