Articolo 8 della Legge 30 settembre 1993, n. 388
Articolo 7Articolo 9
Versione
3 ottobre 1993
Art. 8. 1. L'autorita' designata a chiedere e ricevere le informazioni di cui all'articolo 57 della Convenzione e' il Ministro di grazia e giustizia.
Entrata in vigore il 3 ottobre 1993
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