Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/02/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1928/2015 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1928/2015 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 24/06/2022 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 16 Gennaio 2025.
TRA
c.f.: , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p-t, corrente in alla C. da Pt_1 Sant'Abruzzese snc, elett.te dom.ta in al Largo G.B. Araneo n.45 Pt_1 presso lo studio dell'Avv. Gaetano ARANEO, c.f.: , CodiceFiscale_1 dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione
- OPPONENTE- E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p-t, p,iva , corrente in Via S. Croce n.65 elett.te dom.ta in P.IVA_2 Pt_1 alla Via Moro n.15 presso e nello studio legale degli Avv.ti Giuseppe Pt_1
VASCA cod. Fisc. e Vincenzo CASORELLI, cod. CodiceFiscale_2 fisc. che la rappresentano sia congiuntamente che CodiceFiscale_3 disgiuntamente, giusta procura in atti.
– OPPOSTA- Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo. Pagamento somme. Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 25.10.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione tempestivamente notificato l'
[...] di in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Pt_1 tempore, si opponeva al decreto ingiuntivo n. 418/2015, emesso dal Tribunale di Potenza il 19.05.2015 e tempestivamente notificato, con cui parte opposta otteneva l'ingiunzione di pagamento per la somma di euro 39.309,60 quale saldo avere riferito alle fatture richiamate nel Ricorso per decreto ingiuntivo del 27.04.2015 oltre gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto e
spese legali della fase monitoria liquidate in € 260,00 per esborsi, €540,00 per onorario, oltre IVA, CPA e altri accessori di legge se dovuti.
Nello specifico le fatture prodotte nel procedimento monitorio si riferivano a n. 2 contratti di appalto uno del 03.01.2005 e l'altro del 08.02.2005, stipulati tra le parti in causa e relativi ai servizi di pulizia degli ambienti del Centro di Riabilitazione “Ferdinando Bagnale” di (contratto di appalto del Pt_1 03.01.2005) e dell'ambulatorio sito in Lavello alla Via Giacinto Albini (contratto di appalto del 08.02.2005) affidati dall' alla Cooperativa Pt_1
“L'ORIZZONTE. Parte opponente, richiamati i due contratti di appalto, nonché la contabilità in atti riteneva non dovuta la somma ingiunta, poiché in realtà, a suo dire, già corrisposta. Invero, precisava che, a seguito di una verifica contabile, era emerso che, a partire da gennaio 2010 la Cooperativa opposta aveva maggiorato arbitrariamente del 10% il costo del servizio reso e, a partire da gennaio 2012, aveva computato anche l'aumento ISTAT non previsto. Pertanto, secondo la prospettazione di parte opponente, poiché nel corso degni anni dal 2010 al 2014 aveva corrisposto per ciascuna fattura emessa la maggiorazione del 10% ovvero l'aumento ISTAT in definitiva risultava aver corrisposto nel corso di tali anni somme maggiori a quelle pattuite, ragione per cui l'odierna avversa pretesa, a suo dire, sarebbe inammissibile ed infondata in quanto il saldo contabile dare/avere derivante dal rapporto inter partes evidenzierebbe un credito di parte opposta di soli €.6.077,52 esclusi gli interessi monitori, derivante dalla compensazione dei rispettivi crediti.
Chiedeva, per tali ragioni, la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta del 20.10.2015 la
[...]
, la quale insisteva nella propria pretesa creditoria. Controparte_2 In particolare, l'opposta osservava che la contestazione mossa dall' Pt_1 riguarderebbe esclusivamente la maggiorazione del 10% e non le prestazioni rese effettivamente dalla Cooperativa né la loro corretta esecuzione e che la contestazione circa la somma ingiunta, in particolare quella relativa alla maggiorazione del 10%, sarebbe stata fatta solo in data 13.05.2015 (dopo 6 anni!) e solo dopo il sollecito di pagamento del 18.03.2015. Precisava dunque che, dalla documentazione in atti risulterebbe che: 1) i contratti di appalto richiamati sarebbero divenuti inefficaci a far data dal 30.12.2015; 2) la maggiorazione del 10% sarebbe stata applicata dall'odierna opposta per più di sei anni e precisamente dal 2009 al 2015; 3) le fatture inviate dalla Cooperativa L'Orizzonte per i servizi di pulizia e sanificazione, pagate solo in parte seppur contabilizzate dall' di non sarebbero state mai Pt_1 Pt_1 contestate. Per tali osservazioni e per quanto sarebbe emerso in corso di causa, in particolare dalle prove testimoniali e dagli interrogatori formali insisteva per il rigetto dell'avversa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In subordine, ove le doglianze di parte opponente fossero ritenute fondate, chiedeva la condanna della stessa al pagamento della somma
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data dalla differenza tra euro 8.537,94 (importo così riconosciuto dalla opponente con la comunicazione del 13.05.2015) e la somma di euro 6.077,52 offerta banco iudicis ed accettata oltre agli interessi maturati su detta differenza a partire dal 06.07.2016 nonché al pagamento della somma pari a € 600,00 di cui alla fattura n.4 del 10.02.2015 così per un totale di €.3.156,42.
Alla udienza del 06.07.2016, parte opponente, richiamate le proprie difese, offriva, banco iudicis la somma di €.6.077,52 che parte opposta accettava quale acconto sulla maggiore pretesa di €.39.909,60 di cui alla fatture ingiunte.
La controversia veniva quindi istruita mediante interrogatorio formale dei rappresentati legali delle parti in causa, prove testimoniali, oltre all'allegata produzione documentale.
La causa, chiamata dinanzi alla scrivente per la prima volta alla udienza del 05.06.2019, veniva istruita e rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 25.10.2024 e trattenuta in decisione con concessione dei termini ordinari ex art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionale e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e dunque meritevole di rigetto, per le ragioni di fatto e di diritto che di seguito si espongono.
1. Della sussistenza del titolo contrattuale La controversia in esame ha ad oggetto la richiesta di pagamento di somme dovute quale corrispettivo per i servizi di pulizia e sanificazione resi dalla Cooperativa L'Orizzonte in favore della Parte_1 in virtù di contratti di appalto del 3.01.2005 e
[...] dell'08.02.2005 rinnovati verbalmente, alle rispettive scadenze, di anno in anno. Detti servizi sarebbero stati resi in favore dell'opponente a partire dall'anno 2005 e sino al 2014. Circostanze mai contestate dall'opponente ed emerse, peraltro, in corso di causa. Detto ciò, e procedendo all'esame della questione in oggetto, appare opportuno ricordare che, in virtù del combinato disposto degli artt. 2697 e
1218 c.c. il creditore che intenda far valere il proprio credito ha l'onere di provare la fonte dello stesso potendo allegare l'inadempimento del debitore, mentre quest'ultimo ha l'onere di provare di avere adempiuto alla sua obbligazione ovvero che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. Orbene, richiamata l'interpretazione oramai consolidata per cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il riparto dell'onere della prova segue le regole del rapporto obbligatorio, si osserva che spetta dunque alla parte opposta (attrice in senso sostanziale) provare la fonte del proprio diritto
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mentre sull'opponente (convenuto in senso sostanziale) grava la prova di avere adempiuto ovvero dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento. Nel caso di specie si ritiene che parte opposta abbia fornito prova idonea a dimostrare che tra le parti in causa siano intervenuti due contratti aventi ad oggetto i servizi di pulitura e sanificazione degli ambienti del Centro di riabilitazione “Bagnale” di e dell'Ambulatorio medico sito in Lavello Pt_1 come richiamati nelle fatture di cui all'opposto decreto ingiuntivo e allegate agli atti di causa che pertanto risultano contestate solo nell'importo relativo alla maggiorazione del 10% applicata a far data dal 2009 e dell'aumento Istat. Pertanto, la sussistenza del rapporto sostanziale può dirsi fatto pacifico e quindi non bisognoso di ulteriore prova ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Alla luce delle risultanze istruttorie deve quindi ritenersi che parte attrice abbia correttamente assolto il proprio onere probatorio e che quindi debba ritenersi idoneamente provato il titolo costitutivo dell'obbligazione di pagamento dedotta, ossia il contratto di appalto fonte del credito.
2. Della sussistenza del credito azionato
Assodato quanto innanzi, si ritiene, quindi, necessario entrare nel merito della questione. Invero, la questione sottoposta all'odierno Giudicante, attiene la bontà delle fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto in particolare quanto preteso dalla
Cooperativa L'Orizzonte a titolo di maggiorazione del 10%. Detto ciò, occorre valutare la natura probatoria delle fatture nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo anche alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto. Invero, secondo il massimo consesso:” la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del
06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n.
26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del
27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n.
35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3,
Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005)
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(Cassazione civile sez. II, 08/02/2024, (ud. 30/01/2024, dep. 08/02/2024),
n.3581).
Nel caso in esame è emerso, anche per quanto dichiarato da parte opponente, che la maggiorazione contestata è stata applicata a tutte le fatture a partire dall'anno 2009 e mai contestata dall' Piuttosto i documenti contabili di Pt_1 che trattasi, da cui risulta la maggiorazione, sono stati regolarmente registrati nella contabilità di parte opponente tanto è vero che l' nel suo atto di Pt_1 opposizione dichiarava che:” In sede di verifica contabile l' di Melfi - Pt_1 onlus accertava che a decorrere (almeno) dal gennaio 2010 la Soc. Coop.
“L'Orizzonte” aveva arbitrariamente maggiorato del 10% il costo contrattualizzato e, ancora, a decorrere da gennaio 2012 pure computato un aumento ISTAT non previsto” (pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo). Circostanza, questa, peraltro confermata anche dal teste Rag. alla udienza del 05.06.2018 il quale, ha riferito di essere Testimone_1 stato incaricato dall' di eseguire una verifica contabile e che a seguito di Pt_1 tale verifica è risultata l'applicazione della maggiorazione da giugno 2010 e sino a dicembre 2014.
Considerato che nel corso di tutti questi anni (2009-2014) nessuna contestazione veniva mossa in tal senso dall' piuttosto, le fatture sino ad Pt_1 aprile 2014 risultano pagate si ritengono validi al caso di specie i suddetti principi di cui alla Sentenza n. 3581 dell'08.02.2024 della Corte di Cassazione. Pertanto, l'accettazione delle fatture da parte dell'opponente senza nessuna contestazione, se non quella mossa con nota del 13.05.2015, a seguito di diffida e messa in mora del 18.03.2015 da parte della creditrice, e la regolare registrazione delle stesse nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra le parti in causa dell'esistenza del credito, potendo peraltro, detto comportamento, integrare una ipotesi di accettazione tacita o per facta concludentia di un nuovo accordo. La tesi sostenuta da parte opponente secondo cui le fatture venivano pagate in acconto salvo conguaglio non ha trovato puntuale riscontro nelle risultanze istruttorie. Invero, dalle dichiarazioni testimoniali è emerso piuttosto che: “i pagamenti venivano fatti man mano che l aveva disponibilità Pt_1 economica e pertanto non sempre con scadenza mensile e comunque sempre in acconto”, (così riferiva alla udienza del 17.10.2017 il teste Testimone_2 responsabile dell'Ufficio acquisti dell' circostanza confermata anche Pt_1 dal teste (responsabile dell'ufficio finanze e Testimone_3 bilancio dell' alla udienza del 04.04.2018: “ I pagamenti non Pt_1 avvenivano con cadenza mensile per questione di liquidità ovvero di disponibilità economica e quindi veniva dato un acconto sul fatturato al fine poi di una verifica contabile per il conguaglio”. Pertanto, il conguaglio di che trattasi diventava operazione necessaria al fine di accertare la partita di dare a carico della opponente considerate le modalità di pagamento in acconto senza avere nulla a che fare con le verifiche circa la bontà della pretesa che
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l'opponente, come detto, aveva modo di conoscere ergo verificare sin dal momento dell'emissione di ciascuna fattura. Principio valido anche per tutte le fatture di cui agli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e parte di quelle dell'anno 2014 già accettate, registrate e pagate dalla opponente per le quali l'opponente in questa sede chiede procedersi a compensazione limitatamente alla maggiorazione del 10% in essa richiamata con il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto.
3. Del credito chiesto in compensazione.
Quanto poi alla richiesta di compensazione formulata dalla opponente si osserva che, fermo quanto esposto al punto che precede, la stessa non potrebbe comunque trovare accoglimento. Invero, l'opponente, a fronte della domanda di pagamento proposta nel procedimento monitorio ha eccepito, con l'opposizione, l'estinzione parziale, per compensazione, della somma ingiunta facendo valere un controcredito, derivante dallo stesso rapporto, avente ad oggetto il pagamento di somme risultate, a suo dire, illegittime a seguito di controlli effettuati in ordine all'appropriatezza delle medesime. Sul punto va innanzi tutto rammentato che, come più volte affermato dalla
Cassazione, anche ai fini della compensazione atecnica o impropria, come quella in questione, è pur sempre necessario che il controcredito opposto in compensazione sia connotato da caratteri di certezza e non sia contestato fra le parti.
Ed invero, come più volte rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità: - si è in presenza di compensazione cd. impropria se la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria, che, per operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte (cfr. Cass., n. 2128/2018); - resta salvo il fatto che, così come la compensazione propria, anche quella impropria può operare esclusivamente se il credito opposto in compensazione possiede il requisito della certezza (cfr. da ultimo, Cass., n. 4794/2021; nonché Cass., n. 7474/2017; n.
21646/2016).
In tal senso, si è anche ribadito che se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243 c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo (Cass., S.U., n. 23225/2016; Cass., n.
31359/2018).
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Dunque, la censura non può stimarsi fondata, atteso che l'esercizio dell'operazione contabile previsto per la compensazione impropria avrebbe comunque richiesto la prova, da parte dell'opponente, della certezza del controcredito (Corte appello Bari sez. lav., 09/07/2024, (ud. 30/05/2024, dep.
09/07/2024), n.878).
Alla luce di quanto sopra dedotto deve quindi ritenersi che la domanda monitoria sia fondata per quanto riguarda la sussistenza del credito azionato.
Si deve tener conto della offerta banco iudicis di € 6.077,52 che pertanto deve essere detratta dalla somma ingiunta. Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va comunque revocato e parte opponente condannata al pagamento della residua somma di € 33.232,08 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art 91 e ss. c.p.c. e si liquidano in applicazione dei parametri medi del DM 55/2014, considerando lo scaglione di valore tra euro 26.001 ed euro 52.000, applicati in euro 7.616,00 per compensi oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuti, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo proposta da in Parte_2 persona del suo legale rappresentante p-t, nei confronti della
[...]
in persona del suo legale rappresentante p-t, così Controparte_2 provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, in ragione del pagamento parziale del decreto ingiuntivo opposto n.418/2015 (RG 1188/2018) emesso dal Tribunale di Potenza in data 19.05.2015, lo revoca condannando parte opponente al pagamento della sola residua somma di €. 33.232,08 in favore della opposta oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2) Condanna l'opponente soccombente Parte_2 in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese
[...] di lite, in favore della , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p-t, che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovute, come per legge.
Così deciso in Potenza, il 07 Febbraio 2025
Il Giudice ( Dott.ssa Giulia Volpe)
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