Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 03/06/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
370/2022
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di URBINO
ll Giudice Onorario Dott. Laura Trebbi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.370 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 ,
vertente
TRA
) con l'avv.SERRETTI LORENZO Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
E
) con l'avv.CAROTTI STEFANIA CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità medica
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE- accertare e dichiarare la responsabilità in capo ad
[...]
in ragione delle condotte ascrivibili ai propri dipendenti e Controparte_2 collaboratori dell'evento occorso alla dott.ssa - accertare e dichiarare la Parte_1
sussistenza di nesso causale tra la colpevole omissiva, negligente ed imprudente condotta imputabile ad e le conseguenze dannose, patrimoniali e non, arrecate, all'attrice in CP_1 conseguenza dell'evento dannoso e per l'effetto, - condannare l' resistente al risarcimento CP_2 di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, arrecati, all'attrice, per i motivi anzi espressi in conseguenza della compromissione dei rispettivi diritti, anche con riferimento a quelli di cui agli artt. 2 e/o 3 e/o 32 Cost. It nonché alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, da
PARTE CONVENUTA: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare la domanda in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto e non provata. Con vittoria di spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
L'evento occorso all'attrice risale al 16 novembre 2007 quando la sig.ra Parte_1 accusando forti dolori allo stomaco, si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di
Fossombrone. L'ecografica evidenziava una abbondante emorragia in atto. Stante la gravità della situazione, la Sig.ra veniva trasportata d'urgenza presso l'ospedale di Fano, ove veniva Parte_1
sottoposta ad immediato intervento chirurgico. Il 17.11.2007 la Sig.ra veniva trasferita Parte_1 presso il reparto di rianimazione dell'Ospedale Umberto I di Ancona ed in data 20.11.2007 la ricorrente veniva nuovamente operata, subendo un intervento di epatectomia destra.
L'attrice radicava nel 2013 avanti l'Intestato Tribunale di Urbino procedimento ex art. 696 bis cpc, rubricato al n. RG 317, all'esito del quale il CTU dott. depositava Persona_1
relazione peritale nella quale concludeva con il riconoscimento di una percentuale di danno biologico permanente valutabile nel 12%, e un periodo di ITT di gg15+3, ITP al 75% di gg 20, ITP al 50% di gg.45+20 e ITP al 25% di gg. 15
L'attrice riceveva nel dicembre 2014 la somma di € 44.000,00 dalla compagnia assicuratrice della convenuta. Controparte_2
Nel Giugno 2022 l'attrice proponeva il presente giudizio al fine di chiedere l'accertamento del nesso causale tra la colpevole omissiva, negligente ed imprudente condotta imputabile ad e CP_1 le conseguenze dannose, patrimoniali e non, arrecate, all'attrice in conseguenza dell'evento dannoso, con conseguente richiesta di risarcimento del danno chiedendo integrale rinnovazione della CTU, al fine di ottenere pronuncia di condanna di ora al dovuto CP_1 CP_3
integrale ristoro. Lamenta parte attrice che quanto erogato dalla assicurazione nel 2014 è stato calcolato sulla scorta della quantificazione di cui alla consulenza tecnica ex art. 696 bis, e che non comprende neppure il mero rimborso delle spese legali e processuali nonché mediche e di consulenza tecnica di parte sopportate.
L'attrice solleva dubbi sull'operato del CTU, che a suo dire, avrebbe escluso dalle proprie considerazioni finali la responsabilità dell'Ente per l'asportazione parziale del fegato subita dalla ricorrente, ritenendo che la fortuita rottura dell'angioma, a prescindere dalla ritardata diagnosi, avrebbe comunque comportato identico esito rispetto a quello poi effettivamente verificatosi. Il
CTU nell'affermare quanto lamentato dall'attrice, riporta motivazioni più che condivisibili (“la rottura dell'angioma epatico è stata una complicanza spontanea, indipendente da fattori esterni” ed anche a fronte di una diagnosi più tempestiva e quindi al trasferimento in condizioni non critiche in un presidio idoneo. Tuttavia “una volta che un angioma epatico della estensione quale quella nel caso riscontrata è andato incontro a sanguinamento da rottura, il ricorso alla resezione epatica sarebbe stato comunque necessario”, “non è pertanto ravvisabile nesso causale tra il ritardo di diagnosi, entità di resezione del lobo destro e colecistectomia”).
Il danno è stato riconosciuto dalla convenuta, nella misura quantificata dal CTU, e risarcito per l'importo corrispondente in base alle Tabelle di Milano 2014, come da tabella allegata dalla convenuta, a cui sono stati aggiunti euro 5.000,00 circa, presumibilmente per interessi e/o spese mediche e legali sostenute fino a tale momento. A definizione della controversia è stato inviato atto di quietanza a cui non risulta seguita comunicazione di accettazione della somma “in acconto sul maggior avere”. Va rammentato che qualora si determini l'entità del danno servendosi delle tabelle milanesi (il cui valore del punto comprenda la liquidazione del danno morale) ha in realtà si e' già tenuto - sia pur implicitamente - conto, avuto riguardo agli importi in concreto liquidati, sia del danno biologico che del danno morale (ex multis cfr. da ultimo Cass. 17/02/2023, n. 5119).
Con il presente giudizio si chiede di invalidare una perizia medica, in assenza di nuovi motivi o di prove a fondamento delle pretese, la cui quantificazione del danno ivi contenuta è già stata calcolata e liquidata in base alle tabelle allora vigenti.
La domanda è rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nei valori minimi stante l'assenza di attività istruttoria, essendosi le parti riportate a scritti difensivi già versati
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, così provvede:
❖ Rigetta la domanda ❖ Condanna l'attrice alla refusione delle spese legali in favore di che CP_4
liquida in euro 2.900,00 (fase studio, introduttiva e decisionale nei valori minimi) oltre spese generali 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Urbino il 30/05/2025
IL GIUDICE ON
(Dr.ssa Laura Trebbi )