Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/03/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1090/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1090/2018 promossa da:
, elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Via San Giovanni, 103 98051 Barcellona P.G. ITALIA, presso lo studio dell'avv. BAMBACI LUIGI, che lo rappresenta e difende per procura rilasciata a margine dell'atto di citazione.
ATTORE contro
, Controparte_1 C.F._2
e
, in proprio e quale erede di Controparte_2 C.F._3
e , nato a [...] Controparte_1 Controparte_3 il 21/09/1957, ivi residente in [...], C.F.
e , nata a [...] C.F._4 Controparte_4
(ME) il 12/02/1959, ivi residente in [...], C.F. , C.F._5 nella qualità di eredi del Sig. , tutti elettivamente Controparte_1 domiciliati in Sant'Angelo di Brolo (ME), Via S. Francesco n. 8 presso lo studio dell'avv. Laura Palazzolo
CONVENUTI
pagina 1 di 6
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 premettendo: di avere acquistato, con atto del 16 Febbraio 2015 repertorio N. 65960, raccolta N. 21043, registrato in Roma il 6 Marzo 2015 al n. 4014 da , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, , e
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_10 la piena proprietà dei seguenti immobili siti nel Comune di Sant'Angelo di Brolo, Contrada San Gregorio n. 20:
- una casa di abitazione posta su due piani, censita in Catasto
Fabbricati del Comune di Sant'Angelo di Brolo alla partita intestata ai predetti Sigg.ri , foglio 8, particella 642, cat. A/4, classe 4, vani 6, CP_5
Contrada San Gregorio n. 20, P.T-1, Rendita Euro 266,49;
- un terreno pertinenziale alla suddetta casa di abitazione della superficie di metri quadrati 2100, censito in Catasto Terreni del Comune di Sant'Angelo di Brolo al foglio 8, particelle 4 di are 13,00, classe 1,
Reddito Dominicale Euro 5,71, Reddito Agrario Euro 2,69, e 639 di are
8,00, classe 1, Reddito Dominicale Euro 3,51, Reddito Agrario 1,65; che il terreno di cui alle particelle 4 e 639 confina con le particelle 640, di are 6,40, 1412, di are 10, 94, e 1414, di are 39,91, censiti in Catasto
Terreni del Comune di Sant'Angelo di Brolo al foglio 8, di proprietà dei coniugi e , acquistate con atto in Controparte_1 Controparte_2
Notaio Dott. del 22 Dicembre 2010 repertorio N. 14664 Persona_1 registrato in Messina al N. 27339; che dopo avere fatto misurare il terreno (partt. 4 e 639) si è accorto che circa 550 mq risultavano usurpati dai convenuti.
Tanto premesso, l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni:
1) In via preliminare, accertata la fondatezza della domanda, disporre il
SEQUESTRO GIUDIZIARIO EX ART. 670 C.P.C. della porzione illegittimamente occupata dai Sigg.ri e del terreno CP_1 CP_2
pagina 2 di 6 sito nel Comune di Sant'angelo di Brolo, Contrada San Catanldo, di cui alle particelle 4 e 639, di proprietà del Sig. , che si Parte_1 individua in circa 550 mq, con nomina di un custode giudiziario;
2) Nel merito, accertare, dichiarare e statuire che il diritto di proprietà del Sig. sul terreno di cui alle particelle 4 e 639, Parte_1 censito in catasto Terreni Comune Sant'Angelo di Brolo al foglio 8, in modo unico ed esclusivo;
3) Statuire che i Sigg.ri e non hanno alcun diritto CP_1 CP_2 sull'immobile de quo e per l'effetto condannare gli stessi a rilasciare immediatamente il bene libero da persone e cose e nella piena disponibilità del titolare comparante;
4) Condannare i Sigg.ri e al risarcimento dei danni CP_1 CP_2 per le ragioni indicati in narrativa e per quelli che si proveranno in corso di causa a nella somma di €. 20.000,00 o quella somma minore che si riterrà di giustizia;
5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
I convenuti non si sono costituiti tempestivamente.
È stata ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dall'attore ed è stata disposta CTU al fine di accertare e descrivere- in base ai documenti in atti- lo stato dei luoghi e degli immobili per cui è causa onde determinare con esattezza i confini fra le proprietà riconducibili alle parti in causa, tenendo, comunque, presente che il ricorso alle mappe catastali ed alle misure in esse indicate debba rivestire un ruolo assolutamente residuale e subordinato;
b)accertare in particolare se il convenuto abbia occupato in parte il fondo attoreo ed in caso affermativo indicare in che misura ed il valore in termini monetari attuali di tale occupazione.
La causa poi è stata assunta in decisione e rimessa sul ruolo per un supplemento di CTU.
Poco prima della nuova udienza di precisazione delle conclusioni si sono pagina 3 di 6 costituiti in proprio e quale erede di Controparte_2 CP_1
nonché e , quali eredi di
[...] Controparte_3 Controparte_4
, chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice, Controparte_1 previa qualificazione della domanda come azione di rivendicazione.
Precisate le conclusioni all'udienza del 27.11.2024, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Ciò posto va rilavato che la costituzione dei convenuti è tardiva, essendo avvenuta ad attività istruttoria espletata, a ridosso dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
I convenuti, pertanto, sono decaduti dal sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, dall'articolare mezzi di prova, nonché dal produrre documenti.
Ne deriva cha la documentazione allegata alla comparsa è inutilizzabile, in quanto tardiva: al più tardi, doveva essere depositata entro il termine di scadenza delle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c.
Nel merito, la domanda proposta dall'attore va qualificata come actio finium regundorum atteso che egli ha dedotto l'incertezza del confine apparente per intervenuta usurpazione di una porzione di terreno da parte del proprietario del fondo vicino ed ha chiesto, per l'effetto, un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà, sicché deve ritenersi del tutto irrilevante che l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un effetto recuperatorio della proprietà quale conseguenza dell'accertamento del confine.
Ciò posto, dalla prova testimoniale espletata con l'agronomo di parte che ha eseguito la misurazione del terreno dell'attore, è emerso che effettivamente i convenuti avrebbero usurpato una porzione del terreno attoreo.
Il teste ha così riferito: “ADR la circostanza di cui al nu-mero 1 del Tes_1
pagina 4 di 6 capitolato di prova di parte attrice (atto di citazione) e ciò posso dire poiché essendo io ed avendo avuto mandato dal sig. Pt_2 Per_2
di presentare la misura G. 4 A della L.S.R. Sicilia 2014/2020, ho ese-
[...] guito un rilievo catastale planimetrico con strumento GPS dal quale è emerso che i convenuti hanno recintato, impedendone il passaggio a chiunque circa 550 metri che ricadono nella proprietà del . Parte_1
Tale porzione di ter-reno ha costatato che è stata coltivata ed è stata chiusa dai convenuti. ADR la circostanza di cui al n. 2 come già Tes_1 confermato;
Adr Sulla circostazna lettera C) posso dire circa 5-6 mesi fa mi sono recato sui terreni oggetto di causa ed ho potuto constatare che la porzione di terreno di cui ho riferito era ancora chiusa e nella disponibilità dei convenuti. Adr Sulla circostanza D) posso dire che
l'assenza dei 550 metri nella disponibilità del ha creato Parte_1 problemi per il raggiungimento di un punteggio utile ad occupare una posizione più alta nella graduatoria regionale. Preciso però che stiamo provvedendo a preparare un nuovo progetto per partecipare ad un nuovo bando.”
La prova testimoniale, quindi, ha dato conferma delle allegazioni di parte attrice e il ctu, rispondendo ai quesiti posti ha potuto constatare, con l'ausilio del topografo che per un tratto, la strada “vicinale” catastalmente lungo il confine lato sud degli immobili dell'attore, risulta essere di fatto interna alla particella n°4 del foglio n°8 e lambisce, anche il fabbricato dell'attore particella n°642, il quale ultimo si trova (per suo conto) in posizione differente rispetto a quanto riportato dall'allegato estratto di mappa catastale del detto foglio n°8 e il fabbricato dell'attore è ubicato in maniera difforme rispetto a quanto indicato in catasto.
Il CTU ha appurato che “i confini fra le proprietà riconducibili alle parti in causa” non sono materializzati sui luoghi da manufatti e che quindi essi sono quelli rappresentati nella allegata tavola n°5 elaborata dal pagina 5 di 6 topografo Per_3
In esito alla ctu è emerso che lo stato reale dei luoghi non corrisponde a quanto indicato nella mappa catastale, sebbene nell'atto di acquisto del si ”prend(a) atto che gli identificativi catastali e la Parte_1 planimetria sono conformi allo stato di fatto dell'immobile in oggetto…”.
Alla luce di ciò è stato disposto il richiamo del CTU al fine di misurare in termini di area e di eseguire la materializzazione dei confini del terreno rispetto al terreno del fino all'inizio della stradella Parte_1 CP_1 vicinale e, all'esito, quantificare l'area ricompresa tra i paletti e catena per cui è causa e il confine.
Il CTU, con l'ausilio del topografo, ha provveduto a rispondere al quesito evidenziando che l'area ricompresa tra il paletto con catena e il confine è pari a mq 43,62 (cfr. tavole allegate) e tale è l'area CP_1 occupata dai convenuti che va restituita all'attore.
Il CTU ha provveduto anche alla materializzazione dei confini sui luoghi.
Gli asseriti danni di cui l'attore chiede il risarcimento non sono stati neppure allegati, sicché la relativa domanda va rigettata.
Atteso il rigetto di una domanda e il non integrale accoglimento dell'altra, le spese, ivi comprese quelle di CTU, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, così provvede: accerta e dichiara che l'area occupata dai convenuti è pari a mq.
43,62 per come indicata nella relazione integrativa del 21.9.2024 e raffigurata nella tavola 6 allegata;
ordina la restituzione della predetta area all'attore; rigetta la domanda di risarcimento del danno;
compensa tra le parti le spese di lite.
Patti, 25.3.2025 Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
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