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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/06/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 20/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7483/2023, pubblicata il 02/10/2023,
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in VIA PRINCIPE DI BELMONTE 103/C 90139
PALERMO, con il patrocinio dell'Avv. POLIZZI FILIPPO (C.F.
) e dell'Avv. GIAMBRONE GABRIELE C.F._1
( ) VIA LIBERTÀ, 37/I 90100 PALERMO;
C.F._2
( ) VIA GIOVANNI Parte_2 C.F._3
BONANNO, 122 90143 PALERMO , elettivamente domiciliata in VIA DELLA
LIBERTA', 37 90100 PALERMO presso lo Studio dell'Avv. POLIZZI FILIPPO
e dell'Avv. GIAMBRONE GABRIELE ) VIA C.F._2
LIBERTÀ, 37/I 90100 PALERMO;
Parte_2
( ) VIA GIOVANNI BONANNO, 122 90143 C.F._3
PALERMO; giusta delega in atti;
pagina 1 di 19 -APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale AR P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in ISOLA NUOVA DEL
TRONCHETTO 14 30135 VENEZIA, con il patrocinio dell'Avv. DE PAOLI
ANTONIO (C.F. ), elettivamente domiciliata in SAN C.F._4
MARCO, 2757 30124 VENEZIA presso lo Studio dell'Avv. DE PAOLI
ANTONIO, giusta delega in atti;
-APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7483/2023, pubblicata il 02/10/2023, in materia di “Altri contratti atipici”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza (n.
7483/2023) resa in data 02.10.2023, emessa dal Tribunale Civile di Milano, Dott.
Federico Salmeri, Sezione Settima Civile, ricorrendo i gravi motivi indicati in narrativa;
Nel merito riformare la sentenza impugnata indi a che,
Rigettare - per i motivi indicati in narrativa ed in riforma della sentenza impugnata - tutte le domande spiegate dalla . AR
Accertare e dichiarare - per tutti i motivi indicati ai nn. I e II che precedono -
l'inefficacia e/o comunque la non operatività della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 4 della scrittura privata del 18.06.2018 e ciò per i motivi indicati in narrativa.
Ritenere e dichiarare nulla e/o comunque del tutto priva di effetti, la clausola di cui all'art. 5 della scrittura privata sottoscritta dalle parti e/o comunque Parte_ infondato il diritto al trasferimento dell'impianto da a NLP per tutti i motivi indicati in narrativa al n. III;
pagina 2 di 19 Sempre nel merito, in ogni caso
In subordine, accertare e dichiarare - per tutti i motivi indicati in narrativa ivi compreso il motivo V - il diritto di riduzione del corrispettivo dovuto dalla Parte_ in favore della NLP, facendo applicazione anche dei criteri di equità, indi
a che condannare, ai sensi degli artt. 2033 e/o 2041 c.c. alla restituzione delle maggiori somme corrisposte.
In ipotesi di accoglimento della domanda di riduzione del corrispettivo dovuto, compensare siffatto diritto di credito, tenuto conto delle somme già pignorate
Parte alla società sulla scorta dell'ordinanza di assegnazione resa all'udienza del
19/09/2023 r.g .e. 4597/2023, dal Tribunale di Milano) e liquidate in favore della e pari ad €28.830,10, ovvero, AR
Disporre ed in tal senso condannare l'appellata alla restituzione delle somme in eccedenza, in ipotesi, la suddetta somma, già nella disponibilità della società
e pari €28.830,10 sia maggiore rispetto alle somme che AR
verranno riconosciute in favore della stessa, sulla scorta della rinegoziazione che Parte_ verrà accordata in ordine ai canoni eventualmente dovuti dalla società per le ragioni indicate in narrativa;
In via istruttoria, si chiede - per i motivi indicati in narrativa - l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado e di cui alla memoria ex art. 183
c. VI, n. 3 che qui si riportano integralmente:
“A) Mezzi di prova contraria dalla quale emerge la differenza degli introiti della Parte_ prima e dopo la pandemia.
Visti i mezzi di prova indicati dalla convenuta nella sua memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c, si deposita la seguente documentazione, prima della pandemia:
a) Email del 19.04.2018 della società Amip Srl trasmessa alla a mezzo della quale viene comunicato il resoconto delle spese di manutenzione effettuate sull'impianto di via Forlanini;
pagina 3 di 19 b) Contratto definitivo di vendita di impianti pubblicitari tra CP_2
attestante l'importo pari ad €190.000,00, corrisposto dalla convenuta
[...]
per l'acquisto di alcuni impianti, tra i quali quello di Via Forlanini;
c) Fattura n. 018 del 25.02.2019, emessa dalla ei confronti della Dentsu
Aegis Network Italia S.p.a. per una campagna pubblicitaria “Wind Tre”, da esporsi sul palo di via Forlanini, dal 04.02.2019 al 17.02.2019, per un importo complessivo pari ad €9.760,00 (incluse tasse);
d) Fattura n. 030 del 29.03.2019, emessa dalla ei confronti della Adcity
S.r.l.. per una campagna pubblicitaria “Tim Fibra”, da esporsi sull'impianto di via Forlanini, dal 18.03.2019 al 31.03.2019, per un importo pari ad €7.400,00 oltre tasse;
e) Email del 06.12.2019 trasmessa dalla società Publicis Media alla a mezzo della quale viene comunicata l'accettazione da parte di Alitalia dell'affissione della campagna pubblicitaria sull'impianto di via Forlanini, per l'importo di €7.000,00, oltre €1.000,00 di produzione per il periodo dal
16.12 al 31.12;
f) Fattura n. 017 del 14.02.2020, emessa dalla ei confronti della Carat
Italia S.p.a... per una campagna pubblicitaria “Vodafone”, da esporsi sull'impianto di via Forlanini, dal 03.02.2020 al 16.02.2020, per un importo pari ad €7.000,00, oltre tasse;
Dopo la pandemia:
Parte g) Fattura n. 32 del 10.08.2020, emessa dalla società in favore della società per una campagna pubblicitaria, dalla quale si evince Parte_3
che per l'affissione di tale campagna dal 07.07.2020 al 31.08.2020 sugli impianti di via Suzzani e di via Forlanini, il compenso pattuito era pari ad
€1.500,00 per entrambi;
Parte h) Email e fattura del 28.07.2021, emessa dalla società n favore della società relativamente ad una campagna esposta Parte_3
sull'impianto di via Forlanini, dal 01.01.2021 al 31.08.2021 (8 MESI), per pagina 4 di 19 un importo complessivo pari ad €9.760,00 (di cui e1.760,00 a titolo di tasse);
i) Accordo concluso tra le società Vat e del 28.07.2021 e Parte_3
fattura del 06.10.2021, relativamente all'esposizione di una campagna pubblicitaria da esporsi su quattro impianti, tra i quali quello di via
Forlanini, per il periodo compreso dal 16.09.2021 al 30.09.2021 al prezzo di €55.000,00 per tutti e 4 i predetti impianti, oltre la prosecuzione della campagna omaggio dal 01.10.2021 al 16.10.2021;
j) Accordo concluso tra le società Vat e del 21.10.2021, Parte_3
relativamente all'esposizione di una campagna pubblicitaria affissa su quattro impianti dal 01.11.2021 al 10.11.2021 e dal Controparte_3
01.12.2021 al 20.12.2021; Forlanini dal 01.11.2021 al 30.11.2021; CP_4
dal 01.11.2021 al 30.11.2021 e Suzzani dal 01.11. 2021.al 30.11.2021) al prezzo di €55.000,00;
Parte k) Corrispondenza email del 06/07.12.2021 tra la la a mezzo Parte_3
della quale viene pattuita la prosecuzione della campagna pubblicitaria sugli impianti di e Viale Forlanini per il mese di dicembre 2021 al Controparte_3
prezzo complessivo pari ad €6.000,00 per entrambi gli impianti;
Parte l) Accordo concluso tra le società e del 28.03.2022, Parte_3
relativamente all'esposizione di una campagna pubblicitaria affissa su quattro impianti;
Forlanini; e Suzzani) per il periodo compreso Controparte_3 CP_4
dal 01.04.2022 al 15.04.2022 al prezzo di €55.000,00 per tutti e 4 i predetti impianti, oltre la prosecuzione della campagna omaggio dal 16.04.2022 al
30.04.2022; Parte m) Fattura n. IP5 del 28.02.2022, emessa dalla n favore di Parte_4
per l'affissione di una campagna pubblicitaria sugli impianti di
[...]
Viale Forlanini e Piazza Cavour, per il periodo dal 01.03.2022 al 31.03.2022, per
l'importo di €28.000,00, più tasse;
pagina 5 di 19 Parte n) Fattura n. IP15 del 06.05.2022, emessa dalla in favore di
[...]
per l'affissione di una campagna pubblicitaria sugli impianti Parte_4
di Viale Forlanini e Piazza Cavour, per il periodo dal 08.05.2022 al 22.05.2022, per l'importo di €15.000,00, oltre la prosecuzione a titolo gratuito dal 23.05.2022 al 31.05.2022 sui predetti impianti;
Parte o) E-mail del 07.06.2022 trasmessa dalla società lla società , Parte_4
a mezzo della quale veniva offerta la prosecuzione a titolo gratuito della campagna pubblicitaria sull'impianto di Viale Forlanini, fino al 14.06.2022;
Parte p) Fattura n. IP23 del 31.07.2022, emessa dalla nei confronti della società per una campagna pubblicitaria, da esporsi su due Controparte_5
impianti, siti in via Forlanini e in via Lugano, dal 01.08.2022 al 15.08.2022, per un importo pari ad €3.660,00 (di cui €660,00 a titolo di tasse)”.
Riformare la sentenza impugnata nella parte relativa alla spese del giudizio e disporre la condanna della società al pagamento delle spese AR
di lite.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi.
Per AR
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
In via preliminare e nel merito: rigettare l'appello perché inammissibile nonché infondato sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare in parte qua la sentenza impugnata n. 7483/2023, pubblicata il 02/10/2023 ed afferente al giudizio avente R.G. n. 44440/2021, instaurato dinnanzi al Tribunale di Milano;
Parte accogliere l'appello incidentale proposto da NLP e per l'effetto condannare al pagamento in favore di NLP della somma di € 72.800,00, ovvero quel diverso
pagina 6 di 19 importo che dovesse essere accertato e ritenuto di giustizia, oltre iva, canoni, interessi maturati e maturandi, come sopra.
In via istruttoria: si insiste per il rigetto delle istanze, deduzioni e produzioni avversarie, in quanto inammissibili, irrilevanti, ininfluenti, documentalmente smentite nonché tardive e si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte in narrativa, nello specifico:
1) Prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1. “Vero che nel corso del 2020, 2021 e 2022 l'impianto pubblicitario di
[...]
presente presso l'area parcheggio gestita da in Pt_1 AR
Milano, Viale Forlanini 123, collocato fronte strada e prospettante sul medesimo
Viale Forlanini, come da foto che si rammostra (doc. 4 di parte attrice), recava esposta messaggistica pubblicitaria”;
2. “Vero che nel corso del 2020, 2021 e 2022 la messaggistica pubblicitaria da esporsi sull'impianto pubblicitario di cui sopra veniva periodicamente sostituita,
e ciò senz'altro in data 5.11.2021, 5.02.2022 e 8.04.2022, come da immagini fotografiche che si rammostrano (doc. 8 di parte attrice)”;
3. “Vero che l'impianto che si rammostra (doc. 4 di parte attrice) era già presente presso l'area parcheggio gestita da così come si AR
presenta nelle immagini fotografiche rammostrate, già prima del 2018”;
4. “Vero che dal 2018 al 2021 incluso, non sono state svolte presso l'impianto di cui si discute opere di variazione strutturale o più in generale opere di portata tale da modificarne le caratteristiche e l'aspetto”; si indicano come testi i Signori:
− Testimone_1
− Testimone_2
− Testimone_3
− Testimone_4
pagina 7 di 19 tutti reperibili presso il luogo di lavoro (alle dipendenze di AR
, in Viale Forlanini 123 - 20134 Milano;
[...]
− , residente in [...] – 20134 Milano Controparte_6
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, ai sensi dell'art.
91 c.p.c., IVA e CPA come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
( di seguito NLP), società che gestisce un parcheggio in Viale AR
Forlanini a Milano, conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, la
[...]
al fine di ottenere, in virtù dell' inadempimento di quest'ultima, la condanna Pt_1
al pagamento del corrispettivo contrattualmente previsto in forza della scrittura privata tra le medesime stipulata, nonché l'accertamento del trasferimento della proprietà dell'impianto pubblicitario e delle relative autorizzazioni e permessi, con compensazione della somma di € 8.000,00.
Affermava che in data 18.06.2018 aveva stipulato con la un contratto Parte_1
denominato “scrittura privata”, avente ad oggetto la collocazione e lo sfruttamento da parte della stipulante, sul fondo gestito da NLP, di un impianto pubblicitario fronte strada (prospettante su Viale Forlanini), costituito da un monotubo a sostegno di due cassonetti luminosi di dimensione rettangolare e della misura di
6 metri lineari di larghezza per 3 di altezza, sui quali viene esposta la messaggistica pubblicitaria;
che il corrispettivo mensile pattuito era pari ad euro
1.400,00 più IVA;
che aveva omesso il pagamento delle mensilità di Parte_1
febbraio e marzo 2020, nonché di quelle decorrenti da agosto 2020; che, pertanto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui al punto 4 del contratto, aveva comunicato a l'intervenuta risoluzione del contratto con PEC del 9 Parte_1
settembre 2021.
Si costituiva contestando in fatto e diritto la pretesa avversaria. Parte_1
Evidenziava che l'omesso pagamento delle mensilità era avvenuto nel periodo del lockdown da Covid 19, mesi in cui non avrebbe potuto svolgere la Parte_1
propria attività e dunque non avrebbe fruito di alcuna entrata patrimoniale, a pagina 8 di 19 fronte di un impianto pubblicitario sito all'ingresso di Milano, in prossimità dell'aeroporto di Linate, luogo dichiarato zona rossa, con forte riduzione della mobilità e che, pertanto, l'inadempimento lamentato da NLP non era, quindi, a lei addebitabile, bensì allo stato di emergenza, con la conseguente insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di risoluzione del contratto. contestava, inoltre, la validità della clausola n. 5, tenuto conto Parte_1
dell'esiguo corrispettivo di € 8.000,00 a fronte delle somme ingenti sostenute per la realizzazione e collocazione dell'impianto e oltretutto nulla in quanto priva della doppia sottoscrizione di cui all'art. 1341 c.c..
Da ultimo, contestava l'ammontare delle mensilità pretese da NLP, chiedendo la riduzione del canone in considerazione della pandemia da Covid-19.
In corso di causa, su istanza di parte attrice, veniva emessa ordinanza ex art. 186- ter c.p.c. con la quale veniva condannata al pagamento in favore di Parte_1
ella somma di € 22.400,00 oltre iva ed interessi AR
ex D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole mensilità al saldo effettivo, detratta la somma di € 8.000,00, oltre al pagamento delle spese di lite relative alla predetta ordinanza, liquidate in € 267,00 per spese esenti ed € 540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre IVA ,se e in quanto dovuta, e c.p.a.
Il Tribunale di Milano con la sentenza qui impugnata, n. 7483/2023, pubblicata il
02/10/2023, così statuiva:
“ 1) accoglie le domande di parte attrice;
2) accerta e dichiara la risoluzione del contratto intercorso tra le parti, a far data dal 9 settembre 2021, per l'inadempimento di parte convenuta;
3) condanna parte convenuta a corrispondere in favore di parte attrice la somma di € 37.800,00 oltre IVA ed interessi ex D.Lgs. 231/02 a decorrere dalla scadenza delle singole mensilità sino al saldo effettivo, detratto l'importo di € 8.000,00;
4) accerta e dichiara che l'impianto pubblicitario sito in Milano, viale Forlanini,
n. 123, Milano, costituito da un monotubo portante n. 2 cassonetti luminosi
pagina 9 di 19 pubblicitari del formato 6X3 cadauno, oltre alle relative autorizzazioni e permessi, è di proprietà di parte attrice a far data dal 9 ottobre 2021;
5) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in € 264,00 per spese esenti ed € 6.713,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge”.
Il percorso argomentativo del Tribunale può essere così riassunto.
Il Tribunale ha dichiarato risolto il contratto inter partes per l'inadempimento di in quanto ha ritenuto che il mancato versamento dei canoni non fosse Parte_1
giustificato atteso che “il danno da limitata visibilità del cartellone pubblicitario durante l'emergenza sanitaria è stato subito dalle imprese che hanno affittato lo Parte spazio pubblicitario e non invece dal gestore del suddetto spazio. Parte si limita a gestire lo spazio pubblicitario, ma non è il soggetto direttamente pubblicizzato, come (per il periodo del lockdown) il suo cliente Parte_3
rappresentato nelle fotografie allegate da parte attrice”.
Il Tribunale ha poi ritenuto che non avesse dimostrato di aver subito Parte_1
alcun danno, non avendo prodotto “alcun documento a dimostrazione per esempio: (i) del recesso da parte dei propri clienti dai contratti di pubblicità ovvero (ii) del decremento patrimoniale subìto proprio nei periodi di emergenza sanitaria”; evidenziando al contrario che “il segno negativo del bilancio già Parte emerge per l'anno 2019, precedente al Covid (cfr. doc. n. 5 ”.
Ha poi ritenuto applicabile la clausola n. 5 del contratto, che prevede che “Al termine del contratto, da qualsiasi ragione dipesa e, dunque anche a seguito di Parte risoluzione per inadempimento, dovrà tempestivamente rimuovere
l'impianto a propria cura e spese rilasciando il terreno libero da cose, detriti e dall'impianto medesimo ed in buono stato. Nel caso ciò non avvenga nei 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto, NLP avrà la facoltà di rilevare l'impianto
e le relative autorizzazioni e permessi per euro 8.000, ovvero, di far rimuovere
Parte l'impianto addebitando a i costi sostenuti per la rimozione, lo smaltimento
pagina 10 di 19 e/o la riconsegna”, osservando che “ La facoltà di NLP di rilevare l'impianto non
Parte dipende dunque dall'inadempimento di alla obbligazione di pagamento, bensì dalla omessa rimozione dell'impianto nei trenta giorni successivi alla cessazione del rapporto, anche se per inadempimento”.
Ha così dichiarato il trasferimento della proprietà dell'impianto pubblicitario sito in Milano, viale Forlanini, n. 123, Milano, costituito da un monotubo portante n.
2 cassonetti luminosi pubblicitari del formato 6X3 cadauno, a far data da trenta giorni dall'avvenuta risoluzione del contratto (9 settembre 2021) e dunque dal 9 ottobre 2021.
Da ultimo ha condannato a corrispondere all'attrice l'importo Parte_1
complessivo di € 37.800,00 oltre IVA ed interessi ex D.Lgs. 231/02 a decorrere dalla scadenza delle singole mensilità sino al saldo effettivo, di cui euro €
22.400,00 oltre IVA a titolo di canoni non pagati fino alla data della risoluzione del contratto (9 settembre 2021), pari a n. 16 mensilità ed € 15.400,00 oltre IVA, per l'occupazione della porzione di terreno sino al 15 agosto 2022, pari a 11 mensilità, detratto l'importo di € 8.000,00 per il trasferimento della proprietà Parte_ dell'impianto da a NLP.
Per il periodo successivo, per contro, il Tribunale ha rigettato la domanda di NLP Parte_ s.r.l., non essendoci la prova che abbia utilizzato l'impianto; ha, quindi, concluso che il medesimo sia stato rilasciato per fatti concludenti.
Avverso detta sentenza hanno interposto appello sia che la Parte_1 CP_1
che ha, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art.
[...]
342 c.p.c..
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, alla prima udienza del 15 ottobre 2024, il Consigliere Istruttore ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 20 maggio 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
pagina 11 di 19 Con provvedimento presidenziale del 24 gennaio 2025, la causa è stata riassegnata alla sottoscritta relatrice.
All' udienza del 20 maggio 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha interposto appello, affidando il gravame a sei motivi di censura. Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante denuncia:
1. “ (1.a). Erroneità della sentenza nella parte in cui si dichiara che l'omesso Parte pagamento delle mensilità da parte della società on trova giustificazione nel lockdown e
Parte (1.b). Erroneità della sentenza nella parte in cui si ritiene che la non abbia dato prova delle proprie eccezioni: violazione degli artt. 1218 c.c., 2697 c.c.; error in procedendo per violazione ed errata interpretazione dell'art. 1218 e 2697
c.c., 183, 115 e 116 c.p.c.”.
Sostiene, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, che i mancati pagamenti a titolo di canoni, non siano a lei imputabili, bensì siano imputabili alla pandemia e che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice, dalla lettura dei bilanci della , emerge che, per gli anni 2020 e 2021, la stessa Controparte_7
ha subito una notevole contrazione e paralisi della propria attività.
Insiste per l'ammissione delle prove orali dedotte in primo grado ed erroneamente rigettate e contesta che la documentazione da lei prodotta in primo grado con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 3 c.p.c. sia tardiva.
Con il secondo motivo, l'appellante denuncia “la insussistenza dei presupposti per la invocata clausola risolutiva espressa richiamata dalla , AR
violazione e falsa applicazione e/o interpretazione degli artt. 1456 e 1457 c.c.; violazione degli art. 1375 e ss. c.c.; violazione delle norme in tema di onere della
pagina 12 di 19 prova ex artt. 1218 e 2697 c.c..; violazione delle norme in tema di buona fede;
violazione dell'art. 1384 e dell'art. 1419 c.c. c.c.”.
Ribadisce che i mancati introiti, non erano alla medesima imputabili, bensì alla situazione di crisi verificatasi a seguito della pandemia e con riguardo alla
“Comunicazione di risoluzione del contratto del 2.12.2019” ne contesta la rilevanza, attesa la tolleranza di NLP. Richiama sul punto alcune pronunce in materia locatizia.
Con il terzo motivo, l'appellante, denuncia: “nullità della clausola di cui all'art.
5 della scrittura privata sottoscritta dalle parti;
violazione e falsa applicazione
e/o interpretazione dell'art. 2932 c.c.; eccessiva onerosità della clausola di cui all'art. 5 del contratto;
violazione dell'art. 1384 c.c.”.
Lamenta che il Tribunale abbia applicato la clausola n. 5 del contratto, sia perché alcun inadempimento era a lei imputabile, sia perché tale clausola non può ritenersi valida“posto che la stessa altera il sinallagma contrattuale.”
Evidenzia come il previsto corrispettivo pari ad €8.000, a fronte del trasferimento del bene, appaia notevolmente esiguo, in considerazione delle ingenti somme da lei sostenute per collocare l'impianto e ottenere le autorizzazioni;
da qui il carattere anche sanzionatorio della misura.
Aggiunge che tale clausola era da considerarsi nulla in quanto non debitamente sottoscritta ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Con il quarto motivo, contesta la quantificazione del dovuto, in considerazione del fatto che, stante la pandemia, il canone andava ridotto.
Con il quinto motivo, rubricato “Sulla ripetizione delle somme in favore della Parte
domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. ovvero di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; eccezione di compensazione”l'appellante chiede che, in caso di riduzione del canone pattuito e di accoglimento dell'appello, le vengano restituiti gli importi versati.
pagina 13 di 19 Con il sesto motivo, l'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata in punto spese di lite, stante la fondatezza della sua impugnazione.
APPELLO INCIDENTALE DI Parte_5
ha proposto appello incidentale, affidando il gravame ad un unico motivo di
[...]
censura.
Lamenta che il Tribunale abbia condannato al pagamento della sola Parte_1
somma di euro 37.800,00 oltre Iva e interessi, quando, invece avrebbe dovuto condannare a corrispondere il dovuto fino all'effettivo rilascio Parte_1
dell'impianto.
Chiede, quindi, che in riforma della sentenza impugnata, venga Pt_1
condannata al pagamento delle mensilità insolute maturate, pari, a giugno 2024,
a 52 mensilità, corrispondenti ad € 72.800,00 più iva ed interessi ex art 4 D.Lgs.
231/02, maggiorate delle mensilità che matureranno fino all'effettiva liberazione e consegna dell'impianto, ciò a titolo di corrispettivo contrattuale nonché di risarcimento del danno.
Si deve preliminarmente rilevare che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cod. proc. civ. è priva di pregio e va pertanto respinta. Il gravame per vero si profila conforme ai requisiti essenziali di forma/contenuto espressi nell'articolo citato, dovendo ritenersi che l'onere di specificità dei motivi di appello possa ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr.
Cass., Sez. 3, sent. 18 settembre 2015, n. 18307).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare, non solo le statuizioni oggetto di gravame, ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico adeguatamente articolato e si esprimono in termini di chiara contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
pagina 14 di 19 Ciò detto, ritiene questa Corte che l'appello principale proposto da non Parte_1
possa essere accolto, mentre meriti accoglimento quello proposto da N.L.P. S.r.l.
Quanto all'appello principale, si osserva che correttamente il Tribunale ha dichiarato risolto il contratto inter partes, stante l'inadempimento di , a Parte_1
nulla rilevando che il lockdown avrebbe causato l'impossibilità di versare i canoni pattuiti, ciò in quanto è pacifico che l'inadempimento di ha avuto inizio Parte_1
ben prima dell'avvento della pandemia e si è protratto anche successivamente, nonostante sia pacifico che l'impianto pubblicitario in questione abbia continuato Parte_ ad esporre la cartellonistica, ciò a significare che non ha sospeso la propria attività a causa della pandemia.
Deve evidenziarsi poi che il contratto in essere non è una locazione commerciale, ma è una scrittura privata finalizzata al godimento di un impianto pubblicitario, con la conseguenza che non rilevano le disposizioni e le pronunce giurisprudenziali richiamate dall'appellante in materia locatizia.
In ogni caso, ciò che rileva è che non ha fornito la prova di come il Parte_1
lockdown abbia determinato la conseguente impossibilità di rispettare le tempistiche di pagamento. Come correttamente evidenziato dal Tribunale, infatti,
“il danno da limitata visibilità del cartellone pubblicitario durante l'emergenza sanitaria è stato subito dalle imprese che hanno affittato lo spazio pubblicitario Parte e non invece dal gestore del suddetto spazio”.
Peraltro, anche i bilanci prodotti nulla provano, sia perché la contrazione è precedente al periodo della pandemia, sia perché non risulta se le contrazioni successivamente riscontrate siano conseguenza immediata e diretta della medesima.
Correttamente poi il Tribunale ha ritenuto tardiva la documentazione prodotta dall'appellante in primo grado con la memoria ex art. 183, sesto comma n. 3 c.p.c., sicchè deve ritenersi inammissibile la domanda, qui reiterata, di ammissione dei mezzi di prova già articolata nella memoria ex art 183, comma 6, n. 3, c.p.c.
pagina 15 di 19 Va poi condivisa la valutazione del Tribunale che ha ritenuto applicabile la clausola n. 5 del contratto, stante il venir meno del medesimo e la mancata liberazione degli spazi.
sostiene che tale clausola sia nulla, perché l'inadempimento sarebbe stato Pt_1
incolpevole, “perché altera il sinallagma contrattuale” in quanto i costi per collocare l'impianto e ottenere le autorizzazioni sono stati molto più ingenti rispetto agli €8.000,00 pattuiti per il trasferimento e perché la clausola, è vessatoria e manca della specifica approvazione per iscritto.
Tale doglianza non può essere accolta.
Come, infatti, correttamente osservato dal Tribunale “ la lamentata sproporzione tra la somma di € 8.000,00 da versarsi da parte di NLP e il costo sostenuto da Parte per la realizzazione e la collocazione dell'impianto non è dimostrata, non avendo la convenuta prodotto documentazione a dimostrazione del valore Parte dell'impianto (il doc. n. 2, tardivamente prodotto da solo con la memoria n.
3, dimostra esclusivamente il contratto di vendita, ma non anche il pagamento che avrebbe dovuto effettuarsi a mezzo bonifico o assegno circolare bancario).
Né può ritenersi che la clausola in esame rientri tra quelle di cui all'art. 1341
c.c.; invero, anche laddove detta clausola fosse qualificata come clausola penale, tuttavia va evidenziato che la clausola penale non rientra tra quelle elencate all'art. 1341, secondo comma, cc.”.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza si è espressa nel senso che: “In materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione” (cfr. Cass. sentenza n.
18550/2021).
Con riferimento al quantum dovuto, l'appellante sostiene che sia eccessivo in quanto il canone avrebbe dovuto subire una riduzione, stante la Pandemia.
pagina 16 di 19 Si rileva, tuttavia, che la richiesta riduzione non viene formulata solo per i canoni relativi al periodo maggiormente colpito dai provvedimenti emergenziali, ma anche per ottenere una revisione generale sino a tutto il 2022, sicchè il motivo è privo di pregio.
Consegue, quindi, l'assorbimento del quinto e sesto motivo di appello.
Venendo all'esame dell'appello incidentale, reputa la Corte che il medesimo Parte_ meriti accoglimento, in quanto non è contestato che ha continuato – invero, anche dopo il deposito della sentenza di primo grado – a godere dell'impianto pubblicitario.
In riforma, quindi, della sentenza impugnata, deve essere condannata al Pt_1
pagamento in favore di NLP delle ulteriori mensilità maturate fino a giugno 2024
e, quindi, a complessivi € 72.800,00, oltre i canoni e gli interessi maturandi fino alla data del rilascio effettivo, detratto l'importo di €. 8.000,00 per il trasferimento Parte della proprietà dell'impianto da NLP.
SPESE
In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità
l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord.
22 agosto 2018, n. 20920).
Le spese di lite, perciò, seguono la soccombenza di e vanno poste a suo Parte_1
carico ed in favore di NLP.
Esse si liquidano, ex D.M 147/2022, quanto al primo grado di giudizio, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da euro 52.001 a euro 260.000,00)
pagina 17 di 19 e in applicazione dei parametri medi in complessivi €. 14.103,00 di cui €. 2.552,00 per la fase di studio, € 1668,00 per la fase introduttiva, €. 5.670,00 per la fase istruttoria ed €. 4.253,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva
e c.p.a. come per legge e, quanto al secondo grado di giudizio, tenuto conto del valore della controversia (euro da 52.001 a euro 260.000,00) e in applicazione dei parametri medi (quanto alla fase di studio, introduttiva e decisionale) e minimi
(quanto alla fase di trattazione in assenza di attività istruttoria) in complessivi €.
12.154,00 di cui €. 2.977,00 per la fase di studio, €. 1.911,00 per la fase introduttiva, €. 2.163,00 per la fase di trattazione ed €. 5.103,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione principale proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di parte appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale promosso da Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7483/2023, CP_1
pubblicata il 02/10/2023, così provvede in sua parziale riforma che nel resto conferma:
1) Rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) In accoglimento dell'appello incidentale condanna a pagare a Parte_1 [...]
la somma di euro 72.800,00, oltre i canoni e gli AR
interessi maturandi fino alla data del rilascio effettivo, detratto l'importo di euro 8.000,00;
3) Condanna a rifondere in favore di le Parte_1 AR
spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano quanto al primo grado in complessivi euro 14.103,00 oltre rimborso spese generali, Iva e pagina 18 di 19 c.p.a. come per legge e, quanto al secondo grado di giudizio, in complessivi euro 12.154,00 oltre rimborso spese forfettarie, Iva e c.p.a. come per legge;
4) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso, in Milano il 26 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Adriana Cassano Cicuto
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7483/2023, pubblicata il 02/10/2023,
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in VIA PRINCIPE DI BELMONTE 103/C 90139
PALERMO, con il patrocinio dell'Avv. POLIZZI FILIPPO (C.F.
) e dell'Avv. GIAMBRONE GABRIELE C.F._1
( ) VIA LIBERTÀ, 37/I 90100 PALERMO;
C.F._2
( ) VIA GIOVANNI Parte_2 C.F._3
BONANNO, 122 90143 PALERMO , elettivamente domiciliata in VIA DELLA
LIBERTA', 37 90100 PALERMO presso lo Studio dell'Avv. POLIZZI FILIPPO
e dell'Avv. GIAMBRONE GABRIELE ) VIA C.F._2
LIBERTÀ, 37/I 90100 PALERMO;
Parte_2
( ) VIA GIOVANNI BONANNO, 122 90143 C.F._3
PALERMO; giusta delega in atti;
pagina 1 di 19 -APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale AR P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in ISOLA NUOVA DEL
TRONCHETTO 14 30135 VENEZIA, con il patrocinio dell'Avv. DE PAOLI
ANTONIO (C.F. ), elettivamente domiciliata in SAN C.F._4
MARCO, 2757 30124 VENEZIA presso lo Studio dell'Avv. DE PAOLI
ANTONIO, giusta delega in atti;
-APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7483/2023, pubblicata il 02/10/2023, in materia di “Altri contratti atipici”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza (n.
7483/2023) resa in data 02.10.2023, emessa dal Tribunale Civile di Milano, Dott.
Federico Salmeri, Sezione Settima Civile, ricorrendo i gravi motivi indicati in narrativa;
Nel merito riformare la sentenza impugnata indi a che,
Rigettare - per i motivi indicati in narrativa ed in riforma della sentenza impugnata - tutte le domande spiegate dalla . AR
Accertare e dichiarare - per tutti i motivi indicati ai nn. I e II che precedono -
l'inefficacia e/o comunque la non operatività della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 4 della scrittura privata del 18.06.2018 e ciò per i motivi indicati in narrativa.
Ritenere e dichiarare nulla e/o comunque del tutto priva di effetti, la clausola di cui all'art. 5 della scrittura privata sottoscritta dalle parti e/o comunque Parte_ infondato il diritto al trasferimento dell'impianto da a NLP per tutti i motivi indicati in narrativa al n. III;
pagina 2 di 19 Sempre nel merito, in ogni caso
In subordine, accertare e dichiarare - per tutti i motivi indicati in narrativa ivi compreso il motivo V - il diritto di riduzione del corrispettivo dovuto dalla Parte_ in favore della NLP, facendo applicazione anche dei criteri di equità, indi
a che condannare, ai sensi degli artt. 2033 e/o 2041 c.c. alla restituzione delle maggiori somme corrisposte.
In ipotesi di accoglimento della domanda di riduzione del corrispettivo dovuto, compensare siffatto diritto di credito, tenuto conto delle somme già pignorate
Parte alla società sulla scorta dell'ordinanza di assegnazione resa all'udienza del
19/09/2023 r.g .e. 4597/2023, dal Tribunale di Milano) e liquidate in favore della e pari ad €28.830,10, ovvero, AR
Disporre ed in tal senso condannare l'appellata alla restituzione delle somme in eccedenza, in ipotesi, la suddetta somma, già nella disponibilità della società
e pari €28.830,10 sia maggiore rispetto alle somme che AR
verranno riconosciute in favore della stessa, sulla scorta della rinegoziazione che Parte_ verrà accordata in ordine ai canoni eventualmente dovuti dalla società per le ragioni indicate in narrativa;
In via istruttoria, si chiede - per i motivi indicati in narrativa - l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado e di cui alla memoria ex art. 183
c. VI, n. 3 che qui si riportano integralmente:
“A) Mezzi di prova contraria dalla quale emerge la differenza degli introiti della Parte_ prima e dopo la pandemia.
Visti i mezzi di prova indicati dalla convenuta nella sua memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c, si deposita la seguente documentazione, prima della pandemia:
a) Email del 19.04.2018 della società Amip Srl trasmessa alla a mezzo della quale viene comunicato il resoconto delle spese di manutenzione effettuate sull'impianto di via Forlanini;
pagina 3 di 19 b) Contratto definitivo di vendita di impianti pubblicitari tra CP_2
attestante l'importo pari ad €190.000,00, corrisposto dalla convenuta
[...]
per l'acquisto di alcuni impianti, tra i quali quello di Via Forlanini;
c) Fattura n. 018 del 25.02.2019, emessa dalla ei confronti della Dentsu
Aegis Network Italia S.p.a. per una campagna pubblicitaria “Wind Tre”, da esporsi sul palo di via Forlanini, dal 04.02.2019 al 17.02.2019, per un importo complessivo pari ad €9.760,00 (incluse tasse);
d) Fattura n. 030 del 29.03.2019, emessa dalla ei confronti della Adcity
S.r.l.. per una campagna pubblicitaria “Tim Fibra”, da esporsi sull'impianto di via Forlanini, dal 18.03.2019 al 31.03.2019, per un importo pari ad €7.400,00 oltre tasse;
e) Email del 06.12.2019 trasmessa dalla società Publicis Media alla a mezzo della quale viene comunicata l'accettazione da parte di Alitalia dell'affissione della campagna pubblicitaria sull'impianto di via Forlanini, per l'importo di €7.000,00, oltre €1.000,00 di produzione per il periodo dal
16.12 al 31.12;
f) Fattura n. 017 del 14.02.2020, emessa dalla ei confronti della Carat
Italia S.p.a... per una campagna pubblicitaria “Vodafone”, da esporsi sull'impianto di via Forlanini, dal 03.02.2020 al 16.02.2020, per un importo pari ad €7.000,00, oltre tasse;
Dopo la pandemia:
Parte g) Fattura n. 32 del 10.08.2020, emessa dalla società in favore della società per una campagna pubblicitaria, dalla quale si evince Parte_3
che per l'affissione di tale campagna dal 07.07.2020 al 31.08.2020 sugli impianti di via Suzzani e di via Forlanini, il compenso pattuito era pari ad
€1.500,00 per entrambi;
Parte h) Email e fattura del 28.07.2021, emessa dalla società n favore della società relativamente ad una campagna esposta Parte_3
sull'impianto di via Forlanini, dal 01.01.2021 al 31.08.2021 (8 MESI), per pagina 4 di 19 un importo complessivo pari ad €9.760,00 (di cui e1.760,00 a titolo di tasse);
i) Accordo concluso tra le società Vat e del 28.07.2021 e Parte_3
fattura del 06.10.2021, relativamente all'esposizione di una campagna pubblicitaria da esporsi su quattro impianti, tra i quali quello di via
Forlanini, per il periodo compreso dal 16.09.2021 al 30.09.2021 al prezzo di €55.000,00 per tutti e 4 i predetti impianti, oltre la prosecuzione della campagna omaggio dal 01.10.2021 al 16.10.2021;
j) Accordo concluso tra le società Vat e del 21.10.2021, Parte_3
relativamente all'esposizione di una campagna pubblicitaria affissa su quattro impianti dal 01.11.2021 al 10.11.2021 e dal Controparte_3
01.12.2021 al 20.12.2021; Forlanini dal 01.11.2021 al 30.11.2021; CP_4
dal 01.11.2021 al 30.11.2021 e Suzzani dal 01.11. 2021.al 30.11.2021) al prezzo di €55.000,00;
Parte k) Corrispondenza email del 06/07.12.2021 tra la la a mezzo Parte_3
della quale viene pattuita la prosecuzione della campagna pubblicitaria sugli impianti di e Viale Forlanini per il mese di dicembre 2021 al Controparte_3
prezzo complessivo pari ad €6.000,00 per entrambi gli impianti;
Parte l) Accordo concluso tra le società e del 28.03.2022, Parte_3
relativamente all'esposizione di una campagna pubblicitaria affissa su quattro impianti;
Forlanini; e Suzzani) per il periodo compreso Controparte_3 CP_4
dal 01.04.2022 al 15.04.2022 al prezzo di €55.000,00 per tutti e 4 i predetti impianti, oltre la prosecuzione della campagna omaggio dal 16.04.2022 al
30.04.2022; Parte m) Fattura n. IP5 del 28.02.2022, emessa dalla n favore di Parte_4
per l'affissione di una campagna pubblicitaria sugli impianti di
[...]
Viale Forlanini e Piazza Cavour, per il periodo dal 01.03.2022 al 31.03.2022, per
l'importo di €28.000,00, più tasse;
pagina 5 di 19 Parte n) Fattura n. IP15 del 06.05.2022, emessa dalla in favore di
[...]
per l'affissione di una campagna pubblicitaria sugli impianti Parte_4
di Viale Forlanini e Piazza Cavour, per il periodo dal 08.05.2022 al 22.05.2022, per l'importo di €15.000,00, oltre la prosecuzione a titolo gratuito dal 23.05.2022 al 31.05.2022 sui predetti impianti;
Parte o) E-mail del 07.06.2022 trasmessa dalla società lla società , Parte_4
a mezzo della quale veniva offerta la prosecuzione a titolo gratuito della campagna pubblicitaria sull'impianto di Viale Forlanini, fino al 14.06.2022;
Parte p) Fattura n. IP23 del 31.07.2022, emessa dalla nei confronti della società per una campagna pubblicitaria, da esporsi su due Controparte_5
impianti, siti in via Forlanini e in via Lugano, dal 01.08.2022 al 15.08.2022, per un importo pari ad €3.660,00 (di cui €660,00 a titolo di tasse)”.
Riformare la sentenza impugnata nella parte relativa alla spese del giudizio e disporre la condanna della società al pagamento delle spese AR
di lite.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi.
Per AR
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
In via preliminare e nel merito: rigettare l'appello perché inammissibile nonché infondato sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare in parte qua la sentenza impugnata n. 7483/2023, pubblicata il 02/10/2023 ed afferente al giudizio avente R.G. n. 44440/2021, instaurato dinnanzi al Tribunale di Milano;
Parte accogliere l'appello incidentale proposto da NLP e per l'effetto condannare al pagamento in favore di NLP della somma di € 72.800,00, ovvero quel diverso
pagina 6 di 19 importo che dovesse essere accertato e ritenuto di giustizia, oltre iva, canoni, interessi maturati e maturandi, come sopra.
In via istruttoria: si insiste per il rigetto delle istanze, deduzioni e produzioni avversarie, in quanto inammissibili, irrilevanti, ininfluenti, documentalmente smentite nonché tardive e si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte in narrativa, nello specifico:
1) Prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1. “Vero che nel corso del 2020, 2021 e 2022 l'impianto pubblicitario di
[...]
presente presso l'area parcheggio gestita da in Pt_1 AR
Milano, Viale Forlanini 123, collocato fronte strada e prospettante sul medesimo
Viale Forlanini, come da foto che si rammostra (doc. 4 di parte attrice), recava esposta messaggistica pubblicitaria”;
2. “Vero che nel corso del 2020, 2021 e 2022 la messaggistica pubblicitaria da esporsi sull'impianto pubblicitario di cui sopra veniva periodicamente sostituita,
e ciò senz'altro in data 5.11.2021, 5.02.2022 e 8.04.2022, come da immagini fotografiche che si rammostrano (doc. 8 di parte attrice)”;
3. “Vero che l'impianto che si rammostra (doc. 4 di parte attrice) era già presente presso l'area parcheggio gestita da così come si AR
presenta nelle immagini fotografiche rammostrate, già prima del 2018”;
4. “Vero che dal 2018 al 2021 incluso, non sono state svolte presso l'impianto di cui si discute opere di variazione strutturale o più in generale opere di portata tale da modificarne le caratteristiche e l'aspetto”; si indicano come testi i Signori:
− Testimone_1
− Testimone_2
− Testimone_3
− Testimone_4
pagina 7 di 19 tutti reperibili presso il luogo di lavoro (alle dipendenze di AR
, in Viale Forlanini 123 - 20134 Milano;
[...]
− , residente in [...] – 20134 Milano Controparte_6
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, ai sensi dell'art.
91 c.p.c., IVA e CPA come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
( di seguito NLP), società che gestisce un parcheggio in Viale AR
Forlanini a Milano, conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, la
[...]
al fine di ottenere, in virtù dell' inadempimento di quest'ultima, la condanna Pt_1
al pagamento del corrispettivo contrattualmente previsto in forza della scrittura privata tra le medesime stipulata, nonché l'accertamento del trasferimento della proprietà dell'impianto pubblicitario e delle relative autorizzazioni e permessi, con compensazione della somma di € 8.000,00.
Affermava che in data 18.06.2018 aveva stipulato con la un contratto Parte_1
denominato “scrittura privata”, avente ad oggetto la collocazione e lo sfruttamento da parte della stipulante, sul fondo gestito da NLP, di un impianto pubblicitario fronte strada (prospettante su Viale Forlanini), costituito da un monotubo a sostegno di due cassonetti luminosi di dimensione rettangolare e della misura di
6 metri lineari di larghezza per 3 di altezza, sui quali viene esposta la messaggistica pubblicitaria;
che il corrispettivo mensile pattuito era pari ad euro
1.400,00 più IVA;
che aveva omesso il pagamento delle mensilità di Parte_1
febbraio e marzo 2020, nonché di quelle decorrenti da agosto 2020; che, pertanto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui al punto 4 del contratto, aveva comunicato a l'intervenuta risoluzione del contratto con PEC del 9 Parte_1
settembre 2021.
Si costituiva contestando in fatto e diritto la pretesa avversaria. Parte_1
Evidenziava che l'omesso pagamento delle mensilità era avvenuto nel periodo del lockdown da Covid 19, mesi in cui non avrebbe potuto svolgere la Parte_1
propria attività e dunque non avrebbe fruito di alcuna entrata patrimoniale, a pagina 8 di 19 fronte di un impianto pubblicitario sito all'ingresso di Milano, in prossimità dell'aeroporto di Linate, luogo dichiarato zona rossa, con forte riduzione della mobilità e che, pertanto, l'inadempimento lamentato da NLP non era, quindi, a lei addebitabile, bensì allo stato di emergenza, con la conseguente insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di risoluzione del contratto. contestava, inoltre, la validità della clausola n. 5, tenuto conto Parte_1
dell'esiguo corrispettivo di € 8.000,00 a fronte delle somme ingenti sostenute per la realizzazione e collocazione dell'impianto e oltretutto nulla in quanto priva della doppia sottoscrizione di cui all'art. 1341 c.c..
Da ultimo, contestava l'ammontare delle mensilità pretese da NLP, chiedendo la riduzione del canone in considerazione della pandemia da Covid-19.
In corso di causa, su istanza di parte attrice, veniva emessa ordinanza ex art. 186- ter c.p.c. con la quale veniva condannata al pagamento in favore di Parte_1
ella somma di € 22.400,00 oltre iva ed interessi AR
ex D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole mensilità al saldo effettivo, detratta la somma di € 8.000,00, oltre al pagamento delle spese di lite relative alla predetta ordinanza, liquidate in € 267,00 per spese esenti ed € 540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre IVA ,se e in quanto dovuta, e c.p.a.
Il Tribunale di Milano con la sentenza qui impugnata, n. 7483/2023, pubblicata il
02/10/2023, così statuiva:
“ 1) accoglie le domande di parte attrice;
2) accerta e dichiara la risoluzione del contratto intercorso tra le parti, a far data dal 9 settembre 2021, per l'inadempimento di parte convenuta;
3) condanna parte convenuta a corrispondere in favore di parte attrice la somma di € 37.800,00 oltre IVA ed interessi ex D.Lgs. 231/02 a decorrere dalla scadenza delle singole mensilità sino al saldo effettivo, detratto l'importo di € 8.000,00;
4) accerta e dichiara che l'impianto pubblicitario sito in Milano, viale Forlanini,
n. 123, Milano, costituito da un monotubo portante n. 2 cassonetti luminosi
pagina 9 di 19 pubblicitari del formato 6X3 cadauno, oltre alle relative autorizzazioni e permessi, è di proprietà di parte attrice a far data dal 9 ottobre 2021;
5) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in € 264,00 per spese esenti ed € 6.713,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge”.
Il percorso argomentativo del Tribunale può essere così riassunto.
Il Tribunale ha dichiarato risolto il contratto inter partes per l'inadempimento di in quanto ha ritenuto che il mancato versamento dei canoni non fosse Parte_1
giustificato atteso che “il danno da limitata visibilità del cartellone pubblicitario durante l'emergenza sanitaria è stato subito dalle imprese che hanno affittato lo Parte spazio pubblicitario e non invece dal gestore del suddetto spazio. Parte si limita a gestire lo spazio pubblicitario, ma non è il soggetto direttamente pubblicizzato, come (per il periodo del lockdown) il suo cliente Parte_3
rappresentato nelle fotografie allegate da parte attrice”.
Il Tribunale ha poi ritenuto che non avesse dimostrato di aver subito Parte_1
alcun danno, non avendo prodotto “alcun documento a dimostrazione per esempio: (i) del recesso da parte dei propri clienti dai contratti di pubblicità ovvero (ii) del decremento patrimoniale subìto proprio nei periodi di emergenza sanitaria”; evidenziando al contrario che “il segno negativo del bilancio già Parte emerge per l'anno 2019, precedente al Covid (cfr. doc. n. 5 ”.
Ha poi ritenuto applicabile la clausola n. 5 del contratto, che prevede che “Al termine del contratto, da qualsiasi ragione dipesa e, dunque anche a seguito di Parte risoluzione per inadempimento, dovrà tempestivamente rimuovere
l'impianto a propria cura e spese rilasciando il terreno libero da cose, detriti e dall'impianto medesimo ed in buono stato. Nel caso ciò non avvenga nei 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto, NLP avrà la facoltà di rilevare l'impianto
e le relative autorizzazioni e permessi per euro 8.000, ovvero, di far rimuovere
Parte l'impianto addebitando a i costi sostenuti per la rimozione, lo smaltimento
pagina 10 di 19 e/o la riconsegna”, osservando che “ La facoltà di NLP di rilevare l'impianto non
Parte dipende dunque dall'inadempimento di alla obbligazione di pagamento, bensì dalla omessa rimozione dell'impianto nei trenta giorni successivi alla cessazione del rapporto, anche se per inadempimento”.
Ha così dichiarato il trasferimento della proprietà dell'impianto pubblicitario sito in Milano, viale Forlanini, n. 123, Milano, costituito da un monotubo portante n.
2 cassonetti luminosi pubblicitari del formato 6X3 cadauno, a far data da trenta giorni dall'avvenuta risoluzione del contratto (9 settembre 2021) e dunque dal 9 ottobre 2021.
Da ultimo ha condannato a corrispondere all'attrice l'importo Parte_1
complessivo di € 37.800,00 oltre IVA ed interessi ex D.Lgs. 231/02 a decorrere dalla scadenza delle singole mensilità sino al saldo effettivo, di cui euro €
22.400,00 oltre IVA a titolo di canoni non pagati fino alla data della risoluzione del contratto (9 settembre 2021), pari a n. 16 mensilità ed € 15.400,00 oltre IVA, per l'occupazione della porzione di terreno sino al 15 agosto 2022, pari a 11 mensilità, detratto l'importo di € 8.000,00 per il trasferimento della proprietà Parte_ dell'impianto da a NLP.
Per il periodo successivo, per contro, il Tribunale ha rigettato la domanda di NLP Parte_ s.r.l., non essendoci la prova che abbia utilizzato l'impianto; ha, quindi, concluso che il medesimo sia stato rilasciato per fatti concludenti.
Avverso detta sentenza hanno interposto appello sia che la Parte_1 CP_1
che ha, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art.
[...]
342 c.p.c..
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, alla prima udienza del 15 ottobre 2024, il Consigliere Istruttore ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 20 maggio 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
pagina 11 di 19 Con provvedimento presidenziale del 24 gennaio 2025, la causa è stata riassegnata alla sottoscritta relatrice.
All' udienza del 20 maggio 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha interposto appello, affidando il gravame a sei motivi di censura. Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante denuncia:
1. “ (1.a). Erroneità della sentenza nella parte in cui si dichiara che l'omesso Parte pagamento delle mensilità da parte della società on trova giustificazione nel lockdown e
Parte (1.b). Erroneità della sentenza nella parte in cui si ritiene che la non abbia dato prova delle proprie eccezioni: violazione degli artt. 1218 c.c., 2697 c.c.; error in procedendo per violazione ed errata interpretazione dell'art. 1218 e 2697
c.c., 183, 115 e 116 c.p.c.”.
Sostiene, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, che i mancati pagamenti a titolo di canoni, non siano a lei imputabili, bensì siano imputabili alla pandemia e che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice, dalla lettura dei bilanci della , emerge che, per gli anni 2020 e 2021, la stessa Controparte_7
ha subito una notevole contrazione e paralisi della propria attività.
Insiste per l'ammissione delle prove orali dedotte in primo grado ed erroneamente rigettate e contesta che la documentazione da lei prodotta in primo grado con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 3 c.p.c. sia tardiva.
Con il secondo motivo, l'appellante denuncia “la insussistenza dei presupposti per la invocata clausola risolutiva espressa richiamata dalla , AR
violazione e falsa applicazione e/o interpretazione degli artt. 1456 e 1457 c.c.; violazione degli art. 1375 e ss. c.c.; violazione delle norme in tema di onere della
pagina 12 di 19 prova ex artt. 1218 e 2697 c.c..; violazione delle norme in tema di buona fede;
violazione dell'art. 1384 e dell'art. 1419 c.c. c.c.”.
Ribadisce che i mancati introiti, non erano alla medesima imputabili, bensì alla situazione di crisi verificatasi a seguito della pandemia e con riguardo alla
“Comunicazione di risoluzione del contratto del 2.12.2019” ne contesta la rilevanza, attesa la tolleranza di NLP. Richiama sul punto alcune pronunce in materia locatizia.
Con il terzo motivo, l'appellante, denuncia: “nullità della clausola di cui all'art.
5 della scrittura privata sottoscritta dalle parti;
violazione e falsa applicazione
e/o interpretazione dell'art. 2932 c.c.; eccessiva onerosità della clausola di cui all'art. 5 del contratto;
violazione dell'art. 1384 c.c.”.
Lamenta che il Tribunale abbia applicato la clausola n. 5 del contratto, sia perché alcun inadempimento era a lei imputabile, sia perché tale clausola non può ritenersi valida“posto che la stessa altera il sinallagma contrattuale.”
Evidenzia come il previsto corrispettivo pari ad €8.000, a fronte del trasferimento del bene, appaia notevolmente esiguo, in considerazione delle ingenti somme da lei sostenute per collocare l'impianto e ottenere le autorizzazioni;
da qui il carattere anche sanzionatorio della misura.
Aggiunge che tale clausola era da considerarsi nulla in quanto non debitamente sottoscritta ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Con il quarto motivo, contesta la quantificazione del dovuto, in considerazione del fatto che, stante la pandemia, il canone andava ridotto.
Con il quinto motivo, rubricato “Sulla ripetizione delle somme in favore della Parte
domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. ovvero di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; eccezione di compensazione”l'appellante chiede che, in caso di riduzione del canone pattuito e di accoglimento dell'appello, le vengano restituiti gli importi versati.
pagina 13 di 19 Con il sesto motivo, l'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata in punto spese di lite, stante la fondatezza della sua impugnazione.
APPELLO INCIDENTALE DI Parte_5
ha proposto appello incidentale, affidando il gravame ad un unico motivo di
[...]
censura.
Lamenta che il Tribunale abbia condannato al pagamento della sola Parte_1
somma di euro 37.800,00 oltre Iva e interessi, quando, invece avrebbe dovuto condannare a corrispondere il dovuto fino all'effettivo rilascio Parte_1
dell'impianto.
Chiede, quindi, che in riforma della sentenza impugnata, venga Pt_1
condannata al pagamento delle mensilità insolute maturate, pari, a giugno 2024,
a 52 mensilità, corrispondenti ad € 72.800,00 più iva ed interessi ex art 4 D.Lgs.
231/02, maggiorate delle mensilità che matureranno fino all'effettiva liberazione e consegna dell'impianto, ciò a titolo di corrispettivo contrattuale nonché di risarcimento del danno.
Si deve preliminarmente rilevare che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cod. proc. civ. è priva di pregio e va pertanto respinta. Il gravame per vero si profila conforme ai requisiti essenziali di forma/contenuto espressi nell'articolo citato, dovendo ritenersi che l'onere di specificità dei motivi di appello possa ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr.
Cass., Sez. 3, sent. 18 settembre 2015, n. 18307).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare, non solo le statuizioni oggetto di gravame, ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico adeguatamente articolato e si esprimono in termini di chiara contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
pagina 14 di 19 Ciò detto, ritiene questa Corte che l'appello principale proposto da non Parte_1
possa essere accolto, mentre meriti accoglimento quello proposto da N.L.P. S.r.l.
Quanto all'appello principale, si osserva che correttamente il Tribunale ha dichiarato risolto il contratto inter partes, stante l'inadempimento di , a Parte_1
nulla rilevando che il lockdown avrebbe causato l'impossibilità di versare i canoni pattuiti, ciò in quanto è pacifico che l'inadempimento di ha avuto inizio Parte_1
ben prima dell'avvento della pandemia e si è protratto anche successivamente, nonostante sia pacifico che l'impianto pubblicitario in questione abbia continuato Parte_ ad esporre la cartellonistica, ciò a significare che non ha sospeso la propria attività a causa della pandemia.
Deve evidenziarsi poi che il contratto in essere non è una locazione commerciale, ma è una scrittura privata finalizzata al godimento di un impianto pubblicitario, con la conseguenza che non rilevano le disposizioni e le pronunce giurisprudenziali richiamate dall'appellante in materia locatizia.
In ogni caso, ciò che rileva è che non ha fornito la prova di come il Parte_1
lockdown abbia determinato la conseguente impossibilità di rispettare le tempistiche di pagamento. Come correttamente evidenziato dal Tribunale, infatti,
“il danno da limitata visibilità del cartellone pubblicitario durante l'emergenza sanitaria è stato subito dalle imprese che hanno affittato lo spazio pubblicitario Parte e non invece dal gestore del suddetto spazio”.
Peraltro, anche i bilanci prodotti nulla provano, sia perché la contrazione è precedente al periodo della pandemia, sia perché non risulta se le contrazioni successivamente riscontrate siano conseguenza immediata e diretta della medesima.
Correttamente poi il Tribunale ha ritenuto tardiva la documentazione prodotta dall'appellante in primo grado con la memoria ex art. 183, sesto comma n. 3 c.p.c., sicchè deve ritenersi inammissibile la domanda, qui reiterata, di ammissione dei mezzi di prova già articolata nella memoria ex art 183, comma 6, n. 3, c.p.c.
pagina 15 di 19 Va poi condivisa la valutazione del Tribunale che ha ritenuto applicabile la clausola n. 5 del contratto, stante il venir meno del medesimo e la mancata liberazione degli spazi.
sostiene che tale clausola sia nulla, perché l'inadempimento sarebbe stato Pt_1
incolpevole, “perché altera il sinallagma contrattuale” in quanto i costi per collocare l'impianto e ottenere le autorizzazioni sono stati molto più ingenti rispetto agli €8.000,00 pattuiti per il trasferimento e perché la clausola, è vessatoria e manca della specifica approvazione per iscritto.
Tale doglianza non può essere accolta.
Come, infatti, correttamente osservato dal Tribunale “ la lamentata sproporzione tra la somma di € 8.000,00 da versarsi da parte di NLP e il costo sostenuto da Parte per la realizzazione e la collocazione dell'impianto non è dimostrata, non avendo la convenuta prodotto documentazione a dimostrazione del valore Parte dell'impianto (il doc. n. 2, tardivamente prodotto da solo con la memoria n.
3, dimostra esclusivamente il contratto di vendita, ma non anche il pagamento che avrebbe dovuto effettuarsi a mezzo bonifico o assegno circolare bancario).
Né può ritenersi che la clausola in esame rientri tra quelle di cui all'art. 1341
c.c.; invero, anche laddove detta clausola fosse qualificata come clausola penale, tuttavia va evidenziato che la clausola penale non rientra tra quelle elencate all'art. 1341, secondo comma, cc.”.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza si è espressa nel senso che: “In materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione” (cfr. Cass. sentenza n.
18550/2021).
Con riferimento al quantum dovuto, l'appellante sostiene che sia eccessivo in quanto il canone avrebbe dovuto subire una riduzione, stante la Pandemia.
pagina 16 di 19 Si rileva, tuttavia, che la richiesta riduzione non viene formulata solo per i canoni relativi al periodo maggiormente colpito dai provvedimenti emergenziali, ma anche per ottenere una revisione generale sino a tutto il 2022, sicchè il motivo è privo di pregio.
Consegue, quindi, l'assorbimento del quinto e sesto motivo di appello.
Venendo all'esame dell'appello incidentale, reputa la Corte che il medesimo Parte_ meriti accoglimento, in quanto non è contestato che ha continuato – invero, anche dopo il deposito della sentenza di primo grado – a godere dell'impianto pubblicitario.
In riforma, quindi, della sentenza impugnata, deve essere condannata al Pt_1
pagamento in favore di NLP delle ulteriori mensilità maturate fino a giugno 2024
e, quindi, a complessivi € 72.800,00, oltre i canoni e gli interessi maturandi fino alla data del rilascio effettivo, detratto l'importo di €. 8.000,00 per il trasferimento Parte della proprietà dell'impianto da NLP.
SPESE
In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità
l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord.
22 agosto 2018, n. 20920).
Le spese di lite, perciò, seguono la soccombenza di e vanno poste a suo Parte_1
carico ed in favore di NLP.
Esse si liquidano, ex D.M 147/2022, quanto al primo grado di giudizio, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da euro 52.001 a euro 260.000,00)
pagina 17 di 19 e in applicazione dei parametri medi in complessivi €. 14.103,00 di cui €. 2.552,00 per la fase di studio, € 1668,00 per la fase introduttiva, €. 5.670,00 per la fase istruttoria ed €. 4.253,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva
e c.p.a. come per legge e, quanto al secondo grado di giudizio, tenuto conto del valore della controversia (euro da 52.001 a euro 260.000,00) e in applicazione dei parametri medi (quanto alla fase di studio, introduttiva e decisionale) e minimi
(quanto alla fase di trattazione in assenza di attività istruttoria) in complessivi €.
12.154,00 di cui €. 2.977,00 per la fase di studio, €. 1.911,00 per la fase introduttiva, €. 2.163,00 per la fase di trattazione ed €. 5.103,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione principale proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di parte appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale promosso da Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7483/2023, CP_1
pubblicata il 02/10/2023, così provvede in sua parziale riforma che nel resto conferma:
1) Rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) In accoglimento dell'appello incidentale condanna a pagare a Parte_1 [...]
la somma di euro 72.800,00, oltre i canoni e gli AR
interessi maturandi fino alla data del rilascio effettivo, detratto l'importo di euro 8.000,00;
3) Condanna a rifondere in favore di le Parte_1 AR
spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano quanto al primo grado in complessivi euro 14.103,00 oltre rimborso spese generali, Iva e pagina 18 di 19 c.p.a. come per legge e, quanto al secondo grado di giudizio, in complessivi euro 12.154,00 oltre rimborso spese forfettarie, Iva e c.p.a. come per legge;
4) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso, in Milano il 26 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Adriana Cassano Cicuto
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