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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/09/2025, n. 3174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3174 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 109/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Cesaroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 109/2021 promossa da:
(già in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2 p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. BONALUME PAOLO, domiciliata come in atti ATTRICE
CONTRO
, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Giuseppe Marseglia
CONVENUTO
CONCLUSIONI All'udienza del 13.05.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate nelle note di trattazione scritta inviate in ossequio al decreto del 02.04.2025, la causa era riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio il Parte_2 [...]
formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“In via principale, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte del dei Parte_2 Controparte_1 seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il al relativo pagamento Controparte_1 in favore di Parte_2 I. € 36.777,53 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 200,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
pagina 1 di 5 V. € 1.256,15 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte di parte convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
VII. € 320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le n. 8 fatture il cui tardivo pagamento da parte di parte convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito;
In via subordinata, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte di parte convenuta e, per l'effetto, condannare Parte_2 parte convenuta al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse Parte_2 ritenuta dovuta a per: − sorte capitale, − interessi moratori maturati e Parte_2 maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, − interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
− importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte di parte convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito;
In via ulteriormente subordinata, per l'eventualità in cui parte convenuta dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di Parte_2 ad ottenere il pagamento da parte di parte convenuta e, per l'effetto, condannare parte convenuta
[...] al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta Parte_2
a per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a Parte_2 titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.” La società dichiarava di agire quale cessionaria dei crediti vantati da Olivetti s.p.a. e Progetto Gestione Bacino Bari 5 s.r.l. nei confronti dell'Ente per fatture emesse in esecuzione di contratti di fornitura e prestazioni di servizi intervenuti con il convenuto, in forza di appositi contratti di cessione pro CP_1 soluto.
Si costituiva in giudizio il , eccependo l'improcedibilità della domanda per Controparte_1 mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, la nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza, il difetto di legittimazione attiva di per Parte_2 mancata notifica della cessione e inopponibilità della stessa, e -nel merito- l'infondatezza della domanda.
Esperito, con esito negativo, il procedimento di mediazione, venivano concessi i termini ex art. 183 co.6
c.p.c.
Con la prima memoria, parte attrice precisava di proseguire il giudizio per i seguenti importi:
€ 21.657,74 per sorte capitale, di cui alla fattura n. 39 emessa in data 13.02.2020 dalla società Progetto Gestione Bari Cinque S.r.l.; pagina 2 di 5 gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla sorte capitale azionata con l'atto di citazione,
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura costituente la predetta sorte capitale – scadenza riportata nel predetto elenco (colonna “Data Scadenza); gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
€ 200,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo;
€ 1.256,15 a titolo di ulteriori interessi di mora ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito azionate con la citazione, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
€ 320,00 quale importo dovuto ai sensi dell'art.6, comma 2, del D.LGS n.231/02 come novellato dal D.LGS n. 192/12 corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento da parte dell'Ente ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa, istruita con prove documentali, era rimessa all'udienza di precisazione delle conclusioni e riservata per la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione. Preliminarmente, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza del petitum e della causa petendi è infondata.
Sul punto, va osservato che la declaratoria di nullità ex art. 164, co. IV, c.p.c. della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento dev'essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (Cass. n. 1681/2015).
pagina 3 di 5 Nella specie, la società attrice ha puntualmente esposto le proprie ragioni di fatto e di diritto a sostegno della domanda formulata, circostanziandole adeguatamente e consentendo all'ente convenuto un'adeguata difesa.
Con riferimento alla cessione dei crediti, deve osservarsi quanto segue.
Condividendo l'orientamento prevalente della Suprema Corte, deve ritenersi che “con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A., il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica (Cass. n. 18339 del 27/08/2014; Cass. n. 2209 del 01/02/2007)” (Cass. n. 24758/2021).
Pertanto, se risulta che il rapporto contrattuale non è più in corso di esecuzione o comunque non è fornita alcuna allegazione in ordine alla sua prosecuzione, tenuto conto che i crediti azionati in giudizio si riferiscono a prestazioni già eseguite, può ritenersi sufficiente la prova della notifica al debitore ceduto, documentata in atti, non essendo richiesto alcun atto di assenso da parte dell'amministrazione.
Aggiungasi che è fortemente dubbia l'applicabilità della disciplina speciale in tema di cessione dei crediti agli enti locali, tenuto conto del carattere eccezionale della normativa. Infine, risulta esperita la procedura di mediazione con esito negativo.
Nel merito, parte attrice ha prodotto, oltre agli atti di cessione, le note di debito predisposte dalla medesima società attrice e le fatture emesse nonché il contratto per la prestazione del servizio di raccolta e di smaltimento rifiuti sottoscritto dal con la società Progetto Gestione Bari 5 Controparte_1
s.r.l. A fronte di pagamenti eseguiti nei confronti delle società cedenti in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio, la società attrice ha ridotto il credito ad € 21.657,74, portato dalla fattura n. 39, in atti, emessa in data 13.02.2020 dalla società Progetto Gestione Bari 5 s.r.l., unica rimasta impagata, come riconosciuto dalle parti.
Alla luce della documentazione prodotta, ivi compreso il contratto, può ritenersi provato in atti il credito per sorte capitale di € 21.657,74. Su tale importo sono dovuti gli interessi moratori ex artt. 1224 c.c., 2 e 5 d.lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla scadenza della fattura rimasta impagata e sino al saldo effettivo, trattandosi di un debito di valuta originariamente in essere tra impresa e pubblica amministrazione, nonchè gli interessi anatocistici ex artt. 1283 c.c. e 1284 co.4 c.c. sugli interessi moratori dovuti almeno per sei mesi, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale. Parte convenuta è, altresì, tenuta al pagamento dell'ulteriore importo di € 40,00 ex art. 6, II co., d.lgs. n.
231/2002 come novellato dal d.lgs. n. 192/2012, quale importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento del danno da parte del debitore per il mancato pagamento della fattura costituente la sorte capitale. Sul punto va precisato che i predetti interessi vanno riconosciuti solo sull'importo di € 21.657,74 di cui alla fattura n. 39 del 13.02.2020, e non sul maggiore importo richiesto con atto di citazione, atteso che il pagamento delle ulteriori quattro fatture è intervenuto prima dell'instaurazione del presente procedimento nei confronti delle società cedenti, come risulta dalla nota dell'08.09.2021 trasmessa dal
. Controparte_1
Gli ulteriori interessi richiesti da parte attrice, relativi a crediti diversi da quelli azionati quale sorte capitale, non possono ritenersi adeguatamente documentati in assenza di prova adeguata del credito per sorte capitale e della possibilità di verifica del computo degli interessi.
pagina 4 di 5 È inammissibile la domanda subordinata di arricchimento senza causa in presenza di un'azione di adempimento contrattuale esperibile e, di fatto, esperita. L'azione ex art. 2041 c.c., infatti, è come noto un'azione meramente residuale e tale residualità va valutata in astratto (Cass. SS.UU. n. 33954/2023). Le spese processuali vanno compensate per la metà, tenuto conto dell'esito finale del giudizio e della complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. Cass. n. 18125/2017, Cass. n. 17469/2007), applicati i valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa
Paola Cesaroni, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (già Parte_1 [...]
nei confronti di , così provvede: Parte_2 Controparte_1
- accoglie in parte la domanda e condanna il al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attrice, della somma di € 21.657,74 per sorte capitale, oltre interessi moratori e anatocistici come indicati in motivazione sub II e III sulla minor somma indicata, nonché della somma di € 40,00 ex art. 6 del d.lgs. 231/2002;
- rigetta la domanda per il residuo;
- compensa per la metà le spese processuali e condanna il a rimborsare Controparte_1 all'attrice la restante metà che liquida in € 2.500,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Bari, 11 settembre 2025
Il Giudice
dott. Paola Cesaroni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Cesaroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 109/2021 promossa da:
(già in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2 p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. BONALUME PAOLO, domiciliata come in atti ATTRICE
CONTRO
, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Giuseppe Marseglia
CONVENUTO
CONCLUSIONI All'udienza del 13.05.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate nelle note di trattazione scritta inviate in ossequio al decreto del 02.04.2025, la causa era riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio il Parte_2 [...]
formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“In via principale, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte del dei Parte_2 Controparte_1 seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il al relativo pagamento Controparte_1 in favore di Parte_2 I. € 36.777,53 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 200,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
pagina 1 di 5 V. € 1.256,15 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte di parte convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
VII. € 320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le n. 8 fatture il cui tardivo pagamento da parte di parte convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito;
In via subordinata, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte di parte convenuta e, per l'effetto, condannare Parte_2 parte convenuta al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse Parte_2 ritenuta dovuta a per: − sorte capitale, − interessi moratori maturati e Parte_2 maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, − interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
− importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte di parte convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito;
In via ulteriormente subordinata, per l'eventualità in cui parte convenuta dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di Parte_2 ad ottenere il pagamento da parte di parte convenuta e, per l'effetto, condannare parte convenuta
[...] al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta Parte_2
a per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a Parte_2 titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.” La società dichiarava di agire quale cessionaria dei crediti vantati da Olivetti s.p.a. e Progetto Gestione Bacino Bari 5 s.r.l. nei confronti dell'Ente per fatture emesse in esecuzione di contratti di fornitura e prestazioni di servizi intervenuti con il convenuto, in forza di appositi contratti di cessione pro CP_1 soluto.
Si costituiva in giudizio il , eccependo l'improcedibilità della domanda per Controparte_1 mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, la nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza, il difetto di legittimazione attiva di per Parte_2 mancata notifica della cessione e inopponibilità della stessa, e -nel merito- l'infondatezza della domanda.
Esperito, con esito negativo, il procedimento di mediazione, venivano concessi i termini ex art. 183 co.6
c.p.c.
Con la prima memoria, parte attrice precisava di proseguire il giudizio per i seguenti importi:
€ 21.657,74 per sorte capitale, di cui alla fattura n. 39 emessa in data 13.02.2020 dalla società Progetto Gestione Bari Cinque S.r.l.; pagina 2 di 5 gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla sorte capitale azionata con l'atto di citazione,
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura costituente la predetta sorte capitale – scadenza riportata nel predetto elenco (colonna “Data Scadenza); gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
€ 200,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo;
€ 1.256,15 a titolo di ulteriori interessi di mora ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito azionate con la citazione, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
€ 320,00 quale importo dovuto ai sensi dell'art.6, comma 2, del D.LGS n.231/02 come novellato dal D.LGS n. 192/12 corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento da parte dell'Ente ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa, istruita con prove documentali, era rimessa all'udienza di precisazione delle conclusioni e riservata per la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione. Preliminarmente, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza del petitum e della causa petendi è infondata.
Sul punto, va osservato che la declaratoria di nullità ex art. 164, co. IV, c.p.c. della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento dev'essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (Cass. n. 1681/2015).
pagina 3 di 5 Nella specie, la società attrice ha puntualmente esposto le proprie ragioni di fatto e di diritto a sostegno della domanda formulata, circostanziandole adeguatamente e consentendo all'ente convenuto un'adeguata difesa.
Con riferimento alla cessione dei crediti, deve osservarsi quanto segue.
Condividendo l'orientamento prevalente della Suprema Corte, deve ritenersi che “con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A., il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica (Cass. n. 18339 del 27/08/2014; Cass. n. 2209 del 01/02/2007)” (Cass. n. 24758/2021).
Pertanto, se risulta che il rapporto contrattuale non è più in corso di esecuzione o comunque non è fornita alcuna allegazione in ordine alla sua prosecuzione, tenuto conto che i crediti azionati in giudizio si riferiscono a prestazioni già eseguite, può ritenersi sufficiente la prova della notifica al debitore ceduto, documentata in atti, non essendo richiesto alcun atto di assenso da parte dell'amministrazione.
Aggiungasi che è fortemente dubbia l'applicabilità della disciplina speciale in tema di cessione dei crediti agli enti locali, tenuto conto del carattere eccezionale della normativa. Infine, risulta esperita la procedura di mediazione con esito negativo.
Nel merito, parte attrice ha prodotto, oltre agli atti di cessione, le note di debito predisposte dalla medesima società attrice e le fatture emesse nonché il contratto per la prestazione del servizio di raccolta e di smaltimento rifiuti sottoscritto dal con la società Progetto Gestione Bari 5 Controparte_1
s.r.l. A fronte di pagamenti eseguiti nei confronti delle società cedenti in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio, la società attrice ha ridotto il credito ad € 21.657,74, portato dalla fattura n. 39, in atti, emessa in data 13.02.2020 dalla società Progetto Gestione Bari 5 s.r.l., unica rimasta impagata, come riconosciuto dalle parti.
Alla luce della documentazione prodotta, ivi compreso il contratto, può ritenersi provato in atti il credito per sorte capitale di € 21.657,74. Su tale importo sono dovuti gli interessi moratori ex artt. 1224 c.c., 2 e 5 d.lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla scadenza della fattura rimasta impagata e sino al saldo effettivo, trattandosi di un debito di valuta originariamente in essere tra impresa e pubblica amministrazione, nonchè gli interessi anatocistici ex artt. 1283 c.c. e 1284 co.4 c.c. sugli interessi moratori dovuti almeno per sei mesi, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale. Parte convenuta è, altresì, tenuta al pagamento dell'ulteriore importo di € 40,00 ex art. 6, II co., d.lgs. n.
231/2002 come novellato dal d.lgs. n. 192/2012, quale importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento del danno da parte del debitore per il mancato pagamento della fattura costituente la sorte capitale. Sul punto va precisato che i predetti interessi vanno riconosciuti solo sull'importo di € 21.657,74 di cui alla fattura n. 39 del 13.02.2020, e non sul maggiore importo richiesto con atto di citazione, atteso che il pagamento delle ulteriori quattro fatture è intervenuto prima dell'instaurazione del presente procedimento nei confronti delle società cedenti, come risulta dalla nota dell'08.09.2021 trasmessa dal
. Controparte_1
Gli ulteriori interessi richiesti da parte attrice, relativi a crediti diversi da quelli azionati quale sorte capitale, non possono ritenersi adeguatamente documentati in assenza di prova adeguata del credito per sorte capitale e della possibilità di verifica del computo degli interessi.
pagina 4 di 5 È inammissibile la domanda subordinata di arricchimento senza causa in presenza di un'azione di adempimento contrattuale esperibile e, di fatto, esperita. L'azione ex art. 2041 c.c., infatti, è come noto un'azione meramente residuale e tale residualità va valutata in astratto (Cass. SS.UU. n. 33954/2023). Le spese processuali vanno compensate per la metà, tenuto conto dell'esito finale del giudizio e della complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. Cass. n. 18125/2017, Cass. n. 17469/2007), applicati i valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa
Paola Cesaroni, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (già Parte_1 [...]
nei confronti di , così provvede: Parte_2 Controparte_1
- accoglie in parte la domanda e condanna il al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attrice, della somma di € 21.657,74 per sorte capitale, oltre interessi moratori e anatocistici come indicati in motivazione sub II e III sulla minor somma indicata, nonché della somma di € 40,00 ex art. 6 del d.lgs. 231/2002;
- rigetta la domanda per il residuo;
- compensa per la metà le spese processuali e condanna il a rimborsare Controparte_1 all'attrice la restante metà che liquida in € 2.500,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Bari, 11 settembre 2025
Il Giudice
dott. Paola Cesaroni
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