Ordinanza collegiale 13 gennaio 2021
Ordinanza cautelare 28 aprile 2021
Sentenza 25 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 25/03/2023, n. 5198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5198 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/03/2023
N. 05198/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08485/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8485 del 2020, proposto da
OV CA IA, IO NO, DA BO, AN BR, AL DA IO, IO RO, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuliano Giannini, OV Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di IN, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di CC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Usr Puglia Ufficio VI At CC, Usr Puglia Ufficio IV At IN, non costituiti in giudizio;
nei confronti
TI LL, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per l'annullamento
istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” - nella parte in cui all'articolo 15 (Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio), comma 6, dispone che il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purchè prestati in costanza di nomina; - della predetta OM, nella parte in cui all'articolo 7 (Istanza di partecipazione) dispone che “gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione”, modalità queste che hanno illegittimamente costretto gli odierni ricorrenti a ridosso della chiusura delle operazioni di inserimento al 6.08.2020 a presentare domanda di inserimento nella II fascia GPS; - di ogni altro atto e/preordinato, connesso e conseguenziale che produca l'effetto di non consentire la valutazione del servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo abilitante, anziché in costanza di nomina, ivi comprese le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di CC e IN , nella parte in cui non vengono attribuiti ulteriori 2 punti per ogni mese di servizio militare di leva a ciascun ricorrente (max 12 punti ad anno scolastico), per la classi di concorso di rispettiva appartenenza e pubblicate con: a) decreti UST CC prot. n. 11363 del 01-09-2020 e prot. n. 12760 del 16-09-2020; b) decreti UST IN prot. n. 8563 del 02-09-2020 e prot. n. 9847 del 18-09-2020
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di IN e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di CC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensione cautelare: dell'O.M. del Ministero dell’Istruzione n. 60 del 10.07.2020 - “Procedure di 2 istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” - nella parte in cui all’articolo 15 (Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio), comma 6, dispone che il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina; della predetta OM, nella parte in cui all’articolo 7 (Istanza di partecipazione) dispone che “gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione”; di ogni altro atto e/preordinato, connesso e conseguenziale.
Premette in fatto di aver presentato domanda di aggiornamento/inserimento nelle nuove GPS, disciplinate dall’OM del Ministero dell’Istruzione, oggetto dell’odierno ricorso.
Assume, inoltre, di aver dichiarato, nella medesima domanda, l’adempimento degli obblighi di leva militare.
Lamenta, infine, il comportamento assunto dagli Uffici Scolastici, i quali hanno provveduto a valutare i titoli presentati senza, tuttavia, considerare il servizio militare prestato in costanza di nomina.
Di conseguenza, pubblicata la graduatoria, i ricorrenti sono stati collocati in una posizione inferiore rispetto a quella ad essi spettanti.
L’amministrazione resistente si costituisce in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso
All’udienza pubblica del 7.02.2023, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il Collegio, rivedendo il proprio orientamento, aderisce alla decisione emessa dal Consiglio di Stato in sede di riforma dell’ordinanza cautelare di rigetto n. 2483/2021, nella parte in cui rileva la sussistenza di “ sufficienti elementi di fondatezza in relazione alle modalità di formazione delle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia, che non sembrano presentare le caratteristiche di una procedura concorsuale”. Ed ancora “vi sono le condizioni per dare continuità alla giurisprudenza della sezione (tra le tante cfr. sent. n. 2151 del 2018; odr. 4338/2021) e della giustizia civile (cfr. Cass. n. 15467/2021) che, con riferimento alle graduatorie ad esaurimento, affermano la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio” (Cons. Stato, sez. VI, Ord. n. 5196/2021).
Come rileva, inoltre, il Consiglio di Stato, alla luce di una lettura sistematica degli artt. 485, comma 7, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e 2050 del codice dell’ordinamento militare, “solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l’esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell’interesse della Nazione” (Cons. Stato, sez. V, sent n. 11602/2022).
In conclusione, alla luce della giurisprudenza in subiecta materia, il ricorso merita accoglimento.
In considerazione dell’andamento del giudizio, le spese di giudizio sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore
OV Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emiliano Raganella | Giuseppe Sapone |
IL SEGRETARIO