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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/02/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 5881/2020 R. G. vertente tra
Parte_1
(avv. Daniela Calcagno)
[...]
-ATTORI- e
(avv. Alberto Leardini e Luca Trevisi Borsari) Controparte_1
-CONVENUTA-
avv. Rolandino Guidotti) Controparte_2
-TERZA CHIAMATA- ed agiscono, nella loro qualità di figli ed unici eredi di Parte_1 Parte_1
deceduta in data 05.12.2016, per ottenere da il Persona_1 Controparte_1
risarcimento dei danni correlati al decesso della madre, in quanto imputabile alle conseguenze lesive della caduta occorsa alla predetta in data 06.10.2016, mentre era ospite nella struttura della convenuta.
si oppone alla domanda, negando sia l'imputabilità della caduta a colpa Controparte_1
degli operatori, che ogni correlazione causale fra tale caduta ed il decesso.
Previa autorizzazione del giudice, chiama a manleva ,. quale affidataria Controparte_2
della gestione integrata dei servizi del suo presidio di ove era ospitata la madre degli CP_1
attori.
nega ogni responsabilità, per ragioni di rito e di merito. Controparte_2
Delle argomentazioni delle parti si darà conto, per quanto di ragione, nella parte motiva.
Estesa dagli attori la domanda alla terza chiamata;
depositate le memorie ex art.183 co.6° cpc;
esperita indagine medico-legale; la causa, scaduti in data 27 giugno 2024 i termini ex art.190 cpc, è stata riservata in decisione monocratica, sulle seguenti conclusioni delle parti:
ed Parte_1 Parte_1
“Ogni diversa e contraria istanza reietta.
In via preliminare e/o pregiudiziale
- Respingersi le eccezioni sollevate, in via preliminare, dalla terza chiamata, in quanto del tutto infondate.
Nel merito - In via principale
- Accertarsi e dichiararsi che il decesso di è imputabile alle conseguenze lesive Persona_1
della caduta occorsa in data 06.10.2016, allorché la medesima si trovava ospitata presso la RSA di
accertarsi e dichiararsi che l'evento de quo deve essere ascritto, sia sotto il profilo CP_1
contrattuale che extra-contrattuale, alla piena ed esclusiva responsabilità degli addetti della struttura, i quali nell'occasione hanno del tutto illegittimamente omesso di controllare, vigilare, accudire ed assistere in modo adeguato;
conseguentemente condannarsi Persona_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, quale titolare Controparte_1 della RSA di Formigine, e in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, quale gestore, in forza del contratto d'appalto in data 25.06.2008, dei relativi servizi integrati, in solido fra loro ovvero in proporzione all'apporto causale delle singole rispettive condotte, al risarcimento in favore di e , nella loro Parte_1 Parte_1
qualità di figli ed unici. eredi di , di tutti i danni subiti e subendi, in conseguenza Persona_1
del decesso del proprio congiunto, sia iure proprio (danno non patrimoniale da perdita parentale) che iure hereditatis (danno c.d. terminale, ovvero il danno non patrimoniale patito iure proprio dalla madre, ricomprendente al suo interno ogni aspetto biologico, nonché sofferenziale connesso alla percezione da parte di quest'ultima della morte imminente), che si quantificano: A) quanto a
, per il danno non patrimoniale da perdita parentale, nella somma di Euro Parte_1
165.960,00, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che è stata provata in corso di causa o che sarà ritenuta equa;
e per il danno c.d. terminale, nella somma di Euro 35.999,00, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che è stata provata in corso di causa o che sarà ritenuta equa;
B) quanto a : per il danno non patrimoniale da perdita parentale, nella somma Parte_1
di Euro 165.960,00, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che è stata provata in corso di causa o che sarà ritenuta equa;
e per il danno c.d. terminale, nella somma di Euro 35.999,00, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che è stata provata in corso di causa o che sarà ritenuta equa;
il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi dal fatto sino al saldo effettivo.
Nel merito - In estremo e denegato subordine
– Nel caso in cui il decesso di non sia ritenuto imputabile alle conseguenze lesive Persona_1
della caduta occorsa in data 06.10.2016, allorché la medesima si trovava ospitata presso la RSA di
accertarsi e dichiararsi, in ogni caso che l'evento de quo deve essere ascritto, sia sotto CP_1
il profilo contrattuale che extra-contrattuale, alla piena ed esclusiva responsabilità degli addetti della struttura, i quali nell'occasione hanno del tutto illegittimamente omesso di controllare, vigilare, accudire ed assistere in modo adeguato;
conseguentemente Persona_1
condannarsi in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
quale titolare della RSA di Formigine, e in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, quale gestore, in forza del contratto d'appalto in data 25.06.2008, dei relativi servizi integrati, in solido fra loro ovvero in proporzione all'apporto causale delle singole rispettive condotte, al risarcimento in favore di e , nella Parte_1 Parte_1
loro qualità di figli ed unici eredi di , di tutti i danni iure hereditatis subiti, Persona_1
costituiti dal danno non patrimoniale patito iure proprio dalla madre in conseguenza della caduta e derivante da una lesione all'integrità psico-fisica consistente in una inabilità temporanea totale della durata di 7 giorni o di quella diversa, maggiore o minore durata, ritenuta di giustizia, con liquidazione del relativo importo in base alle vigenti Tabelle. del Tribunale di Milano, o quantificato in quella diversa somma, maggiore o minore, che è stata provata in corso di causa o che sarà ritenuta equa, da suddividersi fra gli attori in parti uguali;
il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi dal fatto sino al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di spese di giudizio, comprensive delle spese sborsate al C.T.U..
In via istruttoria
– Si insiste affinché il C.T.U., Dott.ssa venga chiamato a chiarire perché non ha Persona_2
considerato le radiografie contenute nei 5 CD prodotti (docc. 18-19-20- 21-22), onde consentire al
Giudice, nell'ipotesi in cui non ritenga condivisibili le motivazioni che dovessero essere addotte, di valutare la necessità di ordinare l'integrazione o la rinnovazione della C.T.U., di cui si formula, in ogni caso, apposita istanza;
si insiste, altresì, per l'ammissione delle prove orali, così come dedotte nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. in data 08.07.2021, da intendersi qui per integralmente riportate;
nella denegata ipotesi di ammissione del capitolato della terza chiamata, si insiste per l'ammissione della controprova, così come dedotta nella memoria ex art. 183, comma
6, n. 3 c.p.c. in data 29.07.2021”
Controparte_1
“Contrariis Rejectis
1) In via preliminare e pregiudiziale
Rigettarsi le eccezioni tutte formulate dalla chiamata in causa perché destituite di qualsiasi fondamento
2) Nel merito, in via principale
Dato atto e dichiarato
a) che alla non può essere imputata alcuna responsabilità per la caduta Controparte_1 della IG.ra avvenuta il 06.10.2016 per l'imprevedibile decisione della medesima Persona_1
di recarsi in bagno e di alzarsi dalla carrozzina da sola senza chiamare il personale
b) che, nella fattispecie, va ravvisata l'esimente del caso fortuito e deve trovare applicazione l'art.
1227 2° comma cod. civile
c) che, comunque, non può ravvisarsi alcun nesso causale tra la caduta ed il decesso della IG.ra
Per_1
RIGETTARSI le domande tutte proposte dai IG.ri e Parte_1 Parte_1
perché destituite di qualsiasi fondamento 3) Sempre nel merito, in estremo e denegato subordine
Qualora l'Ill.mo Tribunale dovesse ritenere che la caduta è avvenuta per esclusiva o concorrente responsabilità del personale per mancata o non adeguata assistenza (con applicazione, in tal caso, del primo comma dell'art. 1227 cod. civ.)
DICHIARARSI che la relativa responsabilità dev'essere attribuita, in tutto od in parte, a
[...]
e conseguentemente Controparte_3
CONDANNARSI la medesima a risarcire direttamente i danni subiti dai IG.ri Parte_1
e e/o comunque, a rifondere a tutte le
[...] Parte_1 Controparte_1
somme che questa fosse tenuta a corrispondere agli attori così manlevandola da ogni loro richiesta.
In ogni caso: con vittoria di tutte le spese e compensi di causa.”
: Controparte_2
“ogni contraria istanza ed eccezione reiette, con riserva di ogni ulteriore e diversa deduzione, produzione e conclusione, accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Modena e/o la carenza di giurisdizione a pronunciarsi sulle domande svolte da nei confronti di Parte_2 Controparte_2
in virtù di clausola compromissoria (art. 15) presente nel contratto di appalto e/o
[...] accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 14 del predetto contratto, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di mediazione e/o ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e ex art. 8 l. 8 marzo 2017, n. 24, ai sensi di legge, respingere qualsiasi avversa domanda da qualunque parte proposta, in quanto infondata, in fatto e in diritto, e comunque non provata e/o prescritta e/o per carenza di legittimazione attiva degli attori. emettere ogni altra declaratoria e statuizione, comunque, previa connessa e dipendente dalle domande ed eccezioni che precedono;
condannare le controparti al pagamento delle anticipazioni, spese, competenze ed onorari del giudizio oltre agli accessori di legge.”
(seguono richieste istruttorie)
OSSERVA
1) La CTU, all'esito di approfondito esame, ha accertato che: a) dalla caduta accidentale verificatasi presso la struttura della convenuta in data 6 ottobre 2016, ha conseguito un trauma cranio-facciale (ematoma periorbitale) ed all'arto Persona_1
superiore destro (ferite a lembo sul gomito dx, dolorabilità spalla dx), di lieve entità, che le ha determinato un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 7;
b) le lesioni evidenziate alle radiografie del torace eseguite all'accesso al PS dopo la caduta ed in seguito, dopo il ricovero presso il NOCSAE del 11 ottobre e prima della dimissione del 31 ottobre, sono “espressione meno probabilmente di contusione/i polmonare/i e più probabilmente di un processo infettivo al suo esordio confinato al polmone destro (06/10) e poi ulteriormente evoluto localmente ad interessare entrambi i polmoni (11/10), così anche associandosi a manifestazioni sistemiche (i.e.: sepsi)”;
c) “tale processo settico, a ragionevole partenza polmonare, a seguito dei trattamenti intrapresi in corso di degenza, risultava sostanzialmente clinicamente spento alla data della dimissione
(31/10/2016)”;
d) “Il decesso della IG.ra , avvenuto in data 05/12/2016 in costanza di ricovero presso il Per_1
NOCSAE dal 02/12/2016, risulta in ultimo ascrivibile ad una insufficienza multiorgano, a sua volta conseguita al ripresentarsi di sepsi severa, con intercorrente insufficienza renale acuta”;
e) il processo infettivo che ha condotto all'exitus in data 05/12/2016 è certamente da ritenersi causalmente indipendente rispetto alle lesioni traumatiche riportate nell'occorsa caduta del
06/10/2016”.
2) Quanto all'affermata insussistenza di relazione causale fra la caduta ed il decesso, si prende atto che nessuna osservazione in contrario è pervenuta dal CTP degli attori, che si è limitato a richiedere
(ed ottenere) la quantificazione dell'invalidità temporanea.
2.1) Gli attori, nelle difese finali, si lamentano però che il CTU non abbia direttamente visionato le immagini radiologiche, pur disponibili in causa, e chiedono che lo faccia -previa rimessione della causa in istruttoria- al fine di accertare se le lesioni polmonari ivi rappresentate non abbiano, in realtà, genesi traumatica quantomeno concorrente.
In realtà, risulta immune da censure l'operato dell'ausiliare, che ha reso il parere sulla base dei referti degli specialisti radiologi che hanno visionato i reperti. In assenza di evidenze di possibili errori da parte di costoro -qui non ricorrenti, e neppure allegate dagli attori- non v'è ragione di procedere ad ulteriori approfondimenti.
2.2) Ammesso, inoltre, che in tal modo si pervenga al risultato atteso dagli attori, e quindi si accerti la natura traumatica delle lesioni polmonari, resta intatta la considerazione che il decesso, sul piano causale, non è ad esse attribuibile. Com'è noto, il nesso causale fra condotta omissiva e danno va accertato -in ogni suo segmento- in base alla regola del “più probabile che non”.
Nella specie, per collegare eziologicamente al decesso la mancata sorveglianza della signora all'atto della caduta, è pertanto necessario che, in base a criteri di ragionevole probabilità logico-scientifica, risulti plausibile:
a) la natura traumatica delle lesioni polmonari accertate inizialmente in PS il 6 ottobre;
b) la derivazione causale del decesso da tali lesioni.
L'ausiliare del giudice non si è limitato a ritenere improbabile il nesso causale sub a), con considerazioni del tutto condivisibili (a pag.15 ss della relazione, cui si rimanda).
Ha concluso analogamente anche per quello sub b), in considerazione del fatto che la sepsi iniziale non era più presente al 31 ottobre 2016, e che il processo infettivo che ha determinato il ricovero della signora a distanza di oltre un mese, in data 02/12/2016, ed il suo decesso a distanza Per_1
di tre giorni, non è probabile fosse “a partenza polmonare, avendo riscontrato la radiografia del torace di Pronto Soccorso in data 02/12/2016 un versamento pleurico in assenza di addensamenti polmonari”, quanto piuttosto imputabile ad “un'infezione delle alte vie urinarie (in soggetto con insufficienza renale cronica), così come a partenza dalle lesioni cutanee agli arti inferiori (in soggetto con AOCP IV stadio e con lesioni da pressione da allettamento inveterato)”, ovvero alle
“gravi e diffuse co-morbilità” preesistenti alla caduta e “tali da compromettere pressoché completamente l'omeostasi e le riserve funzionali” della signora , che un mese prima del Per_1
decesso aveva compiuto 94 anni.
2.3) In definitiva, il decesso di non è causalmente riconducibile alla condotta Persona_1
asseritamente negligente degli addetti alla RSA.
3) Gli attori hanno chiesto in citazione, ribadendo la richiesta nella prima memoria ex art.183 co.6° cpc, il risarcimento del danno iure proprio da perdita parentale, nonché, iure hereditatis del “danno
c.d. terminale, ovvero il danno non patrimoniale patito iure proprio dalla madre, ricomprendente al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione da parte di quest'ultima della morte imminente”.
La domanda, come stabilizzata in detta memoria, è volta ad ottenere il risarcimento di “tutti i danni subiti e subendi, in conseguenza del decesso del proprio congiunto, sia iure proprio (danno non patrimoniale da perdita parentale) che iure hereditatis (danno c.d. terminale)”. Coerentemente, la quantificazione è esposta determinando il quantum secondo le specifiche Tabelle di Milano relative al danno da perdita parentale ed al danno terminale. Si tratta, in entrambi i casi, di voci di danno conseguenza del decesso, che pertanto non risultano suscettibili di risarcimento, una volta esclusa la derivazione causale del decesso dalla altrui condotta asseritamente lesiva.
4) Nelle loro definitive conclusioni, gli attori chiedono, altresì, iure hereditatis, il risarcimento del danno da invalidità temporanea occorso alla madre in conseguenza della caduta.
Tale danno, però, è cosa del tutto diversa dal danno terminale, perché riguarda le conseguenze immediate del trauma in sé considerate, mentre il danno terminale -secondo la più recente definizione data nelle Tabelle di Milano, ediz. 2024- ricomprende “ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente”.
Esso rimanda ad un tema d'indagine diverso. In effetti, al CTU non era stato posto alcun quesito in proposito. La quantificazione del danno da invalidità temporanea è avvenuta, da parte sua, soltanto su sollecitazione del CTP, in sede di sintetica valutazione finale ex art.195 ultimo comma cpc;
quindi, in assenza di contraddittorio con le altre parti.
In sintesi, tale domanda, in quanto fondata su fatti costitutivi almeno in parte distinti, che introducono un tema d'indagine assente nell'originaria prospettazione, non può essere scrutinata nel merito, perché nuova e tardivamente proposta.
5) La domanda va pertanto rigettata.
6) Tale rigetto determina l'assorbimento di ogni questione relativa al rapporto fra la convenuta e la terza chiamata.
7) Per pacifica giurisprudenza, le spese sostenute da chi sia stato chiamato dal convenuto vanno poste a carico dell'attore, ove questi risulti soccombente nei confronti del convenuto in ordine a quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata.
Nella specie, inoltre, gli attori hanno espressamente esteso la domanda alla terza chiamata.
Atteso ciò, si condannano gli attori, in solido, al rimborso delle spese sostenute per il presente giudizio dal convenuto e dalla terza chiamata, nella misura per ciascuno liquidata in dispositivo, con applicazione dei valori medi per le quattro fasi previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM
147/22 in relazione a controversie di valore ricompreso fra €.260.000,01 ed €.520.000, avuto riguardo al valore della domanda proposta da ciascun attore, sommate fra loro (art.10 cpc).
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico degli attori.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ed Parte_1 [...]
nei confronti di con contraddittorio esteso a Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
così provvede:
[...]
1) RIGETTA la domanda.
2) CONDANNA ed in solido, al rimborso delle spese Parte_1 Parte_1
ex adverso sopportate per il giudizio, che liquida:
-quanto a in €.22.357 per compenso, oltre spese generali in misura pari al Controparte_1
15% del compenso ed accessori di legge;
-quanto a in €.22.357 per compenso, oltre spese generali in misura pari Controparte_2
al 15% del compenso ed accessori di legge.
Modena, 15 febbraio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 5881/2020 R. G. vertente tra
Parte_1
(avv. Daniela Calcagno)
[...]
-ATTORI- e
(avv. Alberto Leardini e Luca Trevisi Borsari) Controparte_1
-CONVENUTA-
avv. Rolandino Guidotti) Controparte_2
-TERZA CHIAMATA- ed agiscono, nella loro qualità di figli ed unici eredi di Parte_1 Parte_1
deceduta in data 05.12.2016, per ottenere da il Persona_1 Controparte_1
risarcimento dei danni correlati al decesso della madre, in quanto imputabile alle conseguenze lesive della caduta occorsa alla predetta in data 06.10.2016, mentre era ospite nella struttura della convenuta.
si oppone alla domanda, negando sia l'imputabilità della caduta a colpa Controparte_1
degli operatori, che ogni correlazione causale fra tale caduta ed il decesso.
Previa autorizzazione del giudice, chiama a manleva ,. quale affidataria Controparte_2
della gestione integrata dei servizi del suo presidio di ove era ospitata la madre degli CP_1
attori.
nega ogni responsabilità, per ragioni di rito e di merito. Controparte_2
Delle argomentazioni delle parti si darà conto, per quanto di ragione, nella parte motiva.
Estesa dagli attori la domanda alla terza chiamata;
depositate le memorie ex art.183 co.6° cpc;
esperita indagine medico-legale; la causa, scaduti in data 27 giugno 2024 i termini ex art.190 cpc, è stata riservata in decisione monocratica, sulle seguenti conclusioni delle parti:
ed Parte_1 Parte_1
“Ogni diversa e contraria istanza reietta.
In via preliminare e/o pregiudiziale
- Respingersi le eccezioni sollevate, in via preliminare, dalla terza chiamata, in quanto del tutto infondate.
Nel merito - In via principale
- Accertarsi e dichiararsi che il decesso di è imputabile alle conseguenze lesive Persona_1
della caduta occorsa in data 06.10.2016, allorché la medesima si trovava ospitata presso la RSA di
accertarsi e dichiararsi che l'evento de quo deve essere ascritto, sia sotto il profilo CP_1
contrattuale che extra-contrattuale, alla piena ed esclusiva responsabilità degli addetti della struttura, i quali nell'occasione hanno del tutto illegittimamente omesso di controllare, vigilare, accudire ed assistere in modo adeguato;
conseguentemente condannarsi Persona_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, quale titolare Controparte_1 della RSA di Formigine, e in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, quale gestore, in forza del contratto d'appalto in data 25.06.2008, dei relativi servizi integrati, in solido fra loro ovvero in proporzione all'apporto causale delle singole rispettive condotte, al risarcimento in favore di e , nella loro Parte_1 Parte_1
qualità di figli ed unici. eredi di , di tutti i danni subiti e subendi, in conseguenza Persona_1
del decesso del proprio congiunto, sia iure proprio (danno non patrimoniale da perdita parentale) che iure hereditatis (danno c.d. terminale, ovvero il danno non patrimoniale patito iure proprio dalla madre, ricomprendente al suo interno ogni aspetto biologico, nonché sofferenziale connesso alla percezione da parte di quest'ultima della morte imminente), che si quantificano: A) quanto a
, per il danno non patrimoniale da perdita parentale, nella somma di Euro Parte_1
165.960,00, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che è stata provata in corso di causa o che sarà ritenuta equa;
e per il danno c.d. terminale, nella somma di Euro 35.999,00, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che è stata provata in corso di causa o che sarà ritenuta equa;
B) quanto a : per il danno non patrimoniale da perdita parentale, nella somma Parte_1
di Euro 165.960,00, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che è stata provata in corso di causa o che sarà ritenuta equa;
e per il danno c.d. terminale, nella somma di Euro 35.999,00, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che è stata provata in corso di causa o che sarà ritenuta equa;
il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi dal fatto sino al saldo effettivo.
Nel merito - In estremo e denegato subordine
– Nel caso in cui il decesso di non sia ritenuto imputabile alle conseguenze lesive Persona_1
della caduta occorsa in data 06.10.2016, allorché la medesima si trovava ospitata presso la RSA di
accertarsi e dichiararsi, in ogni caso che l'evento de quo deve essere ascritto, sia sotto CP_1
il profilo contrattuale che extra-contrattuale, alla piena ed esclusiva responsabilità degli addetti della struttura, i quali nell'occasione hanno del tutto illegittimamente omesso di controllare, vigilare, accudire ed assistere in modo adeguato;
conseguentemente Persona_1
condannarsi in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
quale titolare della RSA di Formigine, e in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, quale gestore, in forza del contratto d'appalto in data 25.06.2008, dei relativi servizi integrati, in solido fra loro ovvero in proporzione all'apporto causale delle singole rispettive condotte, al risarcimento in favore di e , nella Parte_1 Parte_1
loro qualità di figli ed unici eredi di , di tutti i danni iure hereditatis subiti, Persona_1
costituiti dal danno non patrimoniale patito iure proprio dalla madre in conseguenza della caduta e derivante da una lesione all'integrità psico-fisica consistente in una inabilità temporanea totale della durata di 7 giorni o di quella diversa, maggiore o minore durata, ritenuta di giustizia, con liquidazione del relativo importo in base alle vigenti Tabelle. del Tribunale di Milano, o quantificato in quella diversa somma, maggiore o minore, che è stata provata in corso di causa o che sarà ritenuta equa, da suddividersi fra gli attori in parti uguali;
il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi dal fatto sino al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di spese di giudizio, comprensive delle spese sborsate al C.T.U..
In via istruttoria
– Si insiste affinché il C.T.U., Dott.ssa venga chiamato a chiarire perché non ha Persona_2
considerato le radiografie contenute nei 5 CD prodotti (docc. 18-19-20- 21-22), onde consentire al
Giudice, nell'ipotesi in cui non ritenga condivisibili le motivazioni che dovessero essere addotte, di valutare la necessità di ordinare l'integrazione o la rinnovazione della C.T.U., di cui si formula, in ogni caso, apposita istanza;
si insiste, altresì, per l'ammissione delle prove orali, così come dedotte nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. in data 08.07.2021, da intendersi qui per integralmente riportate;
nella denegata ipotesi di ammissione del capitolato della terza chiamata, si insiste per l'ammissione della controprova, così come dedotta nella memoria ex art. 183, comma
6, n. 3 c.p.c. in data 29.07.2021”
Controparte_1
“Contrariis Rejectis
1) In via preliminare e pregiudiziale
Rigettarsi le eccezioni tutte formulate dalla chiamata in causa perché destituite di qualsiasi fondamento
2) Nel merito, in via principale
Dato atto e dichiarato
a) che alla non può essere imputata alcuna responsabilità per la caduta Controparte_1 della IG.ra avvenuta il 06.10.2016 per l'imprevedibile decisione della medesima Persona_1
di recarsi in bagno e di alzarsi dalla carrozzina da sola senza chiamare il personale
b) che, nella fattispecie, va ravvisata l'esimente del caso fortuito e deve trovare applicazione l'art.
1227 2° comma cod. civile
c) che, comunque, non può ravvisarsi alcun nesso causale tra la caduta ed il decesso della IG.ra
Per_1
RIGETTARSI le domande tutte proposte dai IG.ri e Parte_1 Parte_1
perché destituite di qualsiasi fondamento 3) Sempre nel merito, in estremo e denegato subordine
Qualora l'Ill.mo Tribunale dovesse ritenere che la caduta è avvenuta per esclusiva o concorrente responsabilità del personale per mancata o non adeguata assistenza (con applicazione, in tal caso, del primo comma dell'art. 1227 cod. civ.)
DICHIARARSI che la relativa responsabilità dev'essere attribuita, in tutto od in parte, a
[...]
e conseguentemente Controparte_3
CONDANNARSI la medesima a risarcire direttamente i danni subiti dai IG.ri Parte_1
e e/o comunque, a rifondere a tutte le
[...] Parte_1 Controparte_1
somme che questa fosse tenuta a corrispondere agli attori così manlevandola da ogni loro richiesta.
In ogni caso: con vittoria di tutte le spese e compensi di causa.”
: Controparte_2
“ogni contraria istanza ed eccezione reiette, con riserva di ogni ulteriore e diversa deduzione, produzione e conclusione, accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Modena e/o la carenza di giurisdizione a pronunciarsi sulle domande svolte da nei confronti di Parte_2 Controparte_2
in virtù di clausola compromissoria (art. 15) presente nel contratto di appalto e/o
[...] accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 14 del predetto contratto, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di mediazione e/o ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e ex art. 8 l. 8 marzo 2017, n. 24, ai sensi di legge, respingere qualsiasi avversa domanda da qualunque parte proposta, in quanto infondata, in fatto e in diritto, e comunque non provata e/o prescritta e/o per carenza di legittimazione attiva degli attori. emettere ogni altra declaratoria e statuizione, comunque, previa connessa e dipendente dalle domande ed eccezioni che precedono;
condannare le controparti al pagamento delle anticipazioni, spese, competenze ed onorari del giudizio oltre agli accessori di legge.”
(seguono richieste istruttorie)
OSSERVA
1) La CTU, all'esito di approfondito esame, ha accertato che: a) dalla caduta accidentale verificatasi presso la struttura della convenuta in data 6 ottobre 2016, ha conseguito un trauma cranio-facciale (ematoma periorbitale) ed all'arto Persona_1
superiore destro (ferite a lembo sul gomito dx, dolorabilità spalla dx), di lieve entità, che le ha determinato un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 7;
b) le lesioni evidenziate alle radiografie del torace eseguite all'accesso al PS dopo la caduta ed in seguito, dopo il ricovero presso il NOCSAE del 11 ottobre e prima della dimissione del 31 ottobre, sono “espressione meno probabilmente di contusione/i polmonare/i e più probabilmente di un processo infettivo al suo esordio confinato al polmone destro (06/10) e poi ulteriormente evoluto localmente ad interessare entrambi i polmoni (11/10), così anche associandosi a manifestazioni sistemiche (i.e.: sepsi)”;
c) “tale processo settico, a ragionevole partenza polmonare, a seguito dei trattamenti intrapresi in corso di degenza, risultava sostanzialmente clinicamente spento alla data della dimissione
(31/10/2016)”;
d) “Il decesso della IG.ra , avvenuto in data 05/12/2016 in costanza di ricovero presso il Per_1
NOCSAE dal 02/12/2016, risulta in ultimo ascrivibile ad una insufficienza multiorgano, a sua volta conseguita al ripresentarsi di sepsi severa, con intercorrente insufficienza renale acuta”;
e) il processo infettivo che ha condotto all'exitus in data 05/12/2016 è certamente da ritenersi causalmente indipendente rispetto alle lesioni traumatiche riportate nell'occorsa caduta del
06/10/2016”.
2) Quanto all'affermata insussistenza di relazione causale fra la caduta ed il decesso, si prende atto che nessuna osservazione in contrario è pervenuta dal CTP degli attori, che si è limitato a richiedere
(ed ottenere) la quantificazione dell'invalidità temporanea.
2.1) Gli attori, nelle difese finali, si lamentano però che il CTU non abbia direttamente visionato le immagini radiologiche, pur disponibili in causa, e chiedono che lo faccia -previa rimessione della causa in istruttoria- al fine di accertare se le lesioni polmonari ivi rappresentate non abbiano, in realtà, genesi traumatica quantomeno concorrente.
In realtà, risulta immune da censure l'operato dell'ausiliare, che ha reso il parere sulla base dei referti degli specialisti radiologi che hanno visionato i reperti. In assenza di evidenze di possibili errori da parte di costoro -qui non ricorrenti, e neppure allegate dagli attori- non v'è ragione di procedere ad ulteriori approfondimenti.
2.2) Ammesso, inoltre, che in tal modo si pervenga al risultato atteso dagli attori, e quindi si accerti la natura traumatica delle lesioni polmonari, resta intatta la considerazione che il decesso, sul piano causale, non è ad esse attribuibile. Com'è noto, il nesso causale fra condotta omissiva e danno va accertato -in ogni suo segmento- in base alla regola del “più probabile che non”.
Nella specie, per collegare eziologicamente al decesso la mancata sorveglianza della signora all'atto della caduta, è pertanto necessario che, in base a criteri di ragionevole probabilità logico-scientifica, risulti plausibile:
a) la natura traumatica delle lesioni polmonari accertate inizialmente in PS il 6 ottobre;
b) la derivazione causale del decesso da tali lesioni.
L'ausiliare del giudice non si è limitato a ritenere improbabile il nesso causale sub a), con considerazioni del tutto condivisibili (a pag.15 ss della relazione, cui si rimanda).
Ha concluso analogamente anche per quello sub b), in considerazione del fatto che la sepsi iniziale non era più presente al 31 ottobre 2016, e che il processo infettivo che ha determinato il ricovero della signora a distanza di oltre un mese, in data 02/12/2016, ed il suo decesso a distanza Per_1
di tre giorni, non è probabile fosse “a partenza polmonare, avendo riscontrato la radiografia del torace di Pronto Soccorso in data 02/12/2016 un versamento pleurico in assenza di addensamenti polmonari”, quanto piuttosto imputabile ad “un'infezione delle alte vie urinarie (in soggetto con insufficienza renale cronica), così come a partenza dalle lesioni cutanee agli arti inferiori (in soggetto con AOCP IV stadio e con lesioni da pressione da allettamento inveterato)”, ovvero alle
“gravi e diffuse co-morbilità” preesistenti alla caduta e “tali da compromettere pressoché completamente l'omeostasi e le riserve funzionali” della signora , che un mese prima del Per_1
decesso aveva compiuto 94 anni.
2.3) In definitiva, il decesso di non è causalmente riconducibile alla condotta Persona_1
asseritamente negligente degli addetti alla RSA.
3) Gli attori hanno chiesto in citazione, ribadendo la richiesta nella prima memoria ex art.183 co.6° cpc, il risarcimento del danno iure proprio da perdita parentale, nonché, iure hereditatis del “danno
c.d. terminale, ovvero il danno non patrimoniale patito iure proprio dalla madre, ricomprendente al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione da parte di quest'ultima della morte imminente”.
La domanda, come stabilizzata in detta memoria, è volta ad ottenere il risarcimento di “tutti i danni subiti e subendi, in conseguenza del decesso del proprio congiunto, sia iure proprio (danno non patrimoniale da perdita parentale) che iure hereditatis (danno c.d. terminale)”. Coerentemente, la quantificazione è esposta determinando il quantum secondo le specifiche Tabelle di Milano relative al danno da perdita parentale ed al danno terminale. Si tratta, in entrambi i casi, di voci di danno conseguenza del decesso, che pertanto non risultano suscettibili di risarcimento, una volta esclusa la derivazione causale del decesso dalla altrui condotta asseritamente lesiva.
4) Nelle loro definitive conclusioni, gli attori chiedono, altresì, iure hereditatis, il risarcimento del danno da invalidità temporanea occorso alla madre in conseguenza della caduta.
Tale danno, però, è cosa del tutto diversa dal danno terminale, perché riguarda le conseguenze immediate del trauma in sé considerate, mentre il danno terminale -secondo la più recente definizione data nelle Tabelle di Milano, ediz. 2024- ricomprende “ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente”.
Esso rimanda ad un tema d'indagine diverso. In effetti, al CTU non era stato posto alcun quesito in proposito. La quantificazione del danno da invalidità temporanea è avvenuta, da parte sua, soltanto su sollecitazione del CTP, in sede di sintetica valutazione finale ex art.195 ultimo comma cpc;
quindi, in assenza di contraddittorio con le altre parti.
In sintesi, tale domanda, in quanto fondata su fatti costitutivi almeno in parte distinti, che introducono un tema d'indagine assente nell'originaria prospettazione, non può essere scrutinata nel merito, perché nuova e tardivamente proposta.
5) La domanda va pertanto rigettata.
6) Tale rigetto determina l'assorbimento di ogni questione relativa al rapporto fra la convenuta e la terza chiamata.
7) Per pacifica giurisprudenza, le spese sostenute da chi sia stato chiamato dal convenuto vanno poste a carico dell'attore, ove questi risulti soccombente nei confronti del convenuto in ordine a quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata.
Nella specie, inoltre, gli attori hanno espressamente esteso la domanda alla terza chiamata.
Atteso ciò, si condannano gli attori, in solido, al rimborso delle spese sostenute per il presente giudizio dal convenuto e dalla terza chiamata, nella misura per ciascuno liquidata in dispositivo, con applicazione dei valori medi per le quattro fasi previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM
147/22 in relazione a controversie di valore ricompreso fra €.260.000,01 ed €.520.000, avuto riguardo al valore della domanda proposta da ciascun attore, sommate fra loro (art.10 cpc).
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico degli attori.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ed Parte_1 [...]
nei confronti di con contraddittorio esteso a Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
così provvede:
[...]
1) RIGETTA la domanda.
2) CONDANNA ed in solido, al rimborso delle spese Parte_1 Parte_1
ex adverso sopportate per il giudizio, che liquida:
-quanto a in €.22.357 per compenso, oltre spese generali in misura pari al Controparte_1
15% del compenso ed accessori di legge;
-quanto a in €.22.357 per compenso, oltre spese generali in misura pari Controparte_2
al 15% del compenso ed accessori di legge.
Modena, 15 febbraio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-