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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 4476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4476 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 41/2018 pubblicata l'11/06/2018 dal Tribunale di Avellino, iscritto al n. 4807/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, e pendente
TRA
Parte_1
con sede in Casapesenna (CE) alla Via Caduti sul Lavoro n. 3 (cod. fisc.
[...]
), , con sede C.F._1 Parte_2 in Casapesenna (CE) alla Via Sant'Antonio n. 9 (cod. fisc. , in persona del P.IVA_1 legale rappresentante del raggruppamento, , nato a [...] Parte_1
(CE) il 30.04.1968 (cod. fisc. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti C.F._1
Giancarlo Violante Ruggi d'Aragona (cod. fisc. ed Antonio Izzo C.F._2
(cod. fisc. ); C.F._3
Appellante
E
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Giuseppe Barrasso (c.f. ); C.F._4
Appellato
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Avellino ha rigettato la domanda proposta dal Parte_1
volta ad ottenere la risoluzione del contratto di appalto stipulato da
[...]
quest'ultimo con il in data 12.6.2007 ed avente ad oggetto il Controparte_1 completamento delle opere di urbanizzazione dell'area stazione FFSS e dell'annesso parcheggio di via Marconi.
Nella motivazione del provvedimento il Tribunale ha affermato che gli inadempimenti dedotti dalla parte attrice erano stati posti alla base solo della violazione del dovere di cooperazione della stazione appaltante, motivo per il quale non poteva essere accolta la domanda di risoluzione per inadempimento, in quanto la violazione dell'obbligo di cooperazione non determinerebbe un inadempimento agli obblighi negoziali, né quella di risoluzione per impossibilità sopravvenuta, trattandosi di domanda non proposta dalla parte.
Parte Avverso tale pronuncia ha proposto appello il educendo che il Tribunale avrebbe errato nell'interpretare la propria domanda in quanto le condotte contestate al erano CP_1 state qualificate come inadempimento a specifici obblighi negoziali e, solo in via subordinata, quale violazione del dovere di cooperazione. Per tale ragione il Tribunale avrebbe dovuto valutare la sussistenza degli inadempimenti contestati, accogliendo la domanda di risoluzione del contratto.
Il si è costituito contestando la domanda e chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello. In via subordinata, nel caso di accoglimento dell'appello principale, ha proposto appello incidentale chiedendo di accertare l'insussistenza del proprio inadempimento e l'inadempimento della controparte.
L'appello è fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
Il Tribunale non ha correttamente interpretato la domanda proposta in primo grado dal Parte affermando erroneamente che le condotte addebitate al sarebbero state poste a CP_1
fondamento solo della violazione dell'obbligo di cooperazione del committente, violazione che avrebbe reso necessario la proposizione della domanda di risoluzione per impossibilità sopravvenuta.
2 Tuttavia, dalla lettura dell'atto di citazione di primo grado si evince chiaramente che le condotte contestate dall'attore al (la mancata redazione del progetto esecutivo, la CP_1
mancata liberazione dell'area parcheggio e la mancata predisposizione dei calcoli strutturali) erano state qualificate come grave inadempimento ex art. 1455 c.c., idoneo a giustificare la risoluzione del contratto.
Dunque, il Tribunale avrebbe dovuto valutare se i predetti comportamenti integrassero specifici obblighi negoziali della stazione appaltante, se vi fosse la prova del relativo inadempimento e, in caso positivo, se esso fosse grave ed idoneo a determinare la risoluzione del contratto. Tali valutazioni, non eseguite dal Tribunale, vanno eseguite in questa sede, come richiesto dall'appellante.
Ciò detto, questa Corte ritiene che ciascuna delle tre condotte in contestazione rappresentasse uno specifico obbligo negoziale del Controparte_1
In primo luogo, va ricordato che il committente ha l'obbligo pubblicistico, integrativo delle pattuizioni contrattuali e intrasferibile all'appaltatore, di predisporre un progetto esecutivo immediatamente "cantierabile", non bisognoso cioè di ulteriori specificazioni, in quanto già contenente la puntuale e dettagliata rappresentazione dell'opera (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 28799 del 09/11/2018).
Inoltre, spetta alla stazione appaltante l'effettuazione di studi ed indagini preliminari, inserendosi nella fase della progettazione definitiva, grava sull'ente committente non ai sensi dell'art. 1206 c.c., quale dovere di cooperare in buona fede nell'esecuzione del contratto, bensì quale preciso obbligo previsto dall'art. 16, comma 4, della l. n. 109 del 1994, non trasferibile all'appaltatore, che, ai sensi del successivo comma 5, deve provvedere esclusivamente a studi ed indagini di dettaglio o di verifica, necessari per la specifica individuazione dei lavori da realizzare e per la determinazione dei costi (Cass. Sez. 1 -,
Sentenza n. 11904 del 03/05/2024).
Pertanto, nel caso in esame il era tenuto a consegnare all'appaltatore Controparte_1 sia il progetto esecutivo che i calcoli strutturali delle opere da eseguire.
Non c'è dubbio, inoltre, che il committente era tenuto a consegnare all'appaltatore l'area dove devono essere eseguiti i lavori in condizioni tali da consentire l'immediato inizio delle opere.
3 Ebbene, nel caso in esame il non ha fornito la prova di aver esattamente CP_1 adempiuto ai propri obblighi negoziali.
Sul punto va premesso che, trattandosi di ipotesi di responsabilità contrattuale, all'attore era sufficiente allegare l'altrui inadempimento, spettando alla controparte fornire la prova dell'esatto adempimento della prestazione. Tale prova, tuttavia, non è stata fornita dal CP_1
Quanto alla predisposizione del progetto esecutivo, si premette che tra le parti sono contestati esclusivamente i lavori relativi al parcheggio di via Marconi. Tali lavori, successivamente alla conclusione del contratto del 12.6.2007, sono stati oggetto di due varianti: la prima approvata con delibera n. 91 del 4.7.2008 e la seconda con delibera n. 107 del 3.9.2010. Ciascuna delle due varianti, per concorde affermazione delle parti, ha modificato profondamente il progetto dell'opera: la prima stabilendo la realizzazione del parcheggio su tre livelli e la seconda riducendo sensibilmente la superficie complessiva.
Non c'è dubbio, pertanto, che ciascuna delle due varianti richiedesse la predisposizione di un nuovo progetto esecutivo, completo anche dei relativi calcoli strutturali, tale da rendere l'opera così come modificata dal committente immediatamente cantierabile.
Tuttavia, come detto, il non ha fornito la prova di aver redatto e consegnato CP_1 all'appaltatore nessuno dei progetti esecutivi relativi alle due varianti sopra indicate. Sul punto si precisa che, mentre nel contratto l'appaltatore ha riconosciuto di aver ricevuto dal committente il progetto esecutivo, nessuna prova è stata fornita dal dell'esistenza e CP_1
della consegna all'appaltatore dei progetti esecutivi relativi alle varianti e dei calcoli strutturali.
Tale condotta integra certamente gli estremi di un grave inadempimento, idoneo a determinare la risoluzione del contratto, non avendo consentito all'appaltatore di iniziare l'esecuzione dell'opera.
Sussiste anche il terzo inadempimento contestato dall'appellante, concernente la mancata pulizia dell'era destinata alla realizzazione del parcheggio.
Sul punto il Collegio evidenzia che nel verbale di consegna definitiva dei lavori
(redatto in contraddittorio tra l'impresa, il committente e la direzione lavori in data
17.5.2010) si afferma espressamente che nell'area in questione all'epoca erano ancora presenti piante arboree e materiali derivanti dallo smontaggio del prefabbricato preesistente,
4 tanto che il si era impegnato alla relativa rimozione entro i successivi 15 giorni al CP_1
fine di consentire all'appaltatore di iniziare i lavori. A fronte di tale prova, il non CP_1
ha dimostrato che, in data successiva al 17.5.2010, ha eseguito la pulizia del fondo al fine di liberarlo dalle piante e dai materiali di scarto ivi presenti. Anzi, dalle foto allegate alla Parte missiva inviata dal al in data 23.11.2011 (documento non specificamente CP_1 contestato dal si evince che all'epoca il fondo era ancora occupato dalle piante e CP_1
da numerosi materiali edili di scarto, circostanza che di fatto ha impedito all'appaltatore di dare corso ai lavori.
Anche in tal caso, dunque, si configura un grave inadempimento del idoneo a CP_1 giustificare la risoluzione del contratto.
Per le ragioni sopra illustrate l'appello principale va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la risoluzione del contratto per grave inadempimento del
Da ciò consegue il rigetto dell'appello incidentale con il quale il Controparte_1 CP_1
ha chiesto di accertare l'assenza del proprio inadempimento.
Viceversa, va rigettata la domanda dell'appellante volta ad ottenere la condanna del al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento. CP_1
L'appellante ha chiesto la liquidazione del danno emergente, pari all'importo dei lavori eseguiti, dei materiali esistenti in cantiere, dei maggiori oneri per spese e per il sottoutilizzo delle attrezzature e della manodopera, ai maggiori oneri per il vincolo fideiussorio;
a titolo di lucro cessante ha chiesto la liquidazione di una somma pari al 10% dell'importo delle opere non eseguite.
La domanda non può essere accolta in quanto la parte, pur non essendo obbligata alla specifica quantificazione del danno richiesto, avrebbe però dovuto fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del danno, depositando documenti dai quali desumere: l'importo dei lavori eseguiti, dei materiali esistenti in cantiere, dei maggiori oneri sostenuti per spese e per il sottoutilizzo delle attrezzature e della manodopera, i maggiori oneri per il vincolo fideiussorio, l'importo delle opere non eseguite. Nessuno di tali elementi è stato dimostrato dalla parte che, sia in primo grado che in questa sede, si è limitata a chiedere la nomina di un ctu per l'accertamento di tali fatti.
Il collegio evidenzia che, in assenza di prova degli elementi costitutivi della domanda, non può essere accolta la richiesta di nomina di un consulente in quanto, altrimenti, la ctu
5 avrebbe senz'altro natura esplorativa poiché diretta a superare le lacune probatorie della parte.
Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria.
L'accoglimento dell'appello determina la condanna del al pagamento delle CP_1
spese del doppio grado di giudizio, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e della bassa complessità della lite. Tenuto conto di ciò, la liquidazione va effettuata in €
6.500 per il giudizio di primo grado ed in € 9.000 per il giudizio di appello, oltre oneri accessori.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
41/2018 pubblicata l'11/06/2018 dal Tribunale di Avellino, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma la sentenza impugnata dichiara l'avvenuta risoluzione del contratto per grave inadempimento del Controparte_1
rigetta la domanda risarcitoria proposta dall'appellante e l'appello incidentale dell'appellato;
condanna il al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio Controparte_1
grado di giudizio che liquida per il primo grado in € 6.500,00 per compenso professionale ed € 812,5 per spese generali ai sensi del D.M. 55/2014 e per il secondo grado in € 9.000,0 per compenso professionale ed € 1.350,0 per spese generali ai sensi del D.M. 147/2022.
Così deciso in Napoli, il 23.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 41/2018 pubblicata l'11/06/2018 dal Tribunale di Avellino, iscritto al n. 4807/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, e pendente
TRA
Parte_1
con sede in Casapesenna (CE) alla Via Caduti sul Lavoro n. 3 (cod. fisc.
[...]
), , con sede C.F._1 Parte_2 in Casapesenna (CE) alla Via Sant'Antonio n. 9 (cod. fisc. , in persona del P.IVA_1 legale rappresentante del raggruppamento, , nato a [...] Parte_1
(CE) il 30.04.1968 (cod. fisc. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti C.F._1
Giancarlo Violante Ruggi d'Aragona (cod. fisc. ed Antonio Izzo C.F._2
(cod. fisc. ); C.F._3
Appellante
E
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Giuseppe Barrasso (c.f. ); C.F._4
Appellato
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Avellino ha rigettato la domanda proposta dal Parte_1
volta ad ottenere la risoluzione del contratto di appalto stipulato da
[...]
quest'ultimo con il in data 12.6.2007 ed avente ad oggetto il Controparte_1 completamento delle opere di urbanizzazione dell'area stazione FFSS e dell'annesso parcheggio di via Marconi.
Nella motivazione del provvedimento il Tribunale ha affermato che gli inadempimenti dedotti dalla parte attrice erano stati posti alla base solo della violazione del dovere di cooperazione della stazione appaltante, motivo per il quale non poteva essere accolta la domanda di risoluzione per inadempimento, in quanto la violazione dell'obbligo di cooperazione non determinerebbe un inadempimento agli obblighi negoziali, né quella di risoluzione per impossibilità sopravvenuta, trattandosi di domanda non proposta dalla parte.
Parte Avverso tale pronuncia ha proposto appello il educendo che il Tribunale avrebbe errato nell'interpretare la propria domanda in quanto le condotte contestate al erano CP_1 state qualificate come inadempimento a specifici obblighi negoziali e, solo in via subordinata, quale violazione del dovere di cooperazione. Per tale ragione il Tribunale avrebbe dovuto valutare la sussistenza degli inadempimenti contestati, accogliendo la domanda di risoluzione del contratto.
Il si è costituito contestando la domanda e chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello. In via subordinata, nel caso di accoglimento dell'appello principale, ha proposto appello incidentale chiedendo di accertare l'insussistenza del proprio inadempimento e l'inadempimento della controparte.
L'appello è fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
Il Tribunale non ha correttamente interpretato la domanda proposta in primo grado dal Parte affermando erroneamente che le condotte addebitate al sarebbero state poste a CP_1
fondamento solo della violazione dell'obbligo di cooperazione del committente, violazione che avrebbe reso necessario la proposizione della domanda di risoluzione per impossibilità sopravvenuta.
2 Tuttavia, dalla lettura dell'atto di citazione di primo grado si evince chiaramente che le condotte contestate dall'attore al (la mancata redazione del progetto esecutivo, la CP_1
mancata liberazione dell'area parcheggio e la mancata predisposizione dei calcoli strutturali) erano state qualificate come grave inadempimento ex art. 1455 c.c., idoneo a giustificare la risoluzione del contratto.
Dunque, il Tribunale avrebbe dovuto valutare se i predetti comportamenti integrassero specifici obblighi negoziali della stazione appaltante, se vi fosse la prova del relativo inadempimento e, in caso positivo, se esso fosse grave ed idoneo a determinare la risoluzione del contratto. Tali valutazioni, non eseguite dal Tribunale, vanno eseguite in questa sede, come richiesto dall'appellante.
Ciò detto, questa Corte ritiene che ciascuna delle tre condotte in contestazione rappresentasse uno specifico obbligo negoziale del Controparte_1
In primo luogo, va ricordato che il committente ha l'obbligo pubblicistico, integrativo delle pattuizioni contrattuali e intrasferibile all'appaltatore, di predisporre un progetto esecutivo immediatamente "cantierabile", non bisognoso cioè di ulteriori specificazioni, in quanto già contenente la puntuale e dettagliata rappresentazione dell'opera (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 28799 del 09/11/2018).
Inoltre, spetta alla stazione appaltante l'effettuazione di studi ed indagini preliminari, inserendosi nella fase della progettazione definitiva, grava sull'ente committente non ai sensi dell'art. 1206 c.c., quale dovere di cooperare in buona fede nell'esecuzione del contratto, bensì quale preciso obbligo previsto dall'art. 16, comma 4, della l. n. 109 del 1994, non trasferibile all'appaltatore, che, ai sensi del successivo comma 5, deve provvedere esclusivamente a studi ed indagini di dettaglio o di verifica, necessari per la specifica individuazione dei lavori da realizzare e per la determinazione dei costi (Cass. Sez. 1 -,
Sentenza n. 11904 del 03/05/2024).
Pertanto, nel caso in esame il era tenuto a consegnare all'appaltatore Controparte_1 sia il progetto esecutivo che i calcoli strutturali delle opere da eseguire.
Non c'è dubbio, inoltre, che il committente era tenuto a consegnare all'appaltatore l'area dove devono essere eseguiti i lavori in condizioni tali da consentire l'immediato inizio delle opere.
3 Ebbene, nel caso in esame il non ha fornito la prova di aver esattamente CP_1 adempiuto ai propri obblighi negoziali.
Sul punto va premesso che, trattandosi di ipotesi di responsabilità contrattuale, all'attore era sufficiente allegare l'altrui inadempimento, spettando alla controparte fornire la prova dell'esatto adempimento della prestazione. Tale prova, tuttavia, non è stata fornita dal CP_1
Quanto alla predisposizione del progetto esecutivo, si premette che tra le parti sono contestati esclusivamente i lavori relativi al parcheggio di via Marconi. Tali lavori, successivamente alla conclusione del contratto del 12.6.2007, sono stati oggetto di due varianti: la prima approvata con delibera n. 91 del 4.7.2008 e la seconda con delibera n. 107 del 3.9.2010. Ciascuna delle due varianti, per concorde affermazione delle parti, ha modificato profondamente il progetto dell'opera: la prima stabilendo la realizzazione del parcheggio su tre livelli e la seconda riducendo sensibilmente la superficie complessiva.
Non c'è dubbio, pertanto, che ciascuna delle due varianti richiedesse la predisposizione di un nuovo progetto esecutivo, completo anche dei relativi calcoli strutturali, tale da rendere l'opera così come modificata dal committente immediatamente cantierabile.
Tuttavia, come detto, il non ha fornito la prova di aver redatto e consegnato CP_1 all'appaltatore nessuno dei progetti esecutivi relativi alle due varianti sopra indicate. Sul punto si precisa che, mentre nel contratto l'appaltatore ha riconosciuto di aver ricevuto dal committente il progetto esecutivo, nessuna prova è stata fornita dal dell'esistenza e CP_1
della consegna all'appaltatore dei progetti esecutivi relativi alle varianti e dei calcoli strutturali.
Tale condotta integra certamente gli estremi di un grave inadempimento, idoneo a determinare la risoluzione del contratto, non avendo consentito all'appaltatore di iniziare l'esecuzione dell'opera.
Sussiste anche il terzo inadempimento contestato dall'appellante, concernente la mancata pulizia dell'era destinata alla realizzazione del parcheggio.
Sul punto il Collegio evidenzia che nel verbale di consegna definitiva dei lavori
(redatto in contraddittorio tra l'impresa, il committente e la direzione lavori in data
17.5.2010) si afferma espressamente che nell'area in questione all'epoca erano ancora presenti piante arboree e materiali derivanti dallo smontaggio del prefabbricato preesistente,
4 tanto che il si era impegnato alla relativa rimozione entro i successivi 15 giorni al CP_1
fine di consentire all'appaltatore di iniziare i lavori. A fronte di tale prova, il non CP_1
ha dimostrato che, in data successiva al 17.5.2010, ha eseguito la pulizia del fondo al fine di liberarlo dalle piante e dai materiali di scarto ivi presenti. Anzi, dalle foto allegate alla Parte missiva inviata dal al in data 23.11.2011 (documento non specificamente CP_1 contestato dal si evince che all'epoca il fondo era ancora occupato dalle piante e CP_1
da numerosi materiali edili di scarto, circostanza che di fatto ha impedito all'appaltatore di dare corso ai lavori.
Anche in tal caso, dunque, si configura un grave inadempimento del idoneo a CP_1 giustificare la risoluzione del contratto.
Per le ragioni sopra illustrate l'appello principale va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la risoluzione del contratto per grave inadempimento del
Da ciò consegue il rigetto dell'appello incidentale con il quale il Controparte_1 CP_1
ha chiesto di accertare l'assenza del proprio inadempimento.
Viceversa, va rigettata la domanda dell'appellante volta ad ottenere la condanna del al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento. CP_1
L'appellante ha chiesto la liquidazione del danno emergente, pari all'importo dei lavori eseguiti, dei materiali esistenti in cantiere, dei maggiori oneri per spese e per il sottoutilizzo delle attrezzature e della manodopera, ai maggiori oneri per il vincolo fideiussorio;
a titolo di lucro cessante ha chiesto la liquidazione di una somma pari al 10% dell'importo delle opere non eseguite.
La domanda non può essere accolta in quanto la parte, pur non essendo obbligata alla specifica quantificazione del danno richiesto, avrebbe però dovuto fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del danno, depositando documenti dai quali desumere: l'importo dei lavori eseguiti, dei materiali esistenti in cantiere, dei maggiori oneri sostenuti per spese e per il sottoutilizzo delle attrezzature e della manodopera, i maggiori oneri per il vincolo fideiussorio, l'importo delle opere non eseguite. Nessuno di tali elementi è stato dimostrato dalla parte che, sia in primo grado che in questa sede, si è limitata a chiedere la nomina di un ctu per l'accertamento di tali fatti.
Il collegio evidenzia che, in assenza di prova degli elementi costitutivi della domanda, non può essere accolta la richiesta di nomina di un consulente in quanto, altrimenti, la ctu
5 avrebbe senz'altro natura esplorativa poiché diretta a superare le lacune probatorie della parte.
Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria.
L'accoglimento dell'appello determina la condanna del al pagamento delle CP_1
spese del doppio grado di giudizio, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e della bassa complessità della lite. Tenuto conto di ciò, la liquidazione va effettuata in €
6.500 per il giudizio di primo grado ed in € 9.000 per il giudizio di appello, oltre oneri accessori.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
41/2018 pubblicata l'11/06/2018 dal Tribunale di Avellino, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma la sentenza impugnata dichiara l'avvenuta risoluzione del contratto per grave inadempimento del Controparte_1
rigetta la domanda risarcitoria proposta dall'appellante e l'appello incidentale dell'appellato;
condanna il al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio Controparte_1
grado di giudizio che liquida per il primo grado in € 6.500,00 per compenso professionale ed € 812,5 per spese generali ai sensi del D.M. 55/2014 e per il secondo grado in € 9.000,0 per compenso professionale ed € 1.350,0 per spese generali ai sensi del D.M. 147/2022.
Così deciso in Napoli, il 23.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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