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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/11/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1290/2023 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Biagio Politano (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore) dott.ssa Anna Maria Torchia (Consigliere)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1290/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto responsabilità civile, vertente tra:
, codice fiscale in proprio e quale Parte_1 C.F._1 erede di , codice fiscale Persona_1 Parte_2
, codice fiscale C.F._2 Parte_3
, in proprio e quale erede di e C.F._3 Persona_1 [...]
codice fiscale tutti rappresentati e difesi Parte_4 C.F._4 dall'avv. Angelo Grandinetti (p.e.c. e Email_1 dall'avv. Francesco Stella (p.e.c. , come da Email_2 procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale nel giudizio n. 886/2018 R.G.A.C. della Corte di Appello di Catanzaro, ed elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla via A. De Gasperi n. 62, presso lo studio professionale dell'avv. Bruno Nisticò
Attori in riassunzione – appellati – appellanti incidentali
1 e già , codice fiscale in persona CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 del direttore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (p.e.c.
, presso i cui uffici, siti in Catanzaro, alla via Email_3
Gioacchino da Fiore n. 34, è legalmente domiciliata
Convenuta in riassunzione – appellante principale
, codice fiscale con sede in Cagliari, alla Parte_5 P.IVA_2
Piazza G. Galilei n. 15, in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore dott. , elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla via Provinciale per Controparte_3
Gimigliano, n. 86 presso lo studio professionale dell'avv. Rosa Bonavoglia (p.e.c.
, che la rappresenta e difende, Email_4 congiuntamente e disgiuntamente, insieme all'avv. Leopoldo de' Medici (p.e.c.
, come da procura rilasciata in calce alla comparsa Email_5 di costituzione e risposta nel giudizio riassunto
Convenuta in riassunzione - appellata
Conclusioni delle parti:
i procuratori degli attori in riassunzione chiedono: “1) In accoglimento dell'appello incidentale, disporre che sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi nelle forme previste dal 22/10/2010 e fino alla pubblicazione della sentenza e i soli interessi successivi fino al pagamento effettivo;
2) In ordine all'appello proposto dall' prendere atto della decisione della CP_1
Suprema Corte di Cassazione in ordine alla declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario. In ordine al secondo motivo, disporre come diritto, dovendosi affermare, in ogni caso e ove di ragione, la solidarietà di entrambi le parti convenute rispetto ai terzi, estranei al rapporto contrattuale. 3) Con ogni condanna alle spese e competenze di questo grado di giudizio nonché di quello precedente innanzi alla Corte di Appello di
Catanzaro e innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria in
Catanzaro, e con distrazione delle stesse in favore dei sottoscritti difensori”.
2 l'Avvocatura dello Stato per la convenuta in riassunzione chiede: “Voglia CP_1 la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere: -annullare e/o riformare la sentenza n. 1494/2017, resa inter partes dal Tribunale, sez. un. Civ., di Lametia
Terme, in persona del giudice dott.ssa Berni, pubblicata il 23 ottobre 2017 e, per
l'effetto, dichiarare, in accoglimento dei dedotti motivi di appello, il difetto di legittimazione passiva di e, dunque, che nulla è dovuto CP_1 dall'Amministrazione appellante ai sigg. , Persona_1 Parte_1
, e . Con vittoria di spese e
[...] Parte_2 Parte_3 competenze del giudizio”.
i procuratori della convenuta in riassunzione chiedono: Parte_5
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 'Rigettare, in quanto inammissibili e infondati per tutti i motivi esposti in narrativa, l'appello spiegato dall' e per l'effetto confermare la CP_1 sentenza n.1494/17 del 20.10.2017, depositata in cancelleria il 23.11.2017 emessa dal
Tribunale di Lamezia Terme;
Con vittoria di spese, onorari e diritti di entrambi i gradi di giudizio.”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme
Con un primo atto di citazione notificato il 15.4.2003 ed iscritto a ruolo presso la cancelleria del Tribunale di Lamezia Terme il 23.4.2003 (n. 581/2003 r.g.a.c.),
[...]
, , e Persona_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
- dichiarandosi proprietari, ciascuno in ragione di un terzo, per atto notarile di
[...] compravendita del 3.4.1981, del fondo sito nel Comune di Maida, catastalmente censito alla partita 4586, foglio di mappa 6, particelle nn. 4, 5, 6, 7, 9 e 116, esteso per circa ettari sette, are settantasei e centiare quaranta - hanno convenuto in giudizio la Pt_6
e per sentire accertare e dichiarare l'illegittima occupazione dei
[...] Controparte_1 suddetti terreni da parte delle parti convenute ed ottenere la loro condanna, in solido, al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati in euro 200.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
3 A fondamento della domanda, gli attori hanno rappresentato che: a) in data 10.7.1998,
l' al fine di intraprendere il procedimento di “espropriazione per cause di CP_1 pubblica utilità”, relativo ai lavori “per il conferimento delle caratteristiche autostradali alla strada statale n. 280 Dei Due Mari e Costruzione del Nuovo Ponte sul fiume
Amato”, aveva provveduto a redigere “Processo Verbale di Accertamento dello Stato di
Consistenza e immissione in possesso”, con riferimento alle particelle, nn. 4, 5 e 6, per una “superficie complessiva di mq. 9.030, come .. dal disegno allegato”; b) la Pt_6
impresa appaltatrice, tuttavia, nel realizzare le opere appaltate, aveva invaso una
[...] porzione del loro fondo, ulteriore rispetto a quella indicata nel provvedimento di immissione nel possesso, causandone l'irreversibile trasformazione, nonché ulteriori danni;
c) in particolare, a seguito del completo spianamento di una collinetta che divideva la strada statale dalla stradina interna che serviva alcuni laghetti ed un fabbricato che insistevano sul fondo, aveva deviato la stradina dal suo percorso originario, ostruendola e rendendola impercorribile, cosicché, poiché l'accesso al fondo era possibile soltanto a piedi e con molta difficoltà, veniva impedito ai proprietari di utilizzare le risorse agricole e ittiche del terreno;
inoltre, era stato effettuato un rilevante e illegittimo sbancamento di terreno, di circa 40.000 mq, con asporto del materiale roccioso estratto;
c) contestati dagli attori l'illiceità delle opere realizzate e i danni lamentati, con lettera raccomandata del 13.11.2001 inviata alla società appaltatrice, quest'ultima, nella risposta, aveva indotto a desumere che i comportamenti illegittimi potessero essere stati determinati da direttive impartite dall'amministrazione appaltante, delineandosi, pertanto, una responsabilità solidale.
Il procedimento è stato iscritto a ruolo con il numero 581/2003 del registro generale degli affari contenziosi.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in cancelleria il 19.6.2003, si è costituita in giudizio la la quale - premesso che, a seguito di decreto del Parte_6
2.5.1996 del Prefetto di Catanzaro di autorizzazione dell'occupazione temporanea ed urgente delle aree di proprietà degli attori, era stata immessa, in quanto aggiudicataria dell'appalto dell'esecuzione dei lavori per il tronco – Bivio Parte_7
Regazzano, nel possesso dell'area interessata dall'opera pubblica, estesa 9.030 mq e individuata con le particelle n.ri 4, 5 e 6 - ha chiesto il rigetto della domanda. In particolare, ha negato di avere occupato porzioni di terreno estranee al provvedimento di immissione in possesso e di avere posto in essere le attività illecite indicate dagli attori
4 ed ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sussistendo rispetto alla pretesa risarcitoria degli attori, l'esclusiva responsabilità dell'ente pubblico appaltante.
Disposta la rinnovazione dell'atto di citazione nei suoi confronti, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata in cancelleria il 12.2.2004, anche CP_1 eccependo, preliminarmente: a) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 80/1998 e dell'art. 7 della l. n. 205/2000, poiché i danni lamentati dagli attori derivavano dall'esercizio di un legittimo potere;
b)
l'inammissibilità ed improponibilità della domanda per l'assenza del contestato illecito, essendo stati i lavori realizzati entro lo spirare del termine, prorogato, di efficacia del decreto di occupazione temporanea;
c) il proprio difetto di legittimazione passiva e la legittimazione passiva esclusiva della su cui incombeva l'obbligo di porre Parte_6 in essere tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie per conto dell'ente, come previsto dal capitolato speciale d'appalto, in conformità all'art. 324 della l. n.
2248/1865.
Nel merito, l' ha chiesto: in via principale, il rigetto della pretesa risarcitoria, CP_1 ritenendola infondata sotto il profilo sia dell'an, che del quantum; in via gradata, che la fosse condannata a manlevarla da ogni conseguenza risarcitoria, in forza del Parte_6 patto di manleva contenuto nel capitolato speciale d'appalto; in via ulteriormente gradata, l'applicazione dell'art. 2055, comma 2°, c.p.c. e la determinazione della misura di responsabilità in capo ad ognuna delle società convenute.
Autorizzato il deposito di note e concessi i termini per gli adempimenti e le istanze di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c., nel testo applicabile, il Tribunale, con ordinanza del
23.7.2007, ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio.
Nelle more, con altro atto di citazione, notificato il 30.10.2006, i medesimi attori,
, , e Persona_1 Parte_1 Parte_2 [...]
, cui si è aggiunta (moglie di Parte_3 Parte_4 [...]
), hanno nuovamente convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_3
Lamezia Terme, la e l' chiedendone la condanna, in solido, al Parte_6 CP_1 risarcimento degli ulteriori danni subiti, in particolar modo, in relazione all'attività ittica ed agricola dagli stessi esercitata, per effetto dell'occupazione usurpativa di ulteriori porzioni del terreno di loro proprietà, non contemplate nel decreto di occupazione di urgenza n. 259 del 2.6.1998.
5 Il procedimento è stato iscritto a ruolo con il numero 3525/2006 di registro generale degli affari contenziosi.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 2.3.2007, si è costituita in tale giudizio la la quale, preliminarmente, ha eccepito la Parte_6 litispendenza con il giudizio n. 581/2003 r.g.a.c. ed il proprio difetto di legittimazione passiva, sussistendo quella di quale unica titolare dell'attività Controparte_1 espropriativa;
nel merito, ha chiesto il rigetto delle avverse domande, in quanto infondate.
All'udienza del 22.10.2008, si è costituita in giudizio anche la quale, in via CP_1 pregiudiziale, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (sussistendo quella del giudice amministrativo) ed il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'attività espropriativa era stata delegata alla nel merito, ha chiesto, in via Parte_6 principale, il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, l'applicazione del principio di concorrente responsabilità delle convenuti di cui all'art. 2055, comma 2°, c.c., formulando domanda di manleva nei confronti di sulla base di argomentazioni analoghe a quelle esposte nel primo giudizio. Controparte_1
I due giudizi sono stati riuniti all'udienza del 22.4.2009.
La causa è stata istruita attraverso la documentazione prodotta dalle parti e tramite l'espletamento di una consulenza tecnica, disposta al fine di accertare lo stato di consistenza del terreno, nonché a quantificare i danni lamentati dagli attori.
La causa – dopo due rimessioni sul ruolo, disposte al fine di ottenere chiarimenti dal consulente tecnico d'ufficio – è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, all'udienza del 17.5.2017.
2. La sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 1494/2017, emessa il 20.10.2017 e pubblicata il 23.10.2017, il
Tribunale di Lamezia Terme ha così deciso: a) ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sollevata da b) in accoglimento della Controparte_1 domanda degli attori, ha condannato al risarcimento del danno nei loro Controparte_1 confronti, quantificandolo in euro 169.920,00, oltre accessori di legge;
c) ha compensato
6 per intero tra le parti le spese di lite ed ha posto quelle di consulenza tecnica d'ufficio a carico di Controparte_1
In particolare, il Tribunale ha, in primo luogo, rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata da dato che la controversia - avendo ad oggetto, in Controparte_1 parte, una fattispecie di occupazione c.d. usurpativa (segnatamente, di sconfinamento dell'opera in terreno non oggetto dei provvedimenti di occupazione e di esproprio) e, in parte, una domanda indennitaria, per il danno subito dagli attori a seguito dell'interclusione della porzione residua del fondo, causata dall'esecuzione di opere di pubblica utilità - apparteneva alla giurisdizione del giudice ordinario.
Nel merito, il Tribunale, facendo propri gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio: I) ha accertato: a) l'occupazione usurpativa di terreni da parte di e, in particolare CP_1 della particella 9, non inclusa nel piano espropriativo;
b) l'interclusione della porzione residua del fondo;
c) il deprezzamento del fondo lamentato dagli attori e, segnatamente:
1) la rottura di una parte di argine dell'invaso maggiore e la perdita del pesce nello stesso contenuto;
2) lo stato di abbandono della vasca rettangolare per gli avannotti
(pesci giovani), 3) l'inaccessibilità al fabbricato adiacente la vasca;
4) il cattivo stato di conservazione di quello a due piani;
la realizzazione, nel terreno, di muri su pali di fondazione per il contenimento della strada e muri e gabbionate in pietrame di contenimento e protezione della portata del fiume;
II) ha ritenuto condivisibile la quantificazione dei danni accertati, effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, per un importo complessivo di € 169.920,00, utilizzando il metodo del costo di costruzione, respingendo le eccezioni sollevate da circa l'invalidità della consulenza Parte_6 tecnica per violazione del principio del contraddittorio;
III) ha riconosciuto sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno la rivalutazione monetaria dalla data della stima (22.12.2010) alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
IV) ha ritenuto la legittimazione passiva di escludendo CP_1
l'applicazione alla fattispecie in esame dei principio della giurisprudenza sulle concessioni traslative citata da secondo cui la responsabilità risarcitoria CP_1 dovrebbe ricadere esclusivamente sull'impresa privata delegata all'intera procedura espropriativa, poiché dal verbale di immissione in possesso si evinceva che l'occupazione era stata effettuata da un funzionario di che aveva agito in Controparte_1 nome e per conto della società medesima e, del resto, sulla base dell'art. 9 Controparte_1 della convenzione con l'impresa appaltatrice, aveva assunto un ruolo attivo e di
7 controllo sulla procedura espropriativa, prevedendo rimborsi e verifiche, mentre alla non erano state trasferite funzioni pubbliche, ma soltanto delegato il Parte_6 compimento di alcuni atti del procedimento.
Da ultimo, il Tribunale, in considerazione della complessità delle questioni giuridiche trattate e del mutamento della giurisprudenza sul riparto della giurisdizione, ha compensato le spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., ratione temporis vigente, mentre ha posto a carico della convenuta secondo il principio della soccombenza, le CP_1 spese della consulenza tecnica d'ufficio.
3. Il giudizio di appello (n. 866/2018 r.g.a.c.)
Con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata il 20.4.2018 e iscritto a ruolo il 30.4.2018 (r.g.a.c. n. 866/2018), avverso la sentenza del Tribunale di
Lamezia Terme, ha proposto appello principale chiedendone, previa CP_1 sospensione dell'efficacia esecutiva, l'integrale riforma.
In particolare, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di primo grado: I) aveva ritenuto che la controversia rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario;
II) aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della III) non aveva accolto la domanda di manleva proposta da Parte_6 nel giudizio di primo grado. Controparte_1
A fondamento del primo motivo di impugnazione, ha sostenuto che Controparte_1 sussistesse la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché: a) la contestazione formulata dagli attori in merito all'illegittimità della procedura espropriativa, già di per sé, escludeva la giurisdizione del giudice ordinario;
b) con riferimento all'ipotesi del c.d. sconfinamento, il Tribunale aveva omesso di rilevare che, nel caso in esame, con decreto prefettizio n. 250 del 2.6.1998, era stata disposta l'occupazione d'urgenza dei fondi di proprietà degli attori, la quale, logicamente, presupponeva una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità; c) gli stessi proprietari avevano proposto la domanda risarcitoria in ragione della definitiva perdita di alcune porzioni del fondo e delle modalità realizzative e progettuali dell'espropriazione; d) nella fattispecie in esame, doveva applicarsi l'art. 53 del d.lgs. n. 325/2001, il quale devolveva alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie riguardanti atti o comportamenti della
8 pubblica amministrazione e dei soggetti equiparati, conseguenti all'applicazione delle disposizioni del testo unico.
Con riguardo al secondo motivo di appello, ossia alla censura alla declaratoria di difetto di legittimazione passiva della ha affermato, in sintesi, che, Parte_6 CP_1 contrariamente al convincimento del Tribunale, l'illecito da cui aveva tratto origine la controversia non era imputabile ad in quanto: a) il capitolato speciale di CP_1 appalto prevedeva l'obbligo di porre in essere tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie, per conto dell'ente, in capo alla alla quale era stato, per Parte_6 contratto, conferito il potere di operare in nome e per conto dell'appaltante, mediante lo strumento della c.d. delega intersoggettiva;
b) con l'art. 16 del contratto di appalto, era stato previsto, tra l'altro, che era obbligo dell'appaltatore evitare danni a beni pubblici e privati.
Ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare la legittimazione passiva della con esclusione di ogni responsabilità in capo ad e, Parte_6 CP_1 in subordine, laddove la Corte avesse ritenuto una responsabilità solidale in capo ad che essa venisse graduata tra le parti, ai sensi dell'art. 2055 c.c. CP_1
Ha riproposto, infine, la domanda di manleva nei confronti della società appaltatrice, in forza di previsione contenuta nel capitolato speciale di appalto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 12.7.2018, si sono costituiti in giudizio e , in proprio Persona_1 Parte_3
e in qualità di erede di , e Persona_1 Parte_2 [...]
per resistere all'appello proposto dall' e proporre appello Parte_4 CP_1 incidentale, con riferimento alle modalità di determinazione degli accessori del credito.
Hanno sostenuto, in particolare, l'infondatezza del primo motivo di appello principale, relativo al difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Relativamente al secondo motivo, hanno evidenziato che la questione sollevata da
[...] riguardava, esclusivamente, il rapporto interno tra le due società che, quali, CP_1 rispettivamente, ente appaltante e impresa aggiudicataria, erano solidalmente responsabili nei confronti dei terzi soggetti per i danni arrecati durante l'esecuzione dei lavori.
Hanno proposto appello in via incidentale, infine, censurando il capo della sentenza di primo grado concernente la statuizione relativa agli interessi ed alla rivalutazione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, chiedendo il riconoscimento sia di
9 rivalutazione monetaria che di interessi (non calcolati dal primo giudice) dal 22.10.2010 fino alla data di pubblicazione della sentenza, nonché degli ulteriori interessi legali sino all'effettivo pagamento. Hanno concluso, quindi, chiedendo: a) il rigetto del primo motivo di appello principale;
b) una decisione secondo diritto in ordine al secondo motivo di appello principale, riconoscendo, ove di ragione, la responsabilità solidale delle due società convenute nel giudizio di primo grado;
c) l'accoglimento dell'appello incidentale in ordine al calcolo di rivalutazione monetaria e interessi.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 25.9.2018, si è costituita in giudizio anche la società succeduta, a seguito di fusione per Parte_5 incorporazione, all'originaria società appaltatrice, per resistere all'appello principale e chiedere la conferma della sentenza impugnata, rilevando che: a) la normativa e la giurisprudenza attribuivano all'ente appaltante la responsabilità esclusiva per i danni derivanti da espropriazioni o occupazioni illegittime;
b) non era stata provata alcuna
“concessione traslativa” che trasferisse poteri espropriativi all'appaltatrice, avendo essa agito solo per conto di c) né nel contratto, né nel capitolato di appalto era CP_1 stata prevista, a beneficio della società appaltante, la manleva per i titoli fatti valere dagli attori.
All'udienza del 10.10.2018, l'Avvocatura dello Stato, per conto di ha CP_1 rinunciato all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'udienza del 14.10.2020, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 221, comma 4°, del decreto legge n. 34/2020, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. La sentenza n. della Corte di Appello di Catanzaro, all'esito del giudizio di secondo grado
Con sentenza n. 149/2012, emessa il 1°.
2.2021 e pubblicata il 4.2.2012, la Corte di
Appello di Catanzaro ha così deciso: a) in accoglimento del primo motivo di appello proposto da ed in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato il difetto Controparte_1 di giurisdizione del giudice ordinario;
b) ha dichiarato non luogo a provvedere sull'appello incidentale;
c) ha condannato gli appellati/appellanti in via incidentale al rimborso delle spese del giudizio di primo e di secondo grado nei confronti di CP_4
[...]
[...] e di d) ha posto a carico degli attori del primo grado di giudizio le
[...] Parte_5 spese di consulenza tecnica d'ufficio.
In particolare, la Corte, dopo avere premesso che il Tribunale - pur avendo rilevato che la domanda attorea si articolava, con riferimento all'occupazione di aree non comprese nel procedimento di espropriazione, in una richiesta risarcitoria e, con riguardo all'interclusione di una parte della proprietà, come richiesta indennità espropriativa, per occupazione parziale ex art. 40 della l. n. 2359/1865 - aveva riconosciuto il risarcimento, esclusivamente, per i danni riferiti alla porzione di fondo rimasta interclusa, senza invece pronunciarsi sulla parte oggetto di trasformazione, ma non compresa nella procedura espropriativa - ha rilevato di doversi pronunciare solo in relazione a tale seconda parte della domanda e che, poiché dagli atti di causa non era emerso se e in che modo la procedura di esproprio fosse stata conclusa, l'eccezione di difetto di giurisdizione risultava fondata, essendo il danno lamentato da gli attori strettamente connesso alla procedura espropriativa ed alla dichiarazione di pubblica utilità, quali elementi che configuravano l'esercizio di un potere autoritativo da parte di una pubblica amministrazione.
La Corte ha precisato che l'art. 34 del d.lgs. n. 80/1998, ratione temporis applicabile alla fattispecie, richiamato dal Tribunale a sostegno della giurisdizione del giudice ordinario, in realtà, attribuiva al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie relative ad atti, provvedimenti e comportamenti della pubblica amministrazione in materia edilizia e urbanistica.
Quindi, ha ritenuto assorbiti dall'accoglimento del primo motivo d'appello principale sia il secondo motivo che l'appello incidentale. Infine, ha regolato le spese di giudizio secondo il criterio della soccombenza.
5. Il giudizio davanti al Tribunale amministrativo regionale;
il regolamento di giurisdizione e l'ordinanza della Corte di cassazione sulla giurisdizione
Dichiarato, con la sentenza n. 205/2021 della Corte di Appello di Catanzaro il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, la causa è stata riassunta, con ricorso notificato il
7.6.2021 e depositato il 2.7.2021, da e Parte_1 Parte_3
, in proprio e nella qualità di eredi di ,
[...] Persona_1 [...]
e dinanzi al Tribunale Amministrativo Parte_2 Parte_4
11 Regionale di Catanzaro (procedimento n. 1120/2021 r.g.), riproponendo le medesime domande già spiegate dinnanzi al giudice ordinario.
Si sono costituite in giudizio e la . CP_1 Parte_5
All'esito dell'udienza pubblica del 28.9.2022, con ordinanza n. 1810/2022, emessa il
28.9.2022 e pubblicata il 24.10.2022, il Tribunale amministrativo ha proposto d'ufficio il regolamento di giurisdizione innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 69/2009.
Quindi, la Corte di cassazione, decidendo il regolamento di giurisdizione, con ordinanza n. 11701/2023, emessa il 18.4.2023 e pubblicata il 4.5.2023, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario.
La Corte di cassazione – premessa la modalità di determinazione della giurisdizione ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo – ha affermato che il petitum sostanziale era stato correttamente determinato dal Tribunale amministrativo regionale di Catanzaro nel risarcimento dei danni causati dallo sconfinamento dell'amministrazione su fondi di proprietà privata, non compresi nel piano particellare del procedimento espropriativo, e dalle modalità di esecuzione dei lavori, che avevano determinato l'interclusione di un fondo di loro proprietà, reso inutilizzabile per le attività precedentemente svolte.
In estrema sintesi, la Corte di cassazione ha osservato che: a) la Corte di appello aveva erroneamente limitato l'oggetto della controversia alla sola interclusione di un fondo, dovendosi, piuttosto, avere riguardo alla pretesa attorea valutata nella sua interezza, la quale riguardava tutti i danni derivanti dall'attività manipolativa su aree non incluse nella procedura espropriativa;
b) l'accento posto dalla Corte territoriale sulla limitazione della propria competenza funzionale in unico grado alla materia indennitaria non era pertinente, venendo in rilievo un'attività illecita della pubblica amministrazione, sulla quale era stata chiamata a giudicare in grado di appello;
c) sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di risarcimento per danni derivanti da sconfinamenti o trasformazioni di terreni da parte della pubblica amministrazione, qualificati come occupazione usurpativa, ossia comportamenti di mero fatto, perpetrati in carenza assoluta di potere ed integranti un illecito permanente, lesivo del diritto soggettivo del privato;
nonché per le domande risarcitorie relative a danni causati da comportamenti colposi nella progettazione o realizzazione di opere pubbliche, derivanti da inosservanza
12 di regole tecniche o canoni di diligenza, senza che siano coinvolti atti o scelte autoritative dell'amministrazione.
6. Il presente giudizio di rinvio (n.1290/2023 r.g.a.c.)
Con apposita comparsa, notificata a mezzo posta elettronica certificata ad ed CP_1
a il 7.8.2023 e, in pari data, iscritto a ruolo, Parte_5 [...]
e , in proprio e in qualità di erede di Persona_1 Parte_3
, e hanno Persona_1 Parte_2 Parte_4 riassunto il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Catanzaro (r.g.a.c. n. 1290/2023), riproponendo le difese svolte nel giudizio di appello e l'appello incidentale avverso la statuizione del Tribunale circa il calcolo di interessi e della rivalutazione sulla somma riconosciute a titolo risarcitorio.
Gli attori in riassunzione, in particolare, hanno sostenuto che: 1) l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sollevata da quale unico CP_1 motivo di appello proposto nei loro confronti, doveva essere rigettata, con la condanna alle spese di lite, anche in relazione al giudizio riassunto innanzi al giudice amministrativo, avendo la Corte di cassazione dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario;
2) la sentenza di primo grado doveva ritenersi passata in giudicato in relazione alla condanna al risarcimento del danno disposta in loro favore, non essendo stata proposta, su tale capo, alcuna impugnazione;
3) doveva essere accolto l'appello incidentale da loro proposto in ordine a interessi e rivalutazione monetaria;
4) in relazione al secondo motivo dell'appello proposto in via principale da CP_1 relativo al difetto di legittimazione passiva della la questione riguardava, Parte_6 esclusivamente, il rapporto interno tra le due parti e non assumeva rilievo nei confronti dei terzi estranei, rispetto ai quali l'ente appaltante e l'impresa aggiudicataria restavano solidalmente responsabili per i danni arrecati durante l'esecuzione dei lavori. Ha concluso come riportato in epigrafe.
Con apposita comparsa, depositata telematicamente il 7.12.2023, si è costituita nel giudizio riassunto la quale ha ribadito le argomentazioni (v. il secondo CP_1 motivo di appello) addotte a sostegno dell'erroneità della decisione del giudice di primo grado, per aver dichiarato la legittimazione passiva della (oggi Parte_8 Parte_5
), riproponendo sul punto le medesime domande, anche in via gradata, di
[...]
13 cui all'atto di citazione in appello nel giudizio n. 866/2018 r.g.a.c. della Corte di Appello di Catanzaro e alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio n. 581/2003 r.g.a.c. del Tribunale di Lamezia Terme.
In particolare, ha sostenuto, in sintesi, che: a) l'illecito da cui ha tratto origine la controversia non era imputabile ad in quanto, con il contratto di appalto, alla CP_1 era stato conferito il potere di operare in nome e per conto dell'appaltante, Parte_6 mediante lo strumento della c.d. delega intersoggettiva, con conseguente imputabilità del fatto illecito e responsabilità nei confronti dei terzi;
b) con l'art. 16 del contratto di appalto era previsto l'obbligo dell'appaltatore adottare nella esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e la cautele necessari per evitare danni a beni pubblici e privati;
c) pertanto, essendo stati causati i danni a terzi e cose nel corso dell'esecuzione dei lavori, di esclusiva responsabilità della società aggiudicataria, non avrebbe potuto essere riconosciuta la legittimazione passiva in capo ad e negata, invece, in toto, CP_1 alla Parte_6
In subordine, ha sostenuto che, ove fosse ritenuta sussistente una quota di responsabilità anche a carico di essa avrebbe dovuto essere graduata tra le parti, in Controparte_1 applicazione dell'art. art. 2055 c.c.
Infine, ha rilevato il fondamento della domanda di manleva, proposta nel giudizio di primo grado e fondato sul contenuto del contratto di appalto.
quindi, ha concluso come sopra trascritto. Controparte_1
Anche la (già si è costituita nel giudizio Parte_5 Parte_8 riassunto, depositando telematicamente apposita comparsa il 18.1.2024, avente identico contenuto all'atto di costituzione nel precedente giudizio di appello (n. 866/2018
r.g.a.c.).
In particolare, in relazione alle domande proposte da nei suoi confronti di CP_1 manleva e, in subordine, di graduazione della responsabilità ai sensi dell'art. 2055 c.c., ha sostenuto che: a) sulla base della disciplina di legge e della giurisprudenza, sussisteva la responsabilità esclusiva all'ente appaltante per i danni derivanti da espropriazioni o occupazioni illegittime;
b) gli artt. 23, 45 e 46 della l. n. 2359/1865 (poi abrogati dal d.lgs. n. 325/2001) prevedevano indennità e responsabilità in capo all'ente pubblico, non all'appaltatore; c) anche in caso di occupazione illegittima, la responsabilità ricadeva sull'ente appaltante, unico beneficiario dell'opera pubblica;
d) non era stata provata alcuna “concessione traslativa” che trasferisse poteri espropriativi all'appaltatore,
14 avendo la società appaltatrice agito solo per conto dell' e) né nel contratto né CP_1 nel capitolato era stata prevista la manleva in relazione ai diritti fatti valere dagli attori.
Verificata l'integrità del contraddittorio e acquisiti gli atti di gradi e fasi precedenti, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.6.2025, sostituita dal deposito in via telematica di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. All'esito, la causa è stata trattenuta a sentenza, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali note di replica.
La comparsa conclusionale è stata depositata dagli attori in riassunzione e dalla convenuta , riproponendo, in sintesi, le argomentazioni Parte_5 esposte nei rispettivi atti costitutivi. Nessuna delle parti ha depositato le memorie di replica.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo, deve evidenziarsi, in via preliminare, che il presente giudizio, conseguente ad una decisione processuale che riguarda, esclusivamente, la giurisdizione, ha natura di giudizio di rinvio
(o di riassunzione) c.d. restitutorio (che si verifica quando la sentenza impugnata, senza entrare nel merito, si sia limitata ad una pronuncia meramente processuale), cosicché questa Corte di Appello, quale giudice del rinvio (o, meglio, della riassunzione), conserva tutti i poteri connaturati alla funzione di giudice dell'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale e, pertanto, deve esaminare tutte le questioni ritualmente proposte che non incidano sul suo obbligo di conformarsi alla decisione della Corte di Cassazione
(cfr. Cass., sez. I, n. 23314/2018).
Tenuto conto, da un lato, dell'ordinanza della Corte di cassazione resa all'esito del regolamento di giurisdizione e, dall'altro, dei motivi di appello principale e di appello incidentale, nella parte in cui sono stati riproposti, rispettivamente, da (già Controparte_1 appellante in via principale) e dagli attori in riassunzione (già appellanti in via incidentale), nonché delle difese di convenuta in riassunzione (già Parte_5 appellata), il presente giudizio ha ad oggetto: 1) la questione relativa alla “legittimazione passiva” (rectius, responsabilità nella causazione dei danni lamentati dagli originari
15 attori) di (come ritenuto dal Tribunale) ovvero di (oggi Controparte_1 Parte_8 [...]
), come sostenuto con la prima parte del secondo motivo di appello Parte_5 principale di 2) la responsabilità solidale di entrambe le società, esclusa Controparte_1 dal Tribunale e ritenuta, in subordine, da con la seconda parte del secondo Controparte_1 motivo di appello principale;
3) il diritto al riconoscimento degli interessi c.d. compensativi (non calcolati dal Tribunale), oltre la riconosciuta rivalutazione, sulla somma liquidata a titolo risarcitorio dal Tribunale di Lamezia in favore degli odierni attori in riassunzione, in quanto oggetto di appello incidentale.
Non sono oggetto del presente giudizio, in quanto la decisione del Tribunale, sul punto, deve ritenersi passata in giudicato: a) la giurisdizione del giudice ordinario;
b) il diritto degli attori in riassunzione al risarcimento del danno conseguente all'attività illecita, consistita nella rottura di un argine di uno degli invasi utilizzati per l'allevamento dei pesci e nel provocare l'interclusione di una parte del loro fondo non compresa nella procedura di esproprio;
c) la natura dei danni accertati e la loro quantificazione, per come accertato dal Tribunale.
2. Le valutazioni della Corte
2.1. L'appello principale di La responsabilità solidale dell'illecito CP_1
Ribadito che il diritto degli attori in riassunzione al risarcimento del danno è stato riconosciuto in conseguenza dell'attività illecita, consistita nel provocare, durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera pubblica, alcuni danni materiali
(segnatamente, la rottura di una parte di argine dell'invaso maggiore e la perdita del pesce nello stesso contenuto) ed il danno da deprezzamento del fondo, derivante dall'interclusione di una parte dello stesso non compresa nella procedura di esproprio, deve rammentarsi che lamenta, con il secondo motivo di appello Controparte_1 principale, il riconoscimento della sua “legittimazione passiva” a rispondere del danno in luogo di quella della società appaltatrice e, in subordine, il mancato riconoscimento di una responsabilità concorrente delle due società, nonché l'accoglimento della sua domanda di manleva.
Segnatamente, come già esposto, sostiene, in primo luogo, che: a) l'illecito in questione non le è imputabile, in quanto, come espressamente previsto dal capitolato speciale di
16 appalto, l'obbligo di porre in essere tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie, per conto dell'ente, era in capo alla alla quale era stato, per Parte_6 contratto, conferito il potere di operare in nome e per conto dell'appaltante, mediante lo strumento della c.d. delega intersoggettiva, con conseguente imputabilità del fatto illecito e responsabilità nei confronti dei terzi;
b) con l'art. 16 del contratto di appalto, rubricato “Responsabilità dell'appaltatore”, era previsto che sarebbe stato “obbligo dell'appaltatore adottare nella esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e la cautele necessari per garantire la vita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché evitare danni a beni pubblici e privati”; c) l'ente appaltante aveva utilizzato, dunque, l'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva, cosicché, essendo stati causati i danni a terzi e cose nel corso dell'esecuzione dei lavori, di esclusiva responsabilità della società aggiudicataria, non avrebbe potuto essere riconosciuta la legittimazione passiva in capo all' e negata, invece, in toto, CP_1 alla d) in ipotesi di concessione traslativa, la legittimazione appartiene, Parte_6 esclusivamente, al concessionario e, del resto, la natura personale della responsabilità aquiliana impone che il risarcimento del danno possa essere imputato soltanto all'autore dell'illecito, ovvero al soggetto che in concreto ha eseguito i lavori, ha attuato l'occupazione e provocato l'irreversibile trasformazione del suolo;
e) nell'ambito della delegazione intersoggettiva, l'ente delegato all'esercizio di poteri e funzioni spettanti al delegante provvede ad eseguirla in nome proprio, con la conseguenze che risponde, nei confronti dei terzi, per gli atti posti in essere in esecuzione della delega;
f) in casi analoghi, la Corte di cassazione ha escluso la legittimazione passiva di nelle CP_1 ipotesi in cui la società appaltatrice, nell'espletamento dei compiti affidatigli, sia stata abilitata, attraverso una concessione traslativa, ad agire in nome proprio, generando così
l'affidamento del terzo espropriato (l'appellante richiama, sul punto, Cass, sez. III;
n.
25268/2008).
Il motivo è inammissibile, in quanto non viene censurata la specifica ragione posta a fondamento della sentenza impugnata che, come si è già avuto modo di rilevare, si fonda sulla esclusione di una concessione traslativa da parte dell'ente appaltante, desunta, a sua volta, dal duplice rilievo, secondo cui: 1) dal verbale di immissione in possesso si evinceva che l'occupazione era stata effettuata da un funzionario di che Controparte_1 aveva agito in nome e per conto della società medesima;
2) sulla base Controparte_1 dell'art. 9, comma 2°, della convenzione con l'impresa appaltatrice, aveva assunto un
17 ruolo attivo e di controllo nella procedura espropriativa, prevedendo rimborsi e verifiche, mentre alla non erano state trasferite funzioni pubbliche, ma era Parte_6 stato soltanto delegato il compimento di alcuni atti del procedimento.
Prescindendo da ogni considerazione di merito (su cui, v., peraltro, la trattazione della seconda parte del motivo di appello, da cui emergono profili di corresponsabilità delle due società), deve evidenziarsi che, a fronte di tali argomentazioni - in sé, alquanto precise - si è limitata a ripetere le tesi sostenute nel giudizio di primo Controparte_1 grado, senza specificare né l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nell'attribuire rilevanza ai due elementi posti a fondamento della decisione (spendita del nome della società appaltante nel verbale di immissione in possesso;
contenuto dell'art. 9, comma
2°, della convenzione intercorsa tra le parti); né la rilevanza di tale errore ai fini della invocata riforma.
Consegue alla inammissibilità del motivo di appello principale in questa parte,
l'accertamento della “legittimazione passiva” (ossia della responsabilità per il danno da fatto illecito di cui si tratta) in capo ad Controparte_1
Si tratta, quindi, di esaminare la seconda parte del motivo di appello, proposta in subordine, con cui sostiene che vi sia, quanto meno, una responsabilità Controparte_1 solidale della società appaltatrice e che la rispettiva responsabilità debba essere graduata tra le parti, in applicazione dell'art. art. 2055 c.c.
Il motivo di appello, sul punto, è fondato, salve le precisazioni seguenti.
Deve rammentarsi che il danno da risarcire agli attori in riassunzione è quelli conseguente all'attività illecita, consistita: a) nella rottura di un argine di uno degli invasi utilizzati per l'allevamento dei pesci e b) nell'interclusione di una parte del loro fondo non compresa nella procedura di esproprio, con conseguente perdita di valore dell'immobile.
Si tratta, in entrambi i casi, di attività materiale posta in essere, all'evidenza, dalla società appaltatrice durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera pubblica, in relazione ai quali sussiste, quanto meno, la responsabilità solidale della Parte_5
(già , non potendo eventuali carenze progettuali o mancanza di controlli da Parte_8 parte della società appaltante costituire unica ed assorbente causa dei danni in questione.
Peraltro, rilevato che, per quanto si evince dalle allegazioni delle parti (e per quanto emerge dalla documentazione allegata alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio), le opere sono state collaudate dall'ente appaltante e che non è possibile stabilire, con
18 particolare riferimento agli effetti dannosi connessi alla interclusione del fondo, se ed in quale misura abbia inciso, oltre che il difetto di vigilanza e controllo, l'eventuale carenza progettuale dell'opera (non avendo le parti prodotto nei termini di legge la documentazione necessaria a tale verifica), deve presumersi, ai sensi dell'art. 2055, comma 3°, c.c., la pari rilevanza della rispettiva colpa delle due società.
Il che consente di escludere, anche, il diritto di ad essere manlevata da Controparte_1
Parte_5
2.2. L'appello incidentale di e , Persona_1 Parte_3
e Parte_2 Parte_4
e (in proprio e in qualità di erede Persona_1 Parte_3 di ), e come Persona_1 Parte_2 Parte_4 detto, hanno proposto appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale, nella parte in cui, in sintesi, non sono stati riconosciuti gli interessi compensativi nella misura legale, sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.
Il motivo non è fondato.
In effetti, è onere del creditore, rimasto non assolto nella fattispecie in esame, allegare e provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Gli interessi cosiddetti compensativi, infatti, costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore e, d'altra parte, non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (v., ad esempio, Cass., sez. III, n.
6351/2025).
3. La regolamentazione delle spese del giudizio di appello
In assenza di motivo di appello e, comunque, di domanda sul punto da parte degli attori in riassunzione e tenuto conto del fatto che la parziale riforma della sentenza del
Tribunale ha inciso soltanto sulla esistenza di un concorso di colpa delle due società, invocato, in via subordinata, peraltro, da deve essere confermata la Controparte_1 pronuncia del Tribunale di compensazione delle spese di giudizio.
19 Sono irripetibili, invece, sia le spese del giudizio di regolamento di giurisdizione (sia perché non risulta che le parti abbiano svolto difese in tale giudizio sia perché deve reputarsi che abbiano dato causa a tale regolamento, non impugnando la sentenza di appello che aveva declinato la giurisdizione: v. Cass., sezioni unite, n. 23143/2018); sia le spese del giudizio davanti al Tribunale amministrativo regionale per analoghe ragioni
(il regolamento di giurisdizione è stato sollevato d'ufficio ed entrambe le parti devono considerarsi, sul punto, soccombenti).
Al contrario, le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di riassunzione devono essere compensate per un terzo, stante il rigetto dell'appello incidentale, ma seguono la prevalente soccombenza di e di nel merito. Controparte_1 Parte_5
Le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di riassunzione, liquidate nell'intero in base al valore del risarcimento del danno riconosciuto, vengono calcolate applicando il d.m. n. 55/2014 (quanto al presente giudizio, per come modificato con d.m.
n. 147/2022), in relazione allo scaglione di cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, nella cui “forbice” ricade il valore del risarcimento del danno riconosciuto), applicando i parametri medi, valutata la concreta complessità della lite e l'effettiva attività difensiva svolta, fatta eccezione per la fase di trattazione/istruttoria, consistita nella mera rivalutazione del materiale probatorio del primo grado di giudizio, per la quale si giustificano i valori minimi.
Le spese del giudizio di appello possono liquidarsi nell'intero, quindi, in complessivi euro 12.399,00 per onorari (euro 2.835,00 per la fase di studio della controversia;
euro
1.820,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 2.884,00 per la fase di trattazione ed euro 4.860,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.).
Le spese del presente giudizio di riassunzione devono liquidarsi, quindi, in complessivi euro 12.154,00 per onorari (euro 2.977,00 per la fase di studio della controversia;
euro
1.911,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 5.103,00 per la fase decisoria) ed euro 355,50 per spese vive documentate, oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.).
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
20 La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo, nel giudizio riassunto a seguito di regolamento di giurisdizione deciso con ordinanza della
Corte di Cassazione n. 11701/2023 del 18.4.2023 e pubblicata il 4.5.2023, sull'appello proposto, in via principale, da e, in via incidentale, da CP_1 Persona_1
e , in proprio e in qualità di erede di
[...] Controparte_5 [...]
, e avverso la Persona_1 Parte_2 Parte_4 sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 1494/2017, emessa il 20.10.2017 e pubblicata il 23.10.2017, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, così provvede:
- dichiara la responsabilità di , in persona del legale Parte_5 rappresentante pro tempore, in solido con e nella misura del 50% per Controparte_1 ciascuna società, in relazione all'obbligazione di risarcimento del danno nei confronti di e ,in proprio e in qualità di erede Persona_1 Parte_3 di , e per Persona_1 Parte_2 Parte_4 come liquidata nella sentenza del Tribunale di Lamezia Terme;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- compensa per 1/3 le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di riassunzione tra le parti e condanna e in Parte_5 Controparte_1 solido tra loro, al pagamento dei residui 2/3 nei confronti e Persona_1
, in proprio e in qualità di erede di Parte_3 Persona_1
, e liquidate nell'intero,
[...] Parte_2 Parte_4 quanto al giudizio di appello, in complessivi euro 12.399,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge, e, quanto al presente giudizio di riassunzione, in complessivi euro 12.154,00 per onorari ed euro 355,50 per spese vive documentate, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 17.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott. Biagio Politano
21
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1290/2023 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Biagio Politano (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore) dott.ssa Anna Maria Torchia (Consigliere)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1290/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto responsabilità civile, vertente tra:
, codice fiscale in proprio e quale Parte_1 C.F._1 erede di , codice fiscale Persona_1 Parte_2
, codice fiscale C.F._2 Parte_3
, in proprio e quale erede di e C.F._3 Persona_1 [...]
codice fiscale tutti rappresentati e difesi Parte_4 C.F._4 dall'avv. Angelo Grandinetti (p.e.c. e Email_1 dall'avv. Francesco Stella (p.e.c. , come da Email_2 procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale nel giudizio n. 886/2018 R.G.A.C. della Corte di Appello di Catanzaro, ed elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla via A. De Gasperi n. 62, presso lo studio professionale dell'avv. Bruno Nisticò
Attori in riassunzione – appellati – appellanti incidentali
1 e già , codice fiscale in persona CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 del direttore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (p.e.c.
, presso i cui uffici, siti in Catanzaro, alla via Email_3
Gioacchino da Fiore n. 34, è legalmente domiciliata
Convenuta in riassunzione – appellante principale
, codice fiscale con sede in Cagliari, alla Parte_5 P.IVA_2
Piazza G. Galilei n. 15, in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore dott. , elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla via Provinciale per Controparte_3
Gimigliano, n. 86 presso lo studio professionale dell'avv. Rosa Bonavoglia (p.e.c.
, che la rappresenta e difende, Email_4 congiuntamente e disgiuntamente, insieme all'avv. Leopoldo de' Medici (p.e.c.
, come da procura rilasciata in calce alla comparsa Email_5 di costituzione e risposta nel giudizio riassunto
Convenuta in riassunzione - appellata
Conclusioni delle parti:
i procuratori degli attori in riassunzione chiedono: “1) In accoglimento dell'appello incidentale, disporre che sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi nelle forme previste dal 22/10/2010 e fino alla pubblicazione della sentenza e i soli interessi successivi fino al pagamento effettivo;
2) In ordine all'appello proposto dall' prendere atto della decisione della CP_1
Suprema Corte di Cassazione in ordine alla declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario. In ordine al secondo motivo, disporre come diritto, dovendosi affermare, in ogni caso e ove di ragione, la solidarietà di entrambi le parti convenute rispetto ai terzi, estranei al rapporto contrattuale. 3) Con ogni condanna alle spese e competenze di questo grado di giudizio nonché di quello precedente innanzi alla Corte di Appello di
Catanzaro e innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria in
Catanzaro, e con distrazione delle stesse in favore dei sottoscritti difensori”.
2 l'Avvocatura dello Stato per la convenuta in riassunzione chiede: “Voglia CP_1 la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere: -annullare e/o riformare la sentenza n. 1494/2017, resa inter partes dal Tribunale, sez. un. Civ., di Lametia
Terme, in persona del giudice dott.ssa Berni, pubblicata il 23 ottobre 2017 e, per
l'effetto, dichiarare, in accoglimento dei dedotti motivi di appello, il difetto di legittimazione passiva di e, dunque, che nulla è dovuto CP_1 dall'Amministrazione appellante ai sigg. , Persona_1 Parte_1
, e . Con vittoria di spese e
[...] Parte_2 Parte_3 competenze del giudizio”.
i procuratori della convenuta in riassunzione chiedono: Parte_5
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 'Rigettare, in quanto inammissibili e infondati per tutti i motivi esposti in narrativa, l'appello spiegato dall' e per l'effetto confermare la CP_1 sentenza n.1494/17 del 20.10.2017, depositata in cancelleria il 23.11.2017 emessa dal
Tribunale di Lamezia Terme;
Con vittoria di spese, onorari e diritti di entrambi i gradi di giudizio.”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme
Con un primo atto di citazione notificato il 15.4.2003 ed iscritto a ruolo presso la cancelleria del Tribunale di Lamezia Terme il 23.4.2003 (n. 581/2003 r.g.a.c.),
[...]
, , e Persona_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
- dichiarandosi proprietari, ciascuno in ragione di un terzo, per atto notarile di
[...] compravendita del 3.4.1981, del fondo sito nel Comune di Maida, catastalmente censito alla partita 4586, foglio di mappa 6, particelle nn. 4, 5, 6, 7, 9 e 116, esteso per circa ettari sette, are settantasei e centiare quaranta - hanno convenuto in giudizio la Pt_6
e per sentire accertare e dichiarare l'illegittima occupazione dei
[...] Controparte_1 suddetti terreni da parte delle parti convenute ed ottenere la loro condanna, in solido, al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati in euro 200.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
3 A fondamento della domanda, gli attori hanno rappresentato che: a) in data 10.7.1998,
l' al fine di intraprendere il procedimento di “espropriazione per cause di CP_1 pubblica utilità”, relativo ai lavori “per il conferimento delle caratteristiche autostradali alla strada statale n. 280 Dei Due Mari e Costruzione del Nuovo Ponte sul fiume
Amato”, aveva provveduto a redigere “Processo Verbale di Accertamento dello Stato di
Consistenza e immissione in possesso”, con riferimento alle particelle, nn. 4, 5 e 6, per una “superficie complessiva di mq. 9.030, come .. dal disegno allegato”; b) la Pt_6
impresa appaltatrice, tuttavia, nel realizzare le opere appaltate, aveva invaso una
[...] porzione del loro fondo, ulteriore rispetto a quella indicata nel provvedimento di immissione nel possesso, causandone l'irreversibile trasformazione, nonché ulteriori danni;
c) in particolare, a seguito del completo spianamento di una collinetta che divideva la strada statale dalla stradina interna che serviva alcuni laghetti ed un fabbricato che insistevano sul fondo, aveva deviato la stradina dal suo percorso originario, ostruendola e rendendola impercorribile, cosicché, poiché l'accesso al fondo era possibile soltanto a piedi e con molta difficoltà, veniva impedito ai proprietari di utilizzare le risorse agricole e ittiche del terreno;
inoltre, era stato effettuato un rilevante e illegittimo sbancamento di terreno, di circa 40.000 mq, con asporto del materiale roccioso estratto;
c) contestati dagli attori l'illiceità delle opere realizzate e i danni lamentati, con lettera raccomandata del 13.11.2001 inviata alla società appaltatrice, quest'ultima, nella risposta, aveva indotto a desumere che i comportamenti illegittimi potessero essere stati determinati da direttive impartite dall'amministrazione appaltante, delineandosi, pertanto, una responsabilità solidale.
Il procedimento è stato iscritto a ruolo con il numero 581/2003 del registro generale degli affari contenziosi.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in cancelleria il 19.6.2003, si è costituita in giudizio la la quale - premesso che, a seguito di decreto del Parte_6
2.5.1996 del Prefetto di Catanzaro di autorizzazione dell'occupazione temporanea ed urgente delle aree di proprietà degli attori, era stata immessa, in quanto aggiudicataria dell'appalto dell'esecuzione dei lavori per il tronco – Bivio Parte_7
Regazzano, nel possesso dell'area interessata dall'opera pubblica, estesa 9.030 mq e individuata con le particelle n.ri 4, 5 e 6 - ha chiesto il rigetto della domanda. In particolare, ha negato di avere occupato porzioni di terreno estranee al provvedimento di immissione in possesso e di avere posto in essere le attività illecite indicate dagli attori
4 ed ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sussistendo rispetto alla pretesa risarcitoria degli attori, l'esclusiva responsabilità dell'ente pubblico appaltante.
Disposta la rinnovazione dell'atto di citazione nei suoi confronti, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata in cancelleria il 12.2.2004, anche CP_1 eccependo, preliminarmente: a) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 80/1998 e dell'art. 7 della l. n. 205/2000, poiché i danni lamentati dagli attori derivavano dall'esercizio di un legittimo potere;
b)
l'inammissibilità ed improponibilità della domanda per l'assenza del contestato illecito, essendo stati i lavori realizzati entro lo spirare del termine, prorogato, di efficacia del decreto di occupazione temporanea;
c) il proprio difetto di legittimazione passiva e la legittimazione passiva esclusiva della su cui incombeva l'obbligo di porre Parte_6 in essere tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie per conto dell'ente, come previsto dal capitolato speciale d'appalto, in conformità all'art. 324 della l. n.
2248/1865.
Nel merito, l' ha chiesto: in via principale, il rigetto della pretesa risarcitoria, CP_1 ritenendola infondata sotto il profilo sia dell'an, che del quantum; in via gradata, che la fosse condannata a manlevarla da ogni conseguenza risarcitoria, in forza del Parte_6 patto di manleva contenuto nel capitolato speciale d'appalto; in via ulteriormente gradata, l'applicazione dell'art. 2055, comma 2°, c.p.c. e la determinazione della misura di responsabilità in capo ad ognuna delle società convenute.
Autorizzato il deposito di note e concessi i termini per gli adempimenti e le istanze di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c., nel testo applicabile, il Tribunale, con ordinanza del
23.7.2007, ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio.
Nelle more, con altro atto di citazione, notificato il 30.10.2006, i medesimi attori,
, , e Persona_1 Parte_1 Parte_2 [...]
, cui si è aggiunta (moglie di Parte_3 Parte_4 [...]
), hanno nuovamente convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_3
Lamezia Terme, la e l' chiedendone la condanna, in solido, al Parte_6 CP_1 risarcimento degli ulteriori danni subiti, in particolar modo, in relazione all'attività ittica ed agricola dagli stessi esercitata, per effetto dell'occupazione usurpativa di ulteriori porzioni del terreno di loro proprietà, non contemplate nel decreto di occupazione di urgenza n. 259 del 2.6.1998.
5 Il procedimento è stato iscritto a ruolo con il numero 3525/2006 di registro generale degli affari contenziosi.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 2.3.2007, si è costituita in tale giudizio la la quale, preliminarmente, ha eccepito la Parte_6 litispendenza con il giudizio n. 581/2003 r.g.a.c. ed il proprio difetto di legittimazione passiva, sussistendo quella di quale unica titolare dell'attività Controparte_1 espropriativa;
nel merito, ha chiesto il rigetto delle avverse domande, in quanto infondate.
All'udienza del 22.10.2008, si è costituita in giudizio anche la quale, in via CP_1 pregiudiziale, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (sussistendo quella del giudice amministrativo) ed il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'attività espropriativa era stata delegata alla nel merito, ha chiesto, in via Parte_6 principale, il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, l'applicazione del principio di concorrente responsabilità delle convenuti di cui all'art. 2055, comma 2°, c.c., formulando domanda di manleva nei confronti di sulla base di argomentazioni analoghe a quelle esposte nel primo giudizio. Controparte_1
I due giudizi sono stati riuniti all'udienza del 22.4.2009.
La causa è stata istruita attraverso la documentazione prodotta dalle parti e tramite l'espletamento di una consulenza tecnica, disposta al fine di accertare lo stato di consistenza del terreno, nonché a quantificare i danni lamentati dagli attori.
La causa – dopo due rimessioni sul ruolo, disposte al fine di ottenere chiarimenti dal consulente tecnico d'ufficio – è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, all'udienza del 17.5.2017.
2. La sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 1494/2017, emessa il 20.10.2017 e pubblicata il 23.10.2017, il
Tribunale di Lamezia Terme ha così deciso: a) ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sollevata da b) in accoglimento della Controparte_1 domanda degli attori, ha condannato al risarcimento del danno nei loro Controparte_1 confronti, quantificandolo in euro 169.920,00, oltre accessori di legge;
c) ha compensato
6 per intero tra le parti le spese di lite ed ha posto quelle di consulenza tecnica d'ufficio a carico di Controparte_1
In particolare, il Tribunale ha, in primo luogo, rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata da dato che la controversia - avendo ad oggetto, in Controparte_1 parte, una fattispecie di occupazione c.d. usurpativa (segnatamente, di sconfinamento dell'opera in terreno non oggetto dei provvedimenti di occupazione e di esproprio) e, in parte, una domanda indennitaria, per il danno subito dagli attori a seguito dell'interclusione della porzione residua del fondo, causata dall'esecuzione di opere di pubblica utilità - apparteneva alla giurisdizione del giudice ordinario.
Nel merito, il Tribunale, facendo propri gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio: I) ha accertato: a) l'occupazione usurpativa di terreni da parte di e, in particolare CP_1 della particella 9, non inclusa nel piano espropriativo;
b) l'interclusione della porzione residua del fondo;
c) il deprezzamento del fondo lamentato dagli attori e, segnatamente:
1) la rottura di una parte di argine dell'invaso maggiore e la perdita del pesce nello stesso contenuto;
2) lo stato di abbandono della vasca rettangolare per gli avannotti
(pesci giovani), 3) l'inaccessibilità al fabbricato adiacente la vasca;
4) il cattivo stato di conservazione di quello a due piani;
la realizzazione, nel terreno, di muri su pali di fondazione per il contenimento della strada e muri e gabbionate in pietrame di contenimento e protezione della portata del fiume;
II) ha ritenuto condivisibile la quantificazione dei danni accertati, effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, per un importo complessivo di € 169.920,00, utilizzando il metodo del costo di costruzione, respingendo le eccezioni sollevate da circa l'invalidità della consulenza Parte_6 tecnica per violazione del principio del contraddittorio;
III) ha riconosciuto sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno la rivalutazione monetaria dalla data della stima (22.12.2010) alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
IV) ha ritenuto la legittimazione passiva di escludendo CP_1
l'applicazione alla fattispecie in esame dei principio della giurisprudenza sulle concessioni traslative citata da secondo cui la responsabilità risarcitoria CP_1 dovrebbe ricadere esclusivamente sull'impresa privata delegata all'intera procedura espropriativa, poiché dal verbale di immissione in possesso si evinceva che l'occupazione era stata effettuata da un funzionario di che aveva agito in Controparte_1 nome e per conto della società medesima e, del resto, sulla base dell'art. 9 Controparte_1 della convenzione con l'impresa appaltatrice, aveva assunto un ruolo attivo e di
7 controllo sulla procedura espropriativa, prevedendo rimborsi e verifiche, mentre alla non erano state trasferite funzioni pubbliche, ma soltanto delegato il Parte_6 compimento di alcuni atti del procedimento.
Da ultimo, il Tribunale, in considerazione della complessità delle questioni giuridiche trattate e del mutamento della giurisprudenza sul riparto della giurisdizione, ha compensato le spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., ratione temporis vigente, mentre ha posto a carico della convenuta secondo il principio della soccombenza, le CP_1 spese della consulenza tecnica d'ufficio.
3. Il giudizio di appello (n. 866/2018 r.g.a.c.)
Con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata il 20.4.2018 e iscritto a ruolo il 30.4.2018 (r.g.a.c. n. 866/2018), avverso la sentenza del Tribunale di
Lamezia Terme, ha proposto appello principale chiedendone, previa CP_1 sospensione dell'efficacia esecutiva, l'integrale riforma.
In particolare, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di primo grado: I) aveva ritenuto che la controversia rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario;
II) aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della III) non aveva accolto la domanda di manleva proposta da Parte_6 nel giudizio di primo grado. Controparte_1
A fondamento del primo motivo di impugnazione, ha sostenuto che Controparte_1 sussistesse la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché: a) la contestazione formulata dagli attori in merito all'illegittimità della procedura espropriativa, già di per sé, escludeva la giurisdizione del giudice ordinario;
b) con riferimento all'ipotesi del c.d. sconfinamento, il Tribunale aveva omesso di rilevare che, nel caso in esame, con decreto prefettizio n. 250 del 2.6.1998, era stata disposta l'occupazione d'urgenza dei fondi di proprietà degli attori, la quale, logicamente, presupponeva una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità; c) gli stessi proprietari avevano proposto la domanda risarcitoria in ragione della definitiva perdita di alcune porzioni del fondo e delle modalità realizzative e progettuali dell'espropriazione; d) nella fattispecie in esame, doveva applicarsi l'art. 53 del d.lgs. n. 325/2001, il quale devolveva alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie riguardanti atti o comportamenti della
8 pubblica amministrazione e dei soggetti equiparati, conseguenti all'applicazione delle disposizioni del testo unico.
Con riguardo al secondo motivo di appello, ossia alla censura alla declaratoria di difetto di legittimazione passiva della ha affermato, in sintesi, che, Parte_6 CP_1 contrariamente al convincimento del Tribunale, l'illecito da cui aveva tratto origine la controversia non era imputabile ad in quanto: a) il capitolato speciale di CP_1 appalto prevedeva l'obbligo di porre in essere tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie, per conto dell'ente, in capo alla alla quale era stato, per Parte_6 contratto, conferito il potere di operare in nome e per conto dell'appaltante, mediante lo strumento della c.d. delega intersoggettiva;
b) con l'art. 16 del contratto di appalto, era stato previsto, tra l'altro, che era obbligo dell'appaltatore evitare danni a beni pubblici e privati.
Ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare la legittimazione passiva della con esclusione di ogni responsabilità in capo ad e, Parte_6 CP_1 in subordine, laddove la Corte avesse ritenuto una responsabilità solidale in capo ad che essa venisse graduata tra le parti, ai sensi dell'art. 2055 c.c. CP_1
Ha riproposto, infine, la domanda di manleva nei confronti della società appaltatrice, in forza di previsione contenuta nel capitolato speciale di appalto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 12.7.2018, si sono costituiti in giudizio e , in proprio Persona_1 Parte_3
e in qualità di erede di , e Persona_1 Parte_2 [...]
per resistere all'appello proposto dall' e proporre appello Parte_4 CP_1 incidentale, con riferimento alle modalità di determinazione degli accessori del credito.
Hanno sostenuto, in particolare, l'infondatezza del primo motivo di appello principale, relativo al difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Relativamente al secondo motivo, hanno evidenziato che la questione sollevata da
[...] riguardava, esclusivamente, il rapporto interno tra le due società che, quali, CP_1 rispettivamente, ente appaltante e impresa aggiudicataria, erano solidalmente responsabili nei confronti dei terzi soggetti per i danni arrecati durante l'esecuzione dei lavori.
Hanno proposto appello in via incidentale, infine, censurando il capo della sentenza di primo grado concernente la statuizione relativa agli interessi ed alla rivalutazione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, chiedendo il riconoscimento sia di
9 rivalutazione monetaria che di interessi (non calcolati dal primo giudice) dal 22.10.2010 fino alla data di pubblicazione della sentenza, nonché degli ulteriori interessi legali sino all'effettivo pagamento. Hanno concluso, quindi, chiedendo: a) il rigetto del primo motivo di appello principale;
b) una decisione secondo diritto in ordine al secondo motivo di appello principale, riconoscendo, ove di ragione, la responsabilità solidale delle due società convenute nel giudizio di primo grado;
c) l'accoglimento dell'appello incidentale in ordine al calcolo di rivalutazione monetaria e interessi.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 25.9.2018, si è costituita in giudizio anche la società succeduta, a seguito di fusione per Parte_5 incorporazione, all'originaria società appaltatrice, per resistere all'appello principale e chiedere la conferma della sentenza impugnata, rilevando che: a) la normativa e la giurisprudenza attribuivano all'ente appaltante la responsabilità esclusiva per i danni derivanti da espropriazioni o occupazioni illegittime;
b) non era stata provata alcuna
“concessione traslativa” che trasferisse poteri espropriativi all'appaltatrice, avendo essa agito solo per conto di c) né nel contratto, né nel capitolato di appalto era CP_1 stata prevista, a beneficio della società appaltante, la manleva per i titoli fatti valere dagli attori.
All'udienza del 10.10.2018, l'Avvocatura dello Stato, per conto di ha CP_1 rinunciato all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'udienza del 14.10.2020, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 221, comma 4°, del decreto legge n. 34/2020, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. La sentenza n. della Corte di Appello di Catanzaro, all'esito del giudizio di secondo grado
Con sentenza n. 149/2012, emessa il 1°.
2.2021 e pubblicata il 4.2.2012, la Corte di
Appello di Catanzaro ha così deciso: a) in accoglimento del primo motivo di appello proposto da ed in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato il difetto Controparte_1 di giurisdizione del giudice ordinario;
b) ha dichiarato non luogo a provvedere sull'appello incidentale;
c) ha condannato gli appellati/appellanti in via incidentale al rimborso delle spese del giudizio di primo e di secondo grado nei confronti di CP_4
[...]
[...] e di d) ha posto a carico degli attori del primo grado di giudizio le
[...] Parte_5 spese di consulenza tecnica d'ufficio.
In particolare, la Corte, dopo avere premesso che il Tribunale - pur avendo rilevato che la domanda attorea si articolava, con riferimento all'occupazione di aree non comprese nel procedimento di espropriazione, in una richiesta risarcitoria e, con riguardo all'interclusione di una parte della proprietà, come richiesta indennità espropriativa, per occupazione parziale ex art. 40 della l. n. 2359/1865 - aveva riconosciuto il risarcimento, esclusivamente, per i danni riferiti alla porzione di fondo rimasta interclusa, senza invece pronunciarsi sulla parte oggetto di trasformazione, ma non compresa nella procedura espropriativa - ha rilevato di doversi pronunciare solo in relazione a tale seconda parte della domanda e che, poiché dagli atti di causa non era emerso se e in che modo la procedura di esproprio fosse stata conclusa, l'eccezione di difetto di giurisdizione risultava fondata, essendo il danno lamentato da gli attori strettamente connesso alla procedura espropriativa ed alla dichiarazione di pubblica utilità, quali elementi che configuravano l'esercizio di un potere autoritativo da parte di una pubblica amministrazione.
La Corte ha precisato che l'art. 34 del d.lgs. n. 80/1998, ratione temporis applicabile alla fattispecie, richiamato dal Tribunale a sostegno della giurisdizione del giudice ordinario, in realtà, attribuiva al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie relative ad atti, provvedimenti e comportamenti della pubblica amministrazione in materia edilizia e urbanistica.
Quindi, ha ritenuto assorbiti dall'accoglimento del primo motivo d'appello principale sia il secondo motivo che l'appello incidentale. Infine, ha regolato le spese di giudizio secondo il criterio della soccombenza.
5. Il giudizio davanti al Tribunale amministrativo regionale;
il regolamento di giurisdizione e l'ordinanza della Corte di cassazione sulla giurisdizione
Dichiarato, con la sentenza n. 205/2021 della Corte di Appello di Catanzaro il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, la causa è stata riassunta, con ricorso notificato il
7.6.2021 e depositato il 2.7.2021, da e Parte_1 Parte_3
, in proprio e nella qualità di eredi di ,
[...] Persona_1 [...]
e dinanzi al Tribunale Amministrativo Parte_2 Parte_4
11 Regionale di Catanzaro (procedimento n. 1120/2021 r.g.), riproponendo le medesime domande già spiegate dinnanzi al giudice ordinario.
Si sono costituite in giudizio e la . CP_1 Parte_5
All'esito dell'udienza pubblica del 28.9.2022, con ordinanza n. 1810/2022, emessa il
28.9.2022 e pubblicata il 24.10.2022, il Tribunale amministrativo ha proposto d'ufficio il regolamento di giurisdizione innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 69/2009.
Quindi, la Corte di cassazione, decidendo il regolamento di giurisdizione, con ordinanza n. 11701/2023, emessa il 18.4.2023 e pubblicata il 4.5.2023, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario.
La Corte di cassazione – premessa la modalità di determinazione della giurisdizione ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo – ha affermato che il petitum sostanziale era stato correttamente determinato dal Tribunale amministrativo regionale di Catanzaro nel risarcimento dei danni causati dallo sconfinamento dell'amministrazione su fondi di proprietà privata, non compresi nel piano particellare del procedimento espropriativo, e dalle modalità di esecuzione dei lavori, che avevano determinato l'interclusione di un fondo di loro proprietà, reso inutilizzabile per le attività precedentemente svolte.
In estrema sintesi, la Corte di cassazione ha osservato che: a) la Corte di appello aveva erroneamente limitato l'oggetto della controversia alla sola interclusione di un fondo, dovendosi, piuttosto, avere riguardo alla pretesa attorea valutata nella sua interezza, la quale riguardava tutti i danni derivanti dall'attività manipolativa su aree non incluse nella procedura espropriativa;
b) l'accento posto dalla Corte territoriale sulla limitazione della propria competenza funzionale in unico grado alla materia indennitaria non era pertinente, venendo in rilievo un'attività illecita della pubblica amministrazione, sulla quale era stata chiamata a giudicare in grado di appello;
c) sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di risarcimento per danni derivanti da sconfinamenti o trasformazioni di terreni da parte della pubblica amministrazione, qualificati come occupazione usurpativa, ossia comportamenti di mero fatto, perpetrati in carenza assoluta di potere ed integranti un illecito permanente, lesivo del diritto soggettivo del privato;
nonché per le domande risarcitorie relative a danni causati da comportamenti colposi nella progettazione o realizzazione di opere pubbliche, derivanti da inosservanza
12 di regole tecniche o canoni di diligenza, senza che siano coinvolti atti o scelte autoritative dell'amministrazione.
6. Il presente giudizio di rinvio (n.1290/2023 r.g.a.c.)
Con apposita comparsa, notificata a mezzo posta elettronica certificata ad ed CP_1
a il 7.8.2023 e, in pari data, iscritto a ruolo, Parte_5 [...]
e , in proprio e in qualità di erede di Persona_1 Parte_3
, e hanno Persona_1 Parte_2 Parte_4 riassunto il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Catanzaro (r.g.a.c. n. 1290/2023), riproponendo le difese svolte nel giudizio di appello e l'appello incidentale avverso la statuizione del Tribunale circa il calcolo di interessi e della rivalutazione sulla somma riconosciute a titolo risarcitorio.
Gli attori in riassunzione, in particolare, hanno sostenuto che: 1) l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sollevata da quale unico CP_1 motivo di appello proposto nei loro confronti, doveva essere rigettata, con la condanna alle spese di lite, anche in relazione al giudizio riassunto innanzi al giudice amministrativo, avendo la Corte di cassazione dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario;
2) la sentenza di primo grado doveva ritenersi passata in giudicato in relazione alla condanna al risarcimento del danno disposta in loro favore, non essendo stata proposta, su tale capo, alcuna impugnazione;
3) doveva essere accolto l'appello incidentale da loro proposto in ordine a interessi e rivalutazione monetaria;
4) in relazione al secondo motivo dell'appello proposto in via principale da CP_1 relativo al difetto di legittimazione passiva della la questione riguardava, Parte_6 esclusivamente, il rapporto interno tra le due parti e non assumeva rilievo nei confronti dei terzi estranei, rispetto ai quali l'ente appaltante e l'impresa aggiudicataria restavano solidalmente responsabili per i danni arrecati durante l'esecuzione dei lavori. Ha concluso come riportato in epigrafe.
Con apposita comparsa, depositata telematicamente il 7.12.2023, si è costituita nel giudizio riassunto la quale ha ribadito le argomentazioni (v. il secondo CP_1 motivo di appello) addotte a sostegno dell'erroneità della decisione del giudice di primo grado, per aver dichiarato la legittimazione passiva della (oggi Parte_8 Parte_5
), riproponendo sul punto le medesime domande, anche in via gradata, di
[...]
13 cui all'atto di citazione in appello nel giudizio n. 866/2018 r.g.a.c. della Corte di Appello di Catanzaro e alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio n. 581/2003 r.g.a.c. del Tribunale di Lamezia Terme.
In particolare, ha sostenuto, in sintesi, che: a) l'illecito da cui ha tratto origine la controversia non era imputabile ad in quanto, con il contratto di appalto, alla CP_1 era stato conferito il potere di operare in nome e per conto dell'appaltante, Parte_6 mediante lo strumento della c.d. delega intersoggettiva, con conseguente imputabilità del fatto illecito e responsabilità nei confronti dei terzi;
b) con l'art. 16 del contratto di appalto era previsto l'obbligo dell'appaltatore adottare nella esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e la cautele necessari per evitare danni a beni pubblici e privati;
c) pertanto, essendo stati causati i danni a terzi e cose nel corso dell'esecuzione dei lavori, di esclusiva responsabilità della società aggiudicataria, non avrebbe potuto essere riconosciuta la legittimazione passiva in capo ad e negata, invece, in toto, CP_1 alla Parte_6
In subordine, ha sostenuto che, ove fosse ritenuta sussistente una quota di responsabilità anche a carico di essa avrebbe dovuto essere graduata tra le parti, in Controparte_1 applicazione dell'art. art. 2055 c.c.
Infine, ha rilevato il fondamento della domanda di manleva, proposta nel giudizio di primo grado e fondato sul contenuto del contratto di appalto.
quindi, ha concluso come sopra trascritto. Controparte_1
Anche la (già si è costituita nel giudizio Parte_5 Parte_8 riassunto, depositando telematicamente apposita comparsa il 18.1.2024, avente identico contenuto all'atto di costituzione nel precedente giudizio di appello (n. 866/2018
r.g.a.c.).
In particolare, in relazione alle domande proposte da nei suoi confronti di CP_1 manleva e, in subordine, di graduazione della responsabilità ai sensi dell'art. 2055 c.c., ha sostenuto che: a) sulla base della disciplina di legge e della giurisprudenza, sussisteva la responsabilità esclusiva all'ente appaltante per i danni derivanti da espropriazioni o occupazioni illegittime;
b) gli artt. 23, 45 e 46 della l. n. 2359/1865 (poi abrogati dal d.lgs. n. 325/2001) prevedevano indennità e responsabilità in capo all'ente pubblico, non all'appaltatore; c) anche in caso di occupazione illegittima, la responsabilità ricadeva sull'ente appaltante, unico beneficiario dell'opera pubblica;
d) non era stata provata alcuna “concessione traslativa” che trasferisse poteri espropriativi all'appaltatore,
14 avendo la società appaltatrice agito solo per conto dell' e) né nel contratto né CP_1 nel capitolato era stata prevista la manleva in relazione ai diritti fatti valere dagli attori.
Verificata l'integrità del contraddittorio e acquisiti gli atti di gradi e fasi precedenti, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.6.2025, sostituita dal deposito in via telematica di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. All'esito, la causa è stata trattenuta a sentenza, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali note di replica.
La comparsa conclusionale è stata depositata dagli attori in riassunzione e dalla convenuta , riproponendo, in sintesi, le argomentazioni Parte_5 esposte nei rispettivi atti costitutivi. Nessuna delle parti ha depositato le memorie di replica.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo, deve evidenziarsi, in via preliminare, che il presente giudizio, conseguente ad una decisione processuale che riguarda, esclusivamente, la giurisdizione, ha natura di giudizio di rinvio
(o di riassunzione) c.d. restitutorio (che si verifica quando la sentenza impugnata, senza entrare nel merito, si sia limitata ad una pronuncia meramente processuale), cosicché questa Corte di Appello, quale giudice del rinvio (o, meglio, della riassunzione), conserva tutti i poteri connaturati alla funzione di giudice dell'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale e, pertanto, deve esaminare tutte le questioni ritualmente proposte che non incidano sul suo obbligo di conformarsi alla decisione della Corte di Cassazione
(cfr. Cass., sez. I, n. 23314/2018).
Tenuto conto, da un lato, dell'ordinanza della Corte di cassazione resa all'esito del regolamento di giurisdizione e, dall'altro, dei motivi di appello principale e di appello incidentale, nella parte in cui sono stati riproposti, rispettivamente, da (già Controparte_1 appellante in via principale) e dagli attori in riassunzione (già appellanti in via incidentale), nonché delle difese di convenuta in riassunzione (già Parte_5 appellata), il presente giudizio ha ad oggetto: 1) la questione relativa alla “legittimazione passiva” (rectius, responsabilità nella causazione dei danni lamentati dagli originari
15 attori) di (come ritenuto dal Tribunale) ovvero di (oggi Controparte_1 Parte_8 [...]
), come sostenuto con la prima parte del secondo motivo di appello Parte_5 principale di 2) la responsabilità solidale di entrambe le società, esclusa Controparte_1 dal Tribunale e ritenuta, in subordine, da con la seconda parte del secondo Controparte_1 motivo di appello principale;
3) il diritto al riconoscimento degli interessi c.d. compensativi (non calcolati dal Tribunale), oltre la riconosciuta rivalutazione, sulla somma liquidata a titolo risarcitorio dal Tribunale di Lamezia in favore degli odierni attori in riassunzione, in quanto oggetto di appello incidentale.
Non sono oggetto del presente giudizio, in quanto la decisione del Tribunale, sul punto, deve ritenersi passata in giudicato: a) la giurisdizione del giudice ordinario;
b) il diritto degli attori in riassunzione al risarcimento del danno conseguente all'attività illecita, consistita nella rottura di un argine di uno degli invasi utilizzati per l'allevamento dei pesci e nel provocare l'interclusione di una parte del loro fondo non compresa nella procedura di esproprio;
c) la natura dei danni accertati e la loro quantificazione, per come accertato dal Tribunale.
2. Le valutazioni della Corte
2.1. L'appello principale di La responsabilità solidale dell'illecito CP_1
Ribadito che il diritto degli attori in riassunzione al risarcimento del danno è stato riconosciuto in conseguenza dell'attività illecita, consistita nel provocare, durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera pubblica, alcuni danni materiali
(segnatamente, la rottura di una parte di argine dell'invaso maggiore e la perdita del pesce nello stesso contenuto) ed il danno da deprezzamento del fondo, derivante dall'interclusione di una parte dello stesso non compresa nella procedura di esproprio, deve rammentarsi che lamenta, con il secondo motivo di appello Controparte_1 principale, il riconoscimento della sua “legittimazione passiva” a rispondere del danno in luogo di quella della società appaltatrice e, in subordine, il mancato riconoscimento di una responsabilità concorrente delle due società, nonché l'accoglimento della sua domanda di manleva.
Segnatamente, come già esposto, sostiene, in primo luogo, che: a) l'illecito in questione non le è imputabile, in quanto, come espressamente previsto dal capitolato speciale di
16 appalto, l'obbligo di porre in essere tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie, per conto dell'ente, era in capo alla alla quale era stato, per Parte_6 contratto, conferito il potere di operare in nome e per conto dell'appaltante, mediante lo strumento della c.d. delega intersoggettiva, con conseguente imputabilità del fatto illecito e responsabilità nei confronti dei terzi;
b) con l'art. 16 del contratto di appalto, rubricato “Responsabilità dell'appaltatore”, era previsto che sarebbe stato “obbligo dell'appaltatore adottare nella esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e la cautele necessari per garantire la vita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché evitare danni a beni pubblici e privati”; c) l'ente appaltante aveva utilizzato, dunque, l'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva, cosicché, essendo stati causati i danni a terzi e cose nel corso dell'esecuzione dei lavori, di esclusiva responsabilità della società aggiudicataria, non avrebbe potuto essere riconosciuta la legittimazione passiva in capo all' e negata, invece, in toto, CP_1 alla d) in ipotesi di concessione traslativa, la legittimazione appartiene, Parte_6 esclusivamente, al concessionario e, del resto, la natura personale della responsabilità aquiliana impone che il risarcimento del danno possa essere imputato soltanto all'autore dell'illecito, ovvero al soggetto che in concreto ha eseguito i lavori, ha attuato l'occupazione e provocato l'irreversibile trasformazione del suolo;
e) nell'ambito della delegazione intersoggettiva, l'ente delegato all'esercizio di poteri e funzioni spettanti al delegante provvede ad eseguirla in nome proprio, con la conseguenze che risponde, nei confronti dei terzi, per gli atti posti in essere in esecuzione della delega;
f) in casi analoghi, la Corte di cassazione ha escluso la legittimazione passiva di nelle CP_1 ipotesi in cui la società appaltatrice, nell'espletamento dei compiti affidatigli, sia stata abilitata, attraverso una concessione traslativa, ad agire in nome proprio, generando così
l'affidamento del terzo espropriato (l'appellante richiama, sul punto, Cass, sez. III;
n.
25268/2008).
Il motivo è inammissibile, in quanto non viene censurata la specifica ragione posta a fondamento della sentenza impugnata che, come si è già avuto modo di rilevare, si fonda sulla esclusione di una concessione traslativa da parte dell'ente appaltante, desunta, a sua volta, dal duplice rilievo, secondo cui: 1) dal verbale di immissione in possesso si evinceva che l'occupazione era stata effettuata da un funzionario di che Controparte_1 aveva agito in nome e per conto della società medesima;
2) sulla base Controparte_1 dell'art. 9, comma 2°, della convenzione con l'impresa appaltatrice, aveva assunto un
17 ruolo attivo e di controllo nella procedura espropriativa, prevedendo rimborsi e verifiche, mentre alla non erano state trasferite funzioni pubbliche, ma era Parte_6 stato soltanto delegato il compimento di alcuni atti del procedimento.
Prescindendo da ogni considerazione di merito (su cui, v., peraltro, la trattazione della seconda parte del motivo di appello, da cui emergono profili di corresponsabilità delle due società), deve evidenziarsi che, a fronte di tali argomentazioni - in sé, alquanto precise - si è limitata a ripetere le tesi sostenute nel giudizio di primo Controparte_1 grado, senza specificare né l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nell'attribuire rilevanza ai due elementi posti a fondamento della decisione (spendita del nome della società appaltante nel verbale di immissione in possesso;
contenuto dell'art. 9, comma
2°, della convenzione intercorsa tra le parti); né la rilevanza di tale errore ai fini della invocata riforma.
Consegue alla inammissibilità del motivo di appello principale in questa parte,
l'accertamento della “legittimazione passiva” (ossia della responsabilità per il danno da fatto illecito di cui si tratta) in capo ad Controparte_1
Si tratta, quindi, di esaminare la seconda parte del motivo di appello, proposta in subordine, con cui sostiene che vi sia, quanto meno, una responsabilità Controparte_1 solidale della società appaltatrice e che la rispettiva responsabilità debba essere graduata tra le parti, in applicazione dell'art. art. 2055 c.c.
Il motivo di appello, sul punto, è fondato, salve le precisazioni seguenti.
Deve rammentarsi che il danno da risarcire agli attori in riassunzione è quelli conseguente all'attività illecita, consistita: a) nella rottura di un argine di uno degli invasi utilizzati per l'allevamento dei pesci e b) nell'interclusione di una parte del loro fondo non compresa nella procedura di esproprio, con conseguente perdita di valore dell'immobile.
Si tratta, in entrambi i casi, di attività materiale posta in essere, all'evidenza, dalla società appaltatrice durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera pubblica, in relazione ai quali sussiste, quanto meno, la responsabilità solidale della Parte_5
(già , non potendo eventuali carenze progettuali o mancanza di controlli da Parte_8 parte della società appaltante costituire unica ed assorbente causa dei danni in questione.
Peraltro, rilevato che, per quanto si evince dalle allegazioni delle parti (e per quanto emerge dalla documentazione allegata alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio), le opere sono state collaudate dall'ente appaltante e che non è possibile stabilire, con
18 particolare riferimento agli effetti dannosi connessi alla interclusione del fondo, se ed in quale misura abbia inciso, oltre che il difetto di vigilanza e controllo, l'eventuale carenza progettuale dell'opera (non avendo le parti prodotto nei termini di legge la documentazione necessaria a tale verifica), deve presumersi, ai sensi dell'art. 2055, comma 3°, c.c., la pari rilevanza della rispettiva colpa delle due società.
Il che consente di escludere, anche, il diritto di ad essere manlevata da Controparte_1
Parte_5
2.2. L'appello incidentale di e , Persona_1 Parte_3
e Parte_2 Parte_4
e (in proprio e in qualità di erede Persona_1 Parte_3 di ), e come Persona_1 Parte_2 Parte_4 detto, hanno proposto appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale, nella parte in cui, in sintesi, non sono stati riconosciuti gli interessi compensativi nella misura legale, sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.
Il motivo non è fondato.
In effetti, è onere del creditore, rimasto non assolto nella fattispecie in esame, allegare e provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Gli interessi cosiddetti compensativi, infatti, costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore e, d'altra parte, non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (v., ad esempio, Cass., sez. III, n.
6351/2025).
3. La regolamentazione delle spese del giudizio di appello
In assenza di motivo di appello e, comunque, di domanda sul punto da parte degli attori in riassunzione e tenuto conto del fatto che la parziale riforma della sentenza del
Tribunale ha inciso soltanto sulla esistenza di un concorso di colpa delle due società, invocato, in via subordinata, peraltro, da deve essere confermata la Controparte_1 pronuncia del Tribunale di compensazione delle spese di giudizio.
19 Sono irripetibili, invece, sia le spese del giudizio di regolamento di giurisdizione (sia perché non risulta che le parti abbiano svolto difese in tale giudizio sia perché deve reputarsi che abbiano dato causa a tale regolamento, non impugnando la sentenza di appello che aveva declinato la giurisdizione: v. Cass., sezioni unite, n. 23143/2018); sia le spese del giudizio davanti al Tribunale amministrativo regionale per analoghe ragioni
(il regolamento di giurisdizione è stato sollevato d'ufficio ed entrambe le parti devono considerarsi, sul punto, soccombenti).
Al contrario, le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di riassunzione devono essere compensate per un terzo, stante il rigetto dell'appello incidentale, ma seguono la prevalente soccombenza di e di nel merito. Controparte_1 Parte_5
Le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di riassunzione, liquidate nell'intero in base al valore del risarcimento del danno riconosciuto, vengono calcolate applicando il d.m. n. 55/2014 (quanto al presente giudizio, per come modificato con d.m.
n. 147/2022), in relazione allo scaglione di cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, nella cui “forbice” ricade il valore del risarcimento del danno riconosciuto), applicando i parametri medi, valutata la concreta complessità della lite e l'effettiva attività difensiva svolta, fatta eccezione per la fase di trattazione/istruttoria, consistita nella mera rivalutazione del materiale probatorio del primo grado di giudizio, per la quale si giustificano i valori minimi.
Le spese del giudizio di appello possono liquidarsi nell'intero, quindi, in complessivi euro 12.399,00 per onorari (euro 2.835,00 per la fase di studio della controversia;
euro
1.820,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 2.884,00 per la fase di trattazione ed euro 4.860,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.).
Le spese del presente giudizio di riassunzione devono liquidarsi, quindi, in complessivi euro 12.154,00 per onorari (euro 2.977,00 per la fase di studio della controversia;
euro
1.911,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 5.103,00 per la fase decisoria) ed euro 355,50 per spese vive documentate, oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.).
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
20 La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo, nel giudizio riassunto a seguito di regolamento di giurisdizione deciso con ordinanza della
Corte di Cassazione n. 11701/2023 del 18.4.2023 e pubblicata il 4.5.2023, sull'appello proposto, in via principale, da e, in via incidentale, da CP_1 Persona_1
e , in proprio e in qualità di erede di
[...] Controparte_5 [...]
, e avverso la Persona_1 Parte_2 Parte_4 sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 1494/2017, emessa il 20.10.2017 e pubblicata il 23.10.2017, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, così provvede:
- dichiara la responsabilità di , in persona del legale Parte_5 rappresentante pro tempore, in solido con e nella misura del 50% per Controparte_1 ciascuna società, in relazione all'obbligazione di risarcimento del danno nei confronti di e ,in proprio e in qualità di erede Persona_1 Parte_3 di , e per Persona_1 Parte_2 Parte_4 come liquidata nella sentenza del Tribunale di Lamezia Terme;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- compensa per 1/3 le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di riassunzione tra le parti e condanna e in Parte_5 Controparte_1 solido tra loro, al pagamento dei residui 2/3 nei confronti e Persona_1
, in proprio e in qualità di erede di Parte_3 Persona_1
, e liquidate nell'intero,
[...] Parte_2 Parte_4 quanto al giudizio di appello, in complessivi euro 12.399,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge, e, quanto al presente giudizio di riassunzione, in complessivi euro 12.154,00 per onorari ed euro 355,50 per spese vive documentate, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 17.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott. Biagio Politano
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