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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/11/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1119/2022 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Massimo Di Bella (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante
contro
:
(in persona del procuratore Dr. Parte_2 [...]
) – n.q. di Impresa Designata per la Sicilia dal Fondo di Garanzia per le Per_1
Pa Vittime della Strada – sedente in Bologna (P. IVA 818 570 012), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Renato Pennisi (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellato
OGGETTO: . Email_1 Venuti all'udienza del 14.7.2025 i difensori delle parti precisavano nuovamente le conclusioni riportandosi integralmente alle domande eccezioni e difese formulate nei rispettivi atti e verbali di causa.
Posta nuovamente la causa in decisione – e scaduti i termini nuovamente assegnati, ex art. 352 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica - la
Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 23.2.2018 conveniva innanzi al Tribunale di Parte_1
Catania la - n.q. di Impresa Designata per la Sicilia dal Fondo di Parte_2
Garanzia per le Vittime della Strada – onde sentirne pronunziare la condanna al risarcimento in suo favore dei danni (patrimoniali e soprattutto non patrimoniali) patiti in seguito al sinistro di cui esso attore allegava di essere rimasto vittima intorno alle 16:30 del 16.7.2015 allorchè – narrava – “percorreva via Casale dei Greci in
RA (Ct) con direzione Biancavilla, a bordo della moto Piaggio Beverly tg
DS66303, assicurato per la r.c.a. con quando all'improvviso dalla via CP_1
posta alla destra, situata a circa 20 metri dalla sede i.n.p.s., usciva veicolo Fiat
Bravo, di colore azzurro metallizzato, che gli tagliava la strada e lo investiva facendolo rovinare sul selciato per poi proseguire la sua corsa omettendo di prestare soccorso. A seguito di ciò il sig. , riportava gravissime lesioni …”. Pt_1
Precisato che il danno alla persona nella specie riportato fosse “valutabile sotto il profilo medico legale in I.P. 20%, I.T.A. gg. 60, I.T.P. gg. 60 al 50%”, e che “detti danni adottando i parametri vigenti possono così quantificarsi: I.P. 20% euro
4.344,88, I.T.A. gg. euro 2.880,00, I.T.P. euro 5.760,00, danno morale euro
76.904,00”, ed ancora che “la moto Piaggio Beverly tg.DS66303, assicurata con
l' di proprietà del sig. ha riportato danni materiali CP_1 Parte_1
pari ad euro 3.567,34”, esso attore concludeva chiedendo pertanto al Tribunale adito, dopo aver addotto che inutile si fosse rivelata la preventiva richiesta stragiudiziale già inoltrata (con pec del 25.10.2016) allo stesso fine, di “ritenere e dichiarare, per i motivi esposti, che il sig. percorreva via Casale dei Greci in Parte_1 RA, con direzione Biancavilla, a bordo della moto Piaggio Beverly tg DS66303, assicurata per la r.c.a. con quando all'improvviso dalla via posta alla CP_1
destra, situata a circa 20 metri dalla sede i.n.p.s., usciva un veicolo, Fiat Bravo di colore azzurro metallizzato, che gli tagliava la strada e lo investiva facendolo rovinare sul selciato per poi proseguire la sua corsa omettendo di prestare soccorso;
conseguentemente, ritenere e dichiarare che i danni materiali della moto Piaggio
Beverly tg. DS66303, di proprietà del sig. , e i danni fisici subiti dallo stesso, Pt_1
che si trovava alla guida del motociclo, sono conseguenza del sinistro de quo come da parametri indicati sopra, o quelli che accerterà il nominando C.T.U. tecnico e medico-legale; condannare ai sensi dell'art. 141 del D.Lvo 7 settembre 2005 n. 209 la convenuta, nella qualità, al pagamento dei danni materiali subiti pari ad euro
3.567,34, e al danno fisico per danno patrimoniale, non patrimoniale e biologico, subito dal sig. , ammontante ad Euro 86.005,81, sopra specificati, Parte_1
oltre interessi e rivalutazione, o quell'altra somma maggiore o minore accertanda.
Con vittoria di spese, compensi”.
§§§
Costituitasi in contraddittorio la contestava le domande di parte Controparte_2
attrice, in particolare obiettando che, contrariamente a quanto addotto dal , Pt_1
non si fosse avuto alcun pronto intervento - sui luoghi del sinistro - di personale della locale Stazione CC, e che anche al momento del suo ricovero in ospedale nessun riferimento ad un ipotetico scontro tra veicoli l'attore avesse operato.
§§§
Venuti in udienza, la causa era istruita con l'assunzione della prova testimoniale limitatamente ammessa - giusta ordinanza del 10.6.2019 - dal G.I. il quale, all'esito, riteneva che la causa fosse matura per la decisione.
Raccolte pertanto, all'udienza all'uopo fissata, le conclusioni delle parti - e posta la causa in decisione – con sentenza n. 706/2022 del 1°.
2.2022 il Tribunale adito rigettava la domanda risarcitoria del (che pure condannava al pagamento Pt_1
delle spese di lite) dopo aver ritenuto: - che “dall'esame della documentazione prodotta dall'attore ed acquisita in giudizio non può ritenersi che il sinistro si sia verificato con la dinamica descritta in seno all'atto di citazione. Nessuno dei testi escussi ha poi assistito al sinistro in questione, …….. …… sì che non vi è prova alcuna che la macchina di colore azzurro che si è allontanata dopo l'incidente – e che secondo quanto riferito dall'attore proveniva da destra – lo abbia investito facendolo cadere;
peraltro, non può tenersi in alcun conto la deposizione resa dal teste , cui durante l'udienza del 16.12.2019 sono state Testimone_1
lette le dichiarazioni dallo stesso rilasciate ai Carabinieri in data 16.7.2015; in tale verbale si legge che , il giorno del sinistro, dichiarò ai Testimone_1
Carabinieri :“ … in merito al sinistro ricordo che stavo a casa, quando mia figlia mi ha avvisato che sotto casa era avvenuto un sinistro tra un Pt_3
motociclo e un veicolo. Immediatamente scendevo e cercavo di prestare soccorso al conducente del motociclo che si trovava per terra. Ho notato che non era più presente l'altro veicolo che verosimilmente era andato via, sono rimasto sulla scena fino all'arrivo del servizio del 118”. Interrogato sulla discrepanza fra le dichiarazioni rese ai Carabinieri e quelle rese in udienza, il teste ha dichiarato:“è passato tanto tempo, se ho rilasciato quelle dichiarazioni, non posso che confermarle””,
- che “Nessuna delle persone escusse dai Carabinieri ha visto l'incidente (cfr dichiarazioni di ), né altri dati emergono dalle immagini del Testimone_2
dvd delle telecamere del negozio “Thun” poiché la questione non è se fosse presente un altro veicolo di colore azzurro al momento del sinistro che poi si è allontanato, bensì se tale veicolo sia stato o meno coinvolto nel sinistro;
e tale coinvolgimento non può essere presunto per il fatto che si sia allontanato, poiché se pure tale comportamento rimane di per sé censurabile per non avere il conducente prestato aiuto alla vittima di un sinistro comunque verificatosi, ciò nondimeno non è sufficiente per ritenere addebitabile allo stesso il verificarsi del sinistro stesso”. §§§
Avverso detta sentenza interponeva appello con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 28.7.2022. Per lamentare - con il suo sostanzialmente unico, ancorchè articolato su più profili, motivo di impugnazione – che a torto il primo giudice fosse pervenuto alla conclusione che il fatto lesivo descritto in citazione non fosse stato sufficientemente provato.
Dacchè – si obiettava in primo luogo – “sono state a differenza di quanto statuito in sentenza fornite prove più che attendibili sulla dinamica del sinistro, confermata oltre che dai testi ammessi (già, peraltro, sentiti a sit) dagli atti del procedimento penale contro ignoti n. 14990/2015 R.G.N.R.I. e n. 3360/2016 RG GIP, archiviato il
22.03.2016 solo perché rimasto ignoto il responsabile. Si ricorda che anche il PM aveva ravvisato l'ipotesi di reato di lesioni colpose e di omissione di soccorso, salvo formulare richiesta di archiviazione fondata solo sulla circostanza che non era possibile, stante la parzialità del numero di targa fornito dalla teste , Testimone_3
individuare con esattezza il penalmente responsabile dell'evento!!!! L'intervento e le indagini svolte avevano portato i CC di RA ad affermare, con CNR a firma del
che “… gli elementi raccolti nel corso della attività Controparte_3
d'indagine, supportati dalle dichiarazioni rese dalle persone che hanno assistito ai fatti, CONDUCONO AD ATTRIBUIRE LA RESPONSABILITA' DELL'INCIDENTE
AL CONDUCENTE DELL'AUTOVETTURA FIAT BRAVO AS046WY…”; CP_4
INOLTRE I CC. PRECISANO:“…DA ACCERTAMENTO EFFETTUATO PRESSO
L'ANIA IL VEICOLO SOPRA INDICATO, NELLA DATA DELL'INCIDENTE,
RISULTA ESSERE PRIVO DI COPERTURA ASSICURATIVA….””.
In secondo luogo – si obiettava ulteriormente – il primo giudice non aveva saputo ben valutare la portata delle rese testimonianze: infatti, “appare a questa difesa riduttivo ritenere non raggiunta la prova solo sull'assunto che nessuno dei due testi uditi ha assistito al sinistro e che non vi sia prova alcuna che la macchina di colore azzurro si sia allontanata dopo l'incidente, poiché in tal modo il giudice di primo grado dimostra di aver tenuto in nessuna considerazione tutte le altre risultanze istruttorie. Entrambi i testi, sebbene non abbiano visto il momento dell'impatto, hanno riferito di aver sentito l'urto e visto, immediatamente dopo il verificarsi del sinistro, una macchina azzurro-grigio fare retromarcia ed allontanarsi dal luogo del sinistro, a conferma della ricostruzione operata dai Carabinieri nel rapporto d'incidente”.
In terzo luogo, il primo giudice aveva “altresì errato non ammettendo l'escussione degli altri testi indicati in seno alla memoria 183 c.6 c.p.c., nelle persone del Mar.
Capo degli appuntati scelti e Controparte_3 Parte_4 Parte_5
Carabinieri della stazione di RA intervenuti sui luoghi del sinistro nonché di un terzo teste indicato in atti (e sentito a sit dai CC parimenti agli altri due testi già sentiti), signor . La mancata escussione dei testi su indicati, Testimone_2
adottata in violazione del diritto di difesa e del diritto alla prova, non ha permesso a parte attrice di avere la possibilità di fornire ulteriori elementi di prova a conferma della dinamica del sinistro e di provare la verità dei fatti per mezzo dei soggetti che hanno materialmente redatto il rapporto, svolto gli accertamenti e acquisito il video andando così ad operare una compressione del diritto alla difesa”.
E per quanto così riassunto l'appellante concludeva chiedendo alla Parte_1
Corte adita che le sue domande risarcitorie (come sopra testualmente riprodotte), già disattese dal Tribunale, fossero infine accolte.
§§§
Costituitasi in seconda istanza la n.q. eccepiva, in limine litis, Parte_2
l'inammissibilità dell'appello del perché non conforme – nella sua Pt_1
formulazione - al paradigma imposto dall'art. 342 c.p.c. Nel merito, riteneva di poterne stigmatizzare la manifesta infondatezza, tale da giustificare pure la condanna di controparte al pagamento di somma di denaro ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
§§§
Venuti in udienza, in esito alla trattazione della causa la Corte rimetteva le parti ad udienza di precisazione delle conclusioni. Raccolte le quali – e dopo che la causa era stata posta in decisione – con ordinanza di rimessione sul ruolo del 13.7.2023 veniva accolta l'istanza dell'appellante di escussione del predetto . Testimone_2 Assuntane la testimonianza il collegio – cui la causa era stata nuovamente trasmessa per la decisione – con ordinanza del 28.3.2024 ammetteva la testimonianza anche dei sullodati graduati dell'Arma di RA che avevano preso parte agli accertamenti seguiti al fatto foriero delle lesioni per le quali il reclamava un risarcimento. Pt_1
Assunti anche tali testi veniva fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali la causa – all'udienza di cui in epigrafe - era nuovamente posta in decisione.
§§§
Da quanto sinora riepilogato già emerge come la Corte si sia discostata dal primo giudice allorchè, diversamente da quest'ultimo, riteneva di non dover negare al la possibilità di fornire le proprie allegazioni di più ampio corredo Pt_1
probatorio, mediante l'assunzione delle ulteriori deposizioni testimoniali da cui il primo giudice (dopo aver escusso i due testi e ) aveva Testimone_3 Testimone_1
invece ritenuto di poter prescindere.
Le dichiarazioni rese dai testi quindi escussi in queste seconde cure di giudizio non sono, tuttavia, venute a mutare quanto in precedenza emergente.
Ed invero, il teste dichiarava di non ricordare più nulla dell'accaduto. Tes_2
Quanto ai due graduati intervenuti, circa due ore dopo il suo verificarsi, sui luoghi in cui il aveva riportato lesioni personali, sia il V.Brig. sia l Pt_1 Pt_5 [...]
– alla domanda, in particolare, se fosse vero, o non, che “l'incidente si è CP_5
verificato sulla corsia si pertinenza della moto che procedeva in direzione
Biancavilla, mentre l'autovettura procedeva dal senso inverso di marcia” – fornivano riscontro dichiarando di non essere in grado di rispondere (stante che, come precisato dal “le immagini [estratte dal suddetto dvd, n.d.r.] non registrano il Pt_5
momento del sinistro, nelle immagini ricordo che si vede solo l'auto e non anche la moto condotta dal Sig. ”). Pt_1 Ed il null'altro era poi in grado di dichiarare se non che la suddetta C.n.r., CP_3
al tempo trasmessa alla competente Procura della Repubblica, recasse la sua firma sol perché comandante interinale, all'epoca, della Stazione CC di RA.
Nessun contributo ulteriore di conoscenza, in definitiva, ha fornito l'ulteriore attività istruttoria posta in essere in queste seconde cure di giudizio.
§§§
Alla luce di quanto già rilevato in merito alle deposizioni testimoniali dei citati appartenenti all già si arguisce, per altro verso, quanto sia privo di pregio CP_6
l'assunto dell'appellante secondo cui il primo giudice non avrebbe saputo ben valutare il tenore della ridetta C.n.r. e degli atti allegativi.
Vero è, infatti, che l giungeva a concludere che “Gli elementi raccolti Parte_6
nel corso delle indagini, supportati dalle dichiarazioni rese dalle persone che hanno assistito ai fatti, conducono ad attribuire la responsabilità dell'incidente al conducente dell'autovettura Fiat Bravo targata AS 046 WY” (di proprietà ed in uso a tale soggetto di nazionalità rumena che, ancorchè domiciliato in Persona_2
RA, in seguito alle ricerche al tempo operatene si rivelava tuttavia irreperibile): ciò nondimeno, non v'è chi non arguisca che trattasi di una mera ipotesi, così tanto labile che il Pubblico Ministero, pur in seguito all'individuazione da parte dell'Arma di ipotetico responsabile di fatto delittuoso, preferiva iscrivere la notizia di reato non sul R.G.N.R. mod. 21 (c.d. ma su quello mod. 44 (c.d. . Per_3 Per_4
Non rimane, allora, che dare conclusivamente atto che in mancanza di testi oculari neppure è risultato possibile verificare la reale dinamica del fatto - che nell'occorso procurava al le lamentate lesioni personali - mediante l'acquisita Pt_1
videoregistrazione, da cui soltanto si desume il passaggio sui luoghi, in quei frangenti, dell'autovettura in uso al predetto : ma – come merita a questo punto Per_2
di essere pedissequamente ribadito – “la questione non è se fosse presente un altro veicolo di colore azzurro al momento del sinistro che poi si è allontanato, bensì se tale veicolo sia stato o meno coinvolto nel sinistro;
e tale coinvolgimento non può essere presunto per il fatto che si sia allontanato, poiché se pure tale comportamento rimane di per sé censurabile per non avere il conducente prestato aiuto alla vittima di un sinistro comunque verificatosi, ciò nondimeno non è sufficiente per ritenere addebitabile allo stesso il verificarsi del sinistro stesso”.
§§§
Per tutto quanto così pur concisamente osservato e ritenuto l'appello interposto in atti da deve essere dunque rigettato. Le spese del grado vanno fatte Parte_1
seguire alla soccombenza di parte appellante, e si liquidano - sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ed €
260.000,00 deve - in ragione del valore del disputatum, cfr. Cass.SS.UU.
20805/2025 - farsi applicazione), e valutati poi l'importanza, la natura e la difficoltà della controversia nonché le caratteristiche ed il pregio (da rapportarsi, in particolare, alla serialità del contenzioso cui ricondurre la vicenda presa in esame) dell'attività professionale prestata – nell'importo complessivo (cui si perviene sommando €
2.977,00 x fase di studio + € 1.911,00 x fase introduttiva + € 3.028,00 x fase di trattazione ed istruzione + € 3.572,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico del (senza che tanto Pt_1
rimanga escluso dalla sua ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, cfr. Cass.SS.UU. 4315/2020) dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma
1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 706/2022 del 1°.
2.2022 proposto, con citazione del 28.7.2022, da nei confronti dell' (n.q. di Impresa Designata Parte_1 Parte_2
per la Sicilia dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada) - così provvede:
- rigetta l'appello,
- condanna al pagamento delle spese di giudizio, che si Parte_1
liquidano in complessivi € 11.488,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge, - dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di Parte_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 13.XI.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1119/2022 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Massimo Di Bella (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante
contro
:
(in persona del procuratore Dr. Parte_2 [...]
) – n.q. di Impresa Designata per la Sicilia dal Fondo di Garanzia per le Per_1
Pa Vittime della Strada – sedente in Bologna (P. IVA 818 570 012), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Renato Pennisi (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellato
OGGETTO: . Email_1 Venuti all'udienza del 14.7.2025 i difensori delle parti precisavano nuovamente le conclusioni riportandosi integralmente alle domande eccezioni e difese formulate nei rispettivi atti e verbali di causa.
Posta nuovamente la causa in decisione – e scaduti i termini nuovamente assegnati, ex art. 352 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica - la
Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 23.2.2018 conveniva innanzi al Tribunale di Parte_1
Catania la - n.q. di Impresa Designata per la Sicilia dal Fondo di Parte_2
Garanzia per le Vittime della Strada – onde sentirne pronunziare la condanna al risarcimento in suo favore dei danni (patrimoniali e soprattutto non patrimoniali) patiti in seguito al sinistro di cui esso attore allegava di essere rimasto vittima intorno alle 16:30 del 16.7.2015 allorchè – narrava – “percorreva via Casale dei Greci in
RA (Ct) con direzione Biancavilla, a bordo della moto Piaggio Beverly tg
DS66303, assicurato per la r.c.a. con quando all'improvviso dalla via CP_1
posta alla destra, situata a circa 20 metri dalla sede i.n.p.s., usciva veicolo Fiat
Bravo, di colore azzurro metallizzato, che gli tagliava la strada e lo investiva facendolo rovinare sul selciato per poi proseguire la sua corsa omettendo di prestare soccorso. A seguito di ciò il sig. , riportava gravissime lesioni …”. Pt_1
Precisato che il danno alla persona nella specie riportato fosse “valutabile sotto il profilo medico legale in I.P. 20%, I.T.A. gg. 60, I.T.P. gg. 60 al 50%”, e che “detti danni adottando i parametri vigenti possono così quantificarsi: I.P. 20% euro
4.344,88, I.T.A. gg. euro 2.880,00, I.T.P. euro 5.760,00, danno morale euro
76.904,00”, ed ancora che “la moto Piaggio Beverly tg.DS66303, assicurata con
l' di proprietà del sig. ha riportato danni materiali CP_1 Parte_1
pari ad euro 3.567,34”, esso attore concludeva chiedendo pertanto al Tribunale adito, dopo aver addotto che inutile si fosse rivelata la preventiva richiesta stragiudiziale già inoltrata (con pec del 25.10.2016) allo stesso fine, di “ritenere e dichiarare, per i motivi esposti, che il sig. percorreva via Casale dei Greci in Parte_1 RA, con direzione Biancavilla, a bordo della moto Piaggio Beverly tg DS66303, assicurata per la r.c.a. con quando all'improvviso dalla via posta alla CP_1
destra, situata a circa 20 metri dalla sede i.n.p.s., usciva un veicolo, Fiat Bravo di colore azzurro metallizzato, che gli tagliava la strada e lo investiva facendolo rovinare sul selciato per poi proseguire la sua corsa omettendo di prestare soccorso;
conseguentemente, ritenere e dichiarare che i danni materiali della moto Piaggio
Beverly tg. DS66303, di proprietà del sig. , e i danni fisici subiti dallo stesso, Pt_1
che si trovava alla guida del motociclo, sono conseguenza del sinistro de quo come da parametri indicati sopra, o quelli che accerterà il nominando C.T.U. tecnico e medico-legale; condannare ai sensi dell'art. 141 del D.Lvo 7 settembre 2005 n. 209 la convenuta, nella qualità, al pagamento dei danni materiali subiti pari ad euro
3.567,34, e al danno fisico per danno patrimoniale, non patrimoniale e biologico, subito dal sig. , ammontante ad Euro 86.005,81, sopra specificati, Parte_1
oltre interessi e rivalutazione, o quell'altra somma maggiore o minore accertanda.
Con vittoria di spese, compensi”.
§§§
Costituitasi in contraddittorio la contestava le domande di parte Controparte_2
attrice, in particolare obiettando che, contrariamente a quanto addotto dal , Pt_1
non si fosse avuto alcun pronto intervento - sui luoghi del sinistro - di personale della locale Stazione CC, e che anche al momento del suo ricovero in ospedale nessun riferimento ad un ipotetico scontro tra veicoli l'attore avesse operato.
§§§
Venuti in udienza, la causa era istruita con l'assunzione della prova testimoniale limitatamente ammessa - giusta ordinanza del 10.6.2019 - dal G.I. il quale, all'esito, riteneva che la causa fosse matura per la decisione.
Raccolte pertanto, all'udienza all'uopo fissata, le conclusioni delle parti - e posta la causa in decisione – con sentenza n. 706/2022 del 1°.
2.2022 il Tribunale adito rigettava la domanda risarcitoria del (che pure condannava al pagamento Pt_1
delle spese di lite) dopo aver ritenuto: - che “dall'esame della documentazione prodotta dall'attore ed acquisita in giudizio non può ritenersi che il sinistro si sia verificato con la dinamica descritta in seno all'atto di citazione. Nessuno dei testi escussi ha poi assistito al sinistro in questione, …….. …… sì che non vi è prova alcuna che la macchina di colore azzurro che si è allontanata dopo l'incidente – e che secondo quanto riferito dall'attore proveniva da destra – lo abbia investito facendolo cadere;
peraltro, non può tenersi in alcun conto la deposizione resa dal teste , cui durante l'udienza del 16.12.2019 sono state Testimone_1
lette le dichiarazioni dallo stesso rilasciate ai Carabinieri in data 16.7.2015; in tale verbale si legge che , il giorno del sinistro, dichiarò ai Testimone_1
Carabinieri :“ … in merito al sinistro ricordo che stavo a casa, quando mia figlia mi ha avvisato che sotto casa era avvenuto un sinistro tra un Pt_3
motociclo e un veicolo. Immediatamente scendevo e cercavo di prestare soccorso al conducente del motociclo che si trovava per terra. Ho notato che non era più presente l'altro veicolo che verosimilmente era andato via, sono rimasto sulla scena fino all'arrivo del servizio del 118”. Interrogato sulla discrepanza fra le dichiarazioni rese ai Carabinieri e quelle rese in udienza, il teste ha dichiarato:“è passato tanto tempo, se ho rilasciato quelle dichiarazioni, non posso che confermarle””,
- che “Nessuna delle persone escusse dai Carabinieri ha visto l'incidente (cfr dichiarazioni di ), né altri dati emergono dalle immagini del Testimone_2
dvd delle telecamere del negozio “Thun” poiché la questione non è se fosse presente un altro veicolo di colore azzurro al momento del sinistro che poi si è allontanato, bensì se tale veicolo sia stato o meno coinvolto nel sinistro;
e tale coinvolgimento non può essere presunto per il fatto che si sia allontanato, poiché se pure tale comportamento rimane di per sé censurabile per non avere il conducente prestato aiuto alla vittima di un sinistro comunque verificatosi, ciò nondimeno non è sufficiente per ritenere addebitabile allo stesso il verificarsi del sinistro stesso”. §§§
Avverso detta sentenza interponeva appello con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 28.7.2022. Per lamentare - con il suo sostanzialmente unico, ancorchè articolato su più profili, motivo di impugnazione – che a torto il primo giudice fosse pervenuto alla conclusione che il fatto lesivo descritto in citazione non fosse stato sufficientemente provato.
Dacchè – si obiettava in primo luogo – “sono state a differenza di quanto statuito in sentenza fornite prove più che attendibili sulla dinamica del sinistro, confermata oltre che dai testi ammessi (già, peraltro, sentiti a sit) dagli atti del procedimento penale contro ignoti n. 14990/2015 R.G.N.R.I. e n. 3360/2016 RG GIP, archiviato il
22.03.2016 solo perché rimasto ignoto il responsabile. Si ricorda che anche il PM aveva ravvisato l'ipotesi di reato di lesioni colpose e di omissione di soccorso, salvo formulare richiesta di archiviazione fondata solo sulla circostanza che non era possibile, stante la parzialità del numero di targa fornito dalla teste , Testimone_3
individuare con esattezza il penalmente responsabile dell'evento!!!! L'intervento e le indagini svolte avevano portato i CC di RA ad affermare, con CNR a firma del
che “… gli elementi raccolti nel corso della attività Controparte_3
d'indagine, supportati dalle dichiarazioni rese dalle persone che hanno assistito ai fatti, CONDUCONO AD ATTRIBUIRE LA RESPONSABILITA' DELL'INCIDENTE
AL CONDUCENTE DELL'AUTOVETTURA FIAT BRAVO AS046WY…”; CP_4
INOLTRE I CC. PRECISANO:“…DA ACCERTAMENTO EFFETTUATO PRESSO
L'ANIA IL VEICOLO SOPRA INDICATO, NELLA DATA DELL'INCIDENTE,
RISULTA ESSERE PRIVO DI COPERTURA ASSICURATIVA….””.
In secondo luogo – si obiettava ulteriormente – il primo giudice non aveva saputo ben valutare la portata delle rese testimonianze: infatti, “appare a questa difesa riduttivo ritenere non raggiunta la prova solo sull'assunto che nessuno dei due testi uditi ha assistito al sinistro e che non vi sia prova alcuna che la macchina di colore azzurro si sia allontanata dopo l'incidente, poiché in tal modo il giudice di primo grado dimostra di aver tenuto in nessuna considerazione tutte le altre risultanze istruttorie. Entrambi i testi, sebbene non abbiano visto il momento dell'impatto, hanno riferito di aver sentito l'urto e visto, immediatamente dopo il verificarsi del sinistro, una macchina azzurro-grigio fare retromarcia ed allontanarsi dal luogo del sinistro, a conferma della ricostruzione operata dai Carabinieri nel rapporto d'incidente”.
In terzo luogo, il primo giudice aveva “altresì errato non ammettendo l'escussione degli altri testi indicati in seno alla memoria 183 c.6 c.p.c., nelle persone del Mar.
Capo degli appuntati scelti e Controparte_3 Parte_4 Parte_5
Carabinieri della stazione di RA intervenuti sui luoghi del sinistro nonché di un terzo teste indicato in atti (e sentito a sit dai CC parimenti agli altri due testi già sentiti), signor . La mancata escussione dei testi su indicati, Testimone_2
adottata in violazione del diritto di difesa e del diritto alla prova, non ha permesso a parte attrice di avere la possibilità di fornire ulteriori elementi di prova a conferma della dinamica del sinistro e di provare la verità dei fatti per mezzo dei soggetti che hanno materialmente redatto il rapporto, svolto gli accertamenti e acquisito il video andando così ad operare una compressione del diritto alla difesa”.
E per quanto così riassunto l'appellante concludeva chiedendo alla Parte_1
Corte adita che le sue domande risarcitorie (come sopra testualmente riprodotte), già disattese dal Tribunale, fossero infine accolte.
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Costituitasi in seconda istanza la n.q. eccepiva, in limine litis, Parte_2
l'inammissibilità dell'appello del perché non conforme – nella sua Pt_1
formulazione - al paradigma imposto dall'art. 342 c.p.c. Nel merito, riteneva di poterne stigmatizzare la manifesta infondatezza, tale da giustificare pure la condanna di controparte al pagamento di somma di denaro ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
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Venuti in udienza, in esito alla trattazione della causa la Corte rimetteva le parti ad udienza di precisazione delle conclusioni. Raccolte le quali – e dopo che la causa era stata posta in decisione – con ordinanza di rimessione sul ruolo del 13.7.2023 veniva accolta l'istanza dell'appellante di escussione del predetto . Testimone_2 Assuntane la testimonianza il collegio – cui la causa era stata nuovamente trasmessa per la decisione – con ordinanza del 28.3.2024 ammetteva la testimonianza anche dei sullodati graduati dell'Arma di RA che avevano preso parte agli accertamenti seguiti al fatto foriero delle lesioni per le quali il reclamava un risarcimento. Pt_1
Assunti anche tali testi veniva fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali la causa – all'udienza di cui in epigrafe - era nuovamente posta in decisione.
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Da quanto sinora riepilogato già emerge come la Corte si sia discostata dal primo giudice allorchè, diversamente da quest'ultimo, riteneva di non dover negare al la possibilità di fornire le proprie allegazioni di più ampio corredo Pt_1
probatorio, mediante l'assunzione delle ulteriori deposizioni testimoniali da cui il primo giudice (dopo aver escusso i due testi e ) aveva Testimone_3 Testimone_1
invece ritenuto di poter prescindere.
Le dichiarazioni rese dai testi quindi escussi in queste seconde cure di giudizio non sono, tuttavia, venute a mutare quanto in precedenza emergente.
Ed invero, il teste dichiarava di non ricordare più nulla dell'accaduto. Tes_2
Quanto ai due graduati intervenuti, circa due ore dopo il suo verificarsi, sui luoghi in cui il aveva riportato lesioni personali, sia il V.Brig. sia l Pt_1 Pt_5 [...]
– alla domanda, in particolare, se fosse vero, o non, che “l'incidente si è CP_5
verificato sulla corsia si pertinenza della moto che procedeva in direzione
Biancavilla, mentre l'autovettura procedeva dal senso inverso di marcia” – fornivano riscontro dichiarando di non essere in grado di rispondere (stante che, come precisato dal “le immagini [estratte dal suddetto dvd, n.d.r.] non registrano il Pt_5
momento del sinistro, nelle immagini ricordo che si vede solo l'auto e non anche la moto condotta dal Sig. ”). Pt_1 Ed il null'altro era poi in grado di dichiarare se non che la suddetta C.n.r., CP_3
al tempo trasmessa alla competente Procura della Repubblica, recasse la sua firma sol perché comandante interinale, all'epoca, della Stazione CC di RA.
Nessun contributo ulteriore di conoscenza, in definitiva, ha fornito l'ulteriore attività istruttoria posta in essere in queste seconde cure di giudizio.
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Alla luce di quanto già rilevato in merito alle deposizioni testimoniali dei citati appartenenti all già si arguisce, per altro verso, quanto sia privo di pregio CP_6
l'assunto dell'appellante secondo cui il primo giudice non avrebbe saputo ben valutare il tenore della ridetta C.n.r. e degli atti allegativi.
Vero è, infatti, che l giungeva a concludere che “Gli elementi raccolti Parte_6
nel corso delle indagini, supportati dalle dichiarazioni rese dalle persone che hanno assistito ai fatti, conducono ad attribuire la responsabilità dell'incidente al conducente dell'autovettura Fiat Bravo targata AS 046 WY” (di proprietà ed in uso a tale soggetto di nazionalità rumena che, ancorchè domiciliato in Persona_2
RA, in seguito alle ricerche al tempo operatene si rivelava tuttavia irreperibile): ciò nondimeno, non v'è chi non arguisca che trattasi di una mera ipotesi, così tanto labile che il Pubblico Ministero, pur in seguito all'individuazione da parte dell'Arma di ipotetico responsabile di fatto delittuoso, preferiva iscrivere la notizia di reato non sul R.G.N.R. mod. 21 (c.d. ma su quello mod. 44 (c.d. . Per_3 Per_4
Non rimane, allora, che dare conclusivamente atto che in mancanza di testi oculari neppure è risultato possibile verificare la reale dinamica del fatto - che nell'occorso procurava al le lamentate lesioni personali - mediante l'acquisita Pt_1
videoregistrazione, da cui soltanto si desume il passaggio sui luoghi, in quei frangenti, dell'autovettura in uso al predetto : ma – come merita a questo punto Per_2
di essere pedissequamente ribadito – “la questione non è se fosse presente un altro veicolo di colore azzurro al momento del sinistro che poi si è allontanato, bensì se tale veicolo sia stato o meno coinvolto nel sinistro;
e tale coinvolgimento non può essere presunto per il fatto che si sia allontanato, poiché se pure tale comportamento rimane di per sé censurabile per non avere il conducente prestato aiuto alla vittima di un sinistro comunque verificatosi, ciò nondimeno non è sufficiente per ritenere addebitabile allo stesso il verificarsi del sinistro stesso”.
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Per tutto quanto così pur concisamente osservato e ritenuto l'appello interposto in atti da deve essere dunque rigettato. Le spese del grado vanno fatte Parte_1
seguire alla soccombenza di parte appellante, e si liquidano - sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ed €
260.000,00 deve - in ragione del valore del disputatum, cfr. Cass.SS.UU.
20805/2025 - farsi applicazione), e valutati poi l'importanza, la natura e la difficoltà della controversia nonché le caratteristiche ed il pregio (da rapportarsi, in particolare, alla serialità del contenzioso cui ricondurre la vicenda presa in esame) dell'attività professionale prestata – nell'importo complessivo (cui si perviene sommando €
2.977,00 x fase di studio + € 1.911,00 x fase introduttiva + € 3.028,00 x fase di trattazione ed istruzione + € 3.572,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico del (senza che tanto Pt_1
rimanga escluso dalla sua ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, cfr. Cass.SS.UU. 4315/2020) dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma
1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 706/2022 del 1°.
2.2022 proposto, con citazione del 28.7.2022, da nei confronti dell' (n.q. di Impresa Designata Parte_1 Parte_2
per la Sicilia dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada) - così provvede:
- rigetta l'appello,
- condanna al pagamento delle spese di giudizio, che si Parte_1
liquidano in complessivi € 11.488,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge, - dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di Parte_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 13.XI.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)