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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/03/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del giudice Dott. Francesca Lucchesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1331 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ALESSANDRO COSSA, che la rappresenta e difende per procura speciale,
attore
contro
nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE MACCIOTTA, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
convenuto
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza disattesa:
- accertare e dichiarare che ha sempre provveduto in via esclusiva al mantenimento Parte_1
del figlio , sino al conseguimento da parte di questo del diploma di Laurea, e per l'effetto, Per_1
condannare nato il nato a [...] il [...], al pagamento di una somma, CP_1
determinata ai sensi dell'art. 1226 c.c., a titolo di indennità una tantum ex art. 337 ter c.c. in favore
1 della medesima per il mantenimento del figlio , dalla nascita sino al Parte_1 Per_1
compimento del ventiseiesimo anno d'età.
- con vittoria di spese ed onorari.”.
Nell'interesse della parte convenuta: “rigetto delle avverse pretese e, in via di subordine, si rimette al prudente apprezzamento del Giudicante con compensazione di spese ed onorari del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
davanti a questo Tribunale, esponendo: CP_1
- Di essere madre di , nato a [...] il [...] da un rapporto occasionale Persona_2
avuto con nel periodo in cui essa attrice prestava servizio come CP_1
collaboratrice domestica presso la famiglia del CP_1
- la paternità del convenuto era stata accertata dall'intestato Tribunale, su domanda del figlio
, con la sentenza definitiva n. 3533/2021; Persona_2
- quando la famiglia si era accorta della gravidanza, l'attrice era stata allontanata e così CP_1
costretta a crescere il figlio da sola in condizioni difficili e precarie;
- nonostante le difficoltà e i disagi sociali conseguenti alla condizione di “figlio senza padre”,
, con le proprie forze e grazie alla dedizione della madre, che aveva destinato Persona_2
le sue poche finanze disponibili alla educazione del figlio, era riuscito a compiere un proficuo percorso di studi, laureandosi nel 1980, ed a costruirsi una vita serena.
Ciò esposto, avendo interesse a ottenere il pagamento di un'indennità “da quantificare ai sensi
dell'art. 1226 c.c. in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso e della peculiarità della
vicenda”, che possa almeno in parte ristorarla dei sacrifici sostenuti per il mantenimento del figlio,
ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari che la stessa ha sempre Parte_1
provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio , sino al conseguimento della Per_1
laurea, e per l'effetto, condanni al pagamento in suo favore di una somma CP_1
“determinata ai sensi dell'art. 1226 c.c., a titolo di indennità una tantum ex art. 337 ter c.c.” per il mantenimento del figlio dalla nascita sino al compimento del ventiseiesimo anno d'età, tenendo
2 anche conto della sproporzione delle rispettive condizioni economiche essendo il convenuto uno dei maggiori imprenditori della Sardegna.
si è ritualmente costituito con comparsa depositata il 5/07/2022, contestando CP_1
il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto.
Il convenuto ha contestato, in particolare, che l'attrice avesse effettivamente provveduto al mantenimento del figlio atteso che proprio nel giudizio di accertamento della Persona_2
paternità, esperito dal figlio, era emerso dalle stesse allegazioni dell'attore che la madre fino a tempi recenti non aveva mai rivelato al figlio l'identità del padre, e, non potendo conciliare la sua attività lavorativa con l'accudimento del figlio, l'aveva affidato a un orfanotrofio tenendolo con sé
soltanto durante il fine settimana presso la casa dei suoi datori di lavoro.
Il convenuto ha inoltre contestato la praticabilità di una comparazione fra le attuali rispettive condizioni economiche delle parti, eccependo che quand'anche il convenuto fosse, come asserito dall'attrice, “uno dei più grossi e facoltosi imprenditori della regione”, tale non sarebbe stata la sua situazione al momento del concepimento del figlio, quando egli, appena ventenne, non esercitava alcuna attività lavorativa e ancora per diversi anni a venire non avrebbe avuto disponibilità economiche di rilievo. Ha soggiunto di non provenire, infatti, da una famiglia abbiente come peraltro evincibile dalle stesse affermazioni della signora che aveva Per_2
descritto la casa della famiglia come “un po' squallida”, non potendosi in ogni caso CP_1
attribuire alcuna rilevanza agli articoli di giornale relativamente agli anni 2010 e 2020, prodotti dall'attrice, né potendosi parametrare all'attualità il tenore e le esigenze di vita negli anni dal 1946
al 1972, cioè dalla nascita del figlio al compimento del suo ventiseiesimo anno di età.
La causa, istruita con produzioni documentali e prova testimoniale, è stata trattenuta in decisione sulle domande formulate.
***
La domanda può ritenersi solo in parte fondata.
Occorre premettere che la domanda volta a ottenere la restituzione degli esborsi sostenuti per il mantenimento del figlio naturale, proposta dal genitore che vi abbia provveduto in via esclusiva,
deve qualificarsi come esercizio dell'azione di regresso spettante al coobbligato solidale,
3 disciplinata dall'art. 1299 c.c.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti evidenziato che “Ove uno soltanto dei genitori abbia provveduto al mantenimento del figlio minore, questi ha diritto di agire in regresso per il recupero delle quote relative al genitore inadempiente, secondo le regole generali del rapporto tra condebitori” (ex plurimis Cass. civ. n. 16404/2019).
L'azione per il rimborso delle spese necessarie al mantenimento del figlio è data ai genitori
(qualifica che assurge a condizione di legittimazione attiva) nei reciproci confronti in virtù
dell'obbligazione legale di mantenimento, desumibile dal combinato disposto degli artt. 147, 148 e
316bis c.c. Entrambi, infatti, sono tenuti a concorrere alle esigenze del figlio.
Il contenuto del diritto di chi abbia pagato l'intero è quindi costituito dalla ripetibilità dal condebitore della parte che gli è propria.
Trattandosi di un debito restitutorio, il genitore che agisca per il rimborso deve allegare gli esborsi presumibilmente sostenuti per il mantenimento del figlio, infatti, il quantum del rimborso dovuto al genitore che ha provveduto in via esclusiva al mantenimento deve liquidarsi in via equitativa,
pur nei limiti degli esborsi in concreto o presumibilmente sostenuti dal genitore che per l'intero si
è accollato le spese (Cass. civ. n. 22506/2010).
Il criterio di equità da adottarsi nel giudizio di quantificazione del rimborso è un criterio composito, che dovrebbe avere riguardo alle specifiche e variabili esigenze – provate, desumibili o, in via residuale, anche solo presunte – del figlio.
In tale valutazione, ogni circostanza direttamente o indirettamente connessa con l'evoluzione delle situazioni reddituali e patrimoniali dei genitori, del loro status socio-economico, nonché delle esigenze di vita del figlio deve essere presa in considerazione, in quanto in grado di fornire elementi presuntivi utili nell'individuazione di un quantum che sia equo. In tal senso, laddove si possa desumere che il figlio abbia svolto delle attività sportive, ovvero abbia proseguito gli studi oltre la scuola dell'obbligo, abbia avuto degli hobbies, etc., deve tenersi conto di tali fattori,
aumentando la misura del mantenimento rispetto a quella minima di natura sostanzialmente alimentare. Solo nel caso in cui vi sia una mancanza assoluta di elementi circa le condizioni di vita presenti e passate delle parti e del figlio, allora la liquidazione deve essere parametrata ad una
4 misura minima da commisurare al costo della vita nel luogo di residenza e che tenga conto delle spese ineliminabili sostanzialmente di natura alimentare, le quali devono ritenersi provate presuntivamente dal fatto noto della crescita e dello sviluppo della prole.
Presupposta la natura solidale dell'obbligo di mantenimento del figlio a carico dei genitori, e quindi che il diritto di ripetere i pregressi contributi al mantenimento discende dall'art. 1299 c.c.,
che regola il regresso tra condebitori in solido nel caso che uno di essi abbia pagato l'intero debito,
la funzione svolta dagli interessi sull'indennizzo dovuto è moratoria (dovendosi escludere funzioni compensative e corrispettive): pertanto, gli interessi potranno essere riconosciuti esclusivamente a partire dalla richiesta formale di adempimento formulata del creditore.
Inoltre, è da escludere la possibilità di rivalutazione della somma liquidata appartenendo il debito in questione alla categoria dei debiti di valuta, e non di valore.
La natura indennitaria del rimborso risulta infatti inconciliabile con la possibilità di operare una rivalutazione della somma, che necessariamente e fin da principio ha ad oggetto un'obbligazione di valuta.
Fatte queste premesse in diritto, nel caso in esame, come detto la domanda può ritenersi solo parzialmente fondata.
Infatti, attraverso le allegazioni anche documentali e l'istruttoria testimoniale svolta, deve ritenersi dimostrato che il figlio delle parti, , non abbia vissuto con la madre almeno fino al Persona_2
compimento del sedicesimo anno di età, allorché la stessa si trovò nelle condizioni economiche di prendere in locazione un appartamento nel quale poter vivere col figlio, che fino ad allora, e sin dalla nascita, era stato al contrario affidato all'“istituto infanzia abbandonata” di Cagliari mentre la madre dimorava stabilmente presso i propri datori di lavoro, potendo al più prendere con sé il figlio nel fine settimana (così concordemente tutti i testi sentiti).
Inoltre, nonostante l'attrice abbia vissuto col figlio dal sedicesimo al ventiseiesimo anno di età del medesimo, quando si è laureato e sposato, non può ritenersi che abbia provveduto al mantenimento del figlio oltre il ventesimo anno di età, atteso che da tale momento egli ha iniziato a lavorare stabilmente per la Sip divenendo quindi economicamente autosufficiente (così il teste
: “confermo che mia madre ha provveduto al mio mantenimento nel periodo in cui Persona_2
5 ero presso l'istituto. Sono andato a vivere con mia mamma all'età di sedici anni, ovvero limite
massimo in cui potevo stare presso un istituto. Sono stato presso un primo istituto fino a quando
non ho terminato le scuole elementare, in un secondo istituto per il proseguimento degli studi.
Sono rimasto in casa di mia madre fino a quando non mi sono sposato all'età di venticinque anni.
Mia madre ha sempre provveduto a me, anche durante il periodo universitario, fino a quando non
sono andato via di casa per il matrimonio. Quando ero in istituto, durante le Feste, durante
l'estate e durante i fine settimana, mia madre mi prelevava dall'istituto e mi portava con sé. La
casa propria mia madre è riuscita a prenderla in locazione quando io avevo sedici anni, anno in
cui sono uscito definitivamente dall'istituto. Io a vent'anni ho iniziato a lavorare come tecnico
presso la ex Sip, oggi Telecom. Da quel periodo ho iniziato a lavorare stabilmente, ma ho
continuato a vivere con mia madre, ma ho contribuito limitatamente alle spese familiari, poiché
avevo le mie spese personali per cui attingevo dal mio salario”).
Pertanto, in assenza di qualsiasi elemento e specifica allegazione circa le modalità attraverso cui si sarebbe esplicato “il mantenimento” che l'attrice avrebbe prestato al figlio nonostante fosse stabilmente ospitato presso istituti di accoglienza dei fanciulli, non può concludersi fondatamente che l'attrice abbia sostenuto degli esborsi per mantenerlo nei suoi primi 16 anni di vita (per quali esigenze del figlio?), e non appare quindi possibile fondare nessuna attendibile quantificazione neppure in via presuntiva ed equitativa.
Sotto altro profilo, deve escludersi che l'attrice abbia provveduto al mantenimento del figlio dopo il ventesimo anno di età, tenuto conto del conseguimento da parte del figlio di una piena capacità
di lavoro e di reddito a seguito della sua assunzione presso la Sip.
Può quindi fondatamente ritenersi che l'attrice abbia effettivamente provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio per soli quattro anni, dai 16 ai 20 anni del medesimo, essendo pacifico e incontroverso che il padre, la cui paternità è stata accertata nel 2021, mai abbia in alcun modo contribuito.
Circa la quantificazione dell'indennizzo, tenuto conto dei principi e regole sopra indicate e della mancanza assoluta di elementi circa le condizioni di vita delle parti e del figlio, se non che all'epoca, negli anni '60, la madre svolgesse il lavoro di colf (non sono stati neppure indicati i
6 redditi dalla stessa percepiti) e il figlio fosse studente delle scuole superiori (non è stata allegata la pratica di sport o di altre attività) mentre nessuna allegazione e prova è stata offerta circa le condizioni economiche del convenuto all'epoca, la liquidazione può essere parametrata ad una misura minima da commisurare al costo della vita nel luogo di residenza e che tenga conto delle spese ineliminabili sostanzialmente di natura alimentare, le quali devono ritenersi provate presuntivamente dal fatto noto della crescita e dello sviluppo della prole.
Appare quindi equo considerare un costo mensile per ciascun genitore, attualizzato e onnicomprensivo, di euro 250 al mese, pari a complessivi euro 12.000 in quattro anni, oltre interessi dalla domanda sino al saldo.
Le spese del giudizio, in ragione della reciproca soccombenza, devono essere compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1) condanna al pagamento in favore di della somma CP_1 Parte_1
di euro 12.000, quale indennizzo dovuto a titolo di regresso per le causali di cui sopra, oltre interessi dalla domanda sino al saldo;
2) dichiara la compensazione delle spese processuali.
Cagliari, 21/01/2025.
Il giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi
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